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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 2.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2973/21 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Sturchio Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Parrella CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 19.10.21 la parte appellante di cui in epigrafe impugnava parzialmente la sentenza 564/21 del 29.9.21 con la quale il Tribunale di Avellino in funzione di
Giudice del lavoro aveva accolto la sua pretesa economica inerente il riconoscimento di somma in capitale per postumi invalidanti nella percentuale del 15 % -in conseguenza della malattia professionale denunciata risalente alle mansioni lavorative allegate- ma aveva operato una compensazione integrale delle spese di lite e per la metà di quelle della ctu medico legale espletata.
Il Tribunale poneva a fondamento della gravata compensazione integrale delle spese di lite la “lieve difformità della percentuale riconosciuta dal ctu (12 %) rispetto a quella riconosciuta dall' (pari CP_1 al 15 %)”.
L'appellante censura tale regolazione delle spese anche perché contenente un errore materiale e stante l'esito favorevole, corrispondente alle sue pretese;
parimenti erronea risultava la compensazione delle spese di ctu anche in ragione del deposito agli atti da parte sua di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Conclude, pertanto, per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza in punto di spese e per la condanna dell'istituto assicuratore al pagamento delle spese di lite secondo le tariffe stabilite dal d.m. 55/14 con aggiornamenti. si costituiva in questo grado deducendo l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto. CP_1
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'appello è unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che la parte appellante ritiene errata sotto il profilo della lamentata ed asseritamente ingiustificata compensazione integrale delle spese di lite.
Il gravame è fondato. L'esito di compensazione non risulta condivisibile a giudizio di questa Corte per cui ne va operata una integrale modifica, con il conseguente ristoro delle spese di lite ed esonero da quelle di ctu del primo grado in favore del ricorrente.
La compensazione delle spese di lite nel caso vede il Tribunale confondere, ovvero invertire le percentuali tra quanto accertato dal ctu e quanto dapprima riconosciuto in via amministrativa dall' oltre ciò, prevale la considerazione per cui il principio di causalità operante in argomento CP_1
impedisce di rinvenire, in ragione della piena corrispondenza tra il preteso ed il riconosciuto, fondamento ad una compensazione anche solo parziale;
la poca differenza tra le percentuali suddette, insomma, è un mero fatto e non già il frutto di un parziale riconoscimento della pretesa azionata dall'odierno appellante.
Quanto alla regolazione delle spese di lite va registrata l'assoluta mancanza di motivazione a corredo della cennata, seppur parziale, compensazione. Pertanto, va operata la liquidazione in favore del ricorrente per il primo grado;
allo scopo, va tenuto conto del primo “scaglione” di valore (in base all'importo già riconosciuto in via amministrativa), Nel presente grado non vi è una indicazione del valore causa;
il ricorrente in primo grado a fronte di tre punti percentuali in più rivendicati indica, del tutto immotivatamente, un valore di causa pari a 58000,00 euro;
all'esito, in parziale riforma della sentenza impugnata questa Corte determina nella somma di euro 250,00 oltre accessori di legge quanto dovuto per spese di lite del primo grado in favore di e condanna al Parte_1 CP_1
pagamento con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Le spese del presente grado vengono liquidate come da dispositivo secondo soccombenza e secondo lo scaglione di valore individuato in base al compenso liquidabile in primo grado e, quindi, secondo l'importo per onorari astrattamente liquidabile in primo grado, con distrazione.
PQM
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello determina nella somma di euro 250,00 oltre accessori di legge quanto dovuto per spese di lite del primo grado in favore di e condanna al pagamento con attribuzione al procuratore Parte_1 CP_1 del ricorrente, antistatario;
condanna al pagamento integrale delle spese di ctu liquidate CP_1
nel primo grado.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 250,00 CP_1
oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Così deciso in Napoli il 2.4.25.
Il Consigliere est.
Dott. Luca Buccheri
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 2.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2973/21 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Sturchio Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Parrella CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 19.10.21 la parte appellante di cui in epigrafe impugnava parzialmente la sentenza 564/21 del 29.9.21 con la quale il Tribunale di Avellino in funzione di
Giudice del lavoro aveva accolto la sua pretesa economica inerente il riconoscimento di somma in capitale per postumi invalidanti nella percentuale del 15 % -in conseguenza della malattia professionale denunciata risalente alle mansioni lavorative allegate- ma aveva operato una compensazione integrale delle spese di lite e per la metà di quelle della ctu medico legale espletata.
Il Tribunale poneva a fondamento della gravata compensazione integrale delle spese di lite la “lieve difformità della percentuale riconosciuta dal ctu (12 %) rispetto a quella riconosciuta dall' (pari CP_1 al 15 %)”.
L'appellante censura tale regolazione delle spese anche perché contenente un errore materiale e stante l'esito favorevole, corrispondente alle sue pretese;
parimenti erronea risultava la compensazione delle spese di ctu anche in ragione del deposito agli atti da parte sua di dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.. Conclude, pertanto, per la conseguente riforma parziale della impugnata sentenza in punto di spese e per la condanna dell'istituto assicuratore al pagamento delle spese di lite secondo le tariffe stabilite dal d.m. 55/14 con aggiornamenti. si costituiva in questo grado deducendo l'infondatezza del gravame del quale chiedeva il rigetto. CP_1
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'appello è unicamente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che la parte appellante ritiene errata sotto il profilo della lamentata ed asseritamente ingiustificata compensazione integrale delle spese di lite.
Il gravame è fondato. L'esito di compensazione non risulta condivisibile a giudizio di questa Corte per cui ne va operata una integrale modifica, con il conseguente ristoro delle spese di lite ed esonero da quelle di ctu del primo grado in favore del ricorrente.
La compensazione delle spese di lite nel caso vede il Tribunale confondere, ovvero invertire le percentuali tra quanto accertato dal ctu e quanto dapprima riconosciuto in via amministrativa dall' oltre ciò, prevale la considerazione per cui il principio di causalità operante in argomento CP_1
impedisce di rinvenire, in ragione della piena corrispondenza tra il preteso ed il riconosciuto, fondamento ad una compensazione anche solo parziale;
la poca differenza tra le percentuali suddette, insomma, è un mero fatto e non già il frutto di un parziale riconoscimento della pretesa azionata dall'odierno appellante.
Quanto alla regolazione delle spese di lite va registrata l'assoluta mancanza di motivazione a corredo della cennata, seppur parziale, compensazione. Pertanto, va operata la liquidazione in favore del ricorrente per il primo grado;
allo scopo, va tenuto conto del primo “scaglione” di valore (in base all'importo già riconosciuto in via amministrativa), Nel presente grado non vi è una indicazione del valore causa;
il ricorrente in primo grado a fronte di tre punti percentuali in più rivendicati indica, del tutto immotivatamente, un valore di causa pari a 58000,00 euro;
all'esito, in parziale riforma della sentenza impugnata questa Corte determina nella somma di euro 250,00 oltre accessori di legge quanto dovuto per spese di lite del primo grado in favore di e condanna al Parte_1 CP_1
pagamento con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Le spese del presente grado vengono liquidate come da dispositivo secondo soccombenza e secondo lo scaglione di valore individuato in base al compenso liquidabile in primo grado e, quindi, secondo l'importo per onorari astrattamente liquidabile in primo grado, con distrazione.
PQM
1. in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello determina nella somma di euro 250,00 oltre accessori di legge quanto dovuto per spese di lite del primo grado in favore di e condanna al pagamento con attribuzione al procuratore Parte_1 CP_1 del ricorrente, antistatario;
condanna al pagamento integrale delle spese di ctu liquidate CP_1
nel primo grado.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 250,00 CP_1
oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore del ricorrente, antistatario.
Così deciso in Napoli il 2.4.25.
Il Consigliere est.
Dott. Luca Buccheri
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone