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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2677 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1829/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1829 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa con atto di citazione da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carricato giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
) Controparte_1 CodiceFiscale_2
APPELLATO rappresentata e difesa Avv.ti Prof. Marco De Cristofaro e Luigi Ambrosio giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Rovigo nr.6939/2024 del 1.10.2024
Conclusioni di parte appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- in riforma dell'ordinanza n. 6939/2024 del 30.09.2024, pubblicata in data 01.10.2024,
Rep. n. 1254/2024, emessa dal Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice Nicola
Romanin, nel proc. n. 128/2021, rigettare le domande avanzate dal Dott.
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata nel giudizio di primo grado, ordinare la rimozione delle unità esterne già presenti, in quanto installate abusivamente;
- con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, rigettare l'appello proposto da avverso l'ordinanza Cron. n. 6939/2024 Parte_1 emessa in data 30.9.2024 e pubblicata in data 1.10.2024 dal Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice Dott. Nicola Romanin, nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c., n.
128/2021 R.G., notificata in data 1.10.2024 perché infondato;
condannare l'appellante a rifondere all'appellato le spese e le competenze per la difesa in giudizio secondo i Parametri di cui al D.M. n. 55/2014 oltre a spese generali, C.P.A. ed IVA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. , quale comproprietario di cinque Controparte_1 unità immobiliari inserite nel Condominio Riviera del Popolo di Lendinara, adiva il
Tribunale di Rovigo chiedendo che venisse accertato il diritto ex art. 843 c.c. all'accesso
(temporaneo) al fondo del vicino finalizzato alla installazione di una unità Parte_1 esterna di un climatizzatore e al completamento dei lavori di allacciamento di un altro climatizzatore posizionato sul lato est dell'edificio condominiale di cui fanno parte gli appartamenti di proprietà, che si affaccia su una stradella privata di proprietà di Pt_1
, atteso il rifiuto di quest'ultimo a consentire l'accesso per l'esecuzione dei lavori.
[...]
Si costituiva contestando la pretesa avversaria sulla base del fatto che i Parte_1 condizionatori già presenti erano stati installati abusivamente ed evidenziando come ciò comportasse notevoli disagi al proprietario consistenti nel danno estetico e nella conseguente diminuzione patrimoniale, oltre che nelle immissioni di calore, nel rumore pag. 2/13 insopportabile e nello stillicidio e, soprattutto, come vi fossero delle soluzioni alternative facilmente praticabili (tra le quali la collocazione delle macchine sul tetto del condominio) che facevano venire meno la necessità di accedere al fondo e di limitare il diritto di proprietà; chiedeva in via riconvenzionale la rimozione delle unità esterne dei climatizzatori già installate, previa dichiarazione della loro installazione abusiva in quanto in violazione dell'art. 832 c.c. con riserva di agire in separata sede per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali patiti in forza delle condotte abusive e, altresì, con riserva di agire nei confronti del Condominio Riviera del Popolo al fine di ottenere il ripristino della facciata est dello stesso.
Disposta ed espletata la TU, il Tribunale di Rovigo con l'ordinanza impugnata in questa sede, in accoglimento della domanda, imponeva a di consentire a CP_2
l'accesso al proprio fondo al fine di effettuare le opere di installazione Controparte_1
o manutenzione dei climatizzatori, con l'esclusione della possibilità, per il ricorrente, di far confluire le acque di condensa sulla proprietà del resistente.
Condannava al pagamento delle spese di lite e TU nonché, ai sensi dell'art. 96 Pt_1 co. 3 c.p.c., al pagamento in favore di di una somma pari ad € Controparte_1
5.000,00.
La decisione poggia sulle seguenti argomentazioni:
- L'accesso al fondo del vicino è supportato dall'art. 843 c.c., tenuto conto che l'installazione di impianti di climatizzazione (con pompa di calore, quindi idonei a rinfrescare e a riscaldare gli ambienti) rappresenta una necessità per il godimento della unità immobiliare, o, comunque, costituisce l'esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà.
- Non è ravvisabile alcun danno estetico, tenuto conto che le unità esterne si affacciano soltanto sul fondo del sig. , attraversando il quale si accede alla Pt_1 sua abitazione e in un contesto dove la presenza di siffatti macchinari costituisce pressoché una presenza costante dei fabbricati e tenuto conto delle condizioni in cui si trovava, al momento della causa, l'abitazione del sig. . Pt_1
- Non sussistono particolari vincoli architettonici che possano impedire l'apposizione di climatizzatori con motore esterno al fabbricato né vi sono norme che stabiliscano la loro altezza dal suolo, con il solo impedimento, per il pag. 3/13 ricorrente, di far scolare le acque di condensa sul suolo di proprietà del resistente.
- Relativamente al verbale dell'assemblea del 01/07/2010, si evince la dichiarata volontà della proprietaria di rimuovere il proprio impianto di Parte_2 condizionamento, senza una decisione generale circa il divieto di installare impianti di condizionamento agli edifici condominiali (divieto non risultante da alcun regolamento condominiale, non prodotto).
- Non sono ravvisabili immissioni pericolose o fastidiose di calore per la proprietà, data l'altezza dal suolo dell'installazione.
Ha proposto appello affidato a cinque motivi: CP_2
• Violazione dell'art. 843 c.c. e dei principi sanciti dalla giurisprudenza - assenza del requisito della necessità in capo al Dott. - omessa CP_1 valutazione delle soluzioni alternative individuate dal TU: sostiene l'appellante che il giudice di I grado non ha valutato le soluzioni alternative individuate dal TU rispetto alla collocazione dei motocondensatori sulla parete est condominiale che eviterebbero, con modesto dispendio economico (euro
4300,00), l'accesso al fondo , in particolare installando nell'appartamento Pt_1 al piano terra un climatizzatore privo di compressore e posizionando, per l'appartamento al primo piano, il motore sul terrazzo.
• Violazione degli artt. 832 e 840 c.c. e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza - omesso accertamento dell'interesse del sig. ad Pt_1 escludere l'installazione sullo spazio di sua proprietà. In particolare: omesso accertamento della sussistenza di un danno estetico e della conseguente diminuzione patrimoniale. Sempre con riferimento al secondo motivo: violazione dell'art. 844 c.c. – Omessa valutazione dei rumori oltre la soglia di normale tollerabilità. Sostiene l'appellante che l'installazione di un ulteriore motocondensatore recherebbe danno estetico all'immobile del , Pt_1 tenuto conto che salirebbero a tre le unità esterne sulla parete est del condominio e causerebbe immissioni rumorose, essendo stata già accertata la rumorosità con riferimento all'unità già presente, con conseguente implementazione in caso di installazione di altra unità. pag. 4/13 • Omessa considerazione delle risultanze della TU ed assenza di motivazione al riguardo. L'appellante sostiene che il giudice di I grado, nel ritenere necessitato l'accesso alla proprietà del , non ha tenuto conto dei Pt_1 disagi provocati in punto di eccessiva rumorosità, stillicidio, danno estetico, che pure sono stati accertati dal TU e sarebbero evitabili aderendo alle soluzioni alternative individuate dal TU.
• Omessa considerazione della circostanza fondamentale dell'abusività dei motocondensanti installati. Travisamento dei fatti - violazione dell'art. 843
c.c. Afferma l'appellante che i motocondensatori sono stati installati abusivamente come risulta dalla delibera assembleare del 1.7.2010 per il primo motocondensatore e, per il secondo, dall'accesso abusivo sul fondo del , Pt_1 sicchè nessun diritto può essere riconosciuto al . CP_1
• Errata applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c. – Travisamento dei fatti –
Assenza del requisito soggettivo della mala fede o colpa grave in capo al resistente tenuto conto che la TU ha dato ragione al sotto molteplici Pt_1 aspetti e che un precedente procedimento instaurato da altro proprietario per ottenere l'accesso al fondo si era concluso con il rigetto della domanda. Pt_1
Evidenzia inoltre che non vi era stato alcun atteggiamento processuale ostruzionistico alla conciliazione.
Si costituiva resistendo al gravame. Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 3.6.2025.
2. I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano i presupposti per l'accesso al fondo ex art. 843 c.c. in relazione alla necessità e alla tipologia di intervento.
Va allora ricordato che l'accesso temporaneo consentito dall'art. 843 c.c. presuppone la prova della necessità di accedere all'altrui fondo per costruire o manutenere un'opera che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, va valutata con riferimento non alla costruzione o alla manutenzione, ma all'ingresso e al transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile pag. 5/13 eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio (Cass. Sez. 2 n. 18555 del 30/06/2021).
Non è, dunque, rilevante l'esigenza connessa all'opera da eseguire, che costituisce lo scopo dell'accesso, ma unicamente l'indispensabilità dell'accesso e passaggio per un fondo altrui, nel senso che la soluzione prescelta sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo, cosicché, ove si giunga alla conclusione che il soggetto che chiede il passaggio possa procurarselo altrove con disagi o con costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, si deve escludere che ricorra il richiesto requisito della necessità (Cass. Sez. 2 n. 5012 del
02/03/2018; Sez. 2, n. 28234 del 26/11/2008; sez. 2 n.1801 del 29/01/2007).
La domanda proposta da è funzionale, da un lato, a completare i lavori di CP_1 installazione del motocondensatore posizionato nel 2019 sulla parete est del condominio, non funzionante in quanto aveva interrotto i lavori che i tecnici Pt_1 stavano eseguendo, dall'altro, ad installare una seconda unità esterna per il raffrescamento di altro appartamento sito nel medesimo condominio e sempre di proprietà dell'appellato.
L'argomento addotto dall'appellante per cui l'opera da completare sarebbe abusiva non può essere condivisa.
Gli impianti di condizionamento sono indispensabili ai fini della completa utilizzazione di un immobile residenziale e, in assenza di un regolamento condominiale che ne disciplini l'apposizione (la cui inesistenza non è in contestazione) o di divieti previsti da regolamenti comunali (non sussistenti come accertato dalla TU), possono essere legittimamente installati in parete dell'edificio come nel caso di specie.
La delibera dell'assemblea dei condomini del Condominio Riviera del Popolo del
1.7.2010 citata dall'appellante a sostegno dell'abusività della collocazione si limita a constatare la presenza di due unità esterne – che, tuttavia, non riguardano quella oggetto della richiesta di accesso, posizionata, come visto, molto tempo dopo - senza aver richiesto preventiva autorizzazione e a evidenziare la necessità di regolamentazione pag. 6/13 delle modalità di posizionamento dei condizionatori, rinviando ad una prossima assemblea la decisione, che non consta essere mai stata assunta.
Né l'abusività può ricavarsi dalle modalità di posizionamento mediante accesso
(asseritamente non consentito, ma sulle modalità nulla è stato specificato) al fondo tenuto conto che, a fronte del diritto del di posizionare il condizionatore Pt_1 CP_1 sulla parete, l'accesso doveva essere consentito.
Il che determina l'infondatezza della domanda riconvenzionale, riproposta anche in questa sede, volta alla rimozione delle unità esterne presenti, fondata esclusivamente sulla allegata – ma inesistente – abusività delle stesse.
Attesa la collocazione delle unità esterne sulla parete est dell'edificio condominiale prospiciente la proprietà e la legittima collocabilità di unità ulteriori nella Pt_1 medesima parete, il passaggio sulla stradella di proprietà esclusiva dell'appellante è
l'unico possibile, non essendo emerso un percorso alternativo (considerata anche la documentazione fotografica) per consentire il raggiungimento dello scopo con minor sacrificio per chi chiede il passaggio e per il proprietario del fondo, tenuto conto della limitata durata dell'accesso e delle modalità, così come descritte nel ricorso introduttivo ( e non oggetto di contestazione) ovvero con posizionamento di trabattello e scala per la durata di uno o due giorni di lavoro senza alcun danno alla proprietà del e senza impedire il normale transito sullo stradello. Pt_1
L'appellante sostiene che potrebbe posizionare diversamente i CP_1 motocondensatori come suggerito dal TU (cioè con posizionamento di un climatizzatore privo di compressore esterno per l'unità a piano terra e con posizionamento del compressore in terrazza per l'unità al primo piano, mentre lo stesso
TU ha escluso la possibilità di posizionamento sul tetto come inizialmente ventilato dal ) e che il posizionamento di un ulteriore motocondensatore non farebbe che Pt_1 aggravare il pregiudizio ai danni della proprietà.
