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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/10/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 3052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3052 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Serena Alisi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Stefano Magni in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 21/10/2025):
“Piaccia all'On. Tribunale di Firenze: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Torre del Greco (NA), il 27.04.1996 fra i IGg.
e , alle seguenti CONDIZIONI: Parte_1 Controparte_1
1 1) affido condiviso della figlia minorenne , che continuerà a Persona_1 risiedere presso la madre in via F. De André n° 4, Sesto F.no (FI);
2) assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , in ragione della Parte_1 coabitazione con la figlia in quanto non economicamente autosufficiente;
Persona_1
3) il IG. avrà diritto a tenere con sé la figlia nei seguenti giorni: CP_1
- due fine settimana alternati al mese dal venerdì alle 18,00 e fino alla domenica alle
20,00;
- una sera infrasettimanale da dopo la scuola fino alle ore 20,00;
- per quanto riguarda le festività Natalizie, ad anni alterni la figlia, tenuto sempre conto delle esigenze della stessa e della sua volontà, trascorrerà la sera del 24 dicembre con un genitore, ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro genitore. Fatto salvo quanto detto, il periodo che va dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Natale, nonché il successivo periodo che va dalla sera del primo giorno dell'anno fino alla ripresa dell'attività scolastica, verrà trascorso con un genitore, mentre con l'altro genitore il periodo che va dalla sera di Natale alla sera del primo giorno dell'anno, alternando di anno in anno i due periodi.
Per quanto riguarda invece le vacanze pasquali si stabilisce, in via esemplificativa, che la figlia, sempre in base alle sue esigenze, trascorrerà sempre ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua, e con l'altro genitore il periodo che va dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa dell'attività scolastica.
Infine, per quanto concerne le vacanze estive, le parti concordano che ciascun genitore potrà tenere la figlia per tre settimane, anche non consecutive, coincidenti con i periodi di ferie estive dei genitori. Resta inteso che i suddetti accordi e scansioni temporali sono solo indicativi e non obbligatori e che le stesse potranno essere variate tenendo conto delle esigenze e richieste della figlia nonché degli impegni lavorativi personali dei genitori, i quali potranno ricevere ausilio da ascendenti o parenti nelle giornate e periodi di propria spettanza. Nei periodi nei quali la scuola resterà chiusa le scansioni temporali di cui sopra, anziché dall'uscita di scuola, avranno inizio dal primo mattino, salvo differente accordo contingente tra le parti.
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia in quanto non economicamente Persona_1 autosufficiente, la somma di Euro 300,00= (Trecento/00=) mensili, rivalutata
2 annualmente secondo gli indici Istat per dodici mensilità all'anno, a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato (IBAN: [...]), da accreditarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito della Sentenza di divorzio. L'obbligo di contribuzione si protrarrà fino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia in relazione all'età ed agli Persona_1 impegni di studio della stessa.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al pagamento CP_1 Pt_1 del mutuo in essere per l'acquisto della casa coniugale e della polizza vita correlata, la somma di Euro 100,00= (Cento/00=) mensili, a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato (IBAN: [...]), da accreditarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
6) L'assegno Unico Universale per i figli a carico, verrà percepito interamente dalla
IG.ra ; Pt_1
7) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. (visite specialistiche, interventi chirurgici, interventi di ortodonzia, ecc.) nonché di tipo scolastico, per attività di svago, sportive ed extra scolastiche della figlia minorenne, saranno sostenute dai genitori nella misura del
50% purché preventivamente concordate. Il genitore che avesse anticipato per intero le spese straordinarie avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota parte entro 15 giorni dalla richiesta, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi validi anche ai fini delle detrazioni fiscali, che ciascuno potrà eventualmente richiedere nella misura del
50%.
8) I coniugi sono autonomi ed autosufficienti economicamente e si dà atto che i rispettivi redditi sono sufficienti al proprio mantenimento, di tal che non viene previsto alcun contributo al mantenimento dei coniugi.
9) In caso di eventuale vendita della casa coniugale, il ricavato dovrà essere ripartito, tra i
IGnori e , in proporzione al pagamento del mutuo e della polizza vita CP_1 Pt_1 correlata, da ciascuno effettivamente sostenuto a decorrere dalla sentenza di separazione.
10) Le parti si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'espatrio.
11) Le spese del presente giudizio siano interamente compensate tra le parti”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , il Controparte_1 quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, le parti, in seguito a convenzione di negoziazione assistita, sono addivenute ad un accordo di separazione sottoscritto in data 19/04/2021.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(27/02/2023), erano già trascorsi, dalla data dell'accordo, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore nata il [...], la quale continuerà a vivere con la Persona_1 madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre.
4 Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TORRE DEL
RE (NA) in data 27/04/1996 da n. a NA (NA) il Parte_1
14/03/1973, e , n. a TORRE DEL RE (NA) il 18/04/1967, Controparte_1 trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORRE DEL RE (NA) al n.
122, parte 2, serie A, anno 1996;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3052 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Serena Alisi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Stefano Magni in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 21/10/2025):
“Piaccia all'On. Tribunale di Firenze: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Torre del Greco (NA), il 27.04.1996 fra i IGg.
e , alle seguenti CONDIZIONI: Parte_1 Controparte_1
1 1) affido condiviso della figlia minorenne , che continuerà a Persona_1 risiedere presso la madre in via F. De André n° 4, Sesto F.no (FI);
2) assegnazione della casa coniugale alla IG.ra , in ragione della Parte_1 coabitazione con la figlia in quanto non economicamente autosufficiente;
Persona_1
3) il IG. avrà diritto a tenere con sé la figlia nei seguenti giorni: CP_1
- due fine settimana alternati al mese dal venerdì alle 18,00 e fino alla domenica alle
20,00;
- una sera infrasettimanale da dopo la scuola fino alle ore 20,00;
- per quanto riguarda le festività Natalizie, ad anni alterni la figlia, tenuto sempre conto delle esigenze della stessa e della sua volontà, trascorrerà la sera del 24 dicembre con un genitore, ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro genitore. Fatto salvo quanto detto, il periodo che va dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Natale, nonché il successivo periodo che va dalla sera del primo giorno dell'anno fino alla ripresa dell'attività scolastica, verrà trascorso con un genitore, mentre con l'altro genitore il periodo che va dalla sera di Natale alla sera del primo giorno dell'anno, alternando di anno in anno i due periodi.
Per quanto riguarda invece le vacanze pasquali si stabilisce, in via esemplificativa, che la figlia, sempre in base alle sue esigenze, trascorrerà sempre ad anni alterni con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua, e con l'altro genitore il periodo che va dalla sera del giorno di Pasqua fino alla ripresa dell'attività scolastica.
Infine, per quanto concerne le vacanze estive, le parti concordano che ciascun genitore potrà tenere la figlia per tre settimane, anche non consecutive, coincidenti con i periodi di ferie estive dei genitori. Resta inteso che i suddetti accordi e scansioni temporali sono solo indicativi e non obbligatori e che le stesse potranno essere variate tenendo conto delle esigenze e richieste della figlia nonché degli impegni lavorativi personali dei genitori, i quali potranno ricevere ausilio da ascendenti o parenti nelle giornate e periodi di propria spettanza. Nei periodi nei quali la scuola resterà chiusa le scansioni temporali di cui sopra, anziché dall'uscita di scuola, avranno inizio dal primo mattino, salvo differente accordo contingente tra le parti.
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario della figlia in quanto non economicamente Persona_1 autosufficiente, la somma di Euro 300,00= (Trecento/00=) mensili, rivalutata
2 annualmente secondo gli indici Istat per dodici mensilità all'anno, a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato (IBAN: [...]), da accreditarsi entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito della Sentenza di divorzio. L'obbligo di contribuzione si protrarrà fino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia in relazione all'età ed agli Persona_1 impegni di studio della stessa.
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al pagamento CP_1 Pt_1 del mutuo in essere per l'acquisto della casa coniugale e della polizza vita correlata, la somma di Euro 100,00= (Cento/00=) mensili, a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato (IBAN: [...]), da accreditarsi entro il giorno 15 di ogni mese.
6) L'assegno Unico Universale per i figli a carico, verrà percepito interamente dalla
IG.ra ; Pt_1
7) Le spese mediche non coperte dal S.S.N. (visite specialistiche, interventi chirurgici, interventi di ortodonzia, ecc.) nonché di tipo scolastico, per attività di svago, sportive ed extra scolastiche della figlia minorenne, saranno sostenute dai genitori nella misura del
50% purché preventivamente concordate. Il genitore che avesse anticipato per intero le spese straordinarie avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota parte entro 15 giorni dalla richiesta, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi validi anche ai fini delle detrazioni fiscali, che ciascuno potrà eventualmente richiedere nella misura del
50%.
8) I coniugi sono autonomi ed autosufficienti economicamente e si dà atto che i rispettivi redditi sono sufficienti al proprio mantenimento, di tal che non viene previsto alcun contributo al mantenimento dei coniugi.
9) In caso di eventuale vendita della casa coniugale, il ricavato dovrà essere ripartito, tra i
IGnori e , in proporzione al pagamento del mutuo e della polizza vita CP_1 Pt_1 correlata, da ciascuno effettivamente sostenuto a decorrere dalla sentenza di separazione.
10) Le parti si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'espatrio.
11) Le spese del presente giudizio siano interamente compensate tra le parti”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , il Controparte_1 quale si è costituito in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, le parti, in seguito a convenzione di negoziazione assistita, sono addivenute ad un accordo di separazione sottoscritto in data 19/04/2021.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(27/02/2023), erano già trascorsi, dalla data dell'accordo, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre quattro anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse della figlia minore nata il [...], la quale continuerà a vivere con la Persona_1 madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre.
4 Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire alla figlia un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
3. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TORRE DEL
RE (NA) in data 27/04/1996 da n. a NA (NA) il Parte_1
14/03/1973, e , n. a TORRE DEL RE (NA) il 18/04/1967, Controparte_1 trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TORRE DEL RE (NA) al n.
122, parte 2, serie A, anno 1996;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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