Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5809/2020 del
R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 17.12.2024 e vertente
TRA
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1
- (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Malecchi;
OPPONENTI
E
- (C.F. , P.I. Controparte_1 P.IVA_1
) e per essa, quale propria mandataria, P.IVA_2 [...]
(C.F. e P.I. ), Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1419/2020.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1419/2020
1
Per parte opposta: “Premesso tutto quanto sopra e fatto espresso richiamo a quanto già argomentato nei precedenti scritti difensivi da intendersi qui integralmente riportati e trascritti per quanto in questa sede non espressamente trattato, e per Controparte_1
essa ut supra rappresentata, assistita e Controparte_2 difesa, confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Nel merito, in via principale:
1. Respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in subordine:
2. Nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro sino alla somma di € 5.965,03 per la IG.ra
, al pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_1 dell'importo di € 8.992,89, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito – al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo;
Nel merito, in via di estremo subordine:
3. Nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto ed accoglimento dell'eccezione di usura in relazione al contratto sottoscritto con Compass, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro sino alla somma di €
3.975,84 per la IG.ra , al pagamento, in favore di Parte_2 [...] dell'importo di € 7.003,7, così come Controparte_1
riquantificato dal consulente di parte Dott. ovvero della Persona_1
diversa somma accertata in corso di causa.
2 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge del presente giudizio, da liquidarsi in favore della Società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento (“da Euro 5.201,00 a 26.000,00”), per ogni singola fase processuale, e segnatamente: i) euro 919,00 per la fase di studio;
ii) euro 777,00 per la fase introduttiva;
iii) euro 1.680,00 per la fase istruttoria;
iv) euro 1.701,00 per la fase decisoria, e così per complessivi
Euro 5.077,00, oltre I.V.A., C.P.A., e rimborso forfetario delle spese di lite in misura pari al 15%, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
otteneva decreto ingiuntivo n. 1419/2020 (R.G. 3953/2020), emesso in data 28.09.2020, con il quale il Tribunale civile di Latina condannava in solido i signori e (quest'ultima sino alla Parte_1 Parte_2 concorrenza dell'importo di Euro 5.065,03) al pagamento, nei propri confronti, della somma complessiva di Euro 8.992,89, oltre interessi di mora in misura legale dalla domanda monitoria al saldo effettivo e spese di procedura, a saldo dei contratti di finanziamento nn.
100380712778755, 20045819782320 e 8952621, originariamente accesi presso la FINDOMESTIC BANCA S.p.A..
Spiegavano tempestiva opposizione gli ingiunti deducendo l'infondatezza della domanda, in particolare relativamente al quantum dell'importo ingiunto attesa l'asserita violazione della normativa antiusura di cui alla legge n. 108/1996 e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto oltre vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la società ricorrente e, per essa, quale propria mandataria, replicando agli avversi motivi di Controparte_2
opposizione, in quanto asseritamente generici ed infondati, e chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Istruita la causa mediante prova documentale e CTU contabile e
3 precisate le conclusioni dalle parti, all'udienza del 17.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, in quanto giudicata matura, e concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata limitatamente a quanto verrà chiarito di seguito.
Appare opportuno richiamare, innanzitutto, i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova applicabili nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Deve ritenersi, in particolare, che “in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovino applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio
a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018).
Calando i criteri enunciati alla odierna fattispecie, deve ritenersi che l'opposta, quale cessionaria del credito ed attrice sostanziale del giudizio, abbia correttamente dato prova del proprio diritto mediante produzione dei contratti di finanziamento e degli estratti conto analitici, peraltro neppure contestati e quindi produttivi degli effetti di cui all'art. 4 1832 c.c. (approvazione tacita).
Risulta, tuttavia, dedotta l'invalidità delle clausole negoziali per presunta applicazione di interessi ultralegali, circostanza, questa, che necessita di sindacato in quanto produttiva di conseguenze sul rapporto obbligatorio sottostante.
In materia di usura, la legge n. 108/1996, in applicazione di quanto sancito all'art. 644, comma secondo, c.p., dispone che per stabilire il limite “oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” occorre includere, nel calcolo del TEGM (tasso effettivo globale medio trimestralmente rilevato dal Ministero del tesoro), le “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca
d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura” (art. 2, legge n. 108/1996).
Nella determinazione del costo del credito sono da computare, altresì, “i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” (121, comma 2, d.lgs. n. 285/1993).
Invero, la mera qualificazione, in contratto, di una polizza come facoltativa non può ritenersi sufficiente ad escluderla dal calcolo del
TAEG, dovendosi, invece, operare una verifica caso per caso in ordine alla esistenza di connessione con il finanziamento erogato sino a ritenere sostanzialmente obbligatoria l'assicurazione che, a prescindere dalla denominazione, incida sulle condizioni del contratto di fido eliminando o riducendo il rischio di solvibilità del cliente sopportato dal finanziatore.
Tali conclusioni sono state avvalorate dalla giurisprudenza, anche di legittimità, a partire da Cass. n. 8806/2017, e da ultimo ribadite da
5 Cass. n. 3025/2022 e Trib. Roma n. 7842/2022, ove si è evidenziato che il giudice di merito è chiamato a sindacare la natura della polizza assicurativa in considerazione dell'eventuale collegamento esistente tra tale contratto e “la concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione
e l'erogazione del mutuo” (cfr. Cass. n. 3025/2022 citata).
Nel caso di specie, pertanto, esaminate le condizioni indicate nell'assicurazione contratta dagli opponenti (contestuale alla stipula del finanziamento a garanzia personale e familiare del debito residuato a copertura dell'intero importo erogato), appare opportuno qualificare la polizza come obbligatoria ed includere, conseguentemente, nel calcolo del TAEG anche i costi derivanti dalla conclusione di siffatto contratto, essendo stato ravvisato un collegamento funzionale con il credito concesso idoneo a contemperare il rischio di insolvenza del debitore/assicurato mantenendo tendenzialmente inalterate le originali condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore.
Chiariti tali aspetti, dirimenti ai fini della decisione in merito alla concreta consistenza del credito eventualmente residuato in capo all'opposta e ai fini del sindacato concernente l'usura, va precisato che, ad una verifica condotta anche a mezzo dell'ausiliario nominato, rispetto ai contratti nn. 100380712778755, 20045819782320 la soglia di legge prevista per gli interessi risulta essere stata rispettata. Viceversa, relativamente al finanziamento Compass n. 8952621, la soglia antiusura appare essere stata superata, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, c.c., la clausola concernente i tassi praticati deve considerarsi nulla e non sono dovuti interessi.
Al fine di meglio precisare quanto appena rilevato si riportano le conclusioni rese dal CTU nominato alle quali questo Giudice intende aderire non essendo stati riscontrati vizi logico giuridici evidenti: “Al termine dell'indagine svolta e dei conteggi effettuati sono emersi i
6 seguenti risultati.
1. Finanziamento Findomestic n.10038071278755
Sulla base delle condizioni contrattuali sopra esposte è stato determinato un TEG, senza inclusione degli interessi di mora, pari al
14,524%. Il TEG, determinato con inclusione degli interessi di mora, in ipotesi di ritardo dei pagamenti di ciascuna rata di 30 giorni, 120 giorni e di 466 giorni (corrispondente al worst case), è stato rispettivamente pari al 15,728%, al 16,450% e al 17,215%. I TEG sopra indicati sono risultati sempre inferiori al TEGM Tasso Effettivo Globale Medio, aumentato della metà, stabilito dal DM MEF, in vigore nel primo trimestre 2008, per operazioni di “Credito finalizzato all'acquisto rateale
e credito revolving” fino ad €.5.000,00, pari al 25,23% (16,82% aumentato del 50%) e, nel caso di inclusione degli interessi di mora, al
28,38% (16,82%+2,1% aumentati del 50%) (Allegato n. 4).
Di conseguenza l'importo richiesto dall'Istituto di Credito di €.
1.536,95, corrispondente al capitale residuo al 5.06.2014, non essendo oggetto di ricalcolo per mancata violazione della normativa in tema di usura, deve ritenersi confermato.
2. Finanziamento Findomestic n. 20045819782320
Sulla base delle condizioni contrattuali sopra esposte, è stato determinato un TEG, senza inclusione degli interessi di mora, pari al
8,9442%, risultato inferiore al TAEG indicato in contratto. Il TEG, determinato con inclusione degli interessi di mora, in ipotesi di ritardo dei pagamenti di ciascuna rata di 30 giorni, 120 giorni e di 788 giorni
(corrispondente al worst case), è stato rispettivamente pari al 9,696%, al 11,367% e al 14,306%. I TEG sopra indicati sono risultati sempre inferiori al TEGM Tasso Effettivo Globale Medio, aumentato di un quarto cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali, stabilito dal DM
MEF, in vigore nel primo trimestre 2012, per operazioni di “Credito finalizzato all'acquisto rateale” di importi superiori a €. 5.000,00, pari al
16,975% e, nel caso di inclusione degli interessi di mora, al 19,600%.
7 Di conseguenza l'importo richiesto dall'Istituto di Credito di €.
1.490,91, non essendo oggetto di ricalcolo, per mancata violazione della normativa in tema di usura, deve ritenersi confermato.
3. Finanziamento Compass Banca Spa n. 8952621
Il TEG determinato nella misura del 18,67253% è risultato essere superiore al corrispondente tasso soglia usura, pari al 16,890% (TEGM
11,26% x 1,5), in vigore nel 4° trimestre dell'anno 2010.
Di conseguenza l'importo richiesto dall'Istituto di Credito di €.
5.965,03 deve essere decurtato degli interessi, ricompresi nelle rate pagate, di €.3.661,55 e degli oneri assicurativi non ancora maturati di €. 657,94, riducendosi ad €. 1.645,54.
La somma complessivamente dovuta, relativamente ai tre distinti contratti di finanziamento, ammonta ad €. 4.673,40, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo… (cfr. pp. 24-
25-26).
Tuttavia, con riguardo all'ultimo dei finanziamenti indicati, per il quale l'ausiliario nominato, una volta riscontrata la presenza di usura, ha provveduto ad effettuare il ricalcolo epurandolo da interessi e costi assicurativi pervenendo alla somma di Euro 1.645,54, si deve opportunamente provvedere alla rettifica includendovi la cifra di Euro
1.672,35, quale saldo creditore di ulteriori rate non pagate (nn.
33,34,37-42), così pervenendosi ad un importo complessivo dovuto ad
CP_
di Euro 3.317,89.
Conseguentemente, all'esito del ricalcolo effettuato, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuta la somma di Euro 6.345,75 (data dalla sommatoria del saldo dei tre contratti di finanziamento), che gli opponenti sono tenuti a rifonderle, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di proposizione del ricorso per ingiunzione al saldo effettivo
(come richiesto dalla creditrice).
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e sostituito dalla presente sentenza di condanna di in Parte_1
8 solido con (costei nei limiti dell'importo di Euro 5.065,03) Parte_2
al pagamento, in favore di (e per essa della propria Controparte_1
mandataria , della somma complessiva di Controparte_2
Euro 6.345,75, oltre interessi legali dalla domanda monitoria al saldo, a saldo dei contratti di finanziamento nn. 100380712778755,
20045819782320 e 8952621.
Le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, sono definitivamente poste a carico di parte opponente e opposta ciascuna tenuta in misura pari al 50%.
Le spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1419/2020 (R.G. 3953/2020) emesso dal Tribunale civile di Latina in data 28.09.2020;
2. condanna in solido con Parte_1 Parte_2
(quest'ultima tenuta nei limiti dell'importo di Euro 5.065,03) al pagamento, in favore di (e per essa della propria Controparte_1
mandataria , della somma complessiva di Controparte_2
Euro 6.345,75, oltre interessi legali dal ricorso per ingiunzione al saldo effettivo;
3. pone le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di parte opponente ed opposta tenute nella misura di ½ ciascuna;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
9