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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5071 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 1821/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 5.6.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
in persona del RP , con sede in Monaco (Principato di Parte_1
Monaco) Rue R.P.Louis Frolla n.4, rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Adelaide Galletti (cf ) e dall'Avv. Ilaria Tolomei (cf ) C.F._1 C.F._2 elett. dom. in Roma via Pompeo Magno n.1 presso lo studio dell'Avv. Tolomei, difensori giusta procura in atti, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi: pec fax 1782246102, pec Email_1
fax 063211458 Appellante Email_2
e Avv. Rossana RO (cf. ) pec C.F._3 Email_3 lberto TI (cf pec
[...] C.F._4 Email_4
Entrambi in proprio e quali procuratori antistatari del sig. nella Controparte_1 causa scritta presso il Tribunale di Roma al n. RG 57147/2016, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Flaminia Gallo presso il cui studio in Roma via Germanico n. 197 sono elettivamente domiciliati pec.
Appellati Email_5
Avverso
Sentenza del Tribunale di Roma n. 912/2020
1 Oggetto: opposizione a precetto ex art.615 c.1 cpc Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 3/5/2019 gli avvocati RO e TI hanno notificato alla Parte_1
con le modalità previste dall'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 15/11/1965,
[...] due atti di precetto per € 89.214,16 (comprensivi di sorte, spese, accessori e interessi di mora) con allegato titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 713/2019 del Tribunale di Roma, per il recupero delle spese legali liquidate in sentenza nella misura di € 60.000,00. Avverso il precetto proponeva opposizione la eccependo: Parte_1
-che il Tribunale avrebbe erroneamente parametrato la liquidazione delle spese in sentenza, al valore della donazione (€ 108.125.706,00)
-la scoperta, dopo la notifica del titolo esecutivo di un errore materiale su un documento decisivo su cui si è basato il Tribunale per stabilire il quantum della donazione ricevuta dalla Parte_1
-la pendenza dell'impugnazione avverso la sentenza n.713/2019 con istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata
-l'inesistenza del diritto di credito per l'importo indicato nel precetto a titolo di interessi moratori. Si costituivano in primo grado i convenuti eccependo in via preliminare il difetto di rappresentanza in capo al soggetto che aveva conferito la procura alle liti per conto della e, nel merito, chiedendo il rigetto per infondatezza dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale con ordinanza del 19/12/2019 a seguito di scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1/10/2019, ha respinto l'eccezione di difetto di rappresentanza ritenendo sanato l'eventuale vizio dal deposito agli atti, in data 30/9/2019, di nuova procura sottoscritta dal Presidente pro tempore della , Parte_1 ritenendo ammissibile l'opposizione. Con sentenza ex art. 281 sexies n. 912/2020 il Tribunale di Roma, ha accolto parzialmente l'opposizione con riferimento al solo aspetto relativo all'importo indicato nel precetto a titolo di interessi moratori, rigettando tutti gli altri motivi di ricorso compensando le spese di primo grado nella misura di 1/5 e condannando la al pagamento dei restanti 4/5. Parte_1
La ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma nel Parte_1 senso di dichiarare in via principale l'inesistenza del diritto degli appellati ad agire in via esecutiva sulla base della sentenza n. 713/2019 del Tribunale di Roma per gli importi indicati negli atti di precetto notificati il 3/5/2019 con declaratoria di inefficacia dei precetti, dichiarare non dovuti gli interessi di mora indicati nel precetto nella misura di € 986, 30, con condanna delle controparti alle spese del doppio grado. Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della sentenza di primo grado con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado da distrarsi in favore dell'Avv. Flaminia Gallo dichiaratasi antistataria e condanna dell'appellante ex art. 96 cpc. In data 5 giugno 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ordinari di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione l'appellante chiede la declaratoria di nullità della sentenza per omessa motivazione della decisione e per mancata redazione del verbale telematico relativo alle conclusioni delle parti. Il motivo è infondato. Risulta infatti dall'esame della sentenza impugnata che il Giudice ha evidenziato, aderendo agli orientamenti giurisdizionali citati, i motivi ostativi all'esame da parte del giudice dell'opposizione all'esecuzione degli eventuali vizi del titolo esecutivo di formazione giudiziale anteriori alla formazione del titolo in quanto vizi che involgono il merito della controversia e che devono essere fatti valere in sede di impugnazione della sentenza che costituisce il titolo esecutivo, limitando correttamente il proprio sindacato alla sola questione relativa al calcolo degli interessi indicati nell'atto di precetto opposto. Inoltre va osservato che la sentenza di primo grado è stata emessa dal Giudice a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc, procedimento nel quale non è prevista la redazione di verbale telematico relativo alle conclusioni delle parti atteso che le conclusioni vengono rassegnate dalle parti nell'ambito della discussione orale al termine della quale il giudice redige la sentenza dando lettura del dispositivo. Con il secondo, terzo e quarto motivo, che per connessione possono essere trattati congiuntamente, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 183 cpc con nullità della sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe violato il diritto al contraddittorio non consentendo alla di richiedere i termini ex art. 183 c. 6 cpc al fine di Parte_1 dimostrare che la non è titolare di beni in Italia. Parte_1
I motivi sono infondati. Difatti il Tribunale all'esito dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1/10/2019 ha ritenuto, essendo tale facoltà prevista dalla legge, che la causa potesse essere decisa sulla base degli atti, deduzioni e produzioni fino a quel momento effettuate dalle parti, optando per la decisione della causa mediante discussione orale ex art. 281 sexies cpc, modalità di trattazione della causa compatibile con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 c.2 Cost. da cui, pertanto, non discende alcuna violazione del contraddittorio, rappresentando una scelta affidata alla discrezionalità del giudice motivata secondo quanto indicato con l'ordinanza del 19/12/2019 che ha fissato l'udienza di discussione. Inoltre per quanto concerne la questione della titolarità dell'unico immobile presente in Italia sito in Roma via di Porta Pinciana n.4 del quale la assume Parte_1 essere titolare la società maltese MA IN LT ma che la sentenza n. 713/2019 ha ritenuto essere immobile di cui è beneficiaria effettiva la , osserva la Parte_1
Corte che la questione riguarda il merito della controversia per il quale pende separato giudizio di appello, e quindi è questione sottratta al sindacato del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare la circostanza, dedotta nell'opposizione, che dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto e dopo l'instaurazione dell'appello avverso la sentenza n. 713/2019, la avrebbe scoperto un errore materiale Parte_1
3 afferente un documento decisivo su cui si è basata la predetta sentenza nello stabilire il quantum della donazione ricevuta dalla . Parte_1
Il motivo è inammissibile. Rammenta la Corte che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, in quanto queste ultime devono essere proposte nella competente sede di cognizione. L'opponente può, quindi, proporre unicamente questioni che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità della formazione del titolo perché, diversamente opinando, si consentirebbe al giudice dell'opposizione di interferire con il giudizio di merito dando luogo ad un ulteriore mezzo di impugnazione non previsto dalla legge (Cass. sez. III n. 22090/2021). Nel caso in esame l'asserito errore materiale afferente un documento decisivo su cui si sarebbe basata la sentenza n. 713/2019 nello stabilire il quantum della donazione ricevuta dalla , è una questione inerente il merito della controversia Parte_1 sull'impugnazione della donazione e, come tale, può essere dedotta, anche se scoperta successivamente alla formazione del titolo giudiziale, solo in quel giudizio, eventualmente nei modi di cui all'art. 345 ultimo comma cpc, essendo sottratta alla cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione con conseguente declaratoria di inammissibilità se proposta in sede di opposizione all'esecuzione, come nel caso in esame, rilevabile d'ufficio anche in grado d'appello (Cass. n. 26948/2014). Con il sesto motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia nella sentenza impugnata, circa la nullità parziale dei precetti per omessa determinazione delle somme dovute con riferimento all'inesistenza del credito fatto valere a titolo di interessi moratori ex d.lvo n. 132/2014-art. 1284 c.c., per il ritardo nel pagamento degli onorari precettati. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata con riferimento agli interessi moratori per il ritardo nel pagamento degli onorari stabiliti nella sentenza n. 713/2019, ha statuito “la inapplicabilità nella fattispecie di interessi che non siano quelli di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. in assenza di una precipua specificazione in tal senso nel dispositivo della sentenza;
di qui la fondatezza dell'eccezione svolta sul punto dall'opponente col motivo n. 5 dell'atto di opposizione”. Dal tenore della sentenza impugnata n. 912/2020 emerge chiaramente che il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione al precetto con riferimento alla misura della determinazione degli interessi moratori che, in assenza di ogni ulteriore indicazione nel dispositivo della sentenza costituente il titolo esecutivo, non possono che essere quelli legali previsti dall'art. 1284 comma 1 c.c., escludendo l'applicabilità della disciplina di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. in quanto, nel caso di specie, non si tratta di interessi moratori pattuibili tra le parti relativi ad una obbligazione restitutoria, ma di interessi inerenti il ritardo nel pagamento delle spese di lite liquidate in favore della controparte processuale. Conseguentemente la sentenza impugnata ha chiaramente stabilito che la misura degli interessi sulle spese di lite precettate deve essere calcolata secondo il
4 parametro di cui all'art.1284 comma 1 c.c., statuizione che questa Corte condivide e ritiene di dover confermare. Da quanto sopra discende la validità ed efficacia del precetto in relazione alle somme richieste anche a titolo di interessi moratori sulle spese, in considerazione del fatto che l'importo indicato nel precetto a titolo di interessi moratori sulle spese è sostanzialmente corrispondente al saggio legale di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. in relazione al tempo per il quale è stato calcolato il ritardo. Conclusivamente l'appello deve essere respinto con conferma della sentenza impugnata. Deve infine essere respinta la domanda di condanna dell'appellata ex art. 96 cpc formulata dagli appellanti, non ravvisandosi nel comportamento processuale dell'appellante un abuso del processo instaurato con mala fede o colpa grave né una violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c. Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante soccombente nella misura di ¾ e vengono compensate nella misura di Parte_1
¼ in considerazione della parziale soccombenza reciproca, liquidandosi come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 52.001 ad € 260.000 sulla base del valore della causa (€ 89.215,00) dichiarato dall'appellante all'atto dell'iscrizione. Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 c 1 quater dpr n. 115/2002.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 912 dell'anno 2020, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a)Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata b)rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc formulata dagli appellati. c)condanna l' appellante al pagamento in favore degli Parte_1 appellati delle spese processuali del presente grado nella misura di 3/4 che liquida in complessivi euro 7.493,25, oltre al rimborso forfetario 15% e ad oneri accessori (IVA e Cpa) come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Flaminia Gallo quale procuratore antistatario degli appellati, compensandole per l'ulteriore ¼. d)condanna altresì l'appellante al pagamento di una somma Parte_1 pari al contributo unificato ex art. 13 c 1 quater dpr n. 115/2002.
Roma, li 8 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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