Articolo 4 della Legge 9 luglio 1954, n. 431
Articolo 3Articolo 5
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30 luglio 1954
Art. 4.
A tutti gli effetti della legge 29 aprile 1953, n. 430 , i trattamenti previsti per il personale destinato a prestare temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato in conformita' della legge 16 settembre 1940, numero 1450 , e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 , si intendono applicabili anche alle unita' di personale che, al 1 luglio 1953, si trovavano in posizioni di stato non implicanti interruzione del rapporto di impiego.
L'ultimo comma dell' art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , non e', in conseguenza, applicabile al personale che, alla data indicata, si trovava in tale posizione e nei cui confronti valgono le norme del terzo comma dell'art. 12 della predetta legge.
Entrata in vigore il 30 luglio 1954