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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 415/2021 REPUBBLICA ITALIANA Cron.
N°________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N° La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati: ________
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Vendita di cose immobili
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n.375/2021emessa tra le parti dal Tribunale di Bari in data 03.02.2021 nell'ambito del procedimento
(R.G.96000426/2012), avente ad oggetto: “vendita di cose immobili“;
tra rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rocco Mario PISCONTI e Parte_1
Federico CARBONARA giusta mandato a margine dell'atto di citazione del 27 aprile
2012,
- appellante -
e
, quale unico titolare e proprietario della omonima ditta individuale Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pietro Paolo Campagna e Parte_2
dall'Avv. Giuseppe Angelo Gonnella per procura in calce alla comparsa in appello;
-appellata –
* * * * * * *
All'udienza collegiale del 08.09.2023 la causa è passata in decisione senza termini,
1 sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:---------------------------------------------------------------------
per l'appellante: Accogliere l'opposizione formulata con il presente atto di appello e
per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n.125/2012 (R.G.301/2012) del
05.04.2012 emesso dal Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Putignano, in quanto
nullo, inefficace, illegittimo, nonché carente dei presupposti sia in fatto che in diritto,
così come evidenziato nel presente atto di appello, oltre che per tutti gli altri motivi di
legge; condannare, infine, alla rifusione delle spese del doppio Parte_2
grado del giudizio.
per l'appellato: dichiarare infondato il proposto appello e, per l'effetto, confermare
in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 375/2021, resa inter partes dal Tribunale di
Bari- Prima Sezione Civile- G.U. dr.ssa Attollino, nel giudizio RG 960000426/2012,
in data 03 febbraio 2021, pubblicata lo stesso giorno, notificata all'appellante il 15
febbraio 2021 e così il decreto ingiuntivo opposto;
condannare la parte appellante al
pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.125/2012 (R.G.301/2012) del 05.04.2012 il Tribunale di Bari
- Sezione distaccata di Putignano - ingiungeva a odierna Parte_1
appellante, di consegnare senza dilazione nelle mani di le chiavi Parte_2
del portone ubicato in Putignano (BA) alla Via Derna n.46, da cui il locale di proprietà
dello stesso (censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Putignano al Pt_2
foglio di mappa 36, particella 2170 sub 91) ha ingresso carrabile oltre che pedonale,
oltre spese della procedura.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 27 aprile 2012,
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in Parte_1
assenza delle condizioni di ammissibilità, previste dall'art.633 c.p.c. trattandosi di condanna al rilascio di un immobile, ovvero di una prestazione avente un contenuto
2 sostanziale di facere.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il d.i. opposto;
rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposto;
condannava al pagamento in favore del delle spese processuali. Parte_1 Pt_2
Con atto di appello del 16.03.2021 ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza di primo grado con due motivi di gravame.
Si è costituita l'appellata la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Il giudice di primo grado ha qualificato l'oggetto della controversia tra le parti in causa come l'obbligo esistente in capo alla venditrice di consegnare il bene oggetto di compravendita ai sensi dell'art. 1476 comma 1 n.1 c.c. rinveniente dal contratto e,
quello strumentale di consegnare le chiavi, che consentirebbe all'opposto di utilizzare entrambi gli accessi all'immobile, come indicati nell'atto pubblico, per accedere al locale deposito.
Nel premettere che il giudizio d'opposizione conserva piena efficacia, come giudizio di merito, anche quando il decreto venga caducato per mancanza dei presupposti per la sua emissione o per suoi vizi formali, nel senso che il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, ma deve procedere all'esame della domanda proposta dal creditore con il ricorso (sent. 23 dicembre 1968 n. 4074,
16 luglio 1973 n. 2059, 26 ottobre 1973 n. 2787, 11 febbraio 1975 n. 528, 21 ottobre
1977, 28 e 30 gennaio 1985, 11 aprile 1987, citt.), tant'è vero che nel giudizio d'opposizione il creditore conserva la posizione di attore (sent. 12 luglio 1975 n. 2775),
occorre esaminare la domanda di merito proposta dall'attore e valutare se la stessa risulta o meno fondata.
Dall'atto notarile risulta che ha acquistato il deposito (locale Parte_2
3 compravenduto) in data 01.12.2011 sito al piano seminterrato con accesso pedonale dal portone e vano scala condominiale al civico 134 corso Umberto Primo, e pedonale e carrabile dal civico 46 della via Derna per il tramite del corridoio comune con altri e, pertanto la parte acquirente fu immessa nel possesso giuridico e materiale di quanto acquistato.
Tuttavia la consegna delle chiavi del portone condominiale (e quelle della porta) di accesso al locale avvenne il giorno successivo alla stipula (02.12.2011), ovvero del passaggio che dall'androne e attraverso la scala interna consente il solo accesso al locale acquistato, mentre non fu consegnata la chiave relative al portone ubicato alla via Derna 46 di Putignano, dal quale l'opposto avrebbe potuto accedere con i veicoli in quanto titolare del diritto di ingresso carrabile (oltre che pedonale) al detto locale.
Quindi, l'attore ha sostenuto che la domanda riguardava non il riconoscimento giudiziale di tale diritto, in quanto sarebbe già contemplato nell'atto pubblico di trasferimento della proprietà, ma la materiale consegna della chiave per potervi accedere con i veicoli, quale obbligo strumentale a quanto pattuito nel contratto di compravendita.
Tale chiave venne richiesta con raccomandata del 23.12.2011 respinta con la comunicazione del 31.01.2012.
Quindi, la domanda riguarda la consegna della chiave per accedere al passaggio carrabile dal civico 46 di via Derna per il tramite del corridoio comune, in quanto titolare di tale diritto di passaggio in virtù del contratto di compravendita.
La domanda proposta dall'attore, di conseguenza, non riguarda la tutela del diritto di accesso o passaggio o l'accertamento della la sussistenza o meno della servitù di passaggio avente fonte negoziale, come azione di rivendica ma un'azione di consegna che ha natura e presupposti diversi.
Mentre, la prima ha carattere reale e mira ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore, e fargli conseguire il possesso della cosa e, di conseguenza l'attore
4 deve così fornire la prova della sua titolarità, mediante la dimostrazione di un acquisto a titolo originario, risalendo, se necessario, sino alla prova del titolo originario, dei propri danti causa (Cass. 1984 n. 4276), l'azione di consegna, così come quella di restituzione, trovano invece fondamento, in una obbligazione di un soggetto di attribuire il possesso o la detenzione del bene, in forza del contratto o per obbligazione nascente dalla circostanza che è venuto meno il titolo, in forza al quale detiene il bene.
Con riferimento al caso in esame deve osservarsi che è obbligazione principale del venditore, ex art. 1477 c.c. quella di consegnare la cosa al compratore;
salva diversa volontà delle parti la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori e le pertinenze (art. 1477, 2 co., c.c.).
In caso di contestazione grava sul compratore l'onere di provare la sussistenza di un rapporto pertinenziale o di accessorietà, e sul venditore quello di provare che questo rapporto è venuto meno (Cass. 83 n. 5790).
L'attore, assumendo e dimostrando di essere divenuto proprietario del locale e del passaggio pertinenziale, e così della accessoria chiave, in forza del contratto di compravendita immobiliare intercorsa con ha esercitato una Persona_1
azione personale di consegna, nascente da tale contratto, e volta a fargli acquistare il possesso di tale bene.
Esclusa che si tratti di un azione reale, cadono di per sè le censure svolte in ordine alla ammissibilità della procedura per ingiunzione, prevedendo specificatamente l'art. 663,
1 comma, che può essere richiesto il provvedimento da parte di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata in quanto il fatto costitutivo della pretesa attorea è nel caso in contratto di compravendita, ed il conseguente obbligo gravante sul venditore, di consegnare anche gli accessori, fra cui, la chiave oggetto di domanda.
L'adempimento della obbligazione si pone così come fatto estintivo, per cui era onere del convenuto dare piena prova che era stata consegnata la chiave stessa, avendo
5 nell'atto pubblico chiaramente ceduto “ locale ad uso deposito sito al piano
seminterrato del detto fabbricato in Putignano, con accesso pedonale dal portone e
vano scala condominiali al civico 134 del Corso Umberto Primo, e pedonale e
carrabile dal civico 46 della Via Derna per il tramite del corridoio comune con altri,
distinto nel catasto terreni del Comune di Putignano detto corridoio, con le particelle
2377 e 2378 del foglio di mappa 36, ente urbano …”.
Ciò vuol dire che la volontà dei contraenti è stata quella di consentire all'acquirente
, l'accesso (carrabile e pedonale) all'unità immobiliare deposito Parte_2
acquistata “… dal civico 46 della Via Derna per il tramite del corridoio comune con
altri, distinto nel Catasto Terreni del Comune di Putignano, detto corridoio, con le
particelle n. 2377 e 2378, Ente Urbano …” e, quindi, l'azione proposta non è
finalizzata al riconoscimento di un diritto già determinato nel contratto, ma l'obbligo contrattuale di di consegnare la chiave del portone posto in Via Derna Parte_1
civico 46 in Putignano per esercitare tale diritto di accesso al passaggio carrabile (oltre che pedonale) e raggiungere così, con mezzi commerciali, il locale deposito acquistato.
Tale consegna non è stata adempiuta dall'appellante, ragion per cui l'appello non merita accoglimento e i relativi motivi infondati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (indeterminato complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.375/2021 Parte_1
emessa tra le parti dal Tribunale di Bari in data 03.02.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in Euro 6.700,00, oltre alle spese generali, il Cap e l'Iva; 6 3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228/2012.
Così deciso videoconferenza del 05.11.2024
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente Dott. Filippo Labellarte
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