CASS
Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2023, n. 11100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11100 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10879 del ruolo generale dell’anno 2020 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
- ricorrente -
contro Store IN & C. snc di Hossain Anwar, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Porretta per procura speciale in calce al controricorso, presso il cui studio in Roma, via Cassiodoro, n. 6, è elettivamente domiciliata;
- controricorrente -
Oggetto: dazio – dichiarazione in dogana - valore della transazione - Civile Sent. Sez. 5 Num. 11100 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 27/04/2023 2 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5058/16/2019, depositata in data 16 settembre 2019; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del giorno 13 dicembre 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato alla società Store IN & C. s.n.c. un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica dell’accertamento relativo alle dichiarazioni di importazione di merci IM4 50485, IM4 40456 e IM4 30513, con conseguente irrogazione di sanzioni, basato sul processo verbale di constatazione ai fini della revisione dell’accertamento; avverso il suddetto avviso di accertamento la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma;
in particolare, il giudice di primo grado: aveva rigettato il ricorso con riferimento alla dichiarazione di importazione IM4 50485, atteso che la prospettazione dell’amministrazione doganale di un acquisto ad un prezzo inferiore risultava provata dal fatto che il legale rappresentante della società era stato trovato in possesso di denaro contante non dichiarato nonché di fatture commerciali riconducibili a diversi fornitori thailandesi dalle quali era possibile evincere una doppia fatturazione con importi differenti, e tenuto, altresì, conto del fatto che la prova contraria fornita era generica;
aveva, inoltre, ritenuto non fondata la pretesa relativamente alle altre due dichiarazioni di importazione, non essendovi specifici elementi di prova;
avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello. 3 La Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’avviso di accertamento era da considerarsi privo di motivazione con riferimento alle ragioni per le quali doveva considerarsi legittima la pretesa relativamente alle due dichiarazioni di importazioni;
in particolare, considerato che le contestazioni contenute nell’atto impositivo devono essere precise e puntuali, tali da potere consentire al contribuente di potere esercitare il proprio diritto di difesa, era da considerarsi insufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento che faceva riferimento ad una operazione successiva la cui valenza indiziaria era stata applicata erroneamente per analogia alle operazioni precedentemente realizzate, senza fornire ulteriore specifica motivazione. Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 20 ottobre 2021 la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, richiedendo la trasmissione dei fascicoli di merito. Con successiva ordinanza del 27 aprile 2022 la Corte ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., nonché dell’art. 30, Reg. n. 2913/1992. In particolare, evidenzia parte ricorrente che la pronuncia censurata non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 30, Reg. n.2913/1992, laddove prevede che, qualora l’amministrazione doganale abbia provato che il valore di transazione della merce non 4 sia corretto, ricade sull’importatore l’onere di provare l’esattezza del valore di transazione dichiarato. Sotto tale profilo, evidenzia parte ricorrente che, a fronte degli elementi presuntivi addotti dall’amministrazione doganale e conformi ai criteri di cui all’art. 30, cit., la società non aveva fornito alcuna prova contraria. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata che ha, invero, definito la questione ragionando sul difetto di motivazione dell’atto impugnato. Invero, dopo avere precisato, in astratto, che “le contestazioni contenute nell’atto impositivo devono essere infatti precise e puntuali, tali da poter adeguatamente consentire di realizzare il diritto di difesa”, ha poi esaminato specificamente il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento in rettifica ed ha ritenuto che il riferimento alla dichiarazione doganale, successiva rispetto a quelle in contestazione, ed il mero riferimento ad una applicazione analogica degli elementi di prova sui quali si era fondata la pretesa relativa alla successiva dichiarazione doganale, “senza che sia fornita ulteriore specifica motivazione”, non consentisse di ritenere l’atto impugnato sufficientemente motivato. La ragione di doglianza prospettata con il presente motivo di censura si rivolge, invece, al diverso profilo degli elementi di prova posti a sostegno della pretesa impositiva ed ai principi in materia di ripartizione dell’onere di prova: si tratta, tuttavia, di profili diversi rispetto a quelli sui quali si è fondata la ragione decisoria della sentenza censurata che, come detto, ha arrestato il giudizio sul diverso e precedente piano del difetto motivazionale dell’atto impositivo. Ne consegue l’inammissibilità del motivo ed il conseguente rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. 5
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del quindici per cento, ed accessori. Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2022.
- ricorrente -
contro Store IN & C. snc di Hossain Anwar, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Porretta per procura speciale in calce al controricorso, presso il cui studio in Roma, via Cassiodoro, n. 6, è elettivamente domiciliata;
- controricorrente -
Oggetto: dazio – dichiarazione in dogana - valore della transazione - Civile Sent. Sez. 5 Num. 11100 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: TRISCARI GIANCARLO Data pubblicazione: 27/04/2023 2 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 5058/16/2019, depositata in data 16 settembre 2019; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del giorno 13 dicembre 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato alla società Store IN & C. s.n.c. un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica dell’accertamento relativo alle dichiarazioni di importazione di merci IM4 50485, IM4 40456 e IM4 30513, con conseguente irrogazione di sanzioni, basato sul processo verbale di constatazione ai fini della revisione dell’accertamento; avverso il suddetto avviso di accertamento la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Roma;
in particolare, il giudice di primo grado: aveva rigettato il ricorso con riferimento alla dichiarazione di importazione IM4 50485, atteso che la prospettazione dell’amministrazione doganale di un acquisto ad un prezzo inferiore risultava provata dal fatto che il legale rappresentante della società era stato trovato in possesso di denaro contante non dichiarato nonché di fatture commerciali riconducibili a diversi fornitori thailandesi dalle quali era possibile evincere una doppia fatturazione con importi differenti, e tenuto, altresì, conto del fatto che la prova contraria fornita era generica;
aveva, inoltre, ritenuto non fondata la pretesa relativamente alle altre due dichiarazioni di importazione, non essendovi specifici elementi di prova;
avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello. 3 La Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: l’avviso di accertamento era da considerarsi privo di motivazione con riferimento alle ragioni per le quali doveva considerarsi legittima la pretesa relativamente alle due dichiarazioni di importazioni;
in particolare, considerato che le contestazioni contenute nell’atto impositivo devono essere precise e puntuali, tali da potere consentire al contribuente di potere esercitare il proprio diritto di difesa, era da considerarsi insufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento che faceva riferimento ad una operazione successiva la cui valenza indiziaria era stata applicata erroneamente per analogia alle operazioni precedentemente realizzate, senza fornire ulteriore specifica motivazione. Avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso affidato ad un unico motivo di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Tommaso Basile, ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 20 ottobre 2021 la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, richiedendo la trasmissione dei fascicoli di merito. Con successiva ordinanza del 27 aprile 2022 la Corte ha disposto la rimessione della causa alla pubblica udienza. Ragioni della decisione Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., nonché dell’art. 30, Reg. n. 2913/1992. In particolare, evidenzia parte ricorrente che la pronuncia censurata non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 30, Reg. n.2913/1992, laddove prevede che, qualora l’amministrazione doganale abbia provato che il valore di transazione della merce non 4 sia corretto, ricade sull’importatore l’onere di provare l’esattezza del valore di transazione dichiarato. Sotto tale profilo, evidenzia parte ricorrente che, a fronte degli elementi presuntivi addotti dall’amministrazione doganale e conformi ai criteri di cui all’art. 30, cit., la società non aveva fornito alcuna prova contraria. Il motivo è inammissibile. Lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata che ha, invero, definito la questione ragionando sul difetto di motivazione dell’atto impugnato. Invero, dopo avere precisato, in astratto, che “le contestazioni contenute nell’atto impositivo devono essere infatti precise e puntuali, tali da poter adeguatamente consentire di realizzare il diritto di difesa”, ha poi esaminato specificamente il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento in rettifica ed ha ritenuto che il riferimento alla dichiarazione doganale, successiva rispetto a quelle in contestazione, ed il mero riferimento ad una applicazione analogica degli elementi di prova sui quali si era fondata la pretesa relativa alla successiva dichiarazione doganale, “senza che sia fornita ulteriore specifica motivazione”, non consentisse di ritenere l’atto impugnato sufficientemente motivato. La ragione di doglianza prospettata con il presente motivo di censura si rivolge, invece, al diverso profilo degli elementi di prova posti a sostegno della pretesa impositiva ed ai principi in materia di ripartizione dell’onere di prova: si tratta, tuttavia, di profili diversi rispetto a quelli sui quali si è fondata la ragione decisoria della sentenza censurata che, come detto, ha arrestato il giudizio sul diverso e precedente piano del difetto motivazionale dell’atto impositivo. Ne consegue l’inammissibilità del motivo ed il conseguente rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite. 5
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del quindici per cento, ed accessori. Così deciso in Roma, addì 13 dicembre 2022.