Sentenza breve 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 19/12/2025, n. 23273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23273 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13658/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13658 del 2025, proposto da
AH EN DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Gabriele D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso per l'annullamento
IN VIA CAUTELARE: ordinare alla Questura di rilasciare, in favore del ricorrente, un nuovo permesso recante la corretta data di rilascio e la corretta data di scadenza, calcolata tenendo conto della data in cui è stato effettivamente rilasciato il permesso in questa sede impugnato;
- NEL MERITO: annullare il permesso di soggiorno impugnato nella sola parte relativa alla data di rilascio e alla data di scadenza del titolo, e, per l'effetto, ratificare e stabilizzare le eventuali misure cautelari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. ES ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che, vista la richiesta di passaggio in decisione versata in atti da parte ricorrente, il Collegio all’udienza odierna ha rilevato una possibile inammissibilità del ricorso ex art. 73 c.p.a. per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario e disposto il passaggio in decisione della causa, previo avviso circa la possibile definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
premesso che:
-a seguito del decreto del 22.04.2024, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha autorizzato la permanenza del ricorrente in Italia per assistenza del figlio minorenne al rilascio del permesso di soggiorno per un periodo di due anni, in data 11.06.2024 il sig. BE LL presentava alla Questura di Roma istanza di permesso di soggiorno;
-il permesso impugnato veniva materialmente consegnato all’odierno ricorrente in data 13.08.2025 e presenta una data di rilascio retroattiva rispetto alla consegna, ossia 11.06.2024, corrispondente alla data di presentazione dell’istanza e non a quella di rilascio, e la scadenza, quindi, prevista è anticipata al 22.04.2026;
- secondo il ricorrente il permesso di soggiorno dovrebbe essere annullato nella sola parte relativa alle date di rilascio e di scadenza del titolo e la Questura dovrebbe rilasciare al ricorrente un nuovo permesso recante la corretta data di rilascio;
ritenuto altresì:
- la materia in esame attiene alla giurisdizione del giudice ordinario afferendo a diritti soggettivi;
-l'art. 29 comma 6 del t.u. n. 286/1998 configura il permesso di soggiorno per assistenza minore come titolo eccezionale, rilasciato solo a seguito di autorizzazione del Tribunale per i minorenni ex art. 31 comma 3 per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano e di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale stesso, comunque limitata nel tempo;
- la Corte di Cassazione ha affermato che secondo l’art. 31, terzo comma, d.lgs. 286/1998 la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore svolge la funzione di “norma di chiusura del sistema di tutela dei minori stranieri, fondato in via ordinaria sull’istituto del ricongiungimento familiare, ed apportando una eccezione alla disciplina sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero dettata dalle norme precedenti quando ricorrano le condizioni per salvaguardarne il "preminente interesse" in situazioni nelle quali l’allontanamento suo o di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l’integrità fisico-psichica. In tale logica, essa attua, completa ed esaurisce il bilanciamento necessario ed equilibrato tra il rispetto alla vita familiare del minore che i pubblici poteri sono tenuti a proteggere e promuovere e l’interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e del controllo delle frontiere che richiede soprattutto il rispetto delle norme sull’immigrazione da parte dei soggetti ad essa sottoposti” (Cass. sez. un., 25 ottobre 2010, n. 21199);
- dette considerazioni evidenziano, anche in ordine alla la natura temporanea dell'autorizzazione e del conseguente permesso per assistenza minore, la scelta del legislatore di assegnare la giurisdizione al giudice ordinario;
ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, dovendo essere la giurisdizione declinata in favore del Giudice Ordinario davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto, ai sensi e nei limiti dell'art. 11 c.p.a.;
in relazione all'esito in rito della vicenda, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
ES ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES ER | AN AN |
IL SEGRETARIO