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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 25/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1069/2020 r.g.
, Parte_1
Parte_2
Parte_3
Avv. FAGOTTI LORENA parte attrice
Parte_4
Avv. BECECCO PATRIZIA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa acquisizione dell'intero fascicolo
n. 465/2019 R.G. Tribunale di Spoleto, provvedere a:
- in via principale, accertare e dichiarare che il decesso del sig. è stato causato da un comportamento Persona_1 colposo dei sanitari dell'Ospedale di Spoleto;
per l'effetto, condannare la “ al risarcimento di tutti i Parte_4 danni subiti dai ricorrenti che si quantificano nella misura di € 330.000,00 a favore di € 330.000,00 Parte_1
a favore di ed € 330.000,00 a favore di o della somma maggiore o minore che sarà Parte_2 Parte_3 ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, nonché di € 153.000,00 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria a titolo di danno patrimoniale;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga accertato e dichiarato che la colpevole condotta dei sanitari abbia causato esclusivamente perdita di chances in pregiudizio del de cuius e, quindi, dei suoi eredi, condannare la Parte_5
[..
[...] [...]
2” al risarcimento del relativo danno, che si quantifica in € 132.000,00 ciascuno (40% di € 330.000,00) o nella somma
[...] maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e rimborso forfettario relativo al presente giudizio nonché al procedimento introduttivo ex art. 696 bis c.p.c., ivi comprese le competenze del consulente di parte (€ 2.000,00) e dei CC.TT.UU (doc.
n. 9).
Per il convenuto: si riporta ai precedenti scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle eccezioni e domande ivi articolate, incluse le istanze istruttorie non ammesse (interrogatorio formale, prova per testi sui capitoli esclusi ed esibizione documentale) e per il rigetto di quelle di parte attrice.
Le ragioni della decisione:
1. In premessa è bene compiere un breve excursus sulle vicende processuali.
1.1. Con atto di citazione notificato il 17/6/2020, parti attrici (figlia del de cuius), Parte_2 [...]
(figlia del de cuius) ed (coniuge del de cuius) hanno convenuto in giudizio la Pt_3 Parte_1 [...]
, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al decesso del prossimo Pt_4 congiunto avvenuto il 13 agosto 2016. Persona_1
1.1.1. La domanda è stata articolata attraverso una richiesta formulata in via principale e una formulata in via subordinata;
con la prima è stato richiesto il ristoro del danno patito iure proprio dai familiari, nelle sue declinazioni patrimoniali e non patrimoniali.
In via subordinata, è stato richiesto il ristoro del pregiudizio derivante da “perdita di chances in pregiudizio del de cuius e, quindi, dei suoi eredi”.
1.1.2. Nella ricostruzione di parte attrice, le richieste risarcitorie deriverebbero dal comportamento qualificabile come colposo dei , i quali avrebbero Controparte_1 ritardato nella somministrazione dell'antidoto contro il veleno di vipera a seguito del morso subito dal paziente, il quale giungeva al P.S. del nosocomio, trasportato dal servizio 118, in data 12 agosto 2016.
1.1.2. Si è costituita in giudizio la convenuta , contestando la domanda ed evidenziando Controparte_2 la non chiara rappresentazione dei fatti antecedenti l'accesso di al P.S. dell'Ospedale di Persona_1
Spoleto.
Parte convenuta ha assunto la decisività della esatta ricostruzione degli orari di ciascun accadimento, considerato che a seguito del morso velenoso del rettile la tempestività della richiesta di intervento assumerebbe valenza particolarmente significativa.
Inoltre, parte convenuta ha evidenziato la verosimile mancata piena comunicazione di circostanze rilevanti, che i familiari avrebbero dovuto fornire ai sanitari nei momenti concomitanti con la
2 somministrazione (immagine fotografica rappresentativa del de cuius con un serpente in mano), e l'assenza di nesso tra la condotta dei sanitari e il decesso, attese le gravissime condizioni di salute del de cuius quando lo stesso raggiungeva il presidio ospedaliero.
1.2. E' bene precisare che, nella fase antecedente al giudizio, era stato attivato procedimento di accertamento tecnico preventivo (si veda documento n. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta); i consulenti avevano affermato che “la causa mortis del Sig. è stata un'insufficienza Persona_1 multiorgano (MOF, multi organ falere) causata da inoculazione di veleno di vipera che provocava uno shock distributivo di natura settica complicato da CID (coagulazione intravasale disseminata)” (pag. 36 citato elaborato consulenziale).
Inoltre, secondo i consulenti, “All'arrivo in ospedale, in sede di pronto soccorso, la somministrazione del siero non veniva eseguita per obiettività “negativa” quando invece vi erano le condizioni anamnestiche e laboratoristiche idonee alla somministrazione del siero che, a tal punto, era un presidio salva-vita da applicare” (pag. 36 citato elaborato consulenziale).
Ed ancora i consulenti avevano affermato che “le condizioni del paziente al pronto soccorso erano però talmente gravi da rendere assai improbabile la sopravvivenza” (pag. 36 citato elaborato consulenziale); più in particolari i consulenti hanno affermato, anche a seguito di contestazione dei consulenti di parte, che “si conferma pertanto la mortalità stimata dallo score e le percentuali di CHANCES di sopravvivenza qualora il siero fosse stato somministrato dai curanti al tempo “zero”, pari al 40%” (pag. 27 citato elaborato consulenziale).
2. A fronte della sintesi degli accadimenti e dei documenti processuali, è bene procedere alla valutazione delle argomentazioni delle parti.
2.1. Con riferimento ad ambedue le domanda di parte attrice è bene concentrare l'attenzione sulla eventuale sussistenza di condotta colposa.
In primo luogo deve rilevarsi che, in sede di primo accesso al Pronto Soccorso, in anamnesi i sanitari avevano rilevato che il de cuius aveva fatto accesso diretto “in sala (…) trasportato dai colleghi del 118” e che
“i testimoni riferiscono che il paziente poco prima di sentirsi male aveva tra le mani una biscia di acqua dolce” (si veda verbale di dimissione da Pronto Soccorso, in cui si indica accesso alle 18:16 del 12/08/2016, uscita alle
18:18 del 12/08/2016, con destinazione individuata in ricovero in reparto ospedaliero “anestesia e rianimazione”, il riferimento è a pag. 78 del documento informatico che contiene cartella clinica, allegato
“N. 1.2” dell'atto di citazione).
Ciò dimostra che, fin dal primo contatto con i soccorsi, era stato indicato che il de cuius si era imbattuto in rettile potenzialmente velenoso (considerata la possibile errata indicazione della tipologia di rettile).
Peraltro, coerentemente con tale ricostruzione, già in sede di Pronto Soccorso i sanitari avevano considerato tale sospetto terapeutico dando atto di aver svolto “esame obiettivo”, attestando tuttavia un
3 esito che “non evidenza grossolani segni i sospetti di morso di animale né veno di puntura” (si veda citato verbale di dimissione di pronto soccorso).
Tuttavia, la successiva ripetizione di esame obiettivo, svolto il giorno successivo 13/8/2016 presso il reparto di anestesia e rianimazione, forniva un esito opposto, evidenziandosi “due fori arrossati alla base del pollice sx dai quali fuoriesce siero misto a sangue, il dito pollice sx appare gonfio e leggermente ischemico” (si veda esame obiettivo apparati, pag. 13 del documento informatico che contiene cartella clinica, allegato “N. 1.2” dell'atto di citazione).
Pur non potendosi ritenere che le condizioni riscontrare il 13/8/2016 fossero identiche a quelle del giorno precedente, la presenza dei fori che attestavano il morso del rettile deve ritenersi osservabile anche il giorno precedente, al momento dello svolgimento dell'esame obiettivo svolto in Pronto Soccorso
(nell'ambito del quale si era cercato visivamente proprio quell'elemento).
Perciò, come condivisibilmente rilevato dai consulenti in sede di a.t.p., “le condotte dei sanitari del pronto soccorso appaiono censurabili in riferimento alla esecuzione di un esame obiettivo superficiale e frettoloso che, evidentemente, non esplorava tutti i distretti anatomici dove era possibile riscontrare le lesioni del morso di vipera” (pag. 20 elaborato consulenziale, allegato n. 2 comparsa di costituzione e risposta).
2.3. A fronte di tale lineare percorso logico, che valorizza documenti provenienti dalla stessa struttura sanitaria e parere medico dotato di coerenza e buon senso, appare difficile comprendere l'impatto che possono avere le considerazioni svolte da parte convenuta, secondo cui “è emerso in atti e in corso di causa che al momento dell'accesso del paziente in Pronto Soccorso i medici non erano ancora stati informati con certezza del morso di vipera subito” (pag. 7 comparsa conclusionale parte convenuta).
Inoltre, oltre a risultare indimostrata una eventuale incompatibilità tra le manovre finalizzate ad una urgente rianimazione e le operazioni utili al rinvenimento del morso della vipera (come parrebbe adombrarsi a pag. 7 della medesima comparsa conclusionale), tale circostanza risulta smentita dallo stesso verbale di dimissioni di pronto soccorso, in cui si attesta che i sanitari avevano svolto apposito esame obiettivo, allo scopo di individuare eventuali morsi di serpente a seguito di quanto emerso in anamnesi.
2.4. Appare quindi corretto affermare che, al momento dell'ingresso in Pronto Soccorso, i sanitari avrebbero dovuto svolgere un più accurato esame obiettivo sul corpo del de cuius, considerato che gli stessi stavano indagando le cause delle sue gravi condizioni, degenerate in maniera improvvisa e per ragioni in quel momento non individuate, avendo appreso anche che, poche ore prima, lo stesso de cuius aveva avuto un contatto diretto con un serpente.
2.5. A tal proposito rileva a sfavore di parte convenuta la circostanza secondo cui la notizia del contatto con il serpente non sia circolata tempestivamente tra i sanitari che avevano avuto in cura il de cuius: come
4 già evidenziato, l'ingresso del de cuius in Pronto Soccorso era stata accompagnato dalla già menzionata notizia.
Perciò la mancata conoscenza di tale circostanza da parte dei sanitari, che avevano curato il de cuius a seguito del suo ricovero, costituisce un ulteriore profilo di colpa a carico della struttura sanitaria.
3. È bene, inoltre, rilevare che parte convenuta ha ipotizzato un concorso colposo delle persone danneggiate e ha comunque evidenziato lacune nella ricostruzione degli accadimenti che ne suggerirebbero la configurabilità.
Infatti, parte convenuta ha ipotizzato che vi sarebbe stato un ritardo nel contattare i soccorsi;
secondo il convenuto, i familiari, dopo aver scattato al de cuius una fotografia con il serpente in mano, si congedavano sereni da lui confidando “nel fatto che l'animale da quest'ultimo tenuto in mano fosse una semplice biscia d'acqua”
(pag. 4 comparsa conclusionale convenuta); tale verosimile tempistica, ha portato la convenuta a ritenere non implausibile che l'ora del morso fosse individuabile alle ore 13:30 (anziché come ritenuto dagli attori alle ore 16:30).
Perciò parte convenuta ha affermato che “non si sa quanto tempo sia passato tra l'evento e la chiamata dei soccorsi né quanto tempo sia intercorso tra l'allarme e l'arrivo del 118” e che “Nessuna evidenza probatoria è stata fornita su questi cruciali e rilevanti aspetti” (pag. 5 comparsa conclusionale convenuta).
3.1. La conseguenza di tali osservazioni, tuttavia, non possono essere condivise e, anzi, l'apprezzamento di tali circostanze, compiuto da parte della convenuta, determina per la stessa parte esiti non favorevoli
(o comunque non conformi a quelli richiesti).
Infatti, l'incertezza in ordine al tempo trascorso tra il morso e la chiamata dei soccorsi non può riverberare effetti a sfavore di parte attrice: attesa la natura contrattuale del rapporto, nel caso in cui parte convenuta invochi un concorso colposo degli odierni creditori (i familiari del de cuius), l'applicazione dell'art. 1227
c.c. deve fondarsi su circostanze provate, e non su elementi che la stessa convenuta ritiene incerti.
In altre parole, parte convenuta richiede applicarsi l'art. 1227 c.c. fondando tale richiesta su potenziale incertezza in ordine all'assenza di colpa degli attori;
contrariamente, deve ritenersi che il debitore debba fornire la prova che il creditore avrebbe potuto limitare o evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 27/07/2015, n. 15750, Rv. 636176 – 01).
4. Una volta rilevata la condotta colposa riferibile ai sanitari e l'inapplicabilità dell'art. 1227 c.c., al fine di valutare la domanda principale formulata da parte attrice occorre ragionare sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa e il danno iure proprio richiesto dagli attori.
5 In primo luogo, ci si deve concentrare in ordine alla sussistenza del nesso causa tra la condotta colposa e l'evento morte.
4.1. In senso contrario alla sussistenza del legame causale si sono espressi i consulenti in sede di a.t.p., le loro conclusioni sono sintetizzate al precedente par. 1.2.
Le parti hanno chiesto di rivalutare il ragionamento formulato dai consulenti dell' ma gli stessi CP_3 consulenti hanno formulato l'unico parere tecnico che elabora un serio criterio probabilistico sulle possibilità di sopravvivenza del de cuius in caso di pronta somministrazione del siero.
E' bene rilevare, infatti, che le conclusioni dei consulenti in a.t.p. hanno specificato, con chiarezza e lucidità, che “le chances calcolate applicando il SOFA score sovra stimano la sopravvivenza del paziente (fino al 40%) non considerando l'insufficienza epatica per la mancanza del valore della bilirubina, mai rilevata dagli esami ematochimici, che non consente di completare lo score e quindi di valutare la gravità dell'insufficienza epatica nella MOF di cui il paziente era già portatore all'ingresso in ospedale" (pag. 21 elaborato tecnico in a.t.p.); dunque gli stessi consulenti non attribuiscono un valore preciso ma specificano che la probabilità di sopravvivenza del 40% costituisce l'esito di una elaborazione che, a causa della mancata rilevazione di taluni valori e parametri, non ha potuto tenere in debita considerazione circostanze che avrebbero verosimilmente determinato una ulteriore riduzione delle probabilità di sopravvivenza al momento di ingresso al Pronto Soccorso, costituendo, quindi, il valore del 40% limite massimo e comunque verosimilmente sovrastimato della probabilità di sopravvivenza.
4.2. A fronte di tale complessità e accuratezza, l'attore fa riferimento ad un parere pro veritate che parla genericamente di "concausa" (pag. 2); tale parere si sofferma, quasi unicamente, sulla individuazione della condotta colposa e si limita a citare ridotto campione statistico (limitato all'esperienza presso CAV di
Firenze dal 1 gennaio 2018 del sottoscrittore), omettendo riferimenti alla letteratura medica ovvero a studi statistici capillari, peraltro senza operare differenziazioni rispetto alle condizioni in cui i pazienti erano approdati al CAV (si veda allegato n. 4 atto di citazione, in particolare, si veda la nota n.2 pag. 3).
Solo apparentemente più dettagliata appare essere l'ulteriore consulenza depositata dall'attore, che specifica l'esistenza di correlazione causale tra il “decesso” e “l'ingiustificato ritardo nella somministrazione del siero antiofidico”, individuandolo quale “fattore determinante”, senza tuttavia specificare l'iter logico che sorregge tali conclusioni;
in particolare, si omette qualsiasi riferimento al necessario e imprescindibile svolgimento di ragionamento controfattuale, al fine di comprendere ciò che sarebbe verosimilmente accaduto nel caso di pronta somministrazione del siero da parte dei sanitari (si veda documento n. 1.3, allegato atto di citazione).
4.3. Parte convenuta, da parte sua, ha affermato che le probabilità di sopravvivenza erano molto inferiori al dichiarato 40% poiché attribuendo valori fittizi ma comunque verosimili ai parametri che i consulenti
6 in a.t.p. avevano indicato come mancanti, ne sarebbe risultata “una probabilità di morte del 95,2%” (si veda pag. 10, comparsa conclusionale parte convenuta).
Tale ragionamento, in parte anche condiviso dai consulenti in a.t.p. (secondo cui la probabilità di sopravvivenza del 40% rappresentava un risultato verosimilmente sovrastimato), appare, per altro verso, arbitrario, laddove si attribuisce alla “bilirubina” un valore mai effettivamente rilevato.
4.4. Sulla scorta delle considerazioni appena elaborate devono accogliersi le conclusioni formulati dai consulenti in sede di a.t.p.; ciò comporta, in prima battuta, l'impossibilità di rilevare la sussistenza di nesso causale tra la condotta colposa e l'evento morte, in quanto deve affermarsi “più probabile che no” che il decesso di sarebbe avvenuto anche in caso di pronta somministrazione del siero. Persona_1
Ne consegue il rigetto della domanda principale.
5. Quanto alla richiesta di liquidare il danno da perdita di chance “in pregiudizio del de cuius e, quindi, dei suoi eredi” devono formularsi una serie di osservazioni.
5.1. Rispetto a tale voce di danno, la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di provvedimento caratterizzato da particolare chiarezza e completezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7195 del 2014), ha descritto la cd. “chance, la cui perdita è rilevante a fini risarcitori, come "un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma salutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale", secondo la nozione data già da questa Corte con la sentenza n. 4400/04, richiamata anche dal giudice a quo.
Pur mostrando di condividere il corollario per il quale il danno non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo, il giudice ha introdotto un criterio di valutazione di questa possibilità, che non trova riscontro nei richiamati precedenti giurisprudenziali, e che sposta sul piano della causalità quella che, tutt'al più, è una delibazione riservata al piano della quantificazione del danno risarcibile.
Ha introdotto, infatti, una sorta di distinzione tra chance la cui perdita è risarcibile e chance la cui perdita non sarebbe risarcibile a seconda che la possibilità di conseguire il risultato utile sia superiore o inferiore al 50% ed ha ritenuto
"giuridicamente risarcibili soltanto le perdite di occasioni favorevoli aventi un grado di probabilità statisticamente consistente,
o quanto meno non irrilevante", quantificato nella misura dal 50% in su. Per la verità, la sentenza, come già detto, da conto di una lettura alternativa, secondo cui il danno da perdita di chance sarebbe risarcibile "anche in presenza di margini statistico probabilistici inferiori alla soglia del 50%", ma la attribuisce ad un orientamento giurisprudenziale non prevalente,
e limitato al settore dei "concorsi in tema di lavoro", perciò da disattendere nel caso di specie.
5.- Questa decisione e gli argomenti che la sorreggono contrastano con i principi affermato da questa Corte in tema di danno consistente nella perdita di chance ed, in specie, con il risultato applicativo raggiunto in un caso affine al presente, per il quale si è affermato che "in tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno
7 risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la chance di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita nonché la chance di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti" (Cass. n. 23846/08). La Corte territoriale, nella seconda parte della motivazione, dopo aver bene individuato la perdita di chance come termine di riferimento della causalità (quale evento dannoso distinto ed autonomo rispetto all'esito letale della malattia), ha tuttavia equivocato sul concetto di chance risarcibile come perdita della possibilità di conseguire un risultato utile o, comunque, migliore, finendo per rapportarne il concetto, pur enunciato in termini di possibilità, alla probabilità di conseguire il risultato.
Ha infatti ritenuto che per risarcire la perdita della chance di una vita più lunga, l'intervento chirurgico scorretto si sarebbe potuto considerare un significativo antecedente causale della perdita (quindi dell'evento dannoso) se questa chance fosse stata probabile e non soltanto possibile, cioè se la percentuale astratta di sopravvivenza fosse stata superiore al 50%.
È palese il fraintendimento della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento da perdita di chance, così come venuta delineandosi quanto meno a far data dalla sentenza n. 4400 del 2004, sulla quale pure la Corte d'Appello di Trieste ha dichiarato di voler fondare il decisum.
Ed invero, il modello d'indagine del nesso causale in caso di perdita di chance è sì fondato sulla regola probatoria c.d. del
"più probabile che non" (cfr. Cass. S.U. n. 576/08, per la quale, "in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio"), ma non nel senso in cui l'ha intesa la sentenza impugnata, bensì nel senso che è l'evento perdita di chance a costituire il termine di riferimento della causalità, quale evento di danno risarcibile.
La Corte territoriale non ha tenuto presente che, quando si discorre in termini di perdita di chance, vale a dire di perdita della possibilità di ottenere un risultato utile, occorre dare per scontato che "non è possibile affermare che l'evento si sarebbe
o meno verificato, ma si può dire che il paziente ha perso, per effetto di detto inadempimento, delle chance, che statisticamente aveva, anche tenuto conto della particolare situazione concreta" (così Cass. n. 4400/04). Pertanto, una volta individuata una chance, per definizione consistente in mera possibilità (la cui esistenza sia però provata, sia pure in base a dati scientifici
o statistici, come nel caso di specie), va indagato il nesso causale della perdita di tale possibilità con la condotta riferita al responsabile, prescindendo dalla maggiore o minore idoneità della chance a realizzare il risultato sperato (cfr. Cass. n.
8 23846/08), ma reputandola di per sé come "bene", cioè un diritto attuale autonomo e diverso dagli altri, ivi compreso il diritto alla salute (cfr. Cass. n. 21619/07).
In questa fase, il ragionamento va di certo condotto in termini probabilistici, ma esclusivamente nell'indagare il rapporto tra la situazione fattuale e la perdita della possibilità del risultato utile, vale a dire nel compiere quella che è l'attività di
"accertamento" del nesso di causalità materiale così come connotata in ambito civile, con applicazione della detta regola c.d. del "più probabile che non" (cfr. di recente Cass. n. 21255/13, secondo cui "Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da chance perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale di funzione, cioè probatoria, del più probabile che non, sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata più probabilmente che non"). Pertanto, in casi quale quello di specie, sussiste il nesso causale se l'errore medico ha comportato
"più probabilmente che non" la perdita della possibilità di una vita più lunga da parte del paziente, statisticamente accertata, in caso di intervento chirurgico corretto, sulla base di indagini epidemiologiche.
In pratica, evento di danno e conseguenze dannose astrattamente risarcibili coincidono, poiché altro è la perdita di chance intesa come danno, in sé, risarcibile, quale è quella di cui qui si discute;
altro è il danno da perdita di chance, quale conseguenza dannosa risarcibile di un diverso evento di danno, dato dalla lesione di altro bene giuridico, quale ad esempio - per restare nel campo del danno alla persona da responsabilità medica - il diritto alla salute. In questa seconda accezione, la perdita di chance rileva soltanto sotto il profilo della consequenzialità immediata e diretta ex art. 1223 c.c., rispetto alla lesione, già accertata come causalmente connessa alla condotta dell'agente, dell'integrità psico- fisica;
nella prima accezione la perdita di chance è, in sé, danno evento causalmente connesso alla condotta dell'agente.
5.1.- Tuttavia, trattandosi di risarcibilità in astratto, essa necessita di un'operazione di quantificazione che non può prescindere dalla situazione concreta.
Soltanto in questa fase successiva ed ulteriore, che è quella della quantificazione del risarcimento, torna rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Trieste tale maggiore o minore possibilità non serve a qualificare la chance giuridicamente rilevante, che è per definizione espressa in termini di possibilità.
6.- Nel caso della responsabilità medica, in particolare per intervento terapeutico o chirurgico errato, occorre verificare se questo abbia comportato, per quanto qui rileva, la perdita della possibilità di vivere più a lungo, anche soltanto per poco tempo;
nel caso di specie, si è considerato ragionevole parametro di riferimento il quinquennio, in quanto fatto oggetto di indagini statistico-epidemiologiche, ritenute attendibili dalla Corte d'Appello.
Una volta accertato il nesso causale tra l'errore medico ed il mancato rallentamento della progressione della malattia o comunque tra l'errore medico e l'accorciamento della possibile durata della vita, secondo quanto sopra, la perdita di questa
9 chance è comunque, in ipotesi, risarcibile, quale entità a sé, giuridicamente ed economicamente valutabile. La percentuale astratta di realizzabilità della chance, nel caso di specie il 41%, diventa oggetto di indagine, in un secondo momento, quando, tenuto conto della particolare situazione concreta, si dovrà addivenire alla quantificazione del risarcimento.
Ed, invero, come già rilevato da questa Corte nel citato precedente n. 23846/08 - cui si intende dare seguito -, nel giudizio di liquidazione del danno da perdita della chance verranno ad assumere rilievo sia l'aspetto della prossimità della situazione fattuale al conseguimento del risultato sperato, sia il profilo della maggiore o minore idoneità a garantire questo risultato.
Sotto il primo aspetto, il valore della perdita dipenderà dalla sufficienza del comportamento tenuto o mancato, da parte del responsabile, a determinare il risultato sperato (ovvero dalla necessità, al contrario, dell'intervento di ulteriori evenienze, da valutarsi caso per caso quanto alla probabilità o solamente alla possibilità del loro accadimento); sotto il secondo aspetto, rileverà l'idoneità in concreto della situazione a determinare il risultato sperato, cioè la probabilità o la mera possibilità del conseguimento del risultato, anche in termini percentuali.
6.1.- In un caso quale quello di specie, la liquidazione del danno eventuale non potrà che essere rapportata alla riduzione del periodo di sopravvivenza provocata dall'errore medico, nonché alla percentuale di possibilità astratta di conseguire il risultato massimo raggiungibile, data la situazione concreta: nel caso di specie, la sopravvivenza per cinque anni nella misura del 41%, previa verifica di eventuali circostanze sopravvenute o concomitanti incidenti nel senso di cui sopra.
D'altronde, la rilevanza dell'elemento tempo quale componente essenziale del bene della vita, con la conseguente rilevanza di ogni fatto imputabile che ne determini l'anticipata cessazione, è già presente nella giurisprudenza di questa Corte, intervenuta,
- oltre che nel caso su ricordato, del tutto affine al presente (Cass. n. 23846/08) -in ipotesi speculari, ma comunque significative (di comportamento commissivo che anticipi un decesso comunque inevitabile, piuttosto che - come nel caso di specie - di omissione di comportamento che ne avrebbe ritardato la sopravvenienza: cfr. Cass. n. 5962/00 e n. 20996/12).
Questa stessa giurisprudenza ha pure chiarito che, proprio perché il fatto illecito non è stato causa della morte in sé, ma solo della morte in quella data e non successivamente, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore degli aventi diritto, non potrà che investire detta anticipazione della morte, ed avere quindi come termine di riferimento il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l'evento si è effettivamente verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato se il fatto illecito acceleratore dei fattori patogenetici preesistenti non vi fosse stato (cfr., in motivazione, Cass. n. 5962/00 cit.). Il principio va adattato al caso in cui il danno sia consistito in una perdita di chance, dovendosi contemperare con il criterio di quantificazione del risarcimento in ragione della maggiore o minore idoneità, anche percentuale, della chance a produrre il risultato sperato.
In conclusione va affermato che, in tema di responsabilità medica, dà luogo a danno risarcibile l'errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l'esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione
10 equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto”.
5.3. Inoltre, rispetto alla trasmissibilità agli eredi di tale voce di danno, deve rammentarsi che secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. 26851/2023) nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono di regola alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditatis, se allegati e provati, i danni conseguenti:
(i) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
(ii) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'on né nel quantum), come danno da perdita di chance di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditatis, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da "perdita anticipata della vita" con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente.
5.3.1. Quello che rileva nel caso di specie è dunque il pregiudizio di cui al (ii), come già detto consistente in autonoma posta risarcitoria, maturatasi nella sfera della paziente prima del decesso e trasmessa agli eredi, ossia la perdita della chance di sopravvivenza.
5.3.2. Come è emerso dal condivisibile percorso logico elaborato dai consulenti in a.t.p., le condotte dei sanitari, benché non abbiano cagionato il decesso, hanno tuttavia privato il paziente della chance di sopravvivenza, che i consulenti hanno determinato in una misura non superiore al 40%; a tal proposito
è bene rilevare che, nonostante tale misura possa effettivamente ritenersi sovrastimata (per stessa ammissione dei consulenti), le probabilità di sopravvivenza si ritiene fossero comunque non irrilevanti, in quanto tali suscettibili di attivare la tutela risarcitoria al fine di attenuare gli esiti del ragionamento in tema di causalità, che si risolvono nella secca alternativa tra “all or nothing”.
Sulla scorta di quanto affermato, appare comunque corretto operare una riduzione sulla percentuale indicata dai consulenti (coerentemente con quanto dagli stessi affermato) e, ai fini della quantificazione del danno s'individua la percentuale di sopravvivenza nella misura del 25%.
5.3.3. Ai medesimi fini, non esistendo criteri obiettivi per monetizzare il danno da perdita della propria vita, si ritiene corretto utilizzare quale parametro di riferimento per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza, la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%.
Assumendo quale base le Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento del decesso, i cui parametri si ritengono congrui per la liquidazione del danno biologico, tenuto conto dell'età di al Persona_1
11 momento del decesso, anni 59, e applicando il punto percentuale per danno biologico (pari a € 8.032,55) per il caso di una invalidità del 100%, si ottiene un importo pari ad euro 803.255,00.
5.3.3.1. A questo punto, occorrerebbe applicare sull'importo ottenuto la percentuale di possibilità di sopravvivenza;
nel caso di specie la stessa è stata individuata nel 25% (si veda sopra); si ottiene l'importo finale di euro 200.813,75, corrispondente al danno complessivamente spettante agli eredi per la perdita di chance di sopravvivenza di Persona_1
Considerato l'art. 581 c.c. e i legami familiari tra de cuius e parti attrici, l'importo di euro 200.813,75 dovrà essere diviso in n. 3 quote aventi pari valore, da attribuire a ciascuna delle parti attrici (1/3 di € 200.813,75 per ciascuno).
5.4. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi,
a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”
e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
condanna la parte convenuta al risarcimento del danno in favore delle parti attrici, complessivamente determinato nella misura di euro 200.813,75 da dividersi nella misura di 1/3 per ciascuna delle parti attrici,
12 oltre al lucro cessante da devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. condanna parte convenuta, in favore delle parti attrice, al pagamento delle spese di lite quantificate in €
545,00 per spese vive e in € 14.103,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%. pone le spese di c.t.u. della fase di a.t.p. definitivamente a carico della parte convenuta.
Spoleto, 22 febbraio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
13
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 1069/2020 r.g.
, Parte_1
Parte_2
Parte_3
Avv. FAGOTTI LORENA parte attrice
Parte_4
Avv. BECECCO PATRIZIA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa acquisizione dell'intero fascicolo
n. 465/2019 R.G. Tribunale di Spoleto, provvedere a:
- in via principale, accertare e dichiarare che il decesso del sig. è stato causato da un comportamento Persona_1 colposo dei sanitari dell'Ospedale di Spoleto;
per l'effetto, condannare la “ al risarcimento di tutti i Parte_4 danni subiti dai ricorrenti che si quantificano nella misura di € 330.000,00 a favore di € 330.000,00 Parte_1
a favore di ed € 330.000,00 a favore di o della somma maggiore o minore che sarà Parte_2 Parte_3 ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, nonché di € 153.000,00 o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria a titolo di danno patrimoniale;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga accertato e dichiarato che la colpevole condotta dei sanitari abbia causato esclusivamente perdita di chances in pregiudizio del de cuius e, quindi, dei suoi eredi, condannare la Parte_5
[..
[...] [...]
2” al risarcimento del relativo danno, che si quantifica in € 132.000,00 ciascuno (40% di € 330.000,00) o nella somma
[...] maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite, competenze, onorari e rimborso forfettario relativo al presente giudizio nonché al procedimento introduttivo ex art. 696 bis c.p.c., ivi comprese le competenze del consulente di parte (€ 2.000,00) e dei CC.TT.UU (doc.
n. 9).
Per il convenuto: si riporta ai precedenti scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento delle eccezioni e domande ivi articolate, incluse le istanze istruttorie non ammesse (interrogatorio formale, prova per testi sui capitoli esclusi ed esibizione documentale) e per il rigetto di quelle di parte attrice.
Le ragioni della decisione:
1. In premessa è bene compiere un breve excursus sulle vicende processuali.
1.1. Con atto di citazione notificato il 17/6/2020, parti attrici (figlia del de cuius), Parte_2 [...]
(figlia del de cuius) ed (coniuge del de cuius) hanno convenuto in giudizio la Pt_3 Parte_1 [...]
, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al decesso del prossimo Pt_4 congiunto avvenuto il 13 agosto 2016. Persona_1
1.1.1. La domanda è stata articolata attraverso una richiesta formulata in via principale e una formulata in via subordinata;
con la prima è stato richiesto il ristoro del danno patito iure proprio dai familiari, nelle sue declinazioni patrimoniali e non patrimoniali.
In via subordinata, è stato richiesto il ristoro del pregiudizio derivante da “perdita di chances in pregiudizio del de cuius e, quindi, dei suoi eredi”.
1.1.2. Nella ricostruzione di parte attrice, le richieste risarcitorie deriverebbero dal comportamento qualificabile come colposo dei , i quali avrebbero Controparte_1 ritardato nella somministrazione dell'antidoto contro il veleno di vipera a seguito del morso subito dal paziente, il quale giungeva al P.S. del nosocomio, trasportato dal servizio 118, in data 12 agosto 2016.
1.1.2. Si è costituita in giudizio la convenuta , contestando la domanda ed evidenziando Controparte_2 la non chiara rappresentazione dei fatti antecedenti l'accesso di al P.S. dell'Ospedale di Persona_1
Spoleto.
Parte convenuta ha assunto la decisività della esatta ricostruzione degli orari di ciascun accadimento, considerato che a seguito del morso velenoso del rettile la tempestività della richiesta di intervento assumerebbe valenza particolarmente significativa.
Inoltre, parte convenuta ha evidenziato la verosimile mancata piena comunicazione di circostanze rilevanti, che i familiari avrebbero dovuto fornire ai sanitari nei momenti concomitanti con la
2 somministrazione (immagine fotografica rappresentativa del de cuius con un serpente in mano), e l'assenza di nesso tra la condotta dei sanitari e il decesso, attese le gravissime condizioni di salute del de cuius quando lo stesso raggiungeva il presidio ospedaliero.
1.2. E' bene precisare che, nella fase antecedente al giudizio, era stato attivato procedimento di accertamento tecnico preventivo (si veda documento n. 2, allegato alla comparsa di costituzione e risposta); i consulenti avevano affermato che “la causa mortis del Sig. è stata un'insufficienza Persona_1 multiorgano (MOF, multi organ falere) causata da inoculazione di veleno di vipera che provocava uno shock distributivo di natura settica complicato da CID (coagulazione intravasale disseminata)” (pag. 36 citato elaborato consulenziale).
Inoltre, secondo i consulenti, “All'arrivo in ospedale, in sede di pronto soccorso, la somministrazione del siero non veniva eseguita per obiettività “negativa” quando invece vi erano le condizioni anamnestiche e laboratoristiche idonee alla somministrazione del siero che, a tal punto, era un presidio salva-vita da applicare” (pag. 36 citato elaborato consulenziale).
Ed ancora i consulenti avevano affermato che “le condizioni del paziente al pronto soccorso erano però talmente gravi da rendere assai improbabile la sopravvivenza” (pag. 36 citato elaborato consulenziale); più in particolari i consulenti hanno affermato, anche a seguito di contestazione dei consulenti di parte, che “si conferma pertanto la mortalità stimata dallo score e le percentuali di CHANCES di sopravvivenza qualora il siero fosse stato somministrato dai curanti al tempo “zero”, pari al 40%” (pag. 27 citato elaborato consulenziale).
2. A fronte della sintesi degli accadimenti e dei documenti processuali, è bene procedere alla valutazione delle argomentazioni delle parti.
2.1. Con riferimento ad ambedue le domanda di parte attrice è bene concentrare l'attenzione sulla eventuale sussistenza di condotta colposa.
In primo luogo deve rilevarsi che, in sede di primo accesso al Pronto Soccorso, in anamnesi i sanitari avevano rilevato che il de cuius aveva fatto accesso diretto “in sala (…) trasportato dai colleghi del 118” e che
“i testimoni riferiscono che il paziente poco prima di sentirsi male aveva tra le mani una biscia di acqua dolce” (si veda verbale di dimissione da Pronto Soccorso, in cui si indica accesso alle 18:16 del 12/08/2016, uscita alle
18:18 del 12/08/2016, con destinazione individuata in ricovero in reparto ospedaliero “anestesia e rianimazione”, il riferimento è a pag. 78 del documento informatico che contiene cartella clinica, allegato
“N. 1.2” dell'atto di citazione).
Ciò dimostra che, fin dal primo contatto con i soccorsi, era stato indicato che il de cuius si era imbattuto in rettile potenzialmente velenoso (considerata la possibile errata indicazione della tipologia di rettile).
Peraltro, coerentemente con tale ricostruzione, già in sede di Pronto Soccorso i sanitari avevano considerato tale sospetto terapeutico dando atto di aver svolto “esame obiettivo”, attestando tuttavia un
3 esito che “non evidenza grossolani segni i sospetti di morso di animale né veno di puntura” (si veda citato verbale di dimissione di pronto soccorso).
Tuttavia, la successiva ripetizione di esame obiettivo, svolto il giorno successivo 13/8/2016 presso il reparto di anestesia e rianimazione, forniva un esito opposto, evidenziandosi “due fori arrossati alla base del pollice sx dai quali fuoriesce siero misto a sangue, il dito pollice sx appare gonfio e leggermente ischemico” (si veda esame obiettivo apparati, pag. 13 del documento informatico che contiene cartella clinica, allegato “N. 1.2” dell'atto di citazione).
Pur non potendosi ritenere che le condizioni riscontrare il 13/8/2016 fossero identiche a quelle del giorno precedente, la presenza dei fori che attestavano il morso del rettile deve ritenersi osservabile anche il giorno precedente, al momento dello svolgimento dell'esame obiettivo svolto in Pronto Soccorso
(nell'ambito del quale si era cercato visivamente proprio quell'elemento).
Perciò, come condivisibilmente rilevato dai consulenti in sede di a.t.p., “le condotte dei sanitari del pronto soccorso appaiono censurabili in riferimento alla esecuzione di un esame obiettivo superficiale e frettoloso che, evidentemente, non esplorava tutti i distretti anatomici dove era possibile riscontrare le lesioni del morso di vipera” (pag. 20 elaborato consulenziale, allegato n. 2 comparsa di costituzione e risposta).
2.3. A fronte di tale lineare percorso logico, che valorizza documenti provenienti dalla stessa struttura sanitaria e parere medico dotato di coerenza e buon senso, appare difficile comprendere l'impatto che possono avere le considerazioni svolte da parte convenuta, secondo cui “è emerso in atti e in corso di causa che al momento dell'accesso del paziente in Pronto Soccorso i medici non erano ancora stati informati con certezza del morso di vipera subito” (pag. 7 comparsa conclusionale parte convenuta).
Inoltre, oltre a risultare indimostrata una eventuale incompatibilità tra le manovre finalizzate ad una urgente rianimazione e le operazioni utili al rinvenimento del morso della vipera (come parrebbe adombrarsi a pag. 7 della medesima comparsa conclusionale), tale circostanza risulta smentita dallo stesso verbale di dimissioni di pronto soccorso, in cui si attesta che i sanitari avevano svolto apposito esame obiettivo, allo scopo di individuare eventuali morsi di serpente a seguito di quanto emerso in anamnesi.
2.4. Appare quindi corretto affermare che, al momento dell'ingresso in Pronto Soccorso, i sanitari avrebbero dovuto svolgere un più accurato esame obiettivo sul corpo del de cuius, considerato che gli stessi stavano indagando le cause delle sue gravi condizioni, degenerate in maniera improvvisa e per ragioni in quel momento non individuate, avendo appreso anche che, poche ore prima, lo stesso de cuius aveva avuto un contatto diretto con un serpente.
2.5. A tal proposito rileva a sfavore di parte convenuta la circostanza secondo cui la notizia del contatto con il serpente non sia circolata tempestivamente tra i sanitari che avevano avuto in cura il de cuius: come
4 già evidenziato, l'ingresso del de cuius in Pronto Soccorso era stata accompagnato dalla già menzionata notizia.
Perciò la mancata conoscenza di tale circostanza da parte dei sanitari, che avevano curato il de cuius a seguito del suo ricovero, costituisce un ulteriore profilo di colpa a carico della struttura sanitaria.
3. È bene, inoltre, rilevare che parte convenuta ha ipotizzato un concorso colposo delle persone danneggiate e ha comunque evidenziato lacune nella ricostruzione degli accadimenti che ne suggerirebbero la configurabilità.
Infatti, parte convenuta ha ipotizzato che vi sarebbe stato un ritardo nel contattare i soccorsi;
secondo il convenuto, i familiari, dopo aver scattato al de cuius una fotografia con il serpente in mano, si congedavano sereni da lui confidando “nel fatto che l'animale da quest'ultimo tenuto in mano fosse una semplice biscia d'acqua”
(pag. 4 comparsa conclusionale convenuta); tale verosimile tempistica, ha portato la convenuta a ritenere non implausibile che l'ora del morso fosse individuabile alle ore 13:30 (anziché come ritenuto dagli attori alle ore 16:30).
Perciò parte convenuta ha affermato che “non si sa quanto tempo sia passato tra l'evento e la chiamata dei soccorsi né quanto tempo sia intercorso tra l'allarme e l'arrivo del 118” e che “Nessuna evidenza probatoria è stata fornita su questi cruciali e rilevanti aspetti” (pag. 5 comparsa conclusionale convenuta).
3.1. La conseguenza di tali osservazioni, tuttavia, non possono essere condivise e, anzi, l'apprezzamento di tali circostanze, compiuto da parte della convenuta, determina per la stessa parte esiti non favorevoli
(o comunque non conformi a quelli richiesti).
Infatti, l'incertezza in ordine al tempo trascorso tra il morso e la chiamata dei soccorsi non può riverberare effetti a sfavore di parte attrice: attesa la natura contrattuale del rapporto, nel caso in cui parte convenuta invochi un concorso colposo degli odierni creditori (i familiari del de cuius), l'applicazione dell'art. 1227
c.c. deve fondarsi su circostanze provate, e non su elementi che la stessa convenuta ritiene incerti.
In altre parole, parte convenuta richiede applicarsi l'art. 1227 c.c. fondando tale richiesta su potenziale incertezza in ordine all'assenza di colpa degli attori;
contrariamente, deve ritenersi che il debitore debba fornire la prova che il creditore avrebbe potuto limitare o evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza (sul punto si veda Cass. Sez. 3, 27/07/2015, n. 15750, Rv. 636176 – 01).
4. Una volta rilevata la condotta colposa riferibile ai sanitari e l'inapplicabilità dell'art. 1227 c.c., al fine di valutare la domanda principale formulata da parte attrice occorre ragionare sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa e il danno iure proprio richiesto dagli attori.
5 In primo luogo, ci si deve concentrare in ordine alla sussistenza del nesso causa tra la condotta colposa e l'evento morte.
4.1. In senso contrario alla sussistenza del legame causale si sono espressi i consulenti in sede di a.t.p., le loro conclusioni sono sintetizzate al precedente par. 1.2.
Le parti hanno chiesto di rivalutare il ragionamento formulato dai consulenti dell' ma gli stessi CP_3 consulenti hanno formulato l'unico parere tecnico che elabora un serio criterio probabilistico sulle possibilità di sopravvivenza del de cuius in caso di pronta somministrazione del siero.
E' bene rilevare, infatti, che le conclusioni dei consulenti in a.t.p. hanno specificato, con chiarezza e lucidità, che “le chances calcolate applicando il SOFA score sovra stimano la sopravvivenza del paziente (fino al 40%) non considerando l'insufficienza epatica per la mancanza del valore della bilirubina, mai rilevata dagli esami ematochimici, che non consente di completare lo score e quindi di valutare la gravità dell'insufficienza epatica nella MOF di cui il paziente era già portatore all'ingresso in ospedale" (pag. 21 elaborato tecnico in a.t.p.); dunque gli stessi consulenti non attribuiscono un valore preciso ma specificano che la probabilità di sopravvivenza del 40% costituisce l'esito di una elaborazione che, a causa della mancata rilevazione di taluni valori e parametri, non ha potuto tenere in debita considerazione circostanze che avrebbero verosimilmente determinato una ulteriore riduzione delle probabilità di sopravvivenza al momento di ingresso al Pronto Soccorso, costituendo, quindi, il valore del 40% limite massimo e comunque verosimilmente sovrastimato della probabilità di sopravvivenza.
4.2. A fronte di tale complessità e accuratezza, l'attore fa riferimento ad un parere pro veritate che parla genericamente di "concausa" (pag. 2); tale parere si sofferma, quasi unicamente, sulla individuazione della condotta colposa e si limita a citare ridotto campione statistico (limitato all'esperienza presso CAV di
Firenze dal 1 gennaio 2018 del sottoscrittore), omettendo riferimenti alla letteratura medica ovvero a studi statistici capillari, peraltro senza operare differenziazioni rispetto alle condizioni in cui i pazienti erano approdati al CAV (si veda allegato n. 4 atto di citazione, in particolare, si veda la nota n.2 pag. 3).
Solo apparentemente più dettagliata appare essere l'ulteriore consulenza depositata dall'attore, che specifica l'esistenza di correlazione causale tra il “decesso” e “l'ingiustificato ritardo nella somministrazione del siero antiofidico”, individuandolo quale “fattore determinante”, senza tuttavia specificare l'iter logico che sorregge tali conclusioni;
in particolare, si omette qualsiasi riferimento al necessario e imprescindibile svolgimento di ragionamento controfattuale, al fine di comprendere ciò che sarebbe verosimilmente accaduto nel caso di pronta somministrazione del siero da parte dei sanitari (si veda documento n. 1.3, allegato atto di citazione).
4.3. Parte convenuta, da parte sua, ha affermato che le probabilità di sopravvivenza erano molto inferiori al dichiarato 40% poiché attribuendo valori fittizi ma comunque verosimili ai parametri che i consulenti
6 in a.t.p. avevano indicato come mancanti, ne sarebbe risultata “una probabilità di morte del 95,2%” (si veda pag. 10, comparsa conclusionale parte convenuta).
Tale ragionamento, in parte anche condiviso dai consulenti in a.t.p. (secondo cui la probabilità di sopravvivenza del 40% rappresentava un risultato verosimilmente sovrastimato), appare, per altro verso, arbitrario, laddove si attribuisce alla “bilirubina” un valore mai effettivamente rilevato.
4.4. Sulla scorta delle considerazioni appena elaborate devono accogliersi le conclusioni formulati dai consulenti in sede di a.t.p.; ciò comporta, in prima battuta, l'impossibilità di rilevare la sussistenza di nesso causale tra la condotta colposa e l'evento morte, in quanto deve affermarsi “più probabile che no” che il decesso di sarebbe avvenuto anche in caso di pronta somministrazione del siero. Persona_1
Ne consegue il rigetto della domanda principale.
5. Quanto alla richiesta di liquidare il danno da perdita di chance “in pregiudizio del de cuius e, quindi, dei suoi eredi” devono formularsi una serie di osservazioni.
5.1. Rispetto a tale voce di danno, la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito di provvedimento caratterizzato da particolare chiarezza e completezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7195 del 2014), ha descritto la cd. “chance, la cui perdita è rilevante a fini risarcitori, come "un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma salutazione, onde la sua perdita, id est la perdita della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale", secondo la nozione data già da questa Corte con la sentenza n. 4400/04, richiamata anche dal giudice a quo.
Pur mostrando di condividere il corollario per il quale il danno non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo, il giudice ha introdotto un criterio di valutazione di questa possibilità, che non trova riscontro nei richiamati precedenti giurisprudenziali, e che sposta sul piano della causalità quella che, tutt'al più, è una delibazione riservata al piano della quantificazione del danno risarcibile.
Ha introdotto, infatti, una sorta di distinzione tra chance la cui perdita è risarcibile e chance la cui perdita non sarebbe risarcibile a seconda che la possibilità di conseguire il risultato utile sia superiore o inferiore al 50% ed ha ritenuto
"giuridicamente risarcibili soltanto le perdite di occasioni favorevoli aventi un grado di probabilità statisticamente consistente,
o quanto meno non irrilevante", quantificato nella misura dal 50% in su. Per la verità, la sentenza, come già detto, da conto di una lettura alternativa, secondo cui il danno da perdita di chance sarebbe risarcibile "anche in presenza di margini statistico probabilistici inferiori alla soglia del 50%", ma la attribuisce ad un orientamento giurisprudenziale non prevalente,
e limitato al settore dei "concorsi in tema di lavoro", perciò da disattendere nel caso di specie.
5.- Questa decisione e gli argomenti che la sorreggono contrastano con i principi affermato da questa Corte in tema di danno consistente nella perdita di chance ed, in specie, con il risultato applicativo raggiunto in un caso affine al presente, per il quale si è affermato che "in tema di danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integra l'esistenza di un danno
7 risarcibile alla persona l'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la chance di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita nonché la chance di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti" (Cass. n. 23846/08). La Corte territoriale, nella seconda parte della motivazione, dopo aver bene individuato la perdita di chance come termine di riferimento della causalità (quale evento dannoso distinto ed autonomo rispetto all'esito letale della malattia), ha tuttavia equivocato sul concetto di chance risarcibile come perdita della possibilità di conseguire un risultato utile o, comunque, migliore, finendo per rapportarne il concetto, pur enunciato in termini di possibilità, alla probabilità di conseguire il risultato.
Ha infatti ritenuto che per risarcire la perdita della chance di una vita più lunga, l'intervento chirurgico scorretto si sarebbe potuto considerare un significativo antecedente causale della perdita (quindi dell'evento dannoso) se questa chance fosse stata probabile e non soltanto possibile, cioè se la percentuale astratta di sopravvivenza fosse stata superiore al 50%.
È palese il fraintendimento della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento da perdita di chance, così come venuta delineandosi quanto meno a far data dalla sentenza n. 4400 del 2004, sulla quale pure la Corte d'Appello di Trieste ha dichiarato di voler fondare il decisum.
Ed invero, il modello d'indagine del nesso causale in caso di perdita di chance è sì fondato sulla regola probatoria c.d. del
"più probabile che non" (cfr. Cass. S.U. n. 576/08, per la quale, "in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio"), ma non nel senso in cui l'ha intesa la sentenza impugnata, bensì nel senso che è l'evento perdita di chance a costituire il termine di riferimento della causalità, quale evento di danno risarcibile.
La Corte territoriale non ha tenuto presente che, quando si discorre in termini di perdita di chance, vale a dire di perdita della possibilità di ottenere un risultato utile, occorre dare per scontato che "non è possibile affermare che l'evento si sarebbe
o meno verificato, ma si può dire che il paziente ha perso, per effetto di detto inadempimento, delle chance, che statisticamente aveva, anche tenuto conto della particolare situazione concreta" (così Cass. n. 4400/04). Pertanto, una volta individuata una chance, per definizione consistente in mera possibilità (la cui esistenza sia però provata, sia pure in base a dati scientifici
o statistici, come nel caso di specie), va indagato il nesso causale della perdita di tale possibilità con la condotta riferita al responsabile, prescindendo dalla maggiore o minore idoneità della chance a realizzare il risultato sperato (cfr. Cass. n.
8 23846/08), ma reputandola di per sé come "bene", cioè un diritto attuale autonomo e diverso dagli altri, ivi compreso il diritto alla salute (cfr. Cass. n. 21619/07).
In questa fase, il ragionamento va di certo condotto in termini probabilistici, ma esclusivamente nell'indagare il rapporto tra la situazione fattuale e la perdita della possibilità del risultato utile, vale a dire nel compiere quella che è l'attività di
"accertamento" del nesso di causalità materiale così come connotata in ambito civile, con applicazione della detta regola c.d. del "più probabile che non" (cfr. di recente Cass. n. 21255/13, secondo cui "Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da chance perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale di funzione, cioè probatoria, del più probabile che non, sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa - e migliore - possibilità si sarebbe verificata più probabilmente che non"). Pertanto, in casi quale quello di specie, sussiste il nesso causale se l'errore medico ha comportato
"più probabilmente che non" la perdita della possibilità di una vita più lunga da parte del paziente, statisticamente accertata, in caso di intervento chirurgico corretto, sulla base di indagini epidemiologiche.
In pratica, evento di danno e conseguenze dannose astrattamente risarcibili coincidono, poiché altro è la perdita di chance intesa come danno, in sé, risarcibile, quale è quella di cui qui si discute;
altro è il danno da perdita di chance, quale conseguenza dannosa risarcibile di un diverso evento di danno, dato dalla lesione di altro bene giuridico, quale ad esempio - per restare nel campo del danno alla persona da responsabilità medica - il diritto alla salute. In questa seconda accezione, la perdita di chance rileva soltanto sotto il profilo della consequenzialità immediata e diretta ex art. 1223 c.c., rispetto alla lesione, già accertata come causalmente connessa alla condotta dell'agente, dell'integrità psico- fisica;
nella prima accezione la perdita di chance è, in sé, danno evento causalmente connesso alla condotta dell'agente.
5.1.- Tuttavia, trattandosi di risarcibilità in astratto, essa necessita di un'operazione di quantificazione che non può prescindere dalla situazione concreta.
Soltanto in questa fase successiva ed ulteriore, che è quella della quantificazione del risarcimento, torna rilevante l'idoneità della chance a produrre il risultato utile, nel senso che l'entità del risarcimento andrà commisurata al danno quantificato in ragione della maggiore o minore possibilità di ottenere quel risultato, misurata eventualmente in termini percentuali.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello di Trieste tale maggiore o minore possibilità non serve a qualificare la chance giuridicamente rilevante, che è per definizione espressa in termini di possibilità.
6.- Nel caso della responsabilità medica, in particolare per intervento terapeutico o chirurgico errato, occorre verificare se questo abbia comportato, per quanto qui rileva, la perdita della possibilità di vivere più a lungo, anche soltanto per poco tempo;
nel caso di specie, si è considerato ragionevole parametro di riferimento il quinquennio, in quanto fatto oggetto di indagini statistico-epidemiologiche, ritenute attendibili dalla Corte d'Appello.
Una volta accertato il nesso causale tra l'errore medico ed il mancato rallentamento della progressione della malattia o comunque tra l'errore medico e l'accorciamento della possibile durata della vita, secondo quanto sopra, la perdita di questa
9 chance è comunque, in ipotesi, risarcibile, quale entità a sé, giuridicamente ed economicamente valutabile. La percentuale astratta di realizzabilità della chance, nel caso di specie il 41%, diventa oggetto di indagine, in un secondo momento, quando, tenuto conto della particolare situazione concreta, si dovrà addivenire alla quantificazione del risarcimento.
Ed, invero, come già rilevato da questa Corte nel citato precedente n. 23846/08 - cui si intende dare seguito -, nel giudizio di liquidazione del danno da perdita della chance verranno ad assumere rilievo sia l'aspetto della prossimità della situazione fattuale al conseguimento del risultato sperato, sia il profilo della maggiore o minore idoneità a garantire questo risultato.
Sotto il primo aspetto, il valore della perdita dipenderà dalla sufficienza del comportamento tenuto o mancato, da parte del responsabile, a determinare il risultato sperato (ovvero dalla necessità, al contrario, dell'intervento di ulteriori evenienze, da valutarsi caso per caso quanto alla probabilità o solamente alla possibilità del loro accadimento); sotto il secondo aspetto, rileverà l'idoneità in concreto della situazione a determinare il risultato sperato, cioè la probabilità o la mera possibilità del conseguimento del risultato, anche in termini percentuali.
6.1.- In un caso quale quello di specie, la liquidazione del danno eventuale non potrà che essere rapportata alla riduzione del periodo di sopravvivenza provocata dall'errore medico, nonché alla percentuale di possibilità astratta di conseguire il risultato massimo raggiungibile, data la situazione concreta: nel caso di specie, la sopravvivenza per cinque anni nella misura del 41%, previa verifica di eventuali circostanze sopravvenute o concomitanti incidenti nel senso di cui sopra.
D'altronde, la rilevanza dell'elemento tempo quale componente essenziale del bene della vita, con la conseguente rilevanza di ogni fatto imputabile che ne determini l'anticipata cessazione, è già presente nella giurisprudenza di questa Corte, intervenuta,
- oltre che nel caso su ricordato, del tutto affine al presente (Cass. n. 23846/08) -in ipotesi speculari, ma comunque significative (di comportamento commissivo che anticipi un decesso comunque inevitabile, piuttosto che - come nel caso di specie - di omissione di comportamento che ne avrebbe ritardato la sopravvenienza: cfr. Cass. n. 5962/00 e n. 20996/12).
Questa stessa giurisprudenza ha pure chiarito che, proprio perché il fatto illecito non è stato causa della morte in sé, ma solo della morte in quella data e non successivamente, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore degli aventi diritto, non potrà che investire detta anticipazione della morte, ed avere quindi come termine di riferimento il lasso di tempo intercorrente tra la data in cui l'evento si è effettivamente verificato e quello in cui si sarebbe presumibilmente verificato se il fatto illecito acceleratore dei fattori patogenetici preesistenti non vi fosse stato (cfr., in motivazione, Cass. n. 5962/00 cit.). Il principio va adattato al caso in cui il danno sia consistito in una perdita di chance, dovendosi contemperare con il criterio di quantificazione del risarcimento in ragione della maggiore o minore idoneità, anche percentuale, della chance a produrre il risultato sperato.
In conclusione va affermato che, in tema di responsabilità medica, dà luogo a danno risarcibile l'errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l'esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione
10 equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto”.
5.3. Inoltre, rispetto alla trasmissibilità agli eredi di tale voce di danno, deve rammentarsi che secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ. 26851/2023) nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono di regola alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditatis, se allegati e provati, i danni conseguenti:
(i) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
(ii) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'on né nel quantum), come danno da perdita di chance di sopravvivenza. In nessun caso sarà risarcibile iure hereditatis, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da "perdita anticipata della vita" con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente.
5.3.1. Quello che rileva nel caso di specie è dunque il pregiudizio di cui al (ii), come già detto consistente in autonoma posta risarcitoria, maturatasi nella sfera della paziente prima del decesso e trasmessa agli eredi, ossia la perdita della chance di sopravvivenza.
5.3.2. Come è emerso dal condivisibile percorso logico elaborato dai consulenti in a.t.p., le condotte dei sanitari, benché non abbiano cagionato il decesso, hanno tuttavia privato il paziente della chance di sopravvivenza, che i consulenti hanno determinato in una misura non superiore al 40%; a tal proposito
è bene rilevare che, nonostante tale misura possa effettivamente ritenersi sovrastimata (per stessa ammissione dei consulenti), le probabilità di sopravvivenza si ritiene fossero comunque non irrilevanti, in quanto tali suscettibili di attivare la tutela risarcitoria al fine di attenuare gli esiti del ragionamento in tema di causalità, che si risolvono nella secca alternativa tra “all or nothing”.
Sulla scorta di quanto affermato, appare comunque corretto operare una riduzione sulla percentuale indicata dai consulenti (coerentemente con quanto dagli stessi affermato) e, ai fini della quantificazione del danno s'individua la percentuale di sopravvivenza nella misura del 25%.
5.3.3. Ai medesimi fini, non esistendo criteri obiettivi per monetizzare il danno da perdita della propria vita, si ritiene corretto utilizzare quale parametro di riferimento per liquidare adeguatamente la chance di sopravvivenza, la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%.
Assumendo quale base le Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento del decesso, i cui parametri si ritengono congrui per la liquidazione del danno biologico, tenuto conto dell'età di al Persona_1
11 momento del decesso, anni 59, e applicando il punto percentuale per danno biologico (pari a € 8.032,55) per il caso di una invalidità del 100%, si ottiene un importo pari ad euro 803.255,00.
5.3.3.1. A questo punto, occorrerebbe applicare sull'importo ottenuto la percentuale di possibilità di sopravvivenza;
nel caso di specie la stessa è stata individuata nel 25% (si veda sopra); si ottiene l'importo finale di euro 200.813,75, corrispondente al danno complessivamente spettante agli eredi per la perdita di chance di sopravvivenza di Persona_1
Considerato l'art. 581 c.c. e i legami familiari tra de cuius e parti attrici, l'importo di euro 200.813,75 dovrà essere diviso in n. 3 quote aventi pari valore, da attribuire a ciascuna delle parti attrici (1/3 di € 200.813,75 per ciascuno).
5.4. Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi,
a mente dei noti principi sanciti dalla Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995, come “lucro cessante”
e computabili, in relazione al pregiudizio subito per il mancato godimento - nel tempo - del bene o del suo equivalente in denaro, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente. Essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate alla data del sinistro (per ciò che concerne gli importi a titolo di danno non patrimoniale) ed alla data del pagamento (per ciò che concerne gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro (per gli importi riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale) e dalla data del pagamento (per gli importi di spesa sostenuti a titolo di danno patrimoniale) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data della presente decisione (che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta), sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai medi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e all'attività dalle stesse svolta.
p.q.m.
condanna la parte convenuta al risarcimento del danno in favore delle parti attrici, complessivamente determinato nella misura di euro 200.813,75 da dividersi nella misura di 1/3 per ciascuna delle parti attrici,
12 oltre al lucro cessante da devalutazione, applicazione interessi e rivalutazione come in parte motiva, e oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo. condanna parte convenuta, in favore delle parti attrice, al pagamento delle spese di lite quantificate in €
545,00 per spese vive e in € 14.103,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%. pone le spese di c.t.u. della fase di a.t.p. definitivamente a carico della parte convenuta.
Spoleto, 22 febbraio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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