Decreto cautelare 28 gennaio 2025
Sentenza breve 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 12/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 38 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Comita Ragnedda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Debora Urru in Cagliari, via Genneruxi n. 5;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
a) del decreto -OMISSIS- del 5 dicembre 2024 adottato dalla Capitaneria di Porto di -OMISSIS- - Reparto Tecnico Amministrativo - Sezione Gente di Mare, concernente cancellazione del ricorrente dalle Matricole della Gente di mare di I categoria;
b) per quanto occorrer possa, della nota della Capitaneria di Porto di -OMISSIS- prot. -OMISSIS-del 17/12/2024 di trasmissione e notifica di detto decreto, nella parte in cui viene ordinato di consegnare il libretto entro 30 giorni dalla notificazione;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha proposto ricorso, munito di istanza cautelare, avverso il provvedimento epigrafato con cui la Capitaneria di porto di -OMISSIS- ha disposto la sua cancellazione dalle Matricole della Gente di Mare in applicazione dell’art. 120, lett. e) Cod. Nav. e dell’art. 238, comma 4, del Regolamento di attuazione, per aver riportato una “ condanna con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento ne impediscono l’iscrizione nelle matricole ”.
2. Parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della disposta cancellazione, da un lato, per contraddittorietà tra atti, in quanto egli, nel 2018, aveva riportato una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per la quale la Capitaneria tuttavia aveva già avviato il procedimento di cancellazione, ma lo aveva poi archiviato, con decreto n. -OMISSIS-del 2021, in accoglimento delle osservazioni del ricorrente, per cui oggi non potrebbe nuovamente riesercitare il potere, peraltro immotivamente; dall’altro, per violazione delle norme richiamate dall’amministrazione, in relazione alle modifiche disposte dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022 all’art. 445, comma 1 bis, c.p.p., che ha previsto che “ se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna ”.
3. Resiste il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, in quanto: (i) in relazione al primo motivo, il provvedimento impugnato si fonderebbe non già sulla sentenza di patteggiamento del 2018, ma su una sentenza sopravvenuta del 2022; (ii) in relazione al secondo motivo, la novella legislativa non troverebbe applicazione nel caso di specie essendo la sentenza di patteggiamento stata emessa in data antecedente all’entrata in vigore della normativa sopravvenuta e, comunque, come esposto anche se solo in sede di discussione orale, non si verterebbe in tema di disposizioni extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna.
4. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2025, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione, sussistendo i presupposti per la sua definizione con sentenza in forma semplificata.
5. È infondato, in fatto, il primo motivo di ricorso, poiché, come evidenziato dalla difesa erariale e non contestato dal ricorrente, il provvedimento è stato adottato non in relazione alla sentenza di patteggiamento del 2018, bensì in relazione alla diversa e successiva sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente dal GUP del Tribunale di -OMISSIS- in data 03.03.2022 (irrevocabile a far data dal 22.11.2022 doc. 5), così escludendosi qualsivoglia rilevanza della vicenda pregressa posta a fondamento del primo motivo di ricorso.
6. Deve invece essere accolto il secondo motivo di ricorso.
La Capitaneria di porto di -OMISSIS- ha adottato l’impugnato provvedimento in forza del combinato disposto degli artt. 120, lett. e) cod. nav. e 238 del Regolamento di Attuazione, che prevedono la cancellazione degli iscritti nelle matricole gente di mare in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per i reati indicati all’art. 238, n. 4) del Regolamento, disposizione come interpretata dalla nota prot. 14766 in data 21.05.2024 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (doc. 4 Ministero), ed ha equiparato la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente a quella di condanna.
7. Il nuovo comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., modificato dal d.gs. n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, dispone che “ la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ”.
La norma introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022 è dunque volta a regolare l’utilizzo, nei giudizi diversi da quello penale, della sentenza di patteggiamento, nonché, per quanto rilevante nel presente giudizio, la sorte delle norme extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna, le quali sono ormai improduttive di effetti, salvo che la sentenza di patteggiamento abbia previsto pene accessorie. In sostanza, come evidenziato in dottrina, nel caso in cui non siano applicate pene accessorie, la sentenza di patteggiamento può essere equiparata ad una sentenza di condanna esclusivamente nell'ipotesi in cui vi sia una disposizione di legge penale che lo stabilisca espressamente, mentre eventuali norme extrapenali che dovessero operare tale equiparazione dovranno, pertanto, ritenersi improduttive di effetti.
La norma ha natura squisitamente processuale o, per meglio dire per la fattispecie che occupa, procedimentale, in quanto è volta a disciplinare non già la sentenza di patteggiamento in quanto tale e il processo concluso con essa, bensì dispone l’inefficacia, dal momento della sua entrata in vigore, delle norme extrapenali di equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna.
Ne discende che la novella in questione trova applicazione a tutte le fattispecie - nelle quali la norma extrapenale equipari la sentenza di patteggiamento alla condanna - che si verifichino successivamente all’entrata in vigore della ridetta novella, a prescindere dalla data di conclusione del patteggiamento, dovendosi invece avere riguardo al momento in cui la norma extrapenale di equiparazione del patteggiamento alla condanna trovi concretizzazione e applicazione.
In assenza di precedenti giurisprudenziali reperiti, è coerente con queste affermazioni quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale Forense in relazione ad un giudizio disciplinare – nel quale peraltro il ridetto Consiglio esercita funzioni giurisdizionali ( ex multis Cass., sez. un., 12 aprile 2024, n. 9949) – che ha rilevato che “ il citato D.Lgs. n. 150/2022, pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2022, è entrato in vigore il 30 dicembre del medesimo anno. La norma qui di interesse non reca disposizioni transitoria, con conseguente applicazione del principio del tempus regit processum. Pertanto, la regola di nuovo conio è destinata a trovare applicazione a tutti i giudizi disciplinari pendenti innanzi ai CDD alla data di entrata in vigore del decreto legislativo indipendentemente dalla data di conclusione del patteggiamento ” (C.N.F., sentenza 26 febbraio 2024, n. 40).
È coerente con tale interpretazione letterale anche il principio tempus regit actum applicato al procedimento amministrativo, per cui i soli provvedimenti amministrativi adottati prima dell’entrata in vigore della novella in punto di effetti extrapenali delle sentenze di patteggiamento saranno regolati dal diverso principio dell’equiparazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. a quella di condanna anche a tali fini, mentre i procedimenti pendenti o avviati dopo l’entrata in vigore del nuovo art. 445, comma 1 bis c.p.p. non potranno fare applicazione dell’equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna disposta da norme extrapenali, restando valida tale equiparazione solo se disposta da norme penali.
8. Nel caso di specie, è dunque irrilevante che la sentenza di patteggiamento sia stata emessa in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo art. 445, comma 1 bis c.p.p., poiché esso trova applicazione in quanto la norma extrapenale che la disposizione di nuovo conio prevede essere improduttiva di effetti è stata applicata dall’amministrazione con l’esercizio del potere amministrativo consacratosi nel provvedimento -OMISSIS- del 2024 oggi impugnato, allorquando dunque la sentenza di patteggiamento emessa nel 2022 nei confronti del ricorrente non poteva essere equiparata ad una condanna, non avendo disposto nei suoi confronti pene accessorie.
9. Deve infine essere rigettata la tesi difensiva, prospettata in sede di discussione orale, per cui nel caso di specie non si applicherebbe il secondo periodo dell’art. 445, comma 1 bis c.p.p. (“ Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna ”, bensì il terzo (“ Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ”).
La tesi evidentemente prova troppo, giacché ritenere che l’amministrazione non abbia applicato disposizioni extrapenali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla condanna significherebbe affermare che l’amministrazione sia titolare di un potere generale di equiparazione della sentenza di patteggiamento alla condanna, in deroga e oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, a ciò ostando anche la nuova formulazione dell’art. 445, comma 1 bis c.p.p. e in assenza di una valida ragione di natura costituzionale. Come anticipato, invece, l’ultimo periodo della norma in discorso si applica non già a supposti casi di equiparazione “innominata” ed immanenti nell’ordinamento che sarebbero nella disponibilità dell’amministrazione, invero insussistenti, bensì nelle ipotesi in cui l’equiparazione sia prevista da norme penali, che restano efficaci.
10. Deve dunque essere accolto il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati.
11. La novità della questione e l’assenza di precedenti giurisprudenziali giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.