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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado di appello con ricorso notificato il 21 febbraio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1549/2024, pubblicata il 28/11/2024,
[...]
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe rappresentate e difese dall'avv. Cecilia Eleonora C.F._2
Estrangeros ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Pavia, Via Carlo Bonetta n. 7, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
VI DA SU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via
Melchiorre Gioia n. 55, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1549/2024, pubblicata il
28/11/2024, in materia di “Comodato di immobile urbano”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Piaccia alll'Ill.ma CdA di Milano pagina 1 di 12 IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di prime cure ai sensi dell'art. 283 C.p.c.; IN PRINCIPALITA'
Accogliere il gravame ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1549 DEL
27.12.202
-dichiarare risolto il comodato per violazione dell'obbligo di cui all'art.1804 C.C. di custodire
e conservare il bene per aver il convenuto aperto abusivamente e senza consenso dei proprietari aperto in un muro una porta all'interno dell'appartamento, così contravvenendo all'obbligo di custodia e conservazione;
- accertata la precarietà del comodato concesso al convenuto avente ad oggetto gli immobili meglio precisati in atto, ed accertato che le ricorrenti hanno tempestivamente comunicato al medesimo la loro volontà di non consentirgli oltre l'uso gratuito degli immobili, dichiarare la risoluzione del predetto contratto a far tempo dal gennaio 2022 e conseguentemente condannare il Sig. all'immediato rilascio del predetto immobile, libero di Controparte_1 cose e persone;
oppure, accertato l'insorto urgente ed impreveduto bisogno della sig.ra
[...]
dichiararlo comunque risolto;
Pt_2
-condannare il medesimo per le causali in atto esplicitate -indennità di occupazione e spese sostenute per poter accedere-, al risarcimento del danno ex art 1223 Cod civ nella misura di €
30.496,34 pari alla soma di quanto indicato per indennità di occupazione dal 2022 (€550/mese in considerazione del fatto che il convenuto è proprietario di 1/6e dei costi di mediazione pari ad € 1653, documentati, e dei costi ( €6.369,34) sostenuti per l'AT , o quella maggiore o minore ritenuta dal Giudice.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova
3.Prima del 2008 tra il soggiorno e la cameretta vi era una parete intera priva di aperture
4. L'uso dell'appartamento dal 2008 da parte del sig. è perdurato Controparte_1
ininterrottamente
Si indicano a teste i Sig.ri res a Pavia Testimone_1
res a Cura Carpignano CP_2
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per : Controparte_1
“All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia:
1. In via preliminare, rigettare la richiesta formulata dalle appellanti di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
pagina 2 di 12
2. nel merito, rigettare l'appello proposto per i motivi tutti di cui in narrativa, e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
3. Dichiarare inammissibili le domande nuove proposte dalle appellanti ai sensi dell'art. 345
Codice di procedura civile.
4. rigettare le richieste risarcitorie, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto.
5. In subordine – nella denegata ipotesi di accoglimento di comodato precario si chiede che il
Giudice – in mancanza di accordo fra le parti – stabilisca un termine per la restituzione del bene, ex art. 1183 c.c. comma 1 seconda parte
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
7. Quanto alle istanze istruttorie formulate dalla difesa avversaria, si oppone all'escussione della teste , cui l'Avv. Estrangeros ha dichiarato di rinunciare all'udienza del Testimone_1
29/05/2024”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 18 gennaio 2024, e Parte_2 [...]
hanno adito il Tribunale di Pavia, esponendo: Pt_1
- di essere titolari, unitamente a ( per la quota di 3/6 in Controparte_1 Parte_2
proprio e per la quota di 1/6 in qualità di erede del marito , e Persona_1 Parte_1
per la quota di 1/6 ciascuno in qualità di eredi del padre ) Controparte_1 Persona_1 della proprietà superficiaria dell'appartamento con cantina pertinenziale e del box siti in Pavia, via Tavazzani n. 33/b, contraddistinti al NCEU con il foglio 15, il mappale 159 e i subalterni
18 e 9, concessi in comodato precario a a far tempo dal 2008; Controparte_1
- di avere chiesto a , a mezzo PEC del 25 gennaio 2022, dopo il Controparte_1
decesso di avvenuto il 29 dicembre 2021, di acquistare le loro quote o di Persona_1
sottoscrivere un contratto di locazione con corresponsione di un canone per il godimento dei suddetti immobili o, in alternativa, di provvedere al loro rilascio;
- di essere state costrette ad instaurare un procedimento per accertamento tecnico preventivo per appurare lo stato dei beni concessi in comodato, in ragione della indisponibilità manifestata da a permettere ad esse ricorrenti di visionarli direttamente;
Controparte_1
- di essere venute a conoscenza, nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che aveva precedentemente modificato lo stato Controparte_1 dell'appartamento in violazione dell'art. 1804 c.c., creando ex novo un varco tra due locali e abbattendo parzialmente un muro divisorio, ma che aveva in un secondo momento provveduto a ripristinare i tavolati abbattuti. pagina 3 di 12 Ciò premesso, e hanno chiesto al Tribunale di condannare Parte_2 Parte_1 CP_1
al rilascio immediato degli immobili siti in Pavia, via Tavazzani n. 33/b, previo
[...]
accertamento della natura precaria del comodato e della loro volontà di non consentirgli oltre l'uso degli stessi;
di dichiarare comunque risolto il contratto per violazione dell'art. 1804 c.c.; inoltre, hanno chiesto la condanna del convenuto a risarcire i danni cagionati per effetto della occupazione senza titolo dei medesimi immobili, nella misura di € 30.496,34, per “danno da mancato reddito” e “danno emergente conseguente all'illegittimo divieto posto dal convenuto all'accesso delle comodanti/comproprietarie e dei loro tecnici” oltre ai costi del procedimento di mediazione obbligatoria.
si è costituito nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande avversarie ed eccependone, in via preliminare, l'improcedibilità per la mancata partecipazione di alla procedura di mediazione, nonché deducendo, nel merito: - la Parte_2
natura di comodato familiare del contratto in forza del quale gli era stata concessa la detenzione dell'appartamento con cantina pertinenziale e del box e la conseguente possibilità di ottenerne la restituzione solo in presenza di un bisogno urgente ed imprevisto del comodante;
- la insussistenza della violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 1804 c.c. a carico del comodatario;
- la falsità dell'allegazione delle ricorrenti relativa al rifiuto di consentire l'accesso agli immobili.
Assunte le deposizioni di due testimoni e interrogata formalmente il Parte_2
Tribunale, con la sentenza n. 1549/2024 depositata il 28 novembre 2024, ha rigettato le domande di e , ravvisando la natura di comodato familiare del Parte_2 Parte_1 contratto dedotto in causa, come tale riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1809 c.c.
e non dell'art. 1810 c.c., e non riscontrando la sussistenza di un “urgente ed impreveduto bisogno” del comodante. Inoltre, ha respinto la domanda di risoluzione del contratto per violazione da parte del comodatario degli obblighi previsti dall'art. 1804 c.c. e, conseguentemente, rigettato sia “le domande di risarcimento del danno da 'sottrazione della proprietà' e da
'mancato reddito' del bene oggetto di comodato, in quanto incompatibili con lo scopo familiare predetto”. sia la pretesa di vedersi risarciti, alla stregua di un danno emergente, i costi sostenuti dalle ricorrenti per l'espletamento dei procedimenti di istruzione preventiva e di mediazione obbligatoria. Infine, ha condannato e a rifondere in favore di Parte_2 Parte_1
le spese processuali. Controparte_1
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Le richieste delle parti
pagina 4 di 12 e hanno impugnato la sentenza di primo grado articolando Parte_2 Parte_1
tre motivi di appello:
- con il primo motivo hanno censurato la decisione del Tribunale per avere “ritenuto insussistenti l'apertura ad opera del convenuto di un varco in una parete dell'abitazione detenuta in comodato e la riduzione di un tavolato”, incorrendo così in errore e “trascurando di esaminare fatti decisivi per la decisione in quanto confliggenti con l'obbligo di conservazione che grava sul comodatario ex art. 1804 c.c.” e ciò indipendentemente dal fatto che al momento della verifica eseguita dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo risultasse ripristinato lo stato di fatto originario;
- con il secondo motivo hanno lamentato la mancata valutazione, ai fini del riconoscimento del diritto alla rifusione dei costi sostenuti per lo svolgimento dei procedimenti di istruzione preventiva e di mediazione obbligatoria, della condotta tenuta dal comodatario, consistita nel rifiutare l'accesso agli immobili per verificarne lo stato di manutenzione;
- con il terzo motivo, hanno censurato la qualificazione del contratto di comodato dedotto in causa quale comodato familiare e hanno in ogni caso evidenziato la sopravvenienza di circostanze idonee a configurare il bisogno urgente di riacquisire la disponibilità dell'immobile contemplato dall'art. 1809 c.c.; hanno quindi insistito per la condanna di al Controparte_1 rilascio dell'immobile e al pagamento della indennità di occupazione.
si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
2.2 Le considerazioni della Corte
2.2.1 Sui nuovi documenti depositati dalle parti
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti nuovi depositati dalle parti nel presente giudizio di appello.
In particolare, le fotografie, i verbali di assemblea condominiale e i tabulati consuntivi dell'acqua depositati dall'appellato sono tutti documenti di formazione risalente nel tempo, che avrebbero dovuto essere depositati nel procedimento di primo grado, essendo peraltro volti a dimostrare la natura familiare del comodato dedotto in causa, tesi difensiva sostenuta da fin dalla sua costituzione innanzi al Tribunale. Controparte_1
Analogamente, il certificato storico di famiglia depositato dalle appellanti, pur essendo stato rilasciato successivamente al deposito della sentenza di primo grado, avrebbe potuto essere acquisito antecedentemente.
La produzione dei suddetti documenti va dunque dichiarata tardiva.
pagina 5 di 12 I referti medici e i preventivi depositati dalle appellanti sono invece documenti di formazione successiva al deposito della sentenza impugnata. Essi, tuttavia, essendo appunto volti a dimostrare circostanze sopravvenute - estranee alla domanda originaria di accertamento della
“precarietà del comodato concesso al convenuto”, con conseguente richiesta di restituzione ad nutum ex art. 1810 c.c.- poste a sostegno di una domanda nuova, formulata per la prima volta nel presente giudizio di appello (“accertato l'insorto urgente ed impreveduto bisogno della sig.ra dichiarare [il comodato] comunque risolto” ex art. 1809 c.c.) , sono come Parte_2
tali inammissibili risultando, peraltro, del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
2.2.2 Sul terzo motivo di appello
Per esigenze di ordine espositivo, si reputa opportuno anteporre la trattazione del terzo motivo di appello.
Il Tribunale, nel qualificare il contratto dedotto in causa quale comodato familiare, ha in particolare valorizzato: - il periodo ultradecennale nel quale l'immobile è rimasto nella disponibilità di , senza che fossero avanzate pretese restitutorie;
- il Controparte_1 trasferimento della residenza presso l'immobile da parte di sin dal mese di Controparte_1
gennaio 2009; - l'esecuzione da parte di di opere di manutenzione Controparte_1 dell'immobile e l'introduzione in esso di migliorie;
- la destinazione dell'immobile dapprima a casa coniugale (a seguito del matrimonio di con ) Controparte_1 Controparte_3
e, successivamente, a casa familiare (in coincidenza con la nascita del figlio Persona_2
in data 18 giugno 2010).
[...]
Il Tribunale ha inoltre precisato che, quand'anche si ritenesse, in accoglimento delle allegazioni di , che il comodato sia iniziato come precario, le risultanze processuali Controparte_1 consentirebbero comunque di affermare la sussistenza della “consolidata intenzione dei comodanti di continuare a concedere l'immobile anche dopo l'insorgere del nuovo status del comodatario e, soprattutto, di orientarla consapevolmente alla soddisfazione delle differenti esigenze correlate al nucleo familiare dello stesso” e che sarebbe invece “del tutto riduttivo e distonico rispetto agli accadimenti evidenziati un atteggiamento di mera “tolleranza originariamente imprevedibile e non voluta” del godimento dell'immobile in questione”.
Le suddette considerazioni non si reputano condivisibili.
Al riguardo, va rammentato che “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario” (Cass. n.
17332/2018). Più precisamente, “la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta
pagina 6 di 12 ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione;
parimenti, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga in corso di rapporto, occorre la prova che il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito” (Cass. n. 20151/2017).
Nella fattispecie concreta, è circostanza pacifica che il contratto di comodato sia stato stipulato nel 2008, prima che si coniugasse con . Controparte_1 Controparte_3
Le ragioni all'origine della concessione del godimento degli immobili siti in Pavia Via
Tavazzani n. 33/b in favore di da parte dei genitori sono state indicate dal Controparte_1
testimone (marito di ) nell'insorgenza di tensioni all'interno della CP_2 Parte_1
famiglia, determinate sia dalla convivenza di tutti i suoi componenti nella medesima casa di
Cura Carpignano, sia dalla indisponibilità manifestata da a sostenere le spese Controparte_1 di alcuni lavori relativi all'abitazione comune.
, anch'essa escussa in qualità di testimone, ha dichiarato di avere CP_3 CP_3 convissuto con nell'appartamento di cui è causa già prima del matrimonio, Controparte_1
di avere partecipato alle spese della sua ristrutturazione e di essere a conoscenza del fatto che l'appartamento era stato dato al marito dai suoi genitori “come comodato familiare”. La testimone, nonostante espressa domanda in tale senso (“Lei ha parlato con i genitori o l'ha saputo da ?”), non ha risposto, limitandosi a dichiarare “Prima di investire dei soldi CP_1
per la ristrutturazione io ho voluto cercare di capire se stessi facendo un buon investimento o se era meglio fare un mutuo per comprare un'altra casa, perché il nostro scopo, vista la nostra età, non era quella di 'giocare', ma di mettere su famiglia”.
Ai fini della valutazione dell'attendibilità dei due testimoni, dato atto del rapporto di coniugio che lega ciascuno di essi alla parte che lo ha citato, si reputa rilevante il fatto, incontestato, che al momento della stipulazione del contratto di comodato fosse già convivente di CP_2
, e e che avesse quindi una Parte_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_1
conoscenza personale e diretta delle vicende che hanno determinato la decisione di concedere il godimento dell'immobile di Pavia, via Tavazzani n. 33/b a . Al contrario, Controparte_1
, all'epoca, non era ancora sposata con e non era Controparte_3 Controparte_1
coinvolta personalmente e direttamente nelle scelte della famiglia di origine del futuro marito.
A ciò deve aggiungersi che le tensioni fra e i genitori e la sorella riferite da Controparte_1
trovano riscontro nelle allegazioni dello stesso in merito alle CP_2 Controparte_1
rivendicazioni economiche dallo stesso avanzate con riguardo all'immobile di Cura Carpignano
pagina 7 di 12 e alle ulteriori questioni di natura ereditaria pendenti fra le parti. Al contrario, la deposizione di
, nella parte relativa alla partecipazione alle spese di ristrutturazione, CP_3 Controparte_3
risulta in contrasto con le allegazioni dello stesso , che ha invece affermato Controparte_1
di avere sostenuto personalmente tali spese (v. comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado a pag. 6 e docc.9 e 10 ivi richiamati).
La maggiore attendibilità, nei termini sopra chiariti, della deposizione di preclude CP_2
di ritenere dimostrato, con il rigore probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che il comodato in discussione sia stato stipulato fin dall'inizio per le esigenze familiari di CP_1
e di .
[...] Controparte_3
Resta da verificare se, successivamente al matrimonio di con Controparte_1 CP_3
, i genitori comodanti abbiano manifestato la volontà di modificare la natura del
[...]
comodato e di destinare l'appartamento e il box di Pavia, via Tavazzani n. 33/b, alle esigenze del nucleo familiare nel frattempo costituitosi, prova gravante in capo al comodatario.
In questa prospettiva, non può essere dato rilievo dirimente al mero dato di fatto della convivenza presso tali immobili di , della moglie e del figlio e al silenzio dei Controparte_1
comodanti protrattosi per oltre un decennio.
In applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione (sopra trascritti), va ribadito che la configurazione di un comodato familiare sopravvenuto presuppone la prova positiva della trasformazione della natura del comodato, senza possibilità di fare ricorso a ragionamenti presuntivi.
La tolleranza del godimento degli immobili non più con riferimento al solo figlio CP_1
, ma alla coppia dallo stesso formata con e poi al nuovo
[...] Controparte_3
nucleo familiare non è di per sé idonea a dimostrare la trasformazione dei caratteri del rapporto e la sua riconduzione alla fattispecie prevista dall'art. 1810, secondo comma, c.c. (in questo senso v. Cass. n. 20151/2017, in motivazione).
non ha dunque assolto l'onere probatorio del quale era gravato. Controparte_1
Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere affermata la natura precaria del contratto di comodato avente ad oggetto l'appartamento con cantina pertinenziale e il box siti in Pavia, Via Tavazzani 33/b, stipulato nel 2008 in favore di . Controparte_1
In via di principio, nel comodato c.d. precario, in mancanza di determinazione della sua durata, il comodatario è tenuto, ai sensi dell'art. 1810 c.c. a restituire la cosa non appena il comodante la richieda.
Nondimeno, poiché l'art. 1810 c.c. configura un'ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell'art. 1183 c.c., deve ritenersi consentita anche “l'applicazione della
pagina 8 di 12 disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell'art. 1183 c.c., con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa” (v. Cass. n.
14084/2023 e giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso concreto, viene in considerazione un immobile a destinazione abitativa occupato da un nucleo familiare composto da un ragazzo minorenne e dai suoi genitori;
pertanto, si reputa congruo stabilire alla data del 1° gennaio 2023, corrispondente a un anno circa dalla richiesta di restituzione avanzata dalle comodanti, il termine di decorrenza della cessazione del rapporto di comodato. Tale periodo risulta adeguato a consentire la riorganizzazione della vita familiare, lavorativa e scolastica del nucleo familiare in un diverso contesto.
Essendo, ad oggi, tale termine ampiamente decorso, va condannato a Controparte_1
rilasciare immediatamente in favore delle appellanti gli immobili oggetto del contratto di comodato.
Spetta inoltre a queste ultime che hanno rappresentato alla controparte, fin dal gennaio 2022, la volontà e l'esigenza di ricavare un reddito dagli immobili concessi in comodato, la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Il suddetto pregiudizio, riferito al periodo compreso fra il 1° gennaio 2023 e la data di pubblicazione della presente sentenza, va liquidato nell'importo complessivo di euro 16.500,00
(da suddividersi, nei rapporti interni fra le due comodanti, secondo le quote di comproprietà).
Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro di riferimento il valore locativo degli immobili, stimato equivalente – anche alla luce delle allegazioni delle comodanti in ordine a un precedente contratto di locazione dei medesimi beni – a euro 600,00 mensili, nonché decurtando l'importo corrispondente alla quota di comproprietà, pari a un sesto, di cui è titolare il comodatario.
Le statuizioni che precedono sono assorbenti rispetto alla domanda nuova proposta dalle appellanti nel presente giudizio di appello, la quale peraltro, come già anticipato nel paragrafo
2.2.1, sarebbe stata dichiarata inammissibile.
2.2.3 Sul primo motivo di appello
pagina 9 di 12 Va viceversa confermata la sentenza in relazione al rigetto della domanda di
“risoluzione” del comodato per asserita violazione degli obblighi di custodia e conservazione della cosa gravanti sul comodatario ex art. 1804 c.c.
Al riguardo, conformemente alla decisione di primo grado, si ritiene di dare rilievo alle conclusioni rassegnate dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, il quale ha escluso la presenza di ammaloramenti e ha riscontrato “una corretta conservazione del bene in capo all'utilizzatore”.
In questo contesto, non sono significative le dichiarazioni rese dal consulente tecnico di parte nominato da nell'ambito del suddetto procedimento per ATP, secondo le Controparte_1
quali aveva precedentemente aperto un varco tra il locale soggiorno e la Controparte_1 camera adiacente e aveva parzialmente abbattuto un tavolato divisorio nell'ingresso dell'appartamento, provvedendo a ricostruire i muri demoliti solo successivamente al mese di febbraio 2022.
L'avvenuto ripristino dello stato di fatto originario preclude di verificare la effettiva consistenza delle modificazioni eseguite dal comodatario sull'immobile e di valutarne la rilevanza ai sensi dell'art. 1804 c.c., la cui violazione non può quindi ritenersi dimostrata.
2.2.4 Sul secondo motivo di appello
Il secondo motivo di appello formulato da e riguarda le Parte_2 Parte_1
domande risarcitorie da esse avanzate con riferimento ai costi del procedimento per accertamento tecnico preventivo e ai costi del procedimento di mediazione.
Le due pretese devono essere esaminate separatamente.
In ordine ai costi del procedimento per accertamento tecnico preventivo, va fatto rilevare che dalla corrispondenza depositata da entrambe le parti e dal verbale di mediazione del 25 ottobre 2022 (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellante e docc. 29,30, 31 e 32 del fascicolo di primo grado di parte appellata) non emerge che abbia mai Controparte_1 espressamente rifiutato di consentire l'accesso all'immobile alla madre e alla sorella, ma, al contrario, che abbia invece - in via di principio - manifestato la propria disponibilità in tal senso, pur se evidenziando l'esigenza di un confronto, anche con riferimento ad altre questioni di natura ereditaria.
In particolare, con la e-mail del 6 ottobre 2022, ha indicato nell'incontro di Controparte_1 mediazione fissato per il 25 ottobre 2022 l'occasione per “individuare una data condivisa” e
“discutere di ogni questione rimasta in sospeso”. Dal verbale del suddetto incontro di mediazione si evince inoltre che e non si sono presentate davanti al Parte_2 Parte_1
mediatore e che ha comunque ribadito la disponibilità a consentire ad esse Controparte_1
pagina 10 di 12 l'accesso agli immobili, sebbene esprimendo l'esigenza di conoscere le ragioni della richiesta e di “ristabilire un canale di comunicazione”, al fine di intavolare una discussione più ampia.
Alla luce delle suddette emergenze documentali, l'iniziativa delle appellanti di dare corso al procedimento per accertamento tecnico preventivo risulta inserita (e trova ragione) in un contesto di reciproca tensione personale e familiare e non è invece ascrivibile alla condotta inadempiente tenuta da in qualità di comodatario. Controparte_1
L'appello, sul punto, va quindi dichiarato infondato.
Con riguardo alle spese del procedimento di mediazione obbligatoria attivato da
[...]
e in vista della instaurazione del presente giudizio, si ritiene che esse siano Pt_2 Parte_1
equiparabili, quanto alla loro natura, alle spese processuali in senso proprio (v. Cass. n.
32306/2023) e che la relativa liquidazione debba essere effettuata facendo applicazione dei principi di soccombenza e di causalità di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.
Pertanto, la valutazione della pretesa in discussione sarà effettuata al momento di regolare le spese di lite, avendo riguardo all'esito complessivo della controversia.
2.2.5 Il regolamento delle spese di lite
L'accoglimento parziale dell'appello impone di procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite, le quali vanno liquidate e rideterminate ricomprendendo, per il giudizio di primo grado, anche i costi del procedimento di mediazione.
Considerata la parziale soccombenza reciproca delle parti, si reputano sussistenti i presupposti per compensare tra le stesse sia le spese del giudizio di primo grado, sia quelle del giudizio di secondo grado in misura corrispondente ad un quarto e di porre la restante frazione a carico di
, in quanto parte prevalentemente soccombente. Controparte_1
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo assumendo quale riferimento:
- per il giudizio di primo grado, i parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per tutte le fasi, oltre alla nota spese predisposta dall'avv. Estrangeros per il procedimento di mediazione e alle fatture emesse dall'organismo di mediazione;
- per il giudizio di secondo grado, i parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per le fasi di mera trattazione (in assenza di attività istruttoria) e di decisione (esauritasi nella sola discussione orale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1549/2024,
[...] Parte_1
pubblicata il 28/11/2024, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
pagina 11 di 12 1. accertata la natura precaria del contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile sito in
Pavia, Via Tavazzani 33/b, stipulato nel 2008 in favore di e dato atto della Controparte_1
richiesta di restituzione avanzata dalle comodanti nel gennaio 2022, dichiara la cessazione del suddetto contratto con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
2. condanna a rilasciare immediatamente l'immobile libero da persone e Controparte_1
cose;
3. condanna a corrispondere in favore di e di la Controparte_1 Parte_2 Parte_1
somma complessiva di euro 16.500,00 (da suddividere nei rapporti interni secondo le rispettive quote di proprietà) a titolo di indennità di occupazione relativa al periodo compreso fra il 1° gennaio 2023 e la data di pubblicazione della presente sentenza;
4. rigetta la domanda delle appellanti di restituzione dell'immobile ex art. 1804 c.c. e quella avente ad oggetto la rifusione delle spese del procedimento per ATP R.G. n.5086/2022 instaurato presso il Tribunale di Pavia, confermando sui predetti punti l'impugnata sentenza;
5. compensa per un quarto fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna a rifondere in favore di e la restante quota, Controparte_1 Parte_2 Parte_1
liquidata, per la frazione di tre quarti:
- quanto al giudizio di primo grado, in euro 6.285,75 per compensi (di cui euro 573,75 per la fase di mediazione) e in euro 600,60 per esborsi (di cui euro 402,60 inerenti alla fase di mediazione), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- quanto al giudizio di secondo grado, in euro 5.050,50 per compensi ed in euro 603,00 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso, in Milano il 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado di appello con ricorso notificato il 21 febbraio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1549/2024, pubblicata il 28/11/2024,
[...]
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe rappresentate e difese dall'avv. Cecilia Eleonora C.F._2
Estrangeros ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Pavia, Via Carlo Bonetta n. 7, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
VI DA SU ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via
Melchiorre Gioia n. 55, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1549/2024, pubblicata il
28/11/2024, in materia di “Comodato di immobile urbano”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Piaccia alll'Ill.ma CdA di Milano pagina 1 di 12 IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di prime cure ai sensi dell'art. 283 C.p.c.; IN PRINCIPALITA'
Accogliere il gravame ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. 1549 DEL
27.12.202
-dichiarare risolto il comodato per violazione dell'obbligo di cui all'art.1804 C.C. di custodire
e conservare il bene per aver il convenuto aperto abusivamente e senza consenso dei proprietari aperto in un muro una porta all'interno dell'appartamento, così contravvenendo all'obbligo di custodia e conservazione;
- accertata la precarietà del comodato concesso al convenuto avente ad oggetto gli immobili meglio precisati in atto, ed accertato che le ricorrenti hanno tempestivamente comunicato al medesimo la loro volontà di non consentirgli oltre l'uso gratuito degli immobili, dichiarare la risoluzione del predetto contratto a far tempo dal gennaio 2022 e conseguentemente condannare il Sig. all'immediato rilascio del predetto immobile, libero di Controparte_1 cose e persone;
oppure, accertato l'insorto urgente ed impreveduto bisogno della sig.ra
[...]
dichiararlo comunque risolto;
Pt_2
-condannare il medesimo per le causali in atto esplicitate -indennità di occupazione e spese sostenute per poter accedere-, al risarcimento del danno ex art 1223 Cod civ nella misura di €
30.496,34 pari alla soma di quanto indicato per indennità di occupazione dal 2022 (€550/mese in considerazione del fatto che il convenuto è proprietario di 1/6e dei costi di mediazione pari ad € 1653, documentati, e dei costi ( €6.369,34) sostenuti per l'AT , o quella maggiore o minore ritenuta dal Giudice.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova
3.Prima del 2008 tra il soggiorno e la cameretta vi era una parete intera priva di aperture
4. L'uso dell'appartamento dal 2008 da parte del sig. è perdurato Controparte_1
ininterrottamente
Si indicano a teste i Sig.ri res a Pavia Testimone_1
res a Cura Carpignano CP_2
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per : Controparte_1
“All'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia:
1. In via preliminare, rigettare la richiesta formulata dalle appellanti di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
pagina 2 di 12
2. nel merito, rigettare l'appello proposto per i motivi tutti di cui in narrativa, e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
3. Dichiarare inammissibili le domande nuove proposte dalle appellanti ai sensi dell'art. 345
Codice di procedura civile.
4. rigettare le richieste risarcitorie, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto.
5. In subordine – nella denegata ipotesi di accoglimento di comodato precario si chiede che il
Giudice – in mancanza di accordo fra le parti – stabilisca un termine per la restituzione del bene, ex art. 1183 c.c. comma 1 seconda parte
6. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
7. Quanto alle istanze istruttorie formulate dalla difesa avversaria, si oppone all'escussione della teste , cui l'Avv. Estrangeros ha dichiarato di rinunciare all'udienza del Testimone_1
29/05/2024”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 18 gennaio 2024, e Parte_2 [...]
hanno adito il Tribunale di Pavia, esponendo: Pt_1
- di essere titolari, unitamente a ( per la quota di 3/6 in Controparte_1 Parte_2
proprio e per la quota di 1/6 in qualità di erede del marito , e Persona_1 Parte_1
per la quota di 1/6 ciascuno in qualità di eredi del padre ) Controparte_1 Persona_1 della proprietà superficiaria dell'appartamento con cantina pertinenziale e del box siti in Pavia, via Tavazzani n. 33/b, contraddistinti al NCEU con il foglio 15, il mappale 159 e i subalterni
18 e 9, concessi in comodato precario a a far tempo dal 2008; Controparte_1
- di avere chiesto a , a mezzo PEC del 25 gennaio 2022, dopo il Controparte_1
decesso di avvenuto il 29 dicembre 2021, di acquistare le loro quote o di Persona_1
sottoscrivere un contratto di locazione con corresponsione di un canone per il godimento dei suddetti immobili o, in alternativa, di provvedere al loro rilascio;
- di essere state costrette ad instaurare un procedimento per accertamento tecnico preventivo per appurare lo stato dei beni concessi in comodato, in ragione della indisponibilità manifestata da a permettere ad esse ricorrenti di visionarli direttamente;
Controparte_1
- di essere venute a conoscenza, nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, che aveva precedentemente modificato lo stato Controparte_1 dell'appartamento in violazione dell'art. 1804 c.c., creando ex novo un varco tra due locali e abbattendo parzialmente un muro divisorio, ma che aveva in un secondo momento provveduto a ripristinare i tavolati abbattuti. pagina 3 di 12 Ciò premesso, e hanno chiesto al Tribunale di condannare Parte_2 Parte_1 CP_1
al rilascio immediato degli immobili siti in Pavia, via Tavazzani n. 33/b, previo
[...]
accertamento della natura precaria del comodato e della loro volontà di non consentirgli oltre l'uso degli stessi;
di dichiarare comunque risolto il contratto per violazione dell'art. 1804 c.c.; inoltre, hanno chiesto la condanna del convenuto a risarcire i danni cagionati per effetto della occupazione senza titolo dei medesimi immobili, nella misura di € 30.496,34, per “danno da mancato reddito” e “danno emergente conseguente all'illegittimo divieto posto dal convenuto all'accesso delle comodanti/comproprietarie e dei loro tecnici” oltre ai costi del procedimento di mediazione obbligatoria.
si è costituito nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande avversarie ed eccependone, in via preliminare, l'improcedibilità per la mancata partecipazione di alla procedura di mediazione, nonché deducendo, nel merito: - la Parte_2
natura di comodato familiare del contratto in forza del quale gli era stata concessa la detenzione dell'appartamento con cantina pertinenziale e del box e la conseguente possibilità di ottenerne la restituzione solo in presenza di un bisogno urgente ed imprevisto del comodante;
- la insussistenza della violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 1804 c.c. a carico del comodatario;
- la falsità dell'allegazione delle ricorrenti relativa al rifiuto di consentire l'accesso agli immobili.
Assunte le deposizioni di due testimoni e interrogata formalmente il Parte_2
Tribunale, con la sentenza n. 1549/2024 depositata il 28 novembre 2024, ha rigettato le domande di e , ravvisando la natura di comodato familiare del Parte_2 Parte_1 contratto dedotto in causa, come tale riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1809 c.c.
e non dell'art. 1810 c.c., e non riscontrando la sussistenza di un “urgente ed impreveduto bisogno” del comodante. Inoltre, ha respinto la domanda di risoluzione del contratto per violazione da parte del comodatario degli obblighi previsti dall'art. 1804 c.c. e, conseguentemente, rigettato sia “le domande di risarcimento del danno da 'sottrazione della proprietà' e da
'mancato reddito' del bene oggetto di comodato, in quanto incompatibili con lo scopo familiare predetto”. sia la pretesa di vedersi risarciti, alla stregua di un danno emergente, i costi sostenuti dalle ricorrenti per l'espletamento dei procedimenti di istruzione preventiva e di mediazione obbligatoria. Infine, ha condannato e a rifondere in favore di Parte_2 Parte_1
le spese processuali. Controparte_1
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Le richieste delle parti
pagina 4 di 12 e hanno impugnato la sentenza di primo grado articolando Parte_2 Parte_1
tre motivi di appello:
- con il primo motivo hanno censurato la decisione del Tribunale per avere “ritenuto insussistenti l'apertura ad opera del convenuto di un varco in una parete dell'abitazione detenuta in comodato e la riduzione di un tavolato”, incorrendo così in errore e “trascurando di esaminare fatti decisivi per la decisione in quanto confliggenti con l'obbligo di conservazione che grava sul comodatario ex art. 1804 c.c.” e ciò indipendentemente dal fatto che al momento della verifica eseguita dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo risultasse ripristinato lo stato di fatto originario;
- con il secondo motivo hanno lamentato la mancata valutazione, ai fini del riconoscimento del diritto alla rifusione dei costi sostenuti per lo svolgimento dei procedimenti di istruzione preventiva e di mediazione obbligatoria, della condotta tenuta dal comodatario, consistita nel rifiutare l'accesso agli immobili per verificarne lo stato di manutenzione;
- con il terzo motivo, hanno censurato la qualificazione del contratto di comodato dedotto in causa quale comodato familiare e hanno in ogni caso evidenziato la sopravvenienza di circostanze idonee a configurare il bisogno urgente di riacquisire la disponibilità dell'immobile contemplato dall'art. 1809 c.c.; hanno quindi insistito per la condanna di al Controparte_1 rilascio dell'immobile e al pagamento della indennità di occupazione.
si è costituito nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
2.2 Le considerazioni della Corte
2.2.1 Sui nuovi documenti depositati dalle parti
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti nuovi depositati dalle parti nel presente giudizio di appello.
In particolare, le fotografie, i verbali di assemblea condominiale e i tabulati consuntivi dell'acqua depositati dall'appellato sono tutti documenti di formazione risalente nel tempo, che avrebbero dovuto essere depositati nel procedimento di primo grado, essendo peraltro volti a dimostrare la natura familiare del comodato dedotto in causa, tesi difensiva sostenuta da fin dalla sua costituzione innanzi al Tribunale. Controparte_1
Analogamente, il certificato storico di famiglia depositato dalle appellanti, pur essendo stato rilasciato successivamente al deposito della sentenza di primo grado, avrebbe potuto essere acquisito antecedentemente.
La produzione dei suddetti documenti va dunque dichiarata tardiva.
pagina 5 di 12 I referti medici e i preventivi depositati dalle appellanti sono invece documenti di formazione successiva al deposito della sentenza impugnata. Essi, tuttavia, essendo appunto volti a dimostrare circostanze sopravvenute - estranee alla domanda originaria di accertamento della
“precarietà del comodato concesso al convenuto”, con conseguente richiesta di restituzione ad nutum ex art. 1810 c.c.- poste a sostegno di una domanda nuova, formulata per la prima volta nel presente giudizio di appello (“accertato l'insorto urgente ed impreveduto bisogno della sig.ra dichiarare [il comodato] comunque risolto” ex art. 1809 c.c.) , sono come Parte_2
tali inammissibili risultando, peraltro, del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
2.2.2 Sul terzo motivo di appello
Per esigenze di ordine espositivo, si reputa opportuno anteporre la trattazione del terzo motivo di appello.
Il Tribunale, nel qualificare il contratto dedotto in causa quale comodato familiare, ha in particolare valorizzato: - il periodo ultradecennale nel quale l'immobile è rimasto nella disponibilità di , senza che fossero avanzate pretese restitutorie;
- il Controparte_1 trasferimento della residenza presso l'immobile da parte di sin dal mese di Controparte_1
gennaio 2009; - l'esecuzione da parte di di opere di manutenzione Controparte_1 dell'immobile e l'introduzione in esso di migliorie;
- la destinazione dell'immobile dapprima a casa coniugale (a seguito del matrimonio di con ) Controparte_1 Controparte_3
e, successivamente, a casa familiare (in coincidenza con la nascita del figlio Persona_2
in data 18 giugno 2010).
[...]
Il Tribunale ha inoltre precisato che, quand'anche si ritenesse, in accoglimento delle allegazioni di , che il comodato sia iniziato come precario, le risultanze processuali Controparte_1 consentirebbero comunque di affermare la sussistenza della “consolidata intenzione dei comodanti di continuare a concedere l'immobile anche dopo l'insorgere del nuovo status del comodatario e, soprattutto, di orientarla consapevolmente alla soddisfazione delle differenti esigenze correlate al nucleo familiare dello stesso” e che sarebbe invece “del tutto riduttivo e distonico rispetto agli accadimenti evidenziati un atteggiamento di mera “tolleranza originariamente imprevedibile e non voluta” del godimento dell'immobile in questione”.
Le suddette considerazioni non si reputano condivisibili.
Al riguardo, va rammentato che “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, l'onere di provarne la destinazione a casa familiare e la persistenza della predetta destinazione alla domanda di rilascio grava sul comodatario” (Cass. n.
17332/2018). Più precisamente, “la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta
pagina 6 di 12 ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione;
parimenti, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga in corso di rapporto, occorre la prova che il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle esigenze del gruppo familiare neocostituito” (Cass. n. 20151/2017).
Nella fattispecie concreta, è circostanza pacifica che il contratto di comodato sia stato stipulato nel 2008, prima che si coniugasse con . Controparte_1 Controparte_3
Le ragioni all'origine della concessione del godimento degli immobili siti in Pavia Via
Tavazzani n. 33/b in favore di da parte dei genitori sono state indicate dal Controparte_1
testimone (marito di ) nell'insorgenza di tensioni all'interno della CP_2 Parte_1
famiglia, determinate sia dalla convivenza di tutti i suoi componenti nella medesima casa di
Cura Carpignano, sia dalla indisponibilità manifestata da a sostenere le spese Controparte_1 di alcuni lavori relativi all'abitazione comune.
, anch'essa escussa in qualità di testimone, ha dichiarato di avere CP_3 CP_3 convissuto con nell'appartamento di cui è causa già prima del matrimonio, Controparte_1
di avere partecipato alle spese della sua ristrutturazione e di essere a conoscenza del fatto che l'appartamento era stato dato al marito dai suoi genitori “come comodato familiare”. La testimone, nonostante espressa domanda in tale senso (“Lei ha parlato con i genitori o l'ha saputo da ?”), non ha risposto, limitandosi a dichiarare “Prima di investire dei soldi CP_1
per la ristrutturazione io ho voluto cercare di capire se stessi facendo un buon investimento o se era meglio fare un mutuo per comprare un'altra casa, perché il nostro scopo, vista la nostra età, non era quella di 'giocare', ma di mettere su famiglia”.
Ai fini della valutazione dell'attendibilità dei due testimoni, dato atto del rapporto di coniugio che lega ciascuno di essi alla parte che lo ha citato, si reputa rilevante il fatto, incontestato, che al momento della stipulazione del contratto di comodato fosse già convivente di CP_2
, e e che avesse quindi una Parte_2 Persona_1 Parte_1 Controparte_1
conoscenza personale e diretta delle vicende che hanno determinato la decisione di concedere il godimento dell'immobile di Pavia, via Tavazzani n. 33/b a . Al contrario, Controparte_1
, all'epoca, non era ancora sposata con e non era Controparte_3 Controparte_1
coinvolta personalmente e direttamente nelle scelte della famiglia di origine del futuro marito.
A ciò deve aggiungersi che le tensioni fra e i genitori e la sorella riferite da Controparte_1
trovano riscontro nelle allegazioni dello stesso in merito alle CP_2 Controparte_1
rivendicazioni economiche dallo stesso avanzate con riguardo all'immobile di Cura Carpignano
pagina 7 di 12 e alle ulteriori questioni di natura ereditaria pendenti fra le parti. Al contrario, la deposizione di
, nella parte relativa alla partecipazione alle spese di ristrutturazione, CP_3 Controparte_3
risulta in contrasto con le allegazioni dello stesso , che ha invece affermato Controparte_1
di avere sostenuto personalmente tali spese (v. comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado a pag. 6 e docc.9 e 10 ivi richiamati).
La maggiore attendibilità, nei termini sopra chiariti, della deposizione di preclude CP_2
di ritenere dimostrato, con il rigore probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che il comodato in discussione sia stato stipulato fin dall'inizio per le esigenze familiari di CP_1
e di .
[...] Controparte_3
Resta da verificare se, successivamente al matrimonio di con Controparte_1 CP_3
, i genitori comodanti abbiano manifestato la volontà di modificare la natura del
[...]
comodato e di destinare l'appartamento e il box di Pavia, via Tavazzani n. 33/b, alle esigenze del nucleo familiare nel frattempo costituitosi, prova gravante in capo al comodatario.
In questa prospettiva, non può essere dato rilievo dirimente al mero dato di fatto della convivenza presso tali immobili di , della moglie e del figlio e al silenzio dei Controparte_1
comodanti protrattosi per oltre un decennio.
In applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione (sopra trascritti), va ribadito che la configurazione di un comodato familiare sopravvenuto presuppone la prova positiva della trasformazione della natura del comodato, senza possibilità di fare ricorso a ragionamenti presuntivi.
La tolleranza del godimento degli immobili non più con riferimento al solo figlio CP_1
, ma alla coppia dallo stesso formata con e poi al nuovo
[...] Controparte_3
nucleo familiare non è di per sé idonea a dimostrare la trasformazione dei caratteri del rapporto e la sua riconduzione alla fattispecie prevista dall'art. 1810, secondo comma, c.c. (in questo senso v. Cass. n. 20151/2017, in motivazione).
non ha dunque assolto l'onere probatorio del quale era gravato. Controparte_1
Conseguentemente, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere affermata la natura precaria del contratto di comodato avente ad oggetto l'appartamento con cantina pertinenziale e il box siti in Pavia, Via Tavazzani 33/b, stipulato nel 2008 in favore di . Controparte_1
In via di principio, nel comodato c.d. precario, in mancanza di determinazione della sua durata, il comodatario è tenuto, ai sensi dell'art. 1810 c.c. a restituire la cosa non appena il comodante la richieda.
Nondimeno, poiché l'art. 1810 c.c. configura un'ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte dell'art. 1183 c.c., deve ritenersi consentita anche “l'applicazione della
pagina 8 di 12 disposizione di cui alla seconda parte del citato primo comma dell'art. 1183 c.c., con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, possa stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa” (v. Cass. n.
14084/2023 e giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso concreto, viene in considerazione un immobile a destinazione abitativa occupato da un nucleo familiare composto da un ragazzo minorenne e dai suoi genitori;
pertanto, si reputa congruo stabilire alla data del 1° gennaio 2023, corrispondente a un anno circa dalla richiesta di restituzione avanzata dalle comodanti, il termine di decorrenza della cessazione del rapporto di comodato. Tale periodo risulta adeguato a consentire la riorganizzazione della vita familiare, lavorativa e scolastica del nucleo familiare in un diverso contesto.
Essendo, ad oggi, tale termine ampiamente decorso, va condannato a Controparte_1
rilasciare immediatamente in favore delle appellanti gli immobili oggetto del contratto di comodato.
Spetta inoltre a queste ultime che hanno rappresentato alla controparte, fin dal gennaio 2022, la volontà e l'esigenza di ricavare un reddito dagli immobili concessi in comodato, la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima.
Il suddetto pregiudizio, riferito al periodo compreso fra il 1° gennaio 2023 e la data di pubblicazione della presente sentenza, va liquidato nell'importo complessivo di euro 16.500,00
(da suddividersi, nei rapporti interni fra le due comodanti, secondo le quote di comproprietà).
Tale importo è stato determinato assumendo quale parametro di riferimento il valore locativo degli immobili, stimato equivalente – anche alla luce delle allegazioni delle comodanti in ordine a un precedente contratto di locazione dei medesimi beni – a euro 600,00 mensili, nonché decurtando l'importo corrispondente alla quota di comproprietà, pari a un sesto, di cui è titolare il comodatario.
Le statuizioni che precedono sono assorbenti rispetto alla domanda nuova proposta dalle appellanti nel presente giudizio di appello, la quale peraltro, come già anticipato nel paragrafo
2.2.1, sarebbe stata dichiarata inammissibile.
2.2.3 Sul primo motivo di appello
pagina 9 di 12 Va viceversa confermata la sentenza in relazione al rigetto della domanda di
“risoluzione” del comodato per asserita violazione degli obblighi di custodia e conservazione della cosa gravanti sul comodatario ex art. 1804 c.c.
Al riguardo, conformemente alla decisione di primo grado, si ritiene di dare rilievo alle conclusioni rassegnate dal CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, il quale ha escluso la presenza di ammaloramenti e ha riscontrato “una corretta conservazione del bene in capo all'utilizzatore”.
In questo contesto, non sono significative le dichiarazioni rese dal consulente tecnico di parte nominato da nell'ambito del suddetto procedimento per ATP, secondo le Controparte_1
quali aveva precedentemente aperto un varco tra il locale soggiorno e la Controparte_1 camera adiacente e aveva parzialmente abbattuto un tavolato divisorio nell'ingresso dell'appartamento, provvedendo a ricostruire i muri demoliti solo successivamente al mese di febbraio 2022.
L'avvenuto ripristino dello stato di fatto originario preclude di verificare la effettiva consistenza delle modificazioni eseguite dal comodatario sull'immobile e di valutarne la rilevanza ai sensi dell'art. 1804 c.c., la cui violazione non può quindi ritenersi dimostrata.
2.2.4 Sul secondo motivo di appello
Il secondo motivo di appello formulato da e riguarda le Parte_2 Parte_1
domande risarcitorie da esse avanzate con riferimento ai costi del procedimento per accertamento tecnico preventivo e ai costi del procedimento di mediazione.
Le due pretese devono essere esaminate separatamente.
In ordine ai costi del procedimento per accertamento tecnico preventivo, va fatto rilevare che dalla corrispondenza depositata da entrambe le parti e dal verbale di mediazione del 25 ottobre 2022 (doc. 5 del fascicolo di primo grado di parte appellante e docc. 29,30, 31 e 32 del fascicolo di primo grado di parte appellata) non emerge che abbia mai Controparte_1 espressamente rifiutato di consentire l'accesso all'immobile alla madre e alla sorella, ma, al contrario, che abbia invece - in via di principio - manifestato la propria disponibilità in tal senso, pur se evidenziando l'esigenza di un confronto, anche con riferimento ad altre questioni di natura ereditaria.
In particolare, con la e-mail del 6 ottobre 2022, ha indicato nell'incontro di Controparte_1 mediazione fissato per il 25 ottobre 2022 l'occasione per “individuare una data condivisa” e
“discutere di ogni questione rimasta in sospeso”. Dal verbale del suddetto incontro di mediazione si evince inoltre che e non si sono presentate davanti al Parte_2 Parte_1
mediatore e che ha comunque ribadito la disponibilità a consentire ad esse Controparte_1
pagina 10 di 12 l'accesso agli immobili, sebbene esprimendo l'esigenza di conoscere le ragioni della richiesta e di “ristabilire un canale di comunicazione”, al fine di intavolare una discussione più ampia.
Alla luce delle suddette emergenze documentali, l'iniziativa delle appellanti di dare corso al procedimento per accertamento tecnico preventivo risulta inserita (e trova ragione) in un contesto di reciproca tensione personale e familiare e non è invece ascrivibile alla condotta inadempiente tenuta da in qualità di comodatario. Controparte_1
L'appello, sul punto, va quindi dichiarato infondato.
Con riguardo alle spese del procedimento di mediazione obbligatoria attivato da
[...]
e in vista della instaurazione del presente giudizio, si ritiene che esse siano Pt_2 Parte_1
equiparabili, quanto alla loro natura, alle spese processuali in senso proprio (v. Cass. n.
32306/2023) e che la relativa liquidazione debba essere effettuata facendo applicazione dei principi di soccombenza e di causalità di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.
Pertanto, la valutazione della pretesa in discussione sarà effettuata al momento di regolare le spese di lite, avendo riguardo all'esito complessivo della controversia.
2.2.5 Il regolamento delle spese di lite
L'accoglimento parziale dell'appello impone di procedere ad un nuovo regolamento delle spese di lite, le quali vanno liquidate e rideterminate ricomprendendo, per il giudizio di primo grado, anche i costi del procedimento di mediazione.
Considerata la parziale soccombenza reciproca delle parti, si reputano sussistenti i presupposti per compensare tra le stesse sia le spese del giudizio di primo grado, sia quelle del giudizio di secondo grado in misura corrispondente ad un quarto e di porre la restante frazione a carico di
, in quanto parte prevalentemente soccombente. Controparte_1
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo assumendo quale riferimento:
- per il giudizio di primo grado, i parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per tutte le fasi, oltre alla nota spese predisposta dall'avv. Estrangeros per il procedimento di mediazione e alle fatture emesse dall'organismo di mediazione;
- per il giudizio di secondo grado, i parametri medi di cui al DM n. 147/2022 per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per le fasi di mera trattazione (in assenza di attività istruttoria) e di decisione (esauritasi nella sola discussione orale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1549/2024,
[...] Parte_1
pubblicata il 28/11/2024, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
pagina 11 di 12 1. accertata la natura precaria del contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile sito in
Pavia, Via Tavazzani 33/b, stipulato nel 2008 in favore di e dato atto della Controparte_1
richiesta di restituzione avanzata dalle comodanti nel gennaio 2022, dichiara la cessazione del suddetto contratto con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
2. condanna a rilasciare immediatamente l'immobile libero da persone e Controparte_1
cose;
3. condanna a corrispondere in favore di e di la Controparte_1 Parte_2 Parte_1
somma complessiva di euro 16.500,00 (da suddividere nei rapporti interni secondo le rispettive quote di proprietà) a titolo di indennità di occupazione relativa al periodo compreso fra il 1° gennaio 2023 e la data di pubblicazione della presente sentenza;
4. rigetta la domanda delle appellanti di restituzione dell'immobile ex art. 1804 c.c. e quella avente ad oggetto la rifusione delle spese del procedimento per ATP R.G. n.5086/2022 instaurato presso il Tribunale di Pavia, confermando sui predetti punti l'impugnata sentenza;
5. compensa per un quarto fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna a rifondere in favore di e la restante quota, Controparte_1 Parte_2 Parte_1
liquidata, per la frazione di tre quarti:
- quanto al giudizio di primo grado, in euro 6.285,75 per compensi (di cui euro 573,75 per la fase di mediazione) e in euro 600,60 per esborsi (di cui euro 402,60 inerenti alla fase di mediazione), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
- quanto al giudizio di secondo grado, in euro 5.050,50 per compensi ed in euro 603,00 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi.
Così deciso, in Milano il 17/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 12 di 12