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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 192 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
01/11/1972
e
c.f. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_1 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro ZOCCARATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: - dichiarare la separazione personale dei medesimi ricorrenti alle seguenti concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. I coniugi, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 155 e 337 ter c.c., uniformandosi al regime di affido condiviso dei figli, al quale aderiscono, di comune accordo convengono che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori e continui a Persona_1
risiedere abitualmente con la madre.
3. Il padre, stante l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, secondo accordi - quanto a giorni ed orari - presi Per_1
direttamente con la figlia stessa, già sedicenne, compatibilmente con le eSIenze di salute,
scolastiche e ricreative della figlia stessa (indicativamente, un giorno a fine settimana alterni,
due sere a settimana e una settimana anche non consecutiva nel periodo estivo).
4. La responsabilità genitoriale sulla figlia minore verrà esercitata dai coniugi di Per_1
comune accordo, salvaguardando il diritto della stessa a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e d assistenza morale da entrambi, tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni.
5. In ossequio al principio di proporzionalità disposto dagli artt. 155 e 337 te r c.c., il SI.
si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento della Controparte_1
figlia la somma mensile di € 300 (trecento/00), rivalutabile annualmente in base agli Per_1
indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese sul conto corrente della SI.ra , e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della Parte_1
figlia stessa.
2 6. Il SI. si obbliga a contribuire, inoltre, nella misura del 50 (cinquanta) %, Controparte_1
a tutte le spese straordinarie necessarie per la figlia regolamentate secondo quanto Per_1
previsto dal “Protocollo sulle spese straordinarie” del Tribunale di Vicenza (che i coniugi,
con il conferimento della procura al sottoscritto difensore, dichiarano di avere esaminato e di conoscere). Il SI. si obbliga al versamento delle spese straordinarie di Controparte_1
cui sopra entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta documentata di rimborso. A tal riguardo, i coniugi sin d'ora confermano reciprocamente ed espressamente la disponibilità
a sostenere (congiuntamente ed in pari quota) le spese per le cure medico-odontoiatriche necessarie per la patologia di cui soffre nonché le spese per l'attività sportiva Per_1
praticata (nuoto) e per le attività formative/ricreative frequentate (studio del pianoforte e pratica scout).
7. La SI.ra percepirà integralmente l'assegno unico erogato da (od Parte_1 CP_2
altre misure equivalenti comunque denominate).
8. L'abitazione di OS (VI), già adibita a residenza familiare ed in piena proprietà del
SI. , verrà assegnata alla SI.ra , che continuerà ad abitarvi Controparte_1 Parte_1
con la figlia Per_1
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui nessuna ulteriore pretesa essi vantano reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto previsto nel presente atto.
10. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio anche della figlia. - ordinare al competente
Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni prescritte, senza propria personale responsabilità; - dichiarare compensate le spese e le competenze del procedimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
3 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in OS (VI) in data 09/06/2001, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la Per_1
madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in OS,
via Andrea Palladio 14/A in favore di quale genitore convivente con la Parte_1
figlia minore Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei
4 confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
uniti in matrimonio in OS (VI) in data 09/06/2001 con atto trascritto al n. 12, parte II,
serie A, anno 2001, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SOSSANO (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio dell'1.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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