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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 645 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nuova denominazione della Parte_1 [...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonalume, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di
Salerno, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5447/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 1° dicembre 2023.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 28 maggio 2024, la -nuova Parte_1 denominazione della proponeva Parte_2 appello, affidandone l'accoglimento ad un unico ed articolato motivo di gravame, avverso la sentenza numero 5447/23 pubblicata in data 1° dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Salerno aveva sì accolto la domanda da essa proposta, tendente ad ottenere la condanna della Controparte_1 al pagamento delle somme corrispondenti ai
[...] crediti maturati in favore della Manital s.c.p.a. -e da quest'ultima ad essa ceduti- in ragione dell'esecuzione di servizi di pulizia, ma non lo aveva fatto in relazione a tutti gli interessi all'uopo invocati, che erano integralmente dovuti, in uno agli importi ulteriori da versare per l'intempestiva corresponsione dell'ammontare riportato nelle fatture addotte a sostegno della pretesa creditoria azionata.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle
[...] quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, sollecitava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È infondata, innanzi tutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata, ai sensi dell'articolo 342 del codice di procedura civile, dalla Controparte_1
(cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 luglio 2024, a pagina 2).
2 1.1 L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto la abbia inteso devolvere alla cognizione Parte_1 della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione
(cfr. l'atto d'appello del 28 maggio 2024, alle pagine da 5 a 13, in cui la ha illustrato, in maniera Parte_1 sufficientemente chiara e dettagliata, i motivi di impugnazione, permettendo alla parte appellata, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando, in termini soddisfacenti, il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata (cfr.
Cass. civ., sez. un., n. 10878/15 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n. 13151/17).
2. L'appello proposto dalla -passando al Parte_1 merito della controversia- non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
3 3. Con un unico ed articolato motivo di gravame la società appellante ha messo in rilievo che: a) il Giudice di primo grado, violando gli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e l'articolo 2697 del codice civile, aveva ritenuto non provata l'esistenza dei crediti ed, in particolare, degli elementi -oltre che dei conteggi- posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora fatturati con tre note di debito, emesse a causa del tardivo pagamento di diciannove fatture -recanti il numero di codice identificativo di gara, comprovante il rapporto contrattuale con la Manital s.c.p.a.- nonostante l'insussistenza di qualsivoglia contestazione -da parte della
[...] non solo riguardo alla stipula di un contratto Controparte_1 valido tra le parti, ma anche riguardo alla sua natura di transazione commerciale, ancorché avesse evidenziato, fin dall'atto introduttivo del giudizio, che il tasso degli interessi di mora doveva essere calcolato secondo la disciplina del decreto legislativo numero 231 del 2002; b) la Controparte_1
inoltre, aveva eccepito -in tal modo
[...] riconoscendo ulteriormente la sussistenza di un valido rapporto contrattuale con la Manital s.c.p.a.- il difetto di legittimazione della società cessionaria al pagamento dei crediti de quibus sul presupposto dell'omessa accettazione della cessione - accettazione reputata necessaria ai sensi dell'articolo 9 della legge numero 2248 del 1865- sostenendo che, al momento della notifica dell'atto di cessione, il contratto fosse ancora in corso;
c) i documenti prodotti in giudizio permettevano di arguire inequivocabilmente la sussistenza di tutti gli elementi necessari al calcolo degli interessi, quali da essa pretesi, né la
Direzione Didattica III Circolo di aveva contestato, in CP_1 maniera precisa e circostanziata, i criteri utilizzati per determinare l'ammontare degli accessori de quibus; d) erano dovuti, peraltro, anche “gli interessi anatocistici prodotti dagli
4 interessi di mora oggetto delle note di debito”, in quanto, “al momento della notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi”, così come era dovuto l'ammontare di euro
760,00, ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo numero 231 del 2002, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle diciannove fatture sottostanti alle note di debito, “oltre interessi su ciascun importo di euro 40,00 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura” (cfr. l'atto di appello del 28 maggio 2024, alle pagine da 5 a 13).
4. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente che:
a) la società attrice aveva sostenuto di essere creditrice nei confronti della Direzione Didattica III Circolo di dei CP_1 seguenti importi: euro 9.592,31, per sorta capitale, “da maggiorare di interessi moratori nella misura di cui agli articoli
2 e 5 del decreto legislativo numero 231 del 2002 … nonché interessi anatocistici, ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile, determinati nella misura di cui agli articoli 2 e 5 dello stesso decreto legislativo”, ed, ancora, “euro 40,00, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 231 del 2002 … euro 2.293,83, a titolo di interessi di mora a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale, nonché interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora, ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile, ed euro 760,00, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 231 del 2002, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per diciannove fatture di cui al tardivo pagamento … generante gli interessi di mora oggetto delle note di debito”; b) non era fondata l'eccezione -sollevata dalla di “difetto di Controparte_1 legittimazione passiva”, in quanto “dall'insieme delle disposizioni si ricavava il pieno riconoscimento della
5 legittimazione processuale in capo ai dirigenti scolastici nelle controversie civili sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle funzioni ad essi demandate”; c) per effetto del contratto di cessione, la aveva titolo per Parte_1 esigere i crediti vantati dall'originaria creditrice -la Manital
s.c.p.a.- nei confronti della Direzione Didattica III Circolo
[...]
alla quale l'atto di cessione era stato notificato;
d) la CP_1 società attrice aveva dimostrato la titolarità e l'esistenza del credito, mentre la non Controparte_1 aveva fornito alcun elemento idoneo a comprovare l'estinzione dell'obbligazione, non essendo stato dimostrato il pagamento dell'importo richiesto e della relativa fattura;
e) pertanto, la domanda proposta dalla doveva essere accolta, Parte_1 con la conseguente condanna della Controparte_1 al pagamento della somma di euro 9.592,31; f)
[...] ricorrevano, oltre tutto, “le condizioni di applicabilità del saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo numero 231 del 2002”, nonché “degli interessi anatocistici, nella misura di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo numero 231 del 2002, con decorrenza dalla data di notifica della citazione introduttiva”; g) era fondata, altresì, la domanda tendente ad ottenere la somma di euro 40,00, per il mancato pagamento della fattura avente ad oggetto la sorta capitale, mentre non lo erano quelle dirette a conseguire “le altre somme elencate, relative ad ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale, nonché relative agli interessi anatocistici ed alla somma di euro 760,00, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per diciannove fatture”, perché “trattavasi di richieste non dettagliatamente provate”; h) le spese processuali
6 conseguivano alla soccombenza ed erano liquidate in dispositivo (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 5).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado non sono suscettibili di essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo scalfite dalle ragioni di doglianza articolate dalla avuto riguardo Parte_1 all'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società appellante, con riferimento, segnatamente, all'insussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra le parti.
Ed, infatti, al fine di ottenere la remunerazione delle prestazioni asseritamente effettuate per conto ed a carico della sarebbe stato necessario Controparte_1 dimostrare -contrariamente a quanto è avvenuto- la stipula, nelle forme stabilite dalla legge, di uno specifico accordo contrattuale con la Manital s.c.p.a. -tale da delineare compiutamente ed in tutti i suoi risvolti essenziali il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
5.1. A questo proposito, è necessario evidenziare che la
Didattica sulla scorta di un atto CP_1 Controparte_1 denominato “comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato”, ha messo in rilievo -in linea, del resto, con quanto aveva già fatto in prime cure- l'insussistenza del credito azionato ed, ancora prima, l'insussistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti, facendo presente come non fosse stato dimostrato alcun “titolo” idoneo a suffragare “il riconoscimento della sussistenza delle ulteriori somme richieste da parte attrice”, ed ha concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta dalla (cfr. la comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata in data 4 luglio 2024, alle pagine da 3 a
4).
7 Pur non instando affinché fosse riformata la sentenza impugnata, la ha Controparte_1 sollecitato, dunque, la reiezione del gravame ex adverso proposto, facendo leva sulle medesime argomentazioni - integranti, peraltro, mere difese, essendo incentrate sulla negazione di un fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata- articolate davanti al Tribunale di Salerno e, cioè, sull'insussistenza -come si è precedentemente accennato- del credito vantato, quale società cessionaria, dalla Parte_1 ed, a monte, di un rapporto -rimasto indimostrato- valido ed efficace tra le parti, in grado di permettere alla società appellante di chiedere ed ottenere ulteriori somme rispetto a quelle già ottenute con la pronuncia gravata.
Pertanto, pur non essendo possibile riformare la sentenza impugnata, perché si violerebbe il principio del divieto di reformatio in pejus, in mancanza di una vera e propria richiesta
-da parte della di Controparte_1 modificare la decisione assunta dal Tribunale di Salerno, con il conseguente rigetto in toto delle pretese creditorie azionate dalla è necessario approfondire ab imis la Parte_1 questione poc'anzi delineata -quella, cioè, inerente alla sussistenza dei presupposti costitutivi del credito vantato dalla società appellante- al fine di stabilire se siano dovute o meno le somme invocate con l'impugnazione da essa spiegata e non riconosciute dal Giudice di primo grado, che inevitabilmente avrebbe ragion d'essere -il diritto ad ottenerle- solamente al cospetto della sussistenza di un contratto validamente ed efficacemente stipulato dalle parti.
5.2. Ed, infatti, i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione devono essere consacrati per iscritto, essendo la forma scritta ad substantiam richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto
8 regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n.
9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 ed, in termini pressoché collimanti, Cass. civ.
n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido ed efficace,
a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei a vincolare la pubblica amministrazione).
5.3. Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano, o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta, ancor più nell'ottica di scongiurare il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza la
9 valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr.
Cass. civ. n. 6555/14).
La forma scritta ad substantiam, d'altro canto, non può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n. 5234/04).
5.4. Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam, inoltre, non è possibile concepire alcuna sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr., in ordine al rigoroso regime applicabile al cospetto di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione in contrasto con la disciplina alla quale si è fatto fin qui riferimento, Cass. civ. n.
59/01 e, più in generale, in ordine alle conseguenze scaturenti dall'inosservanza della forma scritta ad substantiam, Cass. civ.
n. 4185/97, secondo la quale l'impossibilità di configurare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione, conseguente ai suddetti vizi, è, in ossequio al disposto di cui all'articolo 1421 del codice civile, rilevabile d'ufficio, ed, ancora, Cass. civ. n. 8539/11, secondo la quale le esigenze formali de quibus non verrebbero meno nemmeno nel caso in cui le parti intendessero apportare eventuali modifiche ad un contratto precedentemente stipulato).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare
10 l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr., in ordine all'inapplicabilità del principio di non contestazione con riferimento a rapporti che necessitano, ai fini del loro valido ed efficace perfezionamento, della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n. 12178/00, Cass. civ. n.
11765/02 e, da ultimo, Cass. civ. n. 25999/18).
6. Orbene, nel caso di specie, la società appellante non ha fornito alcuna dimostrazione in merito alla sussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra la Manital s.c.p.a. e la integrante un Controparte_1 imprescindibile fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, non avendo prodotto in giudizio -meno che mai entro i termini all'uopo previsti dall'ordinamento processuale- alcun documento comprovante la stipula, in relazione all'epoca alla quale si riferiscono le prestazioni de quibus, di un contratto
(avente ad oggetto tutte le clausole contrattuali, tali da permettere di arguire, in maniera completa e dettagliata, il regolamento negoziale, in tutti i suoi risvolti, predisposto dalle parti e costituente il vincolo negoziale, in relazione alle specifiche prestazioni da svolgere, al prezzo di ciascuna di esse e, più in generale, a tutti gli elementi impegnativi del negozio) nelle forme richieste dalla legge, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio (cfr., in ordine alla rilevabilità, anche d'ufficio, della nullità, perfino in sede di gravame ed addirittura in relazione a controversie aventi ad oggetto determinati rapporti giuridici che siano state decise presupponendone -di tali rapporti giuridici- la validità e l'efficacia, Cass. civ. n. 7294/17
e, nel medesimo senso, Cass. civ. n. 19251/18), tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate.
11 Ed, infatti, il documento prodotto in giudizio dalla Parte_1 non consiste nel contratto stipulato dalle parti, ma
[...] solamente in “un atto aggiuntivo al contratto attuativo per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari”, che non è stato -il suddetto contratto attuativo- versato in atti, per cui non è possibile desumerne in alcun modo il contenuto, non evincibile nemmeno dalle “appendici”, che -secondo quanto è possibile evincere dal tenore del documento- dovrebbero essere state predisposte a corredo del prefato “atto aggiuntivo”, anch'esse non versate in atti, analogamente
“all'allegato A”, in cui dovrebbero essere indicati “i servizi acquistati”, dei quali, pertanto, non è possibile arguire, con esattezza e precisione, alcunché, essendo indicato solamente
“l'importo complessivo” della -non meglio specificata-
“acquisizione”, in relazione, per di più, ad “obblighi” derivanti da un -altrettanto indefinito- “contratto normativo” avente piena efficacia tra le parti, “in proroga, fino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma terzo dell'articolo 64 del decreto legge numero 50 del 2017 e comunque non oltre il 30 giugno 2019”, e ad una durata di
“dieci mesi” e, cioè, “a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 30 giugno 2019”, ad ulteriore riprova -intercorrendo, tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 giugno 2019, solamente sei mesi- dell'approssimazione, sommarietà ed assoluta incompletezza di tale “atto aggiuntivo” (cfr., allegato in copia al fascicolo della società appellante, al numero 16 dell'indice, il documento - datato 22 marzo 2019- al quale si è fatto riferimento, che - come si è testé detto- non permette di desumere in alcun modo
-e con la dovuta esattezza e precisione- il contenuto, in tutti i suoi risvolti impegnativi, del rapporto contrattuale che sarebbe intercorso tra le parti).
12 6.1. Né possono essere reputate utili, ai fini della dimostrazione che la avrebbe dovuto dare, le Parte_1 fatture e le note di debito prodotte in giudizio, nonché il contratto di cessione dei crediti (cfr., allegati in copia al fascicolo della società appellante, le fatture, le note di debito ed il contratto di cessione con il quale la Manital s.c.p.a. ha ceduto i crediti de quibus alla , che Parte_2 non sono affatto idonei a sorreggere la pretesa creditoria azionata, non essendo possibile attribuirgli alcuna efficacia sostitutiva o surrogatoria rispetto al contratto che le parti avrebbero dovuto stipulare, nelle forme prescritte dalla legge,
e che la società appellante, al fine di assolvere all'onere probatorio su di essa incombente, avrebbe dovuto produrre in giudizio.
Vale la pena di rammentare che, trattandosi di un fatto costitutivo essenziale -la sussistenza di un rapporto contrattuale valido ed efficace- ed essendo necessario che consti secondo specifici requisiti, in quanto l'osservanza dei canoni formali che devono contraddistinguerlo non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma dell'esistenza stessa del diritto fatto valere, la società appellante avrebbe potuto -e dovuto- fornire la prova de qua solamente in via documentale, non essendo sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte, dovendo produrre in giudizio -al fine di assolvere ad un onere probatorio di tal fatta- proprio lo specifico documento richiesto (cfr. Cass. civ. n. 1452/19).
Conseguentemente, non è possibile reputare adeguatamente resa la dimostrazione in parola nemmeno in virtù del mero riferimento, eventualmente contenuto in altri atti o documenti, all'esistenza di un rapporto tra le parti, essendo indispensabile
-la produzione di un contratto stipulato in forma scritta- anche
13 per comprendere, in tutti i suoi aspetti, il suo effettivo tenore ed il concreto perimetro del rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, nella vicenda in esame costituito, tra l'altro, dalle prestazioni -in relazione alla loro tipologia, qualità e quantità, oltre che ai corrispettivi per esse previsti- che la società cedente avrebbe dovuto erogare.
6.2. Su questa scia, non è superfluo soggiungere che le finalità sottese alla disciplina che regolamenta la forma degli atti impegnativi per la pubblica amministrazione presuppongono pure che, per identificare, con la dovuta precisione, il contenuto di un rapporto da essa instaurato,
l'intera vicenda negoziale -tranne che in determinati casi- sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto, che, non di meno, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr., in ordine ai presupposti che devono necessariamente ricorrere al fine di individuare compiutamente il contenuto di un rapporto contrattuale instaurato dalla pubblica amministrazione, Cass. civ. n. 7913/02 e, negli stessi termini, Cass. civ. n. 15488/01, secondo la quale la necessità che sia integralmente desumibile dal corpus contrattuale l'assetto regolamentare divisato, con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere, si spiega proprio in funzione della ratio di garanzia e controllo destinata a sovrintendere alla concreta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, come rammenta anche Cass. civ. n. 7297/09 -e, recentemente,
Cass. civ. n. 7478/20- secondo la quale i contratti de quibus, oltre a richiedere la forma scritta ad substantiam, devono consistere in un unico documento, non potendosi ritenere, in caso contrario, che il consenso sia stato validamente espresso,
14 a maggior ragione nelle ipotesi in cui il contratto presupponga la necessità di accordi specifici e complessi, sulla base di scritti successivi atteggiantisi a proposta ed accettazione).
Ed, a tal fine, non giovano alla quale ha Controparte_2 prodotto in giudizio, come si è già precedentemente detto, un documento definito “atto aggiuntivo al contratto attuativo per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari”- nemmeno i principi espressi in un recente arresto giurisprudenziale, secondo il quale non sarebbe necessaria, al fine di reputare osservata la forma scritta ad substantiam, la trasposizione dell'accordo in un unico contesto documentale
(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 9775/22), perché sarebbe comunque indispensabile che, in virtù di atti assimilabili ad una proposta e ad un'accettazione, fosse evincibile, in tutti i suoi risvolti essenziali, il rapporto obbligatorio vincolante per le parti.
Ed, infatti, è richiesta la “congruenza” tra un atto qualificabile come proposta ed un atto qualificabile come accettazione, che può essere costituito -come nella fattispecie presa in esame nel succitato arresto giurisprudenziale- anche da un provvedimento amministrativo, che siano, però,
“sovrapponibili”, in modo da non ingenerare alcuna incertezza sul contenuto negoziale, diversamente dalla vicenda in esame, in cui, nel documento definito “atto aggiuntivo al contratto attuativo per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari”, è rinvenibile un mero richiamo ad un altro documento
-qual è il contratto attuativo dei servizi di pulizia- che non permette di ritenere che sia stata dimostrata l'instaurazione di un rapporto valido ed efficace tra le parti, perché non integrante un contratto stipulato nelle forme di legge, dal quale siano evincibili manifestazioni di volontà “sovrapponibili”, riconducibili, cioè, ad un'accettazione “congruente” ad una
15 proposta, aventi ad oggetto il regolamento negoziale nella sua interezza, né, tanto meno, un accordo “individualizzato” e, cioè, finalizzato a regolamentare il rapporto instaurato con la singola struttura, in relazione alle sue precipue esigenze, che avrebbe necessitato della stipula di uno specifico contratto, idoneo a delineare compiutamente l'ordito negoziale impegnativo per le parti e, quindi, a rappresentare efficacemente tutti gli aspetti essenziali del vincolo da loro instaurato.
6.3. A ciò si aggiunga che il documento -reputato dalla
[...]
“il contratto stipulato dalle parti”- prodotto in Parte_1 giudizio -sulla cui assoluta inettitudine a delucidare sul rapporto negoziale che sarebbe stato intrattenuto dai contraenti, in tutti i suoi risvolti impegnativi, ci si è già soffermati- è datato 22 marzo 2019 e dovrebbe riferirsi, secondo quanto è possibile arguire dal suo tenore, a prestazioni effettuate in “dieci mesi”
o, quanto meno, “a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 30 giugno 2019”.
Tuttavia, per le prestazioni erogate prima della sua stipula, non sarebbe in alcun modo possibile -al di là di quanto in esso previsto con riferimento alla sua efficacia temporale- applicarlo retroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali - consustanziali alla genesi stessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione- ai quali si è fatto cenno nelle pagine che precedono, in virtù dei quali è stato specificato anche che, in subiecta materia, non è ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tanto meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abiliti in qualunque modo a disciplinare ex post -meno che mai attribuendogli validità ed efficacia- prestazioni già del tutto eseguite (cfr., in ordine all'impossibilità di discettare di una efficacia retroattiva dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, Cass. civ. n. 8722/24).
16 Peraltro, la fattura in forza della quale è stato sollecitato il pagamento, emessa in data 25 giugno 2019, non specifica -né
è possibile arguirlo dagli ulteriori atti e documenti prodotti in giudizio- a quale epoca si riferiscano le prestazioni in relazione alle quali sarebbe dovuto il corrispettivo de quo, con la conseguente impossibilità di stabilire quali -e quante- di esse e per quale ammontare siano state effettuate prima del 22 marzo
2019, non remunerabili, e dopo tale data, astrattamente remunerabili (cfr., allegato in copia al fascicolo della Parte_1
un estratto in cui sono riportati i dati della fattura alla
[...] quale si è fatto cenno, che non permette di stabilire -come si è appena segnalato- a quale epoca si riferiscano le prestazioni per la cui esecuzione è stato invocato il pagamento, in relazione al periodo di vigenza -anch'esso assolutamente incerto- del rapporto, avente durata di dieci mesi o, forse, “a decorrere dal
1° gennaio 2019 fino al 30 giugno 2019”).
6.4. Né vale alcunché, nella prospettiva fin qui tracciata, sostenere -come ha fatto, nelle sue difese, la Parte_1 che non sia stata contestata l'esecuzione delle prestazioni, che sia avvenuto il pagamento, in parte, del credito derivante dal rapporto negoziale asseritamente insorto con la società cedente o che, nei documenti prodotti in giudizio, siano rinvenibili riferimenti a tale rapporto, in quanto la necessaria conclusione del contratto nelle forme prescritte dalla legge -e la conseguente necessità della sua produzione in giudizio- preclude di attribuire qualsivoglia rilievo -proprio in applicazione dei principi giuridici più volte menzionati nelle pagine che precedono- a comportamenti concludenti o comunque ricognitivi di un rapporto giuridico che, nella sua fase genetica, non può prescindere dalla conclusione secondo determinate modalità e che, sul piano probatorio, non è suscettibile di essere asseverato se non attraverso la
17 produzione in giudizio del documento in cui l'accordo raggiunto dai contraenti sia stato formalmente trasfuso.
Pertanto, non avendo la fornito la Parte_1 dimostrazione che avrebbe dovuto rendere, inerente -non è superfluo ribadirlo- ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata, e non essendo possibile, in mancanza di prova della stipula di un contratto con la pubblica amministrazione nelle forme prescritte dalla legge, discettare in alcun modo della sussistenza di qualsivoglia diritto di credito, correlato ad un rapporto mai validamente ed efficacemente sorto, a titolo di sorta capitale, ma anche -ed a maggior ragione, verrebbe da dire- di interessi ed accessori conseguenti, non è possibile riconoscere alcunché -in questa sede- alla società appellante.
6.5. E' opportuno sottolineare, oltre tutto, che il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (cfr. Cass. civ. n.
9842/18), per cui non è possibile nemmeno ipotizzare che la questione -suscettibile, peraltro, di verifica ufficiosa da parte dell'autorità giudiziaria adita- relativa alla sussistenza di un rapporto contrattuale valido ed efficace tra le parti non potesse
-e dovesse- far parte del thema decidendum, ancor più -giova rimarcarlo ulteriormente- perché attinente ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata.
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente
18 illustrate, l'appello proposto dalla deve essere Parte_1 rigettato.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la alla refusione, in favore della Parte_1
delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in euro 2.950,00 per compensi di avvocato, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
19 Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 645 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nuova denominazione della Parte_1 [...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonalume, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di
Salerno, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5447/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 1° dicembre 2023.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 28 maggio 2024, la -nuova Parte_1 denominazione della proponeva Parte_2 appello, affidandone l'accoglimento ad un unico ed articolato motivo di gravame, avverso la sentenza numero 5447/23 pubblicata in data 1° dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Salerno aveva sì accolto la domanda da essa proposta, tendente ad ottenere la condanna della Controparte_1 al pagamento delle somme corrispondenti ai
[...] crediti maturati in favore della Manital s.c.p.a. -e da quest'ultima ad essa ceduti- in ragione dell'esecuzione di servizi di pulizia, ma non lo aveva fatto in relazione a tutti gli interessi all'uopo invocati, che erano integralmente dovuti, in uno agli importi ulteriori da versare per l'intempestiva corresponsione dell'ammontare riportato nelle fatture addotte a sostegno della pretesa creditoria azionata.
2. Costituitasi in giudizio, la Controparte_1 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle
[...] quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, sollecitava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È infondata, innanzi tutto, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata, ai sensi dell'articolo 342 del codice di procedura civile, dalla Controparte_1
(cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4 luglio 2024, a pagina 2).
2 1.1 L'atto d'appello, infatti, si rivela sufficientemente particolareggiato e permette di comprendere agevolmente le censure appuntate all'operato del Tribunale di Salerno, essendo idoneo a consentire di desumere quali temi giuridici e situazioni di fatto la abbia inteso devolvere alla cognizione Parte_1 della Corte d'Appello di Salerno, unitamente alle parti della pronuncia specificamente appellate e delle quali è stata sollecitata una diversa valutazione, sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto che imporrebbero la riforma della decisione
(cfr. l'atto d'appello del 28 maggio 2024, alle pagine da 5 a 13, in cui la ha illustrato, in maniera Parte_1 sufficientemente chiara e dettagliata, i motivi di impugnazione, permettendo alla parte appellata, oltre che all'autorità giudiziaria adita in secondo grado, di comprendere quali ragioni deporrebbero, secondo la ricostruzione prospettata, per la riforma della sentenza impugnata).
1.2. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342 del codice di procedura civile, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando, in termini soddisfacenti, il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della pronuncia gravata (cfr.
Cass. civ., sez. un., n. 10878/15 ed, in termini sostanzialmente conformi, Cass. civ. n. 13151/17).
2. L'appello proposto dalla -passando al Parte_1 merito della controversia- non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
3 3. Con un unico ed articolato motivo di gravame la società appellante ha messo in rilievo che: a) il Giudice di primo grado, violando gli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile e l'articolo 2697 del codice civile, aveva ritenuto non provata l'esistenza dei crediti ed, in particolare, degli elementi -oltre che dei conteggi- posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora fatturati con tre note di debito, emesse a causa del tardivo pagamento di diciannove fatture -recanti il numero di codice identificativo di gara, comprovante il rapporto contrattuale con la Manital s.c.p.a.- nonostante l'insussistenza di qualsivoglia contestazione -da parte della
[...] non solo riguardo alla stipula di un contratto Controparte_1 valido tra le parti, ma anche riguardo alla sua natura di transazione commerciale, ancorché avesse evidenziato, fin dall'atto introduttivo del giudizio, che il tasso degli interessi di mora doveva essere calcolato secondo la disciplina del decreto legislativo numero 231 del 2002; b) la Controparte_1
inoltre, aveva eccepito -in tal modo
[...] riconoscendo ulteriormente la sussistenza di un valido rapporto contrattuale con la Manital s.c.p.a.- il difetto di legittimazione della società cessionaria al pagamento dei crediti de quibus sul presupposto dell'omessa accettazione della cessione - accettazione reputata necessaria ai sensi dell'articolo 9 della legge numero 2248 del 1865- sostenendo che, al momento della notifica dell'atto di cessione, il contratto fosse ancora in corso;
c) i documenti prodotti in giudizio permettevano di arguire inequivocabilmente la sussistenza di tutti gli elementi necessari al calcolo degli interessi, quali da essa pretesi, né la
Direzione Didattica III Circolo di aveva contestato, in CP_1 maniera precisa e circostanziata, i criteri utilizzati per determinare l'ammontare degli accessori de quibus; d) erano dovuti, peraltro, anche “gli interessi anatocistici prodotti dagli
4 interessi di mora oggetto delle note di debito”, in quanto, “al momento della notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi”, così come era dovuto l'ammontare di euro
760,00, ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, del decreto legislativo numero 231 del 2002, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle diciannove fatture sottostanti alle note di debito, “oltre interessi su ciascun importo di euro 40,00 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura” (cfr. l'atto di appello del 28 maggio 2024, alle pagine da 5 a 13).
4. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente che:
a) la società attrice aveva sostenuto di essere creditrice nei confronti della Direzione Didattica III Circolo di dei CP_1 seguenti importi: euro 9.592,31, per sorta capitale, “da maggiorare di interessi moratori nella misura di cui agli articoli
2 e 5 del decreto legislativo numero 231 del 2002 … nonché interessi anatocistici, ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile, determinati nella misura di cui agli articoli 2 e 5 dello stesso decreto legislativo”, ed, ancora, “euro 40,00, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 231 del 2002 … euro 2.293,83, a titolo di interessi di mora a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale, nonché interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora, ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile, ed euro 760,00, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo numero 231 del 2002, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per diciannove fatture di cui al tardivo pagamento … generante gli interessi di mora oggetto delle note di debito”; b) non era fondata l'eccezione -sollevata dalla di “difetto di Controparte_1 legittimazione passiva”, in quanto “dall'insieme delle disposizioni si ricavava il pieno riconoscimento della
5 legittimazione processuale in capo ai dirigenti scolastici nelle controversie civili sorte in relazione agli atti emanati nell'esercizio delle funzioni ad essi demandate”; c) per effetto del contratto di cessione, la aveva titolo per Parte_1 esigere i crediti vantati dall'originaria creditrice -la Manital
s.c.p.a.- nei confronti della Direzione Didattica III Circolo
[...]
alla quale l'atto di cessione era stato notificato;
d) la CP_1 società attrice aveva dimostrato la titolarità e l'esistenza del credito, mentre la non Controparte_1 aveva fornito alcun elemento idoneo a comprovare l'estinzione dell'obbligazione, non essendo stato dimostrato il pagamento dell'importo richiesto e della relativa fattura;
e) pertanto, la domanda proposta dalla doveva essere accolta, Parte_1 con la conseguente condanna della Controparte_1 al pagamento della somma di euro 9.592,31; f)
[...] ricorrevano, oltre tutto, “le condizioni di applicabilità del saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo numero 231 del 2002”, nonché “degli interessi anatocistici, nella misura di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo numero 231 del 2002, con decorrenza dalla data di notifica della citazione introduttiva”; g) era fondata, altresì, la domanda tendente ad ottenere la somma di euro 40,00, per il mancato pagamento della fattura avente ad oggetto la sorta capitale, mentre non lo erano quelle dirette a conseguire “le altre somme elencate, relative ad ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorta capitale, nonché relative agli interessi anatocistici ed alla somma di euro 760,00, corrispondente all'importo di euro 40,00 moltiplicato per diciannove fatture”, perché “trattavasi di richieste non dettagliatamente provate”; h) le spese processuali
6 conseguivano alla soccombenza ed erano liquidate in dispositivo (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 5).
5. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado non sono suscettibili di essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo scalfite dalle ragioni di doglianza articolate dalla avuto riguardo Parte_1 all'insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società appellante, con riferimento, segnatamente, all'insussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra le parti.
Ed, infatti, al fine di ottenere la remunerazione delle prestazioni asseritamente effettuate per conto ed a carico della sarebbe stato necessario Controparte_1 dimostrare -contrariamente a quanto è avvenuto- la stipula, nelle forme stabilite dalla legge, di uno specifico accordo contrattuale con la Manital s.c.p.a. -tale da delineare compiutamente ed in tutti i suoi risvolti essenziali il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti- integrante un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
5.1. A questo proposito, è necessario evidenziare che la
Didattica sulla scorta di un atto CP_1 Controparte_1 denominato “comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato”, ha messo in rilievo -in linea, del resto, con quanto aveva già fatto in prime cure- l'insussistenza del credito azionato ed, ancora prima, l'insussistenza di un contratto valido ed efficace tra le parti, facendo presente come non fosse stato dimostrato alcun “titolo” idoneo a suffragare “il riconoscimento della sussistenza delle ulteriori somme richieste da parte attrice”, ed ha concluso per il rigetto dell'impugnazione proposta dalla (cfr. la comparsa di costituzione Parte_1
e risposta depositata in data 4 luglio 2024, alle pagine da 3 a
4).
7 Pur non instando affinché fosse riformata la sentenza impugnata, la ha Controparte_1 sollecitato, dunque, la reiezione del gravame ex adverso proposto, facendo leva sulle medesime argomentazioni - integranti, peraltro, mere difese, essendo incentrate sulla negazione di un fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata- articolate davanti al Tribunale di Salerno e, cioè, sull'insussistenza -come si è precedentemente accennato- del credito vantato, quale società cessionaria, dalla Parte_1 ed, a monte, di un rapporto -rimasto indimostrato- valido ed efficace tra le parti, in grado di permettere alla società appellante di chiedere ed ottenere ulteriori somme rispetto a quelle già ottenute con la pronuncia gravata.
Pertanto, pur non essendo possibile riformare la sentenza impugnata, perché si violerebbe il principio del divieto di reformatio in pejus, in mancanza di una vera e propria richiesta
-da parte della di Controparte_1 modificare la decisione assunta dal Tribunale di Salerno, con il conseguente rigetto in toto delle pretese creditorie azionate dalla è necessario approfondire ab imis la Parte_1 questione poc'anzi delineata -quella, cioè, inerente alla sussistenza dei presupposti costitutivi del credito vantato dalla società appellante- al fine di stabilire se siano dovute o meno le somme invocate con l'impugnazione da essa spiegata e non riconosciute dal Giudice di primo grado, che inevitabilmente avrebbe ragion d'essere -il diritto ad ottenerle- solamente al cospetto della sussistenza di un contratto validamente ed efficacemente stipulato dalle parti.
5.2. Ed, infatti, i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione devono essere consacrati per iscritto, essendo la forma scritta ad substantiam richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto
8 regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n.
9165/02).
La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. civ. n. 11649/02, Cass. civ. n. 8621/06, Cass. civ. n. 13886/11 ed, in termini pressoché collimanti, Cass. civ.
n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido ed efficace,
a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei a vincolare la pubblica amministrazione).
5.3. Né è possibile dubitare che tali requisiti formali siano richiesti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione agisca jure privatorum, essendo finalizzati a garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa non solo nell'interesse del cittadino, perché costituiscono, o dovrebbero costituire, una remora al compimento di atti arbitrari e vessatori, ma anche nell'interesse della collettività, perché agevolano, o dovrebbero agevolare, l'espletamento della funzione di controllo alla quale la pubblica amministrazione è soggetta, ancor più nell'ottica di scongiurare il pericolo di impegni finanziari assunti senza adeguata copertura e senza la
9 valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr.
Cass. civ. n. 6555/14).
La forma scritta ad substantiam, d'altro canto, non può essere surrogata dalla deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, ove tale deliberazione, costituente un mero atto interno e preparatorio del negozio, non sia stata trasfusa in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, dal cui tenore sia possibile evincere la concreta regolamentazione del rapporto e le specifiche pattuizioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed ai prezzi concordati (cfr., in ordine all'infungibilità della forma scritta ad substantiam, non surrogabile con la deliberazione dell'organo che abbia autorizzato la stipula del contratto, Cass. civ. n. 5234/04).
5.4. Al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam, inoltre, non è possibile concepire alcuna sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr., in ordine al rigoroso regime applicabile al cospetto di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione in contrasto con la disciplina alla quale si è fatto fin qui riferimento, Cass. civ. n.
59/01 e, più in generale, in ordine alle conseguenze scaturenti dall'inosservanza della forma scritta ad substantiam, Cass. civ.
n. 4185/97, secondo la quale l'impossibilità di configurare la sussistenza di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione, conseguente ai suddetti vizi, è, in ossequio al disposto di cui all'articolo 1421 del codice civile, rilevabile d'ufficio, ed, ancora, Cass. civ. n. 8539/11, secondo la quale le esigenze formali de quibus non verrebbero meno nemmeno nel caso in cui le parti intendessero apportare eventuali modifiche ad un contratto precedentemente stipulato).
E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare
10 l'instaurazione di un valido ed efficace rapporto con la pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr., in ordine all'inapplicabilità del principio di non contestazione con riferimento a rapporti che necessitano, ai fini del loro valido ed efficace perfezionamento, della forma scritta ad substantiam, Cass. civ. n. 12178/00, Cass. civ. n.
11765/02 e, da ultimo, Cass. civ. n. 25999/18).
6. Orbene, nel caso di specie, la società appellante non ha fornito alcuna dimostrazione in merito alla sussistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale tra la Manital s.c.p.a. e la integrante un Controparte_1 imprescindibile fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata, non avendo prodotto in giudizio -meno che mai entro i termini all'uopo previsti dall'ordinamento processuale- alcun documento comprovante la stipula, in relazione all'epoca alla quale si riferiscono le prestazioni de quibus, di un contratto
(avente ad oggetto tutte le clausole contrattuali, tali da permettere di arguire, in maniera completa e dettagliata, il regolamento negoziale, in tutti i suoi risvolti, predisposto dalle parti e costituente il vincolo negoziale, in relazione alle specifiche prestazioni da svolgere, al prezzo di ciascuna di esse e, più in generale, a tutti gli elementi impegnativi del negozio) nelle forme richieste dalla legge, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio (cfr., in ordine alla rilevabilità, anche d'ufficio, della nullità, perfino in sede di gravame ed addirittura in relazione a controversie aventi ad oggetto determinati rapporti giuridici che siano state decise presupponendone -di tali rapporti giuridici- la validità e l'efficacia, Cass. civ. n. 7294/17
e, nel medesimo senso, Cass. civ. n. 19251/18), tale da permetterle di pretendere ed ottenere il corrispettivo per le prestazioni erogate.
11 Ed, infatti, il documento prodotto in giudizio dalla Parte_1 non consiste nel contratto stipulato dalle parti, ma
[...] solamente in “un atto aggiuntivo al contratto attuativo per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari”, che non è stato -il suddetto contratto attuativo- versato in atti, per cui non è possibile desumerne in alcun modo il contenuto, non evincibile nemmeno dalle “appendici”, che -secondo quanto è possibile evincere dal tenore del documento- dovrebbero essere state predisposte a corredo del prefato “atto aggiuntivo”, anch'esse non versate in atti, analogamente
“all'allegato A”, in cui dovrebbero essere indicati “i servizi acquistati”, dei quali, pertanto, non è possibile arguire, con esattezza e precisione, alcunché, essendo indicato solamente
“l'importo complessivo” della -non meglio specificata-
“acquisizione”, in relazione, per di più, ad “obblighi” derivanti da un -altrettanto indefinito- “contratto normativo” avente piena efficacia tra le parti, “in proroga, fino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma terzo dell'articolo 64 del decreto legge numero 50 del 2017 e comunque non oltre il 30 giugno 2019”, e ad una durata di
“dieci mesi” e, cioè, “a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 30 giugno 2019”, ad ulteriore riprova -intercorrendo, tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 giugno 2019, solamente sei mesi- dell'approssimazione, sommarietà ed assoluta incompletezza di tale “atto aggiuntivo” (cfr., allegato in copia al fascicolo della società appellante, al numero 16 dell'indice, il documento - datato 22 marzo 2019- al quale si è fatto riferimento, che - come si è testé detto- non permette di desumere in alcun modo
-e con la dovuta esattezza e precisione- il contenuto, in tutti i suoi risvolti impegnativi, del rapporto contrattuale che sarebbe intercorso tra le parti).
12 6.1. Né possono essere reputate utili, ai fini della dimostrazione che la avrebbe dovuto dare, le Parte_1 fatture e le note di debito prodotte in giudizio, nonché il contratto di cessione dei crediti (cfr., allegati in copia al fascicolo della società appellante, le fatture, le note di debito ed il contratto di cessione con il quale la Manital s.c.p.a. ha ceduto i crediti de quibus alla , che Parte_2 non sono affatto idonei a sorreggere la pretesa creditoria azionata, non essendo possibile attribuirgli alcuna efficacia sostitutiva o surrogatoria rispetto al contratto che le parti avrebbero dovuto stipulare, nelle forme prescritte dalla legge,
e che la società appellante, al fine di assolvere all'onere probatorio su di essa incombente, avrebbe dovuto produrre in giudizio.
Vale la pena di rammentare che, trattandosi di un fatto costitutivo essenziale -la sussistenza di un rapporto contrattuale valido ed efficace- ed essendo necessario che consti secondo specifici requisiti, in quanto l'osservanza dei canoni formali che devono contraddistinguerlo non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma dell'esistenza stessa del diritto fatto valere, la società appellante avrebbe potuto -e dovuto- fornire la prova de qua solamente in via documentale, non essendo sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte, dovendo produrre in giudizio -al fine di assolvere ad un onere probatorio di tal fatta- proprio lo specifico documento richiesto (cfr. Cass. civ. n. 1452/19).
Conseguentemente, non è possibile reputare adeguatamente resa la dimostrazione in parola nemmeno in virtù del mero riferimento, eventualmente contenuto in altri atti o documenti, all'esistenza di un rapporto tra le parti, essendo indispensabile
-la produzione di un contratto stipulato in forma scritta- anche
13 per comprendere, in tutti i suoi aspetti, il suo effettivo tenore ed il concreto perimetro del rapporto instaurato con la pubblica amministrazione, nella vicenda in esame costituito, tra l'altro, dalle prestazioni -in relazione alla loro tipologia, qualità e quantità, oltre che ai corrispettivi per esse previsti- che la società cedente avrebbe dovuto erogare.
6.2. Su questa scia, non è superfluo soggiungere che le finalità sottese alla disciplina che regolamenta la forma degli atti impegnativi per la pubblica amministrazione presuppongono pure che, per identificare, con la dovuta precisione, il contenuto di un rapporto da essa instaurato,
l'intera vicenda negoziale -tranne che in determinati casi- sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto, che, non di meno, è idoneo a vincolare le parti esclusivamente nei limiti delineati dalle pattuizioni espressamente concordate per iscritto (cfr., in ordine ai presupposti che devono necessariamente ricorrere al fine di individuare compiutamente il contenuto di un rapporto contrattuale instaurato dalla pubblica amministrazione, Cass. civ. n. 7913/02 e, negli stessi termini, Cass. civ. n. 15488/01, secondo la quale la necessità che sia integralmente desumibile dal corpus contrattuale l'assetto regolamentare divisato, con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere, si spiega proprio in funzione della ratio di garanzia e controllo destinata a sovrintendere alla concreta attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, come rammenta anche Cass. civ. n. 7297/09 -e, recentemente,
Cass. civ. n. 7478/20- secondo la quale i contratti de quibus, oltre a richiedere la forma scritta ad substantiam, devono consistere in un unico documento, non potendosi ritenere, in caso contrario, che il consenso sia stato validamente espresso,
14 a maggior ragione nelle ipotesi in cui il contratto presupponga la necessità di accordi specifici e complessi, sulla base di scritti successivi atteggiantisi a proposta ed accettazione).
Ed, a tal fine, non giovano alla quale ha Controparte_2 prodotto in giudizio, come si è già precedentemente detto, un documento definito “atto aggiuntivo al contratto attuativo per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari”- nemmeno i principi espressi in un recente arresto giurisprudenziale, secondo il quale non sarebbe necessaria, al fine di reputare osservata la forma scritta ad substantiam, la trasposizione dell'accordo in un unico contesto documentale
(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 9775/22), perché sarebbe comunque indispensabile che, in virtù di atti assimilabili ad una proposta e ad un'accettazione, fosse evincibile, in tutti i suoi risvolti essenziali, il rapporto obbligatorio vincolante per le parti.
Ed, infatti, è richiesta la “congruenza” tra un atto qualificabile come proposta ed un atto qualificabile come accettazione, che può essere costituito -come nella fattispecie presa in esame nel succitato arresto giurisprudenziale- anche da un provvedimento amministrativo, che siano, però,
“sovrapponibili”, in modo da non ingenerare alcuna incertezza sul contenuto negoziale, diversamente dalla vicenda in esame, in cui, nel documento definito “atto aggiuntivo al contratto attuativo per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari”, è rinvenibile un mero richiamo ad un altro documento
-qual è il contratto attuativo dei servizi di pulizia- che non permette di ritenere che sia stata dimostrata l'instaurazione di un rapporto valido ed efficace tra le parti, perché non integrante un contratto stipulato nelle forme di legge, dal quale siano evincibili manifestazioni di volontà “sovrapponibili”, riconducibili, cioè, ad un'accettazione “congruente” ad una
15 proposta, aventi ad oggetto il regolamento negoziale nella sua interezza, né, tanto meno, un accordo “individualizzato” e, cioè, finalizzato a regolamentare il rapporto instaurato con la singola struttura, in relazione alle sue precipue esigenze, che avrebbe necessitato della stipula di uno specifico contratto, idoneo a delineare compiutamente l'ordito negoziale impegnativo per le parti e, quindi, a rappresentare efficacemente tutti gli aspetti essenziali del vincolo da loro instaurato.
6.3. A ciò si aggiunga che il documento -reputato dalla
[...]
“il contratto stipulato dalle parti”- prodotto in Parte_1 giudizio -sulla cui assoluta inettitudine a delucidare sul rapporto negoziale che sarebbe stato intrattenuto dai contraenti, in tutti i suoi risvolti impegnativi, ci si è già soffermati- è datato 22 marzo 2019 e dovrebbe riferirsi, secondo quanto è possibile arguire dal suo tenore, a prestazioni effettuate in “dieci mesi”
o, quanto meno, “a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 30 giugno 2019”.
Tuttavia, per le prestazioni erogate prima della sua stipula, non sarebbe in alcun modo possibile -al di là di quanto in esso previsto con riferimento alla sua efficacia temporale- applicarlo retroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali - consustanziali alla genesi stessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione- ai quali si è fatto cenno nelle pagine che precedono, in virtù dei quali è stato specificato anche che, in subiecta materia, non è ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tanto meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abiliti in qualunque modo a disciplinare ex post -meno che mai attribuendogli validità ed efficacia- prestazioni già del tutto eseguite (cfr., in ordine all'impossibilità di discettare di una efficacia retroattiva dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, Cass. civ. n. 8722/24).
16 Peraltro, la fattura in forza della quale è stato sollecitato il pagamento, emessa in data 25 giugno 2019, non specifica -né
è possibile arguirlo dagli ulteriori atti e documenti prodotti in giudizio- a quale epoca si riferiscano le prestazioni in relazione alle quali sarebbe dovuto il corrispettivo de quo, con la conseguente impossibilità di stabilire quali -e quante- di esse e per quale ammontare siano state effettuate prima del 22 marzo
2019, non remunerabili, e dopo tale data, astrattamente remunerabili (cfr., allegato in copia al fascicolo della Parte_1
un estratto in cui sono riportati i dati della fattura alla
[...] quale si è fatto cenno, che non permette di stabilire -come si è appena segnalato- a quale epoca si riferiscano le prestazioni per la cui esecuzione è stato invocato il pagamento, in relazione al periodo di vigenza -anch'esso assolutamente incerto- del rapporto, avente durata di dieci mesi o, forse, “a decorrere dal
1° gennaio 2019 fino al 30 giugno 2019”).
6.4. Né vale alcunché, nella prospettiva fin qui tracciata, sostenere -come ha fatto, nelle sue difese, la Parte_1 che non sia stata contestata l'esecuzione delle prestazioni, che sia avvenuto il pagamento, in parte, del credito derivante dal rapporto negoziale asseritamente insorto con la società cedente o che, nei documenti prodotti in giudizio, siano rinvenibili riferimenti a tale rapporto, in quanto la necessaria conclusione del contratto nelle forme prescritte dalla legge -e la conseguente necessità della sua produzione in giudizio- preclude di attribuire qualsivoglia rilievo -proprio in applicazione dei principi giuridici più volte menzionati nelle pagine che precedono- a comportamenti concludenti o comunque ricognitivi di un rapporto giuridico che, nella sua fase genetica, non può prescindere dalla conclusione secondo determinate modalità e che, sul piano probatorio, non è suscettibile di essere asseverato se non attraverso la
17 produzione in giudizio del documento in cui l'accordo raggiunto dai contraenti sia stato formalmente trasfuso.
Pertanto, non avendo la fornito la Parte_1 dimostrazione che avrebbe dovuto rendere, inerente -non è superfluo ribadirlo- ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata, e non essendo possibile, in mancanza di prova della stipula di un contratto con la pubblica amministrazione nelle forme prescritte dalla legge, discettare in alcun modo della sussistenza di qualsivoglia diritto di credito, correlato ad un rapporto mai validamente ed efficacemente sorto, a titolo di sorta capitale, ma anche -ed a maggior ragione, verrebbe da dire- di interessi ed accessori conseguenti, non è possibile riconoscere alcunché -in questa sede- alla società appellante.
6.5. E' opportuno sottolineare, oltre tutto, che il debitore ceduto può far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione o anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (cfr. Cass. civ. n.
9842/18), per cui non è possibile nemmeno ipotizzare che la questione -suscettibile, peraltro, di verifica ufficiosa da parte dell'autorità giudiziaria adita- relativa alla sussistenza di un rapporto contrattuale valido ed efficace tra le parti non potesse
-e dovesse- far parte del thema decidendum, ancor più -giova rimarcarlo ulteriormente- perché attinente ai fatti costitutivi -o meglio, ad uno dei fatti costitutivi- della pretesa creditoria azionata.
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente
18 illustrate, l'appello proposto dalla deve essere Parte_1 rigettato.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la alla refusione, in favore della Parte_1
delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in euro 2.950,00 per compensi di avvocato, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
19 Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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