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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8020/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 22.6.1982 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Campi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Villanova Sull'Arda (PC) in Via Repubblica n. 92, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina Campi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“La signora e il signor , ut supra rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 chiedono all'Ill.mo Giudice adito che, decorso il termine di legge dalla celebrazione dell'udienza presidenziale relativa al procedimento di separazione, rimessa la causa sul ruolo, Voglia fissare ulteriore udienza avanti a sé, da trattarsi sempre in forma cartolare, affinché- preso atto della sopra estesa dichiarazione degli istanti di non volersi riconciliare- acquisito il parere del P.M., Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Cogliate, il 10.07.2010 alle medesime condizioni di cui alla separazione, con espressa rinuncia ai termini per proporre appello avverso l'emananda sentenza.
pagina 1 di 4 Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cogliate di annotazione dei provvedimenti assunti dall'intestato Tribunale.
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, in Cogliate, via IV Novembre n. 36, ove manterrà la residenza;
3) Il signor , in ragione della distanza tra la propria residenza e quella del figlio, Parte_2 potrà vedere e tenere con sé per due fine settimana al mese, dal sabato o solo la domenica, Per_1 quando si recherà presso l'abitazione materna per recuperare il figlio e con lui trascorrerà la giornata, avendo cura di riaccompagnarlo poi presso la casa della signora i genitori si Pt_1 accorderanno in relazione agli orari di recupero ed accompagnamento del figlio, come sta già avvenendo;
4) Durante le vacanze scolastiche infrannuali le parti attueranno le medesime modalità di visita di cui al precedente punto 3), fatto salvo prevendere che trascorrerà, ad anni alterni, con la madre o Per_1 con il padre, il giorno del Santo Natale e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano;
medesima suddivisione per il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Egualmente per il periodo pasquale, in cui Per_1 trascorrerà la Pasqua con la madre o con il padre, e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo;
5) In occasione del periodo estivo, il signor potrà trascorrere con il figlio due Pt_2 Per_1 settimane di vacanza anche non consecutive;
i periodi di vacanza prescelti dai coniugi verranno comunicati tempestivamente all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno, indicando altresì luogo di villeggiatura e recapito della struttura ove avverrà il soggiorno;
6) La madre ed il padre si impegnano a garantire all'altro genitore un contatto giornaliero con
, mediante chiamata e/o videochiamata, al numero di cellulare in uso al minore, restando inteso Per_1 che, secondo l'esigenza ed il desiderio di , il minore potrà anche sentire liberamente la mamma Per_1
o il papà quando sarà con l'una o con l'altro;
7) Il signor provvederà a versare in favore della signora mediante bonifico bancario, Pt_2 Pt_1 entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 400,00/mese a titolo di concorso al mantenimento di
, minorenne, e , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Tale somma Per_1 Per_2 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da un anno dalla celebrazione dell'udienza presidenziale della separazione. Il signor si impegna a versare il medesimo Pt_2 importo concordato anche in caso di raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di
, importo che, quindi, sarà interamente imputato al mantenimento di;
Per_2 Per_1
8) Il signor contribuirà, altresì, per la quota del 50%, al pagamento delle spese straordinarie Pt_2 sostenute per entrambi i figli così come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Monza del 08.05.2018;
9) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero, quindi nella misura del 100%, dalla signora;
Parte_1
10) I coniugi dichiarano che ad oggi sono economicamente autosufficienti e non richiedono all'altro alcun concorso al proprio mantenimento;
pagina 2 di 4 11) Le parti dichiarano di aver già risolto qualsivoglia pendenza economica tra loro insorta in costanza di matrimonio e di aver già diviso ogni altro bene;
12) I coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti di identità validi ai fini dell'espatrio per il minore;
Per_1
13) Spese e compensi professionali per il presente procedimento interamente compensati tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 129/2025, pubblicata in data 27.1.2025 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata nel fascicolo telematico. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cogliate (MB) il 10.7.2010 (trascritto al n. 4 Parte I del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2010) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogliate (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensante tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8020/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 22.6.1982 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Campi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2 Villanova Sull'Arda (PC) in Via Repubblica n. 92, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina Campi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“La signora e il signor , ut supra rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 chiedono all'Ill.mo Giudice adito che, decorso il termine di legge dalla celebrazione dell'udienza presidenziale relativa al procedimento di separazione, rimessa la causa sul ruolo, Voglia fissare ulteriore udienza avanti a sé, da trattarsi sempre in forma cartolare, affinché- preso atto della sopra estesa dichiarazione degli istanti di non volersi riconciliare- acquisito il parere del P.M., Voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Cogliate, il 10.07.2010 alle medesime condizioni di cui alla separazione, con espressa rinuncia ai termini per proporre appello avverso l'emananda sentenza.
pagina 1 di 4 Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cogliate di annotazione dei provvedimenti assunti dall'intestato Tribunale.
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre, in Cogliate, via IV Novembre n. 36, ove manterrà la residenza;
3) Il signor , in ragione della distanza tra la propria residenza e quella del figlio, Parte_2 potrà vedere e tenere con sé per due fine settimana al mese, dal sabato o solo la domenica, Per_1 quando si recherà presso l'abitazione materna per recuperare il figlio e con lui trascorrerà la giornata, avendo cura di riaccompagnarlo poi presso la casa della signora i genitori si Pt_1 accorderanno in relazione agli orari di recupero ed accompagnamento del figlio, come sta già avvenendo;
4) Durante le vacanze scolastiche infrannuali le parti attueranno le medesime modalità di visita di cui al precedente punto 3), fatto salvo prevendere che trascorrerà, ad anni alterni, con la madre o Per_1 con il padre, il giorno del Santo Natale e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano;
medesima suddivisione per il 31 dicembre ed il 1° gennaio. Egualmente per il periodo pasquale, in cui Per_1 trascorrerà la Pasqua con la madre o con il padre, e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo;
5) In occasione del periodo estivo, il signor potrà trascorrere con il figlio due Pt_2 Per_1 settimane di vacanza anche non consecutive;
i periodi di vacanza prescelti dai coniugi verranno comunicati tempestivamente all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno, indicando altresì luogo di villeggiatura e recapito della struttura ove avverrà il soggiorno;
6) La madre ed il padre si impegnano a garantire all'altro genitore un contatto giornaliero con
, mediante chiamata e/o videochiamata, al numero di cellulare in uso al minore, restando inteso Per_1 che, secondo l'esigenza ed il desiderio di , il minore potrà anche sentire liberamente la mamma Per_1
o il papà quando sarà con l'una o con l'altro;
7) Il signor provvederà a versare in favore della signora mediante bonifico bancario, Pt_2 Pt_1 entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 400,00/mese a titolo di concorso al mantenimento di
, minorenne, e , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Tale somma Per_1 Per_2 verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a far data da un anno dalla celebrazione dell'udienza presidenziale della separazione. Il signor si impegna a versare il medesimo Pt_2 importo concordato anche in caso di raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di
, importo che, quindi, sarà interamente imputato al mantenimento di;
Per_2 Per_1
8) Il signor contribuirà, altresì, per la quota del 50%, al pagamento delle spese straordinarie Pt_2 sostenute per entrambi i figli così come previste e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Monza del 08.05.2018;
9) Le parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito per intero, quindi nella misura del 100%, dalla signora;
Parte_1
10) I coniugi dichiarano che ad oggi sono economicamente autosufficienti e non richiedono all'altro alcun concorso al proprio mantenimento;
pagina 2 di 4 11) Le parti dichiarano di aver già risolto qualsivoglia pendenza economica tra loro insorta in costanza di matrimonio e di aver già diviso ogni altro bene;
12) I coniugi si danno sin d'ora reciproca autorizzazione alla richiesta e/o al rinnovo dei documenti di identità validi ai fini dell'espatrio per il minore;
Per_1
13) Spese e compensi professionali per il presente procedimento interamente compensati tra le parti.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 129/2025, pubblicata in data 27.1.2025 e passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata nel fascicolo telematico. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e della figlia maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in Cogliate (MB) il 10.7.2010 (trascritto al n. 4 Parte I del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2010) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogliate (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensante tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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