Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00774/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04460/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4460 del 2025, proposto da
IG De OS, EN CI, UC CO, VI IZ, SA MA EL D'TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5777/2021 pubblicata il 20.12.2021 dal Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro – R.G. 9263/2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. GE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti rappresentano che:
- con sentenza n. 5777/2021, pubblicata il 20 dicembre 2021, il Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro, accertato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento del trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento delle mansioni superiori di DSGA, condannava il Ministero intimato al pagamento in loro favore delle differenze retributive conseguentemente maturate “ pari ad euro 9.200,79 a titolo di indennità di funzione ed euro 3600 a titolo di posizione economica per De OS IG, euro11.037,95 a titolo di indennità di funzione ed euro 3600 a titolo di posizione economica per D’TO SA MA EL, euro 6740,69 a titolo di indennità di funzione ed euro 3600 a titolo di posizione economica per IZ VI, euro 5.081,01 a titolo di indennità di funzione ed euro 3600 a titolo di posizione economica per CI EN, euro 4.954,56 a titolo di indennità di funzione ed euro 3600 a titolo di posizione economica per CO UC, oltre interessi di legge dalla data di maturazione dei singoli titoli al saldo ”;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 24 marzo 2023 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente giudizio in ottemperanza con cui i ricorrenti agiscono per l’ottemperanza della predetta sentenza.
I ricorrenti chiedono, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente giudizio, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, assegnando ai ricorrenti la somma di denaro riconosciuta per ciascuno dal titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza dei ricorrenti si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre al pagamento delle penalità di mora, secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI MO, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
GE IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE IN | VI MO |
IL SEGRETARIO