Articolo 26 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
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Versione
13 novembre 1960
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Versione
29 agosto 1973
Art. 26. Conferimento di posti disponibili agli idonei

Il Ministro ha facolta' di conferire, oltre i posti messi a concorso, quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.
Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.
Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro ha facolta' di procedere, nel termine di sei mesi dalla vacanza, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10) La L. 30 luglio 1973, n.476 ha disposto (con l'articolo unico) che "La facolta' prevista dall' articolo 26 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 , si intende estesa fino ad esaurimento della graduatoria dei 244 candidati risultati idonei nel concorso per esami a cento posti di vice cancelliere e vice segretario in prova indetto con il decreto ministeriale 19 novembre 1968."
Entrata in vigore il 29 agosto 1973