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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 01/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. LE GA, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 228/2019 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1 D cui s rina alla via Leonardo da Vinci n.29 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Al l cui arina alla via Leonardo da Vinci n.29 è eletto domicilio
3) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3 Ale esso il o Marina alla via Leonardo da Vinci n.29 è eletto domicilio
– parti attrici – contro
4) (CF/PI: , nella persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_1 ra olo A resso il cui studio in CP_3 alla via Roma n.21 è eletto domicilio
5) (PI: , nella persona del legale rappresentante pro-tempore, P_ P.IVA_2 rap difesa nna RU e dall'avv. Massimo DALLA LIBERA, presso il cui studio in Sanremo alla via Volta n.80 è eletto domicilio
– parti convenute –
6) Controparte_5 CF:
[...] P.IVA_3 feso d nluca NT presso il cui studio in Imperia alla via T. Schiva n.12 è eletto domicilio
– terza chiamata da – P_ 7) (già ), CP_6 Controparte_7 [...]
, nella pr Controparte_5 AGLIARDI e dall'avv. Stefano BARDEELLONI presso il cui studio in AN alla via Macedonio Melloni n. 8 è eletto domicilio
– terza chiamata da – Controparte_3
conclusioni delle parti
⁃ per le parti attrici (foglio depositato Parte_2 telematicamente) «Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione, e domanda avversaria, così giudicare: Pt_ I) Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare gli spandimenti fognari all'interno dell'immobile delle sigg.re e , CP_2 riversamenti che hanno avuto luogo a seguito della muratura del tombino della pubblica fogna in Salita Lago;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità, in solido o meno, delle convenute dei plurimi riversamenti dei liquami della fognatura pubblica all'interno della loro abitazione sita in , Vico della Lavandaie n. 18, - e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità, in solido o CP_3 meno, delle due convenute per i gravi pregiudizi patiti e patendi dalle attrici in conseguenza - per l'effetto, condannare le due convenute, in
1 dott. LE GA solido tra loro o meno, e/o le loro assicurazioni terze chiamate, in solido tra loro o meno, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti Pt_ dalle sigg.re e , danni che si indicano sin d'ora nella misura di €. 76.169,45 e/o, comunque, in quella somma veriore, maggiore CP_2
o minore, che sarà determinata nel corso del presente giudizio, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria, oltre gli ulteriori danni patendi da determinarsi in corso di causa. II) In ogni caso si chiede il rigetto di tutte le domande avversarie delle convenute e delle terze chiamate. III) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%»
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato telematicamente)
Controparte_3 Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, In via principale, previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare l'insussistenza di colpa in capo al sotto il profilo dell'art. 2051 e, conseguentemente, respingere la domanda promossa dalle attrici nei
Controparte_3 confronti del in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente
Controparte_3 atto e comunque esposte nel proseguo del giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze legali maggiorate di L.p. 15%, oltre ad accessori di legge”. In via subordinata e riconvenzionale, Voglia il Tribunale di Imperia, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda svolta da parte attrice contro il , accertare e dichiarare la società in persona del
Controparte_3 P_ suo legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni di cui alla parte narrativa del presente atto e, comunque, per quelle che verranno esposte nel proseguo del giudizio, tenuta a manlevare e tenere indenne il , in persona del Sindaco pro tempore, per
Controparte_3 quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di parte attrice;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di Pt_ accoglimento totale o parziale delle domande svolta dalle Sigg.re e contro il , accertare e CP_2 Controparte_3 CP_ dichiarare il diritto del , in persona del pro tempore, a ripetere dalla società , in persona del suo
Controparte_3 CP_8 legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni di cui alla parte narrativa del presente atto, quanto da esso versato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: capitale, interessi, rivalutazione, competenze e spese legali ecc) a favore di parte attrice qualora fosse eventualmente condannato a pagare somme in favore della stessa all'esito del giudizio. in via subordinata, in ogni caso, nella Pt_ denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande svolta dalla Sig.ra e contro il CP_2 Controparte_3 accertare e dichiarare la società , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni di Controparte_7 cui alla parte narrativa del presente atto e, comunque, per quelle che verranno esposte nel proseguo del giudizio, tenuta a manlevare e tenere indenne il , in persona del Sindaco pro tempore, per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di
Controparte_3 parte attrice Il tutto, ed in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari della presente causa, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge»
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato telematicamente) P_ «
1. Nel merito, in via principale rigettare la domanda risarcitoria svolta dalle attrici nei confronti dell' , siccome infondata in P_ fatto e in diritto.
2. In via subordinata, nel merito, nella non creduta e denegata ipotesi in cui venisse accertata la causa del riversamento di liquame fognario nell'appartamento de quo, nell'intervento operativo di muratura del tombino e che tale riversamento ha arrecato il danno lamentato dalle attrici, accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Sindaco pro – tempore Controparte_3 con sede legale in Ventimiglia (IM) Piazza della Libertà n. 3, (C.F./P.IVA , escludendo qualsiasi responsabilità di P.IVA_1 P_ e per l'effetto condannare l'ente pubblico al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalle attrici, in quanto custode della rete
[...] fognaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 CC.
3. Condannare altresì il al pagamento in favore dell' Controparte_3 P_[...
delle spese ed onorari del presente giudizio.
4. In via di ulteriore subordine, qualora l'istruttoria della presente causa inducesse ad escludere una responsabilità del , prospettando cause del tutto avulse da comportamenti o omissioni del medesimo Controparte_3
o comunque cause riconducibili a comportamenti e/o omissioni poste in essere dall'odierna comparente, configurando una responsabilità Contropart esclusiva e/o solidale dell' per i fatti per cui vi è causa, dichiarare tenuta la compagnia di assicurazione Zurich Insurance Company S.A. in persona del legale rappresentate pro - tempore, con sede a Zurigo – Piazza Carlo Controparte_5 Erba 6, 20129 AN (MI) (C.F./P.IVA/R.I. AN , al pagamento di ogni somma che sia tenuta a versare alle P.IVA_4 P_Contropart attrici, mandando indenne la società da ogni responsabilità.
5. Condannare altresì l'assicurazione Zurich Insurance Company S.A. al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio in favore di » P_
⁃ per la terza chiamata (foglio depositato telematicamente) CP_6
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: - rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia e manleva svolta dal nei confronti di P_ ; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare se i danni subiti dalla ricorrente sono diretta conseguenza del comportamento colposo del convenuto e, per l'effetto, CP_3 rigettare la domanda di garanzia e manleva per inoperatività delle polizze prodotte e delle relative appendici;
- in ulteriore subordine e sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, accertare l'esatta quantificazione dei danni occorsi quale diretta conseguenza dei singoli eventi lamentati, per l'effetto, liquidare le somme dovute in manleva Controparte_ dalla compagnia n favore del a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione, interessi e spese, tenendo conto CP_3 sia della quota di responsabilità accertata a carico del sia degli importi della franchigia contrattuale prevista dalla formula SIR CP_3 pari ad € 15.000,00 per ciascun sinistro. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge»
⁃ per la terza chiamata (foglio depositato telematicamente) Controparte_9 «Piaccia al Tribunale Ill.mo di Imperia, contrariis reiectis, 1) In via principale: ASSOLVERE in ogni caso, per le ragioni esposte o richiamate in atti o come meglio ritenuto, la dalle domande formulate nei suoi confronti, con conseguente assorbimento della
P_ domanda di garanzia e manleva dalla prima formulata verso l'esponente Compagnia. 2) In via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda sub 1): - nell'ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità di RESPINGERE ogni domanda
P_ formulata nei confronti di Zurich;
- nell'ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità di e fosse accertato un obbligo, anche
P_ parziale, di copertura assicurativa a carico di Zurich, previa determinazione dell'effettivo grado di colpa in capo ad in ordine ai
P_
2 dott. LE GA fatti per cui è causa, DICHIARARE la conchiudente Zurich tenuta a garantire e manlevare con riferimento alla garanzia
P_ richiamata in atti: i) per la sola quota di responsabilità accertata in capo ad;
ii) entro i limiti ed i massimali di Polizza, dedotto
P_ ogni scoperto contrattuale;
iii) entro i limiti e nei termini (anche riguardo alle spese di giudizio) di cui alle ulteriori condizioni di Polizza e di Legge, respingendo ogni diversa domanda proposta nei con-fronti di Zurich. 3) Per il caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai superiori punti 1) e 2): i) condannare, ognuno per la quota di propria spettanza, i soggetti eventualmente individuati quali corresponsabili con a rifondere a Zurich le somme che la deducente Compagnia fosse tenuta a pagare a parte attrice - per effetto
P_ del vincolo di solidarietà fra i corresponsabili - in eccesso al grado di colpa e di responsabilità accertato nei confronti di ii)
P_ fermi, in ogni caso, i limiti, i massimali di Polizza, ogni scoperto contrattuale nonché le ulteriori condizioni di Polizza e di Legge. 4) Con vittoria di compensi di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A., nel rispetto del principio della soccombenza. Si insiste in tutte le deduzioni, istanze ed eccezioni, anche istruttorie, di cui agli atti e verbali di causa»
Ragioni della decisione
(1) abstract. e in qualità Parte_1 Controparte_1 CP_2 di comproprietarie dell''immobile sito in al Vico delle Lavandaie n.18, CP_3 lamentati, a far data dall'agosto del 2017, numerosi riversamenti/spandimenti fognari all'interno dell'immobile (invaso d escrementi/carta igienica provenienti dalle tubazioni fogniarie comunali e fuoriusciti dagli scarichi) a causa della muratura del tombino della fognatura pubblica sito in Salita Lago n.18, sotto il bagno della loro abitazione, realizzato dal Comune di e dalla società (4.8.2017, 9.2.2018, CP_3 P_
21.6.2018, 7.7.2018; 16.7.20 evano cagionat danni all'immobile, dedotta una responsabilità del ex art. 2051 Cc in quanto Controparte_3 custode proprietario delle rete fogniaria del ed una Controparte_3 responsabilità responsabilità solidale dell' to, quale P_ gestore del servizio di fognatura del aveva eseguito la muratura Controparte_3 del tombino fogniario in Salita L ato la risalita della fogna pubblica nelle tubature provate della loro abitazione con plurimi spandimenti fogniari all'interno della stessa, quantificati i danni subiti e subendi nella somma complessiva di
€ 76.169,45 (€ 48.008,18 = computo metrico lavori edilizi di risanamento dell'immobile; € 10.000,00
= spese per sostituzione integrale mobilio della casa;
€ 11.500,00 = compenso professionista per pratiche edilizie per l'effettuazione e direzione dei lavori;
€ 2.161,27 = danno mergente per sopralluoghi;
€ 8.500,00 = lucro cessante per perdita canone di locazione per inagibilità dell'immobile; € 5.000,00 = danni morali), con atto di citazione, ritualmente notificato, evocavano in giudizio il
, nella persona del Sindaco pro-tempore, e la società Controparte_3 P_
, in persona dell'amministratore pro-tempore, per sentirli condannare, in solido tra loro, al
[...] pagamento in loro favore della somma di € 76.169,45, oltre interessi e rivalutazione e ulteriori danni patiendi da determinarsi in corso di causa, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio la società , nella persona del Sindaco pro-tempore, P_ che, ritenuta la esclusiva responsabilità del ex art. 2051 Cc Controparte_3 quale proprietario della rete fogniaria che, seppur avendole affidato la gestione del servizio, non restava esonerato dalla verifica del buon funzionamento della rete fogniaria, atteso che “gli impianti fogniari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 cc dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito”, contestata una propria responsabilità ex art. 2043 cc “avendo agito con la dovuta cura e nell'adempimento delle proprie incombenze anche relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria”, non essendo riconducibile il riversamento del liquame fogniario all'opera di muratura del tombino, ma al caso fortuito, contestata la quantificazione dei danni, invocata la operatività della polizza per responsabilità civile n.1928267 RCT/O conclusa con la Controparte_10
3 dott. LE GA l'Italia, instava, previa autorizzazione alla chiamata in causa a fini di manleva della compagnia assicuratrice, nel merito, per il rigetto della domanda attore, in via subordinata, per la condanna al risarcimento dei danno del solo custode con Controparte_3 vittoria di spese ed onorari, in via di ulteriore subordine, per essere manlevata dalla da Controparte_11
di spese nei confronti della chiamata in garanzia. 1.2) Si costituiva in giudizio il , nella persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, che, eccepita la ricorrenza del caso fortuito, essendosi verificati i sinistri lamentati a seguito di episodi imprevedibili (bombe d'acqua) e, comunque, evitabili qualora le parti attrici avessero provveduto ad installare “una valvola anti-ritorno … sul tratto terminale, di privata pertinenza, della propria condotta di scarico”, contestata la quantificazione del danno, rilevata una responsabilità a titolo di garanzia della società la quale, in quanto tenuta all'esecuzione degli interventi di P_ manutenzion e straordinaria della rete fogniaria e del relativo impianto, aveva assunto a proprio carico ogni responsabilità per i danni sofferti dai terzi, invocata la polizza RCT n. ILI0001187/II, conclusa con la , per la Controparte_7 copertura assicurativa della responsabilità deriv attività istituzionali, instava, previa autorizzazione alla chiamata in causa a fini di manleva della compagnia assicuratrice, in via principale, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, in via subordinata e riconvenzionale, per essere manlevata dalla P_ per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore delle parti attrici, in via di ulteriore subordine, per l'accertamento del proprio diritto a ripetere dalla società P_
quanto eventualmente versato in favore delle parti attrici, in via subordinata, in ogni
[...] caso, per essere manlevata dalla da qualsivoglia conseguenza Controparte_7 risarcitoria riconosciuta in capo agli attori, con vittoria di spese. 1.3) Si costituiva in giudizio la , già CP_6 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_12 che, esclusa, per i fatti lamentati dagli attori, ogni responsabilità del
[...]
non essendo ravvisabile nei suoi confronti alcuna colpa o negligenza, CP_3 contestata la quantificazione del danno la operatività della polizza per assenza del carattere di accidentalità della rottura, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, in subordine, per il rigetto della domanda di garanzia/manleva per inoperatività della polizza, in via di ulteriore subordine, per essere tenuta a manlevare il solo per la sola quota di responsabilità ad esso ascrivibile, con Controparte_3
1.4) Si costituiva in giudizio la
[...]
, nella persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore, che, eccepita la prescrizione del diritto di alla garanzia assicurativa e
P_ la piena operatività della polizza, aderito alle difese della società , instava, in via
P_ principale, per il rigetto della domanda attorea nei confronti di , con assorbimento
P_ della domanda di garanzia/manleva da questa svolta nei suoi confronti, in via subordinata, per il rigetto della domanda di garanzia/manleva, in via di ulteriore subordine, previa determinazione dell'effettivo grado di colpa della , per essere dichiarata tenuta a
P_ garantire la per la sola quota in capo ad essa accertata, entro i limiti e i massimali
P_ di polizza, toria di spese e competenze. 1.5) Licenziate TU finalizzate alla individuazione della cause degli spandimenti di liquame dalla fogna pubblica all'interno dell'immobile di proprietà attorea e alla determinazione dei danni subiti dagli attori, disposta un'integrazione del quesito volta
4 dott. LE GA alla verifica dello stato e dell'adeguatezza del tratto di pubblica fognatura a cui era allacciata la fognatura privata attorea e alla verifica di successivi interventi riparatori, formulata una proposta conciliativa da parte del giudice, svolto l'interpello delle parti attrici, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 20.12.2024 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) la causa degli sversamenti di liquami nell'immobile attoreo. Nel tratto di pubblica fognatura in Salita Lago di Ventimiglia non sono presenti «il pozzetto di disconnessione così come per la valvola di non ritorno», mentre «un unico collettore fognario, proveniente dalla zona a monte, raccoglie verso valle sia le acque nere sia le acque bianche». La rete fognaria, pertanto, è promiscua (« … la fognatura comunale nel tratto di interesse sia mista, non vi è quindi nessuna separazione tra acque bianche e acque nere») e, dunque, la stessa condotta è chiamata ad evacuare sia le acque bianche sia le acque nere, aspetto che conferisce al sistema di smaltimento fognario pubblico un sostanziale pregiudizio di adeguatezza («I sistemi di smaltimento fognari riguardanti le acque nere dovrebbero essere separati dal sistema di smaltimento delle acque bianche»), al quale si aggiunge una insufficienza del sistema di smaltimento in termini di capacita sezionale (come documentato, oltre alle immagini fotografiche in atti, da cui si evincono gli sversamenti di liquami, dalle lamentele degli abitanti del posto che riferiscono della situazione critica in cui versa la zona soprattutto in caso di precipitazioni intense nonché dei numerosi interventi da parte di imprese di spurgo che frequentemente sono chiamate a intervenire sulla linea). 2.1) Seppur sprovvisto di una valvola di non ritorno, fino all'agosto del 2017, l'immobile delle parti attoree, datato e non oggetto di interventi di ristrutturazione, non ha mai accusato problemi di ritorno e spandimenti di fognatura. Solo in data 18.7.2018, dopo che la fogna nuovamente tracimava all'interno dell'abitazione delle parti attrici (doc. 12 di parte attorea), tanto che i Vigili del Fuoco di Imperia, intervenuti, verbalizzavano che «non si è potuto procedere Ad effettuare il sopralluogo all'interno dei locali per l'assenza degli inquilini, in considerazione di quanto sopra si provvedeva a verificare l'edificio dall'esterno, riscontrando dalla parte lato fiume, un evidente rigonfiamento dell'intonaco sulla facciata, nonché tracce di liquame sulla pubblica via» (doc. 13 di parte attorea), il comune di , attraverso il gestore CP_3 della fognatura pubblica, collegava lo scarico privato del bagno dell'abitazione attorea ad un nuovo tratto di fognatura comunale, con il posizionamento di una nuova tubazione di grande diametro e portata (foto di cui al doc. 17 di parte attorea), come confermato dallo stesso con missiva del 6.8.2018 (doc. 18 di Controparte_3 parte attorea), e da allora, come rilevato dal TU (ha realizzato una ulteriore modifica, «questa posa di una nuova condotta evidentemente in maniera più consona. Tant'è che a decorrere da tale data non sono stati più lamentati sversamenti di liquami internamente all'appartamento»), seppur nella abitazione attorea continua(va) ad essere assente la valvola di non ritorno, non vi sono più stati spandimenti fognari. 2.2) Tanto premesso, il TU ha concluso che «gli sversamenti di liquami, all'interno dei locali di proprietà di parte attrice sono avvenuti a causa del mal funzionamento del sistema di smaltimento fognario comunale», sistema di smaltimento inadeguato, in assenza di separazione tra acque bianche e acque nere, oltre che insufficiente in termini di capacità sezionale ed ulteriormente sollecitato con la muratura del tombino al quale era collegato sia il sistema fognario comunale sia il sistema di scarico dell'appartamento di proprietà di parte attrice (esternamente al fabbricato, un tempo esisteva un tombino, cementato il 5.9.2016 dalla , società gerente la manutenzione della rete fogniaria di P_
, pe ll'interesse del –la cui collocazione è CP_3 Controparte_3
5 dott. LE GA ben visibile nella foto n. 10 della TU –, al quale era collegato sia il sistema fognario comunale sia il sistema di scarico dell'appartamento di proprietà di parte attrice). 2.2.1) Ebbene, gli sversamenti fognari provenienti dal sistema fognario comunale pubblico nel proprio appartamento, lamentati a partire dell'agosto del 2017 (le parti attrici dalla fine di agosto 2016 non si recavano più nella loro abitazione in CP_3 fino al 4 agosto, allorché rinvenivano l'abitazione piena di liquami e resi prontamente e formalmente denunciati, e così anche il 9.2.2018, il 21.6.2018 e il 18 luglio 2018), «sono stati originati a causa della muratura di un tombino avvenuta nel 2016 da parte del gestore della fognatura pubblica, allora La chiusura del tombino, sito nelle immediate P_ vicinanze dello stabile di proprietà di parte attrice, avvenne al fine di evitare che lo sversamento dei liquami, soprattutto in occasione di particolari eventi atmosferici, avvenisse lungo la viabilità pubblica. Di conseguenza a far decorso da tale data il sistema fognario comunale, nel tratto interessato, allorché sottoposto ad un carico non compatibile con la capacità di smaltimento dello stesso, non avendo più possibilità di tracimare dal tombino, in quanto murato, risaliva lungo la condotta comunale al fine di cercare un possibile sfogo. Tale sfogo, nell'agosto 2017, poi nel febbraio 2018, poi nel giugno 2018 e poi ancora nel luglio 2018, è stato trovato e accaduto all'interno dell'appartamento di proprietà di parte attrice. I liquami, nel risalire la condotta, sicuramente in pressione, hanno invaso l'appartamento per mezzo dei sanitari collegati al sistema fognario». 2.2.1.1) Circostanza, di fatto, riconosciuta dal allorchè, nel Controparte_3 riscontrare la diffida legale attorea del 7.7.2018 (doc. n.10 di parte attorea), ammetteva «Il raddoppio della condotta (fognaria) ha ridotto ma non eliminato i problemi di tracimazione del pozzetto più basso (doc. 5 di parte attorea) di Salita Lago in caso di forti piogge e pertanto, a seguito delle richieste dei residenti, l' aveva proceduto…dandone informazione all'Ufficio tecnico P_
a “chiudere” il pozzetto che creava lo spandimento. Dopo la chiusura del pozzetto quando la vecchia condotta, a cui era ancora allacciato lo scarico delle sigg.re e , andava in sovraccarico si Pt_1 CP_2 sono verificati i fenomeni che hanno causato l'allagamento dell'alloggio di vico Lavandaie» (doc. 16 di parte attorea). 2.2.2) Dunque, la causa degli sversamenti all'interno dell'abitazione delle parti attrici è ascrivibile alla intrinseca e strutturale inadeguata capacità del sistema fognario di assorbimento e smaltimento nelle fogne delle acque bianche e nere di in CP_3
Salita Lago e Vico delle Lavandaie, in proprietà del in Controparte_3 virtù di contratto di appalto, dalla , risolta solo in epoca successiva al P_
18.7.2018 con il posizionamento di una tubazione di pubblica fognatura dalla sezione adeguata ove veniva allacciato lo scarico dell'immobile delle parti attrici. Alla luce delle superiori considerazioni, il complessivo compendio probatorio versato in atti consente di ritenere condivisibile l'individuazione della causa degli allagamenti occorsi nella inadeguatezza della rete fognaria pubblica che, a seguito della muratura del tombino, non è stata più in grado, in ragione delle modifiche apportate, a garantire il deflusso delle acque meteoriche. 2.2.3) Le risultanze processuali consentono di ritenere che, in difetto di prova contraria, l'inadeguatezza del sistema fognario pubblico è stata causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo. A tal proposito prive di pregio sono a parere di questo Giudice tutte le contestazioni, meramente allegate e non provate, in ordine alla rilevanza causale del comportamento colposo delle parti attrici laddove non provvedevano a dotare l'impianto di una valvola di non ritorno che avrebbe impedito la risalita dei liquami fognari fino alla loro proprietà. 2.2.3.1) La circostanza che (seppur l'impianto sprovvisto di una valvola di non ritorno) fino all'agosto del 2018, l'immobile delle parti attoree, non aveva mai accusato problemi di ritorno e spandimenti di fognatura, i quali non si verificavano più allorchè il comune
6 dott. LE GA di , attraverso il gestore della fognatura pubblica, collegava lo scarico CP_3 privato del bagno dell'abitazione attorea ad un nuovo tratto di fognatura comunale, con il posizionamento di una nuova tubazione di grande diametro e portata (seppur nella abitazione attorea continuava ad essere assente la valvola di non ritorno), esclude qualsivoglia concorsi di colpa nella verificazione dell'evento in capo alle parti attrici. 2.2.3.2) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa dell'allagamento è attribuibile esclusivamente all'insufficiente smaltimento dell'acqua piovana da parte della rete fognaria pubblica in ragione delle criticità strutturali della stessa.
(3) sulla responsabilità delle parti convenute. Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477-2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita
7 dott. LE GA (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussitenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 3.1) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra gli sversamenti all'interno dell'abitazione degli attori e l'intrinseca e strutturale inadeguata capacità del sistema fogniario di assorbimento e smaltimento nelle fogne delle acque bianche e nere di in CP_3
Salita Lago e Vico delle Lavandaie, sul quale il Comune di , CP_3 P_ seppur sulla base di titoli diversi (originaria, per il comune, in quanto proprietario;
derivata, per la , in quanto ad essa trapassata mediante un atto di trasferimento P_ negoziale), in ragione della titolarità del diritto di proprietà e della titolarità della posizione di effettiva gestrice, erano, e sono, titolari di una titolata relazione di fatto di natura custodiale. 3.1.1) Il quale proprietario dell'impianto fognario, e la Controparte_3 P_
, quale ente gestore delle rete fogniaria del Comune di , erano (e sono)
[...] CP_3 entrambi titolari di una posizione di garanzia, originaria, il primo, derivata, la seconda, con funzione di protezione (con lo scopo di preservare i beni giuridici da tutti i pericoli che potevano minacciarne l'integrità, quale che fosse la fonte da cui scaturivano) e di controllo (con lo scopo quello di neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici che potevano esserne minacciati), rilevante ex art. 2051 cc. Valga il vero: 3.1.1.1) Quanto al gli impianti fogniari, da chiunque realizzati, Controparte_3 una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 cc dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito (cass. 6665/2009). Orbene, l'ente comunale è comunque tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altro titolo a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 cc: «L'ente proprietario della strada e delle relative condutture risponde dei danni causati al cittadino dal tracimazione della fogna. L'ente gestore, infatti, deve garantire al cittadino non solo la manutenzione degli impianti ma, anche e soprattutto, la loro adeguatezza. L'ente locale ha l'obbligo di garantire che le reti siano adeguate alla popolazione insediata, a prescindere dalle concrete modalità con cui il pubblico si collega alle reti» (Cass. n. 5534/2012). A ciò si aggiunge l'art. 3 del
“Disciplinare per la regolamentazione della gestione delle reti e degli impianti relativi ai
8 dott. LE GA servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue, della progettazione, del coordinamento e delle direzioni lavori dei nuovi investimenti occorrenti per il completamento del programma di attuazione della rete fognaria”, svolti dalla P_ per conto del comune di , laddove stabilisce: «Il è e resta il titolare del CP_3 CP_3 servizio di fognatura e depurazione, delle reti fognarie, degli impianti di sollevamento e depurazione e dei relativi scarichi». 3.1.1.1.1) Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di contratto di appalto, come nella specie, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cc, la quale, non viene meno per la stipulazione del contratto di appalto e per consegna del bene all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, conservandone il possesso e potendone disporre materialmente e giuridicamente, mantenendone, in altri termini, la custodia, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito. Il Controparte_3 proprietario/committente, non sarà chiamato a rispondere nei confronti del terzo danneggiato, in qualità di custode, ed in forza quindi di una responsabilità di natura oggettiva, unicamente nell'ipotesi in cui dimostri il caso fortuito, che ricorre laddove venga dimostrata una condotta dell'appaltatore imprevedibile ed inevitabile, nonostante il costante ed adeguato controllo da parte del committente, deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto in un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest'ultimo, il che non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore. L'imprevedibilità/inevitabilità non dev'essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente, che, adempiendo al suo obbligo di custodia, abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori. Pertanto, il committente, al fine di CP_3 liberarsi da responsabilità, non potrà soltanto allegare un mero inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi contrattuali, in quanto in questo modo si verrebbe a creare una impropria ed iniqua forma di esonero contrattuale della responsabilità del committente nei confronti dei terzi, sulla base di un contratto cui questi ultimi sono rimasti del tutto estranei (cass. n. 7553/2021). Ciò non significa esonerare l'appaltatore da responsabilità, in quanto potrà in ogni caso essere chiamato dal committente a rispondere dell'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti. Il principio di diritto richiamato dall'ordinanza in commento ha, evidentemente, l'intento di apprestare una tutela maggiore in favore del terzo, il quale, a fronte di una responsabilità di natura oggettiva in capo al committente/custode, sarà tenuto ad una prova meno gravosa rispetto all'onere imposto dall'art. 2043 cc per l'accertamento della responsabilità aquiliana dell'appaltatore, che potrà sempre essere fatta valere, in ipotesi di danni derivanti dall'attività realizzata da quest'ultimo. 3.1.1.1.2) Nel caso di specie, in ragione della natura del contratto/delle disposizioni impartite dal committente/delle modalità di esecuzione dei lavori, l'appalto de quo, sul piano dinamico/soggettivo del suo concreto manifestarsi nel regolamento delle posizioni soggettive di appaltatore e appaltante e su quello statico/soggettivo attinente alla responsabilità extracontrattuale per fatto naturale della cosa, non implicava il totale trasferimento all'appaltatrice del potere di fatto del sistema fogniario e del connesso dovere di custodia: gli impianti fogniari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente
9 dott. LE GA pubblico. Il convenuto ha, infatti, ammesso di essere stato subito informato CP_3 dalla stessa società appaltatrice che quest'ultima aveva murato il tombino della rete fognaria prossimo alla casa delle parti attrici (doc. 18 di parte attorea) e nulla aveva eccepito né preso alcun provvedimento la riguardo, ratificando nei fatti la condotta della . All'evidenza, il non solo non ha effettuato un efficace P_ CP_3 contr rato della ndone stato informato, lo ha addirittura P_ avallato, facendolo proprio. Pertanto, il dovere di custodia sulla propria rete fogniaria non è venuto a cessare per averne affidato la manutenzione a terzi e neppure la condotta della assurge a caso fortuito. P_
3.1.1.2) Ciò chiarito in ordine ai profili di responsabilità sussistenti in capo al soggetto proprietario della rete, giova accertare, a questo punto, l'eventuale sussistenza, in via alternativa o concorrente, della responsabilità del soggetto preposto alla gestione della rete. Quanto alla , il contratto di appalto in parola individua la fonte da cui P_ deriva la posizione oggettiva di custode in capo ad essa appaltatrice. 3.1.1.2.1) Con la convenzione tra ed del 29.08.1996, Controparte_3 P_ avente ad oggetto la gestione del servizio di fognatura e depurazione acque per il Comune di , è stato previsto che «E' a totale carico della società , ndr) CP_3 P_
l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie e dei relativi impianti» (e che «La società dovrà curare la conservazione dei beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 7 ), dovrà provvedere alla loro custodia ed assumerà a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi ed agli stessi riconducibili ». 3.1.1.2.2) Orbene, sulla scorta della suesposta disciplina convenzionale deve allora ritenersi che su quale gestore della rete fognaria e detentore dell'effettiva P_ disponibilità de della rete e dei collettori, in qualità di custode, gravava ogni obbligo di manutenzione, controllo, vigilanza ed adeguamento degli stessi impianti, con conseguente responsabilità a suo carico ex art. 2051 cc per i danni arrecati a terzi. Tale responsabilità è evidentemente ravvisabile a decorrere dalla stipula stessa, avvenuta in data 29.08.1996 e, dunque, avuto riguardo esclusivamente agli eventi dannosi successivi alla predetta data. 3.1.1.2.3) Non avendo le parti convenute fornito alcuna prova in ordine alla valenza causale della condotta delle parti attrici nel processo eziologico di produzione dell'evento lesivo, secondo l'ordinario principio di cui all'art. 2697 c.c., ed essendo priva di rilevanza causale la circostanza dedotta dall'ente locale in ordine alla natura eccezionale delle precipitazioni atmosferiche abbattutesi sulla zona all'epoca dei fatti (invero, l'eccepita eccezionalità dell'evento temporalesco sollevata dal quale CP_3 caso fortuito idoneo ad escludere il nesso è stata meramente allegat detto convenuto e pertanto la stessa è del tutto inidonea ad assurgere a caso fortuito), nella specie, accanto all'accertata responsabilità del , proprietario Controparte_3 della rete fognaria cittadina, deve ulteriormente ravvisarsi, altresì, la responsabilità della , ente gestore della rete fognaria. È stato, infatti, anche precisato dalla P_ giurisprudenza di legittimità, in via generale, che, nel caso in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare l'opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di co-custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 cc da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito (cass. 6101/2013). 3.2) Nel caso di specie, non è contestato che la proprietà della rete fognaria fosse del Comune di , così come non è contestato che la stessa PA procedesse di CP_3 concerto con agli interventi manutentivi, di ampliamento delle reti e degli P_ impianti da r utto ciò consente quindi di ritenere che, nonostante la stipula
10 dott. LE GA della convenzione de qua, anche la P.A. aveva la disponibilità della res e, pertanto, sussistevano anche in capo all'ente comunale gli obblighi di manutenzione, controllo e vigilanza;
ne consegue che sussiste a carico di entrambi i soggetti in solido la responsabilità per i danni subiti dalle parti attrici. 3.2.1) Il concorso di responsabilità fra più soggetti si risolve, conseguentemente, in un vantaggio per il danneggiato. In applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 2055 cc, ritiene questo Giudice che sussiste tra i due convenuti una rispettiva responsabilità nella misura del 50%, tenuto conto, relativamente al grado della colpa e all'efficienza causale rinvenibile nell'azione di ciascun responsabile, che entrambi, in eguale misura, avevano la disponibilità, materiale e giuridica, della res produttiva degli eventi lesivi e, pertanto, paritariamente, avrebbero potuto intervenire al fine di prevenire ed evitare gli eventi lesivi;
ne consegue che, facendo applicazione dei predetti principi, questo Giudicante condanna in solido i convenuti per gli eventi lesivi occorsi, ciascuno nella misura del 50% del totale. 3.2.2) Alla luce delle superiori considerazioni, accertata la responsabilità responsabilità solidale di e del , in ordine agli eventi dannosi di P_ Controparte_3 cui sopra, la domanda attorea va accolta nei termini e limiti predetti. Le suesposte motivazioni assorbono ogni ulteriore statuizione in ordine all'invocato disposto normativo di cui all'art. 2043 cc, tenuto conto del carattere speciale della fattispecie di responsabilità delle cose in custodia
(4) quantificazione del danno. Premesso che l'unità immobiliare necessita di un immediato e completo intervento di sgombero di tutto quanto presente al suo interno, di pulizia a fondo, di ritinteggiatura completa e della levigatura dei pavimenti in piastrelle di graniglia, considerato nel computo lo scomodo in quanto l'alloggio è raggiungibile solo a piedi, il TU ha quantificato i danni arrecati all'immobile delle attrici dai plurimi spandimenti fogniari del 2017/2018, in complessivi euro 26.500,00 (€5.000,00 a corpo per lo sgombero e trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica;
€ 3.000,00 a corpo per la pulizia a fondo;
€. 4.000,00 a corpo per la stuccatura e la tinteggiatura dell'intera unità immobiliare;
€. 2.5000,00 a corpo la levigature del pavimento in graniglia;
€. 12.000,00 a corpo per l'acquisto, il trasporto e il montaggio dei nuovi mobili). A tale somma va aggiunta quella di € 6.600 a titolo di mancato guadagno, avendo le parti attrici provato che e Controparte_13
in data 29.5.2017, avevano richiesto condurre, da settembre 2017 a Controparte_14 luglio 2018, in locazione l'immobile al canone di € 600 mensili. 4.1) Sulle somme sopra determinate, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'illecito. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Poiché la TU ha quantificato il danno in data 25.11.2022, giorno di deposito della perizia, ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione è riconosciuta dal 25.11.2022 ad oggi e gli interessi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile,
11 dott. LE GA sono calcolati per l'importo di euro 26.500,00 dal 4.8.2017 e per l'importo di € 6.600 dal 1 luglio 2018 entrambi sulle somme originarie, quindi sulle predette somme rispettivamente svalutate al 4.8.2017 ed al 1.7.2018 e poi via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza. Sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
(5) sulle domande di manleva. Nella sua conclusionale non affronta in alcun P_ modo le questioni riguardanti le eccezioni sollevate, sin dalla costituzione, da
[...]
in ordine al contratto assicurativo n.192°8267. Pertanto, la domanda CP_9
da nei confronti di P_ [...]
per essere da quest'ultima tenuta Controparte_15 indenne e manlevata, in assenza di un adeguato supporto probatorio e stante la non contestazione della fondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza, come sollevata da RI IN, deve essere rigettata. 5.1) Quanto alla domanda di manleva svolta dal nei confronti di Controparte_3
in forza della polizza RCT n. ILI0001187/II, per essere da quest'ultima CP_6 anlevata, la stessa deve essere accolta. 5.1.1) Ai sensi dell'art.1 della polizza «La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o materiali in dipendenza della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate da leggi, da regolamenti, dall'atto costitutivo, o altri atti amministrativi». In particolare l'art 4, nella sua previsione generale, prevede una copertura assicurativa anche per fatto doloso o colposo dell'assicurato precisando poi alla lettera A) che la copertura comprende la responsabilità derivante «dalla proprietà, e/o gestione e/o uso a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o a ciò in qualsiasi modo riconducibile» quale è, certamente, la conduzione di acquedotti o reti fognarie. 5.1.2) Contrariamente a quanto sostenuto dalla , la lettera M dell'art. CP_6
4 delle condizioni di polizza, laddove si precisa che «Fermo che la copertura assicurativa é operante anche per fatto colposo o doloso delle persone delle quali l' debba rispondere, a solo Parte_3 titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante:….lett. M: dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito conseguenti a rottura accidentale. Sono compresi, altresì i danni causati da erogazione di acqua alterata», ha la sola funzione di estendere la copertura assicurativa anche ai danni da occlusione e rigurgito conseguenti a rottura accidentale. Essendo il thema decidendum circoscritto ad un unico episodio, la franchigia dovrà applicarsi una sola volta.
(6) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio
12 dott. LE GA della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 6.1) In ragione della soccombenza, il , in persona del Controparte_3 CP_8 pro-tempore, e la società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve P_ essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare a Parte_4
le spese di lite del present
[...] dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. 5.2) In ragione dell'accoglimento della domanda di garanzia/manleva, CP_6
(già ), , in Controparte_7 CP_5 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare al in persona del Sindaco pro- Controparte_3 tempore, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. 5.3) In ragione del rigetto della domanda di garanzia/manleva, , in persona del P_ legale rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare al Controparte_5
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,, le spese di lite
[...] del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della
13 dott. LE GA controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.000,01 a
€ 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge.
(7) sulle spese di TU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di TU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) accerta la responsabilità la responsabilità solidale del Controparte_3 e della nella causazione degli eventi danno P_ attrici, ra del 50% del totale, e, per, l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, in solido con la CP_3 P_ te pro-tempore, a corrispondere alle parti attrici, risarcimento del danno patrimoniale, ciascuno nella misura del 50% del totale, la somma di euro 26.500,00 e la somma di euro 6.600, oltre accessori come in motivazione (B) accoglie la domanda di garanzia, e per l'effetto condanna (già CP_6
), RAPPRESENTANZA GENERALE pe a del Controparte_7 CP_5 pore, a tenere indenne, per la sola quota nsabilità ad esso ascrivibile, il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei Controparte_3 limiti e condizioni lla franchigia contrattuale (c) respinge la domanda di garanzia/manleva svolta dalla , in persona del legale P_ rappresentante pro-tempore, nei confronti della Controparte_5
RAPPRESENTANZA GE
[...] CP_5 empore (D) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il P_ [...]
del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in solid CP_3
delle spese di giudizio che Parte_2 liquida i mpenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. (E) condanna (già ), CP_6 Controparte_7 [...] ona d e Controparte_5
, nella persona del Sindaco pro-tempore, delle spese di Controparte_3 giudizio c 80,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. (F) condanna P_ favore della Controparte_5
[...] Controparte_5
14 dott. LE GA tempore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. (g) pone le spese di TU definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro (h) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 29.03.2023
Il Giudice dott. LE GA (sottoscritta con firma digitale)
15 dott. LE GA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. LE GA, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 228/2019 RG avente ad oggetto “responsabilità per danni cagionati da cose in custodia”
promossa da
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1 D cui s rina alla via Leonardo da Vinci n.29 è eletto domicilio
2) (CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Al l cui arina alla via Leonardo da Vinci n.29 è eletto domicilio
3) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 C.F._3 Ale esso il o Marina alla via Leonardo da Vinci n.29 è eletto domicilio
– parti attrici – contro
4) (CF/PI: , nella persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_3 P.IVA_1 ra olo A resso il cui studio in CP_3 alla via Roma n.21 è eletto domicilio
5) (PI: , nella persona del legale rappresentante pro-tempore, P_ P.IVA_2 rap difesa nna RU e dall'avv. Massimo DALLA LIBERA, presso il cui studio in Sanremo alla via Volta n.80 è eletto domicilio
– parti convenute –
6) Controparte_5 CF:
[...] P.IVA_3 feso d nluca NT presso il cui studio in Imperia alla via T. Schiva n.12 è eletto domicilio
– terza chiamata da – P_ 7) (già ), CP_6 Controparte_7 [...]
, nella pr Controparte_5 AGLIARDI e dall'avv. Stefano BARDEELLONI presso il cui studio in AN alla via Macedonio Melloni n. 8 è eletto domicilio
– terza chiamata da – Controparte_3
conclusioni delle parti
⁃ per le parti attrici (foglio depositato Parte_2 telematicamente) «Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione, e domanda avversaria, così giudicare: Pt_ I) Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare gli spandimenti fognari all'interno dell'immobile delle sigg.re e , CP_2 riversamenti che hanno avuto luogo a seguito della muratura del tombino della pubblica fogna in Salita Lago;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità, in solido o meno, delle convenute dei plurimi riversamenti dei liquami della fognatura pubblica all'interno della loro abitazione sita in , Vico della Lavandaie n. 18, - e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità, in solido o CP_3 meno, delle due convenute per i gravi pregiudizi patiti e patendi dalle attrici in conseguenza - per l'effetto, condannare le due convenute, in
1 dott. LE GA solido tra loro o meno, e/o le loro assicurazioni terze chiamate, in solido tra loro o meno, all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti Pt_ dalle sigg.re e , danni che si indicano sin d'ora nella misura di €. 76.169,45 e/o, comunque, in quella somma veriore, maggiore CP_2
o minore, che sarà determinata nel corso del presente giudizio, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo ed alla rivalutazione monetaria, oltre gli ulteriori danni patendi da determinarsi in corso di causa. II) In ogni caso si chiede il rigetto di tutte le domande avversarie delle convenute e delle terze chiamate. III) In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%»
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato telematicamente)
Controparte_3 Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, In via principale, previe le declaratorie del caso, accertare e dichiarare l'insussistenza di colpa in capo al sotto il profilo dell'art. 2051 e, conseguentemente, respingere la domanda promossa dalle attrici nei
Controparte_3 confronti del in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente
Controparte_3 atto e comunque esposte nel proseguo del giudizio. Il tutto con vittoria di spese, competenze legali maggiorate di L.p. 15%, oltre ad accessori di legge”. In via subordinata e riconvenzionale, Voglia il Tribunale di Imperia, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda svolta da parte attrice contro il , accertare e dichiarare la società in persona del
Controparte_3 P_ suo legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni di cui alla parte narrativa del presente atto e, comunque, per quelle che verranno esposte nel proseguo del giudizio, tenuta a manlevare e tenere indenne il , in persona del Sindaco pro tempore, per
Controparte_3 quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di parte attrice;
in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di Pt_ accoglimento totale o parziale delle domande svolta dalle Sigg.re e contro il , accertare e CP_2 Controparte_3 CP_ dichiarare il diritto del , in persona del pro tempore, a ripetere dalla società , in persona del suo
Controparte_3 CP_8 legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni di cui alla parte narrativa del presente atto, quanto da esso versato (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: capitale, interessi, rivalutazione, competenze e spese legali ecc) a favore di parte attrice qualora fosse eventualmente condannato a pagare somme in favore della stessa all'esito del giudizio. in via subordinata, in ogni caso, nella Pt_ denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande svolta dalla Sig.ra e contro il CP_2 Controparte_3 accertare e dichiarare la società , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le motivazioni di Controparte_7 cui alla parte narrativa del presente atto e, comunque, per quelle che verranno esposte nel proseguo del giudizio, tenuta a manlevare e tenere indenne il , in persona del Sindaco pro tempore, per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore di
Controparte_3 parte attrice Il tutto, ed in ogni caso, con vittoria di spese, diritti, onorari della presente causa, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge»
⁃ per la parte convenuta (foglio depositato telematicamente) P_ «
1. Nel merito, in via principale rigettare la domanda risarcitoria svolta dalle attrici nei confronti dell' , siccome infondata in P_ fatto e in diritto.
2. In via subordinata, nel merito, nella non creduta e denegata ipotesi in cui venisse accertata la causa del riversamento di liquame fognario nell'appartamento de quo, nell'intervento operativo di muratura del tombino e che tale riversamento ha arrecato il danno lamentato dalle attrici, accertare e dichiarare la responsabilità del in persona del Sindaco pro – tempore Controparte_3 con sede legale in Ventimiglia (IM) Piazza della Libertà n. 3, (C.F./P.IVA , escludendo qualsiasi responsabilità di P.IVA_1 P_ e per l'effetto condannare l'ente pubblico al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalle attrici, in quanto custode della rete
[...] fognaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 CC.
3. Condannare altresì il al pagamento in favore dell' Controparte_3 P_[...
delle spese ed onorari del presente giudizio.
4. In via di ulteriore subordine, qualora l'istruttoria della presente causa inducesse ad escludere una responsabilità del , prospettando cause del tutto avulse da comportamenti o omissioni del medesimo Controparte_3
o comunque cause riconducibili a comportamenti e/o omissioni poste in essere dall'odierna comparente, configurando una responsabilità Contropart esclusiva e/o solidale dell' per i fatti per cui vi è causa, dichiarare tenuta la compagnia di assicurazione Zurich Insurance Company S.A. in persona del legale rappresentate pro - tempore, con sede a Zurigo – Piazza Carlo Controparte_5 Erba 6, 20129 AN (MI) (C.F./P.IVA/R.I. AN , al pagamento di ogni somma che sia tenuta a versare alle P.IVA_4 P_Contropart attrici, mandando indenne la società da ogni responsabilità.
5. Condannare altresì l'assicurazione Zurich Insurance Company S.A. al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio in favore di » P_
⁃ per la terza chiamata (foglio depositato telematicamente) CP_6
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Nel merito: - rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia e manleva svolta dal nei confronti di P_ ; - in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare se i danni subiti dalla ricorrente sono diretta conseguenza del comportamento colposo del convenuto e, per l'effetto, CP_3 rigettare la domanda di garanzia e manleva per inoperatività delle polizze prodotte e delle relative appendici;
- in ulteriore subordine e sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte attrice, accertare l'esatta quantificazione dei danni occorsi quale diretta conseguenza dei singoli eventi lamentati, per l'effetto, liquidare le somme dovute in manleva Controparte_ dalla compagnia n favore del a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione, interessi e spese, tenendo conto CP_3 sia della quota di responsabilità accertata a carico del sia degli importi della franchigia contrattuale prevista dalla formula SIR CP_3 pari ad € 15.000,00 per ciascun sinistro. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge»
⁃ per la terza chiamata (foglio depositato telematicamente) Controparte_9 «Piaccia al Tribunale Ill.mo di Imperia, contrariis reiectis, 1) In via principale: ASSOLVERE in ogni caso, per le ragioni esposte o richiamate in atti o come meglio ritenuto, la dalle domande formulate nei suoi confronti, con conseguente assorbimento della
P_ domanda di garanzia e manleva dalla prima formulata verso l'esponente Compagnia. 2) In via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della domanda sub 1): - nell'ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità di RESPINGERE ogni domanda
P_ formulata nei confronti di Zurich;
- nell'ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità di e fosse accertato un obbligo, anche
P_ parziale, di copertura assicurativa a carico di Zurich, previa determinazione dell'effettivo grado di colpa in capo ad in ordine ai
P_
2 dott. LE GA fatti per cui è causa, DICHIARARE la conchiudente Zurich tenuta a garantire e manlevare con riferimento alla garanzia
P_ richiamata in atti: i) per la sola quota di responsabilità accertata in capo ad;
ii) entro i limiti ed i massimali di Polizza, dedotto
P_ ogni scoperto contrattuale;
iii) entro i limiti e nei termini (anche riguardo alle spese di giudizio) di cui alle ulteriori condizioni di Polizza e di Legge, respingendo ogni diversa domanda proposta nei con-fronti di Zurich. 3) Per il caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai superiori punti 1) e 2): i) condannare, ognuno per la quota di propria spettanza, i soggetti eventualmente individuati quali corresponsabili con a rifondere a Zurich le somme che la deducente Compagnia fosse tenuta a pagare a parte attrice - per effetto
P_ del vincolo di solidarietà fra i corresponsabili - in eccesso al grado di colpa e di responsabilità accertato nei confronti di ii)
P_ fermi, in ogni caso, i limiti, i massimali di Polizza, ogni scoperto contrattuale nonché le ulteriori condizioni di Polizza e di Legge. 4) Con vittoria di compensi di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A., nel rispetto del principio della soccombenza. Si insiste in tutte le deduzioni, istanze ed eccezioni, anche istruttorie, di cui agli atti e verbali di causa»
Ragioni della decisione
(1) abstract. e in qualità Parte_1 Controparte_1 CP_2 di comproprietarie dell''immobile sito in al Vico delle Lavandaie n.18, CP_3 lamentati, a far data dall'agosto del 2017, numerosi riversamenti/spandimenti fognari all'interno dell'immobile (invaso d escrementi/carta igienica provenienti dalle tubazioni fogniarie comunali e fuoriusciti dagli scarichi) a causa della muratura del tombino della fognatura pubblica sito in Salita Lago n.18, sotto il bagno della loro abitazione, realizzato dal Comune di e dalla società (4.8.2017, 9.2.2018, CP_3 P_
21.6.2018, 7.7.2018; 16.7.20 evano cagionat danni all'immobile, dedotta una responsabilità del ex art. 2051 Cc in quanto Controparte_3 custode proprietario delle rete fogniaria del ed una Controparte_3 responsabilità responsabilità solidale dell' to, quale P_ gestore del servizio di fognatura del aveva eseguito la muratura Controparte_3 del tombino fogniario in Salita L ato la risalita della fogna pubblica nelle tubature provate della loro abitazione con plurimi spandimenti fogniari all'interno della stessa, quantificati i danni subiti e subendi nella somma complessiva di
€ 76.169,45 (€ 48.008,18 = computo metrico lavori edilizi di risanamento dell'immobile; € 10.000,00
= spese per sostituzione integrale mobilio della casa;
€ 11.500,00 = compenso professionista per pratiche edilizie per l'effettuazione e direzione dei lavori;
€ 2.161,27 = danno mergente per sopralluoghi;
€ 8.500,00 = lucro cessante per perdita canone di locazione per inagibilità dell'immobile; € 5.000,00 = danni morali), con atto di citazione, ritualmente notificato, evocavano in giudizio il
, nella persona del Sindaco pro-tempore, e la società Controparte_3 P_
, in persona dell'amministratore pro-tempore, per sentirli condannare, in solido tra loro, al
[...] pagamento in loro favore della somma di € 76.169,45, oltre interessi e rivalutazione e ulteriori danni patiendi da determinarsi in corso di causa, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio la società , nella persona del Sindaco pro-tempore, P_ che, ritenuta la esclusiva responsabilità del ex art. 2051 Cc Controparte_3 quale proprietario della rete fogniaria che, seppur avendole affidato la gestione del servizio, non restava esonerato dalla verifica del buon funzionamento della rete fogniaria, atteso che “gli impianti fogniari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 cc dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito”, contestata una propria responsabilità ex art. 2043 cc “avendo agito con la dovuta cura e nell'adempimento delle proprie incombenze anche relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria”, non essendo riconducibile il riversamento del liquame fogniario all'opera di muratura del tombino, ma al caso fortuito, contestata la quantificazione dei danni, invocata la operatività della polizza per responsabilità civile n.1928267 RCT/O conclusa con la Controparte_10
3 dott. LE GA l'Italia, instava, previa autorizzazione alla chiamata in causa a fini di manleva della compagnia assicuratrice, nel merito, per il rigetto della domanda attore, in via subordinata, per la condanna al risarcimento dei danno del solo custode con Controparte_3 vittoria di spese ed onorari, in via di ulteriore subordine, per essere manlevata dalla da Controparte_11
di spese nei confronti della chiamata in garanzia. 1.2) Si costituiva in giudizio il , nella persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, che, eccepita la ricorrenza del caso fortuito, essendosi verificati i sinistri lamentati a seguito di episodi imprevedibili (bombe d'acqua) e, comunque, evitabili qualora le parti attrici avessero provveduto ad installare “una valvola anti-ritorno … sul tratto terminale, di privata pertinenza, della propria condotta di scarico”, contestata la quantificazione del danno, rilevata una responsabilità a titolo di garanzia della società la quale, in quanto tenuta all'esecuzione degli interventi di P_ manutenzion e straordinaria della rete fogniaria e del relativo impianto, aveva assunto a proprio carico ogni responsabilità per i danni sofferti dai terzi, invocata la polizza RCT n. ILI0001187/II, conclusa con la , per la Controparte_7 copertura assicurativa della responsabilità deriv attività istituzionali, instava, previa autorizzazione alla chiamata in causa a fini di manleva della compagnia assicuratrice, in via principale, per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, in via subordinata e riconvenzionale, per essere manlevata dalla P_ per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore delle parti attrici, in via di ulteriore subordine, per l'accertamento del proprio diritto a ripetere dalla società P_
quanto eventualmente versato in favore delle parti attrici, in via subordinata, in ogni
[...] caso, per essere manlevata dalla da qualsivoglia conseguenza Controparte_7 risarcitoria riconosciuta in capo agli attori, con vittoria di spese. 1.3) Si costituiva in giudizio la , già CP_6 [...]
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_12 che, esclusa, per i fatti lamentati dagli attori, ogni responsabilità del
[...]
non essendo ravvisabile nei suoi confronti alcuna colpa o negligenza, CP_3 contestata la quantificazione del danno la operatività della polizza per assenza del carattere di accidentalità della rottura, instava, in via principale, per il rigetto delle domande attoree, in subordine, per il rigetto della domanda di garanzia/manleva per inoperatività della polizza, in via di ulteriore subordine, per essere tenuta a manlevare il solo per la sola quota di responsabilità ad esso ascrivibile, con Controparte_3
1.4) Si costituiva in giudizio la
[...]
, nella persona del legale rappresentante Controparte_5 pro-tempore, che, eccepita la prescrizione del diritto di alla garanzia assicurativa e
P_ la piena operatività della polizza, aderito alle difese della società , instava, in via
P_ principale, per il rigetto della domanda attorea nei confronti di , con assorbimento
P_ della domanda di garanzia/manleva da questa svolta nei suoi confronti, in via subordinata, per il rigetto della domanda di garanzia/manleva, in via di ulteriore subordine, previa determinazione dell'effettivo grado di colpa della , per essere dichiarata tenuta a
P_ garantire la per la sola quota in capo ad essa accertata, entro i limiti e i massimali
P_ di polizza, toria di spese e competenze. 1.5) Licenziate TU finalizzate alla individuazione della cause degli spandimenti di liquame dalla fogna pubblica all'interno dell'immobile di proprietà attorea e alla determinazione dei danni subiti dagli attori, disposta un'integrazione del quesito volta
4 dott. LE GA alla verifica dello stato e dell'adeguatezza del tratto di pubblica fognatura a cui era allacciata la fognatura privata attorea e alla verifica di successivi interventi riparatori, formulata una proposta conciliativa da parte del giudice, svolto l'interpello delle parti attrici, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 20.12.2024 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
(2) la causa degli sversamenti di liquami nell'immobile attoreo. Nel tratto di pubblica fognatura in Salita Lago di Ventimiglia non sono presenti «il pozzetto di disconnessione così come per la valvola di non ritorno», mentre «un unico collettore fognario, proveniente dalla zona a monte, raccoglie verso valle sia le acque nere sia le acque bianche». La rete fognaria, pertanto, è promiscua (« … la fognatura comunale nel tratto di interesse sia mista, non vi è quindi nessuna separazione tra acque bianche e acque nere») e, dunque, la stessa condotta è chiamata ad evacuare sia le acque bianche sia le acque nere, aspetto che conferisce al sistema di smaltimento fognario pubblico un sostanziale pregiudizio di adeguatezza («I sistemi di smaltimento fognari riguardanti le acque nere dovrebbero essere separati dal sistema di smaltimento delle acque bianche»), al quale si aggiunge una insufficienza del sistema di smaltimento in termini di capacita sezionale (come documentato, oltre alle immagini fotografiche in atti, da cui si evincono gli sversamenti di liquami, dalle lamentele degli abitanti del posto che riferiscono della situazione critica in cui versa la zona soprattutto in caso di precipitazioni intense nonché dei numerosi interventi da parte di imprese di spurgo che frequentemente sono chiamate a intervenire sulla linea). 2.1) Seppur sprovvisto di una valvola di non ritorno, fino all'agosto del 2017, l'immobile delle parti attoree, datato e non oggetto di interventi di ristrutturazione, non ha mai accusato problemi di ritorno e spandimenti di fognatura. Solo in data 18.7.2018, dopo che la fogna nuovamente tracimava all'interno dell'abitazione delle parti attrici (doc. 12 di parte attorea), tanto che i Vigili del Fuoco di Imperia, intervenuti, verbalizzavano che «non si è potuto procedere Ad effettuare il sopralluogo all'interno dei locali per l'assenza degli inquilini, in considerazione di quanto sopra si provvedeva a verificare l'edificio dall'esterno, riscontrando dalla parte lato fiume, un evidente rigonfiamento dell'intonaco sulla facciata, nonché tracce di liquame sulla pubblica via» (doc. 13 di parte attorea), il comune di , attraverso il gestore CP_3 della fognatura pubblica, collegava lo scarico privato del bagno dell'abitazione attorea ad un nuovo tratto di fognatura comunale, con il posizionamento di una nuova tubazione di grande diametro e portata (foto di cui al doc. 17 di parte attorea), come confermato dallo stesso con missiva del 6.8.2018 (doc. 18 di Controparte_3 parte attorea), e da allora, come rilevato dal TU (ha realizzato una ulteriore modifica, «questa posa di una nuova condotta evidentemente in maniera più consona. Tant'è che a decorrere da tale data non sono stati più lamentati sversamenti di liquami internamente all'appartamento»), seppur nella abitazione attorea continua(va) ad essere assente la valvola di non ritorno, non vi sono più stati spandimenti fognari. 2.2) Tanto premesso, il TU ha concluso che «gli sversamenti di liquami, all'interno dei locali di proprietà di parte attrice sono avvenuti a causa del mal funzionamento del sistema di smaltimento fognario comunale», sistema di smaltimento inadeguato, in assenza di separazione tra acque bianche e acque nere, oltre che insufficiente in termini di capacità sezionale ed ulteriormente sollecitato con la muratura del tombino al quale era collegato sia il sistema fognario comunale sia il sistema di scarico dell'appartamento di proprietà di parte attrice (esternamente al fabbricato, un tempo esisteva un tombino, cementato il 5.9.2016 dalla , società gerente la manutenzione della rete fogniaria di P_
, pe ll'interesse del –la cui collocazione è CP_3 Controparte_3
5 dott. LE GA ben visibile nella foto n. 10 della TU –, al quale era collegato sia il sistema fognario comunale sia il sistema di scarico dell'appartamento di proprietà di parte attrice). 2.2.1) Ebbene, gli sversamenti fognari provenienti dal sistema fognario comunale pubblico nel proprio appartamento, lamentati a partire dell'agosto del 2017 (le parti attrici dalla fine di agosto 2016 non si recavano più nella loro abitazione in CP_3 fino al 4 agosto, allorché rinvenivano l'abitazione piena di liquami e resi prontamente e formalmente denunciati, e così anche il 9.2.2018, il 21.6.2018 e il 18 luglio 2018), «sono stati originati a causa della muratura di un tombino avvenuta nel 2016 da parte del gestore della fognatura pubblica, allora La chiusura del tombino, sito nelle immediate P_ vicinanze dello stabile di proprietà di parte attrice, avvenne al fine di evitare che lo sversamento dei liquami, soprattutto in occasione di particolari eventi atmosferici, avvenisse lungo la viabilità pubblica. Di conseguenza a far decorso da tale data il sistema fognario comunale, nel tratto interessato, allorché sottoposto ad un carico non compatibile con la capacità di smaltimento dello stesso, non avendo più possibilità di tracimare dal tombino, in quanto murato, risaliva lungo la condotta comunale al fine di cercare un possibile sfogo. Tale sfogo, nell'agosto 2017, poi nel febbraio 2018, poi nel giugno 2018 e poi ancora nel luglio 2018, è stato trovato e accaduto all'interno dell'appartamento di proprietà di parte attrice. I liquami, nel risalire la condotta, sicuramente in pressione, hanno invaso l'appartamento per mezzo dei sanitari collegati al sistema fognario». 2.2.1.1) Circostanza, di fatto, riconosciuta dal allorchè, nel Controparte_3 riscontrare la diffida legale attorea del 7.7.2018 (doc. n.10 di parte attorea), ammetteva «Il raddoppio della condotta (fognaria) ha ridotto ma non eliminato i problemi di tracimazione del pozzetto più basso (doc. 5 di parte attorea) di Salita Lago in caso di forti piogge e pertanto, a seguito delle richieste dei residenti, l' aveva proceduto…dandone informazione all'Ufficio tecnico P_
a “chiudere” il pozzetto che creava lo spandimento. Dopo la chiusura del pozzetto quando la vecchia condotta, a cui era ancora allacciato lo scarico delle sigg.re e , andava in sovraccarico si Pt_1 CP_2 sono verificati i fenomeni che hanno causato l'allagamento dell'alloggio di vico Lavandaie» (doc. 16 di parte attorea). 2.2.2) Dunque, la causa degli sversamenti all'interno dell'abitazione delle parti attrici è ascrivibile alla intrinseca e strutturale inadeguata capacità del sistema fognario di assorbimento e smaltimento nelle fogne delle acque bianche e nere di in CP_3
Salita Lago e Vico delle Lavandaie, in proprietà del in Controparte_3 virtù di contratto di appalto, dalla , risolta solo in epoca successiva al P_
18.7.2018 con il posizionamento di una tubazione di pubblica fognatura dalla sezione adeguata ove veniva allacciato lo scarico dell'immobile delle parti attrici. Alla luce delle superiori considerazioni, il complessivo compendio probatorio versato in atti consente di ritenere condivisibile l'individuazione della causa degli allagamenti occorsi nella inadeguatezza della rete fognaria pubblica che, a seguito della muratura del tombino, non è stata più in grado, in ragione delle modifiche apportate, a garantire il deflusso delle acque meteoriche. 2.2.3) Le risultanze processuali consentono di ritenere che, in difetto di prova contraria, l'inadeguatezza del sistema fognario pubblico è stata causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo. A tal proposito prive di pregio sono a parere di questo Giudice tutte le contestazioni, meramente allegate e non provate, in ordine alla rilevanza causale del comportamento colposo delle parti attrici laddove non provvedevano a dotare l'impianto di una valvola di non ritorno che avrebbe impedito la risalita dei liquami fognari fino alla loro proprietà. 2.2.3.1) La circostanza che (seppur l'impianto sprovvisto di una valvola di non ritorno) fino all'agosto del 2018, l'immobile delle parti attoree, non aveva mai accusato problemi di ritorno e spandimenti di fognatura, i quali non si verificavano più allorchè il comune
6 dott. LE GA di , attraverso il gestore della fognatura pubblica, collegava lo scarico CP_3 privato del bagno dell'abitazione attorea ad un nuovo tratto di fognatura comunale, con il posizionamento di una nuova tubazione di grande diametro e portata (seppur nella abitazione attorea continuava ad essere assente la valvola di non ritorno), esclude qualsivoglia concorsi di colpa nella verificazione dell'evento in capo alle parti attrici. 2.2.3.2) Orbene, sulla scorta del complessivo compendio, la causa dell'allagamento è attribuibile esclusivamente all'insufficiente smaltimento dell'acqua piovana da parte della rete fognaria pubblica in ragione delle criticità strutturali della stessa.
(3) sulla responsabilità delle parti convenute. Non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc abbia natura oggettiva (cass. nn. 2477-2483/2018). Qualificazione che ha ricevuto una definitiva conferma dalle sezioni unite (n. 20943/2022), ribadendo che «la responsabilità di cui all'art. 2051 Cc ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cose in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode». All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili: (a) l'art. 2051 Cc, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
(b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di lege di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 Cc, salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
(c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
(d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, co.1, Cc;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dell'art. 2 della Costituzione;
(e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Questi i principi che sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, «il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita
7 dott. LE GA (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussitenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 Cc provando il caso fortuito) – quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023). 3.1) Premessi questi principi, rilevato che il dato normativo va applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito e declinandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, ovvero tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda «non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)» (cass. n. 19960/2023; cass. n. 26209/2023), è agevole rilevare la prova della correlazione tra gli sversamenti all'interno dell'abitazione degli attori e l'intrinseca e strutturale inadeguata capacità del sistema fogniario di assorbimento e smaltimento nelle fogne delle acque bianche e nere di in CP_3
Salita Lago e Vico delle Lavandaie, sul quale il Comune di , CP_3 P_ seppur sulla base di titoli diversi (originaria, per il comune, in quanto proprietario;
derivata, per la , in quanto ad essa trapassata mediante un atto di trasferimento P_ negoziale), in ragione della titolarità del diritto di proprietà e della titolarità della posizione di effettiva gestrice, erano, e sono, titolari di una titolata relazione di fatto di natura custodiale. 3.1.1) Il quale proprietario dell'impianto fognario, e la Controparte_3 P_
, quale ente gestore delle rete fogniaria del Comune di , erano (e sono)
[...] CP_3 entrambi titolari di una posizione di garanzia, originaria, il primo, derivata, la seconda, con funzione di protezione (con lo scopo di preservare i beni giuridici da tutti i pericoli che potevano minacciarne l'integrità, quale che fosse la fonte da cui scaturivano) e di controllo (con lo scopo quello di neutralizzare determinate fonti di pericolo, in modo da garantire l'integrità di tutti i beni giuridici che potevano esserne minacciati), rilevante ex art. 2051 cc. Valga il vero: 3.1.1.1) Quanto al gli impianti fogniari, da chiunque realizzati, Controparte_3 una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 cc dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito (cass. 6665/2009). Orbene, l'ente comunale è comunque tenuto all'esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altro titolo a soggetti terzi, deve comunque rispondere dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, in base al disposto normativo di cui all'art. 2051 cc: «L'ente proprietario della strada e delle relative condutture risponde dei danni causati al cittadino dal tracimazione della fogna. L'ente gestore, infatti, deve garantire al cittadino non solo la manutenzione degli impianti ma, anche e soprattutto, la loro adeguatezza. L'ente locale ha l'obbligo di garantire che le reti siano adeguate alla popolazione insediata, a prescindere dalle concrete modalità con cui il pubblico si collega alle reti» (Cass. n. 5534/2012). A ciò si aggiunge l'art. 3 del
“Disciplinare per la regolamentazione della gestione delle reti e degli impianti relativi ai
8 dott. LE GA servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue, della progettazione, del coordinamento e delle direzioni lavori dei nuovi investimenti occorrenti per il completamento del programma di attuazione della rete fognaria”, svolti dalla P_ per conto del comune di , laddove stabilisce: «Il è e resta il titolare del CP_3 CP_3 servizio di fognatura e depurazione, delle reti fognarie, degli impianti di sollevamento e depurazione e dei relativi scarichi». 3.1.1.1.1) Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di contratto di appalto, come nella specie, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cc, la quale, non viene meno per la stipulazione del contratto di appalto e per consegna del bene all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, conservandone il possesso e potendone disporre materialmente e giuridicamente, mantenendone, in altri termini, la custodia, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito. Il Controparte_3 proprietario/committente, non sarà chiamato a rispondere nei confronti del terzo danneggiato, in qualità di custode, ed in forza quindi di una responsabilità di natura oggettiva, unicamente nell'ipotesi in cui dimostri il caso fortuito, che ricorre laddove venga dimostrata una condotta dell'appaltatore imprevedibile ed inevitabile, nonostante il costante ed adeguato controllo da parte del committente, deve provare di aver scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito direttive adeguate al fine di consentirgli di svolgere i lavori edili appaltati in piena autonomia e di aver esercitato suoi poteri di controllo e vigilanza sullo stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile, riconducibile pertanto in un'ipotesi di caso fortuito costituito dalla condotta di quest'ultimo, il che non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore. L'imprevedibilità/inevitabilità non dev'essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente, che, adempiendo al suo obbligo di custodia, abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori. Pertanto, il committente, al fine di CP_3 liberarsi da responsabilità, non potrà soltanto allegare un mero inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi contrattuali, in quanto in questo modo si verrebbe a creare una impropria ed iniqua forma di esonero contrattuale della responsabilità del committente nei confronti dei terzi, sulla base di un contratto cui questi ultimi sono rimasti del tutto estranei (cass. n. 7553/2021). Ciò non significa esonerare l'appaltatore da responsabilità, in quanto potrà in ogni caso essere chiamato dal committente a rispondere dell'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti. Il principio di diritto richiamato dall'ordinanza in commento ha, evidentemente, l'intento di apprestare una tutela maggiore in favore del terzo, il quale, a fronte di una responsabilità di natura oggettiva in capo al committente/custode, sarà tenuto ad una prova meno gravosa rispetto all'onere imposto dall'art. 2043 cc per l'accertamento della responsabilità aquiliana dell'appaltatore, che potrà sempre essere fatta valere, in ipotesi di danni derivanti dall'attività realizzata da quest'ultimo. 3.1.1.1.2) Nel caso di specie, in ragione della natura del contratto/delle disposizioni impartite dal committente/delle modalità di esecuzione dei lavori, l'appalto de quo, sul piano dinamico/soggettivo del suo concreto manifestarsi nel regolamento delle posizioni soggettive di appaltatore e appaltante e su quello statico/soggettivo attinente alla responsabilità extracontrattuale per fatto naturale della cosa, non implicava il totale trasferimento all'appaltatrice del potere di fatto del sistema fogniario e del connesso dovere di custodia: gli impianti fogniari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente
9 dott. LE GA pubblico. Il convenuto ha, infatti, ammesso di essere stato subito informato CP_3 dalla stessa società appaltatrice che quest'ultima aveva murato il tombino della rete fognaria prossimo alla casa delle parti attrici (doc. 18 di parte attorea) e nulla aveva eccepito né preso alcun provvedimento la riguardo, ratificando nei fatti la condotta della . All'evidenza, il non solo non ha effettuato un efficace P_ CP_3 contr rato della ndone stato informato, lo ha addirittura P_ avallato, facendolo proprio. Pertanto, il dovere di custodia sulla propria rete fogniaria non è venuto a cessare per averne affidato la manutenzione a terzi e neppure la condotta della assurge a caso fortuito. P_
3.1.1.2) Ciò chiarito in ordine ai profili di responsabilità sussistenti in capo al soggetto proprietario della rete, giova accertare, a questo punto, l'eventuale sussistenza, in via alternativa o concorrente, della responsabilità del soggetto preposto alla gestione della rete. Quanto alla , il contratto di appalto in parola individua la fonte da cui P_ deriva la posizione oggettiva di custode in capo ad essa appaltatrice. 3.1.1.2.1) Con la convenzione tra ed del 29.08.1996, Controparte_3 P_ avente ad oggetto la gestione del servizio di fognatura e depurazione acque per il Comune di , è stato previsto che «E' a totale carico della società , ndr) CP_3 P_
l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie e dei relativi impianti» (e che «La società dovrà curare la conservazione dei beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 7 ), dovrà provvedere alla loro custodia ed assumerà a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi ed agli stessi riconducibili ». 3.1.1.2.2) Orbene, sulla scorta della suesposta disciplina convenzionale deve allora ritenersi che su quale gestore della rete fognaria e detentore dell'effettiva P_ disponibilità de della rete e dei collettori, in qualità di custode, gravava ogni obbligo di manutenzione, controllo, vigilanza ed adeguamento degli stessi impianti, con conseguente responsabilità a suo carico ex art. 2051 cc per i danni arrecati a terzi. Tale responsabilità è evidentemente ravvisabile a decorrere dalla stipula stessa, avvenuta in data 29.08.1996 e, dunque, avuto riguardo esclusivamente agli eventi dannosi successivi alla predetta data. 3.1.1.2.3) Non avendo le parti convenute fornito alcuna prova in ordine alla valenza causale della condotta delle parti attrici nel processo eziologico di produzione dell'evento lesivo, secondo l'ordinario principio di cui all'art. 2697 c.c., ed essendo priva di rilevanza causale la circostanza dedotta dall'ente locale in ordine alla natura eccezionale delle precipitazioni atmosferiche abbattutesi sulla zona all'epoca dei fatti (invero, l'eccepita eccezionalità dell'evento temporalesco sollevata dal quale CP_3 caso fortuito idoneo ad escludere il nesso è stata meramente allegat detto convenuto e pertanto la stessa è del tutto inidonea ad assurgere a caso fortuito), nella specie, accanto all'accertata responsabilità del , proprietario Controparte_3 della rete fognaria cittadina, deve ulteriormente ravvisarsi, altresì, la responsabilità della , ente gestore della rete fognaria. È stato, infatti, anche precisato dalla P_ giurisprudenza di legittimità, in via generale, che, nel caso in cui non vi sia stato un totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare l'opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di co-custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 cc da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito (cass. 6101/2013). 3.2) Nel caso di specie, non è contestato che la proprietà della rete fognaria fosse del Comune di , così come non è contestato che la stessa PA procedesse di CP_3 concerto con agli interventi manutentivi, di ampliamento delle reti e degli P_ impianti da r utto ciò consente quindi di ritenere che, nonostante la stipula
10 dott. LE GA della convenzione de qua, anche la P.A. aveva la disponibilità della res e, pertanto, sussistevano anche in capo all'ente comunale gli obblighi di manutenzione, controllo e vigilanza;
ne consegue che sussiste a carico di entrambi i soggetti in solido la responsabilità per i danni subiti dalle parti attrici. 3.2.1) Il concorso di responsabilità fra più soggetti si risolve, conseguentemente, in un vantaggio per il danneggiato. In applicazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art. 2055 cc, ritiene questo Giudice che sussiste tra i due convenuti una rispettiva responsabilità nella misura del 50%, tenuto conto, relativamente al grado della colpa e all'efficienza causale rinvenibile nell'azione di ciascun responsabile, che entrambi, in eguale misura, avevano la disponibilità, materiale e giuridica, della res produttiva degli eventi lesivi e, pertanto, paritariamente, avrebbero potuto intervenire al fine di prevenire ed evitare gli eventi lesivi;
ne consegue che, facendo applicazione dei predetti principi, questo Giudicante condanna in solido i convenuti per gli eventi lesivi occorsi, ciascuno nella misura del 50% del totale. 3.2.2) Alla luce delle superiori considerazioni, accertata la responsabilità responsabilità solidale di e del , in ordine agli eventi dannosi di P_ Controparte_3 cui sopra, la domanda attorea va accolta nei termini e limiti predetti. Le suesposte motivazioni assorbono ogni ulteriore statuizione in ordine all'invocato disposto normativo di cui all'art. 2043 cc, tenuto conto del carattere speciale della fattispecie di responsabilità delle cose in custodia
(4) quantificazione del danno. Premesso che l'unità immobiliare necessita di un immediato e completo intervento di sgombero di tutto quanto presente al suo interno, di pulizia a fondo, di ritinteggiatura completa e della levigatura dei pavimenti in piastrelle di graniglia, considerato nel computo lo scomodo in quanto l'alloggio è raggiungibile solo a piedi, il TU ha quantificato i danni arrecati all'immobile delle attrici dai plurimi spandimenti fogniari del 2017/2018, in complessivi euro 26.500,00 (€5.000,00 a corpo per lo sgombero e trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica;
€ 3.000,00 a corpo per la pulizia a fondo;
€. 4.000,00 a corpo per la stuccatura e la tinteggiatura dell'intera unità immobiliare;
€. 2.5000,00 a corpo la levigature del pavimento in graniglia;
€. 12.000,00 a corpo per l'acquisto, il trasporto e il montaggio dei nuovi mobili). A tale somma va aggiunta quella di € 6.600 a titolo di mancato guadagno, avendo le parti attrici provato che e Controparte_13
in data 29.5.2017, avevano richiesto condurre, da settembre 2017 a Controparte_14 luglio 2018, in locazione l'immobile al canone di € 600 mensili. 4.1) Sulle somme sopra determinate, trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno e, dunque, di valore, sono riconosciuti gli interessi e la rivalutazione secondo gli indici Istat dal giorno dell'illecito. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. Poiché la TU ha quantificato il danno in data 25.11.2022, giorno di deposito della perizia, ed essendo in sostanza già la somma rivalutata a tale data, la rivalutazione è riconosciuta dal 25.11.2022 ad oggi e gli interessi, per evitare una duplicazione del danno risarcibile,
11 dott. LE GA sono calcolati per l'importo di euro 26.500,00 dal 4.8.2017 e per l'importo di € 6.600 dal 1 luglio 2018 entrambi sulle somme originarie, quindi sulle predette somme rispettivamente svalutate al 4.8.2017 ed al 1.7.2018 e poi via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza. Sugli importi come determinati all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
(5) sulle domande di manleva. Nella sua conclusionale non affronta in alcun P_ modo le questioni riguardanti le eccezioni sollevate, sin dalla costituzione, da
[...]
in ordine al contratto assicurativo n.192°8267. Pertanto, la domanda CP_9
da nei confronti di P_ [...]
per essere da quest'ultima tenuta Controparte_15 indenne e manlevata, in assenza di un adeguato supporto probatorio e stante la non contestazione della fondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza, come sollevata da RI IN, deve essere rigettata. 5.1) Quanto alla domanda di manleva svolta dal nei confronti di Controparte_3
in forza della polizza RCT n. ILI0001187/II, per essere da quest'ultima CP_6 anlevata, la stessa deve essere accolta. 5.1.1) Ai sensi dell'art.1 della polizza «La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o materiali in dipendenza della responsabilità derivante dall'esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate da leggi, da regolamenti, dall'atto costitutivo, o altri atti amministrativi». In particolare l'art 4, nella sua previsione generale, prevede una copertura assicurativa anche per fatto doloso o colposo dell'assicurato precisando poi alla lettera A) che la copertura comprende la responsabilità derivante «dalla proprietà, e/o gestione e/o uso a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o a ciò in qualsiasi modo riconducibile» quale è, certamente, la conduzione di acquedotti o reti fognarie. 5.1.2) Contrariamente a quanto sostenuto dalla , la lettera M dell'art. CP_6
4 delle condizioni di polizza, laddove si precisa che «Fermo che la copertura assicurativa é operante anche per fatto colposo o doloso delle persone delle quali l' debba rispondere, a solo Parte_3 titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante:….lett. M: dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti fognarie, compresi i danni da occlusione e rigurgito conseguenti a rottura accidentale. Sono compresi, altresì i danni causati da erogazione di acqua alterata», ha la sola funzione di estendere la copertura assicurativa anche ai danni da occlusione e rigurgito conseguenti a rottura accidentale. Essendo il thema decidendum circoscritto ad un unico episodio, la franchigia dovrà applicarsi una sola volta.
(6) sulle spese di giudizio. Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio
12 dott. LE GA della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale». 6.1) In ragione della soccombenza, il , in persona del Controparte_3 CP_8 pro-tempore, e la società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve P_ essere dichiarate tenute e condannate a rimborsare a Parte_4
le spese di lite del present
[...] dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. 5.2) In ragione dell'accoglimento della domanda di garanzia/manleva, CP_6
(già ), , in Controparte_7 CP_5 Controparte_5 persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare al in persona del Sindaco pro- Controparte_3 tempore, le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. 5.3) In ragione del rigetto della domanda di garanzia/manleva, , in persona del P_ legale rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare al Controparte_5
, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,, le spese di lite
[...] del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. le spese di lite del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della
13 dott. LE GA controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore da € 26.000,01 a
€ 52.000,00: _ per la fase di studio, € 851,00 _ per la fase introduttiva, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00 per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge.
(7) sulle spese di TU. Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di TU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) accerta la responsabilità la responsabilità solidale del Controparte_3 e della nella causazione degli eventi danno P_ attrici, ra del 50% del totale, e, per, l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del Sindaco pro-tempore, in solido con la CP_3 P_ te pro-tempore, a corrispondere alle parti attrici, risarcimento del danno patrimoniale, ciascuno nella misura del 50% del totale, la somma di euro 26.500,00 e la somma di euro 6.600, oltre accessori come in motivazione (B) accoglie la domanda di garanzia, e per l'effetto condanna (già CP_6
), RAPPRESENTANZA GENERALE pe a del Controparte_7 CP_5 pore, a tenere indenne, per la sola quota nsabilità ad esso ascrivibile, il , in persona del Sindaco pro-tempore, nei Controparte_3 limiti e condizioni lla franchigia contrattuale (c) respinge la domanda di garanzia/manleva svolta dalla , in persona del legale P_ rappresentante pro-tempore, nei confronti della Controparte_5
RAPPRESENTANZA GE
[...] CP_5 empore (D) condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il P_ [...]
del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in solid CP_3
delle spese di giudizio che Parte_2 liquida i mpenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. (E) condanna (già ), CP_6 Controparte_7 [...] ona d e Controparte_5
, nella persona del Sindaco pro-tempore, delle spese di Controparte_3 giudizio c 80,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. (F) condanna P_ favore della Controparte_5
[...] Controparte_5
14 dott. LE GA tempore, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.380,35 di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge. (g) pone le spese di TU definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro (h) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 29.03.2023
Il Giudice dott. LE GA (sottoscritta con firma digitale)
15 dott. LE GA