Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 25/02/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01612/2025REG.PROV.COLL.
N. 06989/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6989 del 2024, proposto da
EG Infrastrutture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9763762F47, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Zaccone, Mariano Maggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Del Debbio S.p.A. in proprio e quale mandante del Rti, Baldassarri Impianti S.r.l. in proprio e quale mandante del Rti, Diversi Impianti S.r.l. in proprio e quale mandante del Rti, Holz Albertani S.p.A. in proprio e quale mandante del Rti, non costituiti in giudizio;
Impresa Edile Cappelli Bernardo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , quale mandataria capogruppo del r.t.i., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco RT, Claudia IA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta) n. 00880/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lucca e dell’Impresa Edile Cappelli Bernardo S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Zaccone, Toscano, RT e IA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla società EG Infrastrutture s.r.l. contro la Provincia di Lucca per l’annullamento dei provvedimenti con i quali la società, dopo essere risultata aggiudicataria, è stata esclusa dalla gara per l’affidamento dei “ Lavori al Liceo Scientifico “A.Vallisneri” di Lucca. Edificio principale. Demolizione e ricostruzione con ampliamento. Stralcio 2 Ricostruzione ”, in seguito alla verifica di anomalia facoltativa condotta dal RUP.
1.1. Il tribunale ha esposto in fatto quanto segue:
- a seguito dell’impugnazione col ricorso principale del primo provvedimento di esclusione del 29 febbraio 2024, con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio dell’11 aprile 2024, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare dopo aver “ Rilevato che, ad un primo sommario esame e salvi gli approfondimenti in sede di merito, il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, giacché il giudizio di anomalia dell’offerta della ricorrente non appare adeguatamente motivato in presenza comunque, anche in base alla ricostruzione della Provincia di Lucca, di un utile di € 76.426,53 (che non può definirsi, come invece sostiene la Provincia stessa, “prossimo allo zero”) e tenuto altresì conto che la stazione appaltante ha considerato, al fine della quantificazione economica delle migliorie, costi di realizzazione superiori a quelli indicati dal ricorrente in sede di giustificazioni ”;
- il RUP si è rideterminato con provvedimento del 7 giugno 2024 confermando l’esclusione della EG, dopo aver analizzato con maggior dettaglio gli elementi che dimostrerebbero la non sostenibilità dell'offerta, in particolare costituiti: dalle spese generali (erroneamente calcolate dalla EG); dai maggiori costi per le migliorie “quotate” rispetto a quelli calcolati dalla EG; dai costi per le migliorie “non quotate” (che non sarebbero stati conteggiati dalla EG); dalle mancanze di prestazioni e di materiali e dalla minor qualità degli stessi;
- il RUP ha anche rilevato la sussistenza del fatto sopravvenuto - ritenuto in grado di incidere sulla integrità e affidabilità della stessa EG - costituito dal disconoscimento di due preventivi forniti dalla EG in sede di “giustifica”, relativi alla fornitura di conglomerati di cemento, da parte della ditta fornitrice Colabeton Spa;
- pertanto, il RUP, con il provvedimento del 7 giugno 2024, ha sia confermato l’esclusione della ditta EG Infrastrutture, per anomalia dell’offerta, come ulteriormente avvalorata dagli esiti della nuova istruttoria, sia disposto l’esclusione della stessa anche ai sensi del punto c-bis), del comma 5 dell’art.80 del d.lgs. 50/2016;
- tale provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, corredato da istanza cautelare, depositato il 21 giugno 2024.
1.2. La decisione di rigetto è conseguita all’affermazione del tribunale secondo cui il RUP, nel rinnovare la verifica di anomalia, già legittimamente avviata dopo l’aggiudicazione come facoltativa ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, << non si è appuntato su singole carenze, ma ha sviluppato una ponderata valutazione complessiva: dapprima, calcolando l’utile effettivamente ritraibile sulla base dei dati di EG, poi calcolando l’effettivo extra costo delle migliorie, poi rilevando che non erano stati considerati i costi di svariate poste ulteriori, e che le spese generali non erano congrue. Sicché, non può negarsi che il giudizio, ampiamente motivato, sia “globale e sintetico”, e non sia consisto nella “caccia all’errore” evocata dalla ricorrente >>.
Ha quindi esaminato - ai punti da I a IV della motivazione - la valutazione espressa dal RUP, reputando che la ricorrente non fosse riuscita a dimostrare, per contro, la sostenibilità e l’equilibrio della propria offerta e concludendo per il rigetto del ricorso, senza necessità di esaminare il “nuovo motivo di esclusione” basato sull’intervenuto disconoscimento di alcuni preventivi.
Le spese processuali sono state compensate.
2. La EG Infrastrutture s.r.l. ha proposto appello con due motivi, il primo articolato in cinque censure ed il secondo avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., censure non esaminate in primo grado.
La Provincia di Lucca e l’Impresa edile Cappelli Bernardo s.r.l., in proprio e in qualità di capogruppo del r.t.i., si sono costituite per resistere all’appello.
2.1. All’udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie e repliche di tutte le parti.
3. Col primo motivo di appello, la EG Infrastrutture svolge le seguenti censure:
a) sul difetto dei presupposti per l’attivazione del giudizio facoltativo di congruità dell’offerta e sul difetto di motivazione colmato dal Tar con grave eccesso di potere giurisdizionale , assumendo che il primo giudice avrebbe colmato la “carente e deficitaria” individuazione da parte del RUP dei presupposti per attivare la verifica discrezionale di congruità dell’offerta di EG;
b) sulla conduzione della verifica di congruità dell’offerta in termini ampiamente divergenti rispetto allo schema tipico tracciato dal legislatore , assumendo che, in entrambe le verifiche di congruità, l’analisi condotta dal RUP non avrebbe avuto contenuto né globale né sintetico, ma si sarebbe caratterizzata per un primo profilo “legato alle esorbitanti richieste di giustificazioni” e per un secondo profilo “legato alla critica metodologica delle giustifiche prodotte”;
c) sullo sviamento di potere non colto dal Tar che ha caratterizzato l’operato della S.A. a valle della sospensiva cautelare , assumendo che, dopo la sospensiva cautelare, il RUP avrebbe “provato ad aggravare la posizione di EG per pervenire ad ogni costo alla sua esclusione dalla gara”, intraprendendo una nuova istruttoria viziata per elusione del decisum cautelare e integrazione postuma della motivazione di esclusione e al contempo inficiata da grave sviamento di potere;
d) sui singoli aspetti del giudizio di congruità che hanno condotto (erroneamente e sommariamente) il Tar a confermare le conclusioni del RUP , assumendo quanto segue in merito a ciascuno di tali aspetti:
1) sull’errata analisi dei prezzi offerti e dei prezzi di analisi giustificative , perché i prezzi offerti sarebbero dovuti risultare necessariamente maggiori di quelli giustificati in quanto “tengono linearmente conto dei maggiori costi da sostenere per effetto delle migliorie proposte e di eventuali costi marginali (compensandoli)”, per come risulterebbe dalla relazione prodotta dalla società in sede di giustificazioni;
2) sull’erronea valutazione delle migliorie “quotate” , perché il T.a.r. avrebbe acriticamente recepito i rilievi del RUP, senza distinguere i due momenti in cui si collocherebbe la “valorizzazione delle migliorie”, cioè in fase di gara (in cui questa avrebbe avuto ad oggetto l’importo “complessivo teorico (o “lordo”) delle migliorie” secondo lo schema fissato dalla disciplina concorsuale) ed in fase di giustifiche (in cui l’impresa ha determinato il maggior costo generato dalle migliorie calcolando il differenziale tra gli interventi proposti quale miglioria e quelli già previsti in appalto per voci sostituite o integrate dalle migliorie);
3) sull’erronea valutazione delle migliorie non quotate , sia perché il T.a.r. avrebbe trascurato che le prestazioni per le quali il RUP ha calcolato costi aggiuntivi in realtà sarebbero state ricomprese nelle spese tecnico-amministrative ovvero riferibili all’allestimento di cantiere e, come tali, ricomprese/assorbite dalle voci già correttamente indicate dall’impresa nel quadro delle spese generali; sia perché la stazione appaltante avrebbe adottato “due pesi e due misure” nel valutare i costi delle migliorie nei confronti rispettivamente della EG e del r.t.i. Cappelli;
4) sulle presunte (e insussistenti) mancanze di alcuni materiali , perché, mentre lo stesso RUP ha affermato che il valore di € 321.167,17 per tali materiali sarebbe un dato “non completo ed esaustivo”, il T.a.r. lo avrebbe dato per assodato e confermato e comunque perché, nel merito, l’impresa avrebbe offerto materiali esattamente corrispondenti al CSA, ai requisiti CAM ed in generale alle performance prestazionali previste dall’appalto, come da illustrazione dettagliata esposta in ricorso;
5) sulla presunta offerta in perdita , perché la sentenza sarebbe viziata dall’acritico recepimento della “strumentale” ricostruzione dell’utile effettuata dal RUP.
4. Le censure non meritano favorevole apprezzamento.
4.1. Riguardo alla censura sub a), è corretta la motivazione della sentenza gravata che, dopo aver richiamato l’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, ne ha ribadito l’interpretazione consolidata secondo la quale è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia prima facie anormalmente bassa anche se si colloca al di sotto della soglia di anomalia ed il relativo potere di valutazione di merito è sostanzialmente insindacabile dal giudice amministrativo, se non nei casi limite di macroscopica irragionevolezza, che non ricorre nella specie. Precisato, infatti, che non è richiesta nemmeno la specifica motivazione sul punto da parte della stazione appaltante (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, 2 ottobre 2020, n. 5782 e id., VII, 4 maggio 2023, n. 4530), nel caso in esame, per un verso, è condivisibile l’affermazione secondo cui gli elementi idonei a supportare la verifica facoltativa di anomalia “ erano obiettivamente ravvisabili nel forte sconto (pari al 13%) praticato dalla EG sulla base d’asta, pur in presenza dell’offerta di un’enorme numero di migliorie ”; per altro verso, rileva la nota del RUP del 9 gennaio 2024, che, nel corso del subprocedimento, ha richiamato la precedente nota del 21 dicembre 2023, motivando l’attività di verifica “ al fine di consentire di valutare la complessiva sostenibilità e affidabilità dell’offerta in considerazione dell’importante ribasso e delle migliorie offerte ”.
4.2. Riguardo alla censura sub b), entrambi gli assunti di parte ricorrente sono smentiti per tabulas dall’andamento del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta che, dopo l’ordinanza cautelare del Ta.r., si è concluso col nuovo provvedimento di esclusione del 7 giugno 2024.
In merito ad entrambi i profili di doglianza, è sufficiente osservare che: il RUP è entrato nel dettaglio dell’offerta tecnica ed economica di EG perché ha seguito e confutato, punto per punto, le giustificazioni della società ricorrente; queste, d’altronde, sono state richieste per “ ciascuna voce quotata all’interno della Lista delle categorie di lavorazioni ” come previsto dal documento a base di gara; non è affatto irragionevole che la richiesta dei giustificativi sia stata fatta anche per le migliorie offerte, essendo queste di entità tale da incidere “ in maniera prevalente sulla globalità del prezzo offerto ” (arg. ex art. 3 dell’allegato al disciplinare).
Peraltro giova aggiungere che l’affermazione giurisprudenziale secondo cui la valutazione di anomalia si estrinseca in un giudizio “globale e sintetico” non sta affatto a significare che il controllo della stazione appaltante non si possa spingere a valutare la congruità delle singole voci di prezzo - come sembra sostenere l’appellante - quanto piuttosto che, una volta che l’amministrazione abbia svolto un’attività istruttoria completa e puntuale, eventuali incongruenze, errori o difetti riscontrati nelle singole voci possono trovare adeguata compensazione nell’offerta globalmente considerata. Nel caso di specie, all’esito dell’istruttoria compiuta, avvalendosi, come detto, della documentazione e delle relazioni giustificative di EG - senza che gli uni o le altre siano state fraintese, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, per come si dirà nel confutare i motivi di merito – la stazione appaltante ha concluso nel senso che l’offerta della società ricorrente è risultata in perdita per un importo talmente elevato da renderla insostenibile, così giungendo appunto al giudizio di sintesi che ne ha legittimato l’esclusione.
4.3 Riguardo alla censura sub c), va premesso che, se è vero che il RUP non era stato investito dal T.a.r. dell’obbligo di rinnovare il giudizio di anomalia dell’offerta di EG, tuttavia è sempre in capo alla stazione appaltante il potere di riesaminare in autotutela le proprie precedenti determinazioni, anche quando sub iudice , purché non venga elusa o violata la pronuncia cautelare; eventualità, quest’ultima, da escludere nel caso di specie, in quanto, al contrario, il difetto di motivazione riscontrato dal T.a.r. nella sede cautelare legittimamente consentiva il corretto ri-esercizio del potere mediante la rinnovazione dell’intero sub-procedimento.
D’altronde, era stata la stessa EG a sollecitare il riesame in autotutela degli esiti della gara, né si può dolere del fatto che sia stato esercitato non (solo) sulla base della documentazione acquisita fino alla proposizione del ricorso, bensì avviando - come detto, coerentemente col tenore dell’ordinanza cautelare - una più articolata, istruttoria supplementare, alla quale la società ricorrente ha pienamente partecipato.
L’adozione di un nuovo, distinto, provvedimento di esclusione rende non pertinente l’ulteriore censura dell’appellante di aggravamento “in maniera postuma” della motivazione contenuta nel provvedimento di esclusione sospeso dal T.a.r.
Il nuovo provvedimento di esclusione è stato, a sua volta, oggetto delle censure proposte con i motivi aggiunti, autonomamente valutabili e valutate, senza che possa ritenersi viziato per il solo fatto che il r.t.i. controinteressato abbia, a sua volta, segnalato aspetti dell’offerta della controparte meritevoli approfondimento.
4.4. Riguardo alla censura sub d), che attiene al merito del giudizio di anomalia, va premesso che, come è noto, questo è sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o errore di fatto. Né l’una né l’altro, ricorrono nel caso di specie, per le ragioni di cui appresso.
4.4.1. La questione controversa nel presente giudizio non consiste tanto nella mancata condivisione da parte del RUP e della stazione appaltante della “metodologia” seguita dalla EG per giustificare l’offerta economica, quanto piuttosto nell’inammissibile indicazione, in sede di gara, di prezzi offerti (in particolare nella tabella dei prezzi per le migliorie) diversi dai costi che l’impresa avrebbe dovuto sostenere, in modo da rendere incerti non solo i costi (c.d. extra-costo) delle migliorie quotate ma anche la quantità e il valore di queste ultime, violando così le previsioni della lex specialis in tema di offerta economica. Sebbene infatti la Lista delle migliorie quotata con i relativi prezzi, da inserire nell’offerta economica (in corrispondenza alla Lista delle migliorie non quotata , inserita nell’offerta tecnica), non fosse rilevante per il ribasso e l’aggiudicazione (rilevando a tale fine soltanto il totale della Lista delle categorie quotata , corrispondente al prezzo da versare all’appaltatore da parte della stazione appaltante), essa aveva la funzione di quantificarne il valore, in riferimento al prezzo complessivamente offerto e quindi anche a quello da corrispondersi dalla stazione appaltante nel caso in cui le migliorie medesime fossero state eseguite in difformità o non eseguite affatto. In ogni caso, la verifica di sostenibilità economica dell’offerta non poteva prescindere dal calcolo dell’extra-costo, che per regola avrebbe dovuto essere coincidente appunto con i prezzi della Lista delle migliorie quotata . Anche a voler ammettere che questa avrebbe potuto essere rettificata in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, la rettifica avrebbe dovuto essere giustificata da errori nell’indicazione dei singoli prezzi o da scostamenti non preventivati, non dalla mancata indicazione dei prezzi effettivi in sede di offerta, come preteso da EG, con evidente violazione della legge di gara.
4.4.2. Peraltro, il calcolo dell’extra-costo effettivo che, a detta di EG, sarebbe stato possibile anche in fase di giustificativi, ha portato l’impresa aggiudicataria a quantificare l’extra-costo di € 365.018 per le migliorie “quotate”. Questo è stato ritenuto giustamente inattendibile da parte del RUP con argomentazioni per nulla illogiche o travisate o contraddittorie – quali recepite anche nel provvedimento del 7 giugno 2024 cui è sufficiente fare rinvio – poiché evidenziano come detto valore sia stato ottenuto erroneamente (in specie per le migliorie c.d. sostitutive, cioè per quelle modificative di voci già comprese nel progetto a base di gara), in quanto, come rilevato nella sentenza gravata, “ individuato dalla ricorrente nella differenza tra il prezzo indicato in sede di giustifica della miglioria – come detto più basso di quello offerto in sede di gara – ed il prezzo posto a base di gara ”, senza quindi tenere conto del ribasso offerto dalla stessa EG e ponendo a confronto valori disomogenei.
4.4.3. L’assunto dell’appellante in merito alle migliorie “non quotate”, secondo cui i relativi costi (attinenti in particolare alla “organizzazione del cantiere”) sarebbero stati ricompresi o assorbiti in altre voci, è rimasto privo di effettivo riscontro probatorio da parte della EG, apparendo soprattutto infondata la pretesa dell’appellante di ricondurre dette voci di costo alle spese generali: ciò, non solo perché si tratta di voci di costo riferite a proposte migliorative, rilevanti in sede di valutazione dell’offerta tecnica, quindi non omogenee rispetto alle spese generali, ma anche perché queste ultime sono state, loro volta, indicate nella percentuale del 12%, in misura di certo insufficiente ad assorbire (anche) i costi per le migliorie non quotate.
D’altra parte, riguardo agli importi da calcolare per tali ultimi costi, le argomentazioni delle note del RUP e del provvedimento di esclusione risultano puntuali ed immuni da vizi logici o travisamenti fattuali, laddove la circostanza - negativamente apprezzata dall’appellante - che esse attengano soltanto a sei voci su ventidue rafforza invece la conclusione di insostenibilità dell’offerta complessivamente considerata.
4.4.4. Analogamente è a dirsi per il dato – definito dalla stazione appaltante “non completo ed esaustivo” – relativo al valore dei materiali non considerati. Il dato, quantificato nell’importo di € 321.167,17, è stato infatti calcolato per difetto, sicché né il provvedimento di esclusione né la sentenza presentano il vizio denunciato dall’appellante. Per di più, anche la determina di esclusione n. 649 del 7 giugno 2024 ha ribadito che la non esaustività del dato era dovuta al fatto che “ molti prezzi non sono stati giustificati in quanto non supportati da alcun preventivo dei fornitori ”.
I rilievi di EG concernenti poi i prezzi che il RUP ha inteso riferire alle singole voci di progetto sono inammissibili in sede giurisdizionale poiché attinenti alla discrezionalità tecnica esercitata dalla stazione appaltante (riscontrata dall’ampia motivazione delle relazioni del RUP e dagli atti ivi richiamati, come recepiti nel provvedimento del 7 giugno 2024), senza che emergano dagli atti manifeste illogicità o macroscopici errori di fatto, in specie quanto al rispetto delle specifiche tecniche di progetto, anche a prescindere dalla questione – perciò irrilevante – della corrispondenza al vero dei preventivi della ditta Colabeton S.p.A.
4.4.5. Dato quanto sopra, l’utile dichiarato da EG (nell’importo di € 436.989,72) risente inevitabilmente dei maggiori costi calcolati dalla stazione appaltante a titolo di extra-costo delle migliorie quotate e dei costi aggiuntivi per le migliorie non quotate, oltre che dei maggiori oneri per spese e prodotti non considerati o difformi, in modo che l’insostenibilità dell’offerta emerge obiettivamente (in disparte la sottrazione dall’utile dichiarato dall’impresa dell’importo di € 342.457,77 per oneri di sicurezza, come ritenuto dal RUP).
4.5. Non meritano favorevole apprezzamento nemmeno le doglianze dell’appellante, variamente esposte in atti, riguardo ad un’asserita disparità di trattamento della propria offerta rispetto a quella del r.t.i. Cappelli, atteso che:
- per quest’ultima, non si sono realizzati i presupposti per l’attivazione della verifica di anomalia obbligatoria e la stazione appaltante ha ritenuto di non attivare quella facoltativa, non essendo riscontrabili nei confronti del r.t.i. gli “elementi specifici” (entità del ribasso e quantificazione delle proposte migliorative) riscontrati invece nei confronti della EG;
- d’altronde, è affermazione giurisprudenziale ricorrente, che si condivide, quella secondo cui è impraticabile una verifica di anomalia “comparativa” tra più concorrenti alla stessa procedura (cfr. Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1589), dato che ogni offerta è caratterizzata da propri elementi costitutivi e diverse sono le capacità e l’organizzazione aziendale delle singole imprese.
4.6. Il primo motivo di appello va quindi interamente respinto.
5. Sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure del ricorso introduttivo nn. I. c.4 e 2, riproposte al punto II.a del secondo motivo di ricorso, dal momento che esse sono riferite al primo provvedimento di esclusione, interamente sostituito dal secondo provvedimento di esclusione, impugnato con i motivi aggiunti.
5.1. Le censure nn. III, IV.b., IV.b.2, IV.b.4, V., V.a., V.b del ricorso per motivi aggiunti devono ritenersi:
- assorbite o improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse per la parte in cui riproducono censure proposte già col primo motivo di appello (nn. III e IV), in quanto o decise come sopra od il cui accoglimento è privo di interesse a seguito del rigetto delle censure del primo motivo (come ad esempio, per le doglianze in tema di spese generali);
- improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui riguardano la causa escludente di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis del d.lgs. n. 50 del 2016 (n.V), in quanto il provvedimento di esclusione impugnato risulta adeguatamente sorretto dal motivo concernente l’anomalia dell’offerta, sicché non verrebbe meno nel caso in cui si ritenesse l’infondatezza di tale causa (ulteriore) di esclusione.
6. In conclusione, l’appello va respinto.
6.1. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali, considerato il peculiare andamento del giudizio di anomalia, sul quale il RUP si è rideterminato soltanto dopo la pronuncia cautelare in primo grado favorevole alla ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO