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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 687/2024 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Scardera, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Larino (CB), alla via Alberto Marra n. 61, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina Controparte_1 C.F._2
Vitale, presso il cui studio in San Martino in Pensilis (CB), alla Via L. Da Vinci n.8, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “revoca dell'assegno di mantenimento in favore di;
conferma dell'assegno di mantenimento in Persona_1 favore di fino al 31.12.2026 da versarsi direttamente in favore della figlia;
spese Persona_2 straordinarie al 50%, come da protocollo in atti, comprensivi della retta universitaria”. Le parti hanno accettato la proposta. Pertanto, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, ha ordinato la trasformazione del rito da contezioso in congiunto e ha altresì disposto la trasmissione degli atti al P.M.
– che in data 17.02.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e quindi, al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 09.10.2024, ha chiesto - a modifica delle condizioni contenute Parte_1 nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di questo Tribunale, n. 9/14, pubblicata il 14.01.2014 (NRG 564/2013) - di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiarare e disporre che il sig. non deve contribuire più al Pt_1 mantenimento dei figli e , né in via ordinaria, né in via straordinaria e ciò, Per_2 Per_1 rispettivamente, a far data dal 22/03/2021 (per la prima) e dal 06/08/2023 (per il secondo); b) dichiarare cessati, pertanto, gli obblighi ricadenti sul sig. ed indicati ai punti 3) e 4) del ricorso Pt_1 congiunto nel giudizio n. 564/2013 R.G. Tribunale di Larino;
c) In caso di opposizione della sig.ra
, condannarla al pagamento delle spese di giudizio”. CP_1
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha chiesto la conferma del mantenimento in favore della figlia e la rettifica dell'importo mensile da corrispondere alla stessa in € 200,00 mensili, Per_2 anziché €125,00, sino a quando ella non abbia una stabile e continuativa attività lavorativa, tale da renderla autosufficiente economicamente. Con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 12.02.2025 il Giudice delegato dal Collegio ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “revoca dell'assegno di mantenimento in favore di;
conferma dell'assegno di Persona_1 mantenimento in favore di fino al 31.12.2026 da versarsi direttamente in favore della Persona_2 figlia;
spese straordinarie al 50%, come da protocollo in atti, comprensivi della retta universitaria”. Entrambe le parti hanno accettato. Pertanto, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti, ha ordinato la trasformazione del rito da contezioso in congiunto e ha altresì disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 17.02.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e quindi, al collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni normative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 09.10.2024 da , nato a [...] il [...], nei confronti di Parte_1
, nata a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 04.03.2025 Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 687/2024 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Scardera, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Larino (CB), alla via Alberto Marra n. 61, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Clementina Controparte_1 C.F._2
Vitale, presso il cui studio in San Martino in Pensilis (CB), alla Via L. Da Vinci n.8, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “revoca dell'assegno di mantenimento in favore di;
conferma dell'assegno di mantenimento in Persona_1 favore di fino al 31.12.2026 da versarsi direttamente in favore della figlia;
spese Persona_2 straordinarie al 50%, come da protocollo in atti, comprensivi della retta universitaria”. Le parti hanno accettato la proposta. Pertanto, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, ha ordinato la trasformazione del rito da contezioso in congiunto e ha altresì disposto la trasmissione degli atti al P.M.
– che in data 17.02.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e quindi, al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 09.10.2024, ha chiesto - a modifica delle condizioni contenute Parte_1 nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di questo Tribunale, n. 9/14, pubblicata il 14.01.2014 (NRG 564/2013) - di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiarare e disporre che il sig. non deve contribuire più al Pt_1 mantenimento dei figli e , né in via ordinaria, né in via straordinaria e ciò, Per_2 Per_1 rispettivamente, a far data dal 22/03/2021 (per la prima) e dal 06/08/2023 (per il secondo); b) dichiarare cessati, pertanto, gli obblighi ricadenti sul sig. ed indicati ai punti 3) e 4) del ricorso Pt_1 congiunto nel giudizio n. 564/2013 R.G. Tribunale di Larino;
c) In caso di opposizione della sig.ra
, condannarla al pagamento delle spese di giudizio”. CP_1
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale ha chiesto la conferma del mantenimento in favore della figlia e la rettifica dell'importo mensile da corrispondere alla stessa in € 200,00 mensili, Per_2 anziché €125,00, sino a quando ella non abbia una stabile e continuativa attività lavorativa, tale da renderla autosufficiente economicamente. Con vittoria di spese e competenze di causa.
All'udienza del 12.02.2025 il Giudice delegato dal Collegio ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “revoca dell'assegno di mantenimento in favore di;
conferma dell'assegno di Persona_1 mantenimento in favore di fino al 31.12.2026 da versarsi direttamente in favore della Persona_2 figlia;
spese straordinarie al 50%, come da protocollo in atti, comprensivi della retta universitaria”. Entrambe le parti hanno accettato. Pertanto, il Giudice, preso atto dell'intervenuto accordo delle parti, ha ordinato la trasformazione del rito da contezioso in congiunto e ha altresì disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in data 17.02.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni delle parti - e quindi, al collegio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che esse non sono contrarie a disposizioni normative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 09.10.2024 da , nato a [...] il [...], nei confronti di Parte_1
, nata a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1 ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 04.03.2025 Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo pagina 2 di 2