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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/11/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1878/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Montecosaro scalo (MC) (p. iva n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante dott. P.IVA_1 [...]
difesa dall'avv. Francesco Mantella e domiciliata in Macerata Parte_2
presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
con sede in OV (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del curatore dott. difeso dall'avv. Sara Controparte_2
UA e domiciliata in OV presso lo studio del difensore
1 (appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare e cautelare, disporre l'immediata sospensione, inaudita altera parte ed anche a fronte di cauzione, dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) nel merito, ed in riforma integrale della sentenza n. 1675/2024 depositata in data 29.10.2024 e notificata il 30.10.2024, pronunciata dal
Tribunale di OV il 29/10/2024 e pubblicata in data 30.010.2024 nel giudizio distinto a R.G. n. 424/2024 e, per l'effetto, respingere le domande proposte dall'appellata nel giudizio di primo grado ed accogliere le difese svolte dall'appellante in primo grado come da conclusioni che infra si riportano:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di OV adito, contrariis rejectis nel merito, respingere le domande, eccezioni e richieste svolte dal
in quanto infondate in fatto e in diritto e non Controparte_1
provate, pertanto, rigettare la domanda di revocatoria fallimentare;
nel merito, dichiarare l'efficacia delle cessioni dei crediti stipulate tra
CP_1 Parte_1
dichiarare altresì la convenuta legittimata a trattenere il Parte_1
pagamento- effettuato dalla con i bonifici del Controparte_3
2 31.10.2019 e del 29.11.2019 – per un importo totale pari ad euro
123.377,27, oltre interessi legali e spesa di difesa tecnica e giudiziali.
In ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese di lite”;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Con richiesta di ammissione della prova documentale costituita dalle due comunicazioni del 31.04.2024 e del 19.04.2019 della COFACE e di costituire e produrre idonea cauzione bancaria ai fini della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
per l'appellato: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e/o 345 c.p.c. l'appello proposto dalla per le ragioni indicate in atti ovvero Parte_1
dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato ai sensi dell'art.348 - bis c.p.c. l'impugnazione dell'odierna appellante;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame richiesta dall' odierna appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito:
- rigettare, in quanto inammissibile e infondato, l'appello proposto dalla confermando la sentenza n. 1675/2024, Rep. 3071/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di OV, in persona del Dottor Alberto Stocco, pubblicata in data 30.10.2024, a definizione del giudizio n. R.G.
424/2024, e notificata il 30.10.2024 e tutte le statuizioni in essa contenute,
e respingere dunque con la miglior formula tutte le domande/istanze - anche istruttorie - avversarie;
in ogni caso:
3 Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del
15% oltre IVA e CPA sia del presente grado di appello sia del sub- procedimento cautelare di inibitoria dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza RG n. 1878/2024-2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19 gennaio 2024, il Controparte_1
dichiarato dal Tribunale di OV con sentenza del 25 gennaio
[...]
2021, conveniva, davanti al predetto Tribunale, affinché - Parte_1
revocate (ai sensi dell'art. 67, 1° co., n. 2 o ai sensi dell'art. 67, 1° co., n. 4 oppure ai sensi dell'art. 67, 2° co., l. fall.) le cessioni a favore della convenuta di crediti vantati da nei confronti di CP_1 CP_3
con sede in Hong Kong (cessione dell'8 maggio 2019 del credito
[...]
di Euro 94.159,04 e cessione del 15 luglio 2019 del credito di Euro
29.218,23) - fosse condannata a corrispondere all'attore Parte_1
le somme di denaro ricevute dalla debitrice ceduta il 31 ottobre 2019 e il
29 novembre 2019.
L'attore deduceva che, rimaste insolute ri.ba. emesse dalla creditrice
[...]
estingueva i propri debiti con le cessioni Parte_1 CP_1
suddette e s'interrompeva, nel luglio 2019, il rapporto commerciale esistente tra le due società fin dal 2012. Quindi, nel dicembre 2019, affittava l'azienda a e il 24 dicembre 2024 CP_1 Controparte_4
presentava domanda di concordato preventivo (poi rinunciata), cui seguiva la dichiarazione di fallimento.
L'attrice aggiungeva che le cessioni dei crediti erano avvenute nel c.d.
“periodo sospetto”, costituivano un mezzo anormale di pagamento e la cessionaria era a conoscenza dello stato d'insolvenza della cedente.
4 si costituiva in giudizio, eccependo che le cessioni Parte_1
fossero state compiute anteriormente all'anno precedente la dichiarazione di fallimento: irrilevante era il ricorso per concordato preventivo, poiché rinunciato.
La convenuta aggiungeva che le cessioni non rappresentavano mezzi anormali di pagamento e che l'insolvenza non era conosciuta dalla cessionaria: non vi era prova di un'effettiva conoscenza di tale stato della debitrice. chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree. Parte_1
Con sentenza n. 1675/2024, depositata il 30 ottobre 2024, il Tribunale di
OV dichiarava l'inefficacia delle due cessioni di credito e condannava la convenuta a restituire all'attore la somma di Euro 123.377,27, oltre interessi di cui all'art. 1284, 4° co., c.p.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale rilevava l'applicabilità del principio della consecuzione delle procedure, che faceva retroagire gli effetti della sentenza di fallimento alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato (30 dicembre 2019), sicché le cessioni dei crediti vantati da nei confronti di rientravano nel c.d. CP_1 Controparte_3
periodo sospetto. Tali cessioni costituivano mezzi anormali di estinzione dei debiti e rientravano nella fattispecie dell'art. 67, 1° co., n. 2, l. fall.
Quanto alla conoscenza dello stato d'insolvenza, il giudice riteneva che non fosse stata fornita la prova contraria alla presunzione legale (la convenuta si era limitata a sostenere che il non aveva provato CP_1
la conoscenza della scientia decoctionis, sebbene l'onere della prova dell'ignoranza fosse a suo carico).
Con atto di citazione notificato l'11 novembre 2024, Parte_1
proponeva appello, dolendosi che il Tribunale non avesse giudicato
5 provata la non conoscenza, da parte della convenuta, dello stato d'insolvenza di CP_1
L'appellante sosteneva che solo il 31 dicembre 2019 l'assicuratore OF aveva comunicato la “revoca di ogni limite di credito verso la;
CP_1
inoltre, non vi erano stati protesti e procedure esecutive individuali a carico della debitrice promossi da Quest'ultima, il 30 Parte_1
settembre 2019, quindi dopo le cessioni dei crediti, aveva emesso due fatture per forniture a che erano state pagate. La fornitrice, a CP_1
differenza di altre imprese in rapporti con non aveva CP_1
subordinato le cessioni a pagamenti contestuali.
Si costituiva nel giudizio di appello il eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque chiedendone il rigetto.
L'appellato affermava che, fino a maggio 2019, la società in bonis aveva saldato le fatture, dopodiché erano andate insolute le ri.ba. e CP_1
aveva subito le azioni esecutive di una pluralità di fornitori.
L'appellato eccepiva l'inammissibilità delle deduzioni difensive dell'appellante, compiute per la prima volta con l'atto di citazione in appello. Precisava, poi, che non vi era stato il pagamento di fatture nel settembre 2019 e che il debito, estinto con le cessioni di crediti, non era coperto da alcuna assicurazione.
Con ordinanza 4 aprile 2025, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, erano assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025.
1. Si rileva preliminarmente che, in difetto d'impugnazione, sono divenute definitive le statuizioni del Tribunale di OV circa la natura solutoria delle cessioni dei crediti di nei confronti di CP_1 CP_3
e la loro collocazione, in virtù della regola dell'art. 69 bis, 2° co.,
[...]
6 l. fall., nel c.d. periodo sospetto previsto dalla fattispecie del n. 2, 1° co., art. 67 l. fall.
2. E' poi vero – come rilevato dall'appellato – che le argomentazioni difensive dell'appellante sono nuove, in quanto, nel corso del primo grado di giudizio, si era limitata a sostenere che l'attore non aveva CP_1
fornito prova della scientia decoctionis della società debitrice (ancora con la memoria depositata il 23 ottobre 2024, in vista dell'udienza di discussione del 24 ottobre 2024, la convenuta affermava che “nel caso che ci occupa, non è presente alcuna prova che giustifichi la conoscenza dello stato di insolvenza della da parte della ). CP_1 Parte_3
Nondimeno, trattandosi di mere difese e non di eccezioni in senso proprio, non si applica la preclusione dell'art. 345 c.p.c., ferma rimanendo l'inammissibilità di nuove produzioni documentali, non precedute da richiesta di remissione in termini.
3. Incontroverso il fatto che la prova della non conoscenza dello stato d'insolvenza di grava su il Collegio ritiene CP_1 Parte_1
che l'onere non sia stato assolto.
3.1. La circostanza che a differenza di altri fornitori, non Parte_1
agì esecutivamente nei confronti di trova agevole spiegazione CP_1
nel fatto che l'appellante ricevette, rispetto ad altri creditori, un trattamento preferenziale da parte di la quale le cedette i CP_1
crediti nei confronti della società di Hong Kong. Controparte_3
Infatti, scadute all'inizio di aprile 2019 ri.ba. per complessi Euro
43.488,70, il successivo 8 maggio Top ricevette la cessione di Parte_1
un credito che estinse non solo il debito di Euro 43.488,70, ma anche i debiti di precedenti fatture (emesse nel 2016, nel 2017, nel 2018 ed una addirittura nell'ottobre 2015). Il 5 luglio 2019, beneficiò Parte_1
di una seconda cessione di credito, che permise l'estinzione di ulteriori debiti relativi a fatture emesse nel 2019.
7 Dunque, l'affermazione dell'appellante, secondo cui essa non si era mai lamentata dei ritardi nei pagamenti né aveva “attivato alcun procedimento”, non è idonea a dimostrare alcunché, mentre la cessione, in luogo di pagamenti, dei crediti verso un debitore orientale di CP_1
era già di per se stessa sintomatica di una situazione di grave difficoltà economica, tanto più che l'appellante mai ha sostenuto (e tantomeno provato) che negli anni precedenti vi fossero state analoghe modalità di soddisfacimento delle obbligazioni.
3.2. L'attore dedusse che il rapporto commerciale si concluse contestualmente alla seconda cessione, salvo un piccolo acquisto compiuto nel mese di settembre.
La circostanza non venne contestata dalla convenuta.
L'appellante ora sostiene che l'acquisto di settembre, per un prezzo di
Euro 6.431,11 (una fattura di appena Euro 36,60 e una seconda di Euro
6.394,51), dimostra che la venditrice non era ancora consapevole della decozione della cliente.
A ben vedere, tale cessione dimostra esattamente il contrario: ciò in ragione del modesto valore di quanto ceduto e del contestuale pagamento compiuto da Infatti, come riconosce la piccola CP_1 Parte_1
fornitura di settembre fu subito pagata, e ciò malgrado vi fossero ancora molte precedenti fatture emesse dalla fornitrice rimaste insolute, per il complessivo importo di Euro 88.945,48.
3.3. La comunicazione di OF a del 31 dicembre 2019 è un Parte_1
fatto nuovo, che l'appellante deduce per la prima volta con l'atto di citazione in appello.
Anche a volerla considerare, la “vicenda OF” depone sfavorevolmente per l'appellante.
8 OF, su richiesta di del 17 aprile 2019, aveva emesso Parte_1
il 18 aprile 2019 una polizza assicurativa del credito di Parte_1
nei confronti di fino al valore di Euro 100.000. CP_1
Le revoca della copertura assicurativa non dimostra minimamente che non avesse già conoscenza dell'insolvenza di Parte_1 CP_1
appresa in tesi solo con il ricevimento della comunicazione
[...]
dell'assicuratore.
L'asserzione per cui, se avesse saputo dell'insolvenza della cliente,
[...]
si sarebbe rivolta a OF, anziché accettare la cessione dei Parte_1
crediti, è palesemente infondata, atteso che la richiesta della polizza avvenne dopo la prima cessione di credito. Inoltre, anche la seconda cessione estingueva debiti tutti (tranne uno) precedenti al 17 aprile 2019, e
OF non aveva assicurato, per quanto si comprende (il contratto non è stato esibito in giudizio), il pagamento di debiti già esistenti e insoluti
(bensì i crediti che fossero sorti successivamente all'emissione della polizza fino al valore di Euro 100.000).
Proprio la richiesta di copertura assicurativa, avanzata da Parte_1
dopo la prima cessione di credito, mostra che l'appellante era consapevole dell'insolvenza di e cercò di tutelarsi. Non si spiega CP_1
diversamente che, dopo sette anni di rapporti commerciali (iniziati, come detto, nel 2012), sentisse la necessità, nell'aprile 2019, Parte_1
quando le vendite di merce erano oramai cessate (l'attore allegò, anche in questo caso senza alcuna specifica contestazione della convenuta, che nel
2019 le vendite erano già sensibilmente diminuite rispetto agli anni precedenti;
in ogni caso, dopo il marzo 2019 le forniture furono pochissime e di modestissimo importo), di ottenere una copertura assicurativa dei crediti verso CP_1
9 3.4. In conclusione, l'appellante non ha fornito la prova di avere ignorato, in occasione degli acquisti solutori dei crediti di verso CP_1 [...]
di Hong Kong, l'insolvenza della società cedente. CP_3
4. L'appello dev'essere pertanto respinto con integrale conferma della sentenza n. 1675/2024, pronunciata dal Tribunale di OV.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerata l'assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022.
5. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1878/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1
(appellato), ogni contraria domanda ed eccezione Controparte_1
disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, confermata l'impugnata sentenza n.
1675/2024 pronunciata dal Tribunale di OV;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, che liquida in Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 24 ottobre 2025.
10 Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Montecosaro scalo (MC) (p. iva n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante dott. P.IVA_1 [...]
difesa dall'avv. Francesco Mantella e domiciliata in Macerata Parte_2
presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
con sede in OV (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del curatore dott. difeso dall'avv. Sara Controparte_2
UA e domiciliata in OV presso lo studio del difensore
1 (appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare e cautelare, disporre l'immediata sospensione, inaudita altera parte ed anche a fronte di cauzione, dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2) nel merito, ed in riforma integrale della sentenza n. 1675/2024 depositata in data 29.10.2024 e notificata il 30.10.2024, pronunciata dal
Tribunale di OV il 29/10/2024 e pubblicata in data 30.010.2024 nel giudizio distinto a R.G. n. 424/2024 e, per l'effetto, respingere le domande proposte dall'appellata nel giudizio di primo grado ed accogliere le difese svolte dall'appellante in primo grado come da conclusioni che infra si riportano:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di OV adito, contrariis rejectis nel merito, respingere le domande, eccezioni e richieste svolte dal
in quanto infondate in fatto e in diritto e non Controparte_1
provate, pertanto, rigettare la domanda di revocatoria fallimentare;
nel merito, dichiarare l'efficacia delle cessioni dei crediti stipulate tra
CP_1 Parte_1
dichiarare altresì la convenuta legittimata a trattenere il Parte_1
pagamento- effettuato dalla con i bonifici del Controparte_3
2 31.10.2019 e del 29.11.2019 – per un importo totale pari ad euro
123.377,27, oltre interessi legali e spesa di difesa tecnica e giudiziali.
In ogni caso, condannare l'attore al pagamento delle spese di lite”;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Con richiesta di ammissione della prova documentale costituita dalle due comunicazioni del 31.04.2024 e del 19.04.2019 della COFACE e di costituire e produrre idonea cauzione bancaria ai fini della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
per l'appellato: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e/o 345 c.p.c. l'appello proposto dalla per le ragioni indicate in atti ovvero Parte_1
dichiarare inammissibile e/o manifestamente infondato ai sensi dell'art.348 - bis c.p.c. l'impugnazione dell'odierna appellante;
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame richiesta dall' odierna appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito:
- rigettare, in quanto inammissibile e infondato, l'appello proposto dalla confermando la sentenza n. 1675/2024, Rep. 3071/2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di OV, in persona del Dottor Alberto Stocco, pubblicata in data 30.10.2024, a definizione del giudizio n. R.G.
424/2024, e notificata il 30.10.2024 e tutte le statuizioni in essa contenute,
e respingere dunque con la miglior formula tutte le domande/istanze - anche istruttorie - avversarie;
in ogni caso:
3 Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del
15% oltre IVA e CPA sia del presente grado di appello sia del sub- procedimento cautelare di inibitoria dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza RG n. 1878/2024-2.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19 gennaio 2024, il Controparte_1
dichiarato dal Tribunale di OV con sentenza del 25 gennaio
[...]
2021, conveniva, davanti al predetto Tribunale, affinché - Parte_1
revocate (ai sensi dell'art. 67, 1° co., n. 2 o ai sensi dell'art. 67, 1° co., n. 4 oppure ai sensi dell'art. 67, 2° co., l. fall.) le cessioni a favore della convenuta di crediti vantati da nei confronti di CP_1 CP_3
con sede in Hong Kong (cessione dell'8 maggio 2019 del credito
[...]
di Euro 94.159,04 e cessione del 15 luglio 2019 del credito di Euro
29.218,23) - fosse condannata a corrispondere all'attore Parte_1
le somme di denaro ricevute dalla debitrice ceduta il 31 ottobre 2019 e il
29 novembre 2019.
L'attore deduceva che, rimaste insolute ri.ba. emesse dalla creditrice
[...]
estingueva i propri debiti con le cessioni Parte_1 CP_1
suddette e s'interrompeva, nel luglio 2019, il rapporto commerciale esistente tra le due società fin dal 2012. Quindi, nel dicembre 2019, affittava l'azienda a e il 24 dicembre 2024 CP_1 Controparte_4
presentava domanda di concordato preventivo (poi rinunciata), cui seguiva la dichiarazione di fallimento.
L'attrice aggiungeva che le cessioni dei crediti erano avvenute nel c.d.
“periodo sospetto”, costituivano un mezzo anormale di pagamento e la cessionaria era a conoscenza dello stato d'insolvenza della cedente.
4 si costituiva in giudizio, eccependo che le cessioni Parte_1
fossero state compiute anteriormente all'anno precedente la dichiarazione di fallimento: irrilevante era il ricorso per concordato preventivo, poiché rinunciato.
La convenuta aggiungeva che le cessioni non rappresentavano mezzi anormali di pagamento e che l'insolvenza non era conosciuta dalla cessionaria: non vi era prova di un'effettiva conoscenza di tale stato della debitrice. chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree. Parte_1
Con sentenza n. 1675/2024, depositata il 30 ottobre 2024, il Tribunale di
OV dichiarava l'inefficacia delle due cessioni di credito e condannava la convenuta a restituire all'attore la somma di Euro 123.377,27, oltre interessi di cui all'art. 1284, 4° co., c.p.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale rilevava l'applicabilità del principio della consecuzione delle procedure, che faceva retroagire gli effetti della sentenza di fallimento alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato (30 dicembre 2019), sicché le cessioni dei crediti vantati da nei confronti di rientravano nel c.d. CP_1 Controparte_3
periodo sospetto. Tali cessioni costituivano mezzi anormali di estinzione dei debiti e rientravano nella fattispecie dell'art. 67, 1° co., n. 2, l. fall.
Quanto alla conoscenza dello stato d'insolvenza, il giudice riteneva che non fosse stata fornita la prova contraria alla presunzione legale (la convenuta si era limitata a sostenere che il non aveva provato CP_1
la conoscenza della scientia decoctionis, sebbene l'onere della prova dell'ignoranza fosse a suo carico).
Con atto di citazione notificato l'11 novembre 2024, Parte_1
proponeva appello, dolendosi che il Tribunale non avesse giudicato
5 provata la non conoscenza, da parte della convenuta, dello stato d'insolvenza di CP_1
L'appellante sosteneva che solo il 31 dicembre 2019 l'assicuratore OF aveva comunicato la “revoca di ogni limite di credito verso la;
CP_1
inoltre, non vi erano stati protesti e procedure esecutive individuali a carico della debitrice promossi da Quest'ultima, il 30 Parte_1
settembre 2019, quindi dopo le cessioni dei crediti, aveva emesso due fatture per forniture a che erano state pagate. La fornitrice, a CP_1
differenza di altre imprese in rapporti con non aveva CP_1
subordinato le cessioni a pagamenti contestuali.
Si costituiva nel giudizio di appello il eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque chiedendone il rigetto.
L'appellato affermava che, fino a maggio 2019, la società in bonis aveva saldato le fatture, dopodiché erano andate insolute le ri.ba. e CP_1
aveva subito le azioni esecutive di una pluralità di fornitori.
L'appellato eccepiva l'inammissibilità delle deduzioni difensive dell'appellante, compiute per la prima volta con l'atto di citazione in appello. Precisava, poi, che non vi era stato il pagamento di fatture nel settembre 2019 e che il debito, estinto con le cessioni di crediti, non era coperto da alcuna assicurazione.
Con ordinanza 4 aprile 2025, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, erano assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 23 ottobre 2025.
1. Si rileva preliminarmente che, in difetto d'impugnazione, sono divenute definitive le statuizioni del Tribunale di OV circa la natura solutoria delle cessioni dei crediti di nei confronti di CP_1 CP_3
e la loro collocazione, in virtù della regola dell'art. 69 bis, 2° co.,
[...]
6 l. fall., nel c.d. periodo sospetto previsto dalla fattispecie del n. 2, 1° co., art. 67 l. fall.
2. E' poi vero – come rilevato dall'appellato – che le argomentazioni difensive dell'appellante sono nuove, in quanto, nel corso del primo grado di giudizio, si era limitata a sostenere che l'attore non aveva CP_1
fornito prova della scientia decoctionis della società debitrice (ancora con la memoria depositata il 23 ottobre 2024, in vista dell'udienza di discussione del 24 ottobre 2024, la convenuta affermava che “nel caso che ci occupa, non è presente alcuna prova che giustifichi la conoscenza dello stato di insolvenza della da parte della ). CP_1 Parte_3
Nondimeno, trattandosi di mere difese e non di eccezioni in senso proprio, non si applica la preclusione dell'art. 345 c.p.c., ferma rimanendo l'inammissibilità di nuove produzioni documentali, non precedute da richiesta di remissione in termini.
3. Incontroverso il fatto che la prova della non conoscenza dello stato d'insolvenza di grava su il Collegio ritiene CP_1 Parte_1
che l'onere non sia stato assolto.
3.1. La circostanza che a differenza di altri fornitori, non Parte_1
agì esecutivamente nei confronti di trova agevole spiegazione CP_1
nel fatto che l'appellante ricevette, rispetto ad altri creditori, un trattamento preferenziale da parte di la quale le cedette i CP_1
crediti nei confronti della società di Hong Kong. Controparte_3
Infatti, scadute all'inizio di aprile 2019 ri.ba. per complessi Euro
43.488,70, il successivo 8 maggio Top ricevette la cessione di Parte_1
un credito che estinse non solo il debito di Euro 43.488,70, ma anche i debiti di precedenti fatture (emesse nel 2016, nel 2017, nel 2018 ed una addirittura nell'ottobre 2015). Il 5 luglio 2019, beneficiò Parte_1
di una seconda cessione di credito, che permise l'estinzione di ulteriori debiti relativi a fatture emesse nel 2019.
7 Dunque, l'affermazione dell'appellante, secondo cui essa non si era mai lamentata dei ritardi nei pagamenti né aveva “attivato alcun procedimento”, non è idonea a dimostrare alcunché, mentre la cessione, in luogo di pagamenti, dei crediti verso un debitore orientale di CP_1
era già di per se stessa sintomatica di una situazione di grave difficoltà economica, tanto più che l'appellante mai ha sostenuto (e tantomeno provato) che negli anni precedenti vi fossero state analoghe modalità di soddisfacimento delle obbligazioni.
3.2. L'attore dedusse che il rapporto commerciale si concluse contestualmente alla seconda cessione, salvo un piccolo acquisto compiuto nel mese di settembre.
La circostanza non venne contestata dalla convenuta.
L'appellante ora sostiene che l'acquisto di settembre, per un prezzo di
Euro 6.431,11 (una fattura di appena Euro 36,60 e una seconda di Euro
6.394,51), dimostra che la venditrice non era ancora consapevole della decozione della cliente.
A ben vedere, tale cessione dimostra esattamente il contrario: ciò in ragione del modesto valore di quanto ceduto e del contestuale pagamento compiuto da Infatti, come riconosce la piccola CP_1 Parte_1
fornitura di settembre fu subito pagata, e ciò malgrado vi fossero ancora molte precedenti fatture emesse dalla fornitrice rimaste insolute, per il complessivo importo di Euro 88.945,48.
3.3. La comunicazione di OF a del 31 dicembre 2019 è un Parte_1
fatto nuovo, che l'appellante deduce per la prima volta con l'atto di citazione in appello.
Anche a volerla considerare, la “vicenda OF” depone sfavorevolmente per l'appellante.
8 OF, su richiesta di del 17 aprile 2019, aveva emesso Parte_1
il 18 aprile 2019 una polizza assicurativa del credito di Parte_1
nei confronti di fino al valore di Euro 100.000. CP_1
Le revoca della copertura assicurativa non dimostra minimamente che non avesse già conoscenza dell'insolvenza di Parte_1 CP_1
appresa in tesi solo con il ricevimento della comunicazione
[...]
dell'assicuratore.
L'asserzione per cui, se avesse saputo dell'insolvenza della cliente,
[...]
si sarebbe rivolta a OF, anziché accettare la cessione dei Parte_1
crediti, è palesemente infondata, atteso che la richiesta della polizza avvenne dopo la prima cessione di credito. Inoltre, anche la seconda cessione estingueva debiti tutti (tranne uno) precedenti al 17 aprile 2019, e
OF non aveva assicurato, per quanto si comprende (il contratto non è stato esibito in giudizio), il pagamento di debiti già esistenti e insoluti
(bensì i crediti che fossero sorti successivamente all'emissione della polizza fino al valore di Euro 100.000).
Proprio la richiesta di copertura assicurativa, avanzata da Parte_1
dopo la prima cessione di credito, mostra che l'appellante era consapevole dell'insolvenza di e cercò di tutelarsi. Non si spiega CP_1
diversamente che, dopo sette anni di rapporti commerciali (iniziati, come detto, nel 2012), sentisse la necessità, nell'aprile 2019, Parte_1
quando le vendite di merce erano oramai cessate (l'attore allegò, anche in questo caso senza alcuna specifica contestazione della convenuta, che nel
2019 le vendite erano già sensibilmente diminuite rispetto agli anni precedenti;
in ogni caso, dopo il marzo 2019 le forniture furono pochissime e di modestissimo importo), di ottenere una copertura assicurativa dei crediti verso CP_1
9 3.4. In conclusione, l'appellante non ha fornito la prova di avere ignorato, in occasione degli acquisti solutori dei crediti di verso CP_1 [...]
di Hong Kong, l'insolvenza della società cedente. CP_3
4. L'appello dev'essere pertanto respinto con integrale conferma della sentenza n. 1675/2024, pronunciata dal Tribunale di OV.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, considerata l'assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022.
5. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1878/2024 r.g.a. promossa con atto di citazione di citazione da (appellante) nei confronti di Parte_1
(appellato), ogni contraria domanda ed eccezione Controparte_1
disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, confermata l'impugnata sentenza n.
1675/2024 pronunciata dal Tribunale di OV;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del grado, che liquida in Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 24 ottobre 2025.
10 Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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