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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10350/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10350/2022 promossa da:
(P.IV , in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IV_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MARA ZANETTI (C.F.
e LEONARDO COLAFIGLIO (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori
( ), nonché Email_1 Email_2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Biagioni sito in Firenze, Via P.F. Calvi n. 23
ATTRICE
nei confronti di
(P.IV ), in Controparte_2 P.IV_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MARCO
LEONE (C.F. ) e ALESSANDRO MARIA AIELLO (C.F. C.F._3 [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in Montecatini C.F._4
Terme (PT), Via Bovio n. 25/B
CONVENUTA
OGGETTO: contratti di comodato d'uso e di somministrazione.
1 CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, ritenuta valida ed efficace la disdetta inviata da alla in data 23.09.2021 per la scadenza del 31 Controparte_1 Controparte_2
marzo 2022 e ritenuto pertanto cessato ogni rapporto contrattuale tra le Parti in causa a far data dal 1 aprile 2022, condannare la CO Controparte_2
(P.IV ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, in solido con i soci P.IV_2
illimitatamente responsabili (C.F. ) e Controparte_2 C.F._5 Controparte_2
(C.F. , a rilasciare in favore della nella C.F._6 Controparte_1
persona della legale rappresentante pro tempore, l'intero impianto descritto nel contratto di comodato sottoscritto in data 08.09.2003 ed allegata planimetria, ivi incluso l'autolavaggio di cui al contratto di locazione prodotto (Doc. n.5), aventi ad oggetto l'uso degli immobili (compresi i fabbricati ed il magazzino), degli impianti, delle attrezzature, dei materiali e degli accessori, degli apparecchi di distribuzione, sia fissi che mobili, installati e presenti sull'impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti sito nel Comune di Pieve di Nievole (PT), Loc. La Panzana, Via Amendola
n.60 lungo la S.S. 435 Km 30+500 (Doc. n.1 e allegata planimetria), completo di ogni pertinenza e delle attrezzature, come da inventario del contratto di comodato e relativi documenti e licenze, libero da persone e/o cose di pertinenza del gestore comodatario ed a spese e cura di quest'ultimo
e comunque la restituzione dei beni aziendali, delle attrezzature e degli arredi e di tutto quanto strumentale all'esercizio dell'attività di proprietà di Condannare la Controparte_1
CO (P.IV , in persona dei Controparte_2 P.IV_2
legali rappresentanti pro tempore, in solido con i soci illimitatamente responsabili CP_2
(C.F. ) e (C.F. , al
[...] C.F._5 Controparte_2 C.F._6 pagamento in favore di delle penali contrattuali di cui all'art.14 del Controparte_1 contratto di comodato e all'art.14 del contratto di locazione di autolavaggio nella misura di Euro
150,00= (oltre IV se dovuta) per ogni contratto e per ogni giorno di ritardo, per quanto attiene all'autolavaggio dall'01.10.2021 incluso e per quanto attiene al restante impianto di cui al comodato dalla data dell'1 aprile 2022 incluso, fino alla data effettiva di rilascio degli impianti citati, liberi da persone e cose di spettanza del gestore comodatario. In alternativa, condannare la CO (P.IV , in persona dei Controparte_2 P.IV_2
legali rappresentanti pro tempore, in solido con i soci illimitatamente responsabili CP_2
(C.F. ) e (C.F. , al
[...] C.F._5 Controparte_2 C.F._6
risarcimento integrale di tutti i danni patiti e patiendi da liquidandoli Controparte_1
nella misura di € 100.000,00= (Euro centomila/00) o in quella maggiore o minore somma che
2 risulterà dovuta e di giustizia, anche a seguito di CTU, di cui si chiede ammissione o, se necessario, in via equitativa, per ogni anno di ritardo al rilascio degli impianti e beni dovuti in restituzione a fino alla data di effettivo rilascio. Condannare la Controparte_1
CO (P.IV , in persona dei Controparte_2 P.IV_2
legali rappresentanti pro tempore, in solido con i soci illimitatamente responsabili CP_2
(C.F. ) e (C.F. , al
[...] C.F._5 Controparte_2 C.F._6
rimborso in favore di delle spese e compensi della presente vertenza, Controparte_1
maggiorate del 30% ex art. 4 comma 1 bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione. In via istruttoria, chiede, nel denegato caso di disapplicazione delle penali contrattuali, che il risarcimento dei danni
a lei causati dalla per i fatti per cui è causa siano liquidati nella misura di euro Controparte_2
100.000,00= (centomila/00 euro) o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e di giustizia, anche a seguito di CTU di cui si chiede sin d'ora amissione o, se necessario in via equitativa, per ogni anno di ritardo al rilascio degli impianti e beni dovuti in restituzione a CP_1
fino alla data di effettivo rilascio”.
[...]
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: - Nel merito, rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. - Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1
giudizio , chiedendone, previo Controparte_2
accertamento della validità ed efficacia della disdetta contrattuale inviate con conseguente cessazione di ogni rapporto negoziale tra le parti, la condanna al rilascio dell'intero impianto di distribuzione di carburanti descritto nel contratto di comodato del 08.09.2003 e dell'autolavaggio di cui al contratto di locazione prodotto, entrambi siti nel Comune di Pieve di Nevole (PT), Loc. La
Panzana, Via Amendola n.60 lungo la S. S. 435 Km 30+500, completi di ogni pertinenza, delle attrezzature e di documenti e licenza, nonché la condanna al pagamento delle somme a titolo di penale nella misura di € 150,00 oltre IV se dovuta per ogni giorno di ritardo nella consegna, decorrente per l'autolavaggio dal 01.10.2021 e per l'impianto di distribuzione dei carburanti dal
01.04.2022, fino alla data effettiva di rilascio, e in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni quantificati nell'importo pari a € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
3 A sostegno delle domande proposte l'attrice, premesso di essere proprietaria o, comunque, titolare di concessione di una rete di oltre 150 punti vendita per la distribuzione di carburanti a marchio
”, ha dedotto: CP_1
- di aver concesso alla CO, con contratto di comodato sottoscritto in data 08.09.2003, l'uso degli apparecchi e delle attrezzature, sia fissi che mobili, presenti nell'impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti sito nel Comune di Pieve di Nevole (PT), Loc. La Panzana, Via Amendola
n.60, lungo la S.S. 435 Km 30+500;
- che le parti, oltre a prevedere un periodo di prova di 6 mesi decorrenti dal 01.10.2003, fissavano la durata di detto contratto in 6 anni, a partire dal 01.04.2004 e fino al 31.03.2010, tacitamente rinnovabile, fatta salva la possibilità di inviare apposita disdetta mediante raccomandata nei primi sei mesi dell'ultimo anno di vigenza;
- che tra le parti venivano stipulati, altresì, il contratto di fornitura GPL del 10.09.2003, il contratto di fornitura di carburanti e supercarburanti, gas di petrolio liquefatti e combustibili del 01.01.2005 e il contratto di somministrazione di gas naturale per l'erogazione a terzi di metano ad uso autotrazione del 16.01.2012, tutti da considerarsi collegati funzionalmente al contratto di comodato d'uso dell'impianto di distribuzione, in quanto aventi la medesima durata di quest'ultimo;
- di aver concesso, inoltre, in locazione alla CO, con contratto del 10.09.2003, un appezzamento di terreno della superficie di 450 mq per lo svolgimento dell'attività di autolavaggio delle autovetture tramite attrezzatura automatica, comprensiva di lavaggio a portale con spazzole, sistema di depurazione fisico delle acque reflue, aspirapolvere doppio automatico a gettoni, lava tappetini e spremi pelle, con durata dal 01.10.2003 al 30.09.2009, con rinnovo tacito ogni 6 anni, salvo disdetta da inviarsi 12 mesi prima della scadenza;
- di aver inviato alla CO, in data 12.08.2020, formale disdetta da quest'ultimo contratto, mediante comunicazione PEC dei propri legali Avv. Leone Marco e Alessandro Maria Aiello;
- che le difficoltà economiche manifestate dalla CO – che aveva comunicato di non poter anticipare il costo necessario per le riparazioni del macchinario dell'autolavaggio affetto da guasto in attesa del successivo rimborso da parte di – erano sorte prima dell'inizio della pandemia CP_1
da Covid-19, come emerge chiaramente dal tenore della precedente lettera del 26.03.2020 in cui veniva chiesto l'adeguamento del rapporto contrattuale in essere alle condizioni di mercato;
- che, quindi, la CO, non avendo ottenuto la concessione, da tempo richiesta, della modifica delle condizioni contrattuali in senso a sé ingiustificatamente più favorevole, aveva posto in essere
4 una serie di comportamenti ritorsivi, contrari agli accordi raggiunti, quali la chiusura dell'autolavaggio, la proposizione della domanda giudiziale di pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di cali di carburante, e il mancato rilascio dell'impianto a seguito della disdetta;
- di avere, quindi, comunicato alla CO, con PEC inviata il 23.09.2021, la disdetta dal contratto di comodato e, conseguentemente, da tutti i collegati accordi di fornitura e somministrazione, da ritenere cessati a far data dal 31.03.2022;
- di aver informato la CO, con PEC del 25.03.2022 inviata a seguito della scadenza del periodo di preavviso di sei mesi, che in data 01.04.2022 alle ore 10,00 sarebbero iniziate le operazioni di riconsegna previste dall'art. 13 del contratto di comodato, con contestuale verifica della consistenza ed efficienza delle attrezzature;
- che, in data 31.03.2022, la CO comunicava via PEC che non aveva intenzione di rilasciare l'impianto, poiché la disdetta, a suo dire, era stata inoltrata oltre il termine previsto dal contratto, la cui durata di sei anni con i successivi rinnovi intervenuti, doveva farsi decorrere dalla data di sottoscrizione del 08.09.2003 e non da quella del 01.04.2004 indicata espressamente dall'art. 2 del contratto;
- che, in data 01.04.2022, la CO si era rifiutata di lasciare l'impianto, negando l'ingresso ai dipendenti della come risulta dal verbale prodotto in giudizio;
CP_1
- di aver, quindi, inviato alla CO, nella stessa data, una comunicazione mediante PEC nella quale: veniva ribadita la legittimità della disdetta tempestivamente inoltrata in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del contratto di comodato con durata di 6 anni decorrenti dal 01.04.2004 e con possibilità di rinnovo tacito;
veniva precisato che a seguito del ritardo nella riconsegna dell'impianto – detenuto dalla CO senza titolo dal 01.04.2022 – sarebbero maturate le penali, salvo il maggior danno;
veniva specificato che a seguito della cessazione di tutti i contratti collegati a quello di comodato non sarebbero stati evasi ulteriori ordini e che non era possibile rifornirsi da terzi concorrenti, trattandosi di un impianto a marchio e con insegna “ ”; venivano indicate le CP_1
somme ancora dovute per fatture scadute e non pagate;
- di aver richiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 9 maggio 2022 presso l'intestato
Tribunale, il rilascio dell'impianto di sua proprietà senza ulteriore ritardo, istanza che, sebbene assistita da fumus boni iuris come rilevato dal Giudice assegnatario del procedimento, veniva, tuttavia, respinta per mancanza dell'ulteriore requisito del periculum in mora;
5 - di avere nel prosieguo, a mezzo PEC, ulteriormente chiesto alla CO il rilascio di impianti e beni e contestato l'indebito esercizio, da parte della stessa, dell'attività di somministrazione di gas metano e il mancato invio di informazioni sui consumi, intimando, contestualmente, di non utilizzare i macchinari presenti nell'impianto e in particolare il compressore del metano, senza ricevere alcun riscontro;
- la sussistenza dei presupposti per ottenere la condanna della CO al rilascio dell'impianto di distribuzione di carburanti e dell'autolavaggio, oltre che del magazzino e dell'autofficina e di tutti i beni descritti nei cinque contratti intercorsi tra le parti, siti nel Comune di Pieve a Nevole (PT), Loc.
La Panzana, Via Amendola n.60 lungo la S.S. 435 Km 30+500, con restituzione, altresì, della documentazione inerente all'impianto, ivi incluso l'originale della licenza di esercizio;
- la spettanza a proprio favore del pagamento delle somme, a titolo di penali, pari, rispettivamente, a
€ 150,00 per ciascun giorno di ritardo nella riconsegna del terreno con l'autolavaggio ex art. 14 del contratto di locazione dalla data del 01.10.2021 a quella di effettiva restituzione e a € 150,00 per ciascun giorno di ritardo nella riconsegna dell'impianto come previsto dall'art. 14 del contratto di comodato dalla data del 01.04.2022 a quella di effettiva restituzione.
Costituitasi regolarmente in giudizio, Controparte_2
ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Firenze per essere,
[...]
invece, competente il Tribunale di Pistoia e la necessità di disporre il mutamento del rito ordinario concretamente prescelto dall'attrice in quello speciale previsto dall'art. 447 bis e seguenti c.p.c., e ha chiesto, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo a sua volta:
- la competenza territoriale, in relazione al presente giudizio – avente ad oggetto la richiesta di rilascio della stazione di servizio e di tutte le attrezzature di proprietà della società attrice – del
Tribunale di Pistoia, nel cui circondario è posta la stazione di servizio per cui è causa, non potendosi, invece, considerare valida la deroga contenuta nell'art 17 del contratto di comodato in base a quanto previsto dall'art. 21 c.p.c. e, in ogni caso, l'applicabilità alla presente causa del rito lavoro di cui all'art. 447 bis c.p.c. e non di quello ordinario, vertendosi in materia di rilascio di un bene concesso in comodato;
- che la disdetta inviata dalla società attrice in data 23.09.2021 deve considerarsi tardiva in quanto inoltrata oltre il termine del 08.09.2021 necessario per assicurare i 6 mesi di anticipo previsti dal contratto di comodato, atteso che quest'ultimo accordo – da reputarsi distinto dai contratti di
6 fornitura successivamente stipulati – vincolava le parti dalla data della sottoscrizione e dell'effettiva consegna della stazione di servizio, ossia dal 08.09.2003 per quanto concerne il periodo di prova e dal 08.03.2004 per quanto riguarda la durata del contratto definitivo vero e proprio;
- che, più precisamente, la vigenza del contratto di comodato doveva essere fatta risalire al momento in cui i beni concessi in godimento erano effettivamente entrati nella disponibilità del comodatario, rimanendo detto accordo logicamente distinto dall'esercizio dell'attività di erogazione di carburante regolata, invece, con altri e diversi contratti;
- che, pertanto, non poteva essere prevista una durata contrattuale diversa, che decorresse dalla data indicata nell'atto stipulato invece che dalla data della sottoscrizione e da quella in cui l'impianto era stato concretamente consegnato al comodatario con conseguente inizio dell'esecuzione dell'accordo;
- la nullità della previsione sulla durata contenuta nel contratto di comodato, in contrasto con la normativa di carattere inderogabile di cui all'art. 1 commi 6 e 10 del D. Lgs. 11 febbraio 1998 n.
32, secondo cui deve avere una durata minima di 6 anni, rinnovabili, senza alcuna possibilità per le parti di raggiungere accordi diversi in tal senso, come tali suscettibili di essere automaticamente sostituiti dalla disciplina legale;
- che in ipotesi di adesione alla diversa interpretazione prospettata dall'attrice - difforme rispetto alla disciplina inderogabile contenuta nel D.lgs. n. 32/1998 - difetterebbe un titolo rispetto alla detenzione, a parte sua, dell'impianto nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto di comodato del 08.09.2003 e quella indicata come termine iniziale di decorrenza degli effetti del
01.10.2003;
- che, di conseguenza, difettano i presupposti per l'accoglimento delle domande attoree, basate sull'invio di una disdetta non tempestiva, in quanto tale inidonea ad inibire il rinnovo del contratto di comodato oggetto di causa fino al 07.09.2027;
- che, invece, il diverso contratto di locazione dell'autolavaggio si è risolto a seguito dell'invio di regolare disdetta, per cui l'attrice poteva rientrare in possesso del relativo impianto in ogni momento.
Con ordinanza del 05.04.2023 il Giudice, dopo aver precisato che apparivano infondate le eccezioni di parte CO in ordine all'incompetenza del Tribunale di Firenze e all'applicabilità alla presente controversia del rito locatizio, ha concesso i termini da queste chiesti per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
7 Nel prosieguo, il Giudice ha rigettato la richiesta di CTU formulata dall'attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni al 30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., di cui l'attrice e la CO si sono avvalse depositando, rispettivamente, la comparsa conclusionale e la memoria di replica e la sola comparsa conclusionale.
* * *
1. Sulle eccezioni preliminari formulate dalla CO.
In via preliminare, sono da ritenersi superate le eccezioni formulate dalla CO con riguardo, rispettivamente, all'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore di quello di Pistoia
e alla necessità di prosecuzione del presente giudizio, instaurato con rito ordinario, nelle forme di quello speciale locatizio previsto dagli artt. 447 bis e seguenti c.p.c., stante la rinuncia espressa a farle valere operata nella comparsa conclusionale depositata in data 31.03.2025.
In ogni caso, dette eccezioni sono infondate, atteso che risulta applicabile al presente giudizio – in cui viene in rilievo un contratto di comodato d'uso di impianto di distribuzione di carburanti con Co accordo di fornitura – il principio ribadito dalla secondo cui “Il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante, integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, di talché non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447 bis
c.p.c. prevista per il contratto di comodato potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie” (Cassazione civile sez. VI, 09/03/2018, n. 5684; in termini: Tribunale Ivrea sez. I, 16/04/2021, ud. 16/04/2021, dep. 16/04/2021, n. 393).
Pertanto, non rinvenendosi, nel caso di specie, un'ipotesi di competenza inderogabile rilevante ai sensi dell'art. 21 c.p.c., risulta del tutto legittima la pattuizione, specificamente sottoscritta dalla CO ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di cui all'art. 17 del contratto di comodato d'uso intercorso tra le parti che stabilisce la competenza esclusiva del foro di Firenze per tutte le controversie inerenti all'accordo (doc. n. 1 dell'attrice), da celebrarsi pertanto nelle forme del rito ordinario di cognizione.
Infine, anche ad ipotizzare l'erronea celebrazione del procedimento nelle forme del rito ordinario, nessuna nullità è stata rilevata dalla CO, né questa ha evidenziato l'esistenza a suo carico di
8 “uno specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1448 del
27/01/2015; conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023), bensì al contrario ha da ultimo, come visto, espressamente rinunciato ad ogni eccezione sul punto.
2. Sulla domanda attorea di accertamento della validità della disdetta e della conseguente risoluzione dei contratti.
Venendo al merito, si osserva che l'attrice ha chiesto l'accertamento della validità delle disdette contrattuali inviate con conseguente cessazione di ogni rapporto negoziale tra le parti, nonché la condanna della CO, rispettivamente, al rilascio dell'intero impianto di distribuzione di carburanti descritto nel contratto di comodato del 08.09.2003 e dell'autolavaggio di cui al contratto di locazione prodotto, entrambi siti nel Comune di Pieve di Nevole (PT), Loc. La Panzana, Via
Amendola n. 60 lungo la S. S. 435 Km 30+500, completi di ogni pertinenza, delle attrezzature e della relativa documentazione, e al pagamento delle somme dovute a titolo di penale nella misura convenzionalmente stabilita per ogni giorno di ritardo nella riconsegna degli impianti e delle attrezzature in questione.
In particolare, a sostegno delle domande avanzate, l'attrice ha dedotto di aver tempestivamente inviato alla CO – con PEC del 23.09.2021 e quindi in un momento anteriore alla scadenza del termine concordato, ossia entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di vigenza negoziale – la disdetta relativa al contratto di comodato d'uso dell'impianto di distribuzione dei carburanti al fine di inibirne la rinnovazione tacita.
Secondo le prospettazioni della CO, invece, detta disdetta dovrebbe considerarsi tardiva in quanto inviata dall'attrice oltre il termine dei primi sei mesi dell'ultimo anno di vigenza del contratto, la cui efficacia pertanto sarebbe da reputarsi rinnovata fino al 07.09.2027.
Più precisamente, la CO, al fine di dimostrare di non essere tenuta a rilasciare l'impianto, ha eccepito la nullità della clausola n. 2 del contratto di comodato d'uso intercorso tra le parti per contrasto con la disciplina di carattere imperativo e inderogabile di cui all'art. 1 comma 6 del D.lgs.
11 febbraio 1998 n. 32, secondo cui i contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso di impianti di distribuzione dei carburanti devono avere necessariamente una durata minima di 6 anni, senza la possibilità per le parti di inserire pattuizioni difformi, passibili in quanto tali di essere
9 sostituite di diritto dalla normativa legislativa di riferimento (come stabilito dall'art. 1 comma 10 del D.lgs. n. 32/1998).
Secondo questa tesi, pertanto, è illegittima la previsione contenuta nel contratto di comodato d'uso oggetto di causa con cui si pospone la decorrenza sia del periodo di prova di sei mesi sia dell'effettiva vigenza dell'accordo in questione – fissate a partire, rispettivamente, dal 01.10.2003 e dal 01.04.2004 fino al 31.03.2010 – ad un momento successivo alla concreta presa in consegna dell'impianto di distribuzione avvenuta contestualmente alla sottoscrizione dell'atto l'08.09.2003, atteso che alle parti non era consentito determinare liberamente la durata di tale accordo in modo difforme rispetto alla normativa applicabile.
Si assume, infatti, che la clausola in questione sarebbe suscettibile di essere sostituita con quella imperativa di cui al D.lgs. n. 32/1998, con la conseguenza che la durata del periodo di prova e quella del contratto vero e proprio dovrebbero considerarsi decorrenti dalla data in cui è stato consegnato l'impianto e in cui ha, quindi, avuto concretamente inizio l'esecuzione del contratto.
Ebbene, tali assunti non sono condivisibili, atteso che la durata del contratto di comodato d'uso intercorso tra le parti è stata determinata in sei anni, tacitamente rinnovabili, decorrenti – a seguito di un periodo di prova iniziale di 6 mesi (in tal modo definito dalle parti) – dal 01.04.2004 e fino al
31.03.2010, conformemente alla disciplina prevista dalla prima parte dell'art. 1 comma 6 del D.lgs.
n. 32/1998 ai sensi del quale “La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione”.
Detta normativa di riferimento, infatti, si limita a stabilire la durata minima dei contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso di impianti di distribuzione di carburanti – tra cui rientra sicuramente anche quello di comodato per cui è causa – senza prevedere alcuna preclusione specifica in ordine alla possibilità per le parti di determinare liberamente la data iniziale di decorrenza dell'efficacia contrattuale, la quale, pertanto, non deve essere necessariamente ancorata al momento della concreta immissione del comodatario nel possesso dell'impianto.
Segnatamente, nel caso di specie, deve ritenersi che le parti abbiano inteso legittimamente scindere il momento in cui il contratto di comodato d'uso – reale e con effetti obbligatori – si è concluso ai
10 sensi dell'art. 1326 c.c. e che coincide con la data in cui è avvenuta la sottoscrizione dell'accordo tra le parti con la contestuale consegna dell'impianto, da quello a partire dal quale si è dispiegata la relativa efficacia, fissato pattiziamente alla data successiva del 01.04.2004.
Ne consegue che, essendosi il contratto perfezionato l'08.09.2003, non è ravvisabile alcuna ipotesi di detenzione abusiva nel periodo intercorso tra la data di consegna della stazione e quella di effettiva decorrenza della durata negoziale specificamente concordata.
Pertanto, una volta accertate, per un verso, l'apposizione di un termine iniziale di efficacia del contratto di comodato d'uso validamente indicato dalle parti in un momento successivo all'effettiva immissione della CO nel possesso dell'impianto e, per altro verso, l'inesistenza di disposizioni normative atte a restringere l'autonomia negoziale dei contraenti sotto il profilo specifico della determinazione del momento iniziale di decorrenza degli effetti del contratto oggetto di causa, è possibile constatare la piena tempestività ed efficacia della disdetta inviata dall'attrice mediante comunicazione PEC in data 24.09.2021 (vedi doc. n. 10 dell'attrice con relative ricevute di avvenuta consegna e accettazione), ossia ben prima del termine di scadenza del primo semestre del 2022, corrispondente all'ultimo anno di vigenza contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del contratto di comodato prodotto (doc. n. 1 dell'attrice).
Quest'ultima comunicazione, a ben vedere, ha comportato la cessazione degli effetti del contratto di comodato d'uso gratuito avente ad oggetto la stazione di rifornimento di proprietà dell'attrice – non rinnovato per effetto della disdetta – e dei contratti di somministrazione di carburanti di diverso tipo stipulati tra le parti, a far data dal 01.04.2022, ossia dal giorno successivo a quello ultimo di vigenza del contratto del 31.03.2022.
Il contratto di comodato d'uso e quelli di fornitura versati in atti, infatti, sono da considerarsi frutto di un unico accordo negoziale avente la medesima causa concreta, come si evince chiaramente dalle relative disposizioni negoziali che stabilivano, per i contratti di somministrazione in questione, la medesima durata di quello di comodato (cfr. doc. n. 2, 3, 4 dell'attrice), nonché dai principi stabiliti dalla Cassazione secondo cui “l'ontologica interdipendenza fra comodato immobiliare, relativo all'immobile e a ogni attrezzatura fissa, comodato mobiliare, relativo all'attrezzatura mobile, e somministrazione del carburante - che si concretizza in una finalizzazione reciproca di ognuno di tali profili negoziali rispetto agli altri - comporta proprio la creazione di un'unica causa che pertanto fonde in un unicum l'esito della volontà negoziale manifestata dalle parti, così da generare, appunto, un solo contratto atipico, frutto della utilizzazione causalmente avvinta di negozi tipici che in esso hanno riversato la loro sostanza al punto di perdere l'originaria - nel senso
11 pure di tipica - autonomia, onde il contratto di cd. comodato petrolifero risulta un negozio unico”
(Cass. n. 5684/2018).
Sussistono, altresì, i presupposti per accertare la definitiva caducazione degli effetti del contratto di locazione del 10.09.2003 con cui l'attrice aveva originariamente concesso in godimento alla CO un appezzamento di terreno della superficie di 450 mq per lo svolgimento dell'attività di autolavaggio delle autovetture tramite attrezzatura automatica, comprensiva di lavaggio a portale con spazzole, sistema di depurazione fisico delle acque reflue, aspirapolvere doppio automatico a gettoni, lava tappetini e spremi pelle (doc. n. 5 dell'attrice), atteso che la cessazione anche di quest'ultimo rapporto negoziale è stata esplicitamente confermata dalla CO e comunque, risulta documentalmente provata dalla comunicazione di disdetta pacificamente inviata dall'attrice in data 12.08.2020, ossia entro il termine di 12 mesi prima della scadenza CO come previsto dall'art. 2 del contratto di locazione.
Risulta, altresì pacifico, nonché documentalmente provato dal verbale di mancato rilascio del
01.04.2022 prodotto in giudizio e dal contenuto della PEC del 04.04.2022 inviata dalla CO
(doc. n. 13 e n. 15 dell'attrice), il fatto che quest'ultima si è di fatto rifiutata di riconsegnare spontaneamente l'impianto di distribuzione e di procedere alle operazioni di verifica delle consistenze e della funzionalità delle attrezzature contrattualmente previste.
Dai rilievi che precedono in ordine all'accertamento della legittimità della disdetta, alla cessazione dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti e all'inadempimento della CO rispetto all'obbligo di riconsegna, si evince la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea volta ad ottenere la condanna della CO all'immediato rilascio dell'impianto di distribuzione dei carburanti con le relative attrezzature e i materiali specificamente indicati nel contratto e dell'appezzamento di terreno per l'autolavaggio con i relativi beni e accessori, siti nel Comune di
Pieve a Nevole (PT), Loc. La Panzana, Via Amendola n. 60, rispetto ai quali non persiste, in capo alla CO, alcun valido titolo idoneo a legittimarne la materiale detenzione e il possesso (cfr. anche gli art. 13 in tema di riconsegna contenuti, rispettivamente, nel contratto di comodato e in quello di locazione dell'autolavaggio sub doc. n. 1 e n. 5 dell'attrice).
Quanto alla richiesta attorea di riconsegna dei documenti e delle licenze inerenti all'impianto, occorre precisare che la CO non ha contestato di aver effettivamente ricevuto anche questi atti, ragion per cui, essendo venuto meno il titolo contrattuale che ne abilitava il trattenimento, sussistono i presupposti per la condanna di quest'ultima alla restituzione anche di detta documentazione in favore dell'attrice.
12
3. Sulla domanda attorea di condanna della CO al pagamento delle somme dovute a titolo di penale per il ritardo nel rilascio degli impianti.
L'attrice ha, inoltre, chiesto, in aggiunta alle domande di accertamento della cessazione di ogni rapporto contrattuale tra le parti per effetto delle disdette tempestivamente inviate entro i termini pattiziamente concordati e del correlato diritto alla restituzione dell'impianto e del terreno adibito ad attività di autolavaggio, anche la condanna della CO al pagamento delle somme dovute a titolo di penale contrattuale nella misura di € 150,00 (oltre IV se dovuta) per ogni giorno di ritardo nella consegna, rispettivamente, del terreno e delle attrezzature per l'autolavaggio a partire dal
01.10.2021 e dell'impianto di distribuzione dei carburanti a partire dal 01.04.2022, fino alla data effettiva di rilascio, e in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni quantificati nell'importo pari a € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
E' conferente, pertanto, il richiamo ai principi costantemente invalsi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola penale svolge una funzione di predeterminazione forfettaria della misura del danno da risarcire “indirettamente intesa a rinsaldare il vincolo contrattuale ed a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto (da ultimo Cass. 26 luglio
2021, n. 21398; Cass. del 20.01.2023, n. 11548, in motiv.); la funzione risarcitoria, oltre che coercitiva, più che sanzionatoria-punitiva, risulta altresì confermata, oltre che dalla già ricordata possibilità di risarcimento del “danno ulteriore”, dalla sua riducibilità equitativa ex art. 1384 cod.civ. se manifestamente eccessiva, e ciò anche d'ufficio (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n.
18128) e quand'anche le parti ne abbiano invece convenuto l'irriducibilità (Cass. 16 dicembre
2019, n. 33159; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1189)” (Cass. n. 3466/2024).
Segnatamente, nel caso di specie, è inserita, sia nel contratto di comodato d'uso, sia nel contratto di locazione del terreno adibito all'attività di autolavaggio, la clausola penale con cui viene attribuito all'attrice il diritto di ottenere dalla CO il pagamento di una somma pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'impianto di distribuzione di carburanti e del terreno locato a seguito della cessazione, per qualsiasi motivo, dei relativi contratti (cfr. l'art. 14 del contratto di comodato sub doc. n. 1 e l'art. 14 del contratto di locazione sub doc. n. 5 dell'attrice).
Similmente, risulta dimostrato il fatto che la CO, per un verso, si è rifiutata di lasciare spontaneamente l'impianto di distribuzione (come comprovato dalle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione sulla inesigibilità di detta prestazione sul presupposto, erroneo, della
13 persistente validità dell'accordo di comodato d'uso gratuito nonché da verbale di mancata riconsegna sub doc. n. 13 dell'attrice), e per altro verso non ha ancora provveduto a riconsegnare effettivamente il terreno adibito all'attività di autolavaggio, non potendosi evincere la prova dell'avvenuto adempimento all'obbligo di rilascio dalle vaghe affermazioni contenute nella comparsa di costituzione in cui la CO si è limitata a confermare lo scioglimento del contratto di locazione e l'esistenza del diritto dell'attrice alla reimmissione nel possesso del terreno (cfr. pag.
9 della comparsa in cui si legge che “Il contratto è stato disdettato dalla odierna comparente, e
l'impianto poteva essere tranquillamente ripreso nel possesso da in ogni momento dalla CP_1 cessazione del contratto”).
Tuttavia, le somme dovute a titolo di penale risultano determinate in misura manifestamente eccessiva, con la conseguenza che ricorrono le condizioni per operarne la riduzione d'ufficio ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Infatti, secondo quanto stabilito dalla SC a sezioni unite, il potere di riduzione ex officio della penale contrattuale è fondato sulla necessità di correggere il potere di autonomia privata “mediante
l'esercizio di un potere equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l'interesse del creditore all'adempimento, cui ha diritto, tenendosi conto dell'effettiva incidenza di esso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale” (Cass. n. 2749/1980; Cass. sez. un. n. 18128/2005).
Nel caso di specie, in particolare, tenuto conto delle circostanze rilevanti emergenti dagli atti prodotti, e in particolare, della gratuità del comodato, dell'importo annuale del canone di locazione del terreno pari a 6.500,00 euro più IV (corrispondente a circa 541,00 euro mensili), della mancata allegazione da parte dell'attrice di elementi che evidenzino la dismissione o l'abbandono dell'impianto di distribuzione tali da inficiarne le relative capacità di messa a profitto, non appare giustificabile la richiesta di pagamento della penale convenzionalmente fissata, per ciascuno dei contratti in questione, nell'importo di 150,00 euro per ogni giorno di ritardo nel rilascio, che si palesa manifestamente eccessivo nel contesto di una valutazione giudiziale in considerazione dei reciproci e distinti interessi delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di condanna della CO al pagamento delle somme dovute a titolo di penale contrattuale nella minor misura pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'impianto di distribuzione dei carburanti a decorrere dalla data del 01.04.2022 di cessazione del contratto e fino all'effettivo adempimento, e in
20,00 euro per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del terreno a partire dalla data del 01.10.2021
14 di cessazione del contratto di locazione, quantificate alla data di emissione della presente sentenza nell'importo di € 84.070,00 (57450,00 + 26620,00 al 24.05.2025).
Su detto importo non è dovuta l'IV, non prevista dai contratti intercorsi tra le parti, né la rivalutazione monetaria, atteso che la penale ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro predeterminata convenzionalmente come misura del risarcimento, che, come tale, costituisce un debito di valuta insuscettibile di rivalutazione.
In difetto di allegazione e prova di pregiudizi non adeguatamente ristorati con la penale così come quantificata, ogni ulteriore domanda risarcitoria dell'attrice deve essere rigettata.
4. Sulla domanda di condanna in solido dei soci illimitatamente responsabili della società CO.
Da ultimo, è necessario precisare che non risulta ammissibile la domanda dell'attrice di condanna in solido dei soci illimitatamente responsabili della società CO al rilascio degli impianti e al pagamento delle somme previste a titolo di penale contrattuale, atteso che detta richiesta, oltre ad essere stata avanzata tardivamente per la prima volta nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 30.01.2025 (e quindi non proposta nell'atto di citazione, né nel contesto della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), è indirizzata nei confronti di soggetti terzi, ossia di e che, non essendo stati ritualmente evocati in giudizio Controparte_2 Controparte_2
in qualità di soci illimitatamente responsabili, non hanno conseguentemente mai acquisito la qualità di parti nel presente procedimento.
5. Sulla domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda avanzata dall'attrice e volta ad ottenere la condanna della CO, altresì, al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è inammissibile in quanto proposta tardivamente ed irritualmente per la prima volta nella memoria di replica depositata in data 22.04.2025, e non nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, depositate in data 30.01.2025 (in termini Cass. n. 14911/2018).
Detta domanda è da ritenersi in ogni caso, infondata, atteso che, con riferimento alla fattispecie invocata, dato atto dei principi espressi dalla Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 9912 del 2018, secondo cui “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di
15 diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (conforme anche Cass. n. 19948/2023), si osserva che, nel caso in esame, da un lato non risultano specificamente allegati e dimostrati gli elementi soggettivi del dolo o della colpa grave ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c., e dall'altro, non appare riconducibile alla violazione del grado minimo di diligenza che consente di assumere consapevolezza in ordine all'infondatezza delle proprie ragioni né all'abuso del diritto l'aver resistito nella presente causa sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità.
6. Sulle spese di lite.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91
c.p.c., e vengono quindi poste a carico della CO, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. art. 6 D.M.
147/2022), avuto riguardo allo scaglione di valore delle domande attoree, con applicazione dei parametri medi relativi a tutte le fasi del giudizio.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IV e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) In accoglimento delle domande proposte da , Controparte_1
ACCERTA la legittimità delle disdette e la cessazione dei contratti di comodato d'uso, di somministrazione e di locazione del terreno per autolavaggio intercorsi tra le parti, e, per l'effetto,
CONDANNA a consegnare a Controparte_2
l'impianto di distribuzione di carburanti descritto nel Controparte_1
contratto di comodato e del terreno per autolavaggio di cui al contratto di locazione, entrambi siti nel Comune di Pieve di Nevole (PT), Loc. La Panzana, Via Amendola n. 60 lungo la S. S. 435 Km
16 30+500, completi di ogni pertinenza, delle relative attrezzature, dei documenti e licenze, liberi da persone e cose non incluse nei contratti;
2) CONDANNA al Controparte_2
pagamento in favore di delle somme dovute a titolo di penale CP_1 Controparte_1
contrattuale per ogni giorno di ritardo nel rilascio degli impianti e delle attrezzature fino alla effettiva riconsegna, quantificate alla data di pronuncia della presente sentenza nell'importo di € €
84.070,00;
3) DICHIARA inammissibili le domande avanzate da Controparte_1
nei confronti di e Controparte_2 Controparte_2
4) RIGETTA ogni altra domanda avanzata da;
Controparte_1
5) CONDANNA a Controparte_2 rimborsare a le spese di lite che si liquidano in euro € Controparte_1
14.103,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 24.5.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
_______________
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Silvia Orani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 quinquies nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10350/2022 promossa da:
(P.IV , in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IV_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MARA ZANETTI (C.F.
e LEONARDO COLAFIGLIO (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori
( ), nonché Email_1 Email_2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Biagioni sito in Firenze, Via P.F. Calvi n. 23
ATTRICE
nei confronti di
(P.IV ), in Controparte_2 P.IV_2
persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti MARCO
LEONE (C.F. ) e ALESSANDRO MARIA AIELLO (C.F. C.F._3 [...]
), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore sito in Montecatini C.F._4
Terme (PT), Via Bovio n. 25/B
CONVENUTA
OGGETTO: contratti di comodato d'uso e di somministrazione.
1 CONCLUSIONI DELL'ATTRICE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, ritenuta valida ed efficace la disdetta inviata da alla in data 23.09.2021 per la scadenza del 31 Controparte_1 Controparte_2
marzo 2022 e ritenuto pertanto cessato ogni rapporto contrattuale tra le Parti in causa a far data dal 1 aprile 2022, condannare la CO Controparte_2
(P.IV ), in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, in solido con i soci P.IV_2
illimitatamente responsabili (C.F. ) e Controparte_2 C.F._5 Controparte_2
(C.F. , a rilasciare in favore della nella C.F._6 Controparte_1
persona della legale rappresentante pro tempore, l'intero impianto descritto nel contratto di comodato sottoscritto in data 08.09.2003 ed allegata planimetria, ivi incluso l'autolavaggio di cui al contratto di locazione prodotto (Doc. n.5), aventi ad oggetto l'uso degli immobili (compresi i fabbricati ed il magazzino), degli impianti, delle attrezzature, dei materiali e degli accessori, degli apparecchi di distribuzione, sia fissi che mobili, installati e presenti sull'impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti sito nel Comune di Pieve di Nievole (PT), Loc. La Panzana, Via Amendola
n.60 lungo la S.S. 435 Km 30+500 (Doc. n.1 e allegata planimetria), completo di ogni pertinenza e delle attrezzature, come da inventario del contratto di comodato e relativi documenti e licenze, libero da persone e/o cose di pertinenza del gestore comodatario ed a spese e cura di quest'ultimo
e comunque la restituzione dei beni aziendali, delle attrezzature e degli arredi e di tutto quanto strumentale all'esercizio dell'attività di proprietà di Condannare la Controparte_1
CO (P.IV , in persona dei Controparte_2 P.IV_2
legali rappresentanti pro tempore, in solido con i soci illimitatamente responsabili CP_2
(C.F. ) e (C.F. , al
[...] C.F._5 Controparte_2 C.F._6 pagamento in favore di delle penali contrattuali di cui all'art.14 del Controparte_1 contratto di comodato e all'art.14 del contratto di locazione di autolavaggio nella misura di Euro
150,00= (oltre IV se dovuta) per ogni contratto e per ogni giorno di ritardo, per quanto attiene all'autolavaggio dall'01.10.2021 incluso e per quanto attiene al restante impianto di cui al comodato dalla data dell'1 aprile 2022 incluso, fino alla data effettiva di rilascio degli impianti citati, liberi da persone e cose di spettanza del gestore comodatario. In alternativa, condannare la CO (P.IV , in persona dei Controparte_2 P.IV_2
legali rappresentanti pro tempore, in solido con i soci illimitatamente responsabili CP_2
(C.F. ) e (C.F. , al
[...] C.F._5 Controparte_2 C.F._6
risarcimento integrale di tutti i danni patiti e patiendi da liquidandoli Controparte_1
nella misura di € 100.000,00= (Euro centomila/00) o in quella maggiore o minore somma che
2 risulterà dovuta e di giustizia, anche a seguito di CTU, di cui si chiede ammissione o, se necessario, in via equitativa, per ogni anno di ritardo al rilascio degli impianti e beni dovuti in restituzione a fino alla data di effettivo rilascio. Condannare la Controparte_1
CO (P.IV , in persona dei Controparte_2 P.IV_2
legali rappresentanti pro tempore, in solido con i soci illimitatamente responsabili CP_2
(C.F. ) e (C.F. , al
[...] C.F._5 Controparte_2 C.F._6
rimborso in favore di delle spese e compensi della presente vertenza, Controparte_1
maggiorate del 30% ex art. 4 comma 1 bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37, per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione. In via istruttoria, chiede, nel denegato caso di disapplicazione delle penali contrattuali, che il risarcimento dei danni
a lei causati dalla per i fatti per cui è causa siano liquidati nella misura di euro Controparte_2
100.000,00= (centomila/00 euro) o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta e di giustizia, anche a seguito di CTU di cui si chiede sin d'ora amissione o, se necessario in via equitativa, per ogni anno di ritardo al rilascio degli impianti e beni dovuti in restituzione a CP_1
fino alla data di effettivo rilascio”.
[...]
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: - Nel merito, rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. - Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1
giudizio , chiedendone, previo Controparte_2
accertamento della validità ed efficacia della disdetta contrattuale inviate con conseguente cessazione di ogni rapporto negoziale tra le parti, la condanna al rilascio dell'intero impianto di distribuzione di carburanti descritto nel contratto di comodato del 08.09.2003 e dell'autolavaggio di cui al contratto di locazione prodotto, entrambi siti nel Comune di Pieve di Nevole (PT), Loc. La
Panzana, Via Amendola n.60 lungo la S. S. 435 Km 30+500, completi di ogni pertinenza, delle attrezzature e di documenti e licenza, nonché la condanna al pagamento delle somme a titolo di penale nella misura di € 150,00 oltre IV se dovuta per ogni giorno di ritardo nella consegna, decorrente per l'autolavaggio dal 01.10.2021 e per l'impianto di distribuzione dei carburanti dal
01.04.2022, fino alla data effettiva di rilascio, e in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni quantificati nell'importo pari a € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
3 A sostegno delle domande proposte l'attrice, premesso di essere proprietaria o, comunque, titolare di concessione di una rete di oltre 150 punti vendita per la distribuzione di carburanti a marchio
”, ha dedotto: CP_1
- di aver concesso alla CO, con contratto di comodato sottoscritto in data 08.09.2003, l'uso degli apparecchi e delle attrezzature, sia fissi che mobili, presenti nell'impianto di distribuzione carburanti e lubrificanti sito nel Comune di Pieve di Nevole (PT), Loc. La Panzana, Via Amendola
n.60, lungo la S.S. 435 Km 30+500;
- che le parti, oltre a prevedere un periodo di prova di 6 mesi decorrenti dal 01.10.2003, fissavano la durata di detto contratto in 6 anni, a partire dal 01.04.2004 e fino al 31.03.2010, tacitamente rinnovabile, fatta salva la possibilità di inviare apposita disdetta mediante raccomandata nei primi sei mesi dell'ultimo anno di vigenza;
- che tra le parti venivano stipulati, altresì, il contratto di fornitura GPL del 10.09.2003, il contratto di fornitura di carburanti e supercarburanti, gas di petrolio liquefatti e combustibili del 01.01.2005 e il contratto di somministrazione di gas naturale per l'erogazione a terzi di metano ad uso autotrazione del 16.01.2012, tutti da considerarsi collegati funzionalmente al contratto di comodato d'uso dell'impianto di distribuzione, in quanto aventi la medesima durata di quest'ultimo;
- di aver concesso, inoltre, in locazione alla CO, con contratto del 10.09.2003, un appezzamento di terreno della superficie di 450 mq per lo svolgimento dell'attività di autolavaggio delle autovetture tramite attrezzatura automatica, comprensiva di lavaggio a portale con spazzole, sistema di depurazione fisico delle acque reflue, aspirapolvere doppio automatico a gettoni, lava tappetini e spremi pelle, con durata dal 01.10.2003 al 30.09.2009, con rinnovo tacito ogni 6 anni, salvo disdetta da inviarsi 12 mesi prima della scadenza;
- di aver inviato alla CO, in data 12.08.2020, formale disdetta da quest'ultimo contratto, mediante comunicazione PEC dei propri legali Avv. Leone Marco e Alessandro Maria Aiello;
- che le difficoltà economiche manifestate dalla CO – che aveva comunicato di non poter anticipare il costo necessario per le riparazioni del macchinario dell'autolavaggio affetto da guasto in attesa del successivo rimborso da parte di – erano sorte prima dell'inizio della pandemia CP_1
da Covid-19, come emerge chiaramente dal tenore della precedente lettera del 26.03.2020 in cui veniva chiesto l'adeguamento del rapporto contrattuale in essere alle condizioni di mercato;
- che, quindi, la CO, non avendo ottenuto la concessione, da tempo richiesta, della modifica delle condizioni contrattuali in senso a sé ingiustificatamente più favorevole, aveva posto in essere
4 una serie di comportamenti ritorsivi, contrari agli accordi raggiunti, quali la chiusura dell'autolavaggio, la proposizione della domanda giudiziale di pagamento delle somme asseritamente dovute a titolo di cali di carburante, e il mancato rilascio dell'impianto a seguito della disdetta;
- di avere, quindi, comunicato alla CO, con PEC inviata il 23.09.2021, la disdetta dal contratto di comodato e, conseguentemente, da tutti i collegati accordi di fornitura e somministrazione, da ritenere cessati a far data dal 31.03.2022;
- di aver informato la CO, con PEC del 25.03.2022 inviata a seguito della scadenza del periodo di preavviso di sei mesi, che in data 01.04.2022 alle ore 10,00 sarebbero iniziate le operazioni di riconsegna previste dall'art. 13 del contratto di comodato, con contestuale verifica della consistenza ed efficienza delle attrezzature;
- che, in data 31.03.2022, la CO comunicava via PEC che non aveva intenzione di rilasciare l'impianto, poiché la disdetta, a suo dire, era stata inoltrata oltre il termine previsto dal contratto, la cui durata di sei anni con i successivi rinnovi intervenuti, doveva farsi decorrere dalla data di sottoscrizione del 08.09.2003 e non da quella del 01.04.2004 indicata espressamente dall'art. 2 del contratto;
- che, in data 01.04.2022, la CO si era rifiutata di lasciare l'impianto, negando l'ingresso ai dipendenti della come risulta dal verbale prodotto in giudizio;
CP_1
- di aver, quindi, inviato alla CO, nella stessa data, una comunicazione mediante PEC nella quale: veniva ribadita la legittimità della disdetta tempestivamente inoltrata in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del contratto di comodato con durata di 6 anni decorrenti dal 01.04.2004 e con possibilità di rinnovo tacito;
veniva precisato che a seguito del ritardo nella riconsegna dell'impianto – detenuto dalla CO senza titolo dal 01.04.2022 – sarebbero maturate le penali, salvo il maggior danno;
veniva specificato che a seguito della cessazione di tutti i contratti collegati a quello di comodato non sarebbero stati evasi ulteriori ordini e che non era possibile rifornirsi da terzi concorrenti, trattandosi di un impianto a marchio e con insegna “ ”; venivano indicate le CP_1
somme ancora dovute per fatture scadute e non pagate;
- di aver richiesto, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 9 maggio 2022 presso l'intestato
Tribunale, il rilascio dell'impianto di sua proprietà senza ulteriore ritardo, istanza che, sebbene assistita da fumus boni iuris come rilevato dal Giudice assegnatario del procedimento, veniva, tuttavia, respinta per mancanza dell'ulteriore requisito del periculum in mora;
5 - di avere nel prosieguo, a mezzo PEC, ulteriormente chiesto alla CO il rilascio di impianti e beni e contestato l'indebito esercizio, da parte della stessa, dell'attività di somministrazione di gas metano e il mancato invio di informazioni sui consumi, intimando, contestualmente, di non utilizzare i macchinari presenti nell'impianto e in particolare il compressore del metano, senza ricevere alcun riscontro;
- la sussistenza dei presupposti per ottenere la condanna della CO al rilascio dell'impianto di distribuzione di carburanti e dell'autolavaggio, oltre che del magazzino e dell'autofficina e di tutti i beni descritti nei cinque contratti intercorsi tra le parti, siti nel Comune di Pieve a Nevole (PT), Loc.
La Panzana, Via Amendola n.60 lungo la S.S. 435 Km 30+500, con restituzione, altresì, della documentazione inerente all'impianto, ivi incluso l'originale della licenza di esercizio;
- la spettanza a proprio favore del pagamento delle somme, a titolo di penali, pari, rispettivamente, a
€ 150,00 per ciascun giorno di ritardo nella riconsegna del terreno con l'autolavaggio ex art. 14 del contratto di locazione dalla data del 01.10.2021 a quella di effettiva restituzione e a € 150,00 per ciascun giorno di ritardo nella riconsegna dell'impianto come previsto dall'art. 14 del contratto di comodato dalla data del 01.04.2022 a quella di effettiva restituzione.
Costituitasi regolarmente in giudizio, Controparte_2
ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Firenze per essere,
[...]
invece, competente il Tribunale di Pistoia e la necessità di disporre il mutamento del rito ordinario concretamente prescelto dall'attrice in quello speciale previsto dall'art. 447 bis e seguenti c.p.c., e ha chiesto, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo a sua volta:
- la competenza territoriale, in relazione al presente giudizio – avente ad oggetto la richiesta di rilascio della stazione di servizio e di tutte le attrezzature di proprietà della società attrice – del
Tribunale di Pistoia, nel cui circondario è posta la stazione di servizio per cui è causa, non potendosi, invece, considerare valida la deroga contenuta nell'art 17 del contratto di comodato in base a quanto previsto dall'art. 21 c.p.c. e, in ogni caso, l'applicabilità alla presente causa del rito lavoro di cui all'art. 447 bis c.p.c. e non di quello ordinario, vertendosi in materia di rilascio di un bene concesso in comodato;
- che la disdetta inviata dalla società attrice in data 23.09.2021 deve considerarsi tardiva in quanto inoltrata oltre il termine del 08.09.2021 necessario per assicurare i 6 mesi di anticipo previsti dal contratto di comodato, atteso che quest'ultimo accordo – da reputarsi distinto dai contratti di
6 fornitura successivamente stipulati – vincolava le parti dalla data della sottoscrizione e dell'effettiva consegna della stazione di servizio, ossia dal 08.09.2003 per quanto concerne il periodo di prova e dal 08.03.2004 per quanto riguarda la durata del contratto definitivo vero e proprio;
- che, più precisamente, la vigenza del contratto di comodato doveva essere fatta risalire al momento in cui i beni concessi in godimento erano effettivamente entrati nella disponibilità del comodatario, rimanendo detto accordo logicamente distinto dall'esercizio dell'attività di erogazione di carburante regolata, invece, con altri e diversi contratti;
- che, pertanto, non poteva essere prevista una durata contrattuale diversa, che decorresse dalla data indicata nell'atto stipulato invece che dalla data della sottoscrizione e da quella in cui l'impianto era stato concretamente consegnato al comodatario con conseguente inizio dell'esecuzione dell'accordo;
- la nullità della previsione sulla durata contenuta nel contratto di comodato, in contrasto con la normativa di carattere inderogabile di cui all'art. 1 commi 6 e 10 del D. Lgs. 11 febbraio 1998 n.
32, secondo cui deve avere una durata minima di 6 anni, rinnovabili, senza alcuna possibilità per le parti di raggiungere accordi diversi in tal senso, come tali suscettibili di essere automaticamente sostituiti dalla disciplina legale;
- che in ipotesi di adesione alla diversa interpretazione prospettata dall'attrice - difforme rispetto alla disciplina inderogabile contenuta nel D.lgs. n. 32/1998 - difetterebbe un titolo rispetto alla detenzione, a parte sua, dell'impianto nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto di comodato del 08.09.2003 e quella indicata come termine iniziale di decorrenza degli effetti del
01.10.2003;
- che, di conseguenza, difettano i presupposti per l'accoglimento delle domande attoree, basate sull'invio di una disdetta non tempestiva, in quanto tale inidonea ad inibire il rinnovo del contratto di comodato oggetto di causa fino al 07.09.2027;
- che, invece, il diverso contratto di locazione dell'autolavaggio si è risolto a seguito dell'invio di regolare disdetta, per cui l'attrice poteva rientrare in possesso del relativo impianto in ogni momento.
Con ordinanza del 05.04.2023 il Giudice, dopo aver precisato che apparivano infondate le eccezioni di parte CO in ordine all'incompetenza del Tribunale di Firenze e all'applicabilità alla presente controversia del rito locatizio, ha concesso i termini da queste chiesti per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
7 Nel prosieguo, il Giudice ha rigettato la richiesta di CTU formulata dall'attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni al 30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., di cui l'attrice e la CO si sono avvalse depositando, rispettivamente, la comparsa conclusionale e la memoria di replica e la sola comparsa conclusionale.
* * *
1. Sulle eccezioni preliminari formulate dalla CO.
In via preliminare, sono da ritenersi superate le eccezioni formulate dalla CO con riguardo, rispettivamente, all'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze in favore di quello di Pistoia
e alla necessità di prosecuzione del presente giudizio, instaurato con rito ordinario, nelle forme di quello speciale locatizio previsto dagli artt. 447 bis e seguenti c.p.c., stante la rinuncia espressa a farle valere operata nella comparsa conclusionale depositata in data 31.03.2025.
In ogni caso, dette eccezioni sono infondate, atteso che risulta applicabile al presente giudizio – in cui viene in rilievo un contratto di comodato d'uso di impianto di distribuzione di carburanti con Co accordo di fornitura – il principio ribadito dalla secondo cui “Il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante, integra un contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della somministrazione, di talché non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447 bis
c.p.c. prevista per il contratto di comodato potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie” (Cassazione civile sez. VI, 09/03/2018, n. 5684; in termini: Tribunale Ivrea sez. I, 16/04/2021, ud. 16/04/2021, dep. 16/04/2021, n. 393).
Pertanto, non rinvenendosi, nel caso di specie, un'ipotesi di competenza inderogabile rilevante ai sensi dell'art. 21 c.p.c., risulta del tutto legittima la pattuizione, specificamente sottoscritta dalla CO ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di cui all'art. 17 del contratto di comodato d'uso intercorso tra le parti che stabilisce la competenza esclusiva del foro di Firenze per tutte le controversie inerenti all'accordo (doc. n. 1 dell'attrice), da celebrarsi pertanto nelle forme del rito ordinario di cognizione.
Infine, anche ad ipotizzare l'erronea celebrazione del procedimento nelle forme del rito ordinario, nessuna nullità è stata rilevata dalla CO, né questa ha evidenziato l'esistenza a suo carico di
8 “uno specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1448 del
27/01/2015; conforme Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023), bensì al contrario ha da ultimo, come visto, espressamente rinunciato ad ogni eccezione sul punto.
2. Sulla domanda attorea di accertamento della validità della disdetta e della conseguente risoluzione dei contratti.
Venendo al merito, si osserva che l'attrice ha chiesto l'accertamento della validità delle disdette contrattuali inviate con conseguente cessazione di ogni rapporto negoziale tra le parti, nonché la condanna della CO, rispettivamente, al rilascio dell'intero impianto di distribuzione di carburanti descritto nel contratto di comodato del 08.09.2003 e dell'autolavaggio di cui al contratto di locazione prodotto, entrambi siti nel Comune di Pieve di Nevole (PT), Loc. La Panzana, Via
Amendola n. 60 lungo la S. S. 435 Km 30+500, completi di ogni pertinenza, delle attrezzature e della relativa documentazione, e al pagamento delle somme dovute a titolo di penale nella misura convenzionalmente stabilita per ogni giorno di ritardo nella riconsegna degli impianti e delle attrezzature in questione.
In particolare, a sostegno delle domande avanzate, l'attrice ha dedotto di aver tempestivamente inviato alla CO – con PEC del 23.09.2021 e quindi in un momento anteriore alla scadenza del termine concordato, ossia entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di vigenza negoziale – la disdetta relativa al contratto di comodato d'uso dell'impianto di distribuzione dei carburanti al fine di inibirne la rinnovazione tacita.
Secondo le prospettazioni della CO, invece, detta disdetta dovrebbe considerarsi tardiva in quanto inviata dall'attrice oltre il termine dei primi sei mesi dell'ultimo anno di vigenza del contratto, la cui efficacia pertanto sarebbe da reputarsi rinnovata fino al 07.09.2027.
Più precisamente, la CO, al fine di dimostrare di non essere tenuta a rilasciare l'impianto, ha eccepito la nullità della clausola n. 2 del contratto di comodato d'uso intercorso tra le parti per contrasto con la disciplina di carattere imperativo e inderogabile di cui all'art. 1 comma 6 del D.lgs.
11 febbraio 1998 n. 32, secondo cui i contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso di impianti di distribuzione dei carburanti devono avere necessariamente una durata minima di 6 anni, senza la possibilità per le parti di inserire pattuizioni difformi, passibili in quanto tali di essere
9 sostituite di diritto dalla normativa legislativa di riferimento (come stabilito dall'art. 1 comma 10 del D.lgs. n. 32/1998).
Secondo questa tesi, pertanto, è illegittima la previsione contenuta nel contratto di comodato d'uso oggetto di causa con cui si pospone la decorrenza sia del periodo di prova di sei mesi sia dell'effettiva vigenza dell'accordo in questione – fissate a partire, rispettivamente, dal 01.10.2003 e dal 01.04.2004 fino al 31.03.2010 – ad un momento successivo alla concreta presa in consegna dell'impianto di distribuzione avvenuta contestualmente alla sottoscrizione dell'atto l'08.09.2003, atteso che alle parti non era consentito determinare liberamente la durata di tale accordo in modo difforme rispetto alla normativa applicabile.
Si assume, infatti, che la clausola in questione sarebbe suscettibile di essere sostituita con quella imperativa di cui al D.lgs. n. 32/1998, con la conseguenza che la durata del periodo di prova e quella del contratto vero e proprio dovrebbero considerarsi decorrenti dalla data in cui è stato consegnato l'impianto e in cui ha, quindi, avuto concretamente inizio l'esecuzione del contratto.
Ebbene, tali assunti non sono condivisibili, atteso che la durata del contratto di comodato d'uso intercorso tra le parti è stata determinata in sei anni, tacitamente rinnovabili, decorrenti – a seguito di un periodo di prova iniziale di 6 mesi (in tal modo definito dalle parti) – dal 01.04.2004 e fino al
31.03.2010, conformemente alla disciplina prevista dalla prima parte dell'art. 1 comma 6 del D.lgs.
n. 32/1998 ai sensi del quale “La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione”.
Detta normativa di riferimento, infatti, si limita a stabilire la durata minima dei contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso di impianti di distribuzione di carburanti – tra cui rientra sicuramente anche quello di comodato per cui è causa – senza prevedere alcuna preclusione specifica in ordine alla possibilità per le parti di determinare liberamente la data iniziale di decorrenza dell'efficacia contrattuale, la quale, pertanto, non deve essere necessariamente ancorata al momento della concreta immissione del comodatario nel possesso dell'impianto.
Segnatamente, nel caso di specie, deve ritenersi che le parti abbiano inteso legittimamente scindere il momento in cui il contratto di comodato d'uso – reale e con effetti obbligatori – si è concluso ai
10 sensi dell'art. 1326 c.c. e che coincide con la data in cui è avvenuta la sottoscrizione dell'accordo tra le parti con la contestuale consegna dell'impianto, da quello a partire dal quale si è dispiegata la relativa efficacia, fissato pattiziamente alla data successiva del 01.04.2004.
Ne consegue che, essendosi il contratto perfezionato l'08.09.2003, non è ravvisabile alcuna ipotesi di detenzione abusiva nel periodo intercorso tra la data di consegna della stazione e quella di effettiva decorrenza della durata negoziale specificamente concordata.
Pertanto, una volta accertate, per un verso, l'apposizione di un termine iniziale di efficacia del contratto di comodato d'uso validamente indicato dalle parti in un momento successivo all'effettiva immissione della CO nel possesso dell'impianto e, per altro verso, l'inesistenza di disposizioni normative atte a restringere l'autonomia negoziale dei contraenti sotto il profilo specifico della determinazione del momento iniziale di decorrenza degli effetti del contratto oggetto di causa, è possibile constatare la piena tempestività ed efficacia della disdetta inviata dall'attrice mediante comunicazione PEC in data 24.09.2021 (vedi doc. n. 10 dell'attrice con relative ricevute di avvenuta consegna e accettazione), ossia ben prima del termine di scadenza del primo semestre del 2022, corrispondente all'ultimo anno di vigenza contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del contratto di comodato prodotto (doc. n. 1 dell'attrice).
Quest'ultima comunicazione, a ben vedere, ha comportato la cessazione degli effetti del contratto di comodato d'uso gratuito avente ad oggetto la stazione di rifornimento di proprietà dell'attrice – non rinnovato per effetto della disdetta – e dei contratti di somministrazione di carburanti di diverso tipo stipulati tra le parti, a far data dal 01.04.2022, ossia dal giorno successivo a quello ultimo di vigenza del contratto del 31.03.2022.
Il contratto di comodato d'uso e quelli di fornitura versati in atti, infatti, sono da considerarsi frutto di un unico accordo negoziale avente la medesima causa concreta, come si evince chiaramente dalle relative disposizioni negoziali che stabilivano, per i contratti di somministrazione in questione, la medesima durata di quello di comodato (cfr. doc. n. 2, 3, 4 dell'attrice), nonché dai principi stabiliti dalla Cassazione secondo cui “l'ontologica interdipendenza fra comodato immobiliare, relativo all'immobile e a ogni attrezzatura fissa, comodato mobiliare, relativo all'attrezzatura mobile, e somministrazione del carburante - che si concretizza in una finalizzazione reciproca di ognuno di tali profili negoziali rispetto agli altri - comporta proprio la creazione di un'unica causa che pertanto fonde in un unicum l'esito della volontà negoziale manifestata dalle parti, così da generare, appunto, un solo contratto atipico, frutto della utilizzazione causalmente avvinta di negozi tipici che in esso hanno riversato la loro sostanza al punto di perdere l'originaria - nel senso
11 pure di tipica - autonomia, onde il contratto di cd. comodato petrolifero risulta un negozio unico”
(Cass. n. 5684/2018).
Sussistono, altresì, i presupposti per accertare la definitiva caducazione degli effetti del contratto di locazione del 10.09.2003 con cui l'attrice aveva originariamente concesso in godimento alla CO un appezzamento di terreno della superficie di 450 mq per lo svolgimento dell'attività di autolavaggio delle autovetture tramite attrezzatura automatica, comprensiva di lavaggio a portale con spazzole, sistema di depurazione fisico delle acque reflue, aspirapolvere doppio automatico a gettoni, lava tappetini e spremi pelle (doc. n. 5 dell'attrice), atteso che la cessazione anche di quest'ultimo rapporto negoziale è stata esplicitamente confermata dalla CO e comunque, risulta documentalmente provata dalla comunicazione di disdetta pacificamente inviata dall'attrice in data 12.08.2020, ossia entro il termine di 12 mesi prima della scadenza CO come previsto dall'art. 2 del contratto di locazione.
Risulta, altresì pacifico, nonché documentalmente provato dal verbale di mancato rilascio del
01.04.2022 prodotto in giudizio e dal contenuto della PEC del 04.04.2022 inviata dalla CO
(doc. n. 13 e n. 15 dell'attrice), il fatto che quest'ultima si è di fatto rifiutata di riconsegnare spontaneamente l'impianto di distribuzione e di procedere alle operazioni di verifica delle consistenze e della funzionalità delle attrezzature contrattualmente previste.
Dai rilievi che precedono in ordine all'accertamento della legittimità della disdetta, alla cessazione dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti e all'inadempimento della CO rispetto all'obbligo di riconsegna, si evince la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda attorea volta ad ottenere la condanna della CO all'immediato rilascio dell'impianto di distribuzione dei carburanti con le relative attrezzature e i materiali specificamente indicati nel contratto e dell'appezzamento di terreno per l'autolavaggio con i relativi beni e accessori, siti nel Comune di
Pieve a Nevole (PT), Loc. La Panzana, Via Amendola n. 60, rispetto ai quali non persiste, in capo alla CO, alcun valido titolo idoneo a legittimarne la materiale detenzione e il possesso (cfr. anche gli art. 13 in tema di riconsegna contenuti, rispettivamente, nel contratto di comodato e in quello di locazione dell'autolavaggio sub doc. n. 1 e n. 5 dell'attrice).
Quanto alla richiesta attorea di riconsegna dei documenti e delle licenze inerenti all'impianto, occorre precisare che la CO non ha contestato di aver effettivamente ricevuto anche questi atti, ragion per cui, essendo venuto meno il titolo contrattuale che ne abilitava il trattenimento, sussistono i presupposti per la condanna di quest'ultima alla restituzione anche di detta documentazione in favore dell'attrice.
12
3. Sulla domanda attorea di condanna della CO al pagamento delle somme dovute a titolo di penale per il ritardo nel rilascio degli impianti.
L'attrice ha, inoltre, chiesto, in aggiunta alle domande di accertamento della cessazione di ogni rapporto contrattuale tra le parti per effetto delle disdette tempestivamente inviate entro i termini pattiziamente concordati e del correlato diritto alla restituzione dell'impianto e del terreno adibito ad attività di autolavaggio, anche la condanna della CO al pagamento delle somme dovute a titolo di penale contrattuale nella misura di € 150,00 (oltre IV se dovuta) per ogni giorno di ritardo nella consegna, rispettivamente, del terreno e delle attrezzature per l'autolavaggio a partire dal
01.10.2021 e dell'impianto di distribuzione dei carburanti a partire dal 01.04.2022, fino alla data effettiva di rilascio, e in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni quantificati nell'importo pari a € 100.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
E' conferente, pertanto, il richiamo ai principi costantemente invalsi nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola penale svolge una funzione di predeterminazione forfettaria della misura del danno da risarcire “indirettamente intesa a rinsaldare il vincolo contrattuale ed a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto (da ultimo Cass. 26 luglio
2021, n. 21398; Cass. del 20.01.2023, n. 11548, in motiv.); la funzione risarcitoria, oltre che coercitiva, più che sanzionatoria-punitiva, risulta altresì confermata, oltre che dalla già ricordata possibilità di risarcimento del “danno ulteriore”, dalla sua riducibilità equitativa ex art. 1384 cod.civ. se manifestamente eccessiva, e ciò anche d'ufficio (Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n.
18128) e quand'anche le parti ne abbiano invece convenuto l'irriducibilità (Cass. 16 dicembre
2019, n. 33159; Cass. 18 gennaio 2018, n. 1189)” (Cass. n. 3466/2024).
Segnatamente, nel caso di specie, è inserita, sia nel contratto di comodato d'uso, sia nel contratto di locazione del terreno adibito all'attività di autolavaggio, la clausola penale con cui viene attribuito all'attrice il diritto di ottenere dalla CO il pagamento di una somma pari a € 150,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'impianto di distribuzione di carburanti e del terreno locato a seguito della cessazione, per qualsiasi motivo, dei relativi contratti (cfr. l'art. 14 del contratto di comodato sub doc. n. 1 e l'art. 14 del contratto di locazione sub doc. n. 5 dell'attrice).
Similmente, risulta dimostrato il fatto che la CO, per un verso, si è rifiutata di lasciare spontaneamente l'impianto di distribuzione (come comprovato dalle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione sulla inesigibilità di detta prestazione sul presupposto, erroneo, della
13 persistente validità dell'accordo di comodato d'uso gratuito nonché da verbale di mancata riconsegna sub doc. n. 13 dell'attrice), e per altro verso non ha ancora provveduto a riconsegnare effettivamente il terreno adibito all'attività di autolavaggio, non potendosi evincere la prova dell'avvenuto adempimento all'obbligo di rilascio dalle vaghe affermazioni contenute nella comparsa di costituzione in cui la CO si è limitata a confermare lo scioglimento del contratto di locazione e l'esistenza del diritto dell'attrice alla reimmissione nel possesso del terreno (cfr. pag.
9 della comparsa in cui si legge che “Il contratto è stato disdettato dalla odierna comparente, e
l'impianto poteva essere tranquillamente ripreso nel possesso da in ogni momento dalla CP_1 cessazione del contratto”).
Tuttavia, le somme dovute a titolo di penale risultano determinate in misura manifestamente eccessiva, con la conseguenza che ricorrono le condizioni per operarne la riduzione d'ufficio ai sensi dell'art. 1384 c.c.
Infatti, secondo quanto stabilito dalla SC a sezioni unite, il potere di riduzione ex officio della penale contrattuale è fondato sulla necessità di correggere il potere di autonomia privata “mediante
l'esercizio di un potere equitativo che ristabilisca un congruo contemperamento degli interessi contrapposti, valutando l'interesse del creditore all'adempimento, cui ha diritto, tenendosi conto dell'effettiva incidenza di esso sull'equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale” (Cass. n. 2749/1980; Cass. sez. un. n. 18128/2005).
Nel caso di specie, in particolare, tenuto conto delle circostanze rilevanti emergenti dagli atti prodotti, e in particolare, della gratuità del comodato, dell'importo annuale del canone di locazione del terreno pari a 6.500,00 euro più IV (corrispondente a circa 541,00 euro mensili), della mancata allegazione da parte dell'attrice di elementi che evidenzino la dismissione o l'abbandono dell'impianto di distribuzione tali da inficiarne le relative capacità di messa a profitto, non appare giustificabile la richiesta di pagamento della penale convenzionalmente fissata, per ciascuno dei contratti in questione, nell'importo di 150,00 euro per ogni giorno di ritardo nel rilascio, che si palesa manifestamente eccessivo nel contesto di una valutazione giudiziale in considerazione dei reciproci e distinti interessi delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di condanna della CO al pagamento delle somme dovute a titolo di penale contrattuale nella minor misura pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'impianto di distribuzione dei carburanti a decorrere dalla data del 01.04.2022 di cessazione del contratto e fino all'effettivo adempimento, e in
20,00 euro per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del terreno a partire dalla data del 01.10.2021
14 di cessazione del contratto di locazione, quantificate alla data di emissione della presente sentenza nell'importo di € 84.070,00 (57450,00 + 26620,00 al 24.05.2025).
Su detto importo non è dovuta l'IV, non prevista dai contratti intercorsi tra le parti, né la rivalutazione monetaria, atteso che la penale ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro predeterminata convenzionalmente come misura del risarcimento, che, come tale, costituisce un debito di valuta insuscettibile di rivalutazione.
In difetto di allegazione e prova di pregiudizi non adeguatamente ristorati con la penale così come quantificata, ogni ulteriore domanda risarcitoria dell'attrice deve essere rigettata.
4. Sulla domanda di condanna in solido dei soci illimitatamente responsabili della società CO.
Da ultimo, è necessario precisare che non risulta ammissibile la domanda dell'attrice di condanna in solido dei soci illimitatamente responsabili della società CO al rilascio degli impianti e al pagamento delle somme previste a titolo di penale contrattuale, atteso che detta richiesta, oltre ad essere stata avanzata tardivamente per la prima volta nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 30.01.2025 (e quindi non proposta nell'atto di citazione, né nel contesto della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.), è indirizzata nei confronti di soggetti terzi, ossia di e che, non essendo stati ritualmente evocati in giudizio Controparte_2 Controparte_2
in qualità di soci illimitatamente responsabili, non hanno conseguentemente mai acquisito la qualità di parti nel presente procedimento.
5. Sulla domanda risarcitoria avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La domanda avanzata dall'attrice e volta ad ottenere la condanna della CO, altresì, al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è inammissibile in quanto proposta tardivamente ed irritualmente per la prima volta nella memoria di replica depositata in data 22.04.2025, e non nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni, depositate in data 30.01.2025 (in termini Cass. n. 14911/2018).
Detta domanda è da ritenersi in ogni caso, infondata, atteso che, con riferimento alla fattispecie invocata, dato atto dei principi espressi dalla Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 9912 del 2018, secondo cui “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di
15 diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (conforme anche Cass. n. 19948/2023), si osserva che, nel caso in esame, da un lato non risultano specificamente allegati e dimostrati gli elementi soggettivi del dolo o della colpa grave ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c., e dall'altro, non appare riconducibile alla violazione del grado minimo di diligenza che consente di assumere consapevolezza in ordine all'infondatezza delle proprie ragioni né all'abuso del diritto l'aver resistito nella presente causa sulla base di motivazioni in fatto e in diritto che, seppur infondate, non appaiono connotate da pretestuosità.
6. Sulle spese di lite.
Le spese processuali del presente procedimento seguono la soccombenza, a norma dell'art. 91
c.p.c., e vengono quindi poste a carico della CO, con liquidazione come da dispositivo in applicazione del D.M. 147/2022, nella cui vigenza si è esaurita l'attività difensiva (cfr. art. 6 D.M.
147/2022), avuto riguardo allo scaglione di valore delle domande attoree, con applicazione dei parametri medi relativi a tutte le fasi del giudizio.
La condanna è comprensiva del rimborso delle spese documentate e di quelle generali, nella misura del 15% dei compensi, IV e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) In accoglimento delle domande proposte da , Controparte_1
ACCERTA la legittimità delle disdette e la cessazione dei contratti di comodato d'uso, di somministrazione e di locazione del terreno per autolavaggio intercorsi tra le parti, e, per l'effetto,
CONDANNA a consegnare a Controparte_2
l'impianto di distribuzione di carburanti descritto nel Controparte_1
contratto di comodato e del terreno per autolavaggio di cui al contratto di locazione, entrambi siti nel Comune di Pieve di Nevole (PT), Loc. La Panzana, Via Amendola n. 60 lungo la S. S. 435 Km
16 30+500, completi di ogni pertinenza, delle relative attrezzature, dei documenti e licenze, liberi da persone e cose non incluse nei contratti;
2) CONDANNA al Controparte_2
pagamento in favore di delle somme dovute a titolo di penale CP_1 Controparte_1
contrattuale per ogni giorno di ritardo nel rilascio degli impianti e delle attrezzature fino alla effettiva riconsegna, quantificate alla data di pronuncia della presente sentenza nell'importo di € €
84.070,00;
3) DICHIARA inammissibili le domande avanzate da Controparte_1
nei confronti di e Controparte_2 Controparte_2
4) RIGETTA ogni altra domanda avanzata da;
Controparte_1
5) CONDANNA a Controparte_2 rimborsare a le spese di lite che si liquidano in euro € Controparte_1
14.103,00 per compensi di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
Firenze, 24.5.2025.
Il Giudice dott. Silvia Orani
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