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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 30/05/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 30.5.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG: 1804/2022 vertente tra:
, nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: Indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.5.2022 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2016 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Darifoglio Soc. coop Agr. per
102 giornate e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che l' CP_2 con provvedimento del 28.04.2020 le aveva intimato la restituzione della somma di € 2.232,70 erogata a titolo di indennità varie, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del CP_ provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_2 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
Inoltre, ha prodotto Sentenza emessa dal Tribunale di Patti con la quale è stata disposta la sua reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2016 per 102 giornate.
Ne consegue, che il provvedimento impugnato risulta erroneo e, conseguentemente, deve essere annullato, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in CP_2 favore della stessa, delle somme eventualmente trattenute in virtù del citato provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge, con condanna dell' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese, così come in parte motiva;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi 1.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 30.5.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 30.5.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG: 1804/2022 vertente tra:
, nata a [...] il [...] cf: ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Brolo, via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: Indebito previdenziale.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa riportandosi alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.5.2022 la parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, avere regolarmente lavorato nell'anno 2016 come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Darifoglio Soc. coop Agr. per
102 giornate e di essere stata regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici per tale anno e che l' CP_2 con provvedimento del 28.04.2020 le aveva intimato la restituzione della somma di € 2.232,70 erogata a titolo di indennità varie, in quanto non iscritta ovvero cancellata dagli elenchi anagrafici.
Rilevava che non aveva sortito esito positivo il ricorso amministrativo regolarmente proposto e che pertanto era stata costretta a proporre ricorso giudiziario.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, producendo estratto contributivo ed eccependo di non avere mai ricevuto alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici, chiedeva l'annullamento del CP_ provvedimento impugnato, con conseguente condanna dell' alla restituzione delle somme ingiustamente trattenute in virtù di detto provvedimento, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva in giudizio contestando le CP_2 richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da contestuale Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento.
In via primo luogo, si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
La ricorrente ha fornito valida prova di avere proposto regolare ricorso amministrativo e di avere notificato CP_ all' il ricorso giudiziario con relativo provvedimento di fissazione udienza.
Inoltre, ha prodotto Sentenza emessa dal Tribunale di Patti con la quale è stata disposta la sua reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2016 per 102 giornate.
Ne consegue, che il provvedimento impugnato risulta erroneo e, conseguentemente, deve essere annullato, condannando l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione in CP_2 favore della stessa, delle somme eventualmente trattenute in virtù del citato provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla il provvedimento impugnato privandolo di ogni effetto di legge, con condanna dell' in CP_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in virtù del provvedimento de quo, oltre interessi e spese, così come in parte motiva;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi 1.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 30.5.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena