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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 263/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SGROI MARCO e dell'avv. PRANDI CORRADO ( ) VIA FELICE FRASI N. 3 29100 PIACENZA, C.F._2
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. LIVERA FRANCO,
C.F. ), CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FACCI GIOVANNI ( , C.F._5
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 1/2024;
pagina 1 di 15 oggetto: distanze legali.
Assegnata a decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nonché come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.05.2021, il signor Parte_1
conveniva in giudizio il fratello, signor dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Piacenza, allegando:
− che la madre, signora il 29.01.1998 aveva donato ai figli Persona_1
e l'intero fabbricato plurifamiliare sito in Pt_1 Controparte_1
Comune di Piacenza, via De Meis n. 21;
− che, contestualmente, i signori concordavano la divisione CP_1
parziale del compendio;
− che con atto di citazione del 12.06.2012, il signor Controparte_1
conveniva in giudizio il fratello chiedendo lo scioglimento della comunione anche delle porzioni rimaste indivise all'esito della prima divisione;
− che il Tribunale di Piacenza dichiarava la divisione dell'area cortiliva retrostante il compendio e del vano scala, disponendo l'attribuzione di porzioni di area ai condividenti, in conformità a quanto stabilito in sede di CTU, previo conguaglio in favore del signor Parte_1
− che, previa integrazione della CTU mediante frazionamento, la sentenza veniva regolarmente trascritta;
− che, pendente il procedimento di correzione/integrazione, le parti avevano già dato incarico al CTU di eseguire i lavori, che venivano completati, con determinazione del confine, apposizione dei termini e installazione di recinzione confinaria;
pagina 2 di 15 − che nell'estate del 2018, l'attore constatava che il vicino aveva iniziato la costruzione di alcuni manufatti nel cortile di sua proprietà, consistenti in una scala di notevoli dimensioni, composta da almeno tre parti distinte, meglio descritte in atti;
− che la scala era collegata all'edificio mediante un ponte rettilineo ed era sostenuta da un primo muro in cemento armato lungo ml. 5,5 e alto ml.
2,2, di un setto lungo ml. 4,5 a sostegno della prima rampa e di un ulteriore setto lungo ml. 2 a sostegno della seconda, con ulteriori manufatti accessori di sostegno;
− che erano stati realizzati, oltre alla scala, alcuni locali interrati destinati a cantina, area relax e vani tecnici;
− che era stato costruito, infine, un lungo setto in mattoni faccia a vista con parti “a gelosia”, costituente una quinta da arredare come salotto all'aperto, dotato di pergola in ferro e legno e affaccio sullo spazio interrato;
− che dal progetto risultava anche un forno chiuso dotato di canna fumaria appoggiato al secondo setto murario posto a una distanza di ml. 3 dal confine;
− che, in definitiva, erano state realizzate le seguenti opere: un importante nuovo accesso all'abitazione di proprietà del convenuto, in aggiunto a quello preesistente, costituito da una grande scala collocata interamente fuori terra;
locali interrati autonomi e autosufficienti, dotati di scala di accesso interrata;
manufatto descritto come salotto all'aperto, ombreggiato da una pergola;
− che le opere erano state completate;
− che tutte le opere erano state realizzate a distanza di ml. 1,5 dal confine, in violazione della normativa vigente;
pagina 3 di 15 − che il signor con l'ausilio di professionisti, Parte_1
contestava presso il Comune di Piacenza l'opera, ottenendo la documentazione ammnistrativa;
− che la PA concludeva il procedimento di verifica con archiviazione del
31.12.2019, ritenendo insussistente l'interesse pubblico a procedere in autotutela;
− che le opere realizzate erano da considerarsi costruzioni e, quindi, assoggettate al rispetto della distanza minima dal confine di ml. 5,00 stabilita dal Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Piacenza;
− che nessuna costruzione rispettava tale distanza.
L'attore concludeva chiedendo che, accertata la violazione delle distanze legali, il convenuto fosse condannato a demolire o, comunque, ad arretrare le costruzioni contestate nel rispetto della predetta distanza di legge.
Si costituiva il signor chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree in quanto infondate e/o non provate, deducendo, tra l'altro:
− che le opere erano state realizzate nel rispetto della normativa vigente e dei presupposti richiesti dalla PA, come emergeva dall'iter amministrativo, compresa la fase di accertamento conseguente alla segnalazione del signor conclusasi con Parte_1
l'archiviazione;
− che, in particolare, le norme del RUE del Comune di Piacenza inquadravano le superfici interrate e le scale accessorie a dette superfici non considerabili agli effetti della determinazione delle distanze tra costruzioni, né rilevavano pergolati o strutture di sostegno dei pergolati;
− che il manufatto di cui si trattava non assumeva alcuna valenza ai fini del calcolo delle distanze;
− che era erronea l'interpretazione di parte attorea laddove invocava la necessità del rispetto della distanza minima di ml. 3, considerato che pagina 4 di 15 questa misura si riferiva alle distanze tra edifici, mentre, nel caso di specie, nella proprietà del signor Parte_1
prospiciente/adiacente a quella del convenuto non erano presenti fabbricati, bensì una superficie destinata a prato;
− che l'attore avrebbe, quindi, potuto dolersi solo in presenza di costruzioni realizzate a distanza inferiore a ml. 1,5 dal confine, ma tale distanza era stata rispettata;
− che, in sintesi, per quanto riguardava gli edifici interrati, essi esulavano pacificamente da qualsiasi valenza ai fini del calcolo delle distanze;
con riguardo al muro edificato per la realizzazione del pergolato esterno, esso costituiva struttura di sostegno a detto pergolato, non incidente sulla distanza ai sensi dell'art. 65.1, lett. e) del RUE del Comune di
Piacenza; con riferimento alla scala, o meglio, a porzione di essa, trattavasi di mera struttura accessoria destinata anche a copertura dell'accesso a locale tecnologico ivi esistente e, quindi, anch'essa irrilevante ai fini della distanza ai sensi dell'art. 64.10 del RUE citato;
− che, inoltre, la scala era predisposta per alloggiamento di servoscala al fine di abbattimento delle barriere architettoniche, con applicazione dell'art. 65, lett. d) del RUE citato;
− che veniva chiesta la chiamata in manleva dell'arch. CP_2
professionista al quale erano state affidate progettazione e direzione dei lavori relative alle opere in contestazione.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio l'arch. CP_2
il quale concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'assenza di
[...]
responsabilità professionale in capo a sé e, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea;
in subordine, chiedeva che l'obbligazione di manleva fosse contenuta in misura proporzionale al grado di colpa accertato in capo al professionista, con esclusione di qualsiasi obbligazione riconducibile alla quota di responsabilità del signor riservata ogni azione di regresso Controparte_1
pagina 5 di 15 nei confronti di chiunque fosse risultato responsabile o corresponsabile dei danni lamentati da parte attrice.
Il terzo chiamato deduceva, tra l'altro:
− che l'infondatezza della chiamata in causa risultava evidente alla luce del corretto e completo espletamento dell'incarico professionale conferitogli, come accertato all'esito del procedimento amministrativo, sia autorizzativo, sia di accertamento per eventuale annullamento in autotutela dei provvedimenti autorizzativi, conclusosi con l'archiviazione;
− che, in via subordinata, sussisteva una responsabilità quantomeno concorrente del committente, il quale era a conoscenza delle contestazioni del signor e, ciò nonostante, non aveva Parte_1
mai disposto la sospensione dei lavori;
− che, in ogni caso, le domande attoree erano infondate perché, con riguardo alla cantina esterna, trattandosi di superficie completamente interrata, veniva in rilievo l'art. 17.8 del RUE del Comune di Piacenza che ne escludeva la computabilità ai fini delle distanze dai confini e tra costruzioni;
− che, con riferimento alla scala, trattavasi di struttura accessoria che si configurava come sistema che univa quattro elementi congrui e legittimi;
− che, in particolare, il primo elemento aveva funzione di accesso e protezione della scala e dell'ingresso alla cantina sottostante e, quindi, era soggetto alla disciplina di cui al citato art. 17.8 del RUE, anche perché non superava il metro di altezza;
− che, parimenti, il secondo e il terzo elemento, costituivano elementi fuori terra accessori per vano scala di accesso al locale interrato, con applicazione della norma regolamentare sopra richiamata;
pagina 6 di 15 − che la struttura portante, quarto elemento, rispettava la distanza di ml. 5 dal confine;
− che il muro in mattoni costituiva sostegno esterno al pergolato e, quindi, era escluso dalla disciplina delle distanze dal RUE;
− che nessuna violazione delle distanze stabilite ai sensi dell'art. 873 c.c. era configurabile.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 1 depositata il 02.01.2024, richiamate le conclusioni del CTU, respingeva le domande attoree, sul presupposto che, ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze, la nozione di costruzione non coincideva con quella di edificio, ma si estendeva a qualsiasi manufatto non completamente interrato, avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo.
Dopo aver ricostruito i principi applicabili in materia di distanze, il primo giudice, richiamava la definizione di edificio contenuta nel RUE del Comune di Piacenza, in forza del quale questo era una costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, funzionalmente indipendente e accessibile alle persone, precisando che l'art. 64.1 del RUE stabiliva distanze minime dal confine solo per gli edifici e non anche per le costruzioni, non essendo corretto qualificare come edificio qualsiasi manufatto o costruzione: per le costruzioni non qualificabili come edifici valevano, quindi, le distanze stabilite dal codice civile.
Poiché le opere realizzate dal convenuto erano costruzioni e non edifici, esse erano rispettose della disciplina edilizia regionale.
Né poteva assumere rilevanza nel caso in esame l'art. 873 c.c., in quanto applicabile solo alle distanze tra costruzioni e non anche a quelle dal confine.
Con riguardo alla cantina interrata e alla scala per raggiungerla, il Tribunale ha concluso che le costruzioni relative alle superfici interrate non sono considerate ai fini della determinazione delle distanze dai confini e tra costruzioni (art. 64.10 RUE).
pagina 7 di 15 Con riferimento al pergolato esterno, trovava applicazione l'art. 65.1 del RUE, che escludeva l'applicazione della normativa edilizia comunale in materia di distanze alle strutture di sostegno di pergolati.
Le opere di arredo esterno erano ornamentali, pertinenziali, a edilizia libera e anch'esse non soggette alla disciplina in materia di distanze.
Infine, la scala esterna non poteva essere considerata quale componente dell'edificio, ma come “costruzione strutturalmente distinta e autonoma rispetto all'edificio di cui è accessorio” e non poteva essere ricompresa nella definizione di sagoma dello stesso;
per l'effetto, non trovava applicazione l'art. 64.1 del RUE in forza del quale solo gli edifici dovevano essere realizzati a distanza minima dal confine di ml. 5.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
per i seguenti motivi.
1. Stabilito che le opere realizzate dal signor sono Controparte_1 pacificamente “costruzioni”, ha errato il Tribunale a distinguere, ai fini dell'applicazione delle norme regolamentari come integranti l'art. 873
c.c., tra costruzioni e edifici, escludendo che i manufatti realizzati rientrino tra questi ultimi e, quindi, che non possa trovare applicazione nel caso in esame la norma del RUE del Comune di Piacenza che impone un distacco minimo di ml. 5 dal confine.
Tale distinzione, ricondotta dal CTU e, quindi, dal Tribunale, alla definizione contenuta nell'art. 64.5 del RUE citato, è dubbia anche sulla base dei soli dati letterali, considerato che la norma usa indifferentemente sia la parola “edifici”, sia quella “fabbricati”, sicché queste non possono che riferirsi alle costruzioni in generale.
Inoltre, tale distinzione, quand'anche presente nelle norme locali, non avrebbe alcuna rilevanza sul piano civilistico, come sancito dalla pagina 8 di 15 giurisprudenza secondo cui i regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare la nozione codicistica di costruzione che è unica e invariabile.
La sentenza appellata rompe la natura unitaria della nozione civilistica di costruzione, realizzando quella modifica che la Cassazione vieta.
2. Con riferimento alla scala, il Tribunale ha comunque escluso che la stessa possa essere trattata come edificio, nonostante la giurisprudenza, sia civile, sia amministrativa, sia concorde circa l'inclusione, ai fini del rispetto delle distanze, anche delle strutture accessorie di un fabbricato, quali le scale esterne, anche se scoperte, in quanto presentano caratteristiche di consistenza e stabilità.
Le scale di accesso a singole unità abitative, anche per indicazione della stessa amministrazione pubblica, fanno parte della sagoma dell'edificio e, pertanto, devono rispettare in ogni loro punto la distanza legale prescritta.
La scala va a comporre l'unità organica dell'edificio cui accede: non ci sono, quindi, due costruzioni giuridicamente differenziabili, ma un'unica emergenza urbanistico-edilizia, ossia, nel caso in esame, un unico edificio.
La mastodontica scala esterna realizzata dal convenuto/appellato modifica la sagoma dell'edificio, sicché errano consulente e Tribunale quando escludono che il manufatto non sia ricompreso nella sagoma del fabbricato cui accede.
Considerare il nuovo corpo scale quale struttura funzionalmente ed economicamente autonoma per il solo fatto che non sia indispensabile all'accesso perché esiste un'altra scala, è errato.
Le stesse norme richiamate dal CTU confermano la infondatezza della tesi per cui il manufatto costituirebbe emergenza urbanistico-edilizia autonoma, considerato che la stessa definizione di edificio contenuta pagina 9 di 15 nelle norme regolamentari individua un'entità autonoma, dotata di indipendenza funzionale che non ricorre nel caso in esame, ma, non essendo la scala una costruzione autosufficiente, in quanto non potrebbe essere utilizzata se non in connessione con l'edificio cui accede, ne fa a tutti gli effetti parte.
Inoltre, qualora fosse possibile considerarla autonoma, essa rientrerebbe a tutti gli effetti nella definizione di edificio contenuta nelle norme locali, in quanto dotata di largo pianerottolo che consente una sosta su una panca con vista sul giardino, come da definizione del progettista.
Tant'è che nella nozione di edificio di cui alla normativa regionale, sono ricompresi tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome e le tensostrutture.
Peraltro, come precisato nel primo motivo, la distinzione tra costruzione ed edificio ha valenza esclusivamente urbanistica e non anche civilistica.
In ogni caso, sotto il profilo ermeneutico, la nozione di edificio emergente dalle disposizioni locali vale a determinare una certa qualità di impatto urbanistico-edilizio del manufatto in esame, dovendosi interpretare tali disposizioni secondo le intenzioni del legislatore, ossia valutando quale sia lo scopo perseguito e quali siano le costruzioni per le quali valgano le disposizioni integrative in tema di distanze previste dall'art. 873 c.c.
3. Erra il Tribunale quando ritiene che la scala in questione rispetti le distanze di legge in considerazione delle sue caratteristiche tecniche, così come individuate nel parere tecnico del Comune di Piacenza.
La circostanza che l'amministrazione non abbia ravvisato irregolarità urbanistiche è irrilevante.
pagina 10 di 15 Si è costituito il signor chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, l'appellato ha riproposto domande e questioni assorbite dalla decisone di primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c., compresa quella di manleva nei confronti del progettista/direttore dei lavori.
Si è costituito il signor eccependo la inammissibilità CP_2 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, concludendo per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della decisione appellata.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nonché con note scritte, e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10 dicembre
2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall'appellato signor non merita di essere accolta, in quanto CP_2
l'impugnazione non può considerarsi del tutto carente di specificità, con le precisazioni che seguiranno, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.:
Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n. 13535/2018).
A tale orientamento ha aderito anche questa Corte con numerose pronunce tutte conformi.
∞ ∞ ∞
La Corte osserva, in primo luogo, che l'appello proposto dal signor Parte_1
non coinvolge la domanda di riduzione in pristino di tutti i manufatti
[...]
contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendo circoscritto alla sola richiesta di riduzione in pristino/arretramento della scala realizzata dal confinante.
pagina 11 di 15 Sebbene le conclusioni siano state genericamente formulate anche nel presente grado di appello e, quindi, facciano riferimento a tutte le opere realizzate dal signor sia nell'atto di appello, sia, soprattutto, nelle difese Controparte_1
conclusionali non si fa alcuno specifico riferimento alla illegittimità dei manufatti diversi dalla scala esterna, sulla quale sono concentrate in via esclusiva tutte le difese.
In particolare, non vi è cenno alle opere interrate, mentre si menziona la pergola in una sola riga dell'appello, salvo poi affrontare specificamente e ampiamente esclusivamente il tema della scala “monumentale”.
L'eventuale impugnazione avverso i capi della sentenza che hanno riconosciuto la legittimità della “cantina” e della “pergola” con il muro di sostegno, peraltro riconducibile anche a esplicite norme regolamentari richiamate sia nella decisione appellata, sia nella CTU, sarebbe, perciò, inammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., prima ancora che infondata.
Con riguardo alla scala esterna, l'appello è, invece, fondato nei limiti e nei termini che seguono.
Pur condividendosi, infatti, le conclusioni del CTU e, quindi, del Tribunale in ordine alla distinzione tra “edificio” e “costruzione” adottata dalle norme regolamentari emanate dal Comune di Piacenza e dalla Regione Emilia-
Romagna, con conseguente incidenza sulla normativa in materia di distanze in forza del richiamo contenuto dall'art. 873, ultima parte, c.c., la scala integra comunque ampliamento della sagoma dell'edificio preesistente e, per questo, è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 64.5 del Regolamento Edilizio del
Comune di Piacenza.
Merita, quindi, accoglimento, il secondo motivo di impugnazione.
Non è, infatti, condivisibile la interpretazione del primo giudice secondo cui al manufatto non sarebbe applicabile l'art. 64.2 del RUE citato, il quale prescrive che “la distanza dai confini si applica dalle parti di facciata più sporgenti e dai suoi componenti quali…scale esterne”, sul presupposto che la scala non pagina 12 di 15 costituirebbe un aggetto dell'edificio verso l'esterno, ma sarebbe stata realizzata per avvicinarsi all'edificio in scurezza per potervi accedere ed essere, al contempo, strutturalmente autonoma e indipendente rispetto all'edificio stesso, tant'è che il pianerottolo esterno di arrivo all'appartamento al primo piano non sarebbe strutturalmente collegato in alcun punto all'edificio in cui è posta l'abitazione del signor senza, quindi, costituire Controparte_1
aggetto; il Tribunale ha stabilito, in conformità a quanto accertato dall'ausiliario, che la scala sarebbe una pertinenza vale a dire un'opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale.
Posto che le norme integrative locali di riferimento (art. 64 RUE Comune di
Piacenza) impongono il distacco di ml. 5,00 dal confine per gli edifici e per le loro componenti sporgenti, comprese le scale interne, le conclusioni del CTU, recepite dal Tribunale, meritano di essere rimeditate, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di qualificazione di tali manufatti, univocamente definiti come componente strutturale e integrante dell'edificio principale (conf.
Cass. civ., ord. n. 39034/2021, con ampi richiami).
Né potrebbe essere altrimenti, non comprendendosi come una scala di accesso infissa stabilmente al corpo di fabbrica, possa essere considerata a qualsiasi titolo una struttura autonoma e indipendente: quand'anche dal punto di vista costruttivo il manufatto potesse “stare in piedi da sé”, ciò non assumerebbe alcuna rilevanza ai fini urbanistico-edilizi e, quindi, in forza dell'art. 873 c.c., civilistici, considerato che ciò che rileva è il fatto che la scala sia funzionalmente collegata al corpo di fabbrica cui accede.
Non si configura, quindi, una pertinenza in senso stretto, ossia un bene potenzialmente autonomo, ma destinato in modo durevole al servizio di un'altra cosa (art. 817 c.c.), quali, a mero titolo esemplificativo, autorimesse, posti auto, cantine, etc.
pagina 13 di 15 La pertinenza è suscettibile di valutazione economica e, in caso di scissione del vincolo, di alienazione, in quanto utilizzabile autonomamente rispetto all'edificio cui è funzionalmente asservita;
nel caso della scala, evidentemente, tali requisiti non ricorrono, non potendosi concretamente configurare un utilizzo distinto e diverso dal collegamento con il corpo di fabbrica cui accede.
La domanda formulata dal signor con riguardo e Parte_1
limitatamente alla scala, merita, quindi, accoglimento.
La Corte, al fine di decidere sulla domanda di manleva proposta in via subordinata dal signor nei confronti dell'arch. Controparte_1 CP_2
ritiene necessario disporre consulenza tecnica al fine di determinare i
[...]
costi necessari per l'esecuzione dei lavori di demolizione e/o arretramento, disponendo a tal fine la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza e riservandosi la decisione all'esito dell'espletamento dell'attività di accertamento tecnico.
Il regolamento di tutte le spese è rimesso alla pronuncia definitiva sui rapporti tra le parti del processo.
La Corte, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina al signor di ridurre in Controparte_1
pristino o, quanto meno, di arretrare sino alla distanza dal confine di ml. 5,00, la scala esterna prospiciente la proprietà del signor meglio Parte_1
descritta in atti;
II – spese al definitivo;
pagina 14 di 15 III – dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda proposta dal signor nei confronti dell'arch. Parte_1
rimettendo a tale provvedimento la formulazione del quesito CP_2
da porre al CTU.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 263/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SGROI MARCO e dell'avv. PRANDI CORRADO ( ) VIA FELICE FRASI N. 3 29100 PIACENZA, C.F._2
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. LIVERA FRANCO,
C.F. ), CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. FACCI GIOVANNI ( , C.F._5
APPELLATI
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 1/2024;
pagina 1 di 15 oggetto: distanze legali.
Assegnata a decisione all'udienza del 10 dicembre 2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nonché come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.05.2021, il signor Parte_1
conveniva in giudizio il fratello, signor dinanzi al Tribunale Controparte_1
di Piacenza, allegando:
− che la madre, signora il 29.01.1998 aveva donato ai figli Persona_1
e l'intero fabbricato plurifamiliare sito in Pt_1 Controparte_1
Comune di Piacenza, via De Meis n. 21;
− che, contestualmente, i signori concordavano la divisione CP_1
parziale del compendio;
− che con atto di citazione del 12.06.2012, il signor Controparte_1
conveniva in giudizio il fratello chiedendo lo scioglimento della comunione anche delle porzioni rimaste indivise all'esito della prima divisione;
− che il Tribunale di Piacenza dichiarava la divisione dell'area cortiliva retrostante il compendio e del vano scala, disponendo l'attribuzione di porzioni di area ai condividenti, in conformità a quanto stabilito in sede di CTU, previo conguaglio in favore del signor Parte_1
− che, previa integrazione della CTU mediante frazionamento, la sentenza veniva regolarmente trascritta;
− che, pendente il procedimento di correzione/integrazione, le parti avevano già dato incarico al CTU di eseguire i lavori, che venivano completati, con determinazione del confine, apposizione dei termini e installazione di recinzione confinaria;
pagina 2 di 15 − che nell'estate del 2018, l'attore constatava che il vicino aveva iniziato la costruzione di alcuni manufatti nel cortile di sua proprietà, consistenti in una scala di notevoli dimensioni, composta da almeno tre parti distinte, meglio descritte in atti;
− che la scala era collegata all'edificio mediante un ponte rettilineo ed era sostenuta da un primo muro in cemento armato lungo ml. 5,5 e alto ml.
2,2, di un setto lungo ml. 4,5 a sostegno della prima rampa e di un ulteriore setto lungo ml. 2 a sostegno della seconda, con ulteriori manufatti accessori di sostegno;
− che erano stati realizzati, oltre alla scala, alcuni locali interrati destinati a cantina, area relax e vani tecnici;
− che era stato costruito, infine, un lungo setto in mattoni faccia a vista con parti “a gelosia”, costituente una quinta da arredare come salotto all'aperto, dotato di pergola in ferro e legno e affaccio sullo spazio interrato;
− che dal progetto risultava anche un forno chiuso dotato di canna fumaria appoggiato al secondo setto murario posto a una distanza di ml. 3 dal confine;
− che, in definitiva, erano state realizzate le seguenti opere: un importante nuovo accesso all'abitazione di proprietà del convenuto, in aggiunto a quello preesistente, costituito da una grande scala collocata interamente fuori terra;
locali interrati autonomi e autosufficienti, dotati di scala di accesso interrata;
manufatto descritto come salotto all'aperto, ombreggiato da una pergola;
− che le opere erano state completate;
− che tutte le opere erano state realizzate a distanza di ml. 1,5 dal confine, in violazione della normativa vigente;
pagina 3 di 15 − che il signor con l'ausilio di professionisti, Parte_1
contestava presso il Comune di Piacenza l'opera, ottenendo la documentazione ammnistrativa;
− che la PA concludeva il procedimento di verifica con archiviazione del
31.12.2019, ritenendo insussistente l'interesse pubblico a procedere in autotutela;
− che le opere realizzate erano da considerarsi costruzioni e, quindi, assoggettate al rispetto della distanza minima dal confine di ml. 5,00 stabilita dal Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Piacenza;
− che nessuna costruzione rispettava tale distanza.
L'attore concludeva chiedendo che, accertata la violazione delle distanze legali, il convenuto fosse condannato a demolire o, comunque, ad arretrare le costruzioni contestate nel rispetto della predetta distanza di legge.
Si costituiva il signor chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree in quanto infondate e/o non provate, deducendo, tra l'altro:
− che le opere erano state realizzate nel rispetto della normativa vigente e dei presupposti richiesti dalla PA, come emergeva dall'iter amministrativo, compresa la fase di accertamento conseguente alla segnalazione del signor conclusasi con Parte_1
l'archiviazione;
− che, in particolare, le norme del RUE del Comune di Piacenza inquadravano le superfici interrate e le scale accessorie a dette superfici non considerabili agli effetti della determinazione delle distanze tra costruzioni, né rilevavano pergolati o strutture di sostegno dei pergolati;
− che il manufatto di cui si trattava non assumeva alcuna valenza ai fini del calcolo delle distanze;
− che era erronea l'interpretazione di parte attorea laddove invocava la necessità del rispetto della distanza minima di ml. 3, considerato che pagina 4 di 15 questa misura si riferiva alle distanze tra edifici, mentre, nel caso di specie, nella proprietà del signor Parte_1
prospiciente/adiacente a quella del convenuto non erano presenti fabbricati, bensì una superficie destinata a prato;
− che l'attore avrebbe, quindi, potuto dolersi solo in presenza di costruzioni realizzate a distanza inferiore a ml. 1,5 dal confine, ma tale distanza era stata rispettata;
− che, in sintesi, per quanto riguardava gli edifici interrati, essi esulavano pacificamente da qualsiasi valenza ai fini del calcolo delle distanze;
con riguardo al muro edificato per la realizzazione del pergolato esterno, esso costituiva struttura di sostegno a detto pergolato, non incidente sulla distanza ai sensi dell'art. 65.1, lett. e) del RUE del Comune di
Piacenza; con riferimento alla scala, o meglio, a porzione di essa, trattavasi di mera struttura accessoria destinata anche a copertura dell'accesso a locale tecnologico ivi esistente e, quindi, anch'essa irrilevante ai fini della distanza ai sensi dell'art. 64.10 del RUE citato;
− che, inoltre, la scala era predisposta per alloggiamento di servoscala al fine di abbattimento delle barriere architettoniche, con applicazione dell'art. 65, lett. d) del RUE citato;
− che veniva chiesta la chiamata in manleva dell'arch. CP_2
professionista al quale erano state affidate progettazione e direzione dei lavori relative alle opere in contestazione.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio l'arch. CP_2
il quale concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'assenza di
[...]
responsabilità professionale in capo a sé e, in ogni caso, il rigetto della domanda attorea;
in subordine, chiedeva che l'obbligazione di manleva fosse contenuta in misura proporzionale al grado di colpa accertato in capo al professionista, con esclusione di qualsiasi obbligazione riconducibile alla quota di responsabilità del signor riservata ogni azione di regresso Controparte_1
pagina 5 di 15 nei confronti di chiunque fosse risultato responsabile o corresponsabile dei danni lamentati da parte attrice.
Il terzo chiamato deduceva, tra l'altro:
− che l'infondatezza della chiamata in causa risultava evidente alla luce del corretto e completo espletamento dell'incarico professionale conferitogli, come accertato all'esito del procedimento amministrativo, sia autorizzativo, sia di accertamento per eventuale annullamento in autotutela dei provvedimenti autorizzativi, conclusosi con l'archiviazione;
− che, in via subordinata, sussisteva una responsabilità quantomeno concorrente del committente, il quale era a conoscenza delle contestazioni del signor e, ciò nonostante, non aveva Parte_1
mai disposto la sospensione dei lavori;
− che, in ogni caso, le domande attoree erano infondate perché, con riguardo alla cantina esterna, trattandosi di superficie completamente interrata, veniva in rilievo l'art. 17.8 del RUE del Comune di Piacenza che ne escludeva la computabilità ai fini delle distanze dai confini e tra costruzioni;
− che, con riferimento alla scala, trattavasi di struttura accessoria che si configurava come sistema che univa quattro elementi congrui e legittimi;
− che, in particolare, il primo elemento aveva funzione di accesso e protezione della scala e dell'ingresso alla cantina sottostante e, quindi, era soggetto alla disciplina di cui al citato art. 17.8 del RUE, anche perché non superava il metro di altezza;
− che, parimenti, il secondo e il terzo elemento, costituivano elementi fuori terra accessori per vano scala di accesso al locale interrato, con applicazione della norma regolamentare sopra richiamata;
pagina 6 di 15 − che la struttura portante, quarto elemento, rispettava la distanza di ml. 5 dal confine;
− che il muro in mattoni costituiva sostegno esterno al pergolato e, quindi, era escluso dalla disciplina delle distanze dal RUE;
− che nessuna violazione delle distanze stabilite ai sensi dell'art. 873 c.c. era configurabile.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Piacenza, con sentenza n. 1 depositata il 02.01.2024, richiamate le conclusioni del CTU, respingeva le domande attoree, sul presupposto che, ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze, la nozione di costruzione non coincideva con quella di edificio, ma si estendeva a qualsiasi manufatto non completamente interrato, avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo.
Dopo aver ricostruito i principi applicabili in materia di distanze, il primo giudice, richiamava la definizione di edificio contenuta nel RUE del Comune di Piacenza, in forza del quale questo era una costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, funzionalmente indipendente e accessibile alle persone, precisando che l'art. 64.1 del RUE stabiliva distanze minime dal confine solo per gli edifici e non anche per le costruzioni, non essendo corretto qualificare come edificio qualsiasi manufatto o costruzione: per le costruzioni non qualificabili come edifici valevano, quindi, le distanze stabilite dal codice civile.
Poiché le opere realizzate dal convenuto erano costruzioni e non edifici, esse erano rispettose della disciplina edilizia regionale.
Né poteva assumere rilevanza nel caso in esame l'art. 873 c.c., in quanto applicabile solo alle distanze tra costruzioni e non anche a quelle dal confine.
Con riguardo alla cantina interrata e alla scala per raggiungerla, il Tribunale ha concluso che le costruzioni relative alle superfici interrate non sono considerate ai fini della determinazione delle distanze dai confini e tra costruzioni (art. 64.10 RUE).
pagina 7 di 15 Con riferimento al pergolato esterno, trovava applicazione l'art. 65.1 del RUE, che escludeva l'applicazione della normativa edilizia comunale in materia di distanze alle strutture di sostegno di pergolati.
Le opere di arredo esterno erano ornamentali, pertinenziali, a edilizia libera e anch'esse non soggette alla disciplina in materia di distanze.
Infine, la scala esterna non poteva essere considerata quale componente dell'edificio, ma come “costruzione strutturalmente distinta e autonoma rispetto all'edificio di cui è accessorio” e non poteva essere ricompresa nella definizione di sagoma dello stesso;
per l'effetto, non trovava applicazione l'art. 64.1 del RUE in forza del quale solo gli edifici dovevano essere realizzati a distanza minima dal confine di ml. 5.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor Parte_1
per i seguenti motivi.
1. Stabilito che le opere realizzate dal signor sono Controparte_1 pacificamente “costruzioni”, ha errato il Tribunale a distinguere, ai fini dell'applicazione delle norme regolamentari come integranti l'art. 873
c.c., tra costruzioni e edifici, escludendo che i manufatti realizzati rientrino tra questi ultimi e, quindi, che non possa trovare applicazione nel caso in esame la norma del RUE del Comune di Piacenza che impone un distacco minimo di ml. 5 dal confine.
Tale distinzione, ricondotta dal CTU e, quindi, dal Tribunale, alla definizione contenuta nell'art. 64.5 del RUE citato, è dubbia anche sulla base dei soli dati letterali, considerato che la norma usa indifferentemente sia la parola “edifici”, sia quella “fabbricati”, sicché queste non possono che riferirsi alle costruzioni in generale.
Inoltre, tale distinzione, quand'anche presente nelle norme locali, non avrebbe alcuna rilevanza sul piano civilistico, come sancito dalla pagina 8 di 15 giurisprudenza secondo cui i regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare la nozione codicistica di costruzione che è unica e invariabile.
La sentenza appellata rompe la natura unitaria della nozione civilistica di costruzione, realizzando quella modifica che la Cassazione vieta.
2. Con riferimento alla scala, il Tribunale ha comunque escluso che la stessa possa essere trattata come edificio, nonostante la giurisprudenza, sia civile, sia amministrativa, sia concorde circa l'inclusione, ai fini del rispetto delle distanze, anche delle strutture accessorie di un fabbricato, quali le scale esterne, anche se scoperte, in quanto presentano caratteristiche di consistenza e stabilità.
Le scale di accesso a singole unità abitative, anche per indicazione della stessa amministrazione pubblica, fanno parte della sagoma dell'edificio e, pertanto, devono rispettare in ogni loro punto la distanza legale prescritta.
La scala va a comporre l'unità organica dell'edificio cui accede: non ci sono, quindi, due costruzioni giuridicamente differenziabili, ma un'unica emergenza urbanistico-edilizia, ossia, nel caso in esame, un unico edificio.
La mastodontica scala esterna realizzata dal convenuto/appellato modifica la sagoma dell'edificio, sicché errano consulente e Tribunale quando escludono che il manufatto non sia ricompreso nella sagoma del fabbricato cui accede.
Considerare il nuovo corpo scale quale struttura funzionalmente ed economicamente autonoma per il solo fatto che non sia indispensabile all'accesso perché esiste un'altra scala, è errato.
Le stesse norme richiamate dal CTU confermano la infondatezza della tesi per cui il manufatto costituirebbe emergenza urbanistico-edilizia autonoma, considerato che la stessa definizione di edificio contenuta pagina 9 di 15 nelle norme regolamentari individua un'entità autonoma, dotata di indipendenza funzionale che non ricorre nel caso in esame, ma, non essendo la scala una costruzione autosufficiente, in quanto non potrebbe essere utilizzata se non in connessione con l'edificio cui accede, ne fa a tutti gli effetti parte.
Inoltre, qualora fosse possibile considerarla autonoma, essa rientrerebbe a tutti gli effetti nella definizione di edificio contenuta nelle norme locali, in quanto dotata di largo pianerottolo che consente una sosta su una panca con vista sul giardino, come da definizione del progettista.
Tant'è che nella nozione di edificio di cui alla normativa regionale, sono ricompresi tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome e le tensostrutture.
Peraltro, come precisato nel primo motivo, la distinzione tra costruzione ed edificio ha valenza esclusivamente urbanistica e non anche civilistica.
In ogni caso, sotto il profilo ermeneutico, la nozione di edificio emergente dalle disposizioni locali vale a determinare una certa qualità di impatto urbanistico-edilizio del manufatto in esame, dovendosi interpretare tali disposizioni secondo le intenzioni del legislatore, ossia valutando quale sia lo scopo perseguito e quali siano le costruzioni per le quali valgano le disposizioni integrative in tema di distanze previste dall'art. 873 c.c.
3. Erra il Tribunale quando ritiene che la scala in questione rispetti le distanze di legge in considerazione delle sue caratteristiche tecniche, così come individuate nel parere tecnico del Comune di Piacenza.
La circostanza che l'amministrazione non abbia ravvisato irregolarità urbanistiche è irrilevante.
pagina 10 di 15 Si è costituito il signor chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
in via subordinata, l'appellato ha riproposto domande e questioni assorbite dalla decisone di primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c., compresa quella di manleva nei confronti del progettista/direttore dei lavori.
Si è costituito il signor eccependo la inammissibilità CP_2 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, concludendo per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della decisione appellata.
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c., nonché con note scritte, e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10 dicembre
2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'eccezione di inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dall'appellato signor non merita di essere accolta, in quanto CP_2
l'impugnazione non può considerarsi del tutto carente di specificità, con le precisazioni che seguiranno, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale della norma di riferimento che si è orientata a favore della tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale, anziché di un rigoroso e vacuo formalismo (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 27199/2017; conff.:
Cass. civ., sent. n. 7675/2019; Cass. civ., ord. n. 13535/2018).
A tale orientamento ha aderito anche questa Corte con numerose pronunce tutte conformi.
∞ ∞ ∞
La Corte osserva, in primo luogo, che l'appello proposto dal signor Parte_1
non coinvolge la domanda di riduzione in pristino di tutti i manufatti
[...]
contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendo circoscritto alla sola richiesta di riduzione in pristino/arretramento della scala realizzata dal confinante.
pagina 11 di 15 Sebbene le conclusioni siano state genericamente formulate anche nel presente grado di appello e, quindi, facciano riferimento a tutte le opere realizzate dal signor sia nell'atto di appello, sia, soprattutto, nelle difese Controparte_1
conclusionali non si fa alcuno specifico riferimento alla illegittimità dei manufatti diversi dalla scala esterna, sulla quale sono concentrate in via esclusiva tutte le difese.
In particolare, non vi è cenno alle opere interrate, mentre si menziona la pergola in una sola riga dell'appello, salvo poi affrontare specificamente e ampiamente esclusivamente il tema della scala “monumentale”.
L'eventuale impugnazione avverso i capi della sentenza che hanno riconosciuto la legittimità della “cantina” e della “pergola” con il muro di sostegno, peraltro riconducibile anche a esplicite norme regolamentari richiamate sia nella decisione appellata, sia nella CTU, sarebbe, perciò, inammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., prima ancora che infondata.
Con riguardo alla scala esterna, l'appello è, invece, fondato nei limiti e nei termini che seguono.
Pur condividendosi, infatti, le conclusioni del CTU e, quindi, del Tribunale in ordine alla distinzione tra “edificio” e “costruzione” adottata dalle norme regolamentari emanate dal Comune di Piacenza e dalla Regione Emilia-
Romagna, con conseguente incidenza sulla normativa in materia di distanze in forza del richiamo contenuto dall'art. 873, ultima parte, c.c., la scala integra comunque ampliamento della sagoma dell'edificio preesistente e, per questo, è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 64.5 del Regolamento Edilizio del
Comune di Piacenza.
Merita, quindi, accoglimento, il secondo motivo di impugnazione.
Non è, infatti, condivisibile la interpretazione del primo giudice secondo cui al manufatto non sarebbe applicabile l'art. 64.2 del RUE citato, il quale prescrive che “la distanza dai confini si applica dalle parti di facciata più sporgenti e dai suoi componenti quali…scale esterne”, sul presupposto che la scala non pagina 12 di 15 costituirebbe un aggetto dell'edificio verso l'esterno, ma sarebbe stata realizzata per avvicinarsi all'edificio in scurezza per potervi accedere ed essere, al contempo, strutturalmente autonoma e indipendente rispetto all'edificio stesso, tant'è che il pianerottolo esterno di arrivo all'appartamento al primo piano non sarebbe strutturalmente collegato in alcun punto all'edificio in cui è posta l'abitazione del signor senza, quindi, costituire Controparte_1
aggetto; il Tribunale ha stabilito, in conformità a quanto accertato dall'ausiliario, che la scala sarebbe una pertinenza vale a dire un'opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale.
Posto che le norme integrative locali di riferimento (art. 64 RUE Comune di
Piacenza) impongono il distacco di ml. 5,00 dal confine per gli edifici e per le loro componenti sporgenti, comprese le scale interne, le conclusioni del CTU, recepite dal Tribunale, meritano di essere rimeditate, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia di qualificazione di tali manufatti, univocamente definiti come componente strutturale e integrante dell'edificio principale (conf.
Cass. civ., ord. n. 39034/2021, con ampi richiami).
Né potrebbe essere altrimenti, non comprendendosi come una scala di accesso infissa stabilmente al corpo di fabbrica, possa essere considerata a qualsiasi titolo una struttura autonoma e indipendente: quand'anche dal punto di vista costruttivo il manufatto potesse “stare in piedi da sé”, ciò non assumerebbe alcuna rilevanza ai fini urbanistico-edilizi e, quindi, in forza dell'art. 873 c.c., civilistici, considerato che ciò che rileva è il fatto che la scala sia funzionalmente collegata al corpo di fabbrica cui accede.
Non si configura, quindi, una pertinenza in senso stretto, ossia un bene potenzialmente autonomo, ma destinato in modo durevole al servizio di un'altra cosa (art. 817 c.c.), quali, a mero titolo esemplificativo, autorimesse, posti auto, cantine, etc.
pagina 13 di 15 La pertinenza è suscettibile di valutazione economica e, in caso di scissione del vincolo, di alienazione, in quanto utilizzabile autonomamente rispetto all'edificio cui è funzionalmente asservita;
nel caso della scala, evidentemente, tali requisiti non ricorrono, non potendosi concretamente configurare un utilizzo distinto e diverso dal collegamento con il corpo di fabbrica cui accede.
La domanda formulata dal signor con riguardo e Parte_1
limitatamente alla scala, merita, quindi, accoglimento.
La Corte, al fine di decidere sulla domanda di manleva proposta in via subordinata dal signor nei confronti dell'arch. Controparte_1 CP_2
ritiene necessario disporre consulenza tecnica al fine di determinare i
[...]
costi necessari per l'esecuzione dei lavori di demolizione e/o arretramento, disponendo a tal fine la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza e riservandosi la decisione all'esito dell'espletamento dell'attività di accertamento tecnico.
Il regolamento di tutte le spese è rimesso alla pronuncia definitiva sui rapporti tra le parti del processo.
La Corte, non definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina al signor di ridurre in Controparte_1
pristino o, quanto meno, di arretrare sino alla distanza dal confine di ml. 5,00, la scala esterna prospiciente la proprietà del signor meglio Parte_1
descritta in atti;
II – spese al definitivo;
pagina 14 di 15 III – dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda proposta dal signor nei confronti dell'arch. Parte_1
rimettendo a tale provvedimento la formulazione del quesito CP_2
da porre al CTU.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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