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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 31/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice est.
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 77 del ruolo generale dell'anno 2024 di volontaria giurisdizione tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Sarrabus n. 22,
e
, , nato a [...] il [...], ivi residente nella Via Roma Parte_2 C.F._2
n.52, entrambi elettivamente domiciliati in Seui, Via Roma n.100, presso lo studio legale dell'Avv.
Marcello Caredda che li rappresenta e difende come da delega in atti.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Seui in data 5.09.1999, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 8, parte 2, S. A, Uff. 1, anno 1999;
Per_
- dall'unione sono nate (il 31.05.2001) e (10.02.2006), entrambe maggiorenni. Per_1
In seguito a ricorso congiunto e cumulativo per separazione e divorzio del 5.03.2024 proposto dai coniugi, gli stessi confermavano all'udienza presidenziale le condizioni di cui al ricorso.
I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, dichiaravano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro e di non avere beni immobili e/o mobili in comune e chiedevano che la separazione fosse omologata alle seguenti condizioni:
1. Che ciascun coniuge provvederà al mantenimento dei figli - come specificato nel ricorso, avendo trovato un accordo dal punto di vista economico e logistico - con possibilità di frequentarli senza alcun limite:
Per_ Per_ a) studia a Cagliari, e sarà soprattutto il padre ad occuparsi del lato economico;
studia a Lanusei e vive a Tortolì a casa della madre, la quale si occuperà anche della parte economica.
b) In caso di spese straordinarie interverranno in egual misura i due genitori in perfetto accordo per entrambe le figlie.
c) I genitori potranno vedere e frequentare le figlie quando lo ritengono opportuno e in base alle esigenze delle stesse, senza alcun vincolo di giorni e senza orari prefissati;
in questi ultimi anni infatti le due figlie, per le festività e le vacanze estive si alternavano andando a
Seui oppure a Tortolì, in base alle loro esigenze, sempre in perfetta sintonia con i genitori.
2. Che, all'esito del passaggio in giudicato dell'Omologa di separazione, fermo il rispetto dei termini previsti dalla legge, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra i due coniugi con conseguente trascrizione presso gli Uffici del Comune di Seui e Tortolì;
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta. Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e conformi all'interesse delle figlie, seppur maggiorenni;
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 Parte_2
contraevano matrimonio in Seui in data 5.09.1999, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 8, parte 2, S. A, Uff. 1, anno 1999;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seui le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3
n.2) lettera b).
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice est.
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 77 del ruolo generale dell'anno 2024 di volontaria giurisdizione tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...]alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Sarrabus n. 22,
e
, , nato a [...] il [...], ivi residente nella Via Roma Parte_2 C.F._2
n.52, entrambi elettivamente domiciliati in Seui, Via Roma n.100, presso lo studio legale dell'Avv.
Marcello Caredda che li rappresenta e difende come da delega in atti.
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni congiunte come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Emerge dagli atti che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Seui in data 5.09.1999, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 8, parte 2, S. A, Uff. 1, anno 1999;
Per_
- dall'unione sono nate (il 31.05.2001) e (10.02.2006), entrambe maggiorenni. Per_1
In seguito a ricorso congiunto e cumulativo per separazione e divorzio del 5.03.2024 proposto dai coniugi, gli stessi confermavano all'udienza presidenziale le condizioni di cui al ricorso.
I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, dichiaravano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro e di non avere beni immobili e/o mobili in comune e chiedevano che la separazione fosse omologata alle seguenti condizioni:
1. Che ciascun coniuge provvederà al mantenimento dei figli - come specificato nel ricorso, avendo trovato un accordo dal punto di vista economico e logistico - con possibilità di frequentarli senza alcun limite:
Per_ Per_ a) studia a Cagliari, e sarà soprattutto il padre ad occuparsi del lato economico;
studia a Lanusei e vive a Tortolì a casa della madre, la quale si occuperà anche della parte economica.
b) In caso di spese straordinarie interverranno in egual misura i due genitori in perfetto accordo per entrambe le figlie.
c) I genitori potranno vedere e frequentare le figlie quando lo ritengono opportuno e in base alle esigenze delle stesse, senza alcun vincolo di giorni e senza orari prefissati;
in questi ultimi anni infatti le due figlie, per le festività e le vacanze estive si alternavano andando a
Seui oppure a Tortolì, in base alle loro esigenze, sempre in perfetta sintonia con i genitori.
2. Che, all'esito del passaggio in giudicato dell'Omologa di separazione, fermo il rispetto dei termini previsti dalla legge, venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra i due coniugi con conseguente trascrizione presso gli Uffici del Comune di Seui e Tortolì;
Tanto premesso, la domanda di separazione, attesa la pacifica intollerabilità della convivenza ed il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, deve essere senz'altro accolta. Preso atto del parere favorevole espresso dal PM, le condizioni di separazione come sopra riportate devono ritenersi non in contrasto con disposizioni di legge inderogabili e conformi all'interesse delle figlie, seppur maggiorenni;
Le condizioni di separazione di cui sopra devono pertanto essere omologate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- pronuncia la separazione fra e , come sopra identificati, i quali Parte_1 Parte_2
contraevano matrimonio in Seui in data 5.09.1999, trascritto nel registro degli atti del medesimo Comune al n. 8, parte 2, S. A, Uff. 1, anno 1999;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seui le conseguenti annotazioni di legge a margine del citato atto;
- rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3
n.2) lettera b).
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili