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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/12/2024, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 234/2024 in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio , promosso da:
(C.F. ) nato a [...] ì1 16 agosto 1972, ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso come da delega in atti da1l'Avv. Laura
Magrotti (C.F. ) del Foro di Milano, Via S. Lattuada n. 16 PEC CodiceFiscale_2
Email_1
- ricorrente -
contro
nata ad [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 largo Europa, 100 C.F. assistita dall'avv.to Maria Rita Mottola con studio C.F._3
in Vercelli via Duomo, ove ha eletto domicilio
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente: “Voglia l'adito Tribunale Civile di Alessandria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la OR in data 4 maggio 2009 in Parte_1 Controparte_1
Siracusa, secondo il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Siracusa anno 2009 Parte 2 Serie B, n.5, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso dei minori e e disporre il collocamento paritario degli stessi e il mantenimento Per_1 Persona_2
diretto a carico dei genitori;
IN VIA SUBORDINATA 3. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la OR in data 4 maggio 2009 in Siracusa, secondo il rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2
Serie B, n.5, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
4. nell'eventualità in cui l'adìto Tribunale non ritenesse di disporre il collocamento paritario alternato e il mantenimento diretto da parte dei genitori dei minori, confermare l'affidamento condiviso dei minori e e stabilire a carico del signor Per_1 Per_2 Pt_1
un assegno di mantenimento in favore dei minori dell'importo di €.100,00, (€ 50,00 a
[...]
minore)”.
Conclusioni del resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza, riconosciuta la propria competenza ratio materiae: DICHIARARE La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 4 maggio 2009 in Siracusa, secondo il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2
Serie B, n. 5 AFFIDARE i figli minori e con affidamento condiviso e Per_2 Persona_3
collocazione e residenza presso la madre, confermando in toto quanto stabilito dalla sentenza di separazione in relazione ai tempi e ai modi delle frequentazioni paterne. Indicare come periodo durante il quale i minori trascorreranno le ferie estive presso la madre per la durata di quattro settimane nel mese di luglio e presso il padre per la durata di quattro settimane nel mese di agosto- settembre PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 800 a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. IN STRETTO
SUBORDINE PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 706,80 Parte_1 corrispondente all'assegno riconosciuto in sede di separazione e rivalutato secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. IN ULTERIORE
SUBORDINE PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 600,00 Parte_1 corrispondente all'assegno riconosciuto in sede di separazione a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. Per mero scrupolo difensivo si formulano le istanze istruttorie già dedotte qualora il Collegio ritenesse opportuno un approfondimento delle questioni di causa già ampiamente provate dalla documentazione in atti”.
Svolgimento del processo
Con ricorso regolarmente notificato, volto all'ottenimento della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in cancelleria in data 02.02.2024, il Signor Parte_1 chiedeva in via principale di “pronunciare lo scioglimento del matrimonio”, di confermare l'affidamento condiviso dei minori e e di disporre il collocamento Per_1 Persona_2
paritario degli stessi e il mantenimento diretto a carico dei genitori. In via subordinata di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la OR Parte_1 [...]
e, nell'eventualità in cui l'adìto Tribunale non ritenesse di disporre il collocamento CP_1
paritario alternato e il mantenimento diretto da parte dei genitori dei minori, confermare l'affidamento condiviso dei minori e e stabilire a carico del signor Per_1 Per_2 Pt_1
un assegno di mantenimento in favore dei minori dell'importo di €.100,00, (€ 50,00 a
[...]
minore).
Si costituiva nel giudizio la OR , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 22.04.2024, in cui aderiva alla richiesta di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, chiedendo in via provvisoria e urgente di confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione, nel merito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, di affidare i figli minori e con affidamento condiviso Per_2 Persona_3
e collocazione e residenza presso la madre, confermando in toto quanto stabilito dalla sentenza di separazione in relazione ai tempi e ai modi delle frequentazioni paterne disponendo per quanto riguarda le vacanze estive un periodo di quattro settimane per ciascun genitore;
di porre a carico del sig. un assegno mensile di €. 800 a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre Parte_1
il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Entrambe le parti, nel rispetto dei termini di legge ex art 473 bis c.p.c. depositavano le proprie memorie.
In data 22.05.2024 veniva celebrata la prima udienza.
Il processo veniva rinviato all'udienza del 20.06.2024, per permettere lo svolgersi di trattative tra le parti volte alla definizione del giudizio.
All'udienza celebratasi in data 20.06.2024, rilevato che nessun accordo veniva raggiunto tra le parti, il Giudice designato fissava l'udienza per il trattenimento della causa in decisione, fissando i termini per la precisazione delle conclusioni ed assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
Motivi della decisione
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (che per errore materiale è stata indicata da parte ricorrente come “scioglimento del matrimonio) è fondata e merita accoglimento.
La prodotta documentazione consente, infatti, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
In particolare risulta che la separazione è stata pronunciata con sentenza del n. 449/2017 del
Tribunale di Alessandria, depositata in da 26 aprile 2017 in cui si statuiva quanto segue: “dichiara la separazione personale dei coniugi, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere agli incombenti di legge;
o affida i figli minori e in via Per_2 Persona_3
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza dei medesimi presso la madre, confermando i provvedimenti presidenziali in relazione ai tempi e ai modi delle frequentazioni paterne, con le seguenti precisazioni;
- il diritto di visita del padre verrà esercitato dal venerdì all'uscita dalla scuola fino a lunedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i bambini a scuola, a settimane alterne;
- durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due giorni in tutte le settimane, con la precisazione che nelle settimane nelle quali il padre vede già i bambini nel fine settimana, un giorno li terrà come da provvedimento presidenziale, ovvero andandoli a prendere all'uscita da scuola e riportandoli a scuola la mattina successiva, l'altro giorno, invece, li andrà a prendere a scuola la mamma e li accompagnerà dal padre alle ore 18.30 e i bambini rimarranno con il padre fino al mattino successivo;
- durante il periodo estivo, i bambini potranno rimanere con ciascuno dei genitori per tre settimane, anche non consecutive;
il signor corrisponderà un assegno mensile di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche
(inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive
(comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate, confermando anche su questo punto tutte le disposizioni provvisorie e presidenziali;
la OR
si attiverà per ottenere il beneficio degli assegni familiari a favore dei figli. Le somme CP_1
così ottenute verranno devolute per il pagamento delle spese straordinarie, così che resteranno a carico dei genitori solo le somme eventualmente eccedenti in misura del 50% ciascuno. La OR
si impegna a comunicare gli importi ottenuti al sig. e ogni eventuale CP_1 Pt_1
modificazione degli stessi;
le parti si danno reciprocamente atto di rinunciare a qualsivoglia altro diritto o pretesa avanzata con il procedimento di separazione personale e in particolare in relazione alle domande di addebito della separazione e di risarcimento del danno e di aver risolto ogni altra questione economica tra loro insorta”.
E' quindi trascorso il tempo necessario per pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che viene chiesta da entrambe le parti.
Dalle circostanze dedotte si evince che le parti, dall'epoca della separazione non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale.
In accoglimento della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in data 4 maggio 2009 in Siracusa, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2 Serie B, n. 5.
Sull' affidamento dei figli
Nel caso di specie, entrambe le parti chiedono di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori e tale soluzione – prevista come regola generale – Per_1 Per_2
viene condivisa dal Tribunale rispondendo all''interesse dei figli.
Sulla collocazione prevalente dei figli minori
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013).
Nel caso di specie, la madre chiede che i minori – confermando la disposizioni della sentenza di separazione - vengano collocati presso di lei, mentre il padre chiede che venga disposto il collocamento paritario con mantenimento diretto a carico dei genitori.
Da parte del ricorrente si giustifica tale richiesta evidenziando l'opportunità di una collocazione paritaria fra i genitori anche per i riflessi dal punto di psicologico per entrambi i minori, finalizzata anche a salvaguardare e rafforzare la relazione parentale che altrimenti rischierebbe di essere compromessa dalla limitazione dei tempi di visita e pernottamento.
Evidenzia parte ricorrente che rispetto al tempo in cui è stata pronunciata la separazione sono mutate le sue esigenze lavorative e di vita in quanto attualmente vive da solo e svolge la propria attività lavorativa presso l'azienda AECOM URS Italia S.p.A con sede in Milano;
tuttavia il ricorrente si reca nella sede aziendale della società otto volte al mese, in maniera prevalente nei giorni di lunedì e martedì quando i figli sono collocati presso la madre, mentre nei restanti giorni lavorativi svolge il proprio lavoro da casa in modalità smart working, potendo in tal modo seguire i figli negli studi e nelle attività quotidiane.
Pertanto, anche in considerazione della vicinanza dell'abitazione dei genitori, i figli trascorrono - di fatto - con i medesimi circa il il 50% del tempo
Evidenzia altresì parte ricorrente che i minori dal lunedì al venerdì frequentano la scuola media sita a Tortona in Corso Cavour 6, con ingresso a partire dalle 7,40 ed uscita alle 13,26. Entrambi i minori, il lunedi, il mercoledì e il venerdì effettuano allenamenti pomeridiani di Basket presso il palazzetto dello sport "Uccio Camagna" di Tortona, ed a volte - nella giornata di sabato - si esercitano nell'arrampicata presso la palestra Coppi in via Trento sempre a Tortona. Inoltre i minori e frequentano il Catechismo ogni due sabati, dalle 15,30 alle 16,30 Per_2 Per_1
presso la Parrocchia S. Matteo sita in via Emilia a Tortona.
Ritiene il Tribunale che in considerazione della mutata disponibilità di tempo del padre e della mutata età dei figli rispetto al tempo della separazione, appare conforme alle esigenze di crescita dei minori disporre una collocazione dei figli in modo sostanzialmente paritario, seguendo le seguenti modalità: i minori trascorreranno – compatibilmente con le esigenze scolastiche e con quelle lavorative dei genitori un periodo di 15 giorni presso ciascun genitore, tendenzialmente seguendo il seguente calendario: dal lunedi al mercoledi presso la madre;
dal giovedi al sabato presso il padre;
le domeniche saranno trascorse alternativamente presso ciascun genitore. Conferma nel resto quanto già disposto in sede di separazione per quanto riguarda le vacanze estive prevedendo un periodo di quattro settimane con ciascun genitore. In considerazione della collocazione paritaria dei figli minori viene meno il presupposto per l'attribuzione a carico del padre di un assegno di contributo al mantenimento. Le spese straordinarie vengono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Nulla viene chiesto dalla parti in tema di assegno divorzile.
Sulle spese di causa
L'adesione della resistente alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta del ricorrente - consistenti in un mutamento delle esigenze lavorative del padre e dell' età dei figli rispetto al momento della separazione - giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 4 maggio 2009 in Siracusa, trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1
del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2 Serie B, n. 5
Dispone
che la cancelleria trasmetta copia della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di
Siracusa per le annotazioni di competenza.
affida i figli minori e in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_2 Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente,
Dispone
Il collocamento paritario dei minori e presso ciascun genitore prevedendo che i Per_2 Per_1
minori trascorreranno – compatibilmente con le esigenze scolastiche e con quelle lavorative dei genitori - un periodo di 15 giorni presso ciascun genitore, tendenzialmente seguendo il seguente calendario: dal lunedi al mercoledi presso la madre;
dal giovedi al sabato presso il padre;
le domeniche saranno trascorse alternativamente presso ciascun genitore. Conferma nel resto quanto già disposto in sede di separazione per quanto riguarda le vacanze estive prevedendo un periodo di quattro settimane con ciascun genitore.
Le spese straordinarie vengono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese di causa compensate fra le parti. Così deciso in Alessandria, il 4 dicembre 2024
Il Giudice
(Dott. Giuseppe Bersani)
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 234/2024 in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio , promosso da:
(C.F. ) nato a [...] ì1 16 agosto 1972, ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso come da delega in atti da1l'Avv. Laura
Magrotti (C.F. ) del Foro di Milano, Via S. Lattuada n. 16 PEC CodiceFiscale_2
Email_1
- ricorrente -
contro
nata ad [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 largo Europa, 100 C.F. assistita dall'avv.to Maria Rita Mottola con studio C.F._3
in Vercelli via Duomo, ove ha eletto domicilio
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del ricorrente: “Voglia l'adito Tribunale Civile di Alessandria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
1. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la OR in data 4 maggio 2009 in Parte_1 Controparte_1
Siracusa, secondo il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Siracusa anno 2009 Parte 2 Serie B, n.5, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2. confermare l'affidamento condiviso dei minori e e disporre il collocamento paritario degli stessi e il mantenimento Per_1 Persona_2
diretto a carico dei genitori;
IN VIA SUBORDINATA 3. pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett.
b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la OR in data 4 maggio 2009 in Siracusa, secondo il rito Parte_1 Controparte_1
concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2
Serie B, n.5, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
4. nell'eventualità in cui l'adìto Tribunale non ritenesse di disporre il collocamento paritario alternato e il mantenimento diretto da parte dei genitori dei minori, confermare l'affidamento condiviso dei minori e e stabilire a carico del signor Per_1 Per_2 Pt_1
un assegno di mantenimento in favore dei minori dell'importo di €.100,00, (€ 50,00 a
[...]
minore)”.
Conclusioni del resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza, riconosciuta la propria competenza ratio materiae: DICHIARARE La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 4 maggio 2009 in Siracusa, secondo il rito concordatario, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2
Serie B, n. 5 AFFIDARE i figli minori e con affidamento condiviso e Per_2 Persona_3
collocazione e residenza presso la madre, confermando in toto quanto stabilito dalla sentenza di separazione in relazione ai tempi e ai modi delle frequentazioni paterne. Indicare come periodo durante il quale i minori trascorreranno le ferie estive presso la madre per la durata di quattro settimane nel mese di luglio e presso il padre per la durata di quattro settimane nel mese di agosto- settembre PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 800 a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. IN STRETTO
SUBORDINE PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 706,80 Parte_1 corrispondente all'assegno riconosciuto in sede di separazione e rivalutato secondo gli indici ISTAT a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. IN ULTERIORE
SUBORDINE PORRE a carico del sig. un assegno mensile di €. 600,00 Parte_1 corrispondente all'assegno riconosciuto in sede di separazione a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche (inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive (comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate. Per mero scrupolo difensivo si formulano le istanze istruttorie già dedotte qualora il Collegio ritenesse opportuno un approfondimento delle questioni di causa già ampiamente provate dalla documentazione in atti”.
Svolgimento del processo
Con ricorso regolarmente notificato, volto all'ottenimento della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato in cancelleria in data 02.02.2024, il Signor Parte_1 chiedeva in via principale di “pronunciare lo scioglimento del matrimonio”, di confermare l'affidamento condiviso dei minori e e di disporre il collocamento Per_1 Persona_2
paritario degli stessi e il mantenimento diretto a carico dei genitori. In via subordinata di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il signor e la OR Parte_1 [...]
e, nell'eventualità in cui l'adìto Tribunale non ritenesse di disporre il collocamento CP_1
paritario alternato e il mantenimento diretto da parte dei genitori dei minori, confermare l'affidamento condiviso dei minori e e stabilire a carico del signor Per_1 Per_2 Pt_1
un assegno di mantenimento in favore dei minori dell'importo di €.100,00, (€ 50,00 a
[...]
minore).
Si costituiva nel giudizio la OR , con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 22.04.2024, in cui aderiva alla richiesta di “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, chiedendo in via provvisoria e urgente di confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione, nel merito di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, di affidare i figli minori e con affidamento condiviso Per_2 Persona_3
e collocazione e residenza presso la madre, confermando in toto quanto stabilito dalla sentenza di separazione in relazione ai tempi e ai modi delle frequentazioni paterne disponendo per quanto riguarda le vacanze estive un periodo di quattro settimane per ciascun genitore;
di porre a carico del sig. un assegno mensile di €. 800 a titolo di concorso al mantenimento dei figli oltre Parte_1
il 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Entrambe le parti, nel rispetto dei termini di legge ex art 473 bis c.p.c. depositavano le proprie memorie.
In data 22.05.2024 veniva celebrata la prima udienza.
Il processo veniva rinviato all'udienza del 20.06.2024, per permettere lo svolgersi di trattative tra le parti volte alla definizione del giudizio.
All'udienza celebratasi in data 20.06.2024, rilevato che nessun accordo veniva raggiunto tra le parti, il Giudice designato fissava l'udienza per il trattenimento della causa in decisione, fissando i termini per la precisazione delle conclusioni ed assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
Motivi della decisione
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (che per errore materiale è stata indicata da parte ricorrente come “scioglimento del matrimonio) è fondata e merita accoglimento.
La prodotta documentazione consente, infatti, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
In particolare risulta che la separazione è stata pronunciata con sentenza del n. 449/2017 del
Tribunale di Alessandria, depositata in da 26 aprile 2017 in cui si statuiva quanto segue: “dichiara la separazione personale dei coniugi, mandando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere agli incombenti di legge;
o affida i figli minori e in via Per_2 Persona_3
condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza dei medesimi presso la madre, confermando i provvedimenti presidenziali in relazione ai tempi e ai modi delle frequentazioni paterne, con le seguenti precisazioni;
- il diritto di visita del padre verrà esercitato dal venerdì all'uscita dalla scuola fino a lunedì mattina, quando il padre riaccompagnerà i bambini a scuola, a settimane alterne;
- durante la settimana, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due giorni in tutte le settimane, con la precisazione che nelle settimane nelle quali il padre vede già i bambini nel fine settimana, un giorno li terrà come da provvedimento presidenziale, ovvero andandoli a prendere all'uscita da scuola e riportandoli a scuola la mattina successiva, l'altro giorno, invece, li andrà a prendere a scuola la mamma e li accompagnerà dal padre alle ore 18.30 e i bambini rimarranno con il padre fino al mattino successivo;
- durante il periodo estivo, i bambini potranno rimanere con ciascuno dei genitori per tre settimane, anche non consecutive;
il signor corrisponderà un assegno mensile di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 dei figli, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (incluse le dentistiche e specialistiche), farmaceutiche
(inclusi i ticket sanitari), scolastiche (libri, mensa, trasporto, tasse, assicurazione obbligatoria, gite, materiale e corredo scolastico, pre e dopo scuola, corsi di recupero e lezioni private), sportive
(comprensive di attrezzature ed abbigliamento) e ricreative (viaggi e vacanza), tutte documentate, confermando anche su questo punto tutte le disposizioni provvisorie e presidenziali;
la OR
si attiverà per ottenere il beneficio degli assegni familiari a favore dei figli. Le somme CP_1
così ottenute verranno devolute per il pagamento delle spese straordinarie, così che resteranno a carico dei genitori solo le somme eventualmente eccedenti in misura del 50% ciascuno. La OR
si impegna a comunicare gli importi ottenuti al sig. e ogni eventuale CP_1 Pt_1
modificazione degli stessi;
le parti si danno reciprocamente atto di rinunciare a qualsivoglia altro diritto o pretesa avanzata con il procedimento di separazione personale e in particolare in relazione alle domande di addebito della separazione e di risarcimento del danno e di aver risolto ogni altra questione economica tra loro insorta”.
E' quindi trascorso il tempo necessario per pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che viene chiesta da entrambe le parti.
Dalle circostanze dedotte si evince che le parti, dall'epoca della separazione non hanno più ripreso, neppure temporaneamente, la convivenza coniugale.
In accoglimento della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in data 4 maggio 2009 in Siracusa, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2 Serie B, n. 5.
Sull' affidamento dei figli
Nel caso di specie, entrambe le parti chiedono di confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori e tale soluzione – prevista come regola generale – Per_1 Per_2
viene condivisa dal Tribunale rispondendo all''interesse dei figli.
Sulla collocazione prevalente dei figli minori
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013).
Nel caso di specie, la madre chiede che i minori – confermando la disposizioni della sentenza di separazione - vengano collocati presso di lei, mentre il padre chiede che venga disposto il collocamento paritario con mantenimento diretto a carico dei genitori.
Da parte del ricorrente si giustifica tale richiesta evidenziando l'opportunità di una collocazione paritaria fra i genitori anche per i riflessi dal punto di psicologico per entrambi i minori, finalizzata anche a salvaguardare e rafforzare la relazione parentale che altrimenti rischierebbe di essere compromessa dalla limitazione dei tempi di visita e pernottamento.
Evidenzia parte ricorrente che rispetto al tempo in cui è stata pronunciata la separazione sono mutate le sue esigenze lavorative e di vita in quanto attualmente vive da solo e svolge la propria attività lavorativa presso l'azienda AECOM URS Italia S.p.A con sede in Milano;
tuttavia il ricorrente si reca nella sede aziendale della società otto volte al mese, in maniera prevalente nei giorni di lunedì e martedì quando i figli sono collocati presso la madre, mentre nei restanti giorni lavorativi svolge il proprio lavoro da casa in modalità smart working, potendo in tal modo seguire i figli negli studi e nelle attività quotidiane.
Pertanto, anche in considerazione della vicinanza dell'abitazione dei genitori, i figli trascorrono - di fatto - con i medesimi circa il il 50% del tempo
Evidenzia altresì parte ricorrente che i minori dal lunedì al venerdì frequentano la scuola media sita a Tortona in Corso Cavour 6, con ingresso a partire dalle 7,40 ed uscita alle 13,26. Entrambi i minori, il lunedi, il mercoledì e il venerdì effettuano allenamenti pomeridiani di Basket presso il palazzetto dello sport "Uccio Camagna" di Tortona, ed a volte - nella giornata di sabato - si esercitano nell'arrampicata presso la palestra Coppi in via Trento sempre a Tortona. Inoltre i minori e frequentano il Catechismo ogni due sabati, dalle 15,30 alle 16,30 Per_2 Per_1
presso la Parrocchia S. Matteo sita in via Emilia a Tortona.
Ritiene il Tribunale che in considerazione della mutata disponibilità di tempo del padre e della mutata età dei figli rispetto al tempo della separazione, appare conforme alle esigenze di crescita dei minori disporre una collocazione dei figli in modo sostanzialmente paritario, seguendo le seguenti modalità: i minori trascorreranno – compatibilmente con le esigenze scolastiche e con quelle lavorative dei genitori un periodo di 15 giorni presso ciascun genitore, tendenzialmente seguendo il seguente calendario: dal lunedi al mercoledi presso la madre;
dal giovedi al sabato presso il padre;
le domeniche saranno trascorse alternativamente presso ciascun genitore. Conferma nel resto quanto già disposto in sede di separazione per quanto riguarda le vacanze estive prevedendo un periodo di quattro settimane con ciascun genitore. In considerazione della collocazione paritaria dei figli minori viene meno il presupposto per l'attribuzione a carico del padre di un assegno di contributo al mantenimento. Le spese straordinarie vengono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Nulla viene chiesto dalla parti in tema di assegno divorzile.
Sulle spese di causa
L'adesione della resistente alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta del ricorrente - consistenti in un mutamento delle esigenze lavorative del padre e dell' età dei figli rispetto al momento della separazione - giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 4 maggio 2009 in Siracusa, trascritto nei registri dello stato civile Controparte_1
del Comune di Siracusa anno 2009 Parte 2 Serie B, n. 5
Dispone
che la cancelleria trasmetta copia della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del Comune di
Siracusa per le annotazioni di competenza.
affida i figli minori e in modo condiviso, a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_2 Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente,
Dispone
Il collocamento paritario dei minori e presso ciascun genitore prevedendo che i Per_2 Per_1
minori trascorreranno – compatibilmente con le esigenze scolastiche e con quelle lavorative dei genitori - un periodo di 15 giorni presso ciascun genitore, tendenzialmente seguendo il seguente calendario: dal lunedi al mercoledi presso la madre;
dal giovedi al sabato presso il padre;
le domeniche saranno trascorse alternativamente presso ciascun genitore. Conferma nel resto quanto già disposto in sede di separazione per quanto riguarda le vacanze estive prevedendo un periodo di quattro settimane con ciascun genitore.
Le spese straordinarie vengono poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Spese di causa compensate fra le parti. Così deciso in Alessandria, il 4 dicembre 2024
Il Giudice
(Dott. Giuseppe Bersani)
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto