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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (scadenza note 08/05/25) ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 251/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli Avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata, giusta procura in atti;
- appellante – appellato incidentale
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa e curata dall'Avv. Rita Pisanu, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato- appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.05.2018 presso il Tribunale di Locri, Parte_1 esponeva: - di aver prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricolo negli anni
2015-2016 presso l'azienda del sig. CP_2 - il rapporto lavorativo alle dipendenze del sig. aveva avuto inizio: 1) per l'anno 2015, CP_2
in data 22.07.2015 e sino al 17.12.2015; 2) per l'anno 2016, in data 04.08.2016 e sino al
31.12.2016, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- che detto rapporto si era svolto sui terreni della azienda, ubicati nel comune di Portigliola, contrada Lenù, e nel comune di Locri - contrada Mandorleto e contrada Per_1 Per_2
Faraone, nel comune di Ciminà, contrada Lisciodave;
- di aver svolto nel corso degli anni la propria attività da lunedì al sabato, osservando l'orario di lavoro per come concordato con il datore di lavoro: nel periodo autunno-inverno dalle ore 07.00 alle ore 16.30 con una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00; in estate dalle ore 05.30 alle ore 12.30;
- di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni che gli venivano date dal datore di lavoro e determinate dalle esigenze aziendali;
- che, a seguito della pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale 2017 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Locri, aveva appreso di essere stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni sopradetti;
- di aver proposto, in data 25.10.2017, avverso tale provvedimento ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), essendo il rapporto di lavoro subordinato agricolo effettivamente esistito;
- di essere, pertanto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per avere diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni detti per n. 102 gg. lavorative annue.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in CP_1
agricoltura negli anni 2015 e 2016 presso l'azienda di per un totale di 102 giornate CP_2 lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che , per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ed essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Locri per gli anni 2015 e 2016 o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_1 di legge;
4) per l'effetto, riconoscere il diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione e di tutte le altre relative prestazioni temporanee percepite per gli anni
2015 e 2016; 5) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli
Avvocati Maria Giovanna Serafino e meri Pizzata, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo la genericità e CP_1 comunque l'infondatezza della domanda proposta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso depositato in data 15/01/2021, il medesimo ricorrente, esponendo i medesimi fatti posti a fondamento del primo ricorso, deduceva di aver percepito, in ragione dei rapporti di lavoro relativi agli anni 2015 e 2016 l'indennità di disoccupazione negli anni
2016 e 2017, esponendo:
-che, con distinti avvisi di addebito n. 39420200000412202000 e n. 39420200000412505000, redatti in data 24.11.2020 e notificati in data 09.12.2020, l' intimava il pagamento delle CP_1
somme ivi indicate entro il termine di 60 giorni;
-che detti provvedimenti avevano ad oggetto la richiesta di restituzione delle indennità di disoccupazione relative agli anni 2015 e 2016, percepite nel corso degli anni 2016 e 2017, per un totale di €. 1.851,25 e di €. 1.848,42;
-che il provvedimento di cancellazione era stato contestato dinanzi al giudice del lavoro, nel procedimento N.R.G.1655/2018, nell'ambito del quale era stata anche chiesta la declaratoria del diritto a trattenere le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2015 e 2016;
-che gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio dovevano ritenersi del tutto nulli e/o illegittimi, per intervenuta violazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 3 del
D. Lgs.vo n. 46/99 a mente del quale, se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice;
-che, in ogni caso, il ricorrente aveva legittimamente beneficiato dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni oggetto di giudizio.
Alla luce di quanto esposto, formulava le seguenti conclusioni: “1)Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 39420200000412202000 e n.
39420200000412505000 entrambi del 24.11.2020 ed entrambi notificati il 09.12.2020, per violazione delle norme di cui all'art. 24, comma 3, del D. Lgs n. 46/99 in combinato disposto con le norme di cui all'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010; 2)conseguentemente disporre l'annullamento degli avvisi di addebito di cui al superiore punto 1); 3) in via subordinata, accertato e dichiarato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoro subordinato in agricoltura per n. 102 giornate nel corso dell'anno 2015 e per n. 102 giornate nel corso dell'anno 2016 ed il conseguente diritto di quest'ultimo ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Locri per le medesime giornate e per i medesimi periodi, voglia il Tribunale ritenere e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1
a trattenere le somme già corrisposte dall' a titolo di DS agricola ed oggi richieste con
[...] CP_1 gli avvisi di addebito”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo la riunione con CP_1
il procedimento n. RG. 1655/2018, eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 2/12/2021, i due procedimenti venivano riuniti.
Il Tribunale, con sentenza n. 1030/2022, depositata in data 01.12.2022, ha accolto parzialmente il ricorso.
Sul punto il Tribunale ha così evidenziato : “invero l'accertamento ispettivo effettuato dall' CP_1 non ha determinato la cancellazione di tutte le giornate lavorative denunciate dal datore di lavoro, essendo in ogni caso stata accertata l'esistenza dell'azienda; al contrario, è stato riscontrato un esubero della manodopera denunciata rispetto a quella necessaria, che ha condotto alla cancellazione di una parte dei rapporti di lavoro, tra cui quello dell'odierno ricorrente.
Infatti, come emerge dal verbale ispettivo allegato in atti, la cancellazione delle giornate lavorative, per alcuni lavoratori, è stata determinata da incongruenze emerse in sede ispettiva, soprattutto con riferimento all'attività svolta e ai periodi in cui veniva svolta l'attività di smielatura, o quella di produzione di sottaceti.
Inoltre, dal verbale ispettivo, sono emerse delle incongruenze tra le fatture esibite, recanti la vendita di prodotti quali, ad esempio, SE o cavolfiori, bieta, RU, fagioli e l'attività dichiarata, anche dallo stesso titolare, che non comprende la cultura di tali prodotti.
Nondimeno, da un raffronto tra le fatture, la conformazione dei terreni e quanto dichiarato, è emerso anche un esubero di manodopera rispetto al fabbisogno”.
Incontestata, dunque, l'esistenza dell'azienda agricola, il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'onere probatorio gravante sul ricorrente con riferimento allo svolgimento del lavoro quale bracciante nell'anno 2015 dal 22/07/2015 al 17/12/2015 e, nell'anno 2016, dal
4/08/2016 al 31/12/2016, fosse stato assolto limitatamente all'anno 2016 ritenendo, di contro, non soddisfatta la prova in ordine all'annualità 2015. Conseguentemente, ha annullato l'avviso di debito n. 39420200000412505000, notificato in data 9/12/2020, per insussistenza del credito sotteso, essendo stato accertato il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2016.
Invece, in ragione del rigetto della domanda con riferimento all'anno 2015, ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di addebito n.39420200000412202000.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale per l'anno 2015 Parte_1
evidenziando che la prova orale espletata in primo grado, unitamente alla documentazione allegata, non risulterebbe scalfita in alcun modo dal contenuto del verbale ispettivo, anche con riguardo all'anno 2015.
Ha eccepito che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'avere fondato il proprio convincimento, in ordine al mancato raggiungimento della prova con riferimento al 2015, sulla scarsa attendibilità della teste derivante dal fatto che la stessa avesse Testimone_1
contemporaneamente una controversia in corso contro l' per le medesime ragioni, CP_1 relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda, avendo la stessa, dunque, un interesse concorrente alla prova della sussistenza di una realtà aziendale con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli. Ha ribadito che: la Testimone_1
in sede di escussione aveva riferito di avere lavorato insieme allo stesso nel 2015 e nel 2016 presso l'azienda il teste , invece, aveva dichiarato di aver lavorato CP_2 Testimone_2
con il ricorrente in favore della Ditta Arone solo nell'anno 2016, riferendo genericamente “so che il ricorrente lavorava per la predetta azienda agricola anche prima, ma io ho lavorato insieme a lui solo nel 2016; nel 2016 io ho lavorato presso l'azienda per 101 giornate da agosto a CP_2 dicembre;
il sig. ha lavorato nello stesso periodo”. Pt_1
Ha contestato le conclusioni del Tribunale circa l'attendibilità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali: “da un raffronto tra le dichiarazioni rese dai due testi escussi, non emerge in maniera univoca che il ricorrente abbia lavorato, nell'anno 2015, in favore della Ditta Arone, sia in ragione della scarsa attendibilità del teste sia soprattutto in ragione della vaghezza delle Tes_1 dichiarazioni dallo stesso rese che, però, con riferimento all'anno 2016, sono state suffragate e confermate dalle dichiarazioni rese dal teste ”. Testimone_2
Si è costituito l' spiegando appello incidentale chiedendo il rigetto della domanda CP_3
con riferimento all'anno 2016 eccependo l'assoluta genericità e carenza di analitica allegazione dell'attività agricola di bracciante che il assume aver prestato, sia nel Pt_1 2015 che nel 2016, nei riguardi dell'azienda agricola nonché l'assoluta genericità ed CP_2
indeterminatezza in cui erano stati strutturati i capi di prova non idonei a consentire un accertamento fattuale. Ha concluso, quindi, chiedendo l'accoglimento dell'appello incidentale e la riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto integrale del ricorso.
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito alla camera di consiglio tenutasi successivamente all'udienza cartolare.
Tanto l'appello principale quanto quello incidentale vanno rigettati con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Va premesso che secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
28.11.2011 n. 14296; Cass. n. 12001/2018; Cass. n. 31954/2019, Cass. S.U. n. 1133/2000).
Nel dare continuità a detto principio di diritto, la Corte ha più recentemente ribadito che
(come chiarito già da Cass. n. 7995/2000) l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, “non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro” (Cass. Ord. n. 3003/2024).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto che le risultanze istruttorie, in ordine all'annualità
2015, fossero sul punto lacunose, inidonee a superare l'accertamento in fatto contenuto nel verbale ispettivo.
Secondo la sentenza appellata a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, il ricorrente non avrebbe fornito la prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta Arone nell'anno 2015.
Il Giudicante, infatti, in considerazione del fatto che tale circostanza fosse stata confermata solo da uno dei due testi indicati dall'appellante, la Sig.ra la quale, in sede Testimone_1 di escussione, ha riferito di avere una causa pendente nei confronti dell' per le CP_1
medesime ragioni, avendo subito la cancellazione del rapporto di lavoro denunciato con riferimento alla medesima azienda e alle medesime annualità, ha ritenuto non soddisfatto l'onere della prova circa lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e l'azienda in ordine alla predetta annualità. CP_2
L'assunto è condivisibile.
Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, il Giudice di prime cure ha adeguatamente valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio, ritenendole inidonee, con riferimento all'anno 2015, a superare l'accertamento in fatto contenuto nel verbale ispettivo.
Invero, l'accertamento ispettivo è stato dettagliato e completo allo stesso modo le conclusioni raggiunte appaiono coerenti con i presupposti di fatto.
Nel caso di specie, come accertato in fatto dalla sentenza appellata, dal verbale ispettivo vi sono elementi precisi e concordanti che fanno presumere l'assenza di rapporto di lavoro: è stato riscontrato un esubero della manodopera denunciata rispetto al fabbisogno aziendale, in particolare con riferimento alle produzioni orticole gli ispettori hanno evidenziato che “i piani di attività indicano un fabbisogno di 540 giornate distribuiti su tre cicli di produzione , ma il tecnico incaricato dall'azienda non indica alcuna tipologia di prodotto cui far riferimento”; sono emerse delle incongruenze tra le fatture esibite, recanti la vendita di prodotti quali, ad esempio, SE o cavolfiori, bieta, RU, fagioli e l'attività dichiarata, anche dallo stesso titolare, che non comprende la cultura di tali prodotti;
le dichiarazioni rese dai lavoratori dalle quali emergono numerose incongruenze circa le persone che avrebbero preso parte all'attività aziendale.
I riscontri oggettivi scaturiti a seguito degli accertamenti effettuati hanno reso evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda fosse di natura tale da non richiedere l'impiego della manodopera bracciantile così come denunciata.
Di fronte a tali elementi gravi precisi e concordanti che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro, nulla l'appellate ha addotto che consenta di dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato, limitandosi ad offrire una sola prova testimoniale, quella della Sig.ra non suffragata, tra l'altro, dalla Testimone_1
dichiarazione resa dall'altro teste escusso, la Sig.ra la quale ha dichiarato di aver Tes_2
lavorato con il soltanto nel 2016 e di non sapere nulla per l'anno 2015.. Pt_1
In sintesi la sola deposizione resa dalla portatrice dello stesse interesse del Tes_1
ricorrente che impone, pertanto, di esaminare la sua dichiarazione con maggior rigore- di per sé, non basta ad accogliere il ricorso in assenza di altre dichiarazioni o ulteriori prove documentali quali riscontri esterni alla testimonianza.
Orbene, dall'esame dei due testi escussi, non emerge la prova che il ricorrente abbia lavorato, nell'anno 2015, in favore della Ditta Arone.
L'appello principale, pertanto, va rigettato e la sentenza confermata.
Anche con riferimento all'anno 2016 la sentenza va conferma.
Ed invero, il Giudice di prime cure ha ritenuto che dal raffronto tra le risultanze istruttorie, concordanti tra loro sugli elementi essenziali della subordinazione, limitatamente all'anno
2016, potesse dirsi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo.
L'assunto è condivisibile.
Entrambi i testi citati, infatti, hanno dichiarato di aver lavorato con il nell'anno Pt_1
2016, confermando essenzialmente l'orario di lavoro indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo: in inverno dalle 7:00 alle 16:30 con una pausa pranzo di un'ora e in estate dalle
5:30 alle 12:30.
Raffrontando le risultanze istruttorie, emerge l'osservanza di un orario di lavoro fisso e predeterminato, indiscutibilmente indice della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Tra l'altro dal verbale ispettivo, in relazione all'annualità 2016, non sono emersi elementi idonei a confutare le predette dichiarazioni, atteso che l'accertamento è principalmente rivolto all'anno 2015.
Conseguentemente la sentenza va confermata.
In luogo della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da , contro Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. n. 1030/2022 emessa in data 01.12.2022, dal Tribunale di Reggio
Calabria, 1)Rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Si dà atto che gli appellanti sono obbligati al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 9/5/25
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. (scadenza note 08/05/25) ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 251/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli Avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata, giusta procura in atti;
- appellante – appellato incidentale
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa e curata dall'Avv. Rita Pisanu, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato- appellante incidentale
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.05.2018 presso il Tribunale di Locri, Parte_1 esponeva: - di aver prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricolo negli anni
2015-2016 presso l'azienda del sig. CP_2 - il rapporto lavorativo alle dipendenze del sig. aveva avuto inizio: 1) per l'anno 2015, CP_2
in data 22.07.2015 e sino al 17.12.2015; 2) per l'anno 2016, in data 04.08.2016 e sino al
31.12.2016, per un totale di 102 giornate lavorative annue;
- che detto rapporto si era svolto sui terreni della azienda, ubicati nel comune di Portigliola, contrada Lenù, e nel comune di Locri - contrada Mandorleto e contrada Per_1 Per_2
Faraone, nel comune di Ciminà, contrada Lisciodave;
- di aver svolto nel corso degli anni la propria attività da lunedì al sabato, osservando l'orario di lavoro per come concordato con il datore di lavoro: nel periodo autunno-inverno dalle ore 07.00 alle ore 16.30 con una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00; in estate dalle ore 05.30 alle ore 12.30;
- di aver svolto la propria attività seguendo le indicazioni che gli venivano date dal datore di lavoro e determinate dalle esigenze aziendali;
- che, a seguito della pubblicazione del secondo elenco nominativo trimestrale 2017 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Locri, aveva appreso di essere stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni sopradetti;
- di aver proposto, in data 25.10.2017, avverso tale provvedimento ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA), essendo il rapporto di lavoro subordinato agricolo effettivamente esistito;
- di essere, pertanto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per avere diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni detti per n. 102 gg. lavorative annue.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di: “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto lavoro subordinato in CP_1
agricoltura negli anni 2015 e 2016 presso l'azienda di per un totale di 102 giornate CP_2 lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che , per il lavoro svolto, il ricorrente ha diritto ed essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Locri per gli anni 2015 e 2016 o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva e, comunque, in violazione CP_1 di legge;
4) per l'effetto, riconoscere il diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione e di tutte le altre relative prestazioni temporanee percepite per gli anni
2015 e 2016; 5) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli
Avvocati Maria Giovanna Serafino e meri Pizzata, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo la genericità e CP_1 comunque l'infondatezza della domanda proposta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con separato ricorso depositato in data 15/01/2021, il medesimo ricorrente, esponendo i medesimi fatti posti a fondamento del primo ricorso, deduceva di aver percepito, in ragione dei rapporti di lavoro relativi agli anni 2015 e 2016 l'indennità di disoccupazione negli anni
2016 e 2017, esponendo:
-che, con distinti avvisi di addebito n. 39420200000412202000 e n. 39420200000412505000, redatti in data 24.11.2020 e notificati in data 09.12.2020, l' intimava il pagamento delle CP_1
somme ivi indicate entro il termine di 60 giorni;
-che detti provvedimenti avevano ad oggetto la richiesta di restituzione delle indennità di disoccupazione relative agli anni 2015 e 2016, percepite nel corso degli anni 2016 e 2017, per un totale di €. 1.851,25 e di €. 1.848,42;
-che il provvedimento di cancellazione era stato contestato dinanzi al giudice del lavoro, nel procedimento N.R.G.1655/2018, nell'ambito del quale era stata anche chiesta la declaratoria del diritto a trattenere le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione per gli anni 2015 e 2016;
-che gli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio dovevano ritenersi del tutto nulli e/o illegittimi, per intervenuta violazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 3 del
D. Lgs.vo n. 46/99 a mente del quale, se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice;
-che, in ogni caso, il ricorrente aveva legittimamente beneficiato dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni oggetto di giudizio.
Alla luce di quanto esposto, formulava le seguenti conclusioni: “1)Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità degli avvisi di addebito n. 39420200000412202000 e n.
39420200000412505000 entrambi del 24.11.2020 ed entrambi notificati il 09.12.2020, per violazione delle norme di cui all'art. 24, comma 3, del D. Lgs n. 46/99 in combinato disposto con le norme di cui all'art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010; 2)conseguentemente disporre l'annullamento degli avvisi di addebito di cui al superiore punto 1); 3) in via subordinata, accertato e dichiarato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoro subordinato in agricoltura per n. 102 giornate nel corso dell'anno 2015 e per n. 102 giornate nel corso dell'anno 2016 ed il conseguente diritto di quest'ultimo ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Locri per le medesime giornate e per i medesimi periodi, voglia il Tribunale ritenere e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1
a trattenere le somme già corrisposte dall' a titolo di DS agricola ed oggi richieste con
[...] CP_1 gli avvisi di addebito”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo la riunione con CP_1
il procedimento n. RG. 1655/2018, eccependo la decadenza dall'azione giudiziaria e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 2/12/2021, i due procedimenti venivano riuniti.
Il Tribunale, con sentenza n. 1030/2022, depositata in data 01.12.2022, ha accolto parzialmente il ricorso.
Sul punto il Tribunale ha così evidenziato : “invero l'accertamento ispettivo effettuato dall' CP_1 non ha determinato la cancellazione di tutte le giornate lavorative denunciate dal datore di lavoro, essendo in ogni caso stata accertata l'esistenza dell'azienda; al contrario, è stato riscontrato un esubero della manodopera denunciata rispetto a quella necessaria, che ha condotto alla cancellazione di una parte dei rapporti di lavoro, tra cui quello dell'odierno ricorrente.
Infatti, come emerge dal verbale ispettivo allegato in atti, la cancellazione delle giornate lavorative, per alcuni lavoratori, è stata determinata da incongruenze emerse in sede ispettiva, soprattutto con riferimento all'attività svolta e ai periodi in cui veniva svolta l'attività di smielatura, o quella di produzione di sottaceti.
Inoltre, dal verbale ispettivo, sono emerse delle incongruenze tra le fatture esibite, recanti la vendita di prodotti quali, ad esempio, SE o cavolfiori, bieta, RU, fagioli e l'attività dichiarata, anche dallo stesso titolare, che non comprende la cultura di tali prodotti.
Nondimeno, da un raffronto tra le fatture, la conformazione dei terreni e quanto dichiarato, è emerso anche un esubero di manodopera rispetto al fabbisogno”.
Incontestata, dunque, l'esistenza dell'azienda agricola, il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'onere probatorio gravante sul ricorrente con riferimento allo svolgimento del lavoro quale bracciante nell'anno 2015 dal 22/07/2015 al 17/12/2015 e, nell'anno 2016, dal
4/08/2016 al 31/12/2016, fosse stato assolto limitatamente all'anno 2016 ritenendo, di contro, non soddisfatta la prova in ordine all'annualità 2015. Conseguentemente, ha annullato l'avviso di debito n. 39420200000412505000, notificato in data 9/12/2020, per insussistenza del credito sotteso, essendo stato accertato il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per l'anno 2016.
Invece, in ragione del rigetto della domanda con riferimento all'anno 2015, ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di addebito n.39420200000412202000.
Avverso detta decisione ha interposto appello parziale per l'anno 2015 Parte_1
evidenziando che la prova orale espletata in primo grado, unitamente alla documentazione allegata, non risulterebbe scalfita in alcun modo dal contenuto del verbale ispettivo, anche con riguardo all'anno 2015.
Ha eccepito che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'avere fondato il proprio convincimento, in ordine al mancato raggiungimento della prova con riferimento al 2015, sulla scarsa attendibilità della teste derivante dal fatto che la stessa avesse Testimone_1
contemporaneamente una controversia in corso contro l' per le medesime ragioni, CP_1 relativamente agli stessi anni e con riferimento alla medesima azienda, avendo la stessa, dunque, un interesse concorrente alla prova della sussistenza di una realtà aziendale con un fabbisogno di un certo numero di lavoratori agricoli. Ha ribadito che: la Testimone_1
in sede di escussione aveva riferito di avere lavorato insieme allo stesso nel 2015 e nel 2016 presso l'azienda il teste , invece, aveva dichiarato di aver lavorato CP_2 Testimone_2
con il ricorrente in favore della Ditta Arone solo nell'anno 2016, riferendo genericamente “so che il ricorrente lavorava per la predetta azienda agricola anche prima, ma io ho lavorato insieme a lui solo nel 2016; nel 2016 io ho lavorato presso l'azienda per 101 giornate da agosto a CP_2 dicembre;
il sig. ha lavorato nello stesso periodo”. Pt_1
Ha contestato le conclusioni del Tribunale circa l'attendibilità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali: “da un raffronto tra le dichiarazioni rese dai due testi escussi, non emerge in maniera univoca che il ricorrente abbia lavorato, nell'anno 2015, in favore della Ditta Arone, sia in ragione della scarsa attendibilità del teste sia soprattutto in ragione della vaghezza delle Tes_1 dichiarazioni dallo stesso rese che, però, con riferimento all'anno 2016, sono state suffragate e confermate dalle dichiarazioni rese dal teste ”. Testimone_2
Si è costituito l' spiegando appello incidentale chiedendo il rigetto della domanda CP_3
con riferimento all'anno 2016 eccependo l'assoluta genericità e carenza di analitica allegazione dell'attività agricola di bracciante che il assume aver prestato, sia nel Pt_1 2015 che nel 2016, nei riguardi dell'azienda agricola nonché l'assoluta genericità ed CP_2
indeterminatezza in cui erano stati strutturati i capi di prova non idonei a consentire un accertamento fattuale. Ha concluso, quindi, chiedendo l'accoglimento dell'appello incidentale e la riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto integrale del ricorso.
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito alla camera di consiglio tenutasi successivamente all'udienza cartolare.
Tanto l'appello principale quanto quello incidentale vanno rigettati con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Va premesso che secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
28.11.2011 n. 14296; Cass. n. 12001/2018; Cass. n. 31954/2019, Cass. S.U. n. 1133/2000).
Nel dare continuità a detto principio di diritto, la Corte ha più recentemente ribadito che
(come chiarito già da Cass. n. 7995/2000) l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, “non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro” (Cass. Ord. n. 3003/2024).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso il Tribunale ha ritenuto che le risultanze istruttorie, in ordine all'annualità
2015, fossero sul punto lacunose, inidonee a superare l'accertamento in fatto contenuto nel verbale ispettivo.
Secondo la sentenza appellata a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, il ricorrente non avrebbe fornito la prova rigorosa in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta Arone nell'anno 2015.
Il Giudicante, infatti, in considerazione del fatto che tale circostanza fosse stata confermata solo da uno dei due testi indicati dall'appellante, la Sig.ra la quale, in sede Testimone_1 di escussione, ha riferito di avere una causa pendente nei confronti dell' per le CP_1
medesime ragioni, avendo subito la cancellazione del rapporto di lavoro denunciato con riferimento alla medesima azienda e alle medesime annualità, ha ritenuto non soddisfatto l'onere della prova circa lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e l'azienda in ordine alla predetta annualità. CP_2
L'assunto è condivisibile.
Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, il Giudice di prime cure ha adeguatamente valutato le prove testimoniali raccolte in giudizio, ritenendole inidonee, con riferimento all'anno 2015, a superare l'accertamento in fatto contenuto nel verbale ispettivo.
Invero, l'accertamento ispettivo è stato dettagliato e completo allo stesso modo le conclusioni raggiunte appaiono coerenti con i presupposti di fatto.
Nel caso di specie, come accertato in fatto dalla sentenza appellata, dal verbale ispettivo vi sono elementi precisi e concordanti che fanno presumere l'assenza di rapporto di lavoro: è stato riscontrato un esubero della manodopera denunciata rispetto al fabbisogno aziendale, in particolare con riferimento alle produzioni orticole gli ispettori hanno evidenziato che “i piani di attività indicano un fabbisogno di 540 giornate distribuiti su tre cicli di produzione , ma il tecnico incaricato dall'azienda non indica alcuna tipologia di prodotto cui far riferimento”; sono emerse delle incongruenze tra le fatture esibite, recanti la vendita di prodotti quali, ad esempio, SE o cavolfiori, bieta, RU, fagioli e l'attività dichiarata, anche dallo stesso titolare, che non comprende la cultura di tali prodotti;
le dichiarazioni rese dai lavoratori dalle quali emergono numerose incongruenze circa le persone che avrebbero preso parte all'attività aziendale.
I riscontri oggettivi scaturiti a seguito degli accertamenti effettuati hanno reso evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda fosse di natura tale da non richiedere l'impiego della manodopera bracciantile così come denunciata.
Di fronte a tali elementi gravi precisi e concordanti che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro, nulla l'appellate ha addotto che consenta di dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato, limitandosi ad offrire una sola prova testimoniale, quella della Sig.ra non suffragata, tra l'altro, dalla Testimone_1
dichiarazione resa dall'altro teste escusso, la Sig.ra la quale ha dichiarato di aver Tes_2
lavorato con il soltanto nel 2016 e di non sapere nulla per l'anno 2015.. Pt_1
In sintesi la sola deposizione resa dalla portatrice dello stesse interesse del Tes_1
ricorrente che impone, pertanto, di esaminare la sua dichiarazione con maggior rigore- di per sé, non basta ad accogliere il ricorso in assenza di altre dichiarazioni o ulteriori prove documentali quali riscontri esterni alla testimonianza.
Orbene, dall'esame dei due testi escussi, non emerge la prova che il ricorrente abbia lavorato, nell'anno 2015, in favore della Ditta Arone.
L'appello principale, pertanto, va rigettato e la sentenza confermata.
Anche con riferimento all'anno 2016 la sentenza va conferma.
Ed invero, il Giudice di prime cure ha ritenuto che dal raffronto tra le risultanze istruttorie, concordanti tra loro sugli elementi essenziali della subordinazione, limitatamente all'anno
2016, potesse dirsi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo.
L'assunto è condivisibile.
Entrambi i testi citati, infatti, hanno dichiarato di aver lavorato con il nell'anno Pt_1
2016, confermando essenzialmente l'orario di lavoro indicato dal ricorrente nell'atto introduttivo: in inverno dalle 7:00 alle 16:30 con una pausa pranzo di un'ora e in estate dalle
5:30 alle 12:30.
Raffrontando le risultanze istruttorie, emerge l'osservanza di un orario di lavoro fisso e predeterminato, indiscutibilmente indice della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Tra l'altro dal verbale ispettivo, in relazione all'annualità 2016, non sono emersi elementi idonei a confutare le predette dichiarazioni, atteso che l'accertamento è principalmente rivolto all'anno 2015.
Conseguentemente la sentenza va confermata.
In luogo della soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da , contro Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. n. 1030/2022 emessa in data 01.12.2022, dal Tribunale di Reggio
Calabria, 1)Rigetta sia l'appello principale che quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3) Si dà atto che gli appellanti sono obbligati al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 9/5/25
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)