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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 402/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
OI AN, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2216/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
"Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitat - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174325783000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174325783000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SRL, P.I.: P.IVA_1, con sede legale in Indirizzo_1 di Roma in p.l.r.p.t. sig. Nominativo_1, ricorreva avverso e per l'annullamento della cartella esattoriale n. 097 2024 01743257 83 000 notificata in data 19.6.2024 ed emessa da Agenzia delle Entrate relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno di imposta 2019-2021.
Lamentava l'intervenuta prescrizione del credito. Chiedeva dichiararsi la nullità della cartella impugnata.
Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo il difetto di legittimazione passiva, nonché la Regione Calabria, impugnando e contestando integralmente la domanda proposta dalla ricorrente in quanto inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la cartella impugnata ha ad oggetto la tassa automobilistica relativa all'annualità 2019 e la tassa automobilistica relativa all'annualità 2021.
Orbene, con riferimento alla tassa automobilistica relativa all'annualità “2019” risulta dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate – Riscossione l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento in data 15.02.2022; per l'annualità “2021” è stata notificata per la prima volta la cartella impugnata e notificata il 19.6.2024.
Pertanto non risulta decorso il termine prescrizionale i tre anni previsto per le tasse automobilistiche.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso.
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 250,00, per compensi oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
OI AN, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2216/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
"Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitat - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174325783000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174325783000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 228/2026 depositato il 12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 SRL, P.I.: P.IVA_1, con sede legale in Indirizzo_1 di Roma in p.l.r.p.t. sig. Nominativo_1, ricorreva avverso e per l'annullamento della cartella esattoriale n. 097 2024 01743257 83 000 notificata in data 19.6.2024 ed emessa da Agenzia delle Entrate relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno di imposta 2019-2021.
Lamentava l'intervenuta prescrizione del credito. Chiedeva dichiararsi la nullità della cartella impugnata.
Si costituiva in giudizio la convenuta Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo il difetto di legittimazione passiva, nonché la Regione Calabria, impugnando e contestando integralmente la domanda proposta dalla ricorrente in quanto inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ed invero, la cartella impugnata ha ad oggetto la tassa automobilistica relativa all'annualità 2019 e la tassa automobilistica relativa all'annualità 2021.
Orbene, con riferimento alla tassa automobilistica relativa all'annualità “2019” risulta dalla documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate – Riscossione l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento in data 15.02.2022; per l'annualità “2021” è stata notificata per la prima volta la cartella impugnata e notificata il 19.6.2024.
Pertanto non risulta decorso il termine prescrizionale i tre anni previsto per le tasse automobilistiche.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, rigetta il ricorso.
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 250,00, per compensi oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente.