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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23/10/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso
e tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresenti e difesi dall'avvocato
Gambero Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Mazzini n. 142, giusta procura alle liti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di BESANA BRIANZA (MB) in Via Giuseppe Parini . 47, piano primo, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
[...]
, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando Parte_2 gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il piano terra seminterrato cosi composto camera, bagno, soggiorno di pertinenza in blocco della villa bifamiliare con ingresso e pertinenze comuni, di cui è autorizzato sin d'ora il passaggio e l'uso, viene assegnato ed occupato dal Sig. - come da piantina che si allega al doc. n. 13. Parte_3
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
pagina 1 di 3 3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 Persona_2 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22,00 - weekend alternati;
previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali, le ragazze frequenteranno il padre nelle nei giorni dal
Lunedi al Venerdi, dalle 14,00 alle 20,00, salvo obblighi lavorativi del padre e/o della madre che li vedranno impegnati in trasferte sul territorio nazionale o internazionale;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 05 del mese di maggio di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, o altro Parte_1 Parte_2 mezzo equipollente, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 e cosi € 200,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 75% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi ciascuno provvederà in autonomia al proprio sostentamento economico.
8. Altre condizioni economiche, sulla casa coniugale è acceso un mutuo ipotecario pari ad E 240000,00= circa di cui il Sig. si assumerà l'onere del pagamento del relativo rateo mensile Parte_1 pari a circa € 1600,00 fino al completo ammortamento.
9. Le utenze di gas, luce e polizza casa per espressa previsione dei coniugi saranno a carico del Sig.
salvo diverso accordo delle parti;
Parte_1
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
18/04/2015 a Besana in Brianza (MB); pagina 2 di 3 - Dall'unione sono nate (in data 07/05/2009) e (in data 14/07/2011); Per_2 Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 17/12/2024 tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 23/10/2024 da e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 Parte_2
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Besana in Brianza (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 2, parte I, anno 2015);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19/12/2024
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Caterina CANIATO Presidente Rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
23/10/2024, assunto in decisione in data 17/12/2024 e vertente tra
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso
e tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresenti e difesi dall'avvocato
Gambero Luca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Mazzini n. 142, giusta procura alle liti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di BESANA BRIANZA (MB) in Via Giuseppe Parini . 47, piano primo, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra
[...]
, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando Parte_2 gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Il piano terra seminterrato cosi composto camera, bagno, soggiorno di pertinenza in blocco della villa bifamiliare con ingresso e pertinenze comuni, di cui è autorizzato sin d'ora il passaggio e l'uso, viene assegnato ed occupato dal Sig. - come da piantina che si allega al doc. n. 13. Parte_3
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
pagina 1 di 3 3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il Per_1 Persona_2 padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 22,00 - weekend alternati;
previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali, le ragazze frequenteranno il padre nelle nei giorni dal
Lunedi al Venerdi, dalle 14,00 alle 20,00, salvo obblighi lavorativi del padre e/o della madre che li vedranno impegnati in trasferte sul territorio nazionale o internazionale;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 05 del mese di maggio di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, o altro Parte_1 Parte_2 mezzo equipollente, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 e cosi € 200,00 per ciascuna figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 75% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N.
e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi ciascuno provvederà in autonomia al proprio sostentamento economico.
8. Altre condizioni economiche, sulla casa coniugale è acceso un mutuo ipotecario pari ad E 240000,00= circa di cui il Sig. si assumerà l'onere del pagamento del relativo rateo mensile Parte_1 pari a circa € 1600,00 fino al completo ammortamento.
9. Le utenze di gas, luce e polizza casa per espressa previsione dei coniugi saranno a carico del Sig.
salvo diverso accordo delle parti;
Parte_1
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
18/04/2015 a Besana in Brianza (MB); pagina 2 di 3 - Dall'unione sono nate (in data 07/05/2009) e (in data 14/07/2011); Per_2 Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 17/12/2024 tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
- Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 23/10/2024 da e , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Parte_1 Parte_2
o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle Parte_2 conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Besana in Brianza (MB), per le annotazioni di legge (atto n. 2, parte I, anno 2015);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19/12/2024
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato
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