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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 25 giugno 2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. CHITO' DIEGO e avv. ADAMI ANGELA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. AUSTONI ANGELO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente;
Parte_1
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1 telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 CP_1 in VERDELLINO, in data 18/05/2013 (anno 2013, atto n. 2, reg. VERDELLINO, parte
[...]
II, serie A), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione nascevano i figli l Persona_1
6 marzo 2008 e il 29.02.2012, si rivolgeva all'intestato Tribunale Persona_2 domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie. Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le Controparte_1 domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 18 marzo 2025, il Giudice sentiva ampiamente e congiuntamente i coniugi ed esperiva il tentativo di conciliazione, avente esito negativo. In particolare, Pt_1 ichiarava: “Confermo di volermi separare.
[...]
Vivo a OSIO SOTTO, invia 11, nella casa coniugale intestata a entrambi per 1/2, gravata Persona_3 da mutuo cointestato, a tasso variabile, con rata mensile, attualmente, di circa euro 1.800,00, che paghiamo entrambi al 50%.
Sono amministratore unico e socio unico di NUOVA TECNO POSE SRL;
precedentemente, era l'azienda di famiglia, mio padre è uscito per l'età e sono diventato io socio unico.
Sono quindi imprenditore.
Io percepisco come compenso per l'attività di amministratore un fisso di euro 2.700,00 netti al mese;
poi ci sono i prelievi in base agli utili di fine anno e metà stagione e i profitti, per cui alla fine percepisco circa 50.000,00 euro netti all'anno, compreso il compenso di amministratore.
Non ho altri finanziamenti a mio carico.
Sono proprietario di altri beni immobili: in particolare, abbiamo una casa cointestata con mia moglie a poi ho degli appartamenti cointestati con mia sorella a a Verdellino, di cui i miei Persona_4
2 genitori sono usufruttuari, oltre all'immobile adibito a sede di NUOVA POSE SRL di cui sono io proprietario esclusivo.
Io ho un orario di lavoro variabile, nel senso che ho dei dipendenti, dei responsabili e quindi in base alle mie necessità famigliari riesco a gestire i miei spostamenti e le mie presenze. Io esco alle 7 di mattina e rientro alle 16.00 sul territorio di Osio, dal lunedì al venerdì.
Non abbiamo una baby-sitter; anni fa, quando era piccolo, quini circa 16 anni fa, avevamo Per_1 una baby-sitter.
Quanto alle faccende domestiche, viene una signora due ore al giorno per tre giorni alla settimana, paghiamo credo 10 euro all'ora.
Alle scuole elementari di entrambi i figli, i figli sono sempre stati accompagnati a scuola da mio padre residente a [...](anche noi risiedevamo a Verdellino all'epoca), sporadicamente, provvedevamo anche o io o;
quanto alle scuole medie, i ragazzi andavano a Treviglio, quindi era subentrato CP_1 servizio pullman, di cui si avvalgono anche adesso perché frequentano la stessa scuola.
ha sempre fatto calcio fino alla prima superiore e poi ha mollato il calcio per impegni Per_1 scolastici;
ha fatto diverse attività, al momento partica “tessuti aerei”. Per_2
Quanto agli spostamenti scolastici, precisi che i ragazzi vanno accompagnati alla fermata del bus;
lo accompagno io alla fermata alle 6.50; l'accompagna alle 7.00; il ritorno Per_1 Per_2 CP_1
la prendo io alle 16.30. Per_2
Lavorando in ufficio a Osio ho infatti la possibilità di andare a Treviglio e poi accompagno Per_1 dai miei genitori per il pranzo.
scia a livello non agonistica e solitamente lo accompagno io al week-end; va in anche in un Per_1 centro fitness;
in estate si sposta autonomamente con la sua moto e di inverno lo accompagno e lo prendo io. L'attività di tessuti aerei ce la dividiamo io e . CP_1
Tessuti aerei costa 500,00 euro all'anno che divido con mia moglie;
il centro fitness costa 22 euro al mese.
Per la dislessia di , è stato fatto un percorso in prima elementare, l'abbiamo fatto insieme io e Per_1 mia moglie, anche se prevalentemente . CP_1
Tutto il percorso otoiatrico dei figli l'ho sempre seguito io dal 2019 ad oggi.
Ho partecipato alle assemblee di classe nel percorso elementare e anche alle medie.
Non percepiamo l'assegno unico. Non abbiamo mai fatto domanda.
3 Confermo che la retta scolastica di euro 1.000,00 al mese la paghiamo al 50% io e mia moglie;
lo stesso vale per la mensa di . Per_2
Confermo che paghiamo entrambi le ripetizioni per ”; Per_1 Controparte_1 dichiarava: “Confermo di volermi separare. Vivo nella casa coniugale insieme a mio marito;
confermo che paghiamo al 50% la rata del mutuo A mio carico ho il finanziamento per le spese veterinarie di euro 400,00 al mese, fino a maggio 2025.
Ho a mio carico anche il finanziamento della vespa piaggio per di euro 257,00 al mese, con Per_1 scadenza ad agosto 2026.
Ho poi il finanziamento della mia auto Audi Q3 di 480,00 euro al mese.
Sono comproprietaria con mio marito della casa in montagna.
Ho poi un pezzo di proprietà, un rudere vicino alla proprietà di famiglia che sto vendendo appunto al prezzo di euro 10.000,00.
Io sono medico chirurgo;
nel 2020, mi sono dimessa dall'ospedale e adesso svolgo la libera professione nel privato. Io lavoro in cliniche e ambulatori di Abilita Spa, sono chiaramente a partita iva. Io fattura una media di 10.000-12.000,00 euro al mese, questo chiaramente è il lordo;
io guadagno circa 5.000,00-6.000,00 euro netti al mese.
Io il lunedì ho il giorno libero;
martedì inizio alle 9.20 l'attività ambulatoriale a Zingonia e termino alle 17.00/18.00; mercoledì e giovedì sono i giorni che dedico al Piemonte, sono medico di direzione sanitaria di Abilita Piemonte, in questi giorni riesco a portare i ragazzi alle fermate e spesso anche a scuola e poi parto per FA OV (o Acqui Terme) e torno a casa la sera intorno alle ore 20.00; il venerdì sto a Bergamo dalle 12.20 alle 19.00; ho scelto la libera professione per non lavorare più il sabato e la domenica.
Quando ero in ospedale, chiaramente facevo i turni al weekend, e anche le notti in ospedale.
Adesso, un sabato mattina al mese vado a FA AR (non tutti i mesi ma spesso).
Noi abbiamo avuto una tata filippina mia dipendente, è arrivata con , è rimasta anche con Per_1
, signora , è rimasta con noi circa 6-7 anni. Si occupava dei bambini Per_2 Parte_2
e della casa quando io e mio marito lavoravamo. Dopo la tata filippina, abbiamo avuto una tata albanese, che è rimasta con noi fino al 2021, quando ci siamo trasferiti a Osio.
La era assunta da me e la pagavo io, prendeva 1.000,00 euro netti al mese. Per_5
L'albanese non l'abbiamo assunta e la pagavamo entrambi.
4 Entrambe le tate si occupavano anche delle pulizie della casa e stiravano.
Quanto alla situazione attuale, confermo quello che ha detto mio marito sull'aiuto domestico per tre volte alla settimana.
I nostri figli frequentano una scuola privata, istituto salesiano di Treviglio. La ratta è di euro 1.000,00 al mese (importo comprensivo della retta per i due figli); la paghiamo al 50% io e mio marito. Per_2 fa il tempo pieno, per cui abbiamo anche la mensa, che costa 800,00 all'anno, che paghiamo al 50%.
Confermo che la mattina io e mio marito ci dividiamo i figli;
preciso che li accompagniamo ma potrebbero anche andare a piedi alla fermata perché vicino.
è autonomo, va in palestra da solo o con agli altri amici. Per_1
che fa tessuti arerei, mio marito la porta e io la prendo. Per_2
I figli di fatto li gestiamo entrambi. Le nostre tate hanno sempre accompagnato i figli a scuola perché la scuola era vicino;
spesso il nonno paterno li prendeva alle 16.30 per fare merenda e stavano il pomeriggio dai nonni.
per la sua dislessia prende ripetizioni di inglese tutti sabati mattina e fisica con il professore. Per_1
Paghiamo entrambi 10 euro all'ora (20 euro inglese e 20 euro fisica alla settimana)” (v. verbale udienza 18 marzo 2025).
Dopo ampia discussione i coniugi chiedevano rinvio per vagliare ipotesi conciliative;
il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e rinviava la causa all'udienza del 15 maggio
2025, ore 9.30.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 25 giugno 2025, il Giudice relatore, lette le note scritte depositate dalle parti contenenti conclusioni congiunte e l'accordo sottoscritto personalmente da ciascuna di esse, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti come di seguito trascritto:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
AFFIDO FIGLI MINORI E MODALITÀ DI PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE
2) affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, fissando la residenza degli Per_1 Persona_2 stessi presso la madre che si occuperà della ordinaria amministrazione;
i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti precisano che le scelte di maggior rilievo, da
5 assumersi nell'interesse dei figli, verranno prese di comune accordo così come previsto dall'art. 316
CC.
Fermo restando che è fatto salvo ogni e migliore accordo per la gestione dei figli, previa comunicazione tra le parti e tenuto conto degli impegni dei minori, i figli staranno con i genitori secondo il seguente calendario:
a) Durante il periodo scolastico:
• dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina con la madre;
• dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina con il padre;
• con ciascuno dei genitori in week-end alterni, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina b) Durante il periodo non scolastico:
• dal lunedì alle ore 8.30 al mercoledì alle ore 8.30 con la madre;
• dal mercoledì alle ore 8.30 al venerdì alle ore 8.30 con il padre;
• con ciascuno dei genitori in week-end alterni, dal venerdì alle ore 8.30 al lunedì alle ore 8.30.
Le festività natalizie e le vacanze pasquali, compatibilmente con le loro volontà, tenuto conto dell'età raggiunta dagli stessi, verranno trascorse dai figli per metà presso il padre e per metà presso la madre, con alternanza riguardo al giorno di Natale e di Pasqua. Nello specifico dalle 09:00 del 23 fino alle
12:00 del 31 dicembre con un genitore e dalle 12:00 del 31 dicembre fino alle 21:00 del 06 gennaio con l'altro, alternativamente.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (per quanto concerne l'anno 2025 in corso, i figli trascorreranno con il padre il periodo dal 01 al 07 agosto 2025 compresi e dal 01 al 07 settembre compresi e con la madre il periodo dal 11 al 24 agosto compresi)
ASPETTI ECONOMICI
3) Le spese necessarie per il mantenimento ordinario dei figli e (come tali Per_1 Persona_2 intendendosi tutte le spese non rientranti tre le spese straordinarie dettagliate al punto successivo, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo) saranno a carico di entrambi i genitori che vi provvederanno direttamente.
6 Tale previsione viene raggiunta sulla scorta del fatto che le tempistiche della permanenza dei figli presso entrambi i genitori sono sostanzialmente paritarie e non sussistono grandi divergenze di reddito tra i due genitori.
4) Ciascun genitore si impegna a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie,
7 oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile
e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse. A tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei
8 genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Il tutto sino all'autosufficienza economica dei figli.
5) Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà versato a titolo di assegno mantenimento, l'uno all'altro.
Con il corretto adempimento di quanto previsto con il presente accordo ed in particolare con quanto previsto al successivo punto 7), le parti si danno atto di avere fra di loro risolto ogni questione economica e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi causa o ragione di sorta.
Gli eventuali assegni per il nucleo familiare verranno percepiti al 50% tra le parti.
CASA CONIUGALE
6) La casa coniugale sita in Osio OT (BG), Via Enrico Toti n.11, viene assegnata alla sig.ra
[...] che la abiterà unitamente ai figli. Controparte_1
Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro il giorno 05 giugno 2025. Pt_1
Previo accordo con la moglie, entro la data del 22 giugno 2025, il sig. potrà asportare i propri Pt_1 effetti personali, nonché gli arredi e i soprammobili di sua esclusiva proprietà come da elenco che segue:
• AR AN (1 opera) Coca CO 150x100 tecnica mista olio su carta da pacco
• (4 opere) matita 40 x 60 Natura morta 40 x 60 Osservatore 80 x 80 Coc. 40 x 60 CP_2
• (1 opera) Pensatore 100x100 Olio su tela Persona_6
• (1 scultura) Bronzo e marmo Totem 60 x 60 h 70 CP_3
• (1 Scultura) Bronzo su plexiglass Controparte_4
• (1 Scultura) Sassofono sezionato Controparte_5
• (6 opere) Inchiostro su tela Composizione 6 opere 30 x 40 Orgasmo malato Persona_7
• (1 opera) Coppia etero 50 x 70 matita su cartoncino Persona_8
• (2 opere) 30 x 30 Matita su tela Cuore in mano Madonna in lacrima Persona_9
• Anonimo (1 scultura) Legno 40 x 50 Seni con piercing
9 • (1 opera) Tecnica mista su carta 60 x 80 Persona_10
• 1 scaffale/ mobile in legno decapato anni 60 da cucina francese con inserti in marmo e ripiani 230x
60 h 90
• 2 mobili/ armadi giapponesi neri, piedi a elefante, maniglioni in bronzo a serpente ripiani interni
Anni 80 90 x 60 h 220
• 1 scrivania in legno di castagno anni 50 con piano lavoro in pelle cassetti e scrittoi a scomparsa
• 2 poltroncine inglesi tessuto nero e borchie in ferro
• 1 lettino da giardino in ferro pieno, fatto a mano, con ruote in gomma, anni 50
• 1 tavolino da esterno vetro 80x80 h90 CP_6
• 1 baule in pelle e Canvas anni 40 francese 100x60 h 50
• 2 due totem espositivi stilizzati bianchi da vetrina
• 1 armadio bagno francese anni 60 decapato bianco con anta a vetro e ripiani interni
• 1 mobile cubico porta oggetti fucsia 130x40 h 200
• 1 poltrona Egg chaire Tessuto blu anni 2000 Persona_11
• 1 panca e 1 tavolino in ghisa anni 40 motivo floreale da giardino colore grigio.
7) Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra entro la data del 31 Parte_1 Controparte_1 ottobre 2025, la piena proprietà della propria quota, pari al 50%, delle seguenti unità immobiliari, site in Osio OT (BG), Via Enrico Toti n.11, distinta al locale Catasto Fabbricati come segue:
foglio 6 – particella 2112 – sub. 702 – Cat. A/7 – classe 2 – 8 vani;
foglio 6 – particella 2112 – sub. 703 – Cat. C/6 – Classe 2 – 25 mq foglio 6 – particella 8579 – Cat. F/1
Contestualmente, la sig.ra si impegna a trasferire al sig. entro Controparte_1 Parte_1 la data del 31 ottobre 2025, la piena proprietà della propria quota, pari al 50%, delle seguenti unità immobiliari, site in Moio de' Calvi (BG), distinta al locale Catasto Fabbricati come segue:
foglio 5 – particella 605 – Sub. 701 – Cat. A/3 – Classe 2 – 4 vani,
oltre all'importo di € 53.139,75 da versarsi al momento della stipula dell'atto notarile.
A fronte di tale permuta, la sig.ra si impegna, altresì, a liberare il sig. dal pagamento CP_1 Pt_1 della propria quota della rata di mutuo mensile per l'acquisto della casa coniugale sita in Osio OT
10 (BG), Via Enrico Toti n.11, e, comunque, fino all'adempimento di tale obbligo, le parti precisano che l'importo della rata mensile di mutuo, secondo il piano di ammortamento, verrà interamente corrisposto dalla sig.ra fino alla sua naturale estinzione, manlevando, a tal Controparte_1 fine, il sig. da ogni e ulteriore conseguenza, così come per il pagamento dell'assicurazione Pt_1 della casa e delle utenze relative all'abitazione a decorrere da mese di giugno 2025. La sig.ra
[...] conferma, inoltre, che nessuna spesa sia essa ordinaria e/o straordinaria per il Controparte_1 mantenimento della casa familiare verrà richiesta al sig. a decorrere dal 05 giugno Parte_1
2025.
Parimenti il signor si impegna ed obbliga a farsi carico in via esclusiva di qualsivoglia spesa, Pt_1 sia ordinaria che straordinaria, utenze comprese, per il mantenimento della casa di Persona_4
(BG) a decorrere dal 05 giugno 2005.
Previo accordo con il signor la signora potrà asportare dalla casa di Pt_1 CP_1 Persona_4
(BG) la cassettiera ed il letto matrimoniale presenti nella camera principale.
Le spese dell'atto di cui al presente punto 7) verranno saldate in parti uguali dai sig.ri e Pt_1
CP_1
Le parti chiedono sin da ora l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ex art.19 della legge 74/1987, dell'atto di trasferimento immobiliare, in quanto esso costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
VARIE
8) Il sig. e la sig.ra si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei Pt_1 CP_1 documenti validi per l'espatrio per sé e, per quanto occorre possa, sin d'ora anche rispetto ai figli.
9) Il si impegna a prendere con sé i cani e ad occuparsene personalmente. I cani verranno Pt_1 portati via dalla casa coniugale entro la data del 30 giugno.
10) Il signor e la signora si impegnano ed obbligano al pagamento in misura del Pt_1 CP_1
50% ciascuno del saldo dovuto ad per i lavori afferenti la piscina della casa di Osio OT CP_7
(BG).
11) Le spese legali sono integralmente compensate.
12) Il sig. e la signora si obbligano, infine, ciascuno vicendevolmente a rimettere ed Pt_1 CP_1 accettare l'avversa remissione, in ordine a qualsivoglia querela ad oggi sporta dall'uno nei confronti dell'altro” e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
11 Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs.
154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in VERDELLINO, in data 18/05/2013 (anno 2013, atto n. 2, reg. VERDELLINO, parte II, serie A);
provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
AFFIDO FIGLI MINORI E MODALITÀ DI PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE
2) affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, fissando la residenza degli Per_1 Persona_2
stessi presso la madre che si occuperà della ordinaria amministrazione;
i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti precisano che le scelte di maggior rilievo, da assumersi nell'interesse dei figli, verranno prese di comune accordo così come previsto dall'art. 316
CC.
Fermo restando che è fatto salvo ogni e migliore accordo per la gestione dei figli, previa comunicazione tra le parti e tenuto conto degli impegni dei minori, i figli staranno con i genitori secondo il seguente calendario:
a) Durante il periodo scolastico:
• dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina con la madre;
• dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina con il padre;
• con ciascuno dei genitori in week-end alterni, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina b) Durante il periodo non scolastico:
• dal lunedì alle ore 8.30 al mercoledì alle ore 8.30 con la madre;
• dal mercoledì alle ore 8.30 al venerdì alle ore 8.30 con il padre;
• con ciascuno dei genitori in week-end alterni, dal venerdì alle ore 8.30 al lunedì alle ore 8.30.
Le festività natalizie e le vacanze pasquali, compatibilmente con le loro volontà, tenuto conto dell'età raggiunta dagli stessi, verranno trascorse dai figli per metà presso il padre e per metà presso la madre, con alternanza riguardo al giorno di Natale e di Pasqua. Nello specifico dalle 09:00 del 23 fino alle
13 12:00 del 31 dicembre con un genitore e dalle 12:00 del 31 dicembre fino alle 21:00 del 06 gennaio con l'altro, alternativamente.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (per quanto concerne l'anno 2025 in corso, i figli trascorreranno con il padre il periodo dal 01 al 07 agosto 2025 compresi e dal 01 al 07 settembre compresi e con la madre il periodo dal 11 al 24 agosto compresi)
ASPETTI ECONOMICI
3) Le spese necessarie per il mantenimento ordinario dei figli e (come tali Per_1 Persona_2
intendendosi tutte le spese non rientranti tre le spese straordinarie dettagliate al punto successivo, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo) saranno a carico di entrambi i genitori che vi provvederanno direttamente.
Tale previsione viene raggiunta sulla scorta del fatto che le tempistiche della permanenza dei figli presso entrambi i genitori sono sostanzialmente paritarie e non sussistono grandi divergenze di reddito tra i due genitori.
4) Ciascun genitore si impegna a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto,
14 richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile
e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
15 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse. A tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Il tutto sino all'autosufficienza economica dei figli.
5) Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà versato a titolo di assegno mantenimento, l'uno all'altro.
Con il corretto adempimento di quanto previsto con il presente accordo ed in particolare con quanto previsto al successivo punto 7), le parti si danno atto di avere fra di loro risolto ogni questione economica e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi causa o ragione di sorta.
Gli eventuali assegni per il nucleo familiare verranno percepiti al 50% tra le parti.
CASA CONIUGALE
6) La casa coniugale sita in Osio OT (BG), Via Enrico Toti n.11, viene assegnata alla sig.ra
[...]
che la abiterà unitamente ai figli. Controparte_1
Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro il giorno 05 giugno 2025. Pt_1
16 Previo accordo con la moglie, entro la data del 22 giugno 2025, il sig. potrà asportare i propri Pt_1
effetti personali, nonché gli arredi e i soprammobili di sua esclusiva proprietà come da elenco che segue:
• AR AN (1 opera) Coca CO 150x100 tecnica mista olio su carta da pacco
• (4 opere) matita 40 x 60 Natura morta 40 x 60 Osservatore 80 x 80 Coc. 40 x 60 CP_2
• (1 opera) Pensatore 100x100 Olio su tela Persona_6
• (1 scultura) Bronzo e marmo Totem 60 x 60 h 70 CP_3
• (1 Scultura) Bronzo su plexiglass Controparte_4
• (1 Scultura) Sassofono sezionato Controparte_5
• (6 opere) Inchiostro su tela Composizione 6 opere 30 x 40 Orgasmo malato Persona_7
• (1 opera) Coppia etero 50 x 70 matita su cartoncino Persona_8
• (2 opere) 30 x 30 Matita su tela Cuore in mano Madonna in lacrima Persona_9
• Anonimo (1 scultura) Legno 40 x 50 Seni con piercing
• (1 opera) Tecnica mista su carta 60 x 80 Persona_10
• 1 scaffale/ mobile in legno decapato anni 60 da cucina francese con inserti in marmo e ripiani 230x
60 h 90
• 2 mobili/ armadi giapponesi neri, piedi a elefante, maniglioni in bronzo a serpente ripiani interni
Anni 80 90 x 60 h 220
• 1 scrivania in legno di castagno anni 50 con piano lavoro in pelle cassetti e scrittoi a scomparsa
• 2 poltroncine inglesi tessuto nero e borchie in ferro
• 1 lettino da giardino in ferro pieno, fatto a mano, con ruote in gomma, anni 50
• 1 tavolino da esterno vetro 80x80 h90 CP_6
• 1 baule in pelle e Canvas anni 40 francese 100x60 h 50
• 2 due totem espositivi stilizzati bianchi da vetrina
• 1 armadio bagno francese anni 60 decapato bianco con anta a vetro e ripiani interni
• 1 mobile cubico porta oggetti fucsia 130x40 h 200
• 1 poltrona Egg chaire Tessuto blu anni 2000 Persona_11
17 • 1 panca e 1 tavolino in ghisa anni 40 motivo floreale da giardino colore grigio.
7) Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra entro la data del 31 Parte_1 Controparte_1
ottobre 2025, la piena proprietà della propria quota, pari al 50%, delle seguenti unità immobiliari, site in Osio OT (BG), Via Enrico Toti n.11, distinta al locale Catasto Fabbricati come segue:
foglio 6 – particella 2112 – sub. 702 – Cat. A/7 – classe 2 – 8 vani;
foglio 6 – particella 2112 – sub. 703 – Cat. C/6 – Classe 2 – 25 mq foglio 6 – particella 8579 – Cat. F/1
Contestualmente, la sig.ra si impegna a trasferire al sig. entro Controparte_1 Parte_1
la data del 31 ottobre 2025, la piena proprietà della propria quota, pari al 50%, delle seguenti unità immobiliari, site in Moio de' Calvi (BG), distinta al locale Catasto Fabbricati come segue:
foglio 5 – particella 605 – Sub. 701 – Cat. A/3 – Classe 2 – 4 vani,
oltre all'importo di € 53.139,75 da versarsi al momento della stipula dell'atto notarile.
A fronte di tale permuta, la sig.ra si impegna, altresì, a liberare il sig. al pagamento CP_1 Pt_1 della propria quota della rata di mutuo mensile per l'acquisto della casa coniugale sita in Osio OT
(BG), Via Enrico Toti n.11, e, comunque, fino all'adempimento di tale obbligo, le parti precisano che l'importo della rata mensile di mutuo, secondo il piano di ammortamento, verrà interamente corrisposto dalla sig.ra fino alla sua naturale estinzione, manlevando, a tal Controparte_1 fine, il sig. da ogni e ulteriore conseguenza, così come per il pagamento dell'assicurazione Pt_1 della casa e delle utenze relative all'abitazione a decorrere da mese di giugno 2025. La sig.ra
[...]
conferma, inoltre, che nessuna spesa sia essa ordinaria e/o straordinaria per il Controparte_1
mantenimento della casa familiare verrà richiesta al sig. a decorrere dal 05 giugno Parte_1
2025.
Parimenti il signor si impegna ed obbliga a farsi carico in via esclusiva di qualsivoglia spesa, Pt_1
sia ordinaria che straordinaria, utenze comprese, per il mantenimento della casa di Persona_4
(BG) a decorrere dal 05 giugno 2005.
Previo accordo con il signor la signora potrà asportare dalla casa di Pt_1 CP_1 Per_4
(BG) la cassettiera ed il letto matrimoniale presenti nella camera principale.
[...]
Le spese dell'atto di cui al presente punto 7) verranno saldate in parti uguali dai sig.ri e Pt_1
CP_1
18 Le parti chiedono sin da ora l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ex art.19 della legge 74/1987, dell'atto di trasferimento immobiliare, in quanto esso costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
VARIE
8) Il sig. e la sig.ra si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei Pt_1 CP_1 documenti validi per l'espatrio per sé e, per quanto occorre possa, sin d'ora anche rispetto ai figli.
9) Il si impegna a prendere con sé i cani e ad occuparsene personalmente. I cani verranno Pt_1
portati via dalla casa coniugale entro la data del 30 giugno.
10) Il signor e la signora si impegnano ed obbligano al pagamento in misura del Pt_1 CP_1
50% ciascuno del saldo dovuto ad per i lavori afferenti la piscina della casa di Osio OT CP_7
(BG).
11) Le spese legali sono integralmente compensate.
12) Il sig. e la signora si obbligano, infine, ciascuno vicendevolmente a rimettere ed Pt_1 CP_1 accettare l'avversa remissione, in ordine a qualsivoglia querela ad oggi sporta dall'uno nei confronti dell'altro”;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
VERDELLINO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 25 giugno 2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. CHITO' DIEGO e avv. ADAMI ANGELA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attore contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. AUSTONI ANGELO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni:
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente;
Parte_1
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate Controparte_1 telematicamente;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 CP_1 in VERDELLINO, in data 18/05/2013 (anno 2013, atto n. 2, reg. VERDELLINO, parte
[...]
II, serie A), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione nascevano i figli l Persona_1
6 marzo 2008 e il 29.02.2012, si rivolgeva all'intestato Tribunale Persona_2 domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie. Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le Controparte_1 domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 18 marzo 2025, il Giudice sentiva ampiamente e congiuntamente i coniugi ed esperiva il tentativo di conciliazione, avente esito negativo. In particolare, Pt_1 ichiarava: “Confermo di volermi separare.
[...]
Vivo a OSIO SOTTO, invia 11, nella casa coniugale intestata a entrambi per 1/2, gravata Persona_3 da mutuo cointestato, a tasso variabile, con rata mensile, attualmente, di circa euro 1.800,00, che paghiamo entrambi al 50%.
Sono amministratore unico e socio unico di NUOVA TECNO POSE SRL;
precedentemente, era l'azienda di famiglia, mio padre è uscito per l'età e sono diventato io socio unico.
Sono quindi imprenditore.
Io percepisco come compenso per l'attività di amministratore un fisso di euro 2.700,00 netti al mese;
poi ci sono i prelievi in base agli utili di fine anno e metà stagione e i profitti, per cui alla fine percepisco circa 50.000,00 euro netti all'anno, compreso il compenso di amministratore.
Non ho altri finanziamenti a mio carico.
Sono proprietario di altri beni immobili: in particolare, abbiamo una casa cointestata con mia moglie a poi ho degli appartamenti cointestati con mia sorella a a Verdellino, di cui i miei Persona_4
2 genitori sono usufruttuari, oltre all'immobile adibito a sede di NUOVA POSE SRL di cui sono io proprietario esclusivo.
Io ho un orario di lavoro variabile, nel senso che ho dei dipendenti, dei responsabili e quindi in base alle mie necessità famigliari riesco a gestire i miei spostamenti e le mie presenze. Io esco alle 7 di mattina e rientro alle 16.00 sul territorio di Osio, dal lunedì al venerdì.
Non abbiamo una baby-sitter; anni fa, quando era piccolo, quini circa 16 anni fa, avevamo Per_1 una baby-sitter.
Quanto alle faccende domestiche, viene una signora due ore al giorno per tre giorni alla settimana, paghiamo credo 10 euro all'ora.
Alle scuole elementari di entrambi i figli, i figli sono sempre stati accompagnati a scuola da mio padre residente a [...](anche noi risiedevamo a Verdellino all'epoca), sporadicamente, provvedevamo anche o io o;
quanto alle scuole medie, i ragazzi andavano a Treviglio, quindi era subentrato CP_1 servizio pullman, di cui si avvalgono anche adesso perché frequentano la stessa scuola.
ha sempre fatto calcio fino alla prima superiore e poi ha mollato il calcio per impegni Per_1 scolastici;
ha fatto diverse attività, al momento partica “tessuti aerei”. Per_2
Quanto agli spostamenti scolastici, precisi che i ragazzi vanno accompagnati alla fermata del bus;
lo accompagno io alla fermata alle 6.50; l'accompagna alle 7.00; il ritorno Per_1 Per_2 CP_1
la prendo io alle 16.30. Per_2
Lavorando in ufficio a Osio ho infatti la possibilità di andare a Treviglio e poi accompagno Per_1 dai miei genitori per il pranzo.
scia a livello non agonistica e solitamente lo accompagno io al week-end; va in anche in un Per_1 centro fitness;
in estate si sposta autonomamente con la sua moto e di inverno lo accompagno e lo prendo io. L'attività di tessuti aerei ce la dividiamo io e . CP_1
Tessuti aerei costa 500,00 euro all'anno che divido con mia moglie;
il centro fitness costa 22 euro al mese.
Per la dislessia di , è stato fatto un percorso in prima elementare, l'abbiamo fatto insieme io e Per_1 mia moglie, anche se prevalentemente . CP_1
Tutto il percorso otoiatrico dei figli l'ho sempre seguito io dal 2019 ad oggi.
Ho partecipato alle assemblee di classe nel percorso elementare e anche alle medie.
Non percepiamo l'assegno unico. Non abbiamo mai fatto domanda.
3 Confermo che la retta scolastica di euro 1.000,00 al mese la paghiamo al 50% io e mia moglie;
lo stesso vale per la mensa di . Per_2
Confermo che paghiamo entrambi le ripetizioni per ”; Per_1 Controparte_1 dichiarava: “Confermo di volermi separare. Vivo nella casa coniugale insieme a mio marito;
confermo che paghiamo al 50% la rata del mutuo A mio carico ho il finanziamento per le spese veterinarie di euro 400,00 al mese, fino a maggio 2025.
Ho a mio carico anche il finanziamento della vespa piaggio per di euro 257,00 al mese, con Per_1 scadenza ad agosto 2026.
Ho poi il finanziamento della mia auto Audi Q3 di 480,00 euro al mese.
Sono comproprietaria con mio marito della casa in montagna.
Ho poi un pezzo di proprietà, un rudere vicino alla proprietà di famiglia che sto vendendo appunto al prezzo di euro 10.000,00.
Io sono medico chirurgo;
nel 2020, mi sono dimessa dall'ospedale e adesso svolgo la libera professione nel privato. Io lavoro in cliniche e ambulatori di Abilita Spa, sono chiaramente a partita iva. Io fattura una media di 10.000-12.000,00 euro al mese, questo chiaramente è il lordo;
io guadagno circa 5.000,00-6.000,00 euro netti al mese.
Io il lunedì ho il giorno libero;
martedì inizio alle 9.20 l'attività ambulatoriale a Zingonia e termino alle 17.00/18.00; mercoledì e giovedì sono i giorni che dedico al Piemonte, sono medico di direzione sanitaria di Abilita Piemonte, in questi giorni riesco a portare i ragazzi alle fermate e spesso anche a scuola e poi parto per FA OV (o Acqui Terme) e torno a casa la sera intorno alle ore 20.00; il venerdì sto a Bergamo dalle 12.20 alle 19.00; ho scelto la libera professione per non lavorare più il sabato e la domenica.
Quando ero in ospedale, chiaramente facevo i turni al weekend, e anche le notti in ospedale.
Adesso, un sabato mattina al mese vado a FA AR (non tutti i mesi ma spesso).
Noi abbiamo avuto una tata filippina mia dipendente, è arrivata con , è rimasta anche con Per_1
, signora , è rimasta con noi circa 6-7 anni. Si occupava dei bambini Per_2 Parte_2
e della casa quando io e mio marito lavoravamo. Dopo la tata filippina, abbiamo avuto una tata albanese, che è rimasta con noi fino al 2021, quando ci siamo trasferiti a Osio.
La era assunta da me e la pagavo io, prendeva 1.000,00 euro netti al mese. Per_5
L'albanese non l'abbiamo assunta e la pagavamo entrambi.
4 Entrambe le tate si occupavano anche delle pulizie della casa e stiravano.
Quanto alla situazione attuale, confermo quello che ha detto mio marito sull'aiuto domestico per tre volte alla settimana.
I nostri figli frequentano una scuola privata, istituto salesiano di Treviglio. La ratta è di euro 1.000,00 al mese (importo comprensivo della retta per i due figli); la paghiamo al 50% io e mio marito. Per_2 fa il tempo pieno, per cui abbiamo anche la mensa, che costa 800,00 all'anno, che paghiamo al 50%.
Confermo che la mattina io e mio marito ci dividiamo i figli;
preciso che li accompagniamo ma potrebbero anche andare a piedi alla fermata perché vicino.
è autonomo, va in palestra da solo o con agli altri amici. Per_1
che fa tessuti arerei, mio marito la porta e io la prendo. Per_2
I figli di fatto li gestiamo entrambi. Le nostre tate hanno sempre accompagnato i figli a scuola perché la scuola era vicino;
spesso il nonno paterno li prendeva alle 16.30 per fare merenda e stavano il pomeriggio dai nonni.
per la sua dislessia prende ripetizioni di inglese tutti sabati mattina e fisica con il professore. Per_1
Paghiamo entrambi 10 euro all'ora (20 euro inglese e 20 euro fisica alla settimana)” (v. verbale udienza 18 marzo 2025).
Dopo ampia discussione i coniugi chiedevano rinvio per vagliare ipotesi conciliative;
il Giudice relatore autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e rinviava la causa all'udienza del 15 maggio
2025, ore 9.30.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 25 giugno 2025, il Giudice relatore, lette le note scritte depositate dalle parti contenenti conclusioni congiunte e l'accordo sottoscritto personalmente da ciascuna di esse, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti come di seguito trascritto:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
AFFIDO FIGLI MINORI E MODALITÀ DI PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE
2) affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, fissando la residenza degli Per_1 Persona_2 stessi presso la madre che si occuperà della ordinaria amministrazione;
i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti precisano che le scelte di maggior rilievo, da
5 assumersi nell'interesse dei figli, verranno prese di comune accordo così come previsto dall'art. 316
CC.
Fermo restando che è fatto salvo ogni e migliore accordo per la gestione dei figli, previa comunicazione tra le parti e tenuto conto degli impegni dei minori, i figli staranno con i genitori secondo il seguente calendario:
a) Durante il periodo scolastico:
• dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina con la madre;
• dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina con il padre;
• con ciascuno dei genitori in week-end alterni, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina b) Durante il periodo non scolastico:
• dal lunedì alle ore 8.30 al mercoledì alle ore 8.30 con la madre;
• dal mercoledì alle ore 8.30 al venerdì alle ore 8.30 con il padre;
• con ciascuno dei genitori in week-end alterni, dal venerdì alle ore 8.30 al lunedì alle ore 8.30.
Le festività natalizie e le vacanze pasquali, compatibilmente con le loro volontà, tenuto conto dell'età raggiunta dagli stessi, verranno trascorse dai figli per metà presso il padre e per metà presso la madre, con alternanza riguardo al giorno di Natale e di Pasqua. Nello specifico dalle 09:00 del 23 fino alle
12:00 del 31 dicembre con un genitore e dalle 12:00 del 31 dicembre fino alle 21:00 del 06 gennaio con l'altro, alternativamente.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (per quanto concerne l'anno 2025 in corso, i figli trascorreranno con il padre il periodo dal 01 al 07 agosto 2025 compresi e dal 01 al 07 settembre compresi e con la madre il periodo dal 11 al 24 agosto compresi)
ASPETTI ECONOMICI
3) Le spese necessarie per il mantenimento ordinario dei figli e (come tali Per_1 Persona_2 intendendosi tutte le spese non rientranti tre le spese straordinarie dettagliate al punto successivo, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo) saranno a carico di entrambi i genitori che vi provvederanno direttamente.
6 Tale previsione viene raggiunta sulla scorta del fatto che le tempistiche della permanenza dei figli presso entrambi i genitori sono sostanzialmente paritarie e non sussistono grandi divergenze di reddito tra i due genitori.
4) Ciascun genitore si impegna a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie,
7 oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile
e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse. A tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei
8 genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Il tutto sino all'autosufficienza economica dei figli.
5) Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà versato a titolo di assegno mantenimento, l'uno all'altro.
Con il corretto adempimento di quanto previsto con il presente accordo ed in particolare con quanto previsto al successivo punto 7), le parti si danno atto di avere fra di loro risolto ogni questione economica e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi causa o ragione di sorta.
Gli eventuali assegni per il nucleo familiare verranno percepiti al 50% tra le parti.
CASA CONIUGALE
6) La casa coniugale sita in Osio OT (BG), Via Enrico Toti n.11, viene assegnata alla sig.ra
[...] che la abiterà unitamente ai figli. Controparte_1
Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro il giorno 05 giugno 2025. Pt_1
Previo accordo con la moglie, entro la data del 22 giugno 2025, il sig. potrà asportare i propri Pt_1 effetti personali, nonché gli arredi e i soprammobili di sua esclusiva proprietà come da elenco che segue:
• AR AN (1 opera) Coca CO 150x100 tecnica mista olio su carta da pacco
• (4 opere) matita 40 x 60 Natura morta 40 x 60 Osservatore 80 x 80 Coc. 40 x 60 CP_2
• (1 opera) Pensatore 100x100 Olio su tela Persona_6
• (1 scultura) Bronzo e marmo Totem 60 x 60 h 70 CP_3
• (1 Scultura) Bronzo su plexiglass Controparte_4
• (1 Scultura) Sassofono sezionato Controparte_5
• (6 opere) Inchiostro su tela Composizione 6 opere 30 x 40 Orgasmo malato Persona_7
• (1 opera) Coppia etero 50 x 70 matita su cartoncino Persona_8
• (2 opere) 30 x 30 Matita su tela Cuore in mano Madonna in lacrima Persona_9
• Anonimo (1 scultura) Legno 40 x 50 Seni con piercing
9 • (1 opera) Tecnica mista su carta 60 x 80 Persona_10
• 1 scaffale/ mobile in legno decapato anni 60 da cucina francese con inserti in marmo e ripiani 230x
60 h 90
• 2 mobili/ armadi giapponesi neri, piedi a elefante, maniglioni in bronzo a serpente ripiani interni
Anni 80 90 x 60 h 220
• 1 scrivania in legno di castagno anni 50 con piano lavoro in pelle cassetti e scrittoi a scomparsa
• 2 poltroncine inglesi tessuto nero e borchie in ferro
• 1 lettino da giardino in ferro pieno, fatto a mano, con ruote in gomma, anni 50
• 1 tavolino da esterno vetro 80x80 h90 CP_6
• 1 baule in pelle e Canvas anni 40 francese 100x60 h 50
• 2 due totem espositivi stilizzati bianchi da vetrina
• 1 armadio bagno francese anni 60 decapato bianco con anta a vetro e ripiani interni
• 1 mobile cubico porta oggetti fucsia 130x40 h 200
• 1 poltrona Egg chaire Tessuto blu anni 2000 Persona_11
• 1 panca e 1 tavolino in ghisa anni 40 motivo floreale da giardino colore grigio.
7) Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra entro la data del 31 Parte_1 Controparte_1 ottobre 2025, la piena proprietà della propria quota, pari al 50%, delle seguenti unità immobiliari, site in Osio OT (BG), Via Enrico Toti n.11, distinta al locale Catasto Fabbricati come segue:
foglio 6 – particella 2112 – sub. 702 – Cat. A/7 – classe 2 – 8 vani;
foglio 6 – particella 2112 – sub. 703 – Cat. C/6 – Classe 2 – 25 mq foglio 6 – particella 8579 – Cat. F/1
Contestualmente, la sig.ra si impegna a trasferire al sig. entro Controparte_1 Parte_1 la data del 31 ottobre 2025, la piena proprietà della propria quota, pari al 50%, delle seguenti unità immobiliari, site in Moio de' Calvi (BG), distinta al locale Catasto Fabbricati come segue:
foglio 5 – particella 605 – Sub. 701 – Cat. A/3 – Classe 2 – 4 vani,
oltre all'importo di € 53.139,75 da versarsi al momento della stipula dell'atto notarile.
A fronte di tale permuta, la sig.ra si impegna, altresì, a liberare il sig. dal pagamento CP_1 Pt_1 della propria quota della rata di mutuo mensile per l'acquisto della casa coniugale sita in Osio OT
10 (BG), Via Enrico Toti n.11, e, comunque, fino all'adempimento di tale obbligo, le parti precisano che l'importo della rata mensile di mutuo, secondo il piano di ammortamento, verrà interamente corrisposto dalla sig.ra fino alla sua naturale estinzione, manlevando, a tal Controparte_1 fine, il sig. da ogni e ulteriore conseguenza, così come per il pagamento dell'assicurazione Pt_1 della casa e delle utenze relative all'abitazione a decorrere da mese di giugno 2025. La sig.ra
[...] conferma, inoltre, che nessuna spesa sia essa ordinaria e/o straordinaria per il Controparte_1 mantenimento della casa familiare verrà richiesta al sig. a decorrere dal 05 giugno Parte_1
2025.
Parimenti il signor si impegna ed obbliga a farsi carico in via esclusiva di qualsivoglia spesa, Pt_1 sia ordinaria che straordinaria, utenze comprese, per il mantenimento della casa di Persona_4
(BG) a decorrere dal 05 giugno 2005.
Previo accordo con il signor la signora potrà asportare dalla casa di Pt_1 CP_1 Persona_4
(BG) la cassettiera ed il letto matrimoniale presenti nella camera principale.
Le spese dell'atto di cui al presente punto 7) verranno saldate in parti uguali dai sig.ri e Pt_1
CP_1
Le parti chiedono sin da ora l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ex art.19 della legge 74/1987, dell'atto di trasferimento immobiliare, in quanto esso costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
VARIE
8) Il sig. e la sig.ra si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei Pt_1 CP_1 documenti validi per l'espatrio per sé e, per quanto occorre possa, sin d'ora anche rispetto ai figli.
9) Il si impegna a prendere con sé i cani e ad occuparsene personalmente. I cani verranno Pt_1 portati via dalla casa coniugale entro la data del 30 giugno.
10) Il signor e la signora si impegnano ed obbligano al pagamento in misura del Pt_1 CP_1
50% ciascuno del saldo dovuto ad per i lavori afferenti la piscina della casa di Osio OT CP_7
(BG).
11) Le spese legali sono integralmente compensate.
12) Il sig. e la signora si obbligano, infine, ciascuno vicendevolmente a rimettere ed Pt_1 CP_1 accettare l'avversa remissione, in ordine a qualsivoglia querela ad oggi sporta dall'uno nei confronti dell'altro” e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
11 Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs.
154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori, condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale di e i quali Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in VERDELLINO, in data 18/05/2013 (anno 2013, atto n. 2, reg. VERDELLINO, parte II, serie A);
provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
AFFIDO FIGLI MINORI E MODALITÀ DI PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE
2) affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, fissando la residenza degli Per_1 Persona_2
stessi presso la madre che si occuperà della ordinaria amministrazione;
i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti precisano che le scelte di maggior rilievo, da assumersi nell'interesse dei figli, verranno prese di comune accordo così come previsto dall'art. 316
CC.
Fermo restando che è fatto salvo ogni e migliore accordo per la gestione dei figli, previa comunicazione tra le parti e tenuto conto degli impegni dei minori, i figli staranno con i genitori secondo il seguente calendario:
a) Durante il periodo scolastico:
• dal lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina con la madre;
• dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina con il padre;
• con ciascuno dei genitori in week-end alterni, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina b) Durante il periodo non scolastico:
• dal lunedì alle ore 8.30 al mercoledì alle ore 8.30 con la madre;
• dal mercoledì alle ore 8.30 al venerdì alle ore 8.30 con il padre;
• con ciascuno dei genitori in week-end alterni, dal venerdì alle ore 8.30 al lunedì alle ore 8.30.
Le festività natalizie e le vacanze pasquali, compatibilmente con le loro volontà, tenuto conto dell'età raggiunta dagli stessi, verranno trascorse dai figli per metà presso il padre e per metà presso la madre, con alternanza riguardo al giorno di Natale e di Pasqua. Nello specifico dalle 09:00 del 23 fino alle
13 12:00 del 31 dicembre con un genitore e dalle 12:00 del 31 dicembre fino alle 21:00 del 06 gennaio con l'altro, alternativamente.
Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (per quanto concerne l'anno 2025 in corso, i figli trascorreranno con il padre il periodo dal 01 al 07 agosto 2025 compresi e dal 01 al 07 settembre compresi e con la madre il periodo dal 11 al 24 agosto compresi)
ASPETTI ECONOMICI
3) Le spese necessarie per il mantenimento ordinario dei figli e (come tali Per_1 Persona_2
intendendosi tutte le spese non rientranti tre le spese straordinarie dettagliate al punto successivo, e quindi a titolo esemplificativo e non esaustivo: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo) saranno a carico di entrambi i genitori che vi provvederanno direttamente.
Tale previsione viene raggiunta sulla scorta del fatto che le tempistiche della permanenza dei figli presso entrambi i genitori sono sostanzialmente paritarie e non sussistono grandi divergenze di reddito tra i due genitori.
4) Ciascun genitore si impegna a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto,
14 richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica
(pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile
e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
15 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse. A tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
Il tutto sino all'autosufficienza economica dei figli.
5) Le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà versato a titolo di assegno mantenimento, l'uno all'altro.
Con il corretto adempimento di quanto previsto con il presente accordo ed in particolare con quanto previsto al successivo punto 7), le parti si danno atto di avere fra di loro risolto ogni questione economica e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi causa o ragione di sorta.
Gli eventuali assegni per il nucleo familiare verranno percepiti al 50% tra le parti.
CASA CONIUGALE
6) La casa coniugale sita in Osio OT (BG), Via Enrico Toti n.11, viene assegnata alla sig.ra
[...]
che la abiterà unitamente ai figli. Controparte_1
Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro il giorno 05 giugno 2025. Pt_1
16 Previo accordo con la moglie, entro la data del 22 giugno 2025, il sig. potrà asportare i propri Pt_1
effetti personali, nonché gli arredi e i soprammobili di sua esclusiva proprietà come da elenco che segue:
• AR AN (1 opera) Coca CO 150x100 tecnica mista olio su carta da pacco
• (4 opere) matita 40 x 60 Natura morta 40 x 60 Osservatore 80 x 80 Coc. 40 x 60 CP_2
• (1 opera) Pensatore 100x100 Olio su tela Persona_6
• (1 scultura) Bronzo e marmo Totem 60 x 60 h 70 CP_3
• (1 Scultura) Bronzo su plexiglass Controparte_4
• (1 Scultura) Sassofono sezionato Controparte_5
• (6 opere) Inchiostro su tela Composizione 6 opere 30 x 40 Orgasmo malato Persona_7
• (1 opera) Coppia etero 50 x 70 matita su cartoncino Persona_8
• (2 opere) 30 x 30 Matita su tela Cuore in mano Madonna in lacrima Persona_9
• Anonimo (1 scultura) Legno 40 x 50 Seni con piercing
• (1 opera) Tecnica mista su carta 60 x 80 Persona_10
• 1 scaffale/ mobile in legno decapato anni 60 da cucina francese con inserti in marmo e ripiani 230x
60 h 90
• 2 mobili/ armadi giapponesi neri, piedi a elefante, maniglioni in bronzo a serpente ripiani interni
Anni 80 90 x 60 h 220
• 1 scrivania in legno di castagno anni 50 con piano lavoro in pelle cassetti e scrittoi a scomparsa
• 2 poltroncine inglesi tessuto nero e borchie in ferro
• 1 lettino da giardino in ferro pieno, fatto a mano, con ruote in gomma, anni 50
• 1 tavolino da esterno vetro 80x80 h90 CP_6
• 1 baule in pelle e Canvas anni 40 francese 100x60 h 50
• 2 due totem espositivi stilizzati bianchi da vetrina
• 1 armadio bagno francese anni 60 decapato bianco con anta a vetro e ripiani interni
• 1 mobile cubico porta oggetti fucsia 130x40 h 200
• 1 poltrona Egg chaire Tessuto blu anni 2000 Persona_11
17 • 1 panca e 1 tavolino in ghisa anni 40 motivo floreale da giardino colore grigio.
7) Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra entro la data del 31 Parte_1 Controparte_1
ottobre 2025, la piena proprietà della propria quota, pari al 50%, delle seguenti unità immobiliari, site in Osio OT (BG), Via Enrico Toti n.11, distinta al locale Catasto Fabbricati come segue:
foglio 6 – particella 2112 – sub. 702 – Cat. A/7 – classe 2 – 8 vani;
foglio 6 – particella 2112 – sub. 703 – Cat. C/6 – Classe 2 – 25 mq foglio 6 – particella 8579 – Cat. F/1
Contestualmente, la sig.ra si impegna a trasferire al sig. entro Controparte_1 Parte_1
la data del 31 ottobre 2025, la piena proprietà della propria quota, pari al 50%, delle seguenti unità immobiliari, site in Moio de' Calvi (BG), distinta al locale Catasto Fabbricati come segue:
foglio 5 – particella 605 – Sub. 701 – Cat. A/3 – Classe 2 – 4 vani,
oltre all'importo di € 53.139,75 da versarsi al momento della stipula dell'atto notarile.
A fronte di tale permuta, la sig.ra si impegna, altresì, a liberare il sig. al pagamento CP_1 Pt_1 della propria quota della rata di mutuo mensile per l'acquisto della casa coniugale sita in Osio OT
(BG), Via Enrico Toti n.11, e, comunque, fino all'adempimento di tale obbligo, le parti precisano che l'importo della rata mensile di mutuo, secondo il piano di ammortamento, verrà interamente corrisposto dalla sig.ra fino alla sua naturale estinzione, manlevando, a tal Controparte_1 fine, il sig. da ogni e ulteriore conseguenza, così come per il pagamento dell'assicurazione Pt_1 della casa e delle utenze relative all'abitazione a decorrere da mese di giugno 2025. La sig.ra
[...]
conferma, inoltre, che nessuna spesa sia essa ordinaria e/o straordinaria per il Controparte_1
mantenimento della casa familiare verrà richiesta al sig. a decorrere dal 05 giugno Parte_1
2025.
Parimenti il signor si impegna ed obbliga a farsi carico in via esclusiva di qualsivoglia spesa, Pt_1
sia ordinaria che straordinaria, utenze comprese, per il mantenimento della casa di Persona_4
(BG) a decorrere dal 05 giugno 2005.
Previo accordo con il signor la signora potrà asportare dalla casa di Pt_1 CP_1 Per_4
(BG) la cassettiera ed il letto matrimoniale presenti nella camera principale.
[...]
Le spese dell'atto di cui al presente punto 7) verranno saldate in parti uguali dai sig.ri e Pt_1
CP_1
18 Le parti chiedono sin da ora l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, ex art.19 della legge 74/1987, dell'atto di trasferimento immobiliare, in quanto esso costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
VARIE
8) Il sig. e la sig.ra si concedono il reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei Pt_1 CP_1 documenti validi per l'espatrio per sé e, per quanto occorre possa, sin d'ora anche rispetto ai figli.
9) Il si impegna a prendere con sé i cani e ad occuparsene personalmente. I cani verranno Pt_1
portati via dalla casa coniugale entro la data del 30 giugno.
10) Il signor e la signora si impegnano ed obbligano al pagamento in misura del Pt_1 CP_1
50% ciascuno del saldo dovuto ad per i lavori afferenti la piscina della casa di Osio OT CP_7
(BG).
11) Le spese legali sono integralmente compensate.
12) Il sig. e la signora si obbligano, infine, ciascuno vicendevolmente a rimettere ed Pt_1 CP_1 accettare l'avversa remissione, in ordine a qualsivoglia querela ad oggi sporta dall'uno nei confronti dell'altro”;
compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
VERDELLINO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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