Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3539/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. sulle conclusioni precisate all'udienza del 7.05.2025 – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3539 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, cod. fisc. in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Passalacqua Eugenio,
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opponente–
CONTRO
cod. fisc. e p. iva Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Codiglione Maria Concetta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte opposta –
Conclusioni: Come precisate all'udienza del 7.05.2025.
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FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ex art. 615, comma 1, c.p.c., il
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in Parte_1
data 7.12.2022 con il quale la società (di seguito, Controparte_1
Contr
gli ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 228.933,32 in forza dei seguenti titoli esecutivi: (i) decreto ingiuntivo n. 3939/2017 del Tribunale di Palermo, emesso in data 19.06.2017 e dichiarato provvisoriamente esecutivo
(notificato al munito di forma esecutiva il 18.07.2017), di Parte_1
cui residua il pagamento di € 77.811,27 a titolo di sorte capitale, di € 51.705,03 per interessi moratori maturati sino al 21.11.2022, € 1.506,50 a titolo di spese legali e di € 165,00 per spese generali;
(ii) decreto ingiuntivo n. 6175/2019 del Tribunale di
Palermo, emesso in data 14.11.2019 (non opposto e notificato al
[...]
munito di forma esecutiva il 10.03.2020), di cui residua il pagamento Parte_1
di € 91.883,02 a titolo di interessi moratori maturati sino al 21.11.2022, di €
4.819,00 per spese legali e di € 627,75 per spese generali. Con l'atto di precetto ha richiesto anche il pagamento di € 465,75 per spese del precetto.
Il opponente ha contestato l'ammontare della somma complessiva di € Pt_1
143.588,05 (di cui € 51.705,03 per il primo decreto ed € 91.883,02 per il secondo)
pretesa a titolo di interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002, eccependo l'erroneità del calcolo effettuato e lamentando, altresì, l'omessa esposizione del procedimento aritmetico e giuridico nella redazione del precetto. In
virtù di ciò, ha chiesto di accertare e dichiarare che l'opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, con conseguente annullamento dell'atto di precetto, il tutto con vittoria di spese di lite.
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Contr Con comparsa di costituzione e risposta del 30.03.2023 si è costituta la chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile e infondata.
È stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli ed è stato conferito incarico ad un C.T.U. al fine di verificare la correttezza dei conteggi riportati nell'atto di precetto.
All'esito, con ordinanza dell'8.02.2025 la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 7.05.2025, ove entrambe le parti hanno discusso la causa, dichiarando di aderire alle conclusioni del C.T.U..
DIRITTO
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla parte convenuta, fondata sull'assunto secondo cui l'opponente avrebbe impropriamente contestato il criterio di calcolo degli interessi moratori previsto nei decreti ingiuntivi. Contrariamente a quanto dedotto dalla
RAP, oggetto dell'impugnazione non è il criterio legale (art. 5 D.lgs. 231/2002), bensì la concreta determinazione dell'ammontare degli interessi moratori liquidati con il precetto, ossia l'esattezza aritmetica dei conteggi operati dalla creditrice.
Deve tuttavia essere dichiarata l'infondatezza del motivo di opposizione nella parte in cui viene contestata la regolarità formale del precetto, per non esservi indicato il procedimento giuridico e matematico seguito per la determinazione delle somme richieste. Tale doglianza (che integra in realtà un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), è manifestamente infondata.
L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo — contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. — non richiede, infatti, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in
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base a titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (v., ex plurimis, Cass. n. 6754/2024; Cass. n.
23759/2023; Cass. n. 8906/2022; Cass. n. 4008/2013).
Fatta tale premessa, nel merito l'opposizione risulta parzialmente fondata,
limitatamente alla contestazione concernente la quantificazione degli interessi moratori, alla stregua delle seguenti considerazioni.
Nel merito, va, anzitutto, rilevato che la contestazione sollevata dal ha Pt_1
riguardato solamente la determinazione degli importi indicati a titolo di interessi di mora, risultando, quindi, non contestate le ulteriori somme riportate nel precetto opposto a titolo di capitale residuo per il decreto ingiuntivo n. 3939/2017 (€
77.811,27), nonché le spese liquidate per entrambi i procedimenti monitori (che, complessivamente, ammontano ad € 7.118,25) e la somma di € 465,75 richiesta a titolo di spese e competenze per il precetto.
Ciò posto, si osserva che il C.T.U. — con argomentazioni analitiche e rigorosamente fondate su criteri tecnico-giuridici — ha effettivamente riscontrato che l'importo degli interessi moratori è stato determinato in misura leggermente eccedente rispetto al dovuto.
Più in dettaglio, il C.T.U., ha segnalato che: (i) per il decreto ingiuntivo n.
3939/2017 gli interessi di mora ammontano ad € 51.133,59, con una differenza pari ad € 571,44 rispetto al maggiore importo indicato in precetto (di € 51.705,03); (ii)
per il decreto ingiuntivo n. 6175/19 gli interessi moratori ammontano ad €
89.543,93, con una differenza pari ad € 2.339,09 rispetto al maggiore importo precettato (di € 91.883,02).
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Ne deriva un ammontare complessivo di interessi effettivamente dovuti pari ad €
140.677,52, a fronte di una richiesta di € 143.588,05, con una differenza in diminuzione di € 2.910,53.
Tale conclusione, espressa nella relazione peritale depositata in data 2.12.2024,
merita piena adesione, risultando immune da vizi logico-argomentativi ed in linea con il quadro normativo di riferimento.
È da rilevare, peraltro, che tali esiti sono stati espressamente riconosciuti da entrambe le parti all'udienza del 7.05.2025.
Al lume di quanto evidenziato, la riduzione dell'importo degli interessi moratori
(da € 143.588,05 ad € 140.677,52) implica, conseguenzialmente, la rideterminazione dell'intero importo indicato nel precetto da € 228.933,32 ad €
226.022,79.
L'inesattezza — esigua — della somma portata nel precetto, tuttavia, non travolge questo per l'intero, ma ne determina l'inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione, in ordine alla quantificazione del credito (v. Cass. n. 3728/2015; Cass. n. 5515/2008; Cass. n. 2160/2013).
Da ciò ne discende che l'atto di precetto per cui è opposizione resta valido ed efficace per la complessiva somma di € 226.022,79 (anziché € 228.933,32).
In definitiva, il precetto opposto dovrà essere dichiarato inefficace per la somma eccedente € 226.022,79 (ossia per € 2.910,53: somma ricavata dalla sottrazione di quanto effettivamente dovuto, € 226.022,79, dall'importo indicato nell'atto di precetto opposto, € 228.933,32).
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Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avuto riguardo al modesto scostamento accertato — pari all'1,27% dell'importo complessivo precettato — si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nella misura corrispondente a detta percentuale, ponendo le restanti spese a carico dell'opponente. Tali spese si liquidano tenuto conto dei parametri medi di cui al
D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi e del valore della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00).
Ebbene, considerato che le spese complessive di lite sono liquidate in € 14.103,00,
la compensazione deve essere limitata a tale percentuale, pari a € 179,11 (ossia l'1,27% di € 14.103,00). La parte residua, pari a € 13.923,89, dovrà essere posta a carico dell'opponente.
Nei rapporti interni tra le parti, le spese di C.T.U., già liquidate in separato decreto,
vanno poste definitivamente a carico del opponente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:
DICHIARA l'inefficacia del precetto opposto (datato 21.11.2022 e notificato al opponente in data 7.12.2022) limitatamente alla somma eccedente € Pt_1
226.022,79, restando per il resto valido ed efficace;
COMPENSA le spese di lite nella misura dell'1,27%;
CONDANNA il al pagamento della restante parte, che si Parte_1
liquida in complessivi € 13.923,89, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
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PONE definitivamente a carico del le spese di C.T.U., già Parte_1
liquidate in separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese, in data 6/06/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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