L'appellato sul punto ha rilevato come in sede di TU il CTP geom. avesse Per_1 proposto una soluzione alternativa che prevedeva il posizionamento dei motori all'estremità della parete est dell'edificio in punto esterno rispetto alla proprietà del benchè sempre con affaccio sulla proprietà , ma all'udienza fissata per il Pt_1 Pt_1
pag. 7/13 tentativo di conciliazione non si era presentato adducendo problematiche di Pt_1 salute né aveva conferito procura speciale.
Gli argomenti addotti dall'appellante per paralizzare l'accesso alla proprietà attengono, invero, più alle opere che all'accesso al fondo per le finalità richieste dal , CP_1 tenuto conto che, rispetto all'accesso al fondo – cui è funzionale l'azione ex art. 843 c.c.
– il pregiudizio arrecato al è pressoché inesistente né viene individuato Pt_1 dall'appellante, che adduce quale pregiudizio il danno estetico, immissioni rumorose e immissioni di calore che però, appunto, non sono conseguenti all'accesso al fondo ma all'installazione dei condizionatori.
Le soluzioni alternative individuate dal TU, che prevedono la rimozione e sostituzione degli attuali motori esistenti con altri collocabili diversamente, non incidono sul diritto del ad accedere al fondo, ma si risolvono nell'imporre al una diversa CP_1 CP_1 soluzione di raffrescamento degli appartamenti alternativa a quella, pur legittima, che prevede l'installazione dei motori a parete e per eseguire la quale egli ha diritto, ai sensi dell'art. 843 c.c., di accedere al fondo del vicino, non essendovi altro modo per effettuare tali lavori.
Soluzione, peraltro, quella individuata dal TU e invocata dall'appellante, sicuramente più onerosa (il costo medio per la sostituzione degli attuali due condizionatori e di €
4.300,00 oltre iva, cui va aggiunto il costo di quelli esistenti già sostenuto oltre a quello della rimozione calcolata in un costo medio orario di € 36,50) e che comunque implica ugualmente l'accesso al fondo per i lavori quantomeno di rimozione degli attuali Pt_1 apparecchi, a riprova che il potenziale danno lamentato da non attiene all'accesso Pt_1 alla stradella ma ai condizionatori in sè.
In ogni caso, le conseguenze negative che l'appellante vorrebbe evitare impedendo al l'installazione dei condizionatori, attraverso la negazione dell'accesso tramite CP_1 la stradella di sua proprietà, al di là del fatto che esulano dall'oggetto del presente giudizio, non trovano adeguato riscontro alla luce delle seguenti considerazioni:
- Il danno estetico all'edificio del è insussistente, tenuto conto che i motori Pt_1 sono installati non sulla sua proprietà ma sulla parete del condominio e si affacciano sulla strada di accesso all'immobile del . Per “decoro Pt_1 architettonico” si intende l'estetica dell'edificio, data dall'insieme delle linee e pag. 8/13 delle strutture ornamentali che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, contribuendo a conferirgli una specifica identità, su cui evidentemente non possono incidere condizionatori installati sui palazzi vicini. A ciò si aggiunge il fatto che non solo su quella parete condominiale erano già presenti unità esterne (tra cui quella del cugino del rimossa in corso di causa) sicchè nessuna incidenza estetica può derivare
Pt_1 dall'apposizione di altra unità, ma anche sull'edificio di proprietà del ,
Pt_1 proprio sulla parete di affaccio sulla medesima stradella, erano già presenti due condizionatori (allegato 6 fascicolo I grado, pag.12 relazione TU), CP_1 poi rimossi in corso di causa (fatto per il quale il giudice di I grado ha trasmesso gli atti alla Procura ipotizzando il reato di cui all'art.374 c.p.) e che è presente altro apparecchio condizionatore d'aria collocato sopra il tetto piano del garage del in posizione pressoché frontale alle macchine del (pag.9
Pt_1 CP_1 relazione TU), sicchè è corretta la considerazione del giudice di primo grado secondo cui l'estetica dell'abitazione del “non ne risulta compromessa in
Pt_1 un contesto peraltro dove la presenza di siffatti macchinari costituisce pressoché una presenza costante dei fabbricati”.
- Le immissioni di calore sono state escluse dal TU: “per quanto riguarda il disturbo da immissioni di calore, le differenze tra le misure di temperatura e velocità dell'aria ad impianto potenzialmente disturbante acceso e spento non mostrano differenze significative in quanto tale impianto è ubicato a circa 4 m di altezza e non ha evidentemente influenze significative ad altezza d'uomo” (pag.6 relazione TU).
- Le immissioni rumorose sono state ritenute superare la normale tollerabilità sulla base del fatto che la differenza tra il rumore ambientale e residuo nella zona esterna del vialetto di accesso di fronte agli impianti disturbanti è risultata di 7,2
dBA, mentre la differenza tra i livelli percentili L95 con impianti disturbanti accesi e spenti è risultata di 6 dBA (pag. 5,6 relazione integrativa TU). Tale dato va tuttavia letto alla luce di due considerazioni. La prima riguarda il limite della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c. che, nei rapporti tra privati non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a pag. 9/13 luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e non può prescindere dalla rumorosità di fondo (Cass. Sez. 2 n. 28201 del 05/11/2018), valutazione comparativa nel caso di specie inficiata dall'alterazione dello stato dei luoghi con la rimozione, da parte del , dei due condizionatori di sua Pt_1 proprietà posti proprio sulla parete (e sotto le finestre) prospicenti l'area ove affacciano anche i due condizionatori . La seconda attiene all'oggetto CP_1 della contestazione mossa dal , che riguarda il potenziale incremento di Pt_1 rumorosità derivante dall'installazione di ulteriori condizionatori (pagg.19-21 atto di appello) del tutto indimostrato e che, in ogni caso, non preclude l'installazione ma semmai determinerebbe l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità (Cass. sez.2 n. 1606 del 20.1.2017). Va poi sottolineato che lo stesso , nelle CP_1 note conclusive autorizzate del 6.9.2024, aveva chiesto, in principalità,
l'accertamento del diritto di eseguire a proprie spese la sostituzione delle unità esterne dei condizionatori con macchine più performanti e meno rumorose ricollocandole in zona più distante dalle finestre, che consentirebbe anche la manutenzione con cesta aerea senza accedere alla proprietà del . Pt_1
L'appellante richiama poi l'art. 840 c.c. che, tuttavia, prevede che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.
allega quale interesse ad opporsi all'installazione dei condizionatori ancora una Pt_1 volta il danno estetico “se si pensa che verrebbero a trovarsi sulla parete in questione non una, ma almeno tre macchine, che il Condominio non ha voluto e potuto installare altrove proprio sull'assunto che ciò avrebbe compromesso il decoro dell'edificio. Non si comprende, pertanto, per quali ragioni l'installazione costituirebbe danno estetico per i proprietari degli appartamenti del condominio, ma non per l'odierno appellante”
(pag.18 atto di appello).
Danno estetico di cui si è già evidenziata l'inesistenza.
Null'altro viene allegato e l'appellato ha precisato che le unità esterne verrebbero poste ad un'altezza superiore rispetto a quella esistente (che è posta, come risulta dalla TU a pag. 10/13 4,50 metri da terra) senza alcun ostacolo all'accesso e fruizione del fondo dell'appellante.
Un ultimo argomento utilizzato (anche se non sviluppato) dall'appellante è quello dello stillicidio derivante dalla condensa, ma la TU ha rilevato che solo uno dei due condizionatori già esistenti (quello non funzionante) ha un tubo che si estende all'esterno sino a pochi centimetri dalla pavimentazione del cortile del ma, non Pt_1 essendo in funzione, non è stato possibile determinare se la condensa si riversa sulla proprietà del (pag.15 relazione TU). Pt_1
In ogni caso il giudice di I grado nell'accogliere la domanda ha specificato
“l'esclusione della possibilità, per il ricorrente, di far confluire le acque di condensa sulla proprietà del resistente”.
3. Il quinto motivo avente ad oggetto la condanna ex art. 96 co.3 c.p.c. va accolto.
Il giudice di I grado ha motivato la condanna sulla base del rigetto delle domande e della condotta processuale, quantificando il danno in ragione del tempo trascorso senza poter utilizzare un bene della cui installazione è stato accertato il diritto.
L'appellante deduce che la condotta non è caratterizzata da alcuna mala fede, tanto che
è stata necessaria una TU che in parte ha riscontrato le doglianze del e che il Pt_1 procedimento cautelare avviato da altro proprietario del condominio per accedere al fondo del per apporre il condizionatore si era concluso con il rigetto. Pt_1
Quanto alla condotta processuale evidenzia che in sede di mediazione entrambe le parti avevano dichiarato l'impossibilità di raggiungere un accordo, nel corso della TU la proposta conciliativa formulata dall'arch. era stata rifiutata dal , Per_2 CP_1 all'udienza del 20.5.2024 fissata per il tentativo di conciliazione il non era Pt_1 comparso per problematiche di salute certificate.
L'appellato sottolinea la rimozione da parte del dei condizionatori posti Pt_1 sull'edificio di sua proprietà e la mancata partecipazione all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione.
Vas allora osservato che lo scopo dell'art. 96 co. 3 c.p.c. è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”.
Come chiarito dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 9912 del 2018, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi pag. 11/13 due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Si è ulteriormente precisato che “la figura dell'art.96 co. 3 c.p.c. è eccezionale e/o residuale, come l'istituto – evidentemente correlato – dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali” (Cass. Sez. 3 n. 19948 del 12/07/2023).
L'abuso del processo va escluso, tenuto conto che ha resistito in giudizio sulla Pt_1 base di argomentazioni giuridiche rivelatasi infondate, ma a fronte di una situazione di fatto che egli assumeva in parte pregiudicante e che, alla luce dell'esito – a lui favorevole - del cautelare avviato da altro proprietario per motivazioni analoghe, poteva essere indotto a legittimare la sua posizione.
La condotta processuale non pare significativa, in quanto in sede di TU la proposta conciliativa non ha trovato la condivisione in primis del , mentre la mancata CP_1 comparizione all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione era giustificata da impedimento per motivi di salute (come da certificato medico inviato, doc. 13 fascicolo
Tenan I grado).
Resta il dato della rimozione dei condizionatori, che in assenza di precisazioni in ordine alla tempistica e alla finalità, non assume valore pregnante ai fini dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
La condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. dovrà dunque essere revocata.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza che va individuata pag. 12/13 integralmente a carico dell'appellante essendo stati rigettati tutti i motivi di merito e avendo la condanna ex art. 96 c.p.c. natura accessoria (Cass. Sez. 2 n. 18036 del
06/06/2022; Sez. 6 - 3, n. 9532 del 12/04/2017).
Nel caso di specie, peraltro, la condanna è stata comminata dal giudice di I grado ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. senza alcuna specifica richiesta da parte dell'attore.
deve, dunque, essere condannato a rifondere le spese di lite del secondo grado di Pt_1 giudizio a , mentre la condanna alle spese del giudizio di primo grado Controparte_1
(non oggetto di impugnazione) resta confermata.
Il compenso viene determinato secondo i valori medi di cui D.M. 55/2014 come mod. da D.M. n. 147 del 13/08/2022 calcolati in base all'art. 5 co. 6 atteso il valore indeterminabile e la complessità bassa della causa e tenuto conto dell'aumento ex art. 4 co. 1 bis.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della ordinanza emessa dal Tribunale di Rovigo nr.6939/2024 del
1.10.2024:
1) revoca la condanna di al pagamento in favore di del CP_2 Controparte_1 danno ex art. 96 co. 3 c.p.c. pari ad euro 5.000,00;
2) conferma nel resto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rovigo nr.6939/2024 del
1.10.2024;
3) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 9.029,80 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Enrico Schiavon
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1829/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1829 del ruolo generale dell'anno
2024 promossa con atto di citazione da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carricato giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello
CONTRO
) Controparte_1 CodiceFiscale_2
APPELLATO rappresentata e difesa Avv.ti Prof. Marco De Cristofaro e Luigi Ambrosio giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata alla comparsa di costituzione in appello
Oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di
Rovigo nr.6939/2024 del 1.10.2024
Conclusioni di parte appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
- in riforma dell'ordinanza n. 6939/2024 del 30.09.2024, pubblicata in data 01.10.2024,
Rep. n. 1254/2024, emessa dal Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice Nicola
Romanin, nel proc. n. 128/2021, rigettare le domande avanzate dal Dott.
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata nel giudizio di primo grado, ordinare la rimozione delle unità esterne già presenti, in quanto installate abusivamente;
- con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, rigettare l'appello proposto da avverso l'ordinanza Cron. n. 6939/2024 Parte_1 emessa in data 30.9.2024 e pubblicata in data 1.10.2024 dal Tribunale di Rovigo, in persona del Giudice Dott. Nicola Romanin, nel procedimento ex art. 702-bis c.p.c., n.
128/2021 R.G., notificata in data 1.10.2024 perché infondato;
condannare l'appellante a rifondere all'appellato le spese e le competenze per la difesa in giudizio secondo i Parametri di cui al D.M. n. 55/2014 oltre a spese generali, C.P.A. ed IVA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. , quale comproprietario di cinque Controparte_1 unità immobiliari inserite nel Condominio Riviera del Popolo di Lendinara, adiva il
Tribunale di Rovigo chiedendo che venisse accertato il diritto ex art. 843 c.c. all'accesso
(temporaneo) al fondo del vicino finalizzato alla installazione di una unità Parte_1 esterna di un climatizzatore e al completamento dei lavori di allacciamento di un altro climatizzatore posizionato sul lato est dell'edificio condominiale di cui fanno parte gli appartamenti di proprietà, che si affaccia su una stradella privata di proprietà di Pt_1
, atteso il rifiuto di quest'ultimo a consentire l'accesso per l'esecuzione dei lavori.
[...]
Si costituiva contestando la pretesa avversaria sulla base del fatto che i Parte_1 condizionatori già presenti erano stati installati abusivamente ed evidenziando come ciò comportasse notevoli disagi al proprietario consistenti nel danno estetico e nella conseguente diminuzione patrimoniale, oltre che nelle immissioni di calore, nel rumore pag. 2/13 insopportabile e nello stillicidio e, soprattutto, come vi fossero delle soluzioni alternative facilmente praticabili (tra le quali la collocazione delle macchine sul tetto del condominio) che facevano venire meno la necessità di accedere al fondo e di limitare il diritto di proprietà; chiedeva in via riconvenzionale la rimozione delle unità esterne dei climatizzatori già installate, previa dichiarazione della loro installazione abusiva in quanto in violazione dell'art. 832 c.c. con riserva di agire in separata sede per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali patiti in forza delle condotte abusive e, altresì, con riserva di agire nei confronti del Condominio Riviera del Popolo al fine di ottenere il ripristino della facciata est dello stesso.
Disposta ed espletata la TU, il Tribunale di Rovigo con l'ordinanza impugnata in questa sede, in accoglimento della domanda, imponeva a di consentire a CP_2
l'accesso al proprio fondo al fine di effettuare le opere di installazione Controparte_1
o manutenzione dei climatizzatori, con l'esclusione della possibilità, per il ricorrente, di far confluire le acque di condensa sulla proprietà del resistente.
Condannava al pagamento delle spese di lite e TU nonché, ai sensi dell'art. 96 Pt_1 co. 3 c.p.c., al pagamento in favore di di una somma pari ad € Controparte_1
5.000,00.
La decisione poggia sulle seguenti argomentazioni:
- L'accesso al fondo del vicino è supportato dall'art. 843 c.c., tenuto conto che l'installazione di impianti di climatizzazione (con pompa di calore, quindi idonei a rinfrescare e a riscaldare gli ambienti) rappresenta una necessità per il godimento della unità immobiliare, o, comunque, costituisce l'esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà.
- Non è ravvisabile alcun danno estetico, tenuto conto che le unità esterne si affacciano soltanto sul fondo del sig. , attraversando il quale si accede alla Pt_1 sua abitazione e in un contesto dove la presenza di siffatti macchinari costituisce pressoché una presenza costante dei fabbricati e tenuto conto delle condizioni in cui si trovava, al momento della causa, l'abitazione del sig. . Pt_1
- Non sussistono particolari vincoli architettonici che possano impedire l'apposizione di climatizzatori con motore esterno al fabbricato né vi sono norme che stabiliscano la loro altezza dal suolo, con il solo impedimento, per il pag. 3/13 ricorrente, di far scolare le acque di condensa sul suolo di proprietà del resistente.
- Relativamente al verbale dell'assemblea del 01/07/2010, si evince la dichiarata volontà della proprietaria di rimuovere il proprio impianto di Parte_2 condizionamento, senza una decisione generale circa il divieto di installare impianti di condizionamento agli edifici condominiali (divieto non risultante da alcun regolamento condominiale, non prodotto).
- Non sono ravvisabili immissioni pericolose o fastidiose di calore per la proprietà, data l'altezza dal suolo dell'installazione.
Ha proposto appello affidato a cinque motivi: CP_2
• Violazione dell'art. 843 c.c. e dei principi sanciti dalla giurisprudenza - assenza del requisito della necessità in capo al Dott. - omessa CP_1 valutazione delle soluzioni alternative individuate dal TU: sostiene l'appellante che il giudice di I grado non ha valutato le soluzioni alternative individuate dal TU rispetto alla collocazione dei motocondensatori sulla parete est condominiale che eviterebbero, con modesto dispendio economico (euro
4300,00), l'accesso al fondo , in particolare installando nell'appartamento Pt_1 al piano terra un climatizzatore privo di compressore e posizionando, per l'appartamento al primo piano, il motore sul terrazzo.
• Violazione degli artt. 832 e 840 c.c. e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza - omesso accertamento dell'interesse del sig. ad Pt_1 escludere l'installazione sullo spazio di sua proprietà. In particolare: omesso accertamento della sussistenza di un danno estetico e della conseguente diminuzione patrimoniale. Sempre con riferimento al secondo motivo: violazione dell'art. 844 c.c. – Omessa valutazione dei rumori oltre la soglia di normale tollerabilità. Sostiene l'appellante che l'installazione di un ulteriore motocondensatore recherebbe danno estetico all'immobile del , Pt_1 tenuto conto che salirebbero a tre le unità esterne sulla parete est del condominio e causerebbe immissioni rumorose, essendo stata già accertata la rumorosità con riferimento all'unità già presente, con conseguente implementazione in caso di installazione di altra unità. pag. 4/13 • Omessa considerazione delle risultanze della TU ed assenza di motivazione al riguardo. L'appellante sostiene che il giudice di I grado, nel ritenere necessitato l'accesso alla proprietà del , non ha tenuto conto dei Pt_1 disagi provocati in punto di eccessiva rumorosità, stillicidio, danno estetico, che pure sono stati accertati dal TU e sarebbero evitabili aderendo alle soluzioni alternative individuate dal TU.
• Omessa considerazione della circostanza fondamentale dell'abusività dei motocondensanti installati. Travisamento dei fatti - violazione dell'art. 843
c.c. Afferma l'appellante che i motocondensatori sono stati installati abusivamente come risulta dalla delibera assembleare del 1.7.2010 per il primo motocondensatore e, per il secondo, dall'accesso abusivo sul fondo del , Pt_1 sicchè nessun diritto può essere riconosciuto al . CP_1
• Errata applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c. – Travisamento dei fatti –
Assenza del requisito soggettivo della mala fede o colpa grave in capo al resistente tenuto conto che la TU ha dato ragione al sotto molteplici Pt_1 aspetti e che un precedente procedimento instaurato da altro proprietario per ottenere l'accesso al fondo si era concluso con il rigetto della domanda. Pt_1
Evidenzia inoltre che non vi era stato alcun atteggiamento processuale ostruzionistico alla conciliazione.
Si costituiva resistendo al gravame. Controparte_1
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, la causa è stata discussa oralmente all'udienza del 3.6.2025.
2. I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano i presupposti per l'accesso al fondo ex art. 843 c.c. in relazione alla necessità e alla tipologia di intervento.
Va allora ricordato che l'accesso temporaneo consentito dall'art. 843 c.c. presuppone la prova della necessità di accedere all'altrui fondo per costruire o manutenere un'opera che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, va valutata con riferimento non alla costruzione o alla manutenzione, ma all'ingresso e al transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile pag. 5/13 eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio (Cass. Sez. 2 n. 18555 del 30/06/2021).
Non è, dunque, rilevante l'esigenza connessa all'opera da eseguire, che costituisce lo scopo dell'accesso, ma unicamente l'indispensabilità dell'accesso e passaggio per un fondo altrui, nel senso che la soluzione prescelta sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo, cosicché, ove si giunga alla conclusione che il soggetto che chiede il passaggio possa procurarselo altrove con disagi o con costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso, si deve escludere che ricorra il richiesto requisito della necessità (Cass. Sez. 2 n. 5012 del
02/03/2018; Sez. 2, n. 28234 del 26/11/2008; sez. 2 n.1801 del 29/01/2007).
La domanda proposta da è funzionale, da un lato, a completare i lavori di CP_1 installazione del motocondensatore posizionato nel 2019 sulla parete est del condominio, non funzionante in quanto aveva interrotto i lavori che i tecnici Pt_1 stavano eseguendo, dall'altro, ad installare una seconda unità esterna per il raffrescamento di altro appartamento sito nel medesimo condominio e sempre di proprietà dell'appellato.
L'argomento addotto dall'appellante per cui l'opera da completare sarebbe abusiva non può essere condivisa.
Gli impianti di condizionamento sono indispensabili ai fini della completa utilizzazione di un immobile residenziale e, in assenza di un regolamento condominiale che ne disciplini l'apposizione (la cui inesistenza non è in contestazione) o di divieti previsti da regolamenti comunali (non sussistenti come accertato dalla TU), possono essere legittimamente installati in parete dell'edificio come nel caso di specie.
La delibera dell'assemblea dei condomini del Condominio Riviera del Popolo del
1.7.2010 citata dall'appellante a sostegno dell'abusività della collocazione si limita a constatare la presenza di due unità esterne – che, tuttavia, non riguardano quella oggetto della richiesta di accesso, posizionata, come visto, molto tempo dopo - senza aver richiesto preventiva autorizzazione e a evidenziare la necessità di regolamentazione pag. 6/13 delle modalità di posizionamento dei condizionatori, rinviando ad una prossima assemblea la decisione, che non consta essere mai stata assunta.
Né l'abusività può ricavarsi dalle modalità di posizionamento mediante accesso
(asseritamente non consentito, ma sulle modalità nulla è stato specificato) al fondo tenuto conto che, a fronte del diritto del di posizionare il condizionatore Pt_1 CP_1 sulla parete, l'accesso doveva essere consentito.
Il che determina l'infondatezza della domanda riconvenzionale, riproposta anche in questa sede, volta alla rimozione delle unità esterne presenti, fondata esclusivamente sulla allegata – ma inesistente – abusività delle stesse.
Attesa la collocazione delle unità esterne sulla parete est dell'edificio condominiale prospiciente la proprietà e la legittima collocabilità di unità ulteriori nella Pt_1 medesima parete, il passaggio sulla stradella di proprietà esclusiva dell'appellante è
l'unico possibile, non essendo emerso un percorso alternativo (considerata anche la documentazione fotografica) per consentire il raggiungimento dello scopo con minor sacrificio per chi chiede il passaggio e per il proprietario del fondo, tenuto conto della limitata durata dell'accesso e delle modalità, così come descritte nel ricorso introduttivo ( e non oggetto di contestazione) ovvero con posizionamento di trabattello e scala per la durata di uno o due giorni di lavoro senza alcun danno alla proprietà del e senza impedire il normale transito sullo stradello. Pt_1
L'appellante sostiene che potrebbe posizionare diversamente i CP_1 motocondensatori come suggerito dal TU (cioè con posizionamento di un climatizzatore privo di compressore esterno per l'unità a piano terra e con posizionamento del compressore in terrazza per l'unità al primo piano, mentre lo stesso
TU ha escluso la possibilità di posizionamento sul tetto come inizialmente ventilato dal ) e che il posizionamento di un ulteriore motocondensatore non farebbe che Pt_1 aggravare il pregiudizio ai danni della proprietà.
L'appellato sul punto ha rilevato come in sede di TU il CTP geom. avesse Per_1 proposto una soluzione alternativa che prevedeva il posizionamento dei motori all'estremità della parete est dell'edificio in punto esterno rispetto alla proprietà del benchè sempre con affaccio sulla proprietà , ma all'udienza fissata per il Pt_1 Pt_1
pag. 7/13 tentativo di conciliazione non si era presentato adducendo problematiche di Pt_1 salute né aveva conferito procura speciale.
Gli argomenti addotti dall'appellante per paralizzare l'accesso alla proprietà attengono, invero, più alle opere che all'accesso al fondo per le finalità richieste dal , CP_1 tenuto conto che, rispetto all'accesso al fondo – cui è funzionale l'azione ex art. 843 c.c.
– il pregiudizio arrecato al è pressoché inesistente né viene individuato Pt_1 dall'appellante, che adduce quale pregiudizio il danno estetico, immissioni rumorose e immissioni di calore che però, appunto, non sono conseguenti all'accesso al fondo ma all'installazione dei condizionatori.
Le soluzioni alternative individuate dal TU, che prevedono la rimozione e sostituzione degli attuali motori esistenti con altri collocabili diversamente, non incidono sul diritto del ad accedere al fondo, ma si risolvono nell'imporre al una diversa CP_1 CP_1 soluzione di raffrescamento degli appartamenti alternativa a quella, pur legittima, che prevede l'installazione dei motori a parete e per eseguire la quale egli ha diritto, ai sensi dell'art. 843 c.c., di accedere al fondo del vicino, non essendovi altro modo per effettuare tali lavori.
Soluzione, peraltro, quella individuata dal TU e invocata dall'appellante, sicuramente più onerosa (il costo medio per la sostituzione degli attuali due condizionatori e di €
4.300,00 oltre iva, cui va aggiunto il costo di quelli esistenti già sostenuto oltre a quello della rimozione calcolata in un costo medio orario di € 36,50) e che comunque implica ugualmente l'accesso al fondo per i lavori quantomeno di rimozione degli attuali Pt_1 apparecchi, a riprova che il potenziale danno lamentato da non attiene all'accesso Pt_1 alla stradella ma ai condizionatori in sè.
In ogni caso, le conseguenze negative che l'appellante vorrebbe evitare impedendo al l'installazione dei condizionatori, attraverso la negazione dell'accesso tramite CP_1 la stradella di sua proprietà, al di là del fatto che esulano dall'oggetto del presente giudizio, non trovano adeguato riscontro alla luce delle seguenti considerazioni:
- Il danno estetico all'edificio del è insussistente, tenuto conto che i motori Pt_1 sono installati non sulla sua proprietà ma sulla parete del condominio e si affacciano sulla strada di accesso all'immobile del . Per “decoro Pt_1 architettonico” si intende l'estetica dell'edificio, data dall'insieme delle linee e pag. 8/13 delle strutture ornamentali che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia, contribuendo a conferirgli una specifica identità, su cui evidentemente non possono incidere condizionatori installati sui palazzi vicini. A ciò si aggiunge il fatto che non solo su quella parete condominiale erano già presenti unità esterne (tra cui quella del cugino del rimossa in corso di causa) sicchè nessuna incidenza estetica può derivare
Pt_1 dall'apposizione di altra unità, ma anche sull'edificio di proprietà del ,
Pt_1 proprio sulla parete di affaccio sulla medesima stradella, erano già presenti due condizionatori (allegato 6 fascicolo I grado, pag.12 relazione TU), CP_1 poi rimossi in corso di causa (fatto per il quale il giudice di I grado ha trasmesso gli atti alla Procura ipotizzando il reato di cui all'art.374 c.p.) e che è presente altro apparecchio condizionatore d'aria collocato sopra il tetto piano del garage del in posizione pressoché frontale alle macchine del (pag.9
Pt_1 CP_1 relazione TU), sicchè è corretta la considerazione del giudice di primo grado secondo cui l'estetica dell'abitazione del “non ne risulta compromessa in
Pt_1 un contesto peraltro dove la presenza di siffatti macchinari costituisce pressoché una presenza costante dei fabbricati”.
- Le immissioni di calore sono state escluse dal TU: “per quanto riguarda il disturbo da immissioni di calore, le differenze tra le misure di temperatura e velocità dell'aria ad impianto potenzialmente disturbante acceso e spento non mostrano differenze significative in quanto tale impianto è ubicato a circa 4 m di altezza e non ha evidentemente influenze significative ad altezza d'uomo” (pag.6 relazione TU).
- Le immissioni rumorose sono state ritenute superare la normale tollerabilità sulla base del fatto che la differenza tra il rumore ambientale e residuo nella zona esterna del vialetto di accesso di fronte agli impianti disturbanti è risultata di 7,2
dBA, mentre la differenza tra i livelli percentili L95 con impianti disturbanti accesi e spenti è risultata di 6 dBA (pag. 5,6 relazione integrativa TU). Tale dato va tuttavia letto alla luce di due considerazioni. La prima riguarda il limite della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 c.c. che, nei rapporti tra privati non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a pag. 9/13 luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e non può prescindere dalla rumorosità di fondo (Cass. Sez. 2 n. 28201 del 05/11/2018), valutazione comparativa nel caso di specie inficiata dall'alterazione dello stato dei luoghi con la rimozione, da parte del , dei due condizionatori di sua Pt_1 proprietà posti proprio sulla parete (e sotto le finestre) prospicenti l'area ove affacciano anche i due condizionatori . La seconda attiene all'oggetto CP_1 della contestazione mossa dal , che riguarda il potenziale incremento di Pt_1 rumorosità derivante dall'installazione di ulteriori condizionatori (pagg.19-21 atto di appello) del tutto indimostrato e che, in ogni caso, non preclude l'installazione ma semmai determinerebbe l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità (Cass. sez.2 n. 1606 del 20.1.2017). Va poi sottolineato che lo stesso , nelle CP_1 note conclusive autorizzate del 6.9.2024, aveva chiesto, in principalità,
l'accertamento del diritto di eseguire a proprie spese la sostituzione delle unità esterne dei condizionatori con macchine più performanti e meno rumorose ricollocandole in zona più distante dalle finestre, che consentirebbe anche la manutenzione con cesta aerea senza accedere alla proprietà del . Pt_1
L'appellante richiama poi l'art. 840 c.c. che, tuttavia, prevede che il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.
allega quale interesse ad opporsi all'installazione dei condizionatori ancora una Pt_1 volta il danno estetico “se si pensa che verrebbero a trovarsi sulla parete in questione non una, ma almeno tre macchine, che il Condominio non ha voluto e potuto installare altrove proprio sull'assunto che ciò avrebbe compromesso il decoro dell'edificio. Non si comprende, pertanto, per quali ragioni l'installazione costituirebbe danno estetico per i proprietari degli appartamenti del condominio, ma non per l'odierno appellante”
(pag.18 atto di appello).
Danno estetico di cui si è già evidenziata l'inesistenza.
Null'altro viene allegato e l'appellato ha precisato che le unità esterne verrebbero poste ad un'altezza superiore rispetto a quella esistente (che è posta, come risulta dalla TU a pag. 10/13 4,50 metri da terra) senza alcun ostacolo all'accesso e fruizione del fondo dell'appellante.
Un ultimo argomento utilizzato (anche se non sviluppato) dall'appellante è quello dello stillicidio derivante dalla condensa, ma la TU ha rilevato che solo uno dei due condizionatori già esistenti (quello non funzionante) ha un tubo che si estende all'esterno sino a pochi centimetri dalla pavimentazione del cortile del ma, non Pt_1 essendo in funzione, non è stato possibile determinare se la condensa si riversa sulla proprietà del (pag.15 relazione TU). Pt_1
In ogni caso il giudice di I grado nell'accogliere la domanda ha specificato
“l'esclusione della possibilità, per il ricorrente, di far confluire le acque di condensa sulla proprietà del resistente”.
3. Il quinto motivo avente ad oggetto la condanna ex art. 96 co.3 c.p.c. va accolto.
Il giudice di I grado ha motivato la condanna sulla base del rigetto delle domande e della condotta processuale, quantificando il danno in ragione del tempo trascorso senza poter utilizzare un bene della cui installazione è stato accertato il diritto.
L'appellante deduce che la condotta non è caratterizzata da alcuna mala fede, tanto che
è stata necessaria una TU che in parte ha riscontrato le doglianze del e che il Pt_1 procedimento cautelare avviato da altro proprietario del condominio per accedere al fondo del per apporre il condizionatore si era concluso con il rigetto. Pt_1
Quanto alla condotta processuale evidenzia che in sede di mediazione entrambe le parti avevano dichiarato l'impossibilità di raggiungere un accordo, nel corso della TU la proposta conciliativa formulata dall'arch. era stata rifiutata dal , Per_2 CP_1 all'udienza del 20.5.2024 fissata per il tentativo di conciliazione il non era Pt_1 comparso per problematiche di salute certificate.
L'appellato sottolinea la rimozione da parte del dei condizionatori posti Pt_1 sull'edificio di sua proprietà e la mancata partecipazione all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione.
Vas allora osservato che lo scopo dell'art. 96 co. 3 c.p.c. è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”.
Come chiarito dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 9912 del 2018, “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi pag. 11/13 due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Si è ulteriormente precisato che “la figura dell'art.96 co. 3 c.p.c. è eccezionale e/o residuale, come l'istituto – evidentemente correlato – dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost., a prescindere poi da quelli sovranazionali” (Cass. Sez. 3 n. 19948 del 12/07/2023).
L'abuso del processo va escluso, tenuto conto che ha resistito in giudizio sulla Pt_1 base di argomentazioni giuridiche rivelatasi infondate, ma a fronte di una situazione di fatto che egli assumeva in parte pregiudicante e che, alla luce dell'esito – a lui favorevole - del cautelare avviato da altro proprietario per motivazioni analoghe, poteva essere indotto a legittimare la sua posizione.
La condotta processuale non pare significativa, in quanto in sede di TU la proposta conciliativa non ha trovato la condivisione in primis del , mentre la mancata CP_1 comparizione all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione era giustificata da impedimento per motivi di salute (come da certificato medico inviato, doc. 13 fascicolo
Tenan I grado).
Resta il dato della rimozione dei condizionatori, che in assenza di precisazioni in ordine alla tempistica e alla finalità, non assume valore pregnante ai fini dell'art. 96 co. 3 c.p.c.
La condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. dovrà dunque essere revocata.
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza che va individuata pag. 12/13 integralmente a carico dell'appellante essendo stati rigettati tutti i motivi di merito e avendo la condanna ex art. 96 c.p.c. natura accessoria (Cass. Sez. 2 n. 18036 del
06/06/2022; Sez. 6 - 3, n. 9532 del 12/04/2017).
Nel caso di specie, peraltro, la condanna è stata comminata dal giudice di I grado ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. senza alcuna specifica richiesta da parte dell'attore.
deve, dunque, essere condannato a rifondere le spese di lite del secondo grado di Pt_1 giudizio a , mentre la condanna alle spese del giudizio di primo grado Controparte_1
(non oggetto di impugnazione) resta confermata.
Il compenso viene determinato secondo i valori medi di cui D.M. 55/2014 come mod. da D.M. n. 147 del 13/08/2022 calcolati in base all'art. 5 co. 6 atteso il valore indeterminabile e la complessità bassa della causa e tenuto conto dell'aumento ex art. 4 co. 1 bis.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della ordinanza emessa dal Tribunale di Rovigo nr.6939/2024 del
1.10.2024:
1) revoca la condanna di al pagamento in favore di del CP_2 Controparte_1 danno ex art. 96 co. 3 c.p.c. pari ad euro 5.000,00;
2) conferma nel resto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rovigo nr.6939/2024 del
1.10.2024;
3) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in € 9.029,80 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 3.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Enrico Schiavon
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