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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3353/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 16 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3353/2024 R.G. Sez. lavoro, promossa da con sede a Campi Bisenzio (FI), in via Ippolito Nievo Parte_1
n. 15, c.f. e p. i.v.a. in persona del legale rappresentante , nato a [...] P.IVA_1 Parte_1
(AN) il 25.08.1957, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Gamboni per procura in atti;
-
Ricorrente –
CONTRO
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_1
14, Codice fiscale e Partita Iva n. in persona del P.IVA_2 Controparte_2
Lombardia nonché procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa
[...] CP_3 dall'Avv. Simone Benelli per delega in atti;
- Resistente -
in persona del Presidente e Controparte_4 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni, Marco
Fallaci, Antonello Zaffina e Silvano Imbriaci, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio del 22/01/2023 Repertorio n. 37590 Raccolta n.7131; - Resistente – Persona_1
, con sede legale in Roma, Via IV Novembre n.144 C.F. in persona del CP_5 P.IVA_3
protempore della Toscana, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti Controparte_6 dagli Avv.ti Marisa Petrillo e Stefania Gualtieri;
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04120249010854480000, limitatamente agli avvisi di addebito, riferiti a crediti nn. 34120170000565774000 – 34120170004628763000 CP_4
- 34120180004419290000 – 34120190003896554000, e alle cartelle di pagamento, riferite a crediti , nn. 04120170027672152000 – 04120210029701092000 – 04120220008892531000 - CP_5 04120220018975953000, per complessivi € 10.199,76. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: a) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta, determinato dalla mancata allegazione degli avvisi di addebito de quibus; 1) la mancata conoscenza dei ruoli degli enti creditori per loro omessa notifica;
2) la mancata conoscenza degli AVA e delle cartelle;
3) la responsabilità per abuso del diritto dell'
[...]
per non aver accertato la regolarità degli atti presupposto;
4) la mancata allegazione CP_7 delle cartelle e il difetto di motivazione;
5) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
6) l'intervenuta prescrizione delle cartelle e degli AVA;
7) la decadenza degli atti richiamati per omessa notificazione dei ruoli;
8) l'illegittimità dell'atto impugnato con conseguente annullamento totale o parziale dei crediti. Pertanto, la società ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “dichiarare nullo, e/o inefficace, e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso, da intendersi qui richiamati e trascritti, l'Intimazione di pagamento in discussione, nonché i ruoli formati dagli enti creditori, gli avvisi di addebiti e le relative cartelle di pagamento, cui si richiama e giustifica, ad essa presupposti, per le motivazioni, come portate nella presente proposizione;
- nella rilevanza dell'abuso del diritto, condannare l'agente della riscossione ex art. 96, co 3, c.p.c. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario”. Si è costituita in giudizio l , deducendo che le quattro cartelle Controparte_1 contestate erano state regolarmente notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente reperibile nel registro INIPEC, mentre per la notifica degli AVA Email_1 era competente l' , ma che risultava che tali AVA fossero già stati oggetto d'impugnazione in CP_4 altro giudizio, conclusosi con esito sfavorevole per la società; che pertanto risultava infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, poiché la notifica delle cartelle rendeva sufficiente il mero loro richiamo in tale atto, e la loro mancata impugnazione nei termini le aveva rese definitive;
che nell'intimazione di pagamento non era necessaria l'indicazione dei calcoli relativi agli interessi di mora, essendo sufficiente la loro indicazione e la riferibilità a criteri stabiliti per legge;
che l'eccezione di prescrizione era palesemente infondata, in quanto dopo la notifica delle cartelle la società ricorrente ha ricevuto la notifica di quattro atti interruttivi, notificati sempre alla casella pec della ricorrente, nello specifico l'intimazione di pagamento n. 04120209004382261000 notificata il 04.02.2020, l'intimazione di pagamento n. 04120229000789902000 notificata il 14.03.2022, l'intimazione di pagamento n. 04120229004050861000 notificata il 18.05.2022, l'intimazione di pagamento n. 04120239005504573000 notificata il 23.06.2023; che inoltre la società ricorrente aveva presentato il 21.02.2020 istanza di rateizzazione delle cartelle, con ciò interrompendo la prescrizione e riconoscendo implicitamente il debito;
che ai fini della calcolo della prescrizione doveva anche tenersi conto della sospensione disposta per l'emergenza covid;
che la mancata impugnazione nei termini degli atti presupposto all'intimazione impugnata precludevano l'accertamento della prescrizione del credito. Parte resistente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale: “in via preliminare rigettare CP_8 l'istanza di sospensione non sussistendo i presupposti di legge;
in via principale nel merito: Rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa”. Si è costituito in giudizio l'ente impositore , deducendo che i quattro AVA contestati dalla CP_4 società ricorrente, tutti regolarmente notificati a mezzo pec, erano stati già impugnati dalla medesima in altro procedimento, RG 2261/23, definito con sentenza di rigetto del Tribunale di
Firenze n. 349/24, e che pertanto la condotta della ricorrente integrava l'abuso del diritto, con responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; che la sentenza in questione era stata fatta oggetto di appello, con richiesta di sospensiva rigettata, e che quindi doveva essere dichiarata la litispendenza;
che la notifica degli AVA era avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione, e comunque erano intervenuti successivi atti interruttivi notificati dall' che la mancata impugnazione CP_8 degli AVA regolarmente notificati li aveva resi definitivi e irretrattabili, non consentendo la contestazione della prescrizione nel periodo anteriore alle notifiche;
che ai fini del calcolo della prescrizione doveva anche tenersi conto dei periodi di sospensione disposti nel periodo dell'emergenza covid. Parte resistente ha quindi chiesto all'intestato Tribunale: “Voglia CP_4 l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze - ogni contraria difesa, eccezione e istanza reietta e disattesa: - in via pregiudiziale dichiarare la litispendenza a norma dell'art. 39 cpc e disporre la cancellazione della causa dal ruolo. - respingere comunque il ricorso e le relative domande perché inammissibili e infondate;
- dichiarare comunque obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà comunque dovuta e di giustizia per le inadempienze oggetto di causa, oltre alle sanzioni civili e agli interessi di mora maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo;
- condannarla, occorrendo, al relativo pagamento. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite anche a norma dell'art.
96 cpc”. Si è costituito in giudizio l'Ente impositore , deducendo che qualsiasi doglianza relativa alla
CP_5 correttezza dell'iter procedimentale che aveva generato le cartelle esattoriali doveva essere demandata alle difese dell' titolare dell'azione esecutiva e legittimato a contraddire, e CP_8 contestando le eccezioni e le domande della società ricorrente. Parte resistente ha quindi
CP_5 chiesto all'intestato Tribunale: “in via preliminare, per il difetto di legittimazione passiva dell' , essendo l'unico soggetto legittimato ad interloquire nel presente giudizio;
nel
CP_5 CP_8 merito, per la reiezione delle istanze attrici in quanto infondate. Infine, nell'ipotesi di accoglimento dell'odierno ricorso, anche parziale, l' chiede fin da ora di essere mallevato in garanzia CP_4 dall'agente di riscossione dall'eventuale condanna alle spese del presente giudizio. Infine, si conclude perché il Giudice adito Voglia accertare che l'opponente è debitore, nei confronti dell' , degli importi indicati in cartella, o di quelli, eventualmente diversi, che dovessero
CP_5 risultare, con conseguente condanna al pagamento della diversa somma che risulterà di giustizia”.
Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 13.01.2025, sostituita su istanza di parte con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 5.05.2025 la causa è stata ritenuta istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della domanda limitatamente all'impugnazione e alla contestazione degli avvisi di addebito nn. 34120170000565774000 – 34120170004628763000 -
34120180004419290000 – 34120190003896554000 riferiti a crediti L'ente impositore ha CP_4 infatti dedotto e documentato che in relazione agli avvisi di addebito qui contestati la ricorrente aveva già promosso un giudizio di opposizione, giudizio che si è concluso in primo grado con la sentenza di rigetto del Tribunale di Firenze n. 349/24, rigetto che ha trovato conferma in appello, come risulta dalla sentenza n. 87/25 della Corte d'Appello di Firenze del 6.02.2025, oggi esibita dalla difesa dell' (cfr. docc. nn. 5, 6, 7, 8, 8bis e 8ter). CP_4 CP_4
La relativa domanda non poteva essere nuovamente proposta in giudizio, e risulta pertanto inammissibile, in virtù della litispendenza, alla luce della coincidenza di elementi soggettivi e oggettivi tra le due domande. Tale pronuncia preliminare rende superfluo l'esame di tutte le eccezioni e le argomentazioni relative agli avvisi di addebito contestati.
