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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 239/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 239/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 15.08.1981, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Emmanuele Frangella, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], domiciliato alla Via Torquato Tasso, 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Puccio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25 gennaio 2021, la sig.ra adiva il Tribunale Parte_1 di Catanzaro, al fine di ottenere la separazione giudiziale dal coniuge (matrimonio Controparte_1 contratto, in data 14.08.2014, a Botricello, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune dell'anno 2014, n. 4, parte I), con dichiarazione di addebito al resistente, e l'adozione degli ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti.
La ricorrente premetteva che da altro precedente matrimonio aveva avuto una IA,
[...]
(02.05.2000), e che dal rapporto intrapreso con l'odierno resistente, ancor prima di Persona_1 contrarre matrimonio, era nata , (08.02.2006). Persona_2
Deduceva, dunque, che negli ultimi due anni di matrimonio si erano verificate incomprensioni compromettenti la convivenza e la serenità familiare e che il aveva assunto atteggiamenti CP_1 contrari ai doveri coniugali, per i quali la ricorrente chiedeva di addebitare allo stesso la separazione.
In data 6 dicembre 2021, si costituiva in giudizio , chiedendo di pronunciarsi la Controparte_1 separazione dei coniugi, rigettando la richiesta di addebito della ricorrente e chiedendo, a sua volta,
l'addebito a carico della moglie.
Adottati i provvedimenti urgente da parte del Presidente del Tribunale, nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazioni, che successivamente depositavano per l'udienza del 10 gennaio 2024.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La IA , di anni 18, appena compiuti, studentessa, non economicamente indipendente, Per_2 avrà al momento la residenza stabile presso l'abitazione del padre sig. , in Via Controparte_1
Cesare Cantù – Passirana di Rho (MI).
3) La sig.ra potrà concordare direttamente con la IA , ormai maggiorenne, Parte_1 Per_2
i periodi e le modalità di incontro, così come per le festività, per gli eventi e per le vacanze estive;
3) La sig.ra corrisponderà al sig. un contributo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 per la IA di € 150,00 (centocinquanta/00) al mese, con l'impegno futuro di accrescere la Per_2 somma, fino ad € 250,00, qualora le sue condizioni lavorative dovessero significativamente migliorare e qualora sussistano ancora le condizioni per la sussistenza del contributo di mantenimento;
4) La sig.ra corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie affrontate Parte_1 nell'interesse della IA , che dovranno, però, essere, nei limiti del possibile e qualora Per_2 trattasi di somme ingenti, previamente concordate fra i coniugi. 5) I coniugi danno atto, con la sottoscrizione della presente, di aver risolto tutte le altre situazioni patrimoniali eventualmente esistenti e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'esito dell'udienza del 5.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse della IA.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...], il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], che contrassero matrimonio in data C.F._2
14.08.2014 a Botricello, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2014, n. 4, parte
I;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Botricello (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 239/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 15.08.1981, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Emmanuele Frangella, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], domiciliato alla Via Torquato Tasso, 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Puccio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.,
i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto tra i coniugi. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 25 gennaio 2021, la sig.ra adiva il Tribunale Parte_1 di Catanzaro, al fine di ottenere la separazione giudiziale dal coniuge (matrimonio Controparte_1 contratto, in data 14.08.2014, a Botricello, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune dell'anno 2014, n. 4, parte I), con dichiarazione di addebito al resistente, e l'adozione degli ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti.
La ricorrente premetteva che da altro precedente matrimonio aveva avuto una IA,
[...]
(02.05.2000), e che dal rapporto intrapreso con l'odierno resistente, ancor prima di Persona_1 contrarre matrimonio, era nata , (08.02.2006). Persona_2
Deduceva, dunque, che negli ultimi due anni di matrimonio si erano verificate incomprensioni compromettenti la convivenza e la serenità familiare e che il aveva assunto atteggiamenti CP_1 contrari ai doveri coniugali, per i quali la ricorrente chiedeva di addebitare allo stesso la separazione.
In data 6 dicembre 2021, si costituiva in giudizio , chiedendo di pronunciarsi la Controparte_1 separazione dei coniugi, rigettando la richiesta di addebito della ricorrente e chiedendo, a sua volta,
l'addebito a carico della moglie.
Adottati i provvedimenti urgente da parte del Presidente del Tribunale, nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazioni, che successivamente depositavano per l'udienza del 10 gennaio 2024.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La IA , di anni 18, appena compiuti, studentessa, non economicamente indipendente, Per_2 avrà al momento la residenza stabile presso l'abitazione del padre sig. , in Via Controparte_1
Cesare Cantù – Passirana di Rho (MI).
3) La sig.ra potrà concordare direttamente con la IA , ormai maggiorenne, Parte_1 Per_2
i periodi e le modalità di incontro, così come per le festività, per gli eventi e per le vacanze estive;
3) La sig.ra corrisponderà al sig. un contributo di mantenimento Parte_1 Controparte_1 per la IA di € 150,00 (centocinquanta/00) al mese, con l'impegno futuro di accrescere la Per_2 somma, fino ad € 250,00, qualora le sue condizioni lavorative dovessero significativamente migliorare e qualora sussistano ancora le condizioni per la sussistenza del contributo di mantenimento;
4) La sig.ra corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie affrontate Parte_1 nell'interesse della IA , che dovranno, però, essere, nei limiti del possibile e qualora Per_2 trattasi di somme ingenti, previamente concordate fra i coniugi. 5) I coniugi danno atto, con la sottoscrizione della presente, di aver risolto tutte le altre situazioni patrimoniali eventualmente esistenti e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
All'esito dell'udienza del 5.6.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e le condizioni di separazione già depositate, pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, stante l'assenza di attività istruttoria da compiere.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse della IA.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...], il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], che contrassero matrimonio in data C.F._2
14.08.2014 a Botricello, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune anno 2014, n. 4, parte
I;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Botricello (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo