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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 1924/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di conIGli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20/03/2025, assunto in decisione in data 07/05/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in Parte_1 C.F._1
EGITTO il 08/04/1987;
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato AQUILINO SALVATORE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI CONGIUNTE
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO
1] I vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Per_1
2] La casa coniugale, in comproprietà, sarà assegnata -insieme all'arredo- alla moglie che la abiterà insieme ai figli;
3] L'affidamento dei figli sarà congiunto, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in
Paderno Dugnano;
pagina 1 di 3 4] Il IG. potrà tenere presso di sé entrambi i figli, a settimane alterne per i w.e., dal venerdì ore 19 Pt_1 sino alla domenica alle ore 20, quando li riporterà presso l'abitazione della mamma. Inoltre il papà un giorno della settimana - nelle settimane in cui non vedrà i figli nel fine settimana- andrà a prendere i ragazzi per cenare con loro e tenerli con se sino al giorno dopo per quindi portarli a scuola la mattina (ciò compatibilmente con gli impegni di tutti).
5] Il Signor verserà alla moglie IG.ra , mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 (quindici) Pt_1 Pt_2 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (quattrocento euro) quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli (quindi € 200,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli.
L'assegno unico e gli assegni familiari spetteranno in toto alla IG.ra . Pt_2
Entrambi i coniugi continueranno a provvedere al pagamento delle rate del contratto di mutuo in essere con la , nella misura del 50% ciascuno. Controparte_1
6] I figli trascorreranno col papà 15 giorni durante le vacanze estive e, ad anni alterni, 7 giorni per le vacanze di natale e/o capodanno. Inoltre, sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno le vacanze pasquali con il papà/mamma. Tutto ciò sarà da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno, tenendo conto gli impegni professionali dei coniugi.
7] I coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto economico tra di essi e di non avanzare più alcuna pretesa reciproca, a qualsiasi titolo e/o ragione.
Il IG. svolge attività di lavoratore dipendente con qualifica di operaio e percepisce una retribuzione Pt_1 con un importo mensile pari a circa € 1.500/1.600 (si allegano i modelli CUD degli ultimi 3 anni: Doc. 5/6/7).
La IG.ra è attualmente disoccupata e saltuariamente svolge alcuni lavori di pulizia;
probabilmente Pt_2 dal mese di Maggio verrà assunta come operaia. Si allegano i suoi modelli CUD degli ultimi 3 anni: (doc.
8/9/10).
8] L'auto Opel diverrà di piena proprietà della IG.ra stessa continuerà a provvedere al pagamento Parte_3 del finanziamento in corso, sino all'estinzione- con spese conseguenti a suo carico.
9] Con integrale compensazione delle spese del presente Giudizio.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 01.08.2009 a Oppeano (VR);
- Dall'unione sono nati i figli in data 2/06/2010 e Persona_2
nata il [...]; Persona_3
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente deIGnato alla udienza in data 07.05.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Parte_2 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , omologando le condizioni concordate tra le parti
[...] Parte_2
e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Oppeano (VR), per le annotazioni di legge
(atto n. 11, parte I, anno 2009);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 8 maggio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di conIGli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
20/03/2025, assunto in decisione in data 07/05/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata in Parte_1 C.F._1
EGITTO il 08/04/1987;
e tra
(c.f. ), nato in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avvocato AQUILINO SALVATORE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
CONCLUSIONI CONGIUNTE
CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO
1] I vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Per_1
2] La casa coniugale, in comproprietà, sarà assegnata -insieme all'arredo- alla moglie che la abiterà insieme ai figli;
3] L'affidamento dei figli sarà congiunto, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in
Paderno Dugnano;
pagina 1 di 3 4] Il IG. potrà tenere presso di sé entrambi i figli, a settimane alterne per i w.e., dal venerdì ore 19 Pt_1 sino alla domenica alle ore 20, quando li riporterà presso l'abitazione della mamma. Inoltre il papà un giorno della settimana - nelle settimane in cui non vedrà i figli nel fine settimana- andrà a prendere i ragazzi per cenare con loro e tenerli con se sino al giorno dopo per quindi portarli a scuola la mattina (ciò compatibilmente con gli impegni di tutti).
5] Il Signor verserà alla moglie IG.ra , mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 (quindici) Pt_1 Pt_2 di ogni mese, l'importo di € 400,00 (quattrocento euro) quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli (quindi € 200,00 ciascuno), oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli.
L'assegno unico e gli assegni familiari spetteranno in toto alla IG.ra . Pt_2
Entrambi i coniugi continueranno a provvedere al pagamento delle rate del contratto di mutuo in essere con la , nella misura del 50% ciascuno. Controparte_1
6] I figli trascorreranno col papà 15 giorni durante le vacanze estive e, ad anni alterni, 7 giorni per le vacanze di natale e/o capodanno. Inoltre, sempre ad anni alterni, i figli trascorreranno le vacanze pasquali con il papà/mamma. Tutto ciò sarà da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno, tenendo conto gli impegni professionali dei coniugi.
7] I coniugi dichiarano di aver già definito ogni rapporto economico tra di essi e di non avanzare più alcuna pretesa reciproca, a qualsiasi titolo e/o ragione.
Il IG. svolge attività di lavoratore dipendente con qualifica di operaio e percepisce una retribuzione Pt_1 con un importo mensile pari a circa € 1.500/1.600 (si allegano i modelli CUD degli ultimi 3 anni: Doc. 5/6/7).
La IG.ra è attualmente disoccupata e saltuariamente svolge alcuni lavori di pulizia;
probabilmente Pt_2 dal mese di Maggio verrà assunta come operaia. Si allegano i suoi modelli CUD degli ultimi 3 anni: (doc.
8/9/10).
8] L'auto Opel diverrà di piena proprietà della IG.ra stessa continuerà a provvedere al pagamento Parte_3 del finanziamento in corso, sino all'estinzione- con spese conseguenti a suo carico.
9] Con integrale compensazione delle spese del presente Giudizio.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 01.08.2009 a Oppeano (VR);
- Dall'unione sono nati i figli in data 2/06/2010 e Persona_2
nata il [...]; Persona_3
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente deIGnato alla udienza in data 07.05.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Parte_2 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , omologando le condizioni concordate tra le parti
[...] Parte_2
e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Oppeano (VR), per le annotazioni di legge
(atto n. 11, parte I, anno 2009);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 8 maggio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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