Venendo ad esaminare le eccezioni e le contestazioni formulate dalla ricorrente in relazione all'intimazione di pagamento e alle cartelle esattoriali, l'eccezione di mancata conoscenza delle cartelle esattoriali è infondata, avendo l' prodotto in giudizio le cartelle oggetto di causa e la CP_8 documentazione attestante l'effettuazione delle relative notifiche, avvenute a mezzo PEC presso l'indirizzo PEC della società ricorrente, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; in particolare: cartella n. 04120170027672152000, notificata il 29.01.2028; cartella n. 04120210029701092000, notificata il 29.09.2022; cartella n. 04120220008892531000, notificata 3.01.20222; cartella n. 04120220018975953000, notificata il
23.01.2023 (cfr. docc. 003 di parte resistente . CP_8
A proposito delle suddette notifiche, nelle note di trattazione scritta del 13.01.2025 successive alla costituzione dei resistenti, parte ricorrente nulla ha
contro
-dedotto o argomentato, così come del resto in generale sulle difese avversarie, limitandosi a insistere nelle proprie conclusioni.
La prova della notifica delle cartelle esattoriali involge anche l'eccezione di prescrizione quinquennale, che risulta infondata, alla luce della documentazione prodotta in giudizio da CP_8 dalla quale si evince la sussistenza dei seguenti ulteriori validi atti interruttivi della prescrizione: l'intimazione di pagamento n. 04120209004382261000 notificata il 04.02.2020, l'intimazione di pagamento n. 04120229000789902000 notificata il 14.03.2022, l'intimazione di pagamento n. 04120229004050861000 notificata il 18.05.2022, l'intimazione di pagamento n. 04120239005504573000 notificata il 23.06.2023 (cfr. docc. 4, 5, 6 e 7 . CP_8
Oltre a ciò, risulta documentato che la società ricorrente aveva presentato il 21.02.2020 istanza di rateizzazione delle cartelle, con ciò interrompendo la prescrizione e riconoscendo implicitamente il debito (cfr. doc. 8 . CP_8
Peraltro, ha evidenziato che la prescrizione quinquennale è rimasta sospesa dal 23.02.2020 al CP_4 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, e dell'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, conv. in L. 21/2021, mentre ha dato atto CP_8 della sospensione dell'attività della riscossione dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per complessivi 542 giorni. Da ciò consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale svolta da parte ricorrente. Parimenti, è infondata l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta, per mancata allegazione degli avvisi di addebito de quibus, trattandosi di atti conosciuti dalla parte, per esserle stati regolarmente notificati (cfr. docc. 1, 1.2, 2, 2.2, 3, 3.2, 4, e 4.2.).
Del tutto generica e, pertanto, inammissibile è, infine, la contestazione relativa alla mancata e/o non corretta motivazione, nell'intimazione di pagamento opposta, dei criteri di calcolo degli interessi (comunque da quantificarsi sulla base di previsioni normative). Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , si ritiene non sia CP_5 fondata, in ragione dell'oggetto della domanda, che comprendeva anche l'eccezione di prescrizione e quindi involgeva un giudizio sull'esistenza stessa del credito per contributi previdenziali.
Le considerazioni che precedono comportano l'integrale rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda in relazione avvisi di addebito nn. 34120170000565774000 –
34120170004628763000 - 34120180004419290000 – 34120190003896554000 riferiti a crediti
, in virtù della litispendenza con il giudizio R.G. 2661/23 del Tribunale di Firenze, definito CP_4 con sentenza n. 349/24, poi giudizio R.G. 240/24 della Corte d'Appello di Firenze, definito con sentenza n. 87/2025;
- rigetta il ricorso per il resto;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di , liquidate in CP_5 complessivi euro 1.865 per compenso, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1
, liquidate in complessivi euro 1.865 per compenso, oltre al 15% per spese generali,
[...] oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di , liquidate in CP_4 complessivi euro 1.865 per compenso, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 giugno 2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze Sezione Lavoro SENTENZA
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 16 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3353/2024 R.G. Sez. lavoro, promossa da con sede a Campi Bisenzio (FI), in via Ippolito Nievo Parte_1
n. 15, c.f. e p. i.v.a. in persona del legale rappresentante , nato a [...] P.IVA_1 Parte_1
(AN) il 25.08.1957, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Gamboni per procura in atti;
-
Ricorrente –
CONTRO
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. Controparte_1
14, Codice fiscale e Partita Iva n. in persona del P.IVA_2 Controparte_2
Lombardia nonché procuratore speciale, dott. rappresentata e difesa
[...] CP_3 dall'Avv. Simone Benelli per delega in atti;
- Resistente -
in persona del Presidente e Controparte_4 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Gorgoni, Marco
Fallaci, Antonello Zaffina e Silvano Imbriaci, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio del 22/01/2023 Repertorio n. 37590 Raccolta n.7131; - Resistente – Persona_1
, con sede legale in Roma, Via IV Novembre n.144 C.F. in persona del CP_5 P.IVA_3
protempore della Toscana, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti Controparte_6 dagli Avv.ti Marisa Petrillo e Stefania Gualtieri;
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 04120249010854480000, limitatamente agli avvisi di addebito, riferiti a crediti nn. 34120170000565774000 – 34120170004628763000 CP_4
- 34120180004419290000 – 34120190003896554000, e alle cartelle di pagamento, riferite a crediti , nn. 04120170027672152000 – 04120210029701092000 – 04120220008892531000 - CP_5 04120220018975953000, per complessivi € 10.199,76. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: a) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta, determinato dalla mancata allegazione degli avvisi di addebito de quibus; 1) la mancata conoscenza dei ruoli degli enti creditori per loro omessa notifica;
2) la mancata conoscenza degli AVA e delle cartelle;
3) la responsabilità per abuso del diritto dell'
[...]
per non aver accertato la regolarità degli atti presupposto;
4) la mancata allegazione CP_7 delle cartelle e il difetto di motivazione;
5) il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento;
6) l'intervenuta prescrizione delle cartelle e degli AVA;
7) la decadenza degli atti richiamati per omessa notificazione dei ruoli;
8) l'illegittimità dell'atto impugnato con conseguente annullamento totale o parziale dei crediti. Pertanto, la società ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “dichiarare nullo, e/o inefficace, e/o illegittimo, per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso, da intendersi qui richiamati e trascritti, l'Intimazione di pagamento in discussione, nonché i ruoli formati dagli enti creditori, gli avvisi di addebiti e le relative cartelle di pagamento, cui si richiama e giustifica, ad essa presupposti, per le motivazioni, come portate nella presente proposizione;
- nella rilevanza dell'abuso del diritto, condannare l'agente della riscossione ex art. 96, co 3, c.p.c. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara procuratore antistatario”. Si è costituita in giudizio l , deducendo che le quattro cartelle Controparte_1 contestate erano state regolarmente notificate all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ricorrente reperibile nel registro INIPEC, mentre per la notifica degli AVA Email_1 era competente l' , ma che risultava che tali AVA fossero già stati oggetto d'impugnazione in CP_4 altro giudizio, conclusosi con esito sfavorevole per la società; che pertanto risultava infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione, poiché la notifica delle cartelle rendeva sufficiente il mero loro richiamo in tale atto, e la loro mancata impugnazione nei termini le aveva rese definitive;
che nell'intimazione di pagamento non era necessaria l'indicazione dei calcoli relativi agli interessi di mora, essendo sufficiente la loro indicazione e la riferibilità a criteri stabiliti per legge;
che l'eccezione di prescrizione era palesemente infondata, in quanto dopo la notifica delle cartelle la società ricorrente ha ricevuto la notifica di quattro atti interruttivi, notificati sempre alla casella pec della ricorrente, nello specifico l'intimazione di pagamento n. 04120209004382261000 notificata il 04.02.2020, l'intimazione di pagamento n. 04120229000789902000 notificata il 14.03.2022, l'intimazione di pagamento n. 04120229004050861000 notificata il 18.05.2022, l'intimazione di pagamento n. 04120239005504573000 notificata il 23.06.2023; che inoltre la società ricorrente aveva presentato il 21.02.2020 istanza di rateizzazione delle cartelle, con ciò interrompendo la prescrizione e riconoscendo implicitamente il debito;
che ai fini della calcolo della prescrizione doveva anche tenersi conto della sospensione disposta per l'emergenza covid;
che la mancata impugnazione nei termini degli atti presupposto all'intimazione impugnata precludevano l'accertamento della prescrizione del credito. Parte resistente ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale: “in via preliminare rigettare CP_8 l'istanza di sospensione non sussistendo i presupposti di legge;
in via principale nel merito: Rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa”. Si è costituito in giudizio l'ente impositore , deducendo che i quattro AVA contestati dalla CP_4 società ricorrente, tutti regolarmente notificati a mezzo pec, erano stati già impugnati dalla medesima in altro procedimento, RG 2261/23, definito con sentenza di rigetto del Tribunale di
Firenze n. 349/24, e che pertanto la condotta della ricorrente integrava l'abuso del diritto, con responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; che la sentenza in questione era stata fatta oggetto di appello, con richiesta di sospensiva rigettata, e che quindi doveva essere dichiarata la litispendenza;
che la notifica degli AVA era avvenuta entro il termine quinquennale di prescrizione, e comunque erano intervenuti successivi atti interruttivi notificati dall' che la mancata impugnazione CP_8 degli AVA regolarmente notificati li aveva resi definitivi e irretrattabili, non consentendo la contestazione della prescrizione nel periodo anteriore alle notifiche;
che ai fini del calcolo della prescrizione doveva anche tenersi conto dei periodi di sospensione disposti nel periodo dell'emergenza covid. Parte resistente ha quindi chiesto all'intestato Tribunale: “Voglia CP_4 l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze - ogni contraria difesa, eccezione e istanza reietta e disattesa: - in via pregiudiziale dichiarare la litispendenza a norma dell'art. 39 cpc e disporre la cancellazione della causa dal ruolo. - respingere comunque il ricorso e le relative domande perché inammissibili e infondate;
- dichiarare comunque obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà comunque dovuta e di giustizia per le inadempienze oggetto di causa, oltre alle sanzioni civili e agli interessi di mora maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo;
- condannarla, occorrendo, al relativo pagamento. Con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite anche a norma dell'art.
96 cpc”. Si è costituito in giudizio l'Ente impositore , deducendo che qualsiasi doglianza relativa alla
CP_5 correttezza dell'iter procedimentale che aveva generato le cartelle esattoriali doveva essere demandata alle difese dell' titolare dell'azione esecutiva e legittimato a contraddire, e CP_8 contestando le eccezioni e le domande della società ricorrente. Parte resistente ha quindi
CP_5 chiesto all'intestato Tribunale: “in via preliminare, per il difetto di legittimazione passiva dell' , essendo l'unico soggetto legittimato ad interloquire nel presente giudizio;
nel
CP_5 CP_8 merito, per la reiezione delle istanze attrici in quanto infondate. Infine, nell'ipotesi di accoglimento dell'odierno ricorso, anche parziale, l' chiede fin da ora di essere mallevato in garanzia CP_4 dall'agente di riscossione dall'eventuale condanna alle spese del presente giudizio. Infine, si conclude perché il Giudice adito Voglia accertare che l'opponente è debitore, nei confronti dell' , degli importi indicati in cartella, o di quelli, eventualmente diversi, che dovessero
CP_5 risultare, con conseguente condanna al pagamento della diversa somma che risulterà di giustizia”.
Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 13.01.2025, sostituita su istanza di parte con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 5.05.2025 la causa è stata ritenuta istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della domanda limitatamente all'impugnazione e alla contestazione degli avvisi di addebito nn. 34120170000565774000 – 34120170004628763000 -
34120180004419290000 – 34120190003896554000 riferiti a crediti L'ente impositore ha CP_4 infatti dedotto e documentato che in relazione agli avvisi di addebito qui contestati la ricorrente aveva già promosso un giudizio di opposizione, giudizio che si è concluso in primo grado con la sentenza di rigetto del Tribunale di Firenze n. 349/24, rigetto che ha trovato conferma in appello, come risulta dalla sentenza n. 87/25 della Corte d'Appello di Firenze del 6.02.2025, oggi esibita dalla difesa dell' (cfr. docc. nn. 5, 6, 7, 8, 8bis e 8ter). CP_4 CP_4
La relativa domanda non poteva essere nuovamente proposta in giudizio, e risulta pertanto inammissibile, in virtù della litispendenza, alla luce della coincidenza di elementi soggettivi e oggettivi tra le due domande. Tale pronuncia preliminare rende superfluo l'esame di tutte le eccezioni e le argomentazioni relative agli avvisi di addebito contestati.
Venendo ad esaminare le eccezioni e le contestazioni formulate dalla ricorrente in relazione all'intimazione di pagamento e alle cartelle esattoriali, l'eccezione di mancata conoscenza delle cartelle esattoriali è infondata, avendo l' prodotto in giudizio le cartelle oggetto di causa e la CP_8 documentazione attestante l'effettuazione delle relative notifiche, avvenute a mezzo PEC presso l'indirizzo PEC della società ricorrente, con conseguente operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.; in particolare: cartella n. 04120170027672152000, notificata il 29.01.2028; cartella n. 04120210029701092000, notificata il 29.09.2022; cartella n. 04120220008892531000, notificata 3.01.20222; cartella n. 04120220018975953000, notificata il
23.01.2023 (cfr. docc. 003 di parte resistente . CP_8
A proposito delle suddette notifiche, nelle note di trattazione scritta del 13.01.2025 successive alla costituzione dei resistenti, parte ricorrente nulla ha
contro
-dedotto o argomentato, così come del resto in generale sulle difese avversarie, limitandosi a insistere nelle proprie conclusioni.
La prova della notifica delle cartelle esattoriali involge anche l'eccezione di prescrizione quinquennale, che risulta infondata, alla luce della documentazione prodotta in giudizio da CP_8 dalla quale si evince la sussistenza dei seguenti ulteriori validi atti interruttivi della prescrizione: l'intimazione di pagamento n. 04120209004382261000 notificata il 04.02.2020, l'intimazione di pagamento n. 04120229000789902000 notificata il 14.03.2022, l'intimazione di pagamento n. 04120229004050861000 notificata il 18.05.2022, l'intimazione di pagamento n. 04120239005504573000 notificata il 23.06.2023 (cfr. docc. 4, 5, 6 e 7 . CP_8
Oltre a ciò, risulta documentato che la società ricorrente aveva presentato il 21.02.2020 istanza di rateizzazione delle cartelle, con ciò interrompendo la prescrizione e riconoscendo implicitamente il debito (cfr. doc. 8 . CP_8
Peraltro, ha evidenziato che la prescrizione quinquennale è rimasta sospesa dal 23.02.2020 al CP_4 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, ai sensi dell'art. 37, comma 2, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, e dell'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, conv. in L. 21/2021, mentre ha dato atto CP_8 della sospensione dell'attività della riscossione dall'8.03.2020 al 31.08.2021, per complessivi 542 giorni. Da ciò consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale svolta da parte ricorrente. Parimenti, è infondata l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta, per mancata allegazione degli avvisi di addebito de quibus, trattandosi di atti conosciuti dalla parte, per esserle stati regolarmente notificati (cfr. docc. 1, 1.2, 2, 2.2, 3, 3.2, 4, e 4.2.).
Del tutto generica e, pertanto, inammissibile è, infine, la contestazione relativa alla mancata e/o non corretta motivazione, nell'intimazione di pagamento opposta, dei criteri di calcolo degli interessi (comunque da quantificarsi sulla base di previsioni normative). Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , si ritiene non sia CP_5 fondata, in ragione dell'oggetto della domanda, che comprendeva anche l'eccezione di prescrizione e quindi involgeva un giudizio sull'esistenza stessa del credito per contributi previdenziali.
Le considerazioni che precedono comportano l'integrale rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio. Le spese processuali seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile la domanda in relazione avvisi di addebito nn. 34120170000565774000 –
34120170004628763000 - 34120180004419290000 – 34120190003896554000 riferiti a crediti
, in virtù della litispendenza con il giudizio R.G. 2661/23 del Tribunale di Firenze, definito CP_4 con sentenza n. 349/24, poi giudizio R.G. 240/24 della Corte d'Appello di Firenze, definito con sentenza n. 87/2025;
- rigetta il ricorso per il resto;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di , liquidate in CP_5 complessivi euro 1.865 per compenso, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1
, liquidate in complessivi euro 1.865 per compenso, oltre al 15% per spese generali,
[...] oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di , liquidate in CP_4 complessivi euro 1.865 per compenso, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata con lettura ed allegazione al verbale.
Firenze, 16 giugno 2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri