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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. 2143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2143 dell'anno 2023 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], Parte_1 C.F._1
l'11.02.1975, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Rosamaria Tripodi, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Mons. Sorrentino,
n. 50, ha eletto domicilio,
E
(C.F.: ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
09.09.1967, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Maria Grazia Calipari, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Emilio
Cuzzocrea, n. 13, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 29.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio contratto in Reggio Calabria il 09.06.1997, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2024 per il deposito telematico delle
1 predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3, c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria il 09.06.1997; b) dal matrimonio sono nati due figli: (26.03.2000), Per_1 maggiorenne, e (09.03.2008) ancora minorenne;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 20.11.2024;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato -con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 29.07.2024 da e così Parte_1 Controparte_1 provvede:
-dichiara la separazione personale tra e il cui atto di Parte_1 Controparte_1 matrimonio risulta trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Parte II, Serie A, n. 196, anno 1997, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. Il figlio minore, (16 anni), verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_2 disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale, sita in Reggio Calabria alla via Ipponio n°63. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
3. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla via Ipponio n°63, intestata a entrambi i coniugi, sarà assegnata alla SI.ra , che la abiterà unitamente ai figli;
Pt_1
4. Il marito, in accordo con la moglie, ha lasciato la casa coniugale in data 05.04.2024, portando con sé i propri effetti personali, il mobilio del soggiorno e un televisore;
2 5. Entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% cad. le rate del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale, sino alla naturale scadenza contrattuale;
a tal fine entrambi i coniugi di comune accordo si determinano a versare ciascuno sull'unico conto loro cointestato il rispettivo 50% delle somme per i ratei su indicati. Le spese di tenuta conto e di quanto a tal fine necessario saranno suddivise tra i coniugi in parti uguali;
6. Il SI. corrisponderà entro il 5 di ogni mese alla SI.ra , CP_1 Parte_1 mediante bonifico bancario, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del solo figlio minorenne, la somma di € 350,00; e concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il minore, purché previamente concordate e debitamente documentate, con individuazione delle stesse secondo il protocollo utilizzato dal Tribunale di Reggio Calabria;
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di mantenimento per loro stessi, essendo entrambi economicamente indipendenti;
8. La SI.ra provvederà alla voltura delle utenze e delle imposte della casa Pt_1 coniugale con decorrenza da aprile 2024 ed il debito pregresso relativo alle spese condominiali arretrate, fino al mese di marzo 2024 incluso, resterà a carico esclusivo del SI. ; CP_1
9. Regolamentazione del diritto di visita del figlio minore : nel corso della Per_2 settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore consecutiva- Per_2 mente dal lunedì al mercoledì; mentre il minore resterà con la madre dal giovedì alla domenica;
compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso, senza vincoli specifici. Ogni modifica potrà essere concordata tra le parti tenuto conto degli impegni del minore;
9/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza (cena di Vigilia con uno e pranzo di Natale con l'altro; Pasqua con uno e Lunedì dell'Angelo con l'altro, etc.); il periodo di permanenza del minore con i genitori durante le vacanze estive sarà concordato tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno, tenuto conto degli impegni del minore. Ogni modifica potrà essere concordata tra le parti tenuto conto degli impegni del minore;
10. L'assegno unico erogato dall' quale contributo/assistenza familiare spetterà CP_2 per intero al genitore collocatario del figlio minore;
11. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore;
Per_2
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile.
Reggio Calabria, 03/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2143 dell'anno 2023 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], Parte_1 C.F._1
l'11.02.1975, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Rosamaria Tripodi, presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Mons. Sorrentino,
n. 50, ha eletto domicilio,
E
(C.F.: ) nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
09.09.1967, rappresentata e difesa giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta
Maria Grazia Calipari, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Emilio
Cuzzocrea, n. 13, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 29.07.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio contratto in Reggio Calabria il 09.06.1997, nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.10.2024 per il deposito telematico delle
1 predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3, c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria il 09.06.1997; b) dal matrimonio sono nati due figli: (26.03.2000), Per_1 maggiorenne, e (09.03.2008) ancora minorenne;
Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 20.11.2024;
-rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato -con separata ordinanza- affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 29.07.2024 da e così Parte_1 Controparte_1 provvede:
-dichiara la separazione personale tra e il cui atto di Parte_1 Controparte_1 matrimonio risulta trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Reggio Calabria, Parte II, Serie A, n. 196, anno 1997, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. Il figlio minore, (16 anni), verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le Per_2 disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale, sita in Reggio Calabria alla via Ipponio n°63. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
3. La casa coniugale, sita in Reggio Calabria alla via Ipponio n°63, intestata a entrambi i coniugi, sarà assegnata alla SI.ra , che la abiterà unitamente ai figli;
Pt_1
4. Il marito, in accordo con la moglie, ha lasciato la casa coniugale in data 05.04.2024, portando con sé i propri effetti personali, il mobilio del soggiorno e un televisore;
2 5. Entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% cad. le rate del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale, sino alla naturale scadenza contrattuale;
a tal fine entrambi i coniugi di comune accordo si determinano a versare ciascuno sull'unico conto loro cointestato il rispettivo 50% delle somme per i ratei su indicati. Le spese di tenuta conto e di quanto a tal fine necessario saranno suddivise tra i coniugi in parti uguali;
6. Il SI. corrisponderà entro il 5 di ogni mese alla SI.ra , CP_1 Parte_1 mediante bonifico bancario, a titolo di concorso nel mantenimento ordinario del solo figlio minorenne, la somma di € 350,00; e concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il minore, purché previamente concordate e debitamente documentate, con individuazione delle stesse secondo il protocollo utilizzato dal Tribunale di Reggio Calabria;
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di mantenimento per loro stessi, essendo entrambi economicamente indipendenti;
8. La SI.ra provvederà alla voltura delle utenze e delle imposte della casa Pt_1 coniugale con decorrenza da aprile 2024 ed il debito pregresso relativo alle spese condominiali arretrate, fino al mese di marzo 2024 incluso, resterà a carico esclusivo del SI. ; CP_1
9. Regolamentazione del diritto di visita del figlio minore : nel corso della Per_2 settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore consecutiva- Per_2 mente dal lunedì al mercoledì; mentre il minore resterà con la madre dal giovedì alla domenica;
compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso, senza vincoli specifici. Ogni modifica potrà essere concordata tra le parti tenuto conto degli impegni del minore;
9/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza (cena di Vigilia con uno e pranzo di Natale con l'altro; Pasqua con uno e Lunedì dell'Angelo con l'altro, etc.); il periodo di permanenza del minore con i genitori durante le vacanze estive sarà concordato tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno, tenuto conto degli impegni del minore. Ogni modifica potrà essere concordata tra le parti tenuto conto degli impegni del minore;
10. L'assegno unico erogato dall' quale contributo/assistenza familiare spetterà CP_2 per intero al genitore collocatario del figlio minore;
11. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore;
Per_2
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile.
Reggio Calabria, 03/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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