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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4084/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4084 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 5 marzo 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, e residente in [...]di Napoli (Na) CodiceFiscale_1
alla Via Alessandro Volta n.30 e Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , e C.F._2
residente in [...]in Campania (Na) alla via Marinoni, lotto B, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Luca
Giordano 92, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Russo che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26 ottobre 2024 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Sant'Antimo (NA), il giorno 24/4/1997 dal quale sono nati quattro figli: (nata a [...] il Persona_1
06.05.1998) e (nata a [...] il [...]) Persona_2
maggiorenni; (nato ad [...] il [...]) e Persona_3
(nato a [...] il [...]) minorenni. Persona_4
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno
Pag. 2 di 8 posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n.
9442/2019 del 24/9/2019 (in atti), e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
3/3/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 4/3/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 11/3/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente (avvenuta il
9/7/2019) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n.
9442/2019 del 24/9/2019 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al
Pag. 3 di 8 ricorso congiunto che qui si trascrivono:
b. I due figli minori, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale seguendo il piano genitoriale sottoscritto dalle parti e che qui si riporta:
1. PIANO SETTIMANALE PER LE FREQUENTAZIONI .
Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e tenendo presente le esigenze scolastiche e parascolastiche dei minori, avrà facoltà di tenere i figli con sé:
• almeno due giorni a settimana (martedì e giovedì) in cui i minori non saranno con il papà nel week end, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 o sino al mattino seguente con l'accompagnamento presso l'istituto scolastico;
• nei week end alternati e precisamente dalle ore 14,30 del sabato sino al lunedì con accompagnamento all'istituto scolastico oppure entro le ore 21 della domenica;
• ulteriori periodi di visita /frequentazione possono essere concordati con preavviso tra i genitori e nel rispetto della volontà del minore e degli impegni di studio, sociali e sportivi.
2. VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI
I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Il primo novembre, festa di tutti i Santi e 8 dicembre,
Primo maggio,festa del Lavoro, 2 Persona_5
Pag. 4 di 8 giugno, festa nazionale della Repubblica
• I minori trascorreranno queste feste ad anni alterni con la madre ed il padre. Vacanze di Natale
• I minori trascorreranno il 24 dicembre,1gennaio e 6 gennaio con un genitore, il 25, 31 dicembre e 5 gennaio con l'altro genitore. Pasqua e Pasquetta
• I minori trascorreranno in modo alternato annualmente il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con igenitori Compleanno della madre
• I minori trascorreranno l'intero giorno con la madre.
Compleanno del padre
• I minori trascorreranno l'intero giorno o parte di esso con il padre, sempre in base agli impegni lavorativi dello stesso.
Compleanno del figlio
• I minori trascorreranno con alternanza annuale il giorno del suo compleanno la mattina/pomeriggio con un genitore e tardo pomeriggio /pernotto con l'altro genitore. Festa della mamma e del Papà:
• I minori trascorreranno le festività con i rispettivi genitori.
Vacanze estive
• I genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni durante la pausa estiva:
• Se il minore frequenterà campi estivi, i costi e l'impegno
Pag. 5 di 8 saranno pagati da entrambi i genitori nella misura del 50%.
3. PERIODI VACANZA .
• Nel lasso temporale luglio-settembre i minori trascorreranno
15 giorni ripartiti in due singole settimane anche non consecutive con il padre da stabilirsi per esigenze lavorative entro e non oltre il 30 maggio dell'anno in corso.
• Il Viaggio fuori dal paese di residenza non è consentito senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
c) Disporre a carico del Sig. un assegno mensile di € Pt_2
500,00 (euro cinquecento,00), euro 250,00 per ciascun figlio minorenne, a titolo di mantenimento, per l'istruzione e l'educazione dei figli, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione economica secondo gli indici determinati annualmente dall'ISTAT; d) Resta l'onere a carico di entrambi i genitori di provvedere, nella misura del
50%, alle spese di studio, spese mediche e spese straordinarie riguardanti i figli;
e) Non prevedere alcun mantenimento per la figlia Per_2
maggiorenne, che è economicamente autosufficiente;
f) I coniugi, di mutuo accordo, hanno convenuto con il presente ricorso che la richiesta dell'assegno unico spettante per i figli minori sarà effettuata dalla Sig.ra quale Parte_1
Pag. 6 di 8 coniuge presso il quale sono collocati i minori e le corrispondenti somme saranno percepite dalla stessa nella misura del 100%.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sant'Antimo (NA), in data 24/4/1997, tra Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] Parte_2
nato a [...] il [...] (Atto N. 18 parte II
[...]
serie A, anno 1997);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Sant'Antimo (NA) le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Pag. 7 di 8 Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4084/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in
Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4084 del Ruolo Generale degli
Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 5 marzo 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, e residente in [...]di Napoli (Na) CodiceFiscale_1
alla Via Alessandro Volta n.30 e Parte_2
nato a [...] il [...], C.F. , e C.F._2
residente in [...]in Campania (Na) alla via Marinoni, lotto B, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Luca
Giordano 92, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Russo che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26 ottobre 2024 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi in Sant'Antimo (NA), il giorno 24/4/1997 dal quale sono nati quattro figli: (nata a [...] il Persona_1
06.05.1998) e (nata a [...] il [...]) Persona_2
maggiorenni; (nato ad [...] il [...]) e Persona_3
(nato a [...] il [...]) minorenni. Persona_4
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno
Pag. 2 di 8 posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n.
9442/2019 del 24/9/2019 (in atti), e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del
3/3/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 4/3/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 11/3/2025.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo
1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente (avvenuta il
9/7/2019) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n.
9442/2019 del 24/9/2019 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al
Pag. 3 di 8 ricorso congiunto che qui si trascrivono:
b. I due figli minori, saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale seguendo il piano genitoriale sottoscritto dalle parti e che qui si riporta:
1. PIANO SETTIMANALE PER LE FREQUENTAZIONI .
Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e tenendo presente le esigenze scolastiche e parascolastiche dei minori, avrà facoltà di tenere i figli con sé:
• almeno due giorni a settimana (martedì e giovedì) in cui i minori non saranno con il papà nel week end, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 o sino al mattino seguente con l'accompagnamento presso l'istituto scolastico;
• nei week end alternati e precisamente dalle ore 14,30 del sabato sino al lunedì con accompagnamento all'istituto scolastico oppure entro le ore 21 della domenica;
• ulteriori periodi di visita /frequentazione possono essere concordati con preavviso tra i genitori e nel rispetto della volontà del minore e degli impegni di studio, sociali e sportivi.
2. VACANZE, PAUSE SCOLASTICHE, GIORNI FESTIVI
I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Il primo novembre, festa di tutti i Santi e 8 dicembre,
Primo maggio,festa del Lavoro, 2 Persona_5
Pag. 4 di 8 giugno, festa nazionale della Repubblica
• I minori trascorreranno queste feste ad anni alterni con la madre ed il padre. Vacanze di Natale
• I minori trascorreranno il 24 dicembre,1gennaio e 6 gennaio con un genitore, il 25, 31 dicembre e 5 gennaio con l'altro genitore. Pasqua e Pasquetta
• I minori trascorreranno in modo alternato annualmente il giorno di Pasqua ed il lunedì in Albis con igenitori Compleanno della madre
• I minori trascorreranno l'intero giorno con la madre.
Compleanno del padre
• I minori trascorreranno l'intero giorno o parte di esso con il padre, sempre in base agli impegni lavorativi dello stesso.
Compleanno del figlio
• I minori trascorreranno con alternanza annuale il giorno del suo compleanno la mattina/pomeriggio con un genitore e tardo pomeriggio /pernotto con l'altro genitore. Festa della mamma e del Papà:
• I minori trascorreranno le festività con i rispettivi genitori.
Vacanze estive
• I genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni durante la pausa estiva:
• Se il minore frequenterà campi estivi, i costi e l'impegno
Pag. 5 di 8 saranno pagati da entrambi i genitori nella misura del 50%.
3. PERIODI VACANZA .
• Nel lasso temporale luglio-settembre i minori trascorreranno
15 giorni ripartiti in due singole settimane anche non consecutive con il padre da stabilirsi per esigenze lavorative entro e non oltre il 30 maggio dell'anno in corso.
• Il Viaggio fuori dal paese di residenza non è consentito senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
c) Disporre a carico del Sig. un assegno mensile di € Pt_2
500,00 (euro cinquecento,00), euro 250,00 per ciascun figlio minorenne, a titolo di mantenimento, per l'istruzione e l'educazione dei figli, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione economica secondo gli indici determinati annualmente dall'ISTAT; d) Resta l'onere a carico di entrambi i genitori di provvedere, nella misura del
50%, alle spese di studio, spese mediche e spese straordinarie riguardanti i figli;
e) Non prevedere alcun mantenimento per la figlia Per_2
maggiorenne, che è economicamente autosufficiente;
f) I coniugi, di mutuo accordo, hanno convenuto con il presente ricorso che la richiesta dell'assegno unico spettante per i figli minori sarà effettuata dalla Sig.ra quale Parte_1
Pag. 6 di 8 coniuge presso il quale sono collocati i minori e le corrispondenti somme saranno percepite dalla stessa nella misura del 100%.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sant'Antimo (NA), in data 24/4/1997, tra Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] Parte_2
nato a [...] il [...] (Atto N. 18 parte II
[...]
serie A, anno 1997);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Sant'Antimo (NA) le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Pag. 7 di 8 Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 17/3/2025.
La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
Pag. 8 di 8