TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6454/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6454/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Cornelli
attrice nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. Ares Aymo Controparte_1 P.IVA_1
Maringolo
convenuta nonché di:
CP_2
convenuto contumace
Conclusioni dell'attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 12/12/2024
Conclusioni dell'assicurazione convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 19/12/2024
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e , rispettivamente compagnia Controparte_1 CP_2
assicuratrice e proprietario dell'autoveicolo Ford Fiesta targato CB174AAZ, per sentire condannare la predetta assicurazione al pagamento di € 21.497,16 (somma poi ridotta a € 19.317,15 in sede di precisazione delle conclusioni, oltre interessi e rivalutazione) per i danni subiti in un sinistro stradale avvenuto l'11/5/2022.
In sintesi, l'attrice ha dedotto che:
l'11/5/2022, mentre percorreva la pubblica via Ronco Alto nel Comune di
Villa D'Almè in direzione di Piazza Carboni 5, a bordo della propria autovettura Peugeot 5008 e con diritto di precedenza, veniva investita dal veicolo Ford Fiesta di proprietà del convenuto , che CP_2
fuoriusciva da via Repubblica senza rispettare il segnale di stop;
l'investitore, successivamente identificato nella persona del signor CP_3
grazie alle indagini eseguite dai Carabinieri di Almenno San
[...]
Salvatore, si allontanava dal luogo del sinistro senza comunicare le proprie generalità e si rendeva irreperibile sul suolo nazionale;
il signor assisteva ai fatti di causa e rilasciava la propria Persona_1
versione all'Autorità inquirente;
l'autovettura dell'attrice, investita dal veicolo del convenuto all'altezza della fiancata destra, riportava danni per € 15.372,16, oltre al fermo tecnico subito per 15 giorni, quantificabile in un danno pari ad € 1.500,00;
pagina 2 di 10 l'attrice riportava lesioni personali con diagnosi di “distrazione rachide cervico – dorsale” e prognosi di complessivi 90 giorni, con danno quantificabile in €
1.800,00 oltre spese mediche pari ad € 2.825,00;
la richiesta di risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice con messa in mora e la procedura di negoziazione assistita erano state infruttuose.
Il convenuto , proprietario dell'autoveicolo, è rimasto CP_2
contumace.
Si è costituita la compagnia confermando la Controparte_1
responsabilità dell'assicurato, ma contestando nel quantum la pretesa avversaria.
La causa è stata istruita con l'esperimento di una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice e di una c.t.u. meccanica volta a determinare i danni riportati dall'autoveicolo di proprietà della donna.
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del
19/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
*** *** ***
1. L'assenza di contestazioni quanto all'an della responsabilità del convenuto, esplicitata da d.d. nella comparsa di costituzione (“la Controparte_1
compagnia assicurativa deducente non avanza alcuna contestazione in punto di responsabilità che si ritengono pacifiche”), consente di muovere direttamente all'esame della quantificazione del danno risarcibile.
1.1 La lesione di natura temporanea all'integrità psicofisica dell'attrice è stata oggetto di c.t.u. medico-legale.
Secondo le conclusioni del nominato c.t.u. dott. (v. relazione Persona_2
c.t.u. medico-legale, pag. 4), le lesioni subite dall'attrice hanno comportato un pagina 3 di 10 periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per 7 giorni, al 50% per 15 giorni e al 25% per ulteriori 30 giorni.
Le risultanze della c.t.u. devono essere condivise, stante l'esaustività del metodo adottato, la completezza degli accertamenti svolti e la chiarezza espositiva, nonché l'assenza di rilievi critici delle parti.
1.2 La liquidazione del danno deve essere effettuata secondo la tabella elaborata in base all'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), relativa alle lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti, ossia con postumi pari o inferiori al 9%), secondo gli importi aggiornati dal D.M. 16/07/2024, nei limiti di quanto domandato nell'atto di citazione (€ 20,00 giornalieri) e avuto riguardo all'età dell'attrice al momento della verificazione del sinistro (33 anni).
