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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.3233/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Casagrande presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in Trezzano sul Naviglio (MI) con l'Avv. Silvia Casagrande presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 1giugno 1986
(anno 1986, atto n. 512, reg. 01, parte 2, serie A), separati consensualmente con verbale in data 5 maggio 2011, omologato dal Tribunale di Milano con decreto in data 8 giugno 2011
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
1 a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, sita in Trezzano sul Naviglio (MI), in Via Leonardo da Vinci 130/d, resta assegnata in godimento alla moglie.
2) Il signor , entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della signora ai sensi e per gli effetti Parte_2 di cui all'art. 5 comma 8 della Legge n. 898/1970, si obbliga a cedere alla signora Parte_2
che a sua volta si obbliga ad acquistare, il 50% della propria quota indivisa di comproprietà della casa coniugale, sita in Trezzano sul Naviglio (MI) in Via Leonardo da Vinci 130/d, piano primo, composta da tre locali, oltre servizi, con annesso vano cantina al piano sotterraneo, il tutto censito presso il NCEU di Trezzano sul Naviglio al foglio 6, mapp. 152, sub. 13, cat. A/3, classe 7, vani 5, rendita catastale lire 850,00, Via Leonardo da Vinci n. 130/D, p.
2-S1.
3) Le spese notarili dell'atto di cessione della casa coniugale e dell'annessa cantina saranno a carico della signora la quale chiederà espressamente l'applicazione del beneficio di Parte_2 esenzione dalle imposte, di cui all'art. 19 della L. n. 74 del 1987, trattandosi di trasferimento immobiliare funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della signora ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Parte_2 qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della
L. n. 898/1970 della signora avente causa o comunque connessa alla pregressa Parte_2
convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
5) La signora a fronte della menzionata cessione, si obbliga, a far tempo dalla Parte_2
sottoscrizione del presente atto, a tenere a suo esclusivo carico tutte le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, nonché eventuali imposte relative all'immobile menzionato, ivi comprese quelle arretrate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
2
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la cessione del 50% della quota indivisa di comproprietà dell'ex casa coniugale quale corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge
898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 1 giugno 1986 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all' all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Silvia Casagrande presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in Trezzano sul Naviglio (MI) con l'Avv. Silvia Casagrande presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 1giugno 1986
(anno 1986, atto n. 512, reg. 01, parte 2, serie A), separati consensualmente con verbale in data 5 maggio 2011, omologato dal Tribunale di Milano con decreto in data 8 giugno 2011
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri
1 a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, sita in Trezzano sul Naviglio (MI), in Via Leonardo da Vinci 130/d, resta assegnata in godimento alla moglie.
2) Il signor , entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti della signora ai sensi e per gli effetti Parte_2 di cui all'art. 5 comma 8 della Legge n. 898/1970, si obbliga a cedere alla signora Parte_2
che a sua volta si obbliga ad acquistare, il 50% della propria quota indivisa di comproprietà della casa coniugale, sita in Trezzano sul Naviglio (MI) in Via Leonardo da Vinci 130/d, piano primo, composta da tre locali, oltre servizi, con annesso vano cantina al piano sotterraneo, il tutto censito presso il NCEU di Trezzano sul Naviglio al foglio 6, mapp. 152, sub. 13, cat. A/3, classe 7, vani 5, rendita catastale lire 850,00, Via Leonardo da Vinci n. 130/D, p.
2-S1.
3) Le spese notarili dell'atto di cessione della casa coniugale e dell'annessa cantina saranno a carico della signora la quale chiederà espressamente l'applicazione del beneficio di Parte_2 esenzione dalle imposte, di cui all'art. 19 della L. n. 74 del 1987, trattandosi di trasferimento immobiliare funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
4) Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante della signora ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Parte_2 qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della
L. n. 898/1970 della signora avente causa o comunque connessa alla pregressa Parte_2
convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
5) La signora a fronte della menzionata cessione, si obbliga, a far tempo dalla Parte_2
sottoscrizione del presente atto, a tenere a suo esclusivo carico tutte le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, nonché eventuali imposte relative all'immobile menzionato, ivi comprese quelle arretrate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
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DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la cessione del 50% della quota indivisa di comproprietà dell'ex casa coniugale quale corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge
898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 1 giugno 1986 tra i signori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all' all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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