Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ab origine" senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza - ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. (principio ribadito in tema di attività di intermediazione mobiliare ed in relazione alle leggi n. 1 del 1991 e n. 415 del 1996).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/08/1999, n. 9115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9115 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Francesco Paolo FIORE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNION CAPITAL SIM SpA in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 36/B, presso l'avvocato MASSIMO SCARDIGLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELE DI PALMA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 476/97 della Pretura di MILANO, depositata il 13/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/99 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Di Palma e Scardigli, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Gentili, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.7.1995, la società Union Capital Sim per azioni proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22, legge n.689/81, avverso il decreto emesso il 30.5.1995 dal Ministero del
Tesoro, con cui le si ingiungeva il pagamento della somma di lire 335.278.000 a titolo di sanzione amministrativa per diciotto violazioni della legge n. 1/91, e connessi regolamenti Consob nn. 5387/91 e 5552/91 nonché deliberazione Consob n. 5389/91, sull'attività di intermediazione mobiliare e sull'organizzazione dei mercati mobiliari.
Preliminarmente, la società Union Capital Sim eccepiva la nullità del decreto ministeriale per omessa e/o insufficiente motivazione in ordine agli elementi di fatto e di diritto inerenti i singoli addebiti, e, contestava, poi, nel merito, quegli addebiti. Il Ministero del Tesoro si costituiva, provvedendo agli adempimenti di cui all'art. 23, comma secondo, legge n. 689/81, e resistendo all'opposizione.
Con sentenza depositata il 13.2.1997, l'adito OR di NO rigettava l'opposizione, previa revoca della sospensione dell'esecuzione del decreto opposto, inizialmente concessa, e compensava le spese processuali.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Union Capital Sim in liquidazione, formulando tre motivi. Il Ministero del Tesoro ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato "violazione ed erronea applicazione, con riferimento all'art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., delle norme degli artt. 10 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale (cosiddette preleggi)", la ricorrente denuncia che il giudice del merito, rigettando l'opposizione e confermando quindi il decreto ministeriale opposto del 30 maggio 1995, ha fatto applicazione di normativa, legge 2 gennaio 1991 n. 1 nonché connessi regolamenti n. 5387/91, n. 5552/91 e delibera n. 5389/91 Consob, che doveva ritenersi abrogata giusta decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415, entrato in vigore successivamente al deposito del ricorso in opposizione al decreto ministeriale, che era appunto fondato su quella normativa sia con riguardo ai precetti che con riguardo alle sanzioni.
La ricorrente, poi, nella memoria presentata ex art. 378 cod. proc. civ., precisa che al citato decreto legislativo ne è seguito altro,
il n. 58 del 24 febbraio 1998, che ha ulteriormente modificato il quadro normativo nella materia in oggetto sull'attività di intermediazione mobiliare e sull'organizzazione dei mercati mobiliari.
Il motivo formulato dalla ricorrente affronta, dunque, il tema della successione delle leggi nel tempo, e, in particolare, per quel che rileva nella sede odierna, coinvolge segnatamente la problematica relativa all'applicabilità, in materia di illeciti amministrativi, quali indiscutibilmente si presentano quelli sanzionati pecuniariamente dal decreto ministeriale opposto, del principio della retroattività della legge più favorevole al reo, specificamente previsto per le sanzioni penali dall'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen..
Il motivo non ha pregio.
Con indirizzo ormai costante, a partire dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 890/94, la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 legge n. 689/81, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali ab origine, senza che rilevi in contrario la circostanza che la più favorevole disciplina posteriore alla data della commissione del fatto sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, cod. pen. (v. ex plurimis Cass. n. 3466/99, n. 9091/98, n. 3817/97, n. 1127/97, n. 10137/96, n. 10400/96). Tale, condivisibile indirizzo va qui ribadito, non risultando - neppure la ricorrente lo prospetta- che la citata normativa di settore, sull'attività di intermediazione mobiliare e sull'organizzazione dei mercati mobiliari, esprima regole difformi dai sopraindicati principi, segnatamente previsti per gli illeciti amministrativi dalla legge n. 689/81, che quella stessa normativa di settore richiama in più punti (art. 9, comma 16 , art. 11, comma 12 , art. 13, comma 8 , legge 2.1.1991, n. 1; art. 44, comma 8 , art.45, comma 2 , d.l.vo 23.7.1996, n. 415; art. 188, comma 2 , art. 190, comma 4 , art. 196, comma 3 , d.l.vo 24.2.1998, n. 58), e che, al suo capo I, di cui è parte il citato art. 1, esprime il corpo generale delle norme sull'illecito amministrativo, definendo poi al successivo art. 12 il proprio ambito di applicazione per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, escluse le violazioni disciplinari e quelle per le quali sia diversamente stabilito.
I dubbi d'incostituzionalità sollevati al riguardo dalla ricorrente, che vuole pregiudicato il principio costituzionale d'eguaglianza (art. 3 Cost.) per il caso di non retroattività della norma sanzionatoria più favorevole, appaiono manifestamente infondati. La dedotta disparità di trattamento tra condotte identiche, sol perché realizzate in tempi diversi, nel succedersi di leggi diverse, è disparità, infatti, che si ricollega fisiologicamente allo stesso fenomeno della successione delle leggi nel tempo, e non già ad una determinata legge, che disciplini in modo diverso situazioni uguali, cui possa raccordarsi quella disparità di trattamento in termini di irragionevolezza, con pregiudizio quindi del principio costituzionale d'uguaglianza.
L'esigenza costituzionale del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) rende plausibile, in ogni caso, che le norme sulle sanzioni amministrative (alle quali non è riferibile il parametro dell'art. 25, bensì quello dell'art. 23 Cost., v. sent. C. Cost. n. 447/88) siano caratterizzate dalla cosiddetta ultrattività, siano cioè applicabili ai comportamenti realizzati al tempo della loro vigenza, ancorché siano state poi abrogate o modificate. Esplicativa è la stessa sentenza n. 164/74 C. Cost., che, in ipotesi di più pregnante valenza, d'illecito penale, per la quale vigeva la regola dell'applicazione della legge successiva più favorevole (art.2 c.p.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata -in riferimento all'art.
3- quanto all'art. 20 della legge 7.1.1929, n. 4, nella parte in cui sanciva la cosiddetta ultrattività delle disposizioni penali delle leggi finanziarie, prevedendone l'applicazione ai fatti commessi al tempo della loro vigenza, ancorché le stesse disposizioni fossero state abrogate o modificate al tempo della loro applicazione. Con il secondo motivo, rubricato "violazione ed erronea applicazione con riferimento all'art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c. degli artt. 6, comma 1 , lettera a), 11, comma 2 , comma 4 e comma 5 , e 12, comma 2 (norme precetto) e 11, comma 12 , e 13, comma 3 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (norme sanzionatorie)", la ricorrente replica la denuncia formulata con il primo motivo, ma sotto il profilo che la normativa sopravvenuta, di cui al citato decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (e/o al successivo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), non abbia del tutto abrogato la legge 2 gennaio 1991, n.1, e connessi regolamenti e delibera Consob, essendosi in parte sovrapposta a quest'ultima, così modificando il quadro precettivo e sanzionatorio su cui era fondato il decreto ministeriale opposto, confermato dal giudice del merito. La censura non ha pregio, e per le medesime ragioni, innanzi espresse con riguardo al primo motivo di ricorso, non rilevando in materia di illeciti amministrativi -all'infuori di diversa previsione di settore- ne' l'abrogazione e ne' la modificazione della normativa vigente al momento del verificarsi del comportamento considerato, cui appunto va assoggettato quel comportamento. Con il terzo motivo, rubricato "violazione ed erronea applicazione, con riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., della norma di diritto di cui all'art. 132, comma 2 , n. 4 c.p.c. sotto il profilo della omessa e, comunque, insufficiente motivazione", la ricorrente denuncia che il giudice del merito ha erroneamente ritenuto possibile che il decreto ministeriale, irrogativo delle sanzioni, potesse essere motivato "per relationem" con riferimento alla conforme ed argomentata proposta della Consob, ed ha poi inopinatamente motivato la sentenza impugnata, recependo pedissequamente le argomentazioni di quella proposta Consob, in tal modo realizzando egli stesso una motivazione "per relationem" della pronuncia, anche in ordine all'entità della sanzione inflitta, che si chiedeva di ridurre.
Il motivo non ha pregio.
Come già precisato in precedenti pronunce di questa Corte di Cassazione, l'obbligo di motivazione del provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art. 18, legge n.689/81, ben può essere assolto anche "per relationem", alla stregua della previsione di cui all'art. 3, legge n. 241/90, con richiamo ad altri atti del procedimento già ritualmente portati a conoscenza dell'interessato, dai quali si possano sufficientemente evincere le ragioni di quel provvedimento, così che viene a soddisfarsi l'esigenza propria dell'obbligo motivazionale:
consentire all'interessato di individuare in modo compiuto e chiaro le violazione addebitate, e, quindi, di difendersi, ed al giudice, poi, in sede di opposizione, di accertare la legittimità del provvedimento sanzionatorio (v. ex plurimis sent. n. 7779/97, n. 1600/97, n. 391/96 e n. 10412/94). Il giudice del merito, quindi, non ha commesso alcun errore nel ritenere che il decreto ministeriale "de quo" ben era motivato "per relationem" con riferimento alla conforme ed argomentata proposta della Consob, che la stessa ricorrente postula come descrittiva dei comportamenti realizzati e dei precetti violati, e che costituisce essa stessa l'atto specifico ed ultimo di sollecitazione del Ministro del Tesoro all'esercizio della potestà sanzionatoria, giusta la previsione di cui all'art. 13, legge cit. n. 1/91. Il giudice del merito, poi, non ha argomentato la sentenza impugnata "per relationem" con riferimento alla citata proposta Consob, come la ricorrente pretende -peraltro- mediante la formulazione della censura del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. senza indicazione specifica e compiuta -però- dei punti decisivi della controversia, interessati da quel vizio.
La mera lettura di tale sentenza evidenzia, infatti, che i richiami espressi alla proposta Consob, come pure alla relazione ispettiva, con cui si era dato inizio all'accertamento delle violazioni poi contestate, sono richiami appunto effettuati a ragione e fine di indicazione delle fonti probatorie, di quegli atti e delle emergenze in essi raffigurate, da cui il giudice del merito ha tratto il proprio convincimento, che ha poi espresso in sentenza con argomentazioni specifiche e proprie, seppure in parte coincidenti con le valutazioni manifestate in sede amministrativa dall'autorità ispettiva e dall'autorità proponente;
e ciò, anche con riguardo all'entità complessiva delle sanzioni inflitte, che è stata ritenuta adeguata, in conformità all'avviso dell'autorità amministrativa ed in difformità alla pretesa della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore del controricorrente in lire 10.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso il 13.5.1999, in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile.