Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9115
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Sentenza 30 agosto 1999

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In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine" senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. (principio ribadito in tema di attività di intermediazione mobiliare ed in relazione alle leggi n. 1 del 1991 e n. 415 del 1996).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9115
    Data del deposito : 30 agosto 1999

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