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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Specializzata Imprese
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile n. 719/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
(C.F. , in persona del Sindaco avv. Parte_1 P.IVA_1
Domenico Lo Polito, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo del Foro di Palmi (c.f. ). C.F._1
- appellante
e con sede in Napoli Via Brecce a S. Erasmo Controparte_1
n. 112, iscritta nel Registro Imprese di Napoli con il numero e codice fiscale in persona del suo amministratore unico, rappresentata e difesa P.IVA_2
dagli avv.ti Bruno Cimadomo (C.F. ), Assunta Attanasio C.F._2
(C.F. ), Francesco Cerulli (C.F. ) CodiceFiscale_3 C.F._4
e Roberto Franco (C.F. ), elettivamente domiciliata nello C.F._5 studio legale dell'ultimo difensore, sito in Vibo Valentia, alla Piazza del Lavoro
n. 3.
- appellata/appellante incidentale
nonché
(P.IVA ) in persona del Presidente, legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t. Geom. , per la carica domiciliato presso la Controparte_3
sede sociale in Napoli (NA) alla via Icaro n. 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Bruno Cimadomo (C.F. ), Assunta Attanasio (C.F. C.F._2
), Francesco Cerulli, (C.F. ) e CodiceFiscale_3 C.F._4
Roberto Franco (C.F. ), presso il quale ultimo C.F._5
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Piazza del Lavoro n. 3.
- intervenuta in giudizio ex art. 111 comma 3 c.p.c. in qualità di cessionaria del credito
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il “Voglia l'Ecc.ma Corte Di Appello adita, Parte_1 accogliere l'appello, e contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza appellata, previo eventuale accoglimento della richiesta istruttoria
-) sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata;
-) accogliere integralmente i motivi di appello, e per l'effetto
-) accertare e dichiarare la inammissibilità dell'azione e della domanda introdotta in primo grado dalla società appellata, ovvero in via subordinata, disporre la rimessione della causa sul ruolo;
-) dichiarare la decadenza dell'attore in primo grado, odierna parte appellata, dal diritto di proporre riserve, con ogni consequenziale effetto anche in termini di inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea.
pag. 2/47 -) in via subordinata e nel merito, rigettare comunque ogni domanda svolta dalla società appellata.
In via ancora più gradata, ridurre il quantum riconosciuto”.
Per (intervenuta in qualità di cessionaria di Controparte_2 [...]
: “Si riporta integralmente a tutte le domande, Controparte_4
eccezioni e richieste di cui alla propria comparsa di costituzione, nonché a quelle formulate, in atti ed a verbale, nel corso del giudizio e, in particolare alle osservazioni formulate alla CTU, nelle proprie note di trattazione scritta del 24 febbraio 2022, per l'accoglimento delle stesse e per l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di appello proposti dal con Parte_1
vittoria di spese, comprese quelle delle CC.TT., di ufficio e di parte, del doppio grado di lite, maggiorazione del 15% per spese generali, CPA ed IVA, come per legge”.
pag. 3/47
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
L'oggetto del contendere riguarda l'appalto per la costruzione del nuovo
Palazzo di Giustizia di Parte_1
In data 16 ottobre 2007, veniva stipulato il relativo contratto di appalto fra la Ditta aggiudicataria “Lavori Generali s.p.a.” e il per Parte_1
un importo di aggiudicazione di complessivi euro 7.832.686,04.
Subentrava nel rapporto, in corso di esecuzione, “LGF Costruzioni s.r.l.”,
a seguito di cessione in affitto del ramo di azienda ricomprendente il contratto di appalto, per come stipulato con atto notariale del 9 marzo 2011, di cui il
[...]
prendeva atto con successiva determina dirigenziale del 2012. Parte_1
Il tribunale adito, in via preliminare, riteneva:
- infondata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal Pt_1
convenuto;
- infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale in quanto proposta prima dell'approvazione del collaudo;
- inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attrice, perché sollevata dal solo nella prima memoria di Parte_1
cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c.
Nel merito, dopo aver minuziosamente descritto l'andamento dei lavori, il primo giudice riteneva tempestivamente sollevata dall'ente comunale l'eccezione di irritualità delle iscrizioni delle riserve, ma solo con riferimento alle numero 16
e 21, per come accertato dal consulente tecnico nell'elaborato peritale alle pagine
92, 102 e 103, espressamente richiamate.
pag. 4/47 La medesima eccezione di irritualità veniva invece rigettata in riferimento a tutte le altre riserve che risultavano, per contro, tempestivamente iscritte nel registro di contabilità, per come constatato con riferimento a ciascuna singola riserva dal consulente tecnico;
pertanto, tutte le riserve, ad eccezione di quelle numerate 16 e 21, risultavano iscritte nel registro di contabilità e successivamente esplicitate dall'appaltatore nel termine di 15 giorni.
Ciò posto, la sentenza richiamava le conclusioni del consulente tecnico, secondo cui la riserva numero 1, benché ritualmente scritta, era da considerarsi decaduta, poiché rinunciata dall'impresa appaltatrice.
Aveva quindi ritenuto fondata la riserva numero 2, che riguardava un presunto errore di calcolo sul computo metrico, non assimilabile ad una variazione dello stesso progetto;
infondata anche la riserva numero 4 relativa al maggior costo sopportato per realizzazione in proprio degli SHED prefabbricati, dato che quelli previsti in progetto non erano reperibili sul mercato.
Sul punto, il consulente aveva verificato che la stessa società appaltatrice si era dichiarata disponibile, con una nota indirizzata alla stazione appaltante, di realizzare gli SHED prefabbricati, attesa la difficoltà nel reperire ditte di prefabbricazione che realizzassero i manufatti con le caratteristiche richieste.
Quanto alla riserva numero 16, era irrituale poiché, pur essendo Part esplicitata nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione con riserva del non risultava iscritta nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverla e successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che aveva determinato il giudizio.
Era invece favorevolmente considerata la riserva numero 23, avente ad oggetto l'aggiornamento di altre riserve riportanti l'anomalo andamento dei lavori, perché iscritta nel primo atto dell'appalto idoneo al riceverla a seguito della cessazione delle cause che avevano provocato il fatto pregiudizievole (ossia l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 25 giugno 2014).
pag. 5/47 La consulenza disposta in primo grado confermava che i lavori avevano subìto un andamento anomalo e pregiudizievole per la stessa impresa, in quanto protratti per un periodo di 1084 giorni in più rispetto ai 1220 concordati al momento della sottoscrizione contratto, per effetto di una serie di ordini di servizio e di segnalazioni dell'impresa riguardo carenze progettuali.
Le lavorazioni avrebbero effettivamente subìto un andamento anomalo derivante da significative variazioni progettuali, che si sono concretizzate nell'emanazione di ben due perizie di variante, adottate a distanza di notevolissimo tempo dalle corrispondenti richieste avanzate dalla società appaltatrice, oltre a quella di assestamento finale.
La prima perizia di variante veniva approvata con determina del 29 luglio
2010 a distanza di 9 mesi dalla richiesta del 19 ottobre 2009 della società appaltatrice, la seconda perizia di variante veniva approvata in data 13 maggio
2013 a distanza di circa 19 mesi dalla corrispondente richiesta avanzata dalla società.
L'esecuzione delle lavorazioni di dettaglio, commissionate successivamente alla emanazione del certificato di ultimazione lavori del 13 maggio 2013, aveva comportato un ulteriore ritardo.
Passando alla determinazione del quantum debeatur, in relazione alla riserva numero 23, il primo giudice riteneva di condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio solo parzialmente, riconoscendo esclusivamente gli importi afferenti alle spese generali al maggior costo delle polizze fideiussorie, al maggior costo per il personale, al mancato utile di impresa e alla ritardata percezione dell'utile d'impresa.
Veniva escluso invece il maggior costo di incidenza dei macchinari e delle attrezzature, stante l'assoluta carenza documentale sul punto, che non consentiva una valutazione neppure approssimativa delle voci di danno richieste, e che era pag. 6/47 stata, non a caso, stimata dal CTU nella somma di € 287.878,43, sulla base di una valutazione forfettaria.
Il tribunale adito non riconosceva alla società attrice gli interessi per il ritardato pagamento dei S.A.L., per avere la stessa del tutto omesso di indicare le date nelle quali erano stati disposti i singoli pagamenti in concomitanza dei relativi S.A.L. e che costituivano i termini di decorrenza degli interessi da ritardato pagamento. Né poteva farsi riferimento alle date indicate nel quadro sinottico allegato dal c.t.p. della società attrice alle proprie osservazioni, trattandosi di documento introdotto ben oltre la scadenza del termine per la precisazione della domanda.
In conclusione, il primo giudice condannava il al Parte_1
pagamento della somma di euro 1.443.951,39 in monete attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
l'ente comunale veniva condannato altresì al pagamento della metà delle spese del giudizio e i costi di consulenza venivano stati disposti a carico delle parti per metà ciascuna.
2.
Tale decisione è stata impugnata dal per i Parte_1
seguenti motivi.
A) Sull'eccezione di decadenza dall'azione.
Il primo giudice ha dichiarato inammissibile l'eccezione di decadenza dall'azione perché sollevata dall'Ente convenuto per la prima volta nella memoria 183 sesto comma c.p.c. e, nel merito, perché alla data di proposizione della domanda l'art. 33 del D.M. n. 145/2000 era stato abrogato dall'art. 358 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 207/2010.
Tale motivazione sarebbe errata poiché il con Parte_1
comparsa di costituzione e risposta del 7.1.2015, avrebbe tempestivamente pag. 7/47 eccepito la decadenza dall'azione, poi specificata e reiterata nelle successive memorie istruttorie, sui cui si sarebbe ritualmente formato anche il contraddittorio delle parti.
Quanto alla presunta abrogazione, il primo giudice non avrebbe considerato che la controversia riguarda opere appaltate con contratto del
16.10.2007; il regolamento di esecuzione del d.lgs. 163 del 2006, d.p.r. 207 del
5.10.2010, è entrato in vigore l'8.6.2011, in forza dell'art. 359 comma 1, ossia con decorrenza dal 180° giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U
(avvenuta in data 10.12.2010).
Per la disciplina transitoria, secondo l'appellante, dovrebbe farsi riferimento al comma 6 dell'art. 357 del d.p.r. 207 del 2010 - così come modificato dall'art. 15 lett. c) del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 in vigore dal
14.05.2011 e poi modificato dalla legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011, in vigore dal 13.07.2011 - il quale prevede che le disposizioni della parte relativa alla esecuzione dei lavori, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori '…non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti.
Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli
IX, XI, XII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n.
554', peraltro espressamente richiamato dal Capitolato speciale d'appalto, così come oggetto di specifico richiamo è il D.M. 145/2000.
B) Sull'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla ditta appaltatrice prima dell'approvazione del collaudo.
Il tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale proposta prima dell'approvazione del collaudo aderendo all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui occorre riaffermare, quale condizione di procedibilità, la necessità di una fase amministrativa di audizione pag. 8/47 con l'appaltatore; solo al termine di tale (negativo) incontro, inizierebbero a decorrere i termini per la procedibilità delle azioni dell'appaltatore a tutela delle proprie pretese.
Da non trascurare, inoltre, la nota n. 28202 del 28.11.2012 a firma del responsabile del procedimento del che, acquisita la Parte_1
relazione del direttore dei lavori, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la procedura di accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. n. 163/2006.
La domanda giudiziale, proposta per la prima volta davanti al Tribunale di
Catania con citazione del 13.12.2013 e poi riassunta davanti alla sezione specializzata competente del tribunale di Catanzaro, sarebbe quindi procedibile, appunto perché proposta successivamente alla decisione del responsabile del procedimento sulla insussistenza dei requisiti per un accordo bonario.
Secondo l'odierno appellante, tale complessiva motivazione sarebbe errata, non avendo il primo giudice considerato la pendenza di operazioni di collaudo dei lavori oggetto di appalto (nota dell'11.7.2018) e che, pertanto, ai sensi dagli articoli 187, 195 e 204 del DPR 554/1999 e artt. 32 e 33 del DM 19 aprile 2000 n. 145, le domande giudiziarie sul riconoscimento delle riserve apposte nel corso di un contratto di lavori pubblici non avrebbero comunque potuto essere adeguatamente valutate in pendenza del procedimento amministrativo di collaudo, che costituisce la sede naturale per la definizione delle riserve medesime apposte dall'appaltatore.
Il primo giudice avrebbe anche ignorato la domanda subordinata di rimessione della causa sul ruolo in attesa del perfezionamento del collaudo;
tale domanda contenuta nella comparsa conclusionale del sarebbe stata Pt_1
proposta proprio in considerazione della connessione stabilita per legge tra la definizione delle riserve in sede di collaudo e la domanda giudiziaria, al fine di consentire che gli esiti del procedimento di collaudo potessero avere ingresso nel giudizio, con corretta valutazione delle domande attoree.
pag. 9/47 Le valutazioni della Commissione di Collaudo avrebbero potuto incidere direttamente sulle attività e le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, indispensabili per la adeguata e completa valutazione delle pretese dall'appaltatore, in relazione all'andamento dei lavori. Difatti, i documenti prodotti in giudizio con la comparsa conclusionale dimostrerebbero che la
Commissione di Collaudo ha evidenziato inadempimenti e ritardi esecutivi imputabili alla ditta appaltatrice, non coerenti con l'asserito anomalo andamento dei lavori nei termini valutati nella Consulenza tecnica d'ufficio.
C) Sul difetto di legittimazione attiva.
Il primo giudice ha rigettato anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in base a quanto riportato nell'atto introduttivo, da cui emerge che la società attrice ha agito in qualità di affittuaria del ramo di azienda, comprendente anche il rapporto scaturente dal contratto di appalto oggetto di causa.
La questione sull'effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico, osserva il tribunale, attiene al merito della controversia e non anche alla legittimazione ad agire ovvero a contraddire;
l'eccezione sarebbe comunque inammissibile perché sollevata nella prima memoria 183 sesto comma c.p.c. e, dunque, ben oltre il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.
Premesso che il contratto di cui trattasi è stato stipulato - circostanza pacifica - tra il stazione appaltante, e la ditta Lavori Parte_1
Generali S.p.A. aggiudicataria della relativa gara, secondo l'appellante la motivazione del tribunale sarebbe errata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, sarebbe stato violato il principio di immodificabilità del contraente privato nei contratti pubblici e il divieto di cessione del contratto di appalto a pena di nullità ex art. 118 comma 1 d.lgs. 163/2006.
Nell'atto di citazione risulta esposto, a pagina 14, che la società aggiudicataria, originaria contraente, ha stipulato con la società attrice un “atto di
pag. 10/47 cessione in affitto di ramo di azienda, nel cui novero rientra anche il contratto di appalto de quo…”; sembrerebbe, pertanto, che vi sia stata una cessione del contratto, con conseguente violazione del divieto legislativo. Del resto, la società attrice non avrebbe fornito alcuna prova in ordine al contenuto dell'atto di cessione e soprattutto se la cessione ha riguardato anche la qualificazione richiesta dalla vigente normativa in tema di appalti pubblici di lavori;
in ogni caso il mero affitto di ramo d'azienda non comporterebbe la legittimazione e la possibilità in capo alla ditta concessionaria di richiedere i crediti eventualmente maturatisi a favore della società concedente.
Inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che il contratto di fitto di ramo di azienda dell'11 marzo 2011, prodotto in corso di causa, ha espressamente pattuito quanto segue:
- il subentro nell'esecuzione dei contratti in corso solo per la durata triennale del contratto (art. 2);
- restano di competenza della concedente Lavori Generali gli importi dei lavori da essa eseguiti, anche se non ancora contabilizzati (art. 2);
- i crediti e i debiti sorti nel corso dell'affitto, ancorché non scaduti alla data della cessazione del rapporto, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico della parte concessionaria, che invece non subentra nei debiti e nei crediti afferenti alla precedente gestione (art. 2).
Tali pattuizioni evidenzierebbero in modo certo il difetto di legittimazione attiva della ditta attrice, al pari delle seguenti considerazioni:
- il contratto di fitto di ramo di azienda è definitivamente cessato in data
10 marzo 2014 (come da disposizione n. 10/2014 –Direzione Centrale Territorio Pa del Comune Napoli con, allegata nota datata 7 marzo 2014 della
[...]
sottoscritta anche dalla Lavori generali spa, originaria appaltatrice) e CP_1 quindi la non avrebbe potuto avviare l'azione giudiziaria;
Controparte_1
pag. 11/47 - ha conseguito unicamente l'attestato di qualificazione Controparte_1
per la categoria OG 1 (Edifici civili e industriali) classifica VIII (lavori di importo fino a 20.658.000,00 euro) – (come da attestato di qualificazione rilasciato alla ditta in atti) non idonea a conseguire il subentro Controparte_1
nella esecuzione dei lavori appaltati dal Comune di avrebbe dovuto Parte_1
conseguire anche quello per la categoria OG11 (impianti tecnologici- cfr. capitolato speciale appalto parte amministrativa);
- le circostanze in fatto ed in diritto poste dal a Parte_1
sostegno delle domande di nullità e di difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto vantato non sono state per nulla contestate dalla ditta attrice in primo grado, risultando così definitivamente accertato quanto dedotto in merito al divieto di cessione del contratto di appalto a pena di nullità – art. 118 comma1 d.lgs. 163/2006.
D) Sull'inammissibilità e tardività delle riserve.
Il primo giudice avrebbe erroneamente ricostruito la vicenda inerente alle riserve, senza considerare che le sospensioni in corso di esecuzione sono state richieste dallo stesso appaltatore, non sono derivate da errori o omissioni progettuali (per come peraltro riconosciuto dallo stesso consulente tecnico d'ufficio) e non sono derivate da ragioni imputabili alla stazione appaltante.
Quanto accertato dal CTU di primo grado e recepito dal tribunale non sarebbe corretto perché la ditta appaltatrice ha apposto ed esplicitato riserve unicamente sul registro di contabilità a partire dalla data del 3 ottobre 2009 (data di iscrizione della riserva accolta n. 3 – cfr. pag. 27 della ctu) ed ha accettato, senza riserva, il verbale di consegna lavori, le perizie di variante, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli atti di sottomissione convenuti a seguito delle varianti le liste settimanali, il certificato di ultimazione lavori, il conto finale dei lavori e tutti gli altri documenti che per legge e convenzione risultano diretti pag. 12/47 all'appaltatore e da questi sottoscritti, per come riportato nella consulenza tecnica d'ufficio e nella sentenza appellata.
Alla luce del D.P.R. n. 207/2010 e del D.P.R. n. 554/1997, nonché della costante giurisprudenza, appare evidente il grave errore in cui sarebbero incorsi il
CTU e il primo giudice, nell'aver riconosciuto rituali, ammissibili e fondate le riserve che contengono la richiesta di compensi per anomalo andamento e sospensioni lavori iscritte unicamente nel registro di contabilità in occasione dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori (SAL), in assenza di riserva sui verbali di sospensione, ripresa lavori e su tutti gli altri documenti.
Ciò emergerebbe anche dall'analisi delle singole riserve.
- Riserva n. 3
L'appaltatore avrebbe dovuto iscriverla il 22.12.2008, data in cui ha ricevuto i compensi per l'esecuzione dei lavori del primo stato di avanzamento, senza apporre le carenze lamentate successivamente con le riserve di aggiornamento.
- Riserva n. 5
Formulata in data 5.8.2010, fa riferimento all'approvazione della perizia di variante del 30.7.2010, sottoscritta senza alcuna riserva;
da valorizzare una serie di note che vanno dal 22 settembre 2008 al 20 aprile 2009, periodo in cui l'appaltatore lamenta gli stessi fatti asseritamente dannosi alla conduzione dei lavori che, tuttavia, non si sono espressi in alcuna riserva.
Analoghe considerazioni varrebbero anche per la riserva n. 23, per ragioni di continuità e identità di fatti con le altre oggetto di causa.
L'appellante ha poi riproposto quanto già dedotto nel corso del giudizio di primo grado e ha evidenziato gli errori del consulente tecnico d'ufficio; in estrema sintesi, l'andamento anomalo dei lavori, considerato dal CTU quale causa della maggior durata contrattuale, sarebbe in realtà imputabile ai colpevoli e ingiustificati ritardi commessi dall'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle pag. 13/47 opere, per come oggettivamente dimostrato nella relazione del consulente di parte.
E) Sul quantum debeatur
Il primo giudice avrebbe errato anche nella determinazione del quantum debeatur, per violazione e disapplicazione di norme vigenti, per erroneità di calcolo e per inesatta ricostruzione delle vicende d'appalto.
Contestato sotto vari profili l'elaborato peritale del primo grado di giudizio, per aver sostanzialmente utilizzato criteri di liquidazione diversi da quelli stabiliti dalla legge di riferimento, secondo l'appellante le somme della tabella 10 – 6, alla luce dell'articolo 25 del DM 145/2000, ammonterebbero in totale ad € 192.595,90, a cui si giungerebbe addebitando l'intero prolungamento dei lavori alla stazione appaltante (in luogo della somma di € 1.791.004,72 calcolata dal CTU).
L'appellante ha quindi chiesto la rinnovazione della CTU, al fine di sanare gli eccepiti errori di valutazione contabili - tecnici, con ogni conseguenziale effetto in termini di declaratoria di irritualità e tardività delle riserve e di infondatezza nell' an ed in subordine nel quantum.
Il ha poi precisato le conclusioni come da Parte_1
intestazione della presente sentenza.
3.
Si è costituita in giudizio insistendo per Controparte_1
il rigetto dell'appello principale, infondato in fatto e in diritto.
Con appello incidentale condizionato, ha impugnato la decisione del primo giudice di esaminare nel merito l'eccezione di decadenza per la tardività delle riserve;
il avrebbe dovuto sollevare l'eccezione Parte_1
pag. 14/47 negli atti contabili tramite la direzione dei lavori, ribadendo poi, in sede di valutazione dell'esperimento del tentativo di bonario componimento, la volontà di mantenere ferma l'eccezione di decadenza, purché tempestivamente sollevata.
Con appello incidentale autonomo, ha poi avanzato domanda di riconoscimento della rivalutazione e degli interessi maturati, dal giorno della decisione di primo grado, su tutte le somme riconosciute all'esito della fase di prima istanza.
4.
In data 7.10.2021, con atto ex art. 111 comma 3 c.p.c., è intervenuta in giudizio premettendo che, con contratto di cessione del Controparte_2
credito, sottoscritto in data 1.2.2021, , Controparte_5
in qualità di “cedente”, ha ceduto a in qualità di Controparte_2
“cessionario”, il credito complessivo maturato nei confronti dei propri debitori, comprensivo, tra l'altro, del credito maturato nella realizzazione delle opere di cui al contratto rep. n. 124 del 16 ottobre 2007, nei confronti del
[...]
oggetto del presente contenzioso;
che con il suddetto contratto, il Parte_1
cessionario si è impegnato a intervenire nei procedimenti pendenti in relazione al suddetto credito e a fare quanto necessario affinché il cedente fosse estromesso dai citati procedimenti;
che, in data 1° ottobre 2021, ha Controparte_2
provveduto a notificare, a mezzo pec, al il predetto Parte_1
contratto di cessione del credito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Ha concluso facendo proprie e richiamando come parte integrante e sostanziale del proprio atto di intervento, tutte le domande, le deduzioni e le argomentazioni formulate, oltre alla documentazione esibita dal proprio dante causa . Controparte_5
pag. 15/47 5.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, è stato nominato L'ing.
e fissata al 22.10.2019 l'udienza di giuramento. Persona_1
Dopo la concessione di diverse proroghe del termine per il deposito dell'elaborato peritale, a causa della notevole complessità della vertenza, in data
14.2.2022 è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio;
la causa è stata poi rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato numero di processi pendenti di più remota iscrizione a ruolo, che non consentiva di trattenere ulteriori cause a sentenza.
All'udienza del 10.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, rilevato che le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6.
A) Sull'eccezione di decadenza dall'azione.
Con il primo motivo, l'appellante contesta l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dall'azione perché sollevata, secondo il primo giudice, per la prima volta nella memoria 183 sesto comma c.p.c.; sostiene che, in realtà, tale eccezione sarebbe stata sollevata dall'ente nella comparsa di costituzione e risposta del 7 gennaio 2015.
La prospettazione difensiva è infondata e smentita dalle allegazioni in atti.
pag. 16/47 L'eccezione di decadenza dall'azione deve essere proposta mediante comparsa di costituzione e risposta da depositare venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Nel caso in esame, il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto del
12 novembre 2013 e citazione a comparire innanzi al Tribunale di Catania per l'udienza del 3 aprile 2014; costituitasi in giudizio con comparsa del 5 marzo
2014, l'Amministrazione comunale non ha sollevato alcuna eccezione in merito, se non nella prima memoria difensiva ex art. 183 VI comma c.p.c., depositata nella fase di riassunzione innanzi al Tribunale di Catanzaro - Sezione
Specializzata Impresa.
Non corrisponde alla realtà processuale quanto sostenuto dall'appellante, sull'aver sollevato l'eccezione nella comparsa di costituzione e risposta del
7.1.2015 (vedi comparsa di costituzione e risposta allegata nei depositi telematici complementari della stessa parte appellante). In tale sede, il
[...]
ha sollevato soltanto la diversa eccezione di tardività della Parte_1
riassunzione; in ogni caso, anche se l'assunto difensivo fosse fondato, l'eccezione sollevata con la comparsa di risposta 7.1.2015 sarebbe comunque tardiva, atteso che la fase di rinvio dinanzi al tribunale competente determina la prosecuzione del giudizio originario e non la rimessione in termini delle parti, in ossequio a quanto sancito dalla Suprema Corte, secondo cui “quando, a norma dell'art. 50
c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta
l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cassazione, n. 5542/2021).
pag. 17/47 L'appellante contesta poi l'applicazione da parte del primo giudice dell'abrogato articolo 33 del D.M. 145/2000, in forza dell'art. 358, comma 1, lettera e) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 107; in particolare sostiene che, ai sensi dell'art. 357 del medesimo D.P.R. cit., le disposizioni del nuovo regolamento non si applicherebbero ai contratti di appalto derivanti da bandi di gara pubblicati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Anche tale prospettazione difensiva non può essere accolta, atteso che, ai sensi della disposizione transitoria invocata, le uniche disposizioni del nuovo regolamento ritenute inapplicabili ai contratti di appalto già in essere si riferiscono all'esecuzione dei lavori, alla contabilità, al collaudo, e non certamente alle norme che disciplinano le controversie tra committente ed appaltatore.
Il rigetto di tale eccezione preliminare assorbe il motivo afferente all'appello incidentale condizionato avanzato dall'impresa appaltatrice.
B) Sull'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla ditta appaltatrice prima dell'approvazione del collaudo.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la ritenuta procedibilità dell'azione giudiziale intrapresa dalla società appaltatrice prima dell'approvazione del collaudo perché proposta, secondo il primo giudice e in adesione ad orientamento della Suprema Corte, successivamente alla decisione del responsabile del procedimento sull'insussistenza dei requisiti per un accordo bonario.
Secondo la prospettazione dell'appellante, tale motivazione sarebbe errata, non avendo il primo giudice considerato la pendenza di operazioni di collaudo dei lavori oggetto di appalto (nota dell'11.7.2018) e che, pertanto, ai sensi dagli articoli 187, 195 e 204 del DPR 554/1999 e artt. 32 e 33 del D.M. 19 aprile 2000
n. 145, le domande giudiziarie sul riconoscimento delle riserve apposte nel corso pag. 18/47 di un contratto di lavori pubblici non avrebbero comunque potuto essere adeguatamente valutate in pendenza del procedimento amministrativo di collaudo, che costituisce la sede naturale per la definizione delle riserve medesime apposte dall'appaltatore.
Anche tale tesi è infondata.
L'assunto difensivo secondo cui la società appaltatrice avrebbe dovuto attendere l'approvazione del collaudo prima di adire l'autorità giudiziaria è smentita dal consolidato principio giurisprudenziale in tema di contratti pubblici.
La normativa dettata dagli artt. 31 e 32 della legge n. 109 del 1994, nel testo di cui al D. l. n. 101 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n.
206 del 1995, al fine di favorire una soluzione celere ed extra contenziosa delle controversie insorte durante l'esecuzione dell'appalto ha ribaltato la regola generale di rinviare al momento del collaudo la decisione in sede amministrativa sulle controversie sollevate dall'appaltatore in corso d'opera, consentendone la definizione in un momento precedente;
in tal caso, rimane ferma, quale condizione di procedibilità sia del giudizio ordinario sia dell'arbitrato, la necessità dell'espletamento di una fase amministrativa (che si svolge con l'audizione dell'appaltatore, una proposta di accordo, e la deliberazione dell'Amministrazione sulle domande proposte dall'appaltatore durante la esecuzione del contratto), restando subordinata la procedibilità delle azioni dell'appaltatore a tutela delle proprie pretese all'espletamento di tale fase, ovvero, in mancanza, al decorso dei termini prestabiliti. Detta previsione di una condizione di procