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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sez. civile
R.G. 1953/2023
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1953/2023 R.G. Cont. matrimonio”.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] in data [...] c.f. Parte_1
residente in [...] C.F._1
e nato a [...] in data [...] c.f. Controparte_1
residente in [...] C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso Re Umberto n. 12, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Moglio che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte “- I ricorrenti chiedono che la S.V. Ill.ma pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio alle condizioni del ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando
integralmente tutte le condizioni della sentenza di separazione..”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella ON esprime parere favorevole, in
data: 09/01/2024”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 22.6.2023,
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Controparte_1
pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- in data 04.12.1999 e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito concordatario in FA (TO) iscritto al Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FA (TO) Parte II Serie A n. 12 con mantenimento del regime di comunione dei beni;
- dall'unione coniugale nasceva un figlio, nato a [...] Persona_1
in data 16.05.2005;
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49
c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione -
all'udienza del 26.11.2024 nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 09.01.2024), il P.M. ha così concluso:
”Visto, il PM Gabriella ON esprime parere favorevole.”
La domanda va accolta perché fondata.
pag. 2/7 La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473
bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 5.12.2023 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 31/2024, passata in giudicato il 10.07.2024 (come da attestazione del 11.07.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo il mantenimento della prole (essendo il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
pag. 3/7 Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 11.01.2024), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 04.12.1999, atto registrato il 07.12.1999 Parte_1 Controparte_1
nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di FA al n. 12 P.2 anno 1999,
ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
2) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato di avere comunicato al figlio di volersi separare e quest'ultimo ha espresso la volontà di voler Per_1
continuare a vivere con il padre;
3) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che , sino alla fine Parte_1
dell'anno scolastico in corso e, quindi, fino all'inizio delle vacanze estive del figlio resterà a vivere nella casa coniugale, dopodiché se ne allontanerà. Da questo Per_1
momento la casa coniugale rimarrà nell'esclusiva disponibilità di che Controparte_1
ivi continuerà a vivere unitamente al figlio Persona_1
4) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che accorda il Controparte_1
proprio consenso a che la sig.ra asporti e porti con sé gli arredi della Parte_1
casa coniugale che la medesima indicherà, ad eccezione di quelli della cucina e della camera del figlio, con spese di smontaggio, prelievo e trasporto degli arredi presso la sua nuova residenza a proprie cure e spese. A tal fine il sig. accorda il Parte_2
pag. 4/7 proprio consenso a che, previo preavviso di almeno cinque giorni, un soggetto incaricato dalla sig.ra si rechi presso l'immobile per lo smontaggio ed il Pt_1
prelievo degli arredi;
5) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che si accolla Controparte_1
integralmente gli obblighi di mantenimento ordinario del figlio sino Persona_1
al raggiungimento dell'indipendenza economica, rinunciando al versamento di un contributo al mantenimento ordinario da parte della madre. Le spese di mantenimento straordinario del figlio, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica,
verranno ripartite al 50% fra i genitori, previa concertazione nei casi in cui essa sia prevista, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa fra Ordine Avvocati di Ivrea e
Presidente del Tribunale di Ivrea, da intendersi qui integralmente richiamato, del 24
giugno 2016;
6) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'immobile sito in Mondaino
(RM), Via Roma, 51 rimane in proprietà indivisa fra i sig.ri e Controparte_1 Pt_1
per la quota di ½ ciascuno ed entrambi potranno recarsi e soggiornare ivi
[...]
liberamente, previo preavviso di cinque giorni all'altro comproprietario. In ogni caso,
fatto salvo diverso accordo, ognuno dei comproprietari avrà il diritto a usufruire in via esclusiva dell'immobile per almeno due settimane consecutive nel periodo estivo.
Sempre fatto salvo ogni diverso accordo, ad anni alterni, il sig. potrà Controparte_1
recarsi presso l'immobile di Mondaino le prime due settimane di agosto e la sig.ra nelle ultime due settimane di agosto, viceversa per l'anno successivo e Parte_1
così via. Sempre fatto salvo ogni diverso accordo, il sig. potrà Controparte_1
usufruire in via esclusiva dell'immobile nel periodo delle vacanze natalizie e di fine anno e la sig.ra nel periodo delle vacanze pasquali, viceversa per Parte_1
l'anno successivo e così via. L'eventuale locazione o comodato dell'immobile a terzi potrà avvenire solo con il consenso di entrambi i comproprietari e con suddivisione in parti uguali dell'eventuale ricavato;
pag. 5/7 7) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che il mutuo acceso per l'acquisto della casa di Mondaino verrà corrisposto per la quota di ½ ciascuno. La provvista verrà
prelevata da conto corrente intestato in via esclusiva al sig. La sig.ra Controparte_1
si obbliga a versare l'importo pari alla quota di ½ della rata mensile Parte_1
del mutuo sul conto corrente del sig. a mezzo bonifico bancario entro Controparte_1
e non oltre il giorno 30 di ogni mese.
8) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che tutte le spese relative all'immobile, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo imposta Imu, tassa rifiuti,
consumi di acqua, luce e riscaldamento, attesa la presumibile maggiore fruizione dell'immobile da parte del rimarranno integralmente a carico di quest'ultimo; CP_1
9) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'autovettura Hyundai Aigoo
targata EB 445 GP intestata alla sig.ra acquistata in regime di Parte_1
comunione dei beni, viene assegnata in proprietà esclusiva ad essa Parte_1
10) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'autovettura Opel Vivaro
targata ET 849 KK intestata al Sig. acquistata in regime di comunione Controparte_1
dei beni, viene assegnata in proprietà esclusiva ad esso Controparte_1
11) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute)
relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
12) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che i coniugi di comune accordo tra loro stabiliscono il diritto in via esclusiva del a riscuotere l'intero Controparte_1
importo dell'assegno unico universale per i figli a carico, sino a quando ne sussisteranno i requisiti per l'erogazione e a condizione che il figlio Persona_2
continui a vivere con lui;
pag. 6/7 13) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che di aver provveduto alla suddivisione dei beni acquistati in costanza di matrimonio, ad eccezione degli arredi della casa coniugale, come previsto dal precedente punto 4 e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
14) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 marzo 2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori.
(art. 52 codice privacy)
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sez. civile
R.G. 1953/2023
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
S E N T E N Z A effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1953/2023 R.G. Cont. matrimonio”.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] in data [...] c.f. Parte_1
residente in [...] C.F._1
e nato a [...] in data [...] c.f. Controparte_1
residente in [...] C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Corso Re Umberto n. 12, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Moglio che li rappresenta e difende per procura in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte “- I ricorrenti chiedono che la S.V. Ill.ma pronunci sentenza di cessazione degli effetti civili del
matrimonio alle condizioni del ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando
integralmente tutte le condizioni della sentenza di separazione..”
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella ON esprime parere favorevole, in
data: 09/01/2024”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 22.6.2023,
e adivano l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Controparte_1
pronunciasse, previa pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- in data 04.12.1999 e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
con rito concordatario in FA (TO) iscritto al Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di FA (TO) Parte II Serie A n. 12 con mantenimento del regime di comunione dei beni;
- dall'unione coniugale nasceva un figlio, nato a [...] Persona_1
in data 16.05.2005;
- a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e dissapori, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49
c.p.c., fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
insistendo – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione -
all'udienza del 26.11.2024 nella domanda di “divorzio”.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 09.01.2024), il P.M. ha così concluso:
”Visto, il PM Gabriella ON esprime parere favorevole.”
La domanda va accolta perché fondata.
pag. 2/7 La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473
bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 5.12.2023 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 31/2024, passata in giudicato il 10.07.2024 (come da attestazione del 11.07.2024 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo il mantenimento della prole (essendo il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite e ratificate dal Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
pag. 3/7 Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 11.01.2024), così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 04.12.1999, atto registrato il 07.12.1999 Parte_1 Controparte_1
nel Registro degli atti dello stato civile del Comune di FA al n. 12 P.2 anno 1999,
ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
2) Dà atto che i genitori hanno concordato e dichiarato di avere comunicato al figlio di volersi separare e quest'ultimo ha espresso la volontà di voler Per_1
continuare a vivere con il padre;
3) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che , sino alla fine Parte_1
dell'anno scolastico in corso e, quindi, fino all'inizio delle vacanze estive del figlio resterà a vivere nella casa coniugale, dopodiché se ne allontanerà. Da questo Per_1
momento la casa coniugale rimarrà nell'esclusiva disponibilità di che Controparte_1
ivi continuerà a vivere unitamente al figlio Persona_1
4) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che accorda il Controparte_1
proprio consenso a che la sig.ra asporti e porti con sé gli arredi della Parte_1
casa coniugale che la medesima indicherà, ad eccezione di quelli della cucina e della camera del figlio, con spese di smontaggio, prelievo e trasporto degli arredi presso la sua nuova residenza a proprie cure e spese. A tal fine il sig. accorda il Parte_2
pag. 4/7 proprio consenso a che, previo preavviso di almeno cinque giorni, un soggetto incaricato dalla sig.ra si rechi presso l'immobile per lo smontaggio ed il Pt_1
prelievo degli arredi;
5) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che si accolla Controparte_1
integralmente gli obblighi di mantenimento ordinario del figlio sino Persona_1
al raggiungimento dell'indipendenza economica, rinunciando al versamento di un contributo al mantenimento ordinario da parte della madre. Le spese di mantenimento straordinario del figlio, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica,
verranno ripartite al 50% fra i genitori, previa concertazione nei casi in cui essa sia prevista, secondo le indicazioni del Protocollo di Intesa fra Ordine Avvocati di Ivrea e
Presidente del Tribunale di Ivrea, da intendersi qui integralmente richiamato, del 24
giugno 2016;
6) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'immobile sito in Mondaino
(RM), Via Roma, 51 rimane in proprietà indivisa fra i sig.ri e Controparte_1 Pt_1
per la quota di ½ ciascuno ed entrambi potranno recarsi e soggiornare ivi
[...]
liberamente, previo preavviso di cinque giorni all'altro comproprietario. In ogni caso,
fatto salvo diverso accordo, ognuno dei comproprietari avrà il diritto a usufruire in via esclusiva dell'immobile per almeno due settimane consecutive nel periodo estivo.
Sempre fatto salvo ogni diverso accordo, ad anni alterni, il sig. potrà Controparte_1
recarsi presso l'immobile di Mondaino le prime due settimane di agosto e la sig.ra nelle ultime due settimane di agosto, viceversa per l'anno successivo e Parte_1
così via. Sempre fatto salvo ogni diverso accordo, il sig. potrà Controparte_1
usufruire in via esclusiva dell'immobile nel periodo delle vacanze natalizie e di fine anno e la sig.ra nel periodo delle vacanze pasquali, viceversa per Parte_1
l'anno successivo e così via. L'eventuale locazione o comodato dell'immobile a terzi potrà avvenire solo con il consenso di entrambi i comproprietari e con suddivisione in parti uguali dell'eventuale ricavato;
pag. 5/7 7) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che il mutuo acceso per l'acquisto della casa di Mondaino verrà corrisposto per la quota di ½ ciascuno. La provvista verrà
prelevata da conto corrente intestato in via esclusiva al sig. La sig.ra Controparte_1
si obbliga a versare l'importo pari alla quota di ½ della rata mensile Parte_1
del mutuo sul conto corrente del sig. a mezzo bonifico bancario entro Controparte_1
e non oltre il giorno 30 di ogni mese.
8) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che tutte le spese relative all'immobile, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo imposta Imu, tassa rifiuti,
consumi di acqua, luce e riscaldamento, attesa la presumibile maggiore fruizione dell'immobile da parte del rimarranno integralmente a carico di quest'ultimo; CP_1
9) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'autovettura Hyundai Aigoo
targata EB 445 GP intestata alla sig.ra acquistata in regime di Parte_1
comunione dei beni, viene assegnata in proprietà esclusiva ad essa Parte_1
10) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che l'autovettura Opel Vivaro
targata ET 849 KK intestata al Sig. acquistata in regime di comunione Controparte_1
dei beni, viene assegnata in proprietà esclusiva ad esso Controparte_1
11) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere ed a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute)
relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
12) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che i coniugi di comune accordo tra loro stabiliscono il diritto in via esclusiva del a riscuotere l'intero Controparte_1
importo dell'assegno unico universale per i figli a carico, sino a quando ne sussisteranno i requisiti per l'erogazione e a condizione che il figlio Persona_2
continui a vivere con lui;
pag. 6/7 13) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato che di aver provveduto alla suddivisione dei beni acquistati in costanza di matrimonio, ad eccezione degli arredi della casa coniugale, come previsto dal precedente punto 4 e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
14) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 marzo 2025
IL GIUDICE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori.
(art. 52 codice privacy)
pag. 7/7