Articolo 20 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 20.
(Aggiornamenti)
((1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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