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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/03/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1900/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona del G.O.P. Dott.ssa Vittoria Sechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1900/2019 R.G.
TRA
nata ad [...] il [...], residente in [...]
n. 24 , elettivamente domiciliata in Nuoro in vico Jean Paul Sartre n. 4, presso lo studio dell'avv. Caterina Zoroddu , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce dell'atto di citazione , ATTORE
CONTRO
, nato ad [...], il [...] , C.F. CP_1
e la sig.ra , nata ad [...], il 31 C.F._1 CP_2
Marzo 1943, C.F. elettivamente domiciliata in Sassari via C.F._2
Roma 95 presso lo studio dell'avv. Antonio Sanna e dell'avv. Danilo Varchetta , che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce in atti
CONVENUTI
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , CP_3 C.F._3
elettivamente domiciliata in Sassari nella Via Muroni 5, presso lo studio degli avvocato
Patrizia Campus che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
pagina 1 di 5 OGGETTO: costituzione servitu di passaggio e risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da udienza di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 11.06.2019 , ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio i germani , e la madre al fine di CP_1 CP_3 CP_2
chiedere l'usucapione del terreno in comune tra le parti distinto al catasto al F. 39 part
508 sub 4 nonché la sua divisione previa Ctu , la costruzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore della propria abitazione fino al muro che divide la stessa proprietà attrice da quella della predetta area comune , con abbattimento del medesimo muro, previo accertamento della interclusione della propria abitazione e previa Ctu
- Con comparsa si costituita in giudizio e contestando CP_1 CP_2
integralmente il contenuto delle avverse difese e chiedendo il rigetto della domanda
. con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig che contesta CP_3
le istanze formulate dalla chiedeno il rigetto di tutto quanto dedotto nell'atto di CP_3
citazione
- - La causa, istruita mediante l'audizione dei testimoni, trattenuta in decisione con concessione dei termini per note autorizzate e trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice va disattesa per le ragioni di seguito illustrate . nel convenire in giudizio i germani e la di lei madre ha chiesto, Parte_1
preliminarmente, il riconoscimento in suo favore, della costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraia a favore della propria abitazione e, qualora , in virtù della scrittura privata del 4 febbraio 2016 fosse ritenuta costituta la servitù di passaggio che fosse ampliata per consentire il passaggio in auto.
La attrice non ha fornito alcuna prova degli elementi costitutivi a suffragio delle istanze formulate, invero, è a emerso in seguito all'istruttoria e ai documenti versati in atti pagina 2 di 5 come la servitù di passaggio fosse costituita e venisse regolarmente utilizzata dalla
, in virtù della scrittura privata, menzionata dalla stessa attrice e sottoscritta tra CP_3
tutte le parti in causa il 04.02.2016 con la quale era stata regolata in via stragiudiziale l'accesso ai fondi dei germani . CP_3
La parti, nell'accordo, hanno regolato l'accesso sia con gli autoveicoli che a piedi, aprendo anche un varco nel muro che divide le proprieta e l'area Parte_1
comune dando piena esecuzione alla scrittura privata e, realizzando un apposita scalinata per consentire l'accesso a piedi all'interno della proprieta;
all'udienza CP_3
del 08 novembre 2022 si è dato conto della corretta esecuzione dei lavori , con il deposito della relativa documentazione.
E' pertanto pretestuosa e priva di alcun fondamento la richiesta della Contu di costituzione di servitu, reiterata anche in sede di conclusioni
Orbene deve essere rigettata anche la richiesta della volta ad ottenere Parte_1
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'omesso rispristino della condotta fognaria e al mancato utilizzo del garage dal 2002 al 2012
Premesso che l'allegazione dell'attrice è del tutto generica e, priva di qualsivoglia specificazione in rodine allo stato dell'immobile e, alle ragioni della sua asserita inutilizzabilità, neppur l'esito delle prove testimoniali possono dirsi al riguardo utili a fondare la richiesta formulata da parte attrice
Nel corso del giudizio, infatti sono stati sentiti diversi testimoni, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare considerato che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità, i quali non hanno confermato la veridicità delle circostanze poste a fondamento della domanda
In particolare si rileva che le dichiarazioni rese dai testimoni non hanno fatto emergere che vi siano danni alla condotta fognaria della attrice ne è stato dimostrato all'esito dell'audizione dei testimoni che il locale garage non sia stato utilizzato dal 2002 al
2012
Deve pertanto ritenersi inammissibile la domanda di risarcimento proposta pagina 3 di 5 Breve cenno deve, infine, farsi sulla richiesta di condanna per lite temeraria formulata dalla convenuta , invero , l'art. 96 u.c. c.p.c. prevede che il giudice, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi del'art. 91 c.p.c., anche d'ufficio possa condannare parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite.
A differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, I co. c.p.c., la condanna può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità senza richiedere la prova del danno.
La nuova disposizione consente di sanzionare la condotta, con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie.
Nel contemperare il diritto di difesa con l'esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l'art. 96, u.c. co. c.p.c. permette di sanzionare condotte ostruzionistiche con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e quindi rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile. Nonostante l'incipit “in ogni caso”, considerando la sedes materiae della disposizione (art. 96 c.p.c. e non art. 91 c.p.c.), la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave o assenza di normale prudenza (colpa lieve) nelle ipotesi di cui all'art. 96, II co. c.p.c., non in tutte le ipotesi di semplice soccombenza.
Non si rimane più nell'ambito di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una prospettiva sanzionatoria (punitive damage) per scoraggiare l'abuso del diritto di difesa.
Nel caso in esame si è in presenza di una tipica condotta processuale temeraria, perché meramente dilatoria e ostruzionistica, considerato la reiterata richiesta di costituzione di servitu di passaggio, gia posta in essere con la scrittura privata tra le parti, come emerso nel corso del procedimento.
pagina 4 di 5 Considerando la natura della causa e le spese processuali liquidabili, la somma prevista dall'art. 96, III co. c.p.c. viene determinata equitativamente nell'importo di Euro
600,00
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
- rigetta tutte le domande formulate da parte attrice
- condanna l'attrice al pagamento in favore di tutte le parti convenute della somma di Euro 600,00 per ciascuna parte convenuta ai sensi dell'art. 96 u.c.
c.p.c. nonché delle spese processuali, liquidate in favore delle convenute pari ad
Euro 2738.38 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A..
Sassari, 26 marzo 2024
Il G.O.P
dott. Vittoria Sechi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
nella persona del G.O.P. Dott.ssa Vittoria Sechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1900/2019 R.G.
TRA
nata ad [...] il [...], residente in [...]
n. 24 , elettivamente domiciliata in Nuoro in vico Jean Paul Sartre n. 4, presso lo studio dell'avv. Caterina Zoroddu , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce dell'atto di citazione , ATTORE
CONTRO
, nato ad [...], il [...] , C.F. CP_1
e la sig.ra , nata ad [...], il 31 C.F._1 CP_2
Marzo 1943, C.F. elettivamente domiciliata in Sassari via C.F._2
Roma 95 presso lo studio dell'avv. Antonio Sanna e dell'avv. Danilo Varchetta , che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce in atti
CONVENUTI
E
, nata ad [...] il [...], C.F. , CP_3 C.F._3
elettivamente domiciliata in Sassari nella Via Muroni 5, presso lo studio degli avvocato
Patrizia Campus che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
pagina 1 di 5 OGGETTO: costituzione servitu di passaggio e risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da udienza di precisazione delle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto in data 11.06.2019 , ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio i germani , e la madre al fine di CP_1 CP_3 CP_2
chiedere l'usucapione del terreno in comune tra le parti distinto al catasto al F. 39 part
508 sub 4 nonché la sua divisione previa Ctu , la costruzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio a favore della propria abitazione fino al muro che divide la stessa proprietà attrice da quella della predetta area comune , con abbattimento del medesimo muro, previo accertamento della interclusione della propria abitazione e previa Ctu
- Con comparsa si costituita in giudizio e contestando CP_1 CP_2
integralmente il contenuto delle avverse difese e chiedendo il rigetto della domanda
. con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il sig che contesta CP_3
le istanze formulate dalla chiedeno il rigetto di tutto quanto dedotto nell'atto di CP_3
citazione
- - La causa, istruita mediante l'audizione dei testimoni, trattenuta in decisione con concessione dei termini per note autorizzate e trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice va disattesa per le ragioni di seguito illustrate . nel convenire in giudizio i germani e la di lei madre ha chiesto, Parte_1
preliminarmente, il riconoscimento in suo favore, della costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraia a favore della propria abitazione e, qualora , in virtù della scrittura privata del 4 febbraio 2016 fosse ritenuta costituta la servitù di passaggio che fosse ampliata per consentire il passaggio in auto.
La attrice non ha fornito alcuna prova degli elementi costitutivi a suffragio delle istanze formulate, invero, è a emerso in seguito all'istruttoria e ai documenti versati in atti pagina 2 di 5 come la servitù di passaggio fosse costituita e venisse regolarmente utilizzata dalla
, in virtù della scrittura privata, menzionata dalla stessa attrice e sottoscritta tra CP_3
tutte le parti in causa il 04.02.2016 con la quale era stata regolata in via stragiudiziale l'accesso ai fondi dei germani . CP_3
La parti, nell'accordo, hanno regolato l'accesso sia con gli autoveicoli che a piedi, aprendo anche un varco nel muro che divide le proprieta e l'area Parte_1
comune dando piena esecuzione alla scrittura privata e, realizzando un apposita scalinata per consentire l'accesso a piedi all'interno della proprieta;
all'udienza CP_3
del 08 novembre 2022 si è dato conto della corretta esecuzione dei lavori , con il deposito della relativa documentazione.
E' pertanto pretestuosa e priva di alcun fondamento la richiesta della Contu di costituzione di servitu, reiterata anche in sede di conclusioni
Orbene deve essere rigettata anche la richiesta della volta ad ottenere Parte_1
il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'omesso rispristino della condotta fognaria e al mancato utilizzo del garage dal 2002 al 2012
Premesso che l'allegazione dell'attrice è del tutto generica e, priva di qualsivoglia specificazione in rodine allo stato dell'immobile e, alle ragioni della sua asserita inutilizzabilità, neppur l'esito delle prove testimoniali possono dirsi al riguardo utili a fondare la richiesta formulata da parte attrice
Nel corso del giudizio, infatti sono stati sentiti diversi testimoni, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare considerato che le loro dichiarazioni non si prestano a rilievi intrinseci di non genuinità, i quali non hanno confermato la veridicità delle circostanze poste a fondamento della domanda
In particolare si rileva che le dichiarazioni rese dai testimoni non hanno fatto emergere che vi siano danni alla condotta fognaria della attrice ne è stato dimostrato all'esito dell'audizione dei testimoni che il locale garage non sia stato utilizzato dal 2002 al
2012
Deve pertanto ritenersi inammissibile la domanda di risarcimento proposta pagina 3 di 5 Breve cenno deve, infine, farsi sulla richiesta di condanna per lite temeraria formulata dalla convenuta , invero , l'art. 96 u.c. c.p.c. prevede che il giudice, in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi del'art. 91 c.p.c., anche d'ufficio possa condannare parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite.
A differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, I co. c.p.c., la condanna può intervenire d'ufficio e la quantificazione del pregiudizio avviene secondo equità senza richiedere la prova del danno.
La nuova disposizione consente di sanzionare la condotta, con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie.
Nel contemperare il diritto di difesa con l'esigenza di assicurare una ragionevole durata dei processi, di evitare abusi e contenere i costi di una risorsa inevitabilmente scarsa (il processo), l'art. 96, u.c. co. c.p.c. permette di sanzionare condotte ostruzionistiche con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e quindi rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile. Nonostante l'incipit “in ogni caso”, considerando la sedes materiae della disposizione (art. 96 c.p.c. e non art. 91 c.p.c.), la condanna può essere emessa in presenza di mala fede, colpa grave o assenza di normale prudenza (colpa lieve) nelle ipotesi di cui all'art. 96, II co. c.p.c., non in tutte le ipotesi di semplice soccombenza.
Non si rimane più nell'ambito di una prospettiva meramente risarcitoria, ma ci si pone in una prospettiva sanzionatoria (punitive damage) per scoraggiare l'abuso del diritto di difesa.
Nel caso in esame si è in presenza di una tipica condotta processuale temeraria, perché meramente dilatoria e ostruzionistica, considerato la reiterata richiesta di costituzione di servitu di passaggio, gia posta in essere con la scrittura privata tra le parti, come emerso nel corso del procedimento.
pagina 4 di 5 Considerando la natura della causa e le spese processuali liquidabili, la somma prevista dall'art. 96, III co. c.p.c. viene determinata equitativamente nell'importo di Euro
600,00
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta,
- rigetta tutte le domande formulate da parte attrice
- condanna l'attrice al pagamento in favore di tutte le parti convenute della somma di Euro 600,00 per ciascuna parte convenuta ai sensi dell'art. 96 u.c.
c.p.c. nonché delle spese processuali, liquidate in favore delle convenute pari ad
Euro 2738.38 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A..
Sassari, 26 marzo 2024
Il G.O.P
dott. Vittoria Sechi
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