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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Elisa Milazzo, in seguito all'udienza del 2 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 2452/2021 R.G. avente ad oggetto : “ Danno Previdenziale”
PROMOSSA DA
, con il patrocinio dell'avv. Chiara Costetti;
Parte_1
-ricorrente- contro
Controparte_1
[...]
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
[...] tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;
-resistente- sede di e di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_2 CP_1 patrocinio dell'avvocato Valeria Salvati;
-resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 21.4.2021, ha adito questo Tribunale civile di Parte_1
Catania in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo:
- che dal 15.12.1979 al 31.5.1985 aveva lavorato alle dipendenze dell' Controparte_1
svolgendo servizio pre-ruolo in qualità di tecnico geometra;
[...] - che aveva provveduto a rassegnare le proprie dimissioni – con riserva – in data 27.1.2020 ritenendo di essere in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva utili per poter usufruire del pensionamento anticipato previsto dalla c.d. “quota 100”;
- che tuttavia la domanda di pensionamento anticipato era stata rigettata atteso che, come documentato dall' di , nel periodo afferente al 15.12.1979 al 31.5.1985 non risultavano CP_2 CP_1 in suo favore versamenti da parte dell' a titolo di Controparte_1
contribuzione previdenziale obbligatoria circostanza questa che non gli consentiva, al gennaio del
2020, di raggiungere il requisito dell'anzianità contributiva (38 anni) previsto dal D.L. n. 4/2019;
- che stante il rigetto della domanda di pensionamento anticipato si era visto costretto a rinunciare alle proprie dimissioni a richiedere la costituzione della rendita vitalizia potendo tuttavia provvedere a corrispondere solo l'importo pari ad €. 8.721,46 – pari ad una sola annualità - a fronte di quello superiore di €. 38.287,80 richiesto dall' quale riserva matematica a copertura Controparte_3 dell'intero periodo contributivo non versato;
- che avendo potuto solo in parte reintegrare la propria situazione contributiva e al fine di evitare di percepire in futuro un importo mensile inferiore rispetto a quello dovuto aveva invano richiesto all' convenuto di provvedere all'integrale versamento – senza oneri per il lavoratore – dei CP_1
contributi non versati durante il servizio pre-ruolo;
Ciò premesso, in diritto ha preliminarmente evidenziato che tra le parti era intercorso un rapporto di pubblico impiego anche avuto riguardo il periodo pre-ruolo svolto dal ricorrente dal 15.12.1979 al
31.5.1985 sicché, egli non era assoggetto ad un termine perentorio per segnalare le eventuali irregolarità contributive restando le eventuali scoperture sempre a carico dell'Ente pubblico datore di Lavoro anche se relative a contribuzione oramai prescritta.
Evidenziava a tale riguardo, che l'art. 19 D.L. 4/2019 convertito con L. n. 26/2019 aveva espressamente aggiunto all'art. 3 L. 335/1995 il comma 10 bis che espressamente disponeva - avuto riguardo i rapporti di pubblico impiego e alla relativa contribuzione maturata fino al 31.12.2014 non trovavano applicazione i termini di prescrizione quinquennale sino al 31.12.2021.
Ciò posto, in virtù della predetta norma, che aveva inciso sulla decorrenza della prescrizione, era pertanto possibile per l'ente convenuto provvedere a regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente sino al dicembre 2021 mediante il versamento tardivo di contributi afferenti il periodo di servizio pre-ruolo dal 15.12.1979 al 31.5.1985.
Ad ogni buon conto, si doleva dell'inadempimento del datore di lavoro convenuto per l'omesso versamento dei contributi previdenziali afferenti al servizio pre-ruolo (15.12.1979 – 31.5.1985) ed assumeva che, laddove fosse stato oramai impossibile provvedere al versamento degli stessi per intervenuta prescrizione ed inapplicabilità al rapporto di lavoro del predetto art. 10 bis L. 335/1995, il datore di lavoro era comunque tenuto a costituire in suo favore una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della L. 1338/1962 mediante il versamento di un importo pari alla pensione o quota di pensione che sarebbe spettata lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi o in via subordinata al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 c.c. quantificato nell'importo di
€.38.287,80 pari a quello necessario per la costituzione della rendita vitalizia sensi dell'art. 13 L. n.
1338/1962.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “ Voglia il Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del presente ricorso - accertare e dichiarare intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra il sig. e l'Ispettorato Provinciale Parte_1 dell'Agricoltura di Catania a far tempo dal 15/12/1979 al 31/05/85; - accertare che l'
[...]
non ha versato i contributi previdenziali al sig. Controparte_1 Parte_1
relativamente al periodo dal 15/12/1979 al 31/05/85; - accertare e dichiarare che il predetto rapporto di lavoro è qualificabile come rapporto di pubblico impiego o rapporto di pubblico impiego ai sensi del comma 10 bis del medesimo art. 3 della L. n. 335/1995: comma inserito dall'art. 19 del D.L. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019 quindi applicabile allo stesso rispettivamente quanto operato dalla ai dipendenti del pre-ruolo nel periodo Controparte_1 presso l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di dal 15/12/1979 al 31/05/85 o, in CP_1
subordine, la normativa prevista dal comma 10 bis del medesimo art. 3 della L. n. 335/1995: comma inserito dall'art. 19 del D.L. n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019; - per l'effetto condannare l' ad effettuare i dovuti pagamenti onde Controparte_1
regolarizzare la posizione del sig. secondo conteggi che tutelino il diritto del sig. Parte_1
all'integrale trattamento pensionistico omesso, o col calcolo della riserva matematica per Pt_1
rendita vitalizia ovvero con mero conteggio tardivo o secondo le indicazioni di e condannare CP_2
l' al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia che Controparte_1
verrà riconosciuto in corso di causa anche equitativamente dal giudice per il ritardo subito dal sig.
nell'usufruire del periodo di pensionamento;
- per l'effetto accertare e dichiarare di Pt_1 CP_2
Modena tenuto al rimborso in favore del sig. di tutte le somme dallo stesso versate a Parte_1 titolo di rendita vitalizia all' di Modena in quanto non dovute;
In via subordinata - accertare e CP_2
dichiarare intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra il sig. Pt_1
e l' dal 15/12/1979 al 31/05/85; - accertare che
[...] Controparte_1
l' non ha versato i contributi previdenziali al sig. Controparte_1 Pt_1
relativamente al periodo 15/12/1979 al 31/05/85; - accertare e dichiarare il diritto del sig.
[...]
di ottenere da l' il risarcimento del danno da Parte_1 Controparte_1
omissione contributiva ex art. 2116 c.c. e/o ex art. 13 della L. 1338/1962; - conseguentemente dire tenuta e condannare l' al risarcimento del danno ex art. Controparte_1
2116 c.c. e/o ex art. 13 L. n. 1338/1962 nella misura di euro 38.287,80 in quanto questa somma rappresenta l'esatta quantificazione del diritto del sig. all'integrale trattamento Pt_1
pensionistico (rendita vitalizia) e condannare al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia che verrà riconosciuto in corso di causa anche equitativamente dal giudice per il ritardo subito dal sig. nell'usufruire del periodo di pensionamento, oltre interessi e rivalutazione del dovuto Pt_1 al saldo;
- per l'effetto accertare e dichiarare di Modena tenuto al rimborso in favore del sig. CP_2
di tutte le somme dallo stesso versate a titolo di rendita vitalizia all' di Modena;
Parte_1 CP_2
In ogni caso - con vittoria di competenze, onorari, spese.”
1.2 Con memoria di costituzione tempestivamente depositata in data 9.9.2021, si è costituito l' Controparte_4
eccependo che la domanda volta alla costituzione della rendita ex
[...]
art. 13 L. 1338/1962 formulata dal ricorrente doveva ritenersi oramai prescritta essendo orami spirato l'ordinario termine decennale decorrente dalla maturazione del termine di prescrizione quinquennale per il recupero dei relativi contributi da parte dell' . CP_2
1.3 Si è altresì, costituito l' con memoria depositata in data 31.12.2021 deducendo: CP_2
- di aver ricevuto in data 30.05.2019 dalla Regione Sicilia il decreto di ricongiunzione gratuita ai sensi del DPR n. 1092/73 a favore di relativamente al servizio di ruolo dallo stesso Parte_1 prestato alle dipendenze dell' dal 01.06.1985 al 31.12.2003; Controparte_1
- che la Regione Sicilia nel predetto decreto precisava che il servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente dal 15.12.1979 al 31.05.1985 non era mai stato ricongiunto presso la e Controparte_1
di poter pertanto procedere al calcolo della quota di indennità una tantum solo con riferimento al servizio di ruolo svolto dal ricorrente dal 01.06.1985 al 31.12.2003;
CP_
- che infatti nella banca dati non risultava alcun versamento per il periodo pre-ruolo che pertanto rimaneva quindi privo di copertura contributiva e non poteva essere riconosciuto ai fini pensionistici;
- di aver autorizzato la copertura contributiva di predetto periodo pre-ruolo mediante riscatto ai sensi dell'art. 13 della legge n.1338/62 limitatamente al periodo pari a e 78 settimane utile per il raggiungimento del requisito pensionistico.
Nel merito, si rimetteva alle risultanze dell'eventuale istruttoria del giudizio essendo esso ente estraneo al rapporto lavorativo pre-ruolo intercorso tra le parti e dichiarava di avere interesse a che la sentenza facesse stato anche nei suoi confronti.
Tanto premesso formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catania, contrariis reiectis, così provvedere: - in ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda attorea, accertare e determinare la conseguente obbligazione contributiva a carico del resistente
in favore del ricorrente in relazione all'inquadramento Controparte_1
giuridico ed economico del medesimo che risulterà accertato di per il servizio pre-ruolo dallo stesso svolto, con accessori maturati e maturandi e con ogni conseguente statuizione, con vittoria delle spese di lite;
- in subordine, nell'ipotesi di rigetto della domanda del ricorrente, compensare interamente le spese di lite e in ogni caso tenere indenne l' da ogni onere a tale titolo nei CP_2 confronti di tutte le parti del giudizio”.
1.4 La causa è stata istruita solo documentalmente.
Rinviata la causa all'udienza del 2.12.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione. Entro il termine perentorio fissato ha depositato note solo parte ricorrente e la causa viene decisa con la presente sentenza.
********************
2. Ciò posto e venendo alle ragioni della decisione, reputa il Tribunale che il ricorso sia infondato e che lo stesso non possa trovare accoglimento.
2.1 Con il presente giudizio , dolendosi del fatto di essere a venuto a conoscenza che Parte_1
l'Amministrazione resistente non aveva versato in suo favore i contributi previdenziali obbligatori afferenti il servizio pre-ruolo svolto dal 15.12.1979 al 31.5.1985 presso l'
[...]
, ha chiesto la regolarizzazione della sua posizione contributiva mediante il Controparte_1
versamento o la ricongiunzione dei contributi risultati omessi in relazione al predetto periodo lavorativo in pre-ruolo, nonché, in via subordinata la costituzione in suo favore della rendita vitalizia ex art. 13 l. 1338/62 a copertura del periodo contributivo omesso o in via ulteriormente subordinata la condanna di parte resistente al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c..
2.2 Risultano incontestate e provate dalla documentazione in atti le seguenti circostanze:
- che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Regione Sicilia presso
[...]
in qualità di tecnico geometra svolgendo servizio pre-ruolo dal 15.12.1979 al Controparte_1
31.5.1985 (cfr. All. 7 parte ricorrente);
- che successivamente lo stesso è stato immesso nei ruoli dell'amministrazione datrice di lavoro con decorrenza dal 1.6.1985 e ivi ha prestato attività lavorativa sino al 31.12.2003; (cfr. All. 1 “DDS n.
2261 del 17.4.2019 Regione Sicilia” produzione ); CP_2
- che a far data dal 1.1.2004 lo stesso è poi transitato alle dipendenze del comune di Modena ed ivi ha lavorato sino al suo collocamento in pensione nell'agosto del 2021 (cfr. All.ti n. 2 e “Estratti conto Contributivi ricorrente” produzione ); CP_2 - che non risultano versati i contributi obbligatori in favore del ricorrente con riferimento al periodo di servizio pre-ruolo svolto (15.12.1979 - 31.5.1985) avendo la Regione Sicilia provveduto soltanto alla ricongiunzione ai sensi del DPR 1092/1993 della contribuzione afferente al servizio di ruolo
(1.6.1985 – 31.12.2003) (cfr. All. 5 parte ricorrente e All.ti 1 “DDS n. 2261 del 17.4.2019 Regione
Sicilia” e 2 produzione ); CP_2
- che il ricorrente al fine di coprire il predetto periodo lavorativo privo di regolare copertura contributiva ed accedere così al trattamento pensionistico ha provveduto a richiedere la costruzione della rendita vitalizia a copertura del minor periodo compreso dal 1.1.1980 al 30.6.1981 e a versare l'importo di €. 8.719,46 a titolo di riserva matematica (cfr. All.ti 10 e 10 bis parte ricorrente) ed infine che a far data dall'agosto del 2021 – ovvero successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio – il ricorrente è stato collocato in pensione. (cfr. All. 2 e 3 Estratto conto contributivo produzione ). CP_2
3. Nell'ordine delle questioni rilevanti è preliminare verificare l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3, della legge 335/1995 dei contributi previdenziali oggetto del presente giudizio e relativi al periodo compreso dal 15.12.1979 al 31.5.1985.
3.1 A tale riguardo è appena il caso di osservare che per costante orientamento della Suprema Corte
l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali obbligatori è rilevabile d'ufficio e ciò in base alla circostanza che “… nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata sia sottratto alla disponibilità delle parti anche per le contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa e con riferimento a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria;
di conseguenza, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) - poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi -, opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, senza che l'assicurato abbia diritto a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere la retrodatazione dell'iscrizione per il periodo coperto da prescrizione;
nè rileva l'eventuale inerzia della cassa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, poiché il credito contributivo ha una sua autonoma esistenza, che prescinde dalla richiesta di adempimento avanzata dall'ente previdenziale, ed insorge nello stesso momento in cui si perfeziona il rapporto (o, comunque, l'attività) di lavoro, che ne costituisce il presupposto, e da cui decorre il termine prescrizionale dello stesso credito contributivo.” (cfr.
Cass., Sez. U., 23397/2016; nello stesso senso Cass. 9865/2019, Cass. 21830/2014).
3.2 Tanto chiarito, si osserva che la richiamata L. 335/1995 all'art. 3 ha introdotto una specifica disciplina della prescrizione dei contributi obbligatori che in particolare dispone al comma 9) che
“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.
166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche.
A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria” e, al successivo comma 10) prevede che “ i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.”
3.3 Ciò posto, nel caso che ci occupa parte ricorrente non ha allegato alcun evento interruttivo del predetto termine di prescrizione, limitandosi soltanto ad invocare la disposizione del successivo comma 10-bis, dell'art. 3, della legge n. 335/1995, introdotto dall'art. 19, comma 1, del d.l.
28.1.2019, n. 4, conv. dalla l. n. 26/2019 che nella formulazione ratione temporis applicabile così recita: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
3.4 Ora, si osserva che la predetta disposizione che costituisce una deroga al regime ordinario di prescrizione, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, ha di fatto confermato che anche i contributi dovuti dai datori di lavoro pubblici da accreditare alle casse pubblicistiche sono sempre e comunque soggetti al termine di prescrizione quinquennale.
Ed invero, con tale previsione il legislatore ha infatti disposto, che le contribuzioni relative ai periodi al 31.12.2014 possono esser versati sino al 31.12.2021 introducendo una speciale sospensione dei termini di prescrizione che si applica alle amministrazioni pubbliche di cui al
D.Lgs. 165/2001 tra le quali rientra pacificamente anche l'Ispettorato dell'Agricoltura della
Regione Sicilia in quanto Ente Pubblico Locale. 3.5 Trattandosi di un termine di sospensione, è evidente che esso può operare esclusivamente in relazione ai crediti non già estinti per l'intervenuto decorso della prescrizione e, quindi, in difetto di atti interruttivi, ai crediti sorti non prima del 29 gennaio 2014 (cioè cinque anni prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 4/2019).
Ed invero, il differimento dei termini di prescrizione al 31.12.2021 non può, al contempo, comportare il superamento del principio posto dal precedente comma 9, secondo cui le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria prescritte non possono essere più essere versate una volta decorsi i termini di prescrizione non potendo rinvenirsi nell'invocato comma 10 bis dell'art. 3 L. 335/1995 il poter di far “rivivere” i contributi previdenziali già inesorabilmente prescritti alla data del 31.12.2014.
3.6 Nel caso che ci occupa, e a prescindere da ogni altra considerazione, è di tutta evidenza che i contributi previdenziali rivendicati dal ricorrente ed afferenti al periodo pre-ruolo 15.12.1979 –
31.12.1985 erano tutti già da lungo tempo prescritti al momento dell'entrata in vigore la suddetta norma.
Ne consegue pertanto l'infondatezza della chiesta regolarizzazione contributiva per il predetto periodo con conseguente assorbimento di ogni ulteriore connessa questione, nonché, della domanda
– peraltro formulata solo nelle conclusioni del ricorso – volta alla restituzione delle somme versate dal ricorrente all' di Modena per la costituzione della rendita vitalizia. CP_2
4. Va adesso esaminata l'eccezione tempestivamente sollevata dalla difesa dell' CP_5
resistente avuto riguardo di prescrizione decennale della pretesa attorea alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962.
L'eccezione è fondata.
4.1 Sul punto si concorda con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che in tale materia ha avuto modo di statuire che "il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, comma 5, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell CP_2
senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva" (cfr.
Cass, SS.UU. n. 21302/2017) rilevano, altresì, i Giudici di legittimità che “l'esigenza di certezza del diritto impone di affermare la sussistenza di un termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale termine non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale. A sua volta, per le stesse ragioni di certezza, quest'ultimo periodo di prescrizione non può che decorrere dalla maturazione della prescrizione, ratione temporis applicabile, del diritto al recupero dei contributi da parte dell' …..” (cfr. da Controparte_3
ultimo Cass. sez. Lav. n. 27683/2020 e Cass. n. 3756 del 2003).
4.2 Ora, nel caso di specie deve ritenersi che la prescrizione dei contributi afferenti al periodo oggetto di domanda dal 15.12.1979 al 31.5.1985 si è definitivamente verificata in data 31.5.1995 - essendo gli stessi tutti sorti precedentemente all'entrata in vigore della L. 335/1995. Ne consegue pertanto che dovendo da quest'ultima data farsi decorrere il termine decennale di prescrizione per l'esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L.1338/1962 detto termine, in mancanza di atti interruttivi, è definitivamente spirato alla data del 31.5.2005.
Ciò posto, deve pertanto dichiararsi l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto del ricorrente alla costituzione in suo favore della rendita ex art. 13 L. n. 1338/1962.
5. Passando ora alla domanda risarcitoria formulata in ricorso, mette conto evidenziare che l'art. 2116, c.c., così stabilisce: “ 1) Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali. 2) Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute,
l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
5.1 Con riferimento all'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per ommesso versamento della contribuzione obbligatoria l'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 prevede: “ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all' istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”.
5.2 Ora, come osservato dalla giurisprudenza della Suprema Corte il rimedio ex art. 13 cit. è
“speciale” e “ripristinatorio”, nel senso che esso consente al lavoratore nell'ipotesi in cui, come nel caso che ci occupa, il trattamento previdenziale sia in tutto o in parte impedito dall'omissione contributiva di ottenere la condanna del datore di lavoro alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile corrispondente ai contributi omessi al fine di colmare la decurtazione dell'importo del trattamento previdenziale che sarebbe spettato. (cfr. Cass. n. 2287/19)
Esso, dunque, si presenta come rimedio alternativo rispetto a quello per equivalente previsto dall'art. 2116 c.c. trattandosi, infatti, di azioni distinte e non confondibili che tuttavia mirano a risarcire, sebbene in forme diverse - una per equivalente e l'altra in forma specifica - il danno causato dall'omissione contributiva (cfr. Cass. n. 25956/17).
5.3 Ciò posto, nel caso in esame, essendo l'azione risarcitoria in forma specifica ex L. n. 1338 del
1962, ex art. 13 oramai prescritta, residua in capo al ricorrente l'interesse ad agire per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. ex art. 2116 c.c..
La suprema Corte a tale riguardo ha tuttavia chiarito “Una volta maturata, dunque, la prescrizione dei contributi omessi, il lavoratore ha anzitutto una ragione di danno risarcibile. Infatti, in generale l'art. 2116 c.c., comma 2, accorda al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito, consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante. L'azione risarcitoria può quindi essere esercitata nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato (per esserne maturati i requisiti) ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale rispettivamente perso ovvero goduto in misura inferiore al dovuto. Prima di questo momento (e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi) il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente (o addirittura, in caso di omissione totale dei contributi, è privo di alcuna posizione assicurativa). Tale mera potenzialità del danno comunque consente al lavoratore da una parte di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro, d'altra parte - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2630 del 2014; Cass. 22751 del 2004; Cass. n. 3963 del 2001; Cass. n. 5825 del 1995) di domandare una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno.” (cfr. Cass. 27660/2018, richiamata da
Cass. n. 15947/2021)
5.4 In altri termini, alla luce della richiamata esegesi giurisprudenziale, il secondo comma dell'art. 2116 c.c. accorda al lavoratore un'azione risarcitoria del danno subito consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore rispetto quello altrimenti spettante a causa dell'omesso versamento da parte del datore di lavoro – anche parziale - della contribuzione obbligatoria in suo favore.
Tale azione risarcitoria può quindi essere esercitata solo nel momento in cui il danno, costituito dall'effettiva perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, si determina in modo effettivo ovvero, allorché, il lavoratore, raggiunti i requisiti di età ed anzianità contributiva prescritti dalla legge attivi il trattamento previdenziale e, a causa dell'omissione contributiva del datore di lavoro, si trovi nella condizione di percepire un trattamento pensionistico in misura inferiore rispetto a quello dovuto. Prima di questo momento e dopo la data di prescrizione dei contributi omessi il lavoratore soffre solo un danno potenziale nel senso che ha una posizione assicurativa carente che lo legittima soltanto a richiedere una pronuncia di condanna generica ed attivare misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro.
5.5 Tanto chiarito, e venendo al caso che ci occupa, il ricorrente non ha allegato e provato di aver raggiunto, già al momento del deposito del ricorso, i requisiti di età e di anzianità contributiva per essere collocato in quiescenza né di essere stato collocato in pensione né tantomeno di godere di un trattamento economico inferiore rispetto a quello che gli sarebbe spettato laddove il datore di lavoro avesse provveduto all'integrale versamento dei contributi omessi.
A tale riguardo, mette conto evidenziare che dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che al momento del deposito del ricorso (21.4.2021) il ricorrente era ancora in forza al Comune di
Modena, non era ancora stata verificata e certificata la sua posizione previdenziale (cfr. All. 2 produzione “Comunicazione Comune di Modena alla Gestione Dipendenti Pubblici del CP_2 CP_2
21.4.2021) né, era stato disposto dall'amministrazione datrice di lavoro il suo collocamento in pensione, intervenuto solo in data 18.7.2021 successivamente al deposito del ricorso con decorrenza economica e giuridica dall'agosto 2021. (cfr. All.ti 3 e 4 Estratti conto Contributivi produzione
) CP_2
5.6 Ciò posto, è di tutta evidenza che al momento della proposizione del ricorso il ricorrente non poteva ancora aver apprezzato il danno subito al suo trattamento pensionistico in conseguenza del mancato versamento integrale dei contributi trattandosi soltanto di un potenziale danno futuro e non ancora verificatosi.
Ne consegue pertanto l'inammissibilità della domanda di risarcimento formulata in ricorso in forma specifica non avendo il ricorrente fornito elementi utili per la quantificazione del danno effettivamente subito e non potendo, altresì, condannarsi il datore al versamento in favore del ricorrente dell'importo di €. 38.287,80 coincidente con quello necessario per la costituzione della rendita vitalizia istituto quest'ultimo oramai prescritto.
Né ai fini della liquidazione del danno questo giudice può fare ricorso al criterio equitativo dell'art.1226 c.c. la cui applicazione prescinde da un'eventuale richiesta delle parti ed è esercitabile d'ufficio. ( cfr. cass. 25943/2007).
Ed invero i presupposti per l'esercizio del suddetto potere attribuibile al giudice ex art.115 c.p.c., oltre la certezza sull' an, ossia sull'esistenza del danno, è che vi sia incertezza non eliminabile sul quantum, ossia l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare.
Pertanto la valutazione equitativa non deve e non può sopperire all'inerzia del danneggiato, nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, come nel caso di specie, omette di provare elementi utili per la quantificazione del danno ( pensione percepita e pensione debenda) , non può farsi ricorso alla sua determinazione in via equitativa. ( sul punto C. 16202/2002; C. 3327/2002; C.
8795/2000; C. 6056/1990).
6. Residua, pertanto, in capo al ricorrente la possibilità di esperire un'autonoma azione di risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenere l'eventuale differenza tra il trattamento pensionistico goduto e quello effettivamente dovuto in corrispondenza dell'anzianità contributiva effettivamente maturata, nonché, la restituzione di quanto dallo stesso versato all' , in luogo a parte datoriale, per la costituzione parziale della rendita vitalizia. CP_2
Non può invero trovare accoglimento la domanda di restituzione proposta nei confronti dell' CP_2
di quanto allo stesso versato in surrogazione del proprio datore di lavoro, atteso che è la stessa normativa a prevedere che “Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente”. (art. 13 della l. n. 1338 del 1962).
7. Le spese di lite tra il ricorrente e l'assessorato regionale possono compensarsi ben potendo integrare la particolare complessità delle plurime questioni giuridiche affrontate, le “ gravi ed eccezionali ragioni” giustificatrici della compensazione secondo quanto previsto dalla pronuncia della Corte costituzionale n.77 del 19.4.2018.
CP_ Le spese di lite vanno parimenti compensate tra parte ricorrente e l' dichiaratasi estranea al merito della controversia e tenuto conto della posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott.ssa Elisa Milazzo in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N. 2452/2021 r.g. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Catania, 07/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo