Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 449/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 449/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1 come in atti dall'Avv. Ingrasciotta Alessandro come in atti, in virtù di procura in atti E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Scheda Alessandro, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del giorno 01.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.02.2025 i coniugi Parte_1
[nata a [...] il [...] (C.F. ] e C.F._1 CP_1
1
[nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
)], premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._2
04.05.2011 in Fisciano (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Fisciano (SA) dell'anno 2011, al n. 4 Parte I, e che dall'unione era nato il figlio (1.12.2010) ed evidenziato che il Tribunale di Per_1
Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto di omologa n. cron.
6445/2016 emesso in data 25.10.2016, chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del giorno 01.04.2025 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data 26.03.2025 note scritte contenenti la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare. Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
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“1) Il figlio resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori con collocazione prevalente presso la residenza della madre;
IN RIFERIMENTO AGLI ASPETTI ECONOMICI
2) Il IG. si impegna a versare, con cadenza mensile, entro il Controparte_1 giorno 05 di ogni mese, alla IG.ra , l'importo mensile pari Parte_1 ad euro 200,00 oltre rivalutazione ISTAT annuale, a titolo di mantenimento ordinario del figlio Tale assegno sarà corrisposto con cadenza mensile ed Per_1 in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, presso la residenza della IG.ra
; Parte_1
3) Il IG. con il presente accordo e sino ad eventuale modifica in Controparte_1 via giudiziaria, autorizza la IG.ra a chiedere per l'intero Parte_1 gli assegni familiari - assegni unici - ed assegni di natura similare - per il figlio
Per_1
4) Gli ex coniugi si impegnano a pagare le spese straordinarie per il figlio Per_1 nella misura del 50% a carico di entrambi;
4.1) Il rimborso di quanto anticipato dall'altro coniuge avverrà entro i successivi dieci giorni dall'esibizione delle ricevute/scontrini fiscali, che attestino il relativo pagamento.
4.2) Il coniuge che vorrà negare il consenso alla relativa spesa straordinaria, dovrà comunicarlo con qualsiasi mezzo scritto (come SMS, Whatsapp, e-mail) entro TRE giorni dalla ricezione della richiesta. Il silenzio, oltre il terzo giorno dalla richiesta,
è inteso quale assenso per il coniuge richiedente.
4.3) Le spese straordinarie sono identificate in quelle scolastiche, spese mediche, spese ludico-sportivo ricreativo, domestica e baby-sitter, comunque non voluttuarie e, comunque, preventivamente concordate per iscritto, anche tramite semplici messaggi di testo o e-mail, tra i genitori stessi.
In particolare, per evitare equivoci e/o contestazioni sull'individuazione delle stesse, le parti, di comune accordo, indicano a seguire quelle spese che sono considerate straordinarie e che dovranno essere poste nella misura del 50% e comunque, in caso di chiara previsione nel presente atto, in via sussidiaria, si farà sempre riferimento alle Linee Guida del C.N.F. del 29 novembre 2017.
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4. a) Spese per l'istruzione e la formazione:
- In via esemplificativa, spese per le tasse, di iscrizione scolastiche / universitarie, dotazione libraria, materiale didattico, gite, attività integrative, corsi di formazione, anche professionale, scuole di specializzazione et similia, master, e spese associate, quali a titolo esemplificativo, costi di viaggio, di singole trasferte e/o di pernotto per brevi e lunghi periodi fuori dalla residenza, in riferimento all'arco di tempo necessario per la frequentazione del corso.
In particolare, le spese scolastiche quali le tasse di iscrizione scolastica, la dotazione libraria e il materiale didattico non necessiteranno di preventivo accordo tra i coniugi. Le ulteriori spese scolastiche (quali esemplificativamente quelle relative alle gite e campi estivi) necessiteranno di preventivo accordo tra i genitori, sempre in applicazione della regola di cui al punto 4.2.
4. b) Spese mediche:
Le spese mediche si distinguono in:
4. b.1) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
- Visite specialistiche prescritte dal medico curante da effettuarsi presso il SSN;
- Cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- Trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e relativi tickets sanitari.
4. b.2) Spese mediche da documentare, che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche e protesiche non coperte dal SSN;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
- spese per interventi chirurgici;
- spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche e private convenzionate;
- esami diagnostici e analisi cliniche;
- visite specialistiche non prescritte dal medico curante;
- acquisto di farmaci;
In riferimento a tutte le spese mediche, rientrano tra le spese straordinarie, le spese medico/specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese
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oculistiche, protesiche e terapeutiche, nonché odontoiatriche, trattamenti odontoiatrici di cura e mantenimento, tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci, spese per interventi chirurgici, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, cure termali e fisioterapiche, spese mediche specialistiche, anche per patologie pregresse.
4. c) Spese straordinarie di altra natura:
- le spese per lo sport, viaggi, attività ludiche, ripetizioni, se non preventivamente concordate, saranno ad esclusivo carico del genitore che non richiede il consenso dell'altro, anche tramite il silenzio-assenso di cui al punto 10.2 del presente atto.
4. d) Spese ordinarie: le stesse sono identificate in vitto, utenze, consumi, abbigliamento, mensa scolastica, spese di cancelleria scolastica corrente, medicinali da banco.
5) La IG. , in considerazione alle proprie capacità Parte_1 economiche e familiari, rinuncia al proprio assegno personale di mantenimento;
IN RIFERIMENTO AGLI ASPETTI FAMILIARI.
6) Il padre potrà fare visita al figlio ogni volta che avrà la possibilità, in accordo con la madre, rispettando gli orari del minore, sia di pranzo che di riposo, di terapia e di studio, avvisando la madre almeno 24h prima e senza turbare o alterare l'ordinario svolgimento delle attività scolastiche, sportive, educative, ludiche, del medesimo;
7) Compatibilmente con il proprio trasferimento temporaneo in Salerno, il padre potrà tenere il figlio ogni volta che avrà la possibilità con prelievo del Per_1 minore all'uscita di scuola e riconsegna presso l'abitazione della madre, salvo diversi accordi scritti tra i genitori;
8) Nelle festività natalizie, nulla vieterà agli ex coniugi di trascorrerle assieme, ove non vi siano situazioni emotive che possano pregiudicare la serenità del minore.
Diversamente, il minore resterà, ad anni alterni, con il padre, nel giorno del 24 dicembre sino alle ore 10.00 del mattino del giorno successivo e del 01 gennaio, mentre la madre terrà con sé il figlio nel giorno del 25 dicembre, 31 Per_1
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gennaio ed epifania, iniziando l'alternanza effettiva valida anche per gli anni successivi, salvo diversi accordi scritti tra i genitori;
9) Nelle festività pasquali il figlio resterà con il padre, ad anni alterni, Per_1 nel giorno di Pasqua ovvero nel Lunedì dell'Angelo, dalle ore 9,30 sino alle ore 20.00 di sera del giorno successivo, ad anni alterni, di Pasqua o di Lunedi dell'Angelo, iniziando con il giorno di Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi scritti tra i genitori;
10) Nei giorni del compleanno del padre e della madre, e nei giorni della festa della mamma e del papà, in deroga ad altri accordi del presente atto, il minore resterà con il relativo genitore che festeggia, ed in riferimento al padre, in caso di sua permanenza in Salerno, dalle ore 09.30 sino al mattino del giorno successivo, quando sarà portato direttamente a scuola o a casa dalla madre entro le ore 10.00, salvo diversi accordi scritti tra i genitori;
11) Nel giorno del compleanno del figlio in deroga ad ogni diversa Per_1 pattuizione del presente atto, i genitori si alterneranno ad anni alterni, nel tenere con sé il minore, e relativamente al padre, in caso di sua permanenza in Salerno, potrà tenere il figlio per la mezza giornata del compleanno, dalla mattina alle 09,30,
e sino alle ore 20.00;
12) Il padre e la madre, nella cura del figlio, dovranno rispettare i ritmi biologici dello stesso, in riferimento al dormire e mangiare, allo studio quotidiano, alla frequentazione di corsi sportivi-lucidi-ricreativi, nonché dello stato di salute dello stesso, differendo, anche di qualche giorno tale diritto di visita in caso di febbre o stato di malattia del minore stesso, per la tutela del medesimo;
13) Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare i luoghi, diversi dal domicilio e residenza, che farà frequentare di volta in volta al minore, nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura in cui sarà portato il minore;
14) Gli ex coniugi si danno atto che le vicendevoli comunicazioni dovranno pervenire ai rispettivi indirizzi di residenza. In caso di irreperibilità ogni avviso ex lege avverrà presso la Casa Comunale dell'ultima residenza nota”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme
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imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi
[nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
] e [nato a [...] C.F._1 Controparte_1
Dominicana) il 09.12.1978 (C.F. )], trascritto nel Registro C.F._2 degli atti di Matrimonio del Comune di Fisciano (SA) dell'anno 2011, al n. 4 Parte
I;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Fisciano (SA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 01.04.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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