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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giuseppina
Valestra, ha pronunciato, all'udienza del 2 aprile 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1527/2024 R.G. e vertente
fra
(C.F.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.01.1953, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Mercurio (C.F.: ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studo, sito in Bari alla Piazza Giulio Cesare n. 30, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla CP_1
Dott.ssa Dr. Dr. , Dr. CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, funzionari incaricati della rappresentanza e difesa dell'Ente in virtù di provvedimento
[...]
autorizzativo n. 2008/6400/000011;
- RESISTENTE -
OGGETTO: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato il 20.05.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave, denegati in fase amministrativa.
Con memoria depositata il 01.04.2024, l' ha domandato di dichiarare l'inammissibilità CP_1 dell'istanza di ATP ex art. 445 bis c.p.c. per mancato esperimento della fase amministrativa, ovvero per difetto di interesse ad agire, per indeterminatezza della prestazione richiesta nel merito ovvero per carenza di allegazione in merito alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata nel merito;
la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3°, del D.L.
30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; la nullità dell'istanza per difetto dei requisiti di legge;
la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
l'infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
con vittoria si spese.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale e, in data 2 Aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenete il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 222/1984: “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.
La legge 18 giugno 2009 n. 69 ha poi statuito che il richiamato articolo trovi applicazione anche alle domande volte ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.
Tanto premesso, e passando all'esame del caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che parte ricorrente, in data 7.11.2023, presentava domanda di invalidità civile finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e lo stato di handicap grave;
sottoposta a visita il 17.04.2024, la preposta negava i benefici. CP_6
Avverso tale determinazione, in data 20.05.2024, veniva presentato il presente ricorso,
2 sebbene, in data 6.03.2024, avesse presentato nuova domanda amministrativa finalizzata ad ottenere le medesime prestazioni.
Orbene, la presentazione della nuova domanda amministrativa, antecedentemente alla conclusione dell'iter giudiziario attivato con il presente ricorso, va intesa quale acquiescenza alle determinazioni assunte dall' a seguito della presentazione della prima domanda, con CP_1
la conseguenza che il presente ricorso appare inammissibile.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato 20.05.2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 2 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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