Dunque, a favore dell'attrice deve essere liquidato, per inabilità temporanea,
l'importo di € 854,30 (€ 20,00 euro al giorno come da atto di citazione per i primi
22 giorni = € 440,00; € 13,81 al giorno come da D.M. 16/07/2024 per i restanti
30 giorni = 414,30), già espresso in moneta attuale.
1.3 Non è invece possibile riconoscere il risarcimento del danno biologico permanente indicato dal c.t.u., peraltro travalicando i limiti del quesito peritale formulato.
La domanda di parte attrice è infatti carente di una tempestiva richiesta di risarcimento del danno biologico relativo all'invalidità di natura permanente.
Stima il giudice che, in ossequio al combinato disposto dei principi della domanda (art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112
c.p.c.) non sia possibile riconoscere tale risarcimento a parte attrice.
2. A questo punto, deve muoversi alla quantificazione del danno patrimoniale risarcibile all'attrice.
pagina 4 di 10 2.1 Quanto alle spese mediche documentate (v. doc. 4 allegato all'atto di citazione), il c.t.u. ha concluso per la congruità e per la riconducibilità al sinistro oggetto di causa di spese per complessivi € 1.591,50 (v. relazione c.t.u. medico- legale, pag. 4).
Anche sotto tale profilo non vi è motivo per discostarsi dalle risultanze della c.t.u.
– considerata peraltro l'assenza di rilievi critici dei c.t.p. – in quanto esaustivamente motivate e immuni da vizi logici.
In particolare, risultano condivisibili le modalità utilizzate dal c.t.u. nell'individuazione degli esborsi indennizzabili a titolo di farmaci acquistati, ticket relativi a visite di controllo pagati e al ciclo di fisiokinesiterapia effettuato (v. relazione c.t.u. medico-legale, pagg. 3 e 4).
2.2 Transitando all'esame dei danni riportati dall'autoveicolo dell'attrice che siano in rapporto causale con il sinistro stradale, si osserva che le stesse sono state oggetto di incarico peritale conferito al c.t.u. ing. Persona_3
In particolare, il c.t.u. ha stimato il valore dei danni subiti dall'autovettura di in rapporto causale con il sinistro stradale per cui è causa – in Parte_2
€ 15.370,00 (v. relazione c.t.u. meccanica, pagg. 13 e 14).
Tale conclusione del c.t.u., congruamente motivata e immune da vizi logici, deve essere qui condivisa.
La stima, pur essendo stata oggetto di rilievi critici da parte del c.t.p. della compagnia di assicurazione convenuta – il quale ha osservato che nel calcolo del danno sarebbe da escludere la cifra di € 1.861,84 oltre IVA – è stata confermata dal dottor che ha replicato: “Osservo che anche se non sono state prodotte Per_3
fotografie delle sostituzioni operate, a parere dello scrivente, è plausibile che siano state operate le sostituzioni richieste in quanto in parecchi autoveicoli l'attivazione dei pretensionatori avviene contemporaneamente per tutti i sistemi di ritenuta indipendentemente dalla presenza o meno di passeggeri seduti e con la cintura di sicurezza indossata;
inoltre consequenzialmente all'urto
pagina 5 di 10 subito è sicuro che la centralina airbag si sia attivata e perciò sia necessaria la sua sostituzione attesa la violenza dell'urto subita. Lo scrivente ritiene plausibile e credibile, attesi i danni subiti dalla Peugeot 5008, che al momento dell'urto siano intervenuti i pretensionatori delle cinture di sicurezza e che sia conseguentemente avvenuta anche l'attivazione delle cinture di sicurezza.
Confermo pertanto la stima in bozza di perizia” (v. relazione c.t.u. meccanica, pag. 14).
E con questo rinvio tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione, atteso che – come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità – “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., ex multis,
Cass. n. 10123/2009).
Per tali voci di danno, pertanto, spettano all'attrice € 15.370,00.
2.3 Di contro, non costituisce un danno risarcibile il fermo dell'auto subito dall'attrice e quantificato dalla stessa in € 1.500,00, poiché – non essendo postulabile la sussistenza di un danno in re ipsa – la prova di tale danno non può consistere “nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo”, bensì occorre
“fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” (v. Cass. n.
9348/2019).
Anche a tacere del fatto che ha chiesto il risarcimento del Parte_1
fermo tecnico subito dal proprio veicolo per 15 giorni, mentre nella ricevuta della carrozzeria è indicato il minor periodo di 10 giorni, in ogni caso parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio – sulla stessa gravante – di dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo.
pagina 6 di 10 2.4 Dunque, alla luce di quanto esposto ai paragrafi che precedono, il danno patrimoniale risarcibile patito dall'attrice ammonta complessivamente a €
16.961,50 (= € 15.370,00 + € 1.591,50).
3. L'importo complessivo dei danni patiti dall'attrice, comprensivo di rivalutazione per le componenti del danno patrimoniale, ammonta a € 19.427,14
(di cui € 854,30 per danno non patrimoniale, già espresso in moneta attuale, ed €
18.572,84 per danni patrimoniali, frutto della rivalutazione dalla data del sinistro, secondo l'indice ISTAT-FOI, della somma riconosciuta di € 16.961,50).
Da tale importo deve essere detratto quanto già corrisposto dall'assicurazione convenuta.
Infatti, parte convenuta – nella memoria n. 2 ex art. 183, VI comma c.p.c. – ha documentato di avere corrisposto a la somma complessiva di € Parte_1
14.683,00 in due tranches (a mezzo di due assegni, il primo dell'importo di €
13.006,00 riscosso il 23/1/2023 e il secondo dell'importo di € 1.677,00 riscosso il
16/12/2022: v. docc. da 5 a 11 allegati alla memoria).
Va tuttavia precisato che il primo pagamento di € 13.006,00 è riconducibile al risarcimento dei danni in esame nel limite di € 12.006,00, attesa l'espressa imputazione da parte dell'assicurazione di € 1.000,00 ai compensi professionali;
il secondo pagamento di € 1.677,00 è riconducibile al risarcimento dei danni in esame nel limite di € 1.477,00 attesa l'espressa imputazione da parte dell'assicurazione di € 200,00 ai compensi professionali.
Gli acconti summenzionati devono dunque essere detratti dal credito risarcitorio secondo le modalità precisate dalla Suprema Corte: “nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c)
pagina 7 di 10 calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6607/2023).
3.1 Gli acconti già versati dalla convenuta, rivalutati secondo l'indice ISTAT-
FOI a oggi, data della liquidazione, ammontano a € 13.808,07 (= € 12.294,14 + €
1.513,93).
La differenza fra l'importo rivalutato del danno e l'importo rivalutato degli acconti ammonta pertanto a € 5.619,07 (= € 19.427,14 € 13.808,07).
3.2 Devono poi essere liquidati gli interessi c.d. compensativi del danno da lucro cessante derivato all'attrice dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, da calcolarsi dalla data del fatto, e non sulla somma rivalutata (S.U. n. 1712/1995, Cass. n. 5054/2009), ma su quella originaria
(ottenuta devalutando il risarcimento attuale in valori del momento del fatto) rivalutata anno per anno a far tempo dal sinistro, secondo gli indici Istat di rivalutazione dei prezzi al consumo.
Nel caso di specie, inoltre, nel calcolo degli interessi compensativi vanno rispettati i seguenti passaggi: calcolare gli interessi compensativi al saggio legale applicato (i) sull'intero capitale, devalutato alla data dell'illecito e rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento di ogni acconto e (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione di ciascun acconto
(anch'essa rivalutata anno per anno) per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. n. 23927/2023 cit.).
3.3 In conclusione, il credito risarcitorio a favore dell'attrice ammonta a €
5.619,07, oltre interessi compensativi da calcolarsi come innanzi indicato.
pagina 8 di 10 Sulla somma liquidata complessivamente come sopra da oggi, data della sentenza,
e fino al saldo effettivo sono dovuti gli interessi al tasso legale.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione alla condanna, considerata l'attività difensiva in concreto espletata dall'attrice, non ritenendosi applicabile il disposto dell'art. 91, I comma, secondo periodo c.p.c. (poiché la proposta conciliativa è stata formulata senza tenere conto dei pagamenti effettuati dall'assicurazione convenuta in corso di causa, documentati successivamente).
Anche le spese di c.t.u. (per l'accertamento peritale medico-legale come da acconto disposto con ordinanza del 31/3/2023 e per la c.t.u. meccanica come liquidate con decreto del 31/1/2025, provvedimenti entrambi ai quali si rimanda) devono essere poste definitivamente a carico dell'assicurazione convenuta.
L'attrice ha altresì diritto al rimborso richiesto delle spese della consulenza di parte in giudizio (la quale ha natura di allegazione tecnica difensiva), documentate per il solo accertamento medico-legale, che tuttavia si ritiene congruo ridurre ai sensi dell'art. 92, I comma c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 16990/2017) e, precipuamente, contenere nei limiti di quanto percepito dall'ausiliario del Giudice, pari a €
500,00.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 9 di 10 condanna l'assicurazione convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 5.619,07, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna l'assicurazione convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi e in € 275,70 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre a € 500,00 per spese di c.t.p.;
pone le spese di entrambe le c.t.u. espletate definitivamente a carico dell'assicurazione convenuta.
Bergamo, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6454/2022, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Cornelli
attrice nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. Ares Aymo Controparte_1 P.IVA_1
Maringolo
convenuta nonché di:
CP_2
convenuto contumace
Conclusioni dell'attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 12/12/2024
Conclusioni dell'assicurazione convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 19/12/2024
pagina 1 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e , rispettivamente compagnia Controparte_1 CP_2
assicuratrice e proprietario dell'autoveicolo Ford Fiesta targato CB174AAZ, per sentire condannare la predetta assicurazione al pagamento di € 21.497,16 (somma poi ridotta a € 19.317,15 in sede di precisazione delle conclusioni, oltre interessi e rivalutazione) per i danni subiti in un sinistro stradale avvenuto l'11/5/2022.
In sintesi, l'attrice ha dedotto che:
l'11/5/2022, mentre percorreva la pubblica via Ronco Alto nel Comune di
Villa D'Almè in direzione di Piazza Carboni 5, a bordo della propria autovettura Peugeot 5008 e con diritto di precedenza, veniva investita dal veicolo Ford Fiesta di proprietà del convenuto , che CP_2
fuoriusciva da via Repubblica senza rispettare il segnale di stop;
l'investitore, successivamente identificato nella persona del signor CP_3
grazie alle indagini eseguite dai Carabinieri di Almenno San
[...]
Salvatore, si allontanava dal luogo del sinistro senza comunicare le proprie generalità e si rendeva irreperibile sul suolo nazionale;
il signor assisteva ai fatti di causa e rilasciava la propria Persona_1
versione all'Autorità inquirente;
l'autovettura dell'attrice, investita dal veicolo del convenuto all'altezza della fiancata destra, riportava danni per € 15.372,16, oltre al fermo tecnico subito per 15 giorni, quantificabile in un danno pari ad € 1.500,00;
pagina 2 di 10 l'attrice riportava lesioni personali con diagnosi di “distrazione rachide cervico – dorsale” e prognosi di complessivi 90 giorni, con danno quantificabile in €
1.800,00 oltre spese mediche pari ad € 2.825,00;
la richiesta di risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice con messa in mora e la procedura di negoziazione assistita erano state infruttuose.
Il convenuto , proprietario dell'autoveicolo, è rimasto CP_2
contumace.
Si è costituita la compagnia confermando la Controparte_1
responsabilità dell'assicurato, ma contestando nel quantum la pretesa avversaria.
La causa è stata istruita con l'esperimento di una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attrice e di una c.t.u. meccanica volta a determinare i danni riportati dall'autoveicolo di proprietà della donna.
Le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del
19/12/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
*** *** ***
1. L'assenza di contestazioni quanto all'an della responsabilità del convenuto, esplicitata da d.d. nella comparsa di costituzione (“la Controparte_1
compagnia assicurativa deducente non avanza alcuna contestazione in punto di responsabilità che si ritengono pacifiche”), consente di muovere direttamente all'esame della quantificazione del danno risarcibile.
1.1 La lesione di natura temporanea all'integrità psicofisica dell'attrice è stata oggetto di c.t.u. medico-legale.
Secondo le conclusioni del nominato c.t.u. dott. (v. relazione Persona_2
c.t.u. medico-legale, pag. 4), le lesioni subite dall'attrice hanno comportato un pagina 3 di 10 periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per 7 giorni, al 50% per 15 giorni e al 25% per ulteriori 30 giorni.
Le risultanze della c.t.u. devono essere condivise, stante l'esaustività del metodo adottato, la completezza degli accertamenti svolti e la chiarezza espositiva, nonché l'assenza di rilievi critici delle parti.
1.2 La liquidazione del danno deve essere effettuata secondo la tabella elaborata in base all'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), relativa alle lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti, ossia con postumi pari o inferiori al 9%), secondo gli importi aggiornati dal D.M. 16/07/2024, nei limiti di quanto domandato nell'atto di citazione (€ 20,00 giornalieri) e avuto riguardo all'età dell'attrice al momento della verificazione del sinistro (33 anni).
Dunque, a favore dell'attrice deve essere liquidato, per inabilità temporanea,
l'importo di € 854,30 (€ 20,00 euro al giorno come da atto di citazione per i primi
22 giorni = € 440,00; € 13,81 al giorno come da D.M. 16/07/2024 per i restanti
30 giorni = 414,30), già espresso in moneta attuale.
1.3 Non è invece possibile riconoscere il risarcimento del danno biologico permanente indicato dal c.t.u., peraltro travalicando i limiti del quesito peritale formulato.
La domanda di parte attrice è infatti carente di una tempestiva richiesta di risarcimento del danno biologico relativo all'invalidità di natura permanente.
Stima il giudice che, in ossequio al combinato disposto dei principi della domanda (art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112
c.p.c.) non sia possibile riconoscere tale risarcimento a parte attrice.
2. A questo punto, deve muoversi alla quantificazione del danno patrimoniale risarcibile all'attrice.
pagina 4 di 10 2.1 Quanto alle spese mediche documentate (v. doc. 4 allegato all'atto di citazione), il c.t.u. ha concluso per la congruità e per la riconducibilità al sinistro oggetto di causa di spese per complessivi € 1.591,50 (v. relazione c.t.u. medico- legale, pag. 4).
Anche sotto tale profilo non vi è motivo per discostarsi dalle risultanze della c.t.u.
– considerata peraltro l'assenza di rilievi critici dei c.t.p. – in quanto esaustivamente motivate e immuni da vizi logici.
In particolare, risultano condivisibili le modalità utilizzate dal c.t.u. nell'individuazione degli esborsi indennizzabili a titolo di farmaci acquistati, ticket relativi a visite di controllo pagati e al ciclo di fisiokinesiterapia effettuato (v. relazione c.t.u. medico-legale, pagg. 3 e 4).
2.2 Transitando all'esame dei danni riportati dall'autoveicolo dell'attrice che siano in rapporto causale con il sinistro stradale, si osserva che le stesse sono state oggetto di incarico peritale conferito al c.t.u. ing. Persona_3
In particolare, il c.t.u. ha stimato il valore dei danni subiti dall'autovettura di in rapporto causale con il sinistro stradale per cui è causa – in Parte_2
€ 15.370,00 (v. relazione c.t.u. meccanica, pagg. 13 e 14).
Tale conclusione del c.t.u., congruamente motivata e immune da vizi logici, deve essere qui condivisa.
La stima, pur essendo stata oggetto di rilievi critici da parte del c.t.p. della compagnia di assicurazione convenuta – il quale ha osservato che nel calcolo del danno sarebbe da escludere la cifra di € 1.861,84 oltre IVA – è stata confermata dal dottor che ha replicato: “Osservo che anche se non sono state prodotte Per_3
fotografie delle sostituzioni operate, a parere dello scrivente, è plausibile che siano state operate le sostituzioni richieste in quanto in parecchi autoveicoli l'attivazione dei pretensionatori avviene contemporaneamente per tutti i sistemi di ritenuta indipendentemente dalla presenza o meno di passeggeri seduti e con la cintura di sicurezza indossata;
inoltre consequenzialmente all'urto
pagina 5 di 10 subito è sicuro che la centralina airbag si sia attivata e perciò sia necessaria la sua sostituzione attesa la violenza dell'urto subita. Lo scrivente ritiene plausibile e credibile, attesi i danni subiti dalla Peugeot 5008, che al momento dell'urto siano intervenuti i pretensionatori delle cinture di sicurezza e che sia conseguentemente avvenuta anche l'attivazione delle cinture di sicurezza.
Confermo pertanto la stima in bozza di perizia” (v. relazione c.t.u. meccanica, pag. 14).
E con questo rinvio tralaticio si ritiene assolto l'obbligo di motivazione, atteso che – come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità – “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” (v., ex multis,
Cass. n. 10123/2009).
Per tali voci di danno, pertanto, spettano all'attrice € 15.370,00.
2.3 Di contro, non costituisce un danno risarcibile il fermo dell'auto subito dall'attrice e quantificato dalla stessa in € 1.500,00, poiché – non essendo postulabile la sussistenza di un danno in re ipsa – la prova di tale danno non può consistere “nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo”, bensì occorre
“fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” (v. Cass. n.
9348/2019).
Anche a tacere del fatto che ha chiesto il risarcimento del Parte_1
fermo tecnico subito dal proprio veicolo per 15 giorni, mentre nella ricevuta della carrozzeria è indicato il minor periodo di 10 giorni, in ogni caso parte attrice non ha adempiuto all'onere probatorio – sulla stessa gravante – di dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo.
pagina 6 di 10 2.4 Dunque, alla luce di quanto esposto ai paragrafi che precedono, il danno patrimoniale risarcibile patito dall'attrice ammonta complessivamente a €
16.961,50 (= € 15.370,00 + € 1.591,50).
3. L'importo complessivo dei danni patiti dall'attrice, comprensivo di rivalutazione per le componenti del danno patrimoniale, ammonta a € 19.427,14
(di cui € 854,30 per danno non patrimoniale, già espresso in moneta attuale, ed €
18.572,84 per danni patrimoniali, frutto della rivalutazione dalla data del sinistro, secondo l'indice ISTAT-FOI, della somma riconosciuta di € 16.961,50).
Da tale importo deve essere detratto quanto già corrisposto dall'assicurazione convenuta.
Infatti, parte convenuta – nella memoria n. 2 ex art. 183, VI comma c.p.c. – ha documentato di avere corrisposto a la somma complessiva di € Parte_1
14.683,00 in due tranches (a mezzo di due assegni, il primo dell'importo di €
13.006,00 riscosso il 23/1/2023 e il secondo dell'importo di € 1.677,00 riscosso il
16/12/2022: v. docc. da 5 a 11 allegati alla memoria).
Va tuttavia precisato che il primo pagamento di € 13.006,00 è riconducibile al risarcimento dei danni in esame nel limite di € 12.006,00, attesa l'espressa imputazione da parte dell'assicurazione di € 1.000,00 ai compensi professionali;
il secondo pagamento di € 1.677,00 è riconducibile al risarcimento dei danni in esame nel limite di € 1.477,00 attesa l'espressa imputazione da parte dell'assicurazione di € 200,00 ai compensi professionali.
Gli acconti summenzionati devono dunque essere detratti dal credito risarcitorio secondo le modalità precisate dalla Suprema Corte: “nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c)
pagina 7 di 10 calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6607/2023).
3.1 Gli acconti già versati dalla convenuta, rivalutati secondo l'indice ISTAT-
FOI a oggi, data della liquidazione, ammontano a € 13.808,07 (= € 12.294,14 + €
1.513,93).
La differenza fra l'importo rivalutato del danno e l'importo rivalutato degli acconti ammonta pertanto a € 5.619,07 (= € 19.427,14 € 13.808,07).
3.2 Devono poi essere liquidati gli interessi c.d. compensativi del danno da lucro cessante derivato all'attrice dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, da calcolarsi dalla data del fatto, e non sulla somma rivalutata (S.U. n. 1712/1995, Cass. n. 5054/2009), ma su quella originaria
(ottenuta devalutando il risarcimento attuale in valori del momento del fatto) rivalutata anno per anno a far tempo dal sinistro, secondo gli indici Istat di rivalutazione dei prezzi al consumo.
Nel caso di specie, inoltre, nel calcolo degli interessi compensativi vanno rispettati i seguenti passaggi: calcolare gli interessi compensativi al saggio legale applicato (i) sull'intero capitale, devalutato alla data dell'illecito e rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento di ogni acconto e (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione di ciascun acconto
(anch'essa rivalutata anno per anno) per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. n. 23927/2023 cit.).
3.3 In conclusione, il credito risarcitorio a favore dell'attrice ammonta a €
5.619,07, oltre interessi compensativi da calcolarsi come innanzi indicato.
pagina 8 di 10 Sulla somma liquidata complessivamente come sopra da oggi, data della sentenza,
e fino al saldo effettivo sono dovuti gli interessi al tasso legale.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione alla condanna, considerata l'attività difensiva in concreto espletata dall'attrice, non ritenendosi applicabile il disposto dell'art. 91, I comma, secondo periodo c.p.c. (poiché la proposta conciliativa è stata formulata senza tenere conto dei pagamenti effettuati dall'assicurazione convenuta in corso di causa, documentati successivamente).
Anche le spese di c.t.u. (per l'accertamento peritale medico-legale come da acconto disposto con ordinanza del 31/3/2023 e per la c.t.u. meccanica come liquidate con decreto del 31/1/2025, provvedimenti entrambi ai quali si rimanda) devono essere poste definitivamente a carico dell'assicurazione convenuta.
L'attrice ha altresì diritto al rimborso richiesto delle spese della consulenza di parte in giudizio (la quale ha natura di allegazione tecnica difensiva), documentate per il solo accertamento medico-legale, che tuttavia si ritiene congruo ridurre ai sensi dell'art. 92, I comma c.p.c. (v. Cass. S.U. n. 16990/2017) e, precipuamente, contenere nei limiti di quanto percepito dall'ausiliario del Giudice, pari a €
500,00.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 9 di 10 condanna l'assicurazione convenuta al pagamento a favore dell'attrice della somma di € 5.619,07, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna l'assicurazione convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per compensi e in € 275,70 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre a € 500,00 per spese di c.t.p.;
pone le spese di entrambe le c.t.u. espletate definitivamente a carico dell'assicurazione convenuta.
Bergamo, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giulia Zoncheddu, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 10 di 10