Ordinanza cautelare 10 maggio 2018
Sentenza 23 ottobre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 10/05/2018, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2018
N. 00104/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00100/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 100 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C.&S. di IU Ingegneri Associati S.r.l., Studio Montepara S.r.l., A.I.Erre Engineering S.r.l., VI Catalano, NI OT, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio eletto presso lo studio AN FI De NT in L'Aquila, via G. D'Annunzio, 20;
contro
Comune di Castilenti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Camerini, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Garibaldi;
Comune di Montefino, Comune di Castiglione Messer Raimondo, Comune di Elice, Comune di Bisenti, Comune di Arsita, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Promedia S.r.l., Alea Network S.r.l., Stigesa S.r.l., Cooprogetti S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., Giorgio Di Ventura, rappresentati e difesi dagli avvocati Sandro Pelillo, Angelo Raffaele Pelillo, con domicilio eletto presso lo studio Sandro Pasquali in L'Aquila, via Cardinale Mazzarino, 71;
3ti Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.A., Heliopolis Energia - Ata Engineering S.p.A., Geoplanning - Servizi per il Territorio - S.r.l., Studio D'Ingegneria Marino, AN EN, RO AT Vespasiano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione LLefficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 19 del 17.02.2018 (R.G. n. 32) del Comune di Castilenti, RE Tecnica, a firma del Responsabile LLRE , Geom. Biagio Lupinetti, con cui è stata – tra l'altro – approvata la proposta di aggiudicazione della gara (per l'affidamento dei “SERVIZI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E CO-ORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI GLI "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA STRADA VAL FINO (CONNESSIONE COSTA TERAMANA – PARCO DEL GRAN SASSO)” CIG 7223637DD1 – CUP I67H16000620001”) in favore LLRTP Promedia ed è stata conseguentemente aggiudicata – al predetto Raggruppamento – la procedura di che trattasi;
-nonché della nota prot. 1285 del 17.02.2018, ugualmente a firma del Geom. Biagio Lupinetti, in qualità di RUP della citata procedura, con cui è stata comunicata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 e 76, comma 5, D.Lgs. 50/16, l'adozione della predetta Determinazione di aggiudicazione;
- della Determina LLRE tecnica del Comune di Castilenti n. 2 del 17.01.2018 (di approvazione delle risultanze di gara di cui al verbale del 13.01.2018);
- di tutti i verbali di gara ed, in particolare, dei verbali di gara del 13.01.2018, del 15.02.2018 (sia nella parte in cui è stata ritenuta valida la documentazione fornita dall'RTP Promedia in riscontro alla comunicazione di soccorso istruttorio, sia là dove è stato ritenuto che la documentazione prodotta dal predetto primo graduato “a giustificazione del prezzo complessivo” fosse “sufficiente a dimostrare la non anomalia LLofferta presentata”), e del 17.02.2018;
- della nota prot. 790 del 14.02.2018 a firma congiunta del RUP e del Responsabile della CUC, con cui è stata respinta la richiesta di autotutela, formulata dall'RTP ricorrente;
- della nota prot. 1002 LL8.02.2018, con cui è stato attivato “il soccorso istruttorio alla ditta prima classificata per mancata indicazione LLincidenza degli oneri di sicurezza c.d. aziendali”;
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti e correlati a quelli
nonchè
- in via principale, ai sensi degli articoli 121 e 122 c.p.a, per la declaratoria della inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, con la conseguente declaratoria del diritto LLRTP ricorrente a conseguire l'aggiudicazione LLappalto e il subentro nella esecuzione del contratto;
- in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l'accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione e, per l'effetto, per la condanna della P.A. intimata al risarcimento del danno subito per equivalente, nella misura che sarà determinata in corso di causa.
In via subordinata
per l'annullamento e/o la disapplicazione delle regole di gara e, in via derivata, di tutti gli atti della procedura;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C.&S. DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L. il 30\4\2018, per l’ annullamento, previa sospensiva:
- della Determinazione n. 35 del 30.03.2018 (R.G. n. 59) del Comune di Castilenti, , con cui è stata – tra l'altro – approvato “il verbale di gara, relativo alla seduta del 17/02/2018, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria” della gara della nota prot. 2411 del 30.03.2018;
- della Determinazione n. 19 del 17.02.2018 (R.G. n. 32) del Comune di Castilenti, RE Tecnica, a firma del Responsabile LLRE , Geom. Biagio Lupinetti, con cui è stata – tra l'altro – approvata la proposta di aggiudicazione della gara in favore del RTP Promedia e, conseguentemente, aggiudicata – al predetto Raggruppamento – la procedura di che trattasi, nonché della nota prot. 1285 del 17.02.2018, ugualmente a firma del Geom. Biagio Lupinetti, in qualità di RUP della citata procedura, con cui è stata comunicata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 e 76, comma 5, D.Lgs. 50/16, l'adozione della predetta Determinazione di aggiudicazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castilenti e di Promedia S.r.l. e di Alea Network S.r.l. e di Stigesa S.r.l. e di Cooprogetti S.C.R.L. e di Giorgio Di Ventura;
Vista la domanda di sospensione LLesecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad una prima e sommaria delibazione, che ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, in caso di offerta economica per i servizi di natura intellettuale non vi è l’obbligo di indicazione dei costi per la sicurezza;
considerato, pertanto, che la domanda cautelare appare priva del necessario requisito di “fumus”, con conseguente regolazione delle spese di lite secondo l’ordinario criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 700,00 da liquidarsi in favore del Comune di Castilenti ed Euro 700,00 da liquidarsi in favore della controinteressata costituita, il tutto oltre oneri e accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Amicuzzi, Presidente
Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Anna Gemma Di Cesare | Antonio Amicuzzi |
IL SEGRETARIO