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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 790/2023
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per parte attrice avv. Anthony Lorenzi, che sostituisce oggi in udienza Parte_1
l'avv. MOCCIA FLAVIO;
per la parte convenuta nessuno;
Controparte_1 per la parte convenuta l'avv. DE CRISTOFARO Controparte_2
BARBARA; per la parte convenuta l'avv. BOSCAROLLI TITO, oggi sostituito in Controparte_3 udienza dall'avv. Peron Lucia;
per la parte terza chiamata l'avv. COLOMBATTO ALBERTO e Controparte_4
l'avv. FERRARI LUCA, oggi sostituiti in udienza dall'avv. Matteo Dallapiccola;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Ivan Rauzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 13 nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 790/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Flavio Moccia, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti,
- parte ricorrente - contro nato il [...] a [...], Controparte_1
- parte resistente contumace-
e già Controparte_2 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti,
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Tito Boscarolli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti,
- parti resistenti-
e nei confronti di
(già in persona del legale Controparte_6 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Ferrari, Antonio Donato e Alberto
Colombatto, elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti,
- parte terza chiamata-
In punto: risarcimento del danno derivante da sinistro stradale.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2025 alle seguenti
CONCLUSIONI formulate dal procuratore di parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1 adito così giudicare:
• accertare e dichiarare che l'incidente di cui è causa, veniva causato per responsabilità esclusiva dal conducente della macchina AMG E635, targata FX953SN, Sig. CP_2 Controparte_1
• accertare e dichiarare che i convenuti come conducente, nonché Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., come proprietario della macchina AMG E635, Controparte_2 CP_2 targata FX953SN, come anche la compagnia in persona del l.r.p.t., come Controparte_3 assicurazione per la RC-A della macchina AMG E635, targata FX953SN, nonché CP_2
in persona del l.r.p.t., come terza chiamata in causa, tutti in solido tra loro, Controparte_4 devono risarcire la ricorrente, in seguito all'incidente di cui è causa, per i titoli e le causali meglio
pagina 2 di 13 esporti nel ricorso, per i danni subiti dal ricorrente in misura corrispondente ad € 22.500,00.- di danni biologici fisici nonché psichici;
• conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loto, al pagamento dell'importo sopra accertato alla ricorrente, ovvero a quell'importo maggiore o minore che sarà accertato e risulterà di diritto per ogni singola voce, detraendo dall'importo già pagato alla stessa a titolo di acconto di €
8.200,00.- (bonifico dd. 06.04.2020) ed € 10.500,00.- (bonifico dd. 27.04.2021), per un totale di €
18.700,00.-, oltre agli interessi al tasso legale ed alla svalutazione monetaria dal giorno dell'incidente fino ai versamenti parziali e per la somma residua dalle date dei versamenti fino al saldo;
• con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”; formulate dal procuratore di parte resistente (già Controparte_7
Controparte_5
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto,
In ogni caso, assolvere da ogni responsabilità per i danni accorsi Controparte_7 alla Signora in dipendenza del sinistro dell'8 agosto 2019 avanzata nei suoi confronti Parte_1 dalla ricorrente per i danni subiti a causa della condotta del conducente del veicolo targato FX-953-
FN asseritamente responsabile della verificazione del sinistro, noleggiato alla società
[...]
CP_4
In via di mero subordine e per il non creduto caso in cui il Giudice accerti comunque l'esistenza di un onere risarcitorio in capo alla dichiarare comunque tenuta la Controparte_7 società (P.I. ) in via solidale con (P.I. Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_3
), ciascuno per i propri titoli di responsabilità, a tenere indenne P.IVA_2 Controparte_7 per il pagamento delle somme che la medesima fosse tenuta a versare a fronte della
[...] eventuale sentenza di condanna”; formulate dal procuratore di parte resistente “voglia il TRIBUNALE Controparte_3
CIVILE di Bolzano Ill.mo,
- nel merito: dato atto che la convenuta non contesta e non ha mai contestato, la Controparte_3 responsabilità del conducente dell'autovettura assicurata, Sig. , in relazione al Controparte_1 sinistro per cui è causa;
dato atto che la convenuta ha risarcito a parte Controparte_3 ricorrente, nella fase ante causam, € 10.500,00, respingere ogni ulteriore domanda risarcitoria, perché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e onorari”; formulate dal procuratore di parte terza chiamata (già Controparte_6
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, per tutte le ragioni, eccezioni Controparte_4 ed istanze formulate in atti da (già , respinta ogni Controparte_6 Controparte_4
pagina 3 di 13 contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, anche istruttoria, previa occorrendo revoca dell'ordinanza istruttoria datata 10 giugno 2024 e premesse comunque le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso: nel merito
1) in via principale, rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, anche per intervenuta prescrizione, tutte le domande formulate dalla sig.ra e da nei Pt_1 CP_7 Controparte_7 confronti di;
Controparte_6
2) in caso di accoglimento totale o parziale delle domande svolte nei confronti di Controparte_6
, diminuire l'importo dovuto da anche in forza dell'eccepito
[...] Controparte_6 concorso di colpa della ricorrente ex art. 1227, comma 1, c.c.;
3) in ogni caso, condannare la sig.ra e in solido fra loro, a Pt_1 Controparte_7 rifondere a le spese, i diritti e gli onorari di causa, oltre Iva, Cpa e Controparte_6 rimborso forfettario delle spese generali di cui alla tariffa professionale come per legge;
in via istruttoria
4) per la sola (e non creduta) ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondate le tesi di e CP_2 della sig.ra circa (i) una asserita responsabilità diretta dell'esponente nei confronti della sig.ra Pt_1
o (ii) l'esistenza di un obbligo di manleva di nei confronti di in forza del Pt_1 CP_6 CP_2
Contratto di Noleggio, si chiede al Tribunale di voler ordinare ex art. 210 c.p.c., nei confronti di
e l'esibizione del contratto di assicurazione concluso da con CP_3 CP_2 CP_2 CP_3
(comprensivo di condizioni generali di contratto, appendici e ogni altro eventuale documento contrattuale) in vigore relativamente al veicolo Mercedes, targa FX953SN il giorno dell'incidente di cui è causa (8 agosto 2019)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 24/02/2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio il sig. la società e la compagnia Controparte_1 Controparte_2 assicurativa innanzi all'intestato Tribunale, per chiederne la condanna al Controparte_3 risarcimento del danno, subito in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 08/08/2019 sulla
SS12, in località Mezzomonte, nel Comune di Velturno (BZ).
Con comparsa di risposta depositata in data 07/06/2023 si costituiva in giudizio , che non Controparte_3 contestava la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del sinistro, Controparte_1 ma contestava unicamente il quantum della pretesa risarcitoria.
Con comparsa di risposta depositata il 12/06/2023 si costituiva in giudizio la resistente CP_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione e comunque contestando la propria responsabilità per il pagina 4 di 13 sinistro, nella sua veste di proprietario formale del veicolo, e chiedendo la chiamata in causa dell'utilizzatrice . Controparte_4
Con comparsa di risposta depositata in data 08/09/2023 si costituiva in giudizio la terza chiamata
, eccependo l'insussistenza di una propria responsabilità per il sinistro e l'intervenuta Controparte_4 prescrizione del diritto della ricorrente, nonché l'infondatezza della domanda di manleva formulata da nei propri confronti. Contestava inoltre la dinamica del sinistro, deducendo un CP_2 concorso di colpa della ricorrente, e il quantum della pretesa risarcitoria.
All'udienza di data 21/09/2023 il Giudice disponeva il mutamento del rito, da sommario in ordinario.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico-legale sulla persona della ricorrente.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, con ordinanza di data
25/03/2025, udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 17/12/2025.
Con ordinanza di data 01/12/2025 il nuovo Giudice fissava, per lo stesso giorno, udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia della parte resistente che Controparte_1 non si è costituita nel presente giudizio.
3. La domanda è fondata e viene accolta, nella misura che si espone di seguito.
La parte ricorrente ha esercitato azione di risarcimento del danno subito a seguito di incidente stradale, allegando la responsabilità esclusiva del resistente in qualità di conducente di uno Controparte_1 dei veicoli coinvolti, nella causazione del sinistro. L'azione veniva esercitata anche nei confronti della proprietaria del veicolo, e nei confronti dell'impresa di assicurazione per la CP_2 [...]
Controparte_8
Nel corso del giudizio è emerso che il resistente in data 08/08/2019 in località Controparte_1
Mezzomonte, nel Comune di Velturno (BZ), era alla guida della sua autovettura Mercedes (targata
FX953SN) e, provenendo da Chiusa (BZ) e diretto a ES (BZ), superava su un tratto rettilineo i veicoli che lo precedevano e andava a collidere, con la propria fiancata destra, con la parte sinistra della vettura KS (targata FR779BF) guidata dalla ricorrente che, con la freccia sinistra azionata, stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
La ricorrente, a seguito del sinistro, subiva delle lesioni (in particolare una frattura scomposta del radio e dell'ulna) e pertanto veniva trasportata all'ospedale di ES (cfr. 1, 2, 3, 4 e 5 di parte ricorrente).
Nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro risulta vietata la manovra di sorpasso, in quanto in corrispondenza di un'area di intersezione stradale, regolarmente segnalata sia con segnaletica verticale che orizzontale (cfr. doc. 1 e 6 di parte ricorrente).
pagina 5 di 13 Il veicolo guidato da era assicurato, al momento del sinistro, con la
CP_2 Controparte_1 compagnia in virtù della polizza n. 028303046 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), ed Controparte_3 era di proprietà della convenuta (doc. 1 di parte ricorrente). Inoltre, lo stesso veicolo
CP_2 era stato concesso a noleggio da alla società , in virtù del contratto di
CP_2 Controparte_4 data 12/06/2019 (doc. 3 e 4 di parte resistente .
CP_2
In data 10/08/2019 il resistente veniva sanzionato dalla Sezione della Polizia Controparte_1
Stradale di Bolzano, per violazione degli articoli 148, commi 12 e 16, del C.d.S., per aver posto in essere una manovra di sorpasso in prossimità di una intersezione stradale (doc. 6 di parte ricorrente).
Successivamente il resistente veniva iscritto nel registro degli indagati (sub n. Controparte_1
6365/2019 R.G.N.R.) per il reato di cui all'art. 590-bis c.p., ossia per lesioni stradali gravi, e il procedimento veniva definito con sentenza n. 355/2020 di data 18/11/2020, di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 c.p.p. (Doc. 7 di parte ricorrente).
3.1. La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, tale sentenza - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale - Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018 (Cass.n.
22456/2025).
La responsabilità esclusiva del resistente nella causazione del sinistro, il quale ha Controparte_1 proceduto ad effettuare una manovra di sorpasso vietata, in un tratto stradale in cui ciò non era consentito, andando ad impattare con il veicolo della ricorrente, che stava regolarmente effettuando una manovra di svolta a sinistra appositamente segnalata, si desume dalla ricostruzione del fatto formulata nella sentenza di patteggiamento (doc. 7 di parte ricorrente), dalla sanzione amministrativa irrogata allo stesso, per violazione del codice della strada (doc. 6 di parte ricorrente), e inoltre dalle sommarie informazioni rese dal sig. che ha assistito al fatto (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). Testimone_1
Tale responsabilità esclusiva non è stata nemmeno contestata dalle parti resistenti costituite, CP_2
e .
[...] Controparte_3
Pertanto, la domanda esercitata dalla ricorrente nei confronti del convenuto è Controparte_1 fondata.
4. La responsabilità solidale della proprietaria CP_2
pagina 6 di 13 La convenuta ha contestato la propria responsabilità, quale proprietario del veicolo CP_2 coinvolto nel sinistro, allegando la responsabilità di , quale utilizzatrice in virtù di un Controparte_4 contratto di noleggio.
L'art. 2054, comma 3, c.c. dispone che “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
L'art. 91, comma 2, C.d.S., che in rubrica riporta “Locazione senza conducente con facoltà di acquisto- leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio”, dispone che “Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile”. Secondo la giurisprudenza di legittimità tale disposizione è applicabile esclusivamente alle fattispecie di locazione finanziaria o leasing (cfr. Cass. civ., 25 maggio 2004, n. 10034, Cass., 19 ottobre 2006, n. 22399, Cass., 24 gennaio
2012, n. 947, Cass. Civ., 27 agosto 2015, n. 17240), mentre invece non trova applicazione nelle ipotesi di noleggio.
Nel caso di specie il contratto stipulato tra e , denominato “noleggio” CP_2 Controparte_4
(doc. 4 di parte convenuta tale qualificazione del contratto non è stata contestata dalla CP_2 convenuta , non rientra fra le fattispecie di cui all'art. 91, comma 2, C.d.S. e, in CP_2 conseguenza, rimane applicabile l'art. 2054, comma 3, c.c.
in qualità di proprietaria del veicolo, risponde in solido con il conducente per i danni CP_2 provocati in conseguenza del sinistro, mentre nessuna responsabilità è prevista per legge a carico dell'utilizzatrice . Controparte_4
Pertanto, va accolta la domanda di risarcimento della ricorrente verso che risponde in CP_2 solido con gli altri convenuti.
5. La responsabilità solidale della compagnia assicurativa e la domanda di manleva di CP_2 verso
[...] Controparte_3
La ricorrente ha convenuto anche la compagnia assicurativa chiedendone la Controparte_3 condanna al risarcimento del danno in solido con gli altri convenuti.
La convenuta ha confermato in giudizio di essere il “soggetto sul quale grava Controparte_3
l'obbligo risarcitorio” (p. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, di parte , Controparte_3 depositata in data 11/12/2023).
Pertanto, la convenuta nella sua qualità di impresa di assicurazione per la R.C.A. Controparte_3
(in virtù della polizza assicurativa RCA n. 028303046 prodotta in giudizio sub doc. 5 di parte pagina 7 di 13 convenuta , risponde in via diretta per i danni subiti dalla ricorrente e in solido con gli CP_2 altri convenuti, ai sensi dell'art. 144 del codice delle assicurazioni.
Per le stesse motivazioni risulta fondata e viene accolta anche la domanda di manleva, formulata da verso in relazione alle somme che la stessa dovrà versare alla
CP_2 Controparte_3 ricorrente. La manleva si estende sia al risarcimento, dovuto da nei confronti della
CP_2 ricorrente danneggiata, sia alle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, che devono esserle rimborsate da (la domanda di manleva non può invece estendersi, ai sensi
CP_2 dell'art. 1917 c.c., alle ulteriori somme che la convenuta sarà chiamata a pagare in virtù
CP_2 della presente sentenza;
cfr. sul punto Cass.n. 4275/2024).
5.1. L'infondatezza delle domande formulate nei confronti di . Controparte_4
La convenuta ha formulato domanda di manleva nei confronti della terza chiamata CP_2
, sostenendo che, pur essendo la proprietaria formale del veicolo coinvolto nel Controparte_4 sinistro, lo stesso era stato concesso a noleggio alla società , che in virtù del relativo contratto CP_4 era subentrata nella responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla circolazione del bene.
Questo Giudice rileva che il contratto di “noleggio” (doc. 4 di parte resistente CP_2 stipulato tra e , regolato anche dalle condizioni indicate nel “Contratto CP_2 CP_4
Quadro” (doc. 3 di parte resistente , contiene una disciplina specifica degli obblighi CP_2 del locatario in caso di sinistro.
L'art. 11, comma 3, rubricato “Coperture assicurative”, dispone che “… il locatario prende altresì espressamente atto … che in difetto di operatività, per qualsiasi causa, delle coperture assicurative previste nella Scheda d'Ordine, esso Locatario, ferma l'eventuale responsabilità verso i terzi, risponderà nei confronti di di ogni e qualsiasi danno che questa avesse a subire in CP_9 conseguenza della inoperatività di dette garanzie, e ciò nella misura stabilita dalle Condizioni
Generali della Locazione e/o della Scheda d'Ordine”.
L'art. 12, comma 3, rubricato “Danni da circolazione. Richiesta di risarcimento”, dispone all'ultima frase che “In qualsiasi caso di inoperatività della garanzia assicurativa per fatto non imputabile a
, il Locatario si obbliga a manlevare e tenere indenne da ogni responsabilità ed CP_9 CP_9 esborso, anche a titolo di spese di giudizio, che consegua a carico da richieste risarcitorie di CP_9 terzi, anche in sede giudiziaria”.
Nel caso di specie l'operatività della copertura assicurativa non è stata contestata da Controparte_3
la quale ha anzi confermato nel corso del giudizio il proprio obbligo risarcitorio in favore della
[...] ricorrente, in relazione al sinistro per cui è causa.
pagina 8 di 13 In mancanza del presupposto della inoperatività della copertura assicurativa, non sussiste alcuna responsabilità contrattuale della società nei confronti di CP_4 CP_2
Pertanto, la domanda di manleva formulata dal nei confronti di è CP_2 Controparte_4 infondata e viene rigettata;
in relazione a tale domanda le spese di lite, sostenute dalla terza chiamata, gravano sulla parte chiamante soccombente CP_2
L'eccezione relativa al concorso di colpa della ricorrente nella causazione del sinistro, formulata dalla terza chiamata in via subordinata, rimane assorbita vista l'insussistenza di Controparte_4 responsabilità a carico di . Controparte_4
6. La quantificazione del danno
Per quanto attiene alle conseguenze del sinistro, in corso di causa è stata espletata una consulenza medico legale sulla persona della ricorrente, volta ad indagare anche il danno psicologico e psichico dalla stessa allegato, depositata in data 20/02/2025.
Le conclusioni cui è giunto il consulente vengono condivise e fatte proprie dal Tribunale in quanto adeguatamente motivate e prive di contraddizioni logiche.
Sulla scorta di un approfondito esame del caso il consulente ha accertato che l'attrice in conseguenza del sinistro ha subito le seguenti lesioni: “"frattura pluriframmentaria scomposta con dislocazione dorsale di radio e ulna distale dx”.
Inoltre, il consulente ha accertato che la ricorrente, in conseguenza del sinistro, “ha sviluppato sintomi di un disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia (DSM-5 F43.23). La durata di questo disturbo è stato di almeno 9 mesi. Il disturbo si è risolto in gran parte in seguito all'assunzione di un farmaco antidepressivo iniziata 6 mesi dopo l'insorgere dei sintomi”.
I postumi di natura temporanea sono stati come di seguito determinati dal consulente, tenendo conto anche del disturbo psicologico temporaneo accertato:
giorni 3 al 100%;
giorni 40 al 75%;
giorni 30 al 50%;
giorni 30 al 25%;
(mesi 6) giorni 180 al 10%.
Il danno biologico permanente è stato valutato in misura pari al 7,50%.
Per quanto attiene alle spese mediche sostenute e causalmente riconducibili al sinistro la CTU ha riconosciuto come congruo l'importo di € 164,15 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
pagina 9 di 13 7. Il danno non patrimoniale viene liquidato in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano
2024, per le lesioni c.d. micro-permanenti. Viene riconosciuta una diaria nei limiti dei valori medi indicati in tabella, in considerazione dell'entità delle lesioni subite.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 17/12/2025.
La rivalutazione si opera, applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria, ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del costo della vita.
Spettano inoltre interessi compensativi dovuti per il ritardo nella prestazione;
la loro liquidazione avviene in via sostanzialmente equitativa con calcolo degli interessi nella misura legale ex art. 1284
c.c., che, in base alla normativa vigente, varia in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato.
Gli interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie), ma sugli importi via via rivalutati con periodicità mensile (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995).
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per riconoscere alla parte attrice una personalizzazione del danno in termini di alterazione della sfera dinamico relazionale.
La ricorrente non ha infatti dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali e peculiari, rispetto al pregiudizio espresso dal grado di percentuale di invalidità permanente contemplato dalle tabelle di liquidazione, tali da giustificare una sua personalizzazione.
Non si ritengono inoltre sussistenti i presupposti per riconoscere alla ricorrente un danno morale in misura superiore rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024 che appare dunque congrua a ristorare il patimento d'animo e la sofferenza interiore subita in conseguenza del sinistro, come accertata dal CTU.
Si procede ora al calcolo dell'importo spettante alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno in base alla tabella che di seguito si riporta, precisando che viene applicata la diaria nella misura media prevista dalla Tabella di Milano 2024.
Pratica n. 790/2023 Data del sinistro: 08/08/2019 Data della liquidazione: 17-12-2025
Tabella scelta: Tribunale Milano 2024 (decorrenza: 01-01-2024)
pagina 10 di 13 53 anni compiuti Controparte_10
Data di nascita: 06/12/1965 Età: 53 anni
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione)
Punto tabellare di invalidità (53 anni): 2.830,10 Punto scelto liberamente dall'utente: --
Diaria giornaliera da tabella: 143,75
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 7,5%) €. 15.143,00
Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 12.768,13
A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 3 €. 431,25
A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 40 €. 4.312,50
A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 30 €. 2.156,25
A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 30 €. 1.078,13
A6) Invalidità temporanea al 10% Giorni 180 €. 2.587,50
Sub totale A2)-A6) €. 10.565,63
Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 8.984,38
Totale A €. 25.708,63
Totale A devalutato alle date indicate €. 21.752,51
Danno emergente
B) Spese mediche e ulteriori spese specificate in parte motiva €. 164,15
TOTALE A+B €. 21.916,66
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 474,28
Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 575,26
Totale danno €. 22.966,20
Acconto di data 06/04/2020 €. 8.200,00
Acconto di data 27/04/2021 €. 10.500,00
Totale dovuto €. 4.266,20.
Poiché la ricorrente ha già ricevuto, in data 06/04/2020, un acconto di € 8.200,00 e, in data 27/04/2021, un acconto di € 10.500,00, il danno deve ritenersi provato e dovuto nella misura di complessiva
€ 4.266,20 (di cui € 474,28 di interessi ed € 575,26 per rivalutazione).
Tale importo andrà ulteriormente maggiorato degli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
pagina 11 di 13
8. Spese di lite.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
I convenuti dovranno pertanto rifondere, in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio alla ricorrente. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55).
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014
e successive modifiche, per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario con valore da €
1.101,00 a € 5.200,00.
Nulla viene disposto in relazione alle spese di CTP della parte ricorrente, non espressamente richieste né documentate.
Il Giudice pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese del consulente tecnico d'ufficio, nella misura liquidata con decreto di data 25/02/2025, e le condanna a rimborsare alla parte ricorrente gli importi da questa anticipati.
In relazione alle domande formulate nei confronti della terza chiamata , da parte della Controparte_4 convenuta (e chiamante) e visto il rigetto delle stesse, le spese di lite vengono poste a CP_2 carico della parte soccombente e sono liquidate, in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche, per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario, con valore da € 26.001,00 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. Ivan Rauzi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto nella Controparte_1 causazione del sinistro stradale, avvenuto in data 08/08/2019 sulla SS12, in località
Mezzomonte, nel Comune di Velturno (BZ);
2) accerta e dichiara che, in conseguenza del sinistro, la ricorrente ha Parte_1 subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in € 4.266,20 (al netto degli acconti già ricevuti);
3) accerta e dichiara la responsabilità solidale dei convenuti in qualità Controparte_1 di conducente del veicolo, già Controparte_2 [...]
in qualità di proprietaria del veicolo, e Controparte_11 [...] in qualità di impresa di assicurazione per la R.C.A., per i danni subiti dalla CP_3 ricorrente in conseguenza del sinistro stradale;
Parte_1
pagina 12 di 13 4) condanna i convenuti Controparte_1 Controparte_2
(già e , in
[...] Controparte_5 Controparte_3 solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 4.266,20, Parte_1 oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
5) condanna i convenuti Controparte_1 Controparte_2
(già e , in
[...] Controparte_5 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, Parte_1 che vengono nel complesso determinate in € 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre oneri e accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
6) pone a carico dei convenuti Controparte_1 Controparte_2
(già e , in
[...] Controparte_5 Controparte_3 solido tra loro, le spese di CTU come liquidate nel decreto di data 25/02/2025 (€ 1.700,00, oltre a IVA e contributo previdenziale sulle poste soggette come per legge), con condanna degli stessi a restituire all'attrice quanto eventualmente già corrisposto al Parte_1 consulente;
7) condanna la convenuta a manlevare e tenere indenne la Controparte_3 convenuta (già Controparte_2 [...]
nel pagamento di tutte le somme che la stessa è tenuta a versare alla Controparte_5 ricorrente in virtù della presente sentenza;
Parte_1
8) rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta Controparte_2
(già nei confronti della terza
[...] Controparte_5 chiamata (già Controparte_6 Controparte_4
9) condanna la convenuta (già Controparte_2 [...]
a rifondere alla terza chiamata Controparte_11 Controparte_6
(già le spese del presente giudizio, che
[...] Controparte_4 vengono nel complesso determinate in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre oneri e accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 790/2023
All'udienza del giorno 17 dicembre 2025 innanzi al giudice dott. Ivan Rauzi, sono comparsi: per parte attrice avv. Anthony Lorenzi, che sostituisce oggi in udienza Parte_1
l'avv. MOCCIA FLAVIO;
per la parte convenuta nessuno;
Controparte_1 per la parte convenuta l'avv. DE CRISTOFARO Controparte_2
BARBARA; per la parte convenuta l'avv. BOSCAROLLI TITO, oggi sostituito in Controparte_3 udienza dall'avv. Peron Lucia;
per la parte terza chiamata l'avv. COLOMBATTO ALBERTO e Controparte_4
l'avv. FERRARI LUCA, oggi sostituiti in udienza dall'avv. Matteo Dallapiccola;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Ivan Rauzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 13 nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 790/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Avv. Flavio Moccia, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti,
- parte ricorrente - contro nato il [...] a [...], Controparte_1
- parte resistente contumace-
e già Controparte_2 Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti,
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Tito Boscarolli, elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura agli atti,
- parti resistenti-
e nei confronti di
(già in persona del legale Controparte_6 Controparte_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Ferrari, Antonio Donato e Alberto
Colombatto, elettivamente domiciliata presso il loro studio, giusta procura agli atti,
- parte terza chiamata-
In punto: risarcimento del danno derivante da sinistro stradale.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17/12/2025 alle seguenti
CONCLUSIONI formulate dal procuratore di parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale Parte_1 adito così giudicare:
• accertare e dichiarare che l'incidente di cui è causa, veniva causato per responsabilità esclusiva dal conducente della macchina AMG E635, targata FX953SN, Sig. CP_2 Controparte_1
• accertare e dichiarare che i convenuti come conducente, nonché Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., come proprietario della macchina AMG E635, Controparte_2 CP_2 targata FX953SN, come anche la compagnia in persona del l.r.p.t., come Controparte_3 assicurazione per la RC-A della macchina AMG E635, targata FX953SN, nonché CP_2
in persona del l.r.p.t., come terza chiamata in causa, tutti in solido tra loro, Controparte_4 devono risarcire la ricorrente, in seguito all'incidente di cui è causa, per i titoli e le causali meglio
pagina 2 di 13 esporti nel ricorso, per i danni subiti dal ricorrente in misura corrispondente ad € 22.500,00.- di danni biologici fisici nonché psichici;
• conseguentemente, condannare i convenuti, in solido tra loto, al pagamento dell'importo sopra accertato alla ricorrente, ovvero a quell'importo maggiore o minore che sarà accertato e risulterà di diritto per ogni singola voce, detraendo dall'importo già pagato alla stessa a titolo di acconto di €
8.200,00.- (bonifico dd. 06.04.2020) ed € 10.500,00.- (bonifico dd. 27.04.2021), per un totale di €
18.700,00.-, oltre agli interessi al tasso legale ed alla svalutazione monetaria dal giorno dell'incidente fino ai versamenti parziali e per la somma residua dalle date dei versamenti fino al saldo;
• con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”; formulate dal procuratore di parte resistente (già Controparte_7
Controparte_5
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto,
In ogni caso, assolvere da ogni responsabilità per i danni accorsi Controparte_7 alla Signora in dipendenza del sinistro dell'8 agosto 2019 avanzata nei suoi confronti Parte_1 dalla ricorrente per i danni subiti a causa della condotta del conducente del veicolo targato FX-953-
FN asseritamente responsabile della verificazione del sinistro, noleggiato alla società
[...]
CP_4
In via di mero subordine e per il non creduto caso in cui il Giudice accerti comunque l'esistenza di un onere risarcitorio in capo alla dichiarare comunque tenuta la Controparte_7 società (P.I. ) in via solidale con (P.I. Controparte_4 P.IVA_1 Controparte_3
), ciascuno per i propri titoli di responsabilità, a tenere indenne P.IVA_2 Controparte_7 per il pagamento delle somme che la medesima fosse tenuta a versare a fronte della
[...] eventuale sentenza di condanna”; formulate dal procuratore di parte resistente “voglia il TRIBUNALE Controparte_3
CIVILE di Bolzano Ill.mo,
- nel merito: dato atto che la convenuta non contesta e non ha mai contestato, la Controparte_3 responsabilità del conducente dell'autovettura assicurata, Sig. , in relazione al Controparte_1 sinistro per cui è causa;
dato atto che la convenuta ha risarcito a parte Controparte_3 ricorrente, nella fase ante causam, € 10.500,00, respingere ogni ulteriore domanda risarcitoria, perché infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e onorari”; formulate dal procuratore di parte terza chiamata (già Controparte_6
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, per tutte le ragioni, eccezioni Controparte_4 ed istanze formulate in atti da (già , respinta ogni Controparte_6 Controparte_4
pagina 3 di 13 contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, anche istruttoria, previa occorrendo revoca dell'ordinanza istruttoria datata 10 giugno 2024 e premesse comunque le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso: nel merito
1) in via principale, rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, anche per intervenuta prescrizione, tutte le domande formulate dalla sig.ra e da nei Pt_1 CP_7 Controparte_7 confronti di;
Controparte_6
2) in caso di accoglimento totale o parziale delle domande svolte nei confronti di Controparte_6
, diminuire l'importo dovuto da anche in forza dell'eccepito
[...] Controparte_6 concorso di colpa della ricorrente ex art. 1227, comma 1, c.c.;
3) in ogni caso, condannare la sig.ra e in solido fra loro, a Pt_1 Controparte_7 rifondere a le spese, i diritti e gli onorari di causa, oltre Iva, Cpa e Controparte_6 rimborso forfettario delle spese generali di cui alla tariffa professionale come per legge;
in via istruttoria
4) per la sola (e non creduta) ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondate le tesi di e CP_2 della sig.ra circa (i) una asserita responsabilità diretta dell'esponente nei confronti della sig.ra Pt_1
o (ii) l'esistenza di un obbligo di manleva di nei confronti di in forza del Pt_1 CP_6 CP_2
Contratto di Noleggio, si chiede al Tribunale di voler ordinare ex art. 210 c.p.c., nei confronti di
e l'esibizione del contratto di assicurazione concluso da con CP_3 CP_2 CP_2 CP_3
(comprensivo di condizioni generali di contratto, appendici e ogni altro eventuale documento contrattuale) in vigore relativamente al veicolo Mercedes, targa FX953SN il giorno dell'incidente di cui è causa (8 agosto 2019)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 24/02/2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio il sig. la società e la compagnia Controparte_1 Controparte_2 assicurativa innanzi all'intestato Tribunale, per chiederne la condanna al Controparte_3 risarcimento del danno, subito in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 08/08/2019 sulla
SS12, in località Mezzomonte, nel Comune di Velturno (BZ).
Con comparsa di risposta depositata in data 07/06/2023 si costituiva in giudizio , che non Controparte_3 contestava la responsabilità esclusiva del conducente nella causazione del sinistro, Controparte_1 ma contestava unicamente il quantum della pretesa risarcitoria.
Con comparsa di risposta depositata il 12/06/2023 si costituiva in giudizio la resistente CP_2 eccependo il proprio difetto di legittimazione e comunque contestando la propria responsabilità per il pagina 4 di 13 sinistro, nella sua veste di proprietario formale del veicolo, e chiedendo la chiamata in causa dell'utilizzatrice . Controparte_4
Con comparsa di risposta depositata in data 08/09/2023 si costituiva in giudizio la terza chiamata
, eccependo l'insussistenza di una propria responsabilità per il sinistro e l'intervenuta Controparte_4 prescrizione del diritto della ricorrente, nonché l'infondatezza della domanda di manleva formulata da nei propri confronti. Contestava inoltre la dinamica del sinistro, deducendo un CP_2 concorso di colpa della ricorrente, e il quantum della pretesa risarcitoria.
All'udienza di data 21/09/2023 il Giudice disponeva il mutamento del rito, da sommario in ordinario.
Nel corso del giudizio veniva disposta CTU medico-legale sulla persona della ricorrente.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, con ordinanza di data
25/03/2025, udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 17/12/2025.
Con ordinanza di data 01/12/2025 il nuovo Giudice fissava, per lo stesso giorno, udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. In via preliminare va dichiarata la contumacia della parte resistente che Controparte_1 non si è costituita nel presente giudizio.
3. La domanda è fondata e viene accolta, nella misura che si espone di seguito.
La parte ricorrente ha esercitato azione di risarcimento del danno subito a seguito di incidente stradale, allegando la responsabilità esclusiva del resistente in qualità di conducente di uno Controparte_1 dei veicoli coinvolti, nella causazione del sinistro. L'azione veniva esercitata anche nei confronti della proprietaria del veicolo, e nei confronti dell'impresa di assicurazione per la CP_2 [...]
Controparte_8
Nel corso del giudizio è emerso che il resistente in data 08/08/2019 in località Controparte_1
Mezzomonte, nel Comune di Velturno (BZ), era alla guida della sua autovettura Mercedes (targata
FX953SN) e, provenendo da Chiusa (BZ) e diretto a ES (BZ), superava su un tratto rettilineo i veicoli che lo precedevano e andava a collidere, con la propria fiancata destra, con la parte sinistra della vettura KS (targata FR779BF) guidata dalla ricorrente che, con la freccia sinistra azionata, stava eseguendo una manovra di svolta a sinistra (cfr. doc. 1 di parte ricorrente).
La ricorrente, a seguito del sinistro, subiva delle lesioni (in particolare una frattura scomposta del radio e dell'ulna) e pertanto veniva trasportata all'ospedale di ES (cfr. 1, 2, 3, 4 e 5 di parte ricorrente).
Nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro risulta vietata la manovra di sorpasso, in quanto in corrispondenza di un'area di intersezione stradale, regolarmente segnalata sia con segnaletica verticale che orizzontale (cfr. doc. 1 e 6 di parte ricorrente).
pagina 5 di 13 Il veicolo guidato da era assicurato, al momento del sinistro, con la
CP_2 Controparte_1 compagnia in virtù della polizza n. 028303046 (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), ed Controparte_3 era di proprietà della convenuta (doc. 1 di parte ricorrente). Inoltre, lo stesso veicolo
CP_2 era stato concesso a noleggio da alla società , in virtù del contratto di
CP_2 Controparte_4 data 12/06/2019 (doc. 3 e 4 di parte resistente .
CP_2
In data 10/08/2019 il resistente veniva sanzionato dalla Sezione della Polizia Controparte_1
Stradale di Bolzano, per violazione degli articoli 148, commi 12 e 16, del C.d.S., per aver posto in essere una manovra di sorpasso in prossimità di una intersezione stradale (doc. 6 di parte ricorrente).
Successivamente il resistente veniva iscritto nel registro degli indagati (sub n. Controparte_1
6365/2019 R.G.N.R.) per il reato di cui all'art. 590-bis c.p., ossia per lesioni stradali gravi, e il procedimento veniva definito con sentenza n. 355/2020 di data 18/11/2020, di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex artt. 444 c.p.p. (Doc. 7 di parte ricorrente).
3.1. La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile può costituire un indizio, utilizzabile insieme ad altri indizi. Pertanto, tale sentenza - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili – può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale - Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2897 del 31/01/2024; Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 20170 del 30/07/2018 (Cass.n.
22456/2025).
La responsabilità esclusiva del resistente nella causazione del sinistro, il quale ha Controparte_1 proceduto ad effettuare una manovra di sorpasso vietata, in un tratto stradale in cui ciò non era consentito, andando ad impattare con il veicolo della ricorrente, che stava regolarmente effettuando una manovra di svolta a sinistra appositamente segnalata, si desume dalla ricostruzione del fatto formulata nella sentenza di patteggiamento (doc. 7 di parte ricorrente), dalla sanzione amministrativa irrogata allo stesso, per violazione del codice della strada (doc. 6 di parte ricorrente), e inoltre dalle sommarie informazioni rese dal sig. che ha assistito al fatto (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). Testimone_1
Tale responsabilità esclusiva non è stata nemmeno contestata dalle parti resistenti costituite, CP_2
e .
[...] Controparte_3
Pertanto, la domanda esercitata dalla ricorrente nei confronti del convenuto è Controparte_1 fondata.
4. La responsabilità solidale della proprietaria CP_2
pagina 6 di 13 La convenuta ha contestato la propria responsabilità, quale proprietario del veicolo CP_2 coinvolto nel sinistro, allegando la responsabilità di , quale utilizzatrice in virtù di un Controparte_4 contratto di noleggio.
L'art. 2054, comma 3, c.c. dispone che “Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
L'art. 91, comma 2, C.d.S., che in rubrica riporta “Locazione senza conducente con facoltà di acquisto- leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio”, dispone che “Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile”. Secondo la giurisprudenza di legittimità tale disposizione è applicabile esclusivamente alle fattispecie di locazione finanziaria o leasing (cfr. Cass. civ., 25 maggio 2004, n. 10034, Cass., 19 ottobre 2006, n. 22399, Cass., 24 gennaio
2012, n. 947, Cass. Civ., 27 agosto 2015, n. 17240), mentre invece non trova applicazione nelle ipotesi di noleggio.
Nel caso di specie il contratto stipulato tra e , denominato “noleggio” CP_2 Controparte_4
(doc. 4 di parte convenuta tale qualificazione del contratto non è stata contestata dalla CP_2 convenuta , non rientra fra le fattispecie di cui all'art. 91, comma 2, C.d.S. e, in CP_2 conseguenza, rimane applicabile l'art. 2054, comma 3, c.c.
in qualità di proprietaria del veicolo, risponde in solido con il conducente per i danni CP_2 provocati in conseguenza del sinistro, mentre nessuna responsabilità è prevista per legge a carico dell'utilizzatrice . Controparte_4
Pertanto, va accolta la domanda di risarcimento della ricorrente verso che risponde in CP_2 solido con gli altri convenuti.
5. La responsabilità solidale della compagnia assicurativa e la domanda di manleva di CP_2 verso
[...] Controparte_3
La ricorrente ha convenuto anche la compagnia assicurativa chiedendone la Controparte_3 condanna al risarcimento del danno in solido con gli altri convenuti.
La convenuta ha confermato in giudizio di essere il “soggetto sul quale grava Controparte_3
l'obbligo risarcitorio” (p. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, di parte , Controparte_3 depositata in data 11/12/2023).
Pertanto, la convenuta nella sua qualità di impresa di assicurazione per la R.C.A. Controparte_3
(in virtù della polizza assicurativa RCA n. 028303046 prodotta in giudizio sub doc. 5 di parte pagina 7 di 13 convenuta , risponde in via diretta per i danni subiti dalla ricorrente e in solido con gli CP_2 altri convenuti, ai sensi dell'art. 144 del codice delle assicurazioni.
Per le stesse motivazioni risulta fondata e viene accolta anche la domanda di manleva, formulata da verso in relazione alle somme che la stessa dovrà versare alla
CP_2 Controparte_3 ricorrente. La manleva si estende sia al risarcimento, dovuto da nei confronti della
CP_2 ricorrente danneggiata, sia alle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, che devono esserle rimborsate da (la domanda di manleva non può invece estendersi, ai sensi
CP_2 dell'art. 1917 c.c., alle ulteriori somme che la convenuta sarà chiamata a pagare in virtù
CP_2 della presente sentenza;
cfr. sul punto Cass.n. 4275/2024).
5.1. L'infondatezza delle domande formulate nei confronti di . Controparte_4
La convenuta ha formulato domanda di manleva nei confronti della terza chiamata CP_2
, sostenendo che, pur essendo la proprietaria formale del veicolo coinvolto nel Controparte_4 sinistro, lo stesso era stato concesso a noleggio alla società , che in virtù del relativo contratto CP_4 era subentrata nella responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla circolazione del bene.
Questo Giudice rileva che il contratto di “noleggio” (doc. 4 di parte resistente CP_2 stipulato tra e , regolato anche dalle condizioni indicate nel “Contratto CP_2 CP_4
Quadro” (doc. 3 di parte resistente , contiene una disciplina specifica degli obblighi CP_2 del locatario in caso di sinistro.
L'art. 11, comma 3, rubricato “Coperture assicurative”, dispone che “… il locatario prende altresì espressamente atto … che in difetto di operatività, per qualsiasi causa, delle coperture assicurative previste nella Scheda d'Ordine, esso Locatario, ferma l'eventuale responsabilità verso i terzi, risponderà nei confronti di di ogni e qualsiasi danno che questa avesse a subire in CP_9 conseguenza della inoperatività di dette garanzie, e ciò nella misura stabilita dalle Condizioni
Generali della Locazione e/o della Scheda d'Ordine”.
L'art. 12, comma 3, rubricato “Danni da circolazione. Richiesta di risarcimento”, dispone all'ultima frase che “In qualsiasi caso di inoperatività della garanzia assicurativa per fatto non imputabile a
, il Locatario si obbliga a manlevare e tenere indenne da ogni responsabilità ed CP_9 CP_9 esborso, anche a titolo di spese di giudizio, che consegua a carico da richieste risarcitorie di CP_9 terzi, anche in sede giudiziaria”.
Nel caso di specie l'operatività della copertura assicurativa non è stata contestata da Controparte_3
la quale ha anzi confermato nel corso del giudizio il proprio obbligo risarcitorio in favore della
[...] ricorrente, in relazione al sinistro per cui è causa.
pagina 8 di 13 In mancanza del presupposto della inoperatività della copertura assicurativa, non sussiste alcuna responsabilità contrattuale della società nei confronti di CP_4 CP_2
Pertanto, la domanda di manleva formulata dal nei confronti di è CP_2 Controparte_4 infondata e viene rigettata;
in relazione a tale domanda le spese di lite, sostenute dalla terza chiamata, gravano sulla parte chiamante soccombente CP_2
L'eccezione relativa al concorso di colpa della ricorrente nella causazione del sinistro, formulata dalla terza chiamata in via subordinata, rimane assorbita vista l'insussistenza di Controparte_4 responsabilità a carico di . Controparte_4
6. La quantificazione del danno
Per quanto attiene alle conseguenze del sinistro, in corso di causa è stata espletata una consulenza medico legale sulla persona della ricorrente, volta ad indagare anche il danno psicologico e psichico dalla stessa allegato, depositata in data 20/02/2025.
Le conclusioni cui è giunto il consulente vengono condivise e fatte proprie dal Tribunale in quanto adeguatamente motivate e prive di contraddizioni logiche.
Sulla scorta di un approfondito esame del caso il consulente ha accertato che l'attrice in conseguenza del sinistro ha subito le seguenti lesioni: “"frattura pluriframmentaria scomposta con dislocazione dorsale di radio e ulna distale dx”.
Inoltre, il consulente ha accertato che la ricorrente, in conseguenza del sinistro, “ha sviluppato sintomi di un disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia (DSM-5 F43.23). La durata di questo disturbo è stato di almeno 9 mesi. Il disturbo si è risolto in gran parte in seguito all'assunzione di un farmaco antidepressivo iniziata 6 mesi dopo l'insorgere dei sintomi”.
I postumi di natura temporanea sono stati come di seguito determinati dal consulente, tenendo conto anche del disturbo psicologico temporaneo accertato:
giorni 3 al 100%;
giorni 40 al 75%;
giorni 30 al 50%;
giorni 30 al 25%;
(mesi 6) giorni 180 al 10%.
Il danno biologico permanente è stato valutato in misura pari al 7,50%.
Per quanto attiene alle spese mediche sostenute e causalmente riconducibili al sinistro la CTU ha riconosciuto come congruo l'importo di € 164,15 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente).
pagina 9 di 13 7. Il danno non patrimoniale viene liquidato in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano
2024, per le lesioni c.d. micro-permanenti. Viene riconosciuta una diaria nei limiti dei valori medi indicati in tabella, in considerazione dell'entità delle lesioni subite.
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 17/12/2025.
La rivalutazione si opera, applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria, ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del costo della vita.
Spettano inoltre interessi compensativi dovuti per il ritardo nella prestazione;
la loro liquidazione avviene in via sostanzialmente equitativa con calcolo degli interessi nella misura legale ex art. 1284
c.c., che, in base alla normativa vigente, varia in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato.
Gli interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie), ma sugli importi via via rivalutati con periodicità mensile (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995).
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per riconoscere alla parte attrice una personalizzazione del danno in termini di alterazione della sfera dinamico relazionale.
La ricorrente non ha infatti dimostrato la sussistenza di circostanze eccezionali e peculiari, rispetto al pregiudizio espresso dal grado di percentuale di invalidità permanente contemplato dalle tabelle di liquidazione, tali da giustificare una sua personalizzazione.
Non si ritengono inoltre sussistenti i presupposti per riconoscere alla ricorrente un danno morale in misura superiore rispetto a quella già ricompresa dalla Tabella di Milano 2024 che appare dunque congrua a ristorare il patimento d'animo e la sofferenza interiore subita in conseguenza del sinistro, come accertata dal CTU.
Si procede ora al calcolo dell'importo spettante alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno in base alla tabella che di seguito si riporta, precisando che viene applicata la diaria nella misura media prevista dalla Tabella di Milano 2024.
Pratica n. 790/2023 Data del sinistro: 08/08/2019 Data della liquidazione: 17-12-2025
Tabella scelta: Tribunale Milano 2024 (decorrenza: 01-01-2024)
pagina 10 di 13 53 anni compiuti Controparte_10
Data di nascita: 06/12/1965 Età: 53 anni
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione)
Punto tabellare di invalidità (53 anni): 2.830,10 Punto scelto liberamente dall'utente: --
Diaria giornaliera da tabella: 143,75
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 7,5%) €. 15.143,00
Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 12.768,13
A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 3 €. 431,25
A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 40 €. 4.312,50
A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 30 €. 2.156,25
A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 30 €. 1.078,13
A6) Invalidità temporanea al 10% Giorni 180 €. 2.587,50
Sub totale A2)-A6) €. 10.565,63
Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 8.984,38
Totale A €. 25.708,63
Totale A devalutato alle date indicate €. 21.752,51
Danno emergente
B) Spese mediche e ulteriori spese specificate in parte motiva €. 164,15
TOTALE A+B €. 21.916,66
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 474,28
Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 575,26
Totale danno €. 22.966,20
Acconto di data 06/04/2020 €. 8.200,00
Acconto di data 27/04/2021 €. 10.500,00
Totale dovuto €. 4.266,20.
Poiché la ricorrente ha già ricevuto, in data 06/04/2020, un acconto di € 8.200,00 e, in data 27/04/2021, un acconto di € 10.500,00, il danno deve ritenersi provato e dovuto nella misura di complessiva
€ 4.266,20 (di cui € 474,28 di interessi ed € 575,26 per rivalutazione).
Tale importo andrà ulteriormente maggiorato degli interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
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8. Spese di lite.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza.
I convenuti dovranno pertanto rifondere, in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio alla ricorrente. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni occorre avere riguardo, per determinare il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali, alla somma attribuita alla parte vincitrice (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55).
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014
e successive modifiche, per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario con valore da €
1.101,00 a € 5.200,00.
Nulla viene disposto in relazione alle spese di CTP della parte ricorrente, non espressamente richieste né documentate.
Il Giudice pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese del consulente tecnico d'ufficio, nella misura liquidata con decreto di data 25/02/2025, e le condanna a rimborsare alla parte ricorrente gli importi da questa anticipati.
In relazione alle domande formulate nei confronti della terza chiamata , da parte della Controparte_4 convenuta (e chiamante) e visto il rigetto delle stesse, le spese di lite vengono poste a CP_2 carico della parte soccombente e sono liquidate, in dispositivo, in applicazione dei valori medi di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche, per le controversie pendenti avanti al Tribunale ordinario, con valore da € 26.001,00 a € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico, dott. Ivan Rauzi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto nella Controparte_1 causazione del sinistro stradale, avvenuto in data 08/08/2019 sulla SS12, in località
Mezzomonte, nel Comune di Velturno (BZ);
2) accerta e dichiara che, in conseguenza del sinistro, la ricorrente ha Parte_1 subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in € 4.266,20 (al netto degli acconti già ricevuti);
3) accerta e dichiara la responsabilità solidale dei convenuti in qualità Controparte_1 di conducente del veicolo, già Controparte_2 [...]
in qualità di proprietaria del veicolo, e Controparte_11 [...] in qualità di impresa di assicurazione per la R.C.A., per i danni subiti dalla CP_3 ricorrente in conseguenza del sinistro stradale;
Parte_1
pagina 12 di 13 4) condanna i convenuti Controparte_1 Controparte_2
(già e , in
[...] Controparte_5 Controparte_3 solido tra loro, a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 4.266,20, Parte_1 oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
5) condanna i convenuti Controparte_1 Controparte_2
(già e , in
[...] Controparte_5 Controparte_3 solido tra loro, a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, Parte_1 che vengono nel complesso determinate in € 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre oneri e accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
6) pone a carico dei convenuti Controparte_1 Controparte_2
(già e , in
[...] Controparte_5 Controparte_3 solido tra loro, le spese di CTU come liquidate nel decreto di data 25/02/2025 (€ 1.700,00, oltre a IVA e contributo previdenziale sulle poste soggette come per legge), con condanna degli stessi a restituire all'attrice quanto eventualmente già corrisposto al Parte_1 consulente;
7) condanna la convenuta a manlevare e tenere indenne la Controparte_3 convenuta (già Controparte_2 [...]
nel pagamento di tutte le somme che la stessa è tenuta a versare alla Controparte_5 ricorrente in virtù della presente sentenza;
Parte_1
8) rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta Controparte_2
(già nei confronti della terza
[...] Controparte_5 chiamata (già Controparte_6 Controparte_4
9) condanna la convenuta (già Controparte_2 [...]
a rifondere alla terza chiamata Controparte_11 Controparte_6
(già le spese del presente giudizio, che
[...] Controparte_4 vengono nel complesso determinate in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre oneri e accessori di legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Bolzano, il giorno 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Ivan Rauzi
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