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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12239 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 30085/2024 R.G. controversie lavoro promossa da
, in persona Parte_1 del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
- ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
NO ET e dall'avv. Marco Marieni per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: opposizione a precetto. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica in data 1 agosto 2024 il in epigrafe, in persona del Ministro pro-tempore, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il Controparte_1 precetto notificatogli il 9 luglio 2024, con il quale, ponendo a fondamento del diritto di procedere a esecuzione il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 440/2022, emessa dalla Corte di appello di Roma – sezione lavoro, la lavoratrice opposta gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di
€ 16.364,57. A sostegno della domanda parte ricorrente, premesso che il titolo esecutivo ha accertato il diritto della lavoratrice opposta alla retribuzione per il periodo dal 23 febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, quantificata nell'importo lordo di € 53.335,97, oltre interessi legali dalle singole date di maturazione del credito al saldo, nonché al computo dell'anzianità di servizio maturata presso l'ex IPI dalla data di assunzione, come quantificata nel ricorso attraverso conteggi non contestati, di € 44 mensili per tredici mensilità annue, ha dedotto di avere eseguito integralmente l'obbligazione portata nel provvedimento giurisdizionale, non residuando ulteriori somme dovute. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato al Tribunale, nel merito, di “accertare e dichiarare che la dott.ssa non CP_1 ha diritto di procedere ad esecuzione forzata in danno del Parte_1
del , per tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa;
[...] Parte_1 per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 9 luglio 2024”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la lavoratrice opposta, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale, nel caso di parziale accoglimento dell'opposizione, ha chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento degli importi effettivamente dovuti. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con c.t.u. contabile. Assegnato termine per il deposito di note conclusive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato soltanto nei limiti che seguono. Con l'atto di precetto opposto (cfr. doc. n. 8 del ricorso in opposizione) la lavoratrice, premesso che il datore di lavoro, in esecuzione del titolo esecutivo (cfr. all. B e C del ricorso), ha corrisposto in data 23 marzo 2023 un importo lordo di € 30.473,09 e in data 23 maggio 2023 un importo lordo di € 17.012,91, ha chiesto il pagamento del credito lordo residuo di € 5.849,97 (capo A del precetto), oltre al pagamento degli interessi legali, da liquidare sugli importi lordi dovuti e non su quelli netti corrisposti, come erroneamente effettuato dall'amministrazione (capo B del precetto); inoltre, la ha CP_1 richiesto il pagamento dell'importo pari agli scatti di anzianità dovuti per effetto dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'IPI - che la Corte ha espressamente riconosciuto nella sentenza e la cui quantificazione è nei conteggi in essa richiamati e desumibile da un mero calcolo matematico - per un importo, al lordo del prelievo fiscale, di € 6.468,00 (capo C del
2 precetto), nonché l'importo pari alla rivalutazione monetaria (superiore agli interessi legali, pure indicati nel precetto) su tali scatti di anzianità, in quanto somme per le quali la Corte d'appello nulla ha statuito di diverso da quanto previsto derivare da legge (interessi o rivalutazione monetaria), per un importo di € 902,74 (capo D del precetto).
3. Quanto ai punti A e B del precetto, il Ministero opponente ha rilevato che in data 23 marzo 2023 è stata corrisposta alla dott.ssa , a titolo di CP_1 retribuzione, la somma di € 34.245,47, c.d. lordo previdenziale dipendente, corrispondente a un imponibile fiscale di € 30.429,33 e a un netto di € 23.248,01 e, in data 23 maggio 2023, sempre a titolo di retribuzione, la somma pari ad € 19.090,50, c.d. lordo previdenziale dipendente, corrispondente a un imponibile fiscale di € 16.961,88 e a un netto di € 12.958,88. Inoltre, sono stati corrisposti gli interessi legali maturati sulle predette somme, pari ad € 2.295,68 lordi, corrispondenti a € 1.721,77, come da decreto dirigenziale prot. n. 1347 del 19 ottobre 2023. Al fine di verificare la corretta quantificazione dei crediti il Tribunale ha ritenuto di disporre consulenza contabile, le cui conclusioni vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni contabili e giuridiche (cfr. relazione di consulenza, in atti), con le precisazioni, in fatto e in diritto, che seguono. Con riferimento agli interessi legali e, in particolare, alla loro debenza sulle somme lorde dovute o sugli importi netti corrisposti effettivamente, nell'impiego privato la Suprema Corte ha chiarito che “La rivalutazione monetaria e gli interessi legali liquidati dal giudice in relazione ad un credito di lavoro ex art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive” (cfr. Cass., sez. lav., n. 11720 del 17 giugno 2020). Tuttavia, il caso controverso riguarda un rapporto di pubblico impiego, per il quale vigono criteri differenti. Di recente, nel confermare l'operatività del divieto di cumulo degli accessori del credito, la Corte regolatrice ha così motivato: “va qui ancora ribadito quanto affermato da Cass. 20765/2018 cit., ove si è inteso dare continuità all'orientamento ancor prima espresso da questa Corte che, pronunciando in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, ha evidenziato che "la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, ancorchè maturati dopo il 31 dicembre 1994, non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici (nella specie, lettori di lingua dell'Università degli studi), per i quali ricorrono, ancorchè i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le "ragioni di contenimento della spesa pubblica" che sono alla base della disciplina differenziata secondo la ratio decidendi
3 prospettata dal Giudice delle leggi" (Cass. 10 gennaio 2013 n. 535 e Cass. 5 luglio 2011 n. 14705); una volta valorizzata, ai fini dell'individuazione della normativa applicabile, la natura pubblica del datore di lavoro e ritenuto operante il divieto di cumulo, deve trovare applicazione il D.M. n. 352 del 1998 con il quale è stato adottato il "regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2"; l'art. 3, comma 1 richiamato D.M. prevede che "gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali"; Cass., S.U. 9 giugno 2017, n. 14429 ha del resto escluso la sussistenza di "ragioni di contrasto tra la norma delegante (L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36) e quella delegata (D.M. n. 352 del 1998, art. 3, comma 2), atte ad ipotizzare una disapplicazione di quest'ultima, tanto più che la prima richiama il meccanismo già previsto della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, e rimette all'autorità amministrativa il compito di individuare i criteri e le modalità di applicazione del divieto di cumulo", evidenziando altresì che la disposizione tiene conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e dei vincoli imposti alla contrattazione di comparto e decentrata, esigenze che vengono in rilievo anche nella fattispecie, sebbene si discuta di rapporto qualificato dal legislatore come di diritto privato” (cfr. Cass., sez. lav., n. 28498 del 6 novembre 2019).
3.1 Tenuto conto di questi principi di carattere generale, l'ausiliario ha provveduto a effettuare due conteggi separati, utilizzando quale base di calcolo nel primo caso la prospettazione della lavoratrice e, dall'altro, quella del opponente, il quale ha eccepito l'inapplicabilità della disciplina di Parte_1 cui all'art. 23 della legge n. 218 del 1952, affermando che l'unica disciplina applicabile alle amministrazioni pubbliche sarebbe quella di cui alla legge n. 335 del 1995 e all'art. 2115 c.c. e che, comunque, l'adempimento sarebbe stato tempestivo, dovendo individuarsi, quale termine per l'adempimento, l'emissione della sentenza e, più precisamente, la successiva istanza, dichiarata inammissibile, di correzione dell'errore materiale. Si tratta, a parere del Tribunale, di una prospettazione non condivisibile. In primo luogo, trattandosi di retribuzioni e contribuzioni non corrisposte in costanza del rapporto in cui sono maturate, secondo l'univoco orientamento della Corte di legittimità “il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta solo se corrisponde all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, dal momento che, ove il pagamento
4 avvenga in ritardo rispetto ai termini imposti dal rapporto previdenziale, il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante, non consentendo, quindi, la ritenuta” (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., n. 9689 del 10 aprile 2024). Infatti, l'art. 19 della legge n. 218 del 1952, con meccanismo regolatorio analogo a quello dell'art. 2115 c.c. – invocato dall'opponente –, stabilisce che il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore e che, a tal fine, il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce, ma tale rivalsa è consentita solo ove il versamento dei contributi sia tempestivo: infatti, il successivo art. 23 della stessa legge prevede che il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provveda in misura inferiore a quella dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico, quanto per quella a carico dei lavoratori. Sicché il datore di lavoro non poteva operare alcuna ritenuta, stante l'inadempimento dell'obbligo retributivo e contributivo accertato nel titolo giudiziale. Né può essere condiviso l'assunto sull'inapplicabilità della legge n. 218/1952, trattandosi di disposizione di carattere generale, che trova applicazione al rapporto di pubblico impiego privatizzato secondo la previsione dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, a norma del quale – nella parte che qui rileva - “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”. Del resto, posto che la sopra citata sentenza della Corte di Cassazione n. 9689/2024 è stata pronunciata proprio in fattispecie di pubblico impiego, si tratta di un indirizzo pacifico nella giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte affermato e, di recente, ribadito che “per un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo (v., tra le altre, TAR Sardegna, Sez. II, 30 maggio 2022 n. 358; TAR Veneto, Sez. I, 17 dicembre 2021 n. 1522; TAR Lazio, Sez. III, 3 novembre 2021 n. 11302), nel caso di ritardato pagamento della retribuzione in una con i contributi ad essa riferibili, la liquidazione del credito spettante al lavoratore per le maturate differenze retributive va effettuata al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore stesso, e ciò in quanto, come si evince dall'art. 19 della legge n. 218 del 1952, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento dei relativi contributi, mentre il successivo art. 23 non
5 consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo;
che in tal senso, del resto, è anche l'indirizzo interpretativo del giudice ordinario, secondo il quale "... l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, oltre che delle ritenute fiscali, di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, ove il datore di lavoro non abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di versamento contributivo perché in tal caso anche la quota gravante sul lavoratore resta a carico del datore (cfr. Cass. 18897 del 2019; n. 25956 del 2017; n. 18044 del 2015; n. 19790 del 2011 e molte altre precedenti del medesimo tenore); difatti, se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, può legittimamente operare la relativa trattenuta sulla retribuzione;
se invece il datore di lavoro non corrisponde tempestivamente detta quota contributiva, la stessa rimane definitivamente a suo carico, con la conseguenza, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dalla L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, che il lavoratore rimane liberato dall'obbligazione contributiva per la quota a suo carico e il suo credito retributivo si espande fino a comprendere detta quota ..." (in questi termini Cass. civ., Sez. VI, ord. 3 settembre 2020 n. 18333)” (cfr. in termini, T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. 3, n. 1865 dell'1 agosto 2022). Già in precedenza, peraltro, sull'esegesi dell'art. 19 della legge n. 218 del 1952 il Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 3629 del 12 agosto 2016) aveva rilevato che “tale norma, laddove consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore, è di stretta interpretazione e si limita al solo fisiologico caso del tempestivo pagamento della contribuzione previdenziale relativa al periodo stipendiale corrispondente. Sicché il successivo art. 23, I c. non consente detta forma di recupero, ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tal ultima ipotesi pure la vicenda del ritardato pagamento della retribuzione in una con i contributi a essa riferibili”.
3.2 Facendo applicazione di detti principi al caso controverso, il c.t.u. ha provveduto a quantificare il credito della lavoratrice senza considerare la ritenuta – illegittima – datoriale sulle voci retributive direttamente quantificate in sentenza, nonché a calcolare gli interessi legali dovuti sul netto corrisposto, per un importo di € 4.541,79 per differenze retributive e di € 1.261,01 per interessi legali al 31 luglio 2015, per una somma complessiva di € 5.802,80.
4. Quanto alle differenze retributive per anzianità di servizio, indicate in sentenza e rivendicate al punto C del precetto, giova osservare che il capo di domanda è stato accertato in via definitiva tra le parti, avendo la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertato “il diritto dell'appellante al computo dell'anzianità di servizio maturata presso l'ex IPI
6 dalla data di assunzione”, tenuto conto che in ricorso erano stati rivendicati gli scatti biennali di anzianità pari a € 44,00. Per effetto della riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso, in definitiva, è stata accolta la domanda formulata, sul punto, nel ricorso introduttivo del giudizio. Tale indennità è stata computata dal c.t.u. considerando la somma di € 44,00 da corrispondere per 13 mensilità (€ 572,00 annui), riducendo il relativo importo, proporzionalmente, per il periodo in cui il rapporto di lavoro tra le odierne parti è stato svolto in regime di part-time. Alla stregua di detti presupposti e operando le considerazioni sviluppate al superiore punto 3 in merito all'importo da corrispondere al lordo e al criterio di calcolo degli interessi, il c.t.u. ha quantificato un credito di € 6.233,30, con gli interessi legali al 31 luglio 2025 in misura di € 426,68 e un totale lordo dovuto di € 6.659,98.
5. Le conclusioni raggiunte dal c.t.u., come detto, possono essere condivise dal Tribunale, tenuto conto che la difesa della lavoratrice vi ha sostanzialmente aderito nelle note autorizzate e che il ha contestato Parte_1 più che il criterio contabile impiegato la debenza, in diritto, di alcune voci, con argomenti che, come sopra precisato, vanno disattesi. In definitiva, pertanto, il precetto va revocato – avendo il Tribunale, al fine di riscontrare l'esatta esecuzione del titolo, attualizzato al periodo successivo le partite di dare/avere e le voci di credito – e il
[...]
va condannato a pagare a Parte_1 Pt_1 Controparte_1
l'importo, attualizzato sino al 31 luglio 2025, di complessivi €
[...]
13.824,51, oltre ulteriori crediti a titolo di scatti di anzianità e interessi legali sino al soddisfo.
6. Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa. Vanno poste a carico del opponente anche le spese di c.t.u., Parte_1 già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, revoca il precetto opposto e condanna il Parte_1
a pagare a la somma, attualizzata
[...] Controparte_1 sino al 31 luglio 2025, di complessivi € 13.824,51, oltre gli ulteriori importi a titolo di scatti di anzianità e interessi legali sino al soddisfo.
7 Condanna il opponente al pagamento delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi € 5.388, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Pone a carico del le spese di Parte_1
c.t.u. contabile, già liquidate. Roma, 27 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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