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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/10/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1020/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1020/2023
Oggi 17 ottobre 2025, alle ore 10.15, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , l'Avv. PETROCELLI MARIO Parte_1
per , personalmente, l'Avv. BARTOLI ELISA Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate. Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1020/2023
tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MARIO PETROCELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca, Piazza dei Servi 12, giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPOSTO
e
(C.F. ), in persona dell'omonimo Controparte_1 P.IVA_2 titolare, con il patrocinio dell'Avv. ELISA BARTOLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU)-Via Giuseppe Garibaldi 97, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1933/2022 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
Per in via istruttoria, insiste nelle prove non ammesse;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere Parte_1 questa opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il Decreto opposto e respingere la
2 pretesa di pagamento avanzata da con il corrispondente ricorso monitorio in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna di a pagare a CP_1 [...] una somma equitativamente determinata per aver agito in malafede e comunque con colpa grave, Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.” Per Impresa individuale in persona dell'omonimo titolare: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di CP_1 Lucca, contrariis reiectis, e per tutte le motivazioni addotte da questa difesa, in via preliminare dichiarare l'intervenuta decadenza nella denunci dei vizi, in tesi, ritenuta l'opposizione infondata in fatto ed in diritto rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 R.G. n. 4602/2022, emesso dal Tribunale di Lucca in data 22/12/2022. Voglia altresì respingere la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc ex adverso spiegata, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 con il quale è stato ordinato all'opponente il pagamento, in favore di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in CP_1
Pietrasanta, della complessiva somma di €19.690, oltre interessi e spese di lite, per lavori eseguiti nel cantiere sito in Lucca, via Buonamici n. 280, deducendo a sostegno della domanda:
- la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposto non aveva indicato le ragioni fattuali e giuridiche a sostegno della domanda, limitandosi a produrre esclusivamente una fattura emessa il 30.11.2022, senza alcuna scrittura contabile di supporto;
- di aver effettivamente stipulato, il 9.6.2021, con , e CP_2 CP_3 Pt_2
un contratto di appalto avente ad oggetto interventi di restauro della facciata
[...] esterna e delle strutture verticali opache del fabbricato di proprietà delle committenti sito in Lucca, Via Buonamici 280 e di aver materialmente realizzato l'intervento oggetto del contratto, tramite affidamento delle opere in subappalto a P.N. Edilizia s.r.l.s.;
- di aver altresì corrisposto a P.N. Edilizia s.r.l.s. la complessiva somma di €15.000, per le opere commissionate in subappalto, mentre il saldo era stato trattenuto, ex art. 1460 c.c., dall'opponente in ragione degli inadempimenti del subappaltatore e dei vizi e difformità delle opere realizzate, giacché dapprima i lavori erano stati svolti “a singhiozzo” e successivamente il cantiere era stato del tutto abbandonato, non terminando la sistemazione della gronda sul terrazzo (con mancato completamento della rimozione dei golfari del ponteggio dalla facciata), lasciando al grezzo la parete in foratelli del muro di
3 intercapedine verso l'esterno, non completando la rifinitura del cordolo, la ripresa dei ferri e la pavimentazione della terrazza (così permettendo il verificarsi di infiltrazioni d'acqua), lasciando tinteggiate le due facciate del fabbricato di due colori differenti ed abbandonando l'area di cantiere con all'interno i detriti delle lavorazioni effettuate e comportando la necessità di affidare il completamento dei lavori e l'eliminazione dei vizi ad una ditta terza prescelta direttamente dalle committenti, con il connesso pregiudizio in termini di maggiori costi, allungamento dei tempi e lesione della reputazione commerciale dell'opponente;
- di non aver invece intrattenuto con l'opposto alcun rapporto contrattuale inerente gli interventi relativi al cantiere di Lucca, Via Buonamici 280, negando dunque di aver conferito un incarico professionale in favore dell'opposto;
- che in ogni caso, anche laddove l'opposto avesse svolto, sul cantiere di Lucca, Via
Buonamici 280 lavori su incarico del subappaltatore P.N. Edilizia s.r.l.s., tale pattuizione intercorsa tra il subappaltatore ed un terzo non determinerebbe alcun diritto di credito del terzo verso l'appaltatore, trattandosi di ulteriore subappalto non autorizzato;
- che, laddove l'opposto riuscisse a dimostrare lo svolgimento di opere, queste sarebbero comunque viziate per le medesime ragioni contestate alla P.N. Edilizia s.r.l.s. e comunque non provate nel quantum.
Si è costituita l' in persona dell'omonimo titolare, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che:
- il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso, sulla base della fattura n. 45/2022 in formato elettronico .xml trasmessa mediante sistema di interscambio SDI;
- con il ricorso monitorio era stato richiesto il pagamento delle seguenti opere, indicate nella fattura n. 45/22 del 30.11.2022: montaggio di ponteggio per circa 600 metri quadrati e smontaggio a fine lavori, picchettaggio facciata esterna edificio, rasatura armata con rete a tre mani per 600 metri quadrati, demolizione massetti alle terrazze per 30 metri quadrati, imbiancatura facciata esterna per 500 metri quadrati, assistenza ad elettricista, fabbro ed idraulico, per la durata dal 10.2.2022 al 25.4.2022;
4 - nel mese di gennaio 2022 l'impresa era stata contattata dalla per CP_1 CP_4
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Lucca, via Buonamici
n. 280, lavori che la P.N. Edilizia aveva ricevuto in subappalto dalla Parte_1 dopo circa una settimana dall'inizio dell'attività, la P.N. Edilizia non si era più presentata sul cantiere e l'impresa aveva deciso di non procedere oltre, onde evitare CP_1 un'esposizione debitoria;
- in tali circostanze la dopo aver convocato presso i propri uffici il Parte_1
Sig. e il Sig. legale rappresentante della P.N. Edilizia s.r.l.s., CP_1 CP_5 confermata la volontà di quest'ultima di non poter più eseguire i lavori, aveva affidato direttamente l'esecuzione dell'opera all'opposto, come da capitolato allegato quale doc.1, ed i lavori erano svolti a regola d'arte fino al mese di aprile 2022 quando, stante i mancati pagamenti da parte della l'opposto, pur completando i lavori Parte_1 commissionati, aveva lasciato definitivamente il cantiere;
- del tutto generiche erano le contestazioni avverse circa i vizi delle opere realizzate e circa il quantum pattuito.
La causa è stata istruita a mezzo prova per testi ed all'odierna udienza è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe, previo scambio di note conclusive.
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Va respinta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'opponente, poiché il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base delle sole fatture in formato elettronico, che, in quanto trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, non soggiacciono all'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 e costituiscono prova scritta sufficiente ai fini di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.
È invece principio ormai consolidato in giurisprudenza che la fattura sia titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo ma, nel giudizio di opposizione, la stessa non costituisca prova dell'esistenza del credito, da dimostrarsi da parte dell'opposto secondo gli ordinari mezzi di prova (da ultimo Cass. Sez. 6 civ., 23.5.2022 n. 16615 ord.).
Più nello specifico, in virtù dei criteri ordinari di riparto dell'onere della prova, compete al creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, nella specie la prova
5 del conferimento di incarico professionale da parte dell'opponente ed altresì del concreto svolgimento dell'attività professionale nel rispetto dell'incarico conferito, nonché del compenso pattuito, allegando l'inadempimento del debitore, il quale è di contro tenuto a provare eventuali fatti estintivi, modificativi od impeditivi.
Tanto premesso, l'opposto ha fornito, mediante la prova orale esperita, prova sia del conferimento dell'incarico di esecuzione delle opere, di cui al capitolato d'appalto allegato quale doc. 1, da parte dall'opponente sia dell'esecuzione di tutte le opere a regola d'arte per cui il decreto ingiuntivo va integralmente confermato e l'opposizione respinta.
Invero, sulla base della prova testimoniale esperita è stato pacificamente confermato che l'opposto ha svolto i lavori di cui alla fattura azionata nel cantiere di Via Buonamici n. 280, per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione su incarico direttamente affidato dalla Parte_1
essendo stata comprovata la ricostruzione in fatto prospettata dall'opposto e del tutto
[...] sconfessata quella portata avanti dall'opponente.
I testimoni hanno confermato che tra e P.N. Edilizia s.r.l.s era stato stipulato Parte_1 un contratto di subappalto scritto, in relazione alle opere da eseguire sull'immobile sito in Lucca
Via Buonamici n. 280 di proprietà sul punto ha riferito espressamente il Geom. Persona_1
dipendente di ed incaricato per conto dell'appaltatore di CP_6 Parte_1 seguire il cantiere, ancorché non fosse il direttore dei lavori che era stato scelto dalla committenza nella persona del Geom. dichiarando all'udienza del 17.4.2024: “io CP_7 mi occupo del settore commerciale. Poiché era mio compito seguire il cliente sono a CP_2 conoscenza anche del subappalto stipulato con PN EDILIZIA. Vi è un contratto di subappalto scritto tra e PN EDILIZIA. Io essendo commerciale ho acquisito questa Parte_1 commessa ed ho concordato i lavori di cui al capitolo con i clienti, lavori poi CP_2 subappaltati a e precisando che l'inizio lavori era stato stabilito per il febbraio CP_8
2022 e la fine lavori per l'aprile 2022.
Ma ancor più chiaramente, in ordine ai rapporti intercorsi tra e l'odierno opposto, Parte_1 ha riferito il Geom. progettista e direttore dei lavori incaricato dalla committenza, CP_7 il quale all'udienza del 22.1.2025 ha dichiarato “io ero il tecnico incarico dai committenti per la progettazione e la direzione dei lavori. Ho redatto io il capitolato che mi mostra. I lavori sono
6 stati materialmente svolti dalla DI CA, anche se il General contractor era
[...]
. Pt_1
Anche , legale rappresentante della P.N. Edilizia s.r.l.s. sentito all'udienza del Tes_1
17.4.2024 ha esplicitamente ammesso di non aver di fatto dato seguito al contratto di subappalto con dichiarando che “da febbraio 2022 io non sono mai più andato con mie Parte_1 maestranze su quel cantiere” e che i lavori commissionatagli sono invece stati svolti da CP_1 per espresso accordo intercorso tra le parti.
Ha dunque anche rappresentato con chiarezza che l'originario subappaltatore non aveva, come sostiene l'opponente, abbandonato il cantiere nell'aprile 2022 bensì già dal febbraio 2022.
Sotto tale profilo vi è riscontro anche nelle dichiarazioni rese dalla committenza, che non ha mai riferito di aver in autonomia preso l'iniziativa di conferire incarichi ad imprese edili per la realizzazione delle opere commissionate ad Parte_1
Sul punto, ha riferito chiaramente dichiarando “Ho incaricato la ditta Parte_2 [...] er lavori di ristrutturazione nell'ambito del bonus 110. Dopo che ho conferito a Pt_1 loro l'incarico di effettuare i lavori presso il mio immobile, non ho poi seguito le successive vicende degli eventuali sub appalti conferiti;
dunque non so dirle se la abbia poi Parte_1 incaricato nel febbraio 2022 il Posso però confermarle che il era presente a CP_1 CP_1 lavorare a casa mia, con degli operai. Non so però dirle se fossero operai della sua personalmente ditta”.
Pur non ricordando chiaramente il periodo in cui il è rimasto sul cantiere e pur non CP_1 potendo indicare con chiarezza i lavori svolti dalla ditta (del resto la committente ha CP_1 espressamente dichiarato di essersi affidata, per avere informazioni sull'andamento del cantiere nel quale non presenziava ella personalmente, al Geom. riferente della CP_6 Parte_1 ha però confermato che, di tutte le imprese alternatesi, “Lui è stato a lungo a lavorare lì forse più di tutti gli altri”.
In ordine alle modalità del conferimento di incarico da all' Parte_1 [...]
sempre il teste ha fornito riscontro dell'incontro avvenuto tra le Controparte_1 Tes_1 parti a seguito dell'abbandono del cantiere e degli accordi intercorsi tra le parti dichiarando:
“nell'occasione di cui al capitolo di prova ero presente insieme a (intendo il sig. Per_2 CP_1
7 ed era presente ed . Confermo la circostanza. Preciso che non ero in CP_6 Persona_3 grado in quel momento per troppo lavoro e problemi personali di seguire quel cantiere e quindi i lavori furono commissionati a Riconosco il documento che mi mostra e confermo che fu CP_1 consegnato dal al Sig. ; il sig. è amministratore unico della CP_1 Per_3 Per_3 [...]
Pt_1
Anche il Geom. sul punto ha precisato era il responsabile tecnico per CP_7 CP_6 [...]
si occupava lui dei rapporti con il cliente e con la ditta, tant'è che anche io mi sono Pt_1 interfacciato con lui. Quando vi erano incontri in cantiere, alla sua presenza, laddove vi fossero elementi che intendeva evidenziare, provvedeva in tal senso ed impartiva le conseguenti direttive anche alla ditta” ed ha aggiunto “Fu fatta una riunione di coordinamento alla mia presenza ed alla presenza di non ricordo se era presente anche l'amministratore di CP_6 [...]
La riunione si svolse presso la sede di ed in quell'occasione mi venne Pt_1 Parte_1 comunicato che la ditta che avrebbe svolto i lavori in cantiere, su incarico di era Parte_1 quella del sig. . CP_1
Ha dunque dato conto di essere stato messo al corrente che tra e erano Parte_1 CP_1 intercorsi accordi, a quanto emerso verbali, per il completamento dei lavori sul cantiere da lui diretto.
Affatto credibile e convincente è invece la dichiarazione resa dal teste Geom. in relazione CP_6 ai rapporti intercorsi con l'odierno opposto;
il Geom. pur riconoscendo una costante CP_6 presenza dell' sul cantiere, sostiene infatti che l'attività sarebbe stata svolta su CP_1 direttive impartite da P.N. Edilizia s.r.l.s.
Tale circostanza è in contrasto con la stessa affermazione del teste che, dipendente della
[...] ha riferito di aver avuto il compito di “effettuare un controllo sullo svolgimento Parte_1 dei lavori”, per cui è ragionevole ritenere che egli dovesse essere ben a conoscenza delle dinamiche del cantiere e dei soggetti in concreto impiegati per la gestione di esso, stante i pacifici rapporti in subappalto, ma è anche in contrasto con la dichiarazione del legale rappresentante della P.N. Edilizia di aver abbandonato il cantiere già dal febbraio 2022 e con quanto riferito dal
Geom. irca la presenza in cantiere del solo quale incaricato dell'appaltatore. CP_7 CP_1
8 Ugualmente non credibile e non coerente con le stesse allegazioni dell'opponente è la dichiarazione del teste nella parte in cui riferisce che gli accordi intercorsi in sede di incontro tra le parti prevedevano che si accollasse l'intera spesa per il lavoro prestato da la PN CP_1
Edilizia, circostanza peraltro che non è logicamente in linea con l'atto introduttivo, in cui si afferma che a seguito dell'abbandono del cantiere da parte di PN Edilizia, che si ripete l'opponente colloca nell'aprile 2022, la committenza avrebbe fatto ricorso ad imprese terze di sua scelta, circostanza anch'essa smentita dalla committenza medesima, che si è detta del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra l'appaltatore e la varie ditte susseguitesi nel cantiere, e dal
Direttore dei lavori.
Può in conclusione ritenersi che, ancorché con intercorresse il rapporto di Parte_1 appalto con la committenza, sia stata la ad affidare, mediante subappalto Parte_1 contratto oralmente, l'esecuzione delle opere di cantiere al inizialmente subappaltate alla CP_1
P.N. Edilizia s.r.l.s.
Vi è poi prova dell'effettiva esecuzione delle opere da parte dell'impresa individuale e del
CP_1 loro svolgimento a regola d'arte, circostanza che è stata espressamente ammessa dal Geom. direttore dei lavori, il quale ha confermato che le opere indicate nella fattura 45/2022 CP_7 furono effettivamente svolti da la circostanza è stata confermata anche in controprova,
CP_1 avendo dichiarato: “le voci che mi elenca sono state tutte effettuate dalla ditta CA. Preciso che la ditta che era stata incaricata prima di aveva già montato in parte il ponteggio, ma
CP_1 la ditta è comunque dovuta intervenire per completare il montaggio” aggiungendo che la
CP_1 documentazione fotografica dello stato del cantiere, depositata da parte opponente, non risulta pertinente in quanto “le foto che mi mostra non raffigurano a mio avviso il cantiere nel medesimo periodo e sono relative a momenti diversi dei lavori. Quando lasciò il cantiere, i lavori
CP_1 erano completati;
dalle foto si nota invece una situazione di precarietà che riferirei piuttosto alla ditta precedente”. Ha anche sottolineato che “i lavori descritti nel capitolo di prova erano già stati svolti da prima che lasciasse il cantiere, tant'è che io non sono stato messo a
CP_1 conoscenza di altre ditte a lui subentrate dopo che ha lasciato il cantiere. Per me, i lavori erano conclusi allorquando il lasciò il cantiere”.
CP_1
9 A conferma è stato anche sentito il teste fratello dell'opposto ed all'epoca suo Testimone_2 dipendente, che rispondendo sul capitolo 15 della seconda memoria di parte opposta così riferisce: “I lavori che abbiamo svolto sono quelli indicati nella fattura che mi si mostra. Io sono sempre stato presente ed ho lavorato lì insieme ad altri operai di mio fratello”.
Né del resto la generica contestazione di parte opponente sia sulla presunta e non circostanziata presenza di vizi delle opere riferibili all'attività pattuita sia sull'ammontare del compenso stabilito inter partes vale a fondare una diversa decisione o un diverso esito del giudizio.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna del soccombente alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa e secondo i parametri medi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 del
Tribunale di Lucca;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere all'Impresa individuale in persona dell'omonimo titolare, le CP_1 spese di lite, che liquida in €5.077, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 10.20
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1020/2023
Oggi 17 ottobre 2025, alle ore 10.15, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per , l'Avv. PETROCELLI MARIO Parte_1
per , personalmente, l'Avv. BARTOLI ELISA Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate. Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1020/2023
tra
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MARIO PETROCELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca, Piazza dei Servi 12, giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPOSTO
e
(C.F. ), in persona dell'omonimo Controparte_1 P.IVA_2 titolare, con il patrocinio dell'Avv. ELISA BARTOLI, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU)-Via Giuseppe Garibaldi 97, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1933/2022 del Tribunale di Lucca
CONCLUSIONI
Per in via istruttoria, insiste nelle prove non ammesse;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale accogliere Parte_1 questa opposizione e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo o inefficace il Decreto opposto e respingere la
2 pretesa di pagamento avanzata da con il corrispondente ricorso monitorio in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna di a pagare a CP_1 [...] una somma equitativamente determinata per aver agito in malafede e comunque con colpa grave, Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.” Per Impresa individuale in persona dell'omonimo titolare: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di CP_1 Lucca, contrariis reiectis, e per tutte le motivazioni addotte da questa difesa, in via preliminare dichiarare l'intervenuta decadenza nella denunci dei vizi, in tesi, ritenuta l'opposizione infondata in fatto ed in diritto rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 R.G. n. 4602/2022, emesso dal Tribunale di Lucca in data 22/12/2022. Voglia altresì respingere la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc ex adverso spiegata, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in premessa. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 con il quale è stato ordinato all'opponente il pagamento, in favore di titolare dell'omonima impresa individuale corrente in CP_1
Pietrasanta, della complessiva somma di €19.690, oltre interessi e spese di lite, per lavori eseguiti nel cantiere sito in Lucca, via Buonamici n. 280, deducendo a sostegno della domanda:
- la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto l'opposto non aveva indicato le ragioni fattuali e giuridiche a sostegno della domanda, limitandosi a produrre esclusivamente una fattura emessa il 30.11.2022, senza alcuna scrittura contabile di supporto;
- di aver effettivamente stipulato, il 9.6.2021, con , e CP_2 CP_3 Pt_2
un contratto di appalto avente ad oggetto interventi di restauro della facciata
[...] esterna e delle strutture verticali opache del fabbricato di proprietà delle committenti sito in Lucca, Via Buonamici 280 e di aver materialmente realizzato l'intervento oggetto del contratto, tramite affidamento delle opere in subappalto a P.N. Edilizia s.r.l.s.;
- di aver altresì corrisposto a P.N. Edilizia s.r.l.s. la complessiva somma di €15.000, per le opere commissionate in subappalto, mentre il saldo era stato trattenuto, ex art. 1460 c.c., dall'opponente in ragione degli inadempimenti del subappaltatore e dei vizi e difformità delle opere realizzate, giacché dapprima i lavori erano stati svolti “a singhiozzo” e successivamente il cantiere era stato del tutto abbandonato, non terminando la sistemazione della gronda sul terrazzo (con mancato completamento della rimozione dei golfari del ponteggio dalla facciata), lasciando al grezzo la parete in foratelli del muro di
3 intercapedine verso l'esterno, non completando la rifinitura del cordolo, la ripresa dei ferri e la pavimentazione della terrazza (così permettendo il verificarsi di infiltrazioni d'acqua), lasciando tinteggiate le due facciate del fabbricato di due colori differenti ed abbandonando l'area di cantiere con all'interno i detriti delle lavorazioni effettuate e comportando la necessità di affidare il completamento dei lavori e l'eliminazione dei vizi ad una ditta terza prescelta direttamente dalle committenti, con il connesso pregiudizio in termini di maggiori costi, allungamento dei tempi e lesione della reputazione commerciale dell'opponente;
- di non aver invece intrattenuto con l'opposto alcun rapporto contrattuale inerente gli interventi relativi al cantiere di Lucca, Via Buonamici 280, negando dunque di aver conferito un incarico professionale in favore dell'opposto;
- che in ogni caso, anche laddove l'opposto avesse svolto, sul cantiere di Lucca, Via
Buonamici 280 lavori su incarico del subappaltatore P.N. Edilizia s.r.l.s., tale pattuizione intercorsa tra il subappaltatore ed un terzo non determinerebbe alcun diritto di credito del terzo verso l'appaltatore, trattandosi di ulteriore subappalto non autorizzato;
- che, laddove l'opposto riuscisse a dimostrare lo svolgimento di opere, queste sarebbero comunque viziate per le medesime ragioni contestate alla P.N. Edilizia s.r.l.s. e comunque non provate nel quantum.
Si è costituita l' in persona dell'omonimo titolare, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che:
- il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso, sulla base della fattura n. 45/2022 in formato elettronico .xml trasmessa mediante sistema di interscambio SDI;
- con il ricorso monitorio era stato richiesto il pagamento delle seguenti opere, indicate nella fattura n. 45/22 del 30.11.2022: montaggio di ponteggio per circa 600 metri quadrati e smontaggio a fine lavori, picchettaggio facciata esterna edificio, rasatura armata con rete a tre mani per 600 metri quadrati, demolizione massetti alle terrazze per 30 metri quadrati, imbiancatura facciata esterna per 500 metri quadrati, assistenza ad elettricista, fabbro ed idraulico, per la durata dal 10.2.2022 al 25.4.2022;
4 - nel mese di gennaio 2022 l'impresa era stata contattata dalla per CP_1 CP_4
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'immobile sito in Lucca, via Buonamici
n. 280, lavori che la P.N. Edilizia aveva ricevuto in subappalto dalla Parte_1 dopo circa una settimana dall'inizio dell'attività, la P.N. Edilizia non si era più presentata sul cantiere e l'impresa aveva deciso di non procedere oltre, onde evitare CP_1 un'esposizione debitoria;
- in tali circostanze la dopo aver convocato presso i propri uffici il Parte_1
Sig. e il Sig. legale rappresentante della P.N. Edilizia s.r.l.s., CP_1 CP_5 confermata la volontà di quest'ultima di non poter più eseguire i lavori, aveva affidato direttamente l'esecuzione dell'opera all'opposto, come da capitolato allegato quale doc.1, ed i lavori erano svolti a regola d'arte fino al mese di aprile 2022 quando, stante i mancati pagamenti da parte della l'opposto, pur completando i lavori Parte_1 commissionati, aveva lasciato definitivamente il cantiere;
- del tutto generiche erano le contestazioni avverse circa i vizi delle opere realizzate e circa il quantum pattuito.
La causa è stata istruita a mezzo prova per testi ed all'odierna udienza è passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni di cui in epigrafe, previo scambio di note conclusive.
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Va respinta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto sollevata dall'opponente, poiché il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base delle sole fatture in formato elettronico, che, in quanto trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, non soggiacciono all'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972 e costituiscono prova scritta sufficiente ai fini di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.
È invece principio ormai consolidato in giurisprudenza che la fattura sia titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo ma, nel giudizio di opposizione, la stessa non costituisca prova dell'esistenza del credito, da dimostrarsi da parte dell'opposto secondo gli ordinari mezzi di prova (da ultimo Cass. Sez. 6 civ., 23.5.2022 n. 16615 ord.).
Più nello specifico, in virtù dei criteri ordinari di riparto dell'onere della prova, compete al creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, nella specie la prova
5 del conferimento di incarico professionale da parte dell'opponente ed altresì del concreto svolgimento dell'attività professionale nel rispetto dell'incarico conferito, nonché del compenso pattuito, allegando l'inadempimento del debitore, il quale è di contro tenuto a provare eventuali fatti estintivi, modificativi od impeditivi.
Tanto premesso, l'opposto ha fornito, mediante la prova orale esperita, prova sia del conferimento dell'incarico di esecuzione delle opere, di cui al capitolato d'appalto allegato quale doc. 1, da parte dall'opponente sia dell'esecuzione di tutte le opere a regola d'arte per cui il decreto ingiuntivo va integralmente confermato e l'opposizione respinta.
Invero, sulla base della prova testimoniale esperita è stato pacificamente confermato che l'opposto ha svolto i lavori di cui alla fattura azionata nel cantiere di Via Buonamici n. 280, per l'esecuzione delle opere di ristrutturazione su incarico direttamente affidato dalla Parte_1
essendo stata comprovata la ricostruzione in fatto prospettata dall'opposto e del tutto
[...] sconfessata quella portata avanti dall'opponente.
I testimoni hanno confermato che tra e P.N. Edilizia s.r.l.s era stato stipulato Parte_1 un contratto di subappalto scritto, in relazione alle opere da eseguire sull'immobile sito in Lucca
Via Buonamici n. 280 di proprietà sul punto ha riferito espressamente il Geom. Persona_1
dipendente di ed incaricato per conto dell'appaltatore di CP_6 Parte_1 seguire il cantiere, ancorché non fosse il direttore dei lavori che era stato scelto dalla committenza nella persona del Geom. dichiarando all'udienza del 17.4.2024: “io CP_7 mi occupo del settore commerciale. Poiché era mio compito seguire il cliente sono a CP_2 conoscenza anche del subappalto stipulato con PN EDILIZIA. Vi è un contratto di subappalto scritto tra e PN EDILIZIA. Io essendo commerciale ho acquisito questa Parte_1 commessa ed ho concordato i lavori di cui al capitolo con i clienti, lavori poi CP_2 subappaltati a e precisando che l'inizio lavori era stato stabilito per il febbraio CP_8
2022 e la fine lavori per l'aprile 2022.
Ma ancor più chiaramente, in ordine ai rapporti intercorsi tra e l'odierno opposto, Parte_1 ha riferito il Geom. progettista e direttore dei lavori incaricato dalla committenza, CP_7 il quale all'udienza del 22.1.2025 ha dichiarato “io ero il tecnico incarico dai committenti per la progettazione e la direzione dei lavori. Ho redatto io il capitolato che mi mostra. I lavori sono
6 stati materialmente svolti dalla DI CA, anche se il General contractor era
[...]
. Pt_1
Anche , legale rappresentante della P.N. Edilizia s.r.l.s. sentito all'udienza del Tes_1
17.4.2024 ha esplicitamente ammesso di non aver di fatto dato seguito al contratto di subappalto con dichiarando che “da febbraio 2022 io non sono mai più andato con mie Parte_1 maestranze su quel cantiere” e che i lavori commissionatagli sono invece stati svolti da CP_1 per espresso accordo intercorso tra le parti.
Ha dunque anche rappresentato con chiarezza che l'originario subappaltatore non aveva, come sostiene l'opponente, abbandonato il cantiere nell'aprile 2022 bensì già dal febbraio 2022.
Sotto tale profilo vi è riscontro anche nelle dichiarazioni rese dalla committenza, che non ha mai riferito di aver in autonomia preso l'iniziativa di conferire incarichi ad imprese edili per la realizzazione delle opere commissionate ad Parte_1
Sul punto, ha riferito chiaramente dichiarando “Ho incaricato la ditta Parte_2 [...] er lavori di ristrutturazione nell'ambito del bonus 110. Dopo che ho conferito a Pt_1 loro l'incarico di effettuare i lavori presso il mio immobile, non ho poi seguito le successive vicende degli eventuali sub appalti conferiti;
dunque non so dirle se la abbia poi Parte_1 incaricato nel febbraio 2022 il Posso però confermarle che il era presente a CP_1 CP_1 lavorare a casa mia, con degli operai. Non so però dirle se fossero operai della sua personalmente ditta”.
Pur non ricordando chiaramente il periodo in cui il è rimasto sul cantiere e pur non CP_1 potendo indicare con chiarezza i lavori svolti dalla ditta (del resto la committente ha CP_1 espressamente dichiarato di essersi affidata, per avere informazioni sull'andamento del cantiere nel quale non presenziava ella personalmente, al Geom. riferente della CP_6 Parte_1 ha però confermato che, di tutte le imprese alternatesi, “Lui è stato a lungo a lavorare lì forse più di tutti gli altri”.
In ordine alle modalità del conferimento di incarico da all' Parte_1 [...]
sempre il teste ha fornito riscontro dell'incontro avvenuto tra le Controparte_1 Tes_1 parti a seguito dell'abbandono del cantiere e degli accordi intercorsi tra le parti dichiarando:
“nell'occasione di cui al capitolo di prova ero presente insieme a (intendo il sig. Per_2 CP_1
7 ed era presente ed . Confermo la circostanza. Preciso che non ero in CP_6 Persona_3 grado in quel momento per troppo lavoro e problemi personali di seguire quel cantiere e quindi i lavori furono commissionati a Riconosco il documento che mi mostra e confermo che fu CP_1 consegnato dal al Sig. ; il sig. è amministratore unico della CP_1 Per_3 Per_3 [...]
Pt_1
Anche il Geom. sul punto ha precisato era il responsabile tecnico per CP_7 CP_6 [...]
si occupava lui dei rapporti con il cliente e con la ditta, tant'è che anche io mi sono Pt_1 interfacciato con lui. Quando vi erano incontri in cantiere, alla sua presenza, laddove vi fossero elementi che intendeva evidenziare, provvedeva in tal senso ed impartiva le conseguenti direttive anche alla ditta” ed ha aggiunto “Fu fatta una riunione di coordinamento alla mia presenza ed alla presenza di non ricordo se era presente anche l'amministratore di CP_6 [...]
La riunione si svolse presso la sede di ed in quell'occasione mi venne Pt_1 Parte_1 comunicato che la ditta che avrebbe svolto i lavori in cantiere, su incarico di era Parte_1 quella del sig. . CP_1
Ha dunque dato conto di essere stato messo al corrente che tra e erano Parte_1 CP_1 intercorsi accordi, a quanto emerso verbali, per il completamento dei lavori sul cantiere da lui diretto.
Affatto credibile e convincente è invece la dichiarazione resa dal teste Geom. in relazione CP_6 ai rapporti intercorsi con l'odierno opposto;
il Geom. pur riconoscendo una costante CP_6 presenza dell' sul cantiere, sostiene infatti che l'attività sarebbe stata svolta su CP_1 direttive impartite da P.N. Edilizia s.r.l.s.
Tale circostanza è in contrasto con la stessa affermazione del teste che, dipendente della
[...] ha riferito di aver avuto il compito di “effettuare un controllo sullo svolgimento Parte_1 dei lavori”, per cui è ragionevole ritenere che egli dovesse essere ben a conoscenza delle dinamiche del cantiere e dei soggetti in concreto impiegati per la gestione di esso, stante i pacifici rapporti in subappalto, ma è anche in contrasto con la dichiarazione del legale rappresentante della P.N. Edilizia di aver abbandonato il cantiere già dal febbraio 2022 e con quanto riferito dal
Geom. irca la presenza in cantiere del solo quale incaricato dell'appaltatore. CP_7 CP_1
8 Ugualmente non credibile e non coerente con le stesse allegazioni dell'opponente è la dichiarazione del teste nella parte in cui riferisce che gli accordi intercorsi in sede di incontro tra le parti prevedevano che si accollasse l'intera spesa per il lavoro prestato da la PN CP_1
Edilizia, circostanza peraltro che non è logicamente in linea con l'atto introduttivo, in cui si afferma che a seguito dell'abbandono del cantiere da parte di PN Edilizia, che si ripete l'opponente colloca nell'aprile 2022, la committenza avrebbe fatto ricorso ad imprese terze di sua scelta, circostanza anch'essa smentita dalla committenza medesima, che si è detta del tutto estranea ai rapporti intercorsi tra l'appaltatore e la varie ditte susseguitesi nel cantiere, e dal
Direttore dei lavori.
Può in conclusione ritenersi che, ancorché con intercorresse il rapporto di Parte_1 appalto con la committenza, sia stata la ad affidare, mediante subappalto Parte_1 contratto oralmente, l'esecuzione delle opere di cantiere al inizialmente subappaltate alla CP_1
P.N. Edilizia s.r.l.s.
Vi è poi prova dell'effettiva esecuzione delle opere da parte dell'impresa individuale e del
CP_1 loro svolgimento a regola d'arte, circostanza che è stata espressamente ammessa dal Geom. direttore dei lavori, il quale ha confermato che le opere indicate nella fattura 45/2022 CP_7 furono effettivamente svolti da la circostanza è stata confermata anche in controprova,
CP_1 avendo dichiarato: “le voci che mi elenca sono state tutte effettuate dalla ditta CA. Preciso che la ditta che era stata incaricata prima di aveva già montato in parte il ponteggio, ma
CP_1 la ditta è comunque dovuta intervenire per completare il montaggio” aggiungendo che la
CP_1 documentazione fotografica dello stato del cantiere, depositata da parte opponente, non risulta pertinente in quanto “le foto che mi mostra non raffigurano a mio avviso il cantiere nel medesimo periodo e sono relative a momenti diversi dei lavori. Quando lasciò il cantiere, i lavori
CP_1 erano completati;
dalle foto si nota invece una situazione di precarietà che riferirei piuttosto alla ditta precedente”. Ha anche sottolineato che “i lavori descritti nel capitolo di prova erano già stati svolti da prima che lasciasse il cantiere, tant'è che io non sono stato messo a
CP_1 conoscenza di altre ditte a lui subentrate dopo che ha lasciato il cantiere. Per me, i lavori erano conclusi allorquando il lasciò il cantiere”.
CP_1
9 A conferma è stato anche sentito il teste fratello dell'opposto ed all'epoca suo Testimone_2 dipendente, che rispondendo sul capitolo 15 della seconda memoria di parte opposta così riferisce: “I lavori che abbiamo svolto sono quelli indicati nella fattura che mi si mostra. Io sono sempre stato presente ed ho lavorato lì insieme ad altri operai di mio fratello”.
Né del resto la generica contestazione di parte opponente sia sulla presunta e non circostanziata presenza di vizi delle opere riferibili all'attività pattuita sia sull'ammontare del compenso stabilito inter partes vale a fondare una diversa decisione o un diverso esito del giudizio.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna del soccombente alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto dello scaglione per valore della causa e secondo i parametri medi tabellari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1933/2022 del
Tribunale di Lucca;
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere all'Impresa individuale in persona dell'omonimo titolare, le CP_1 spese di lite, che liquida in €5.077, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 10.20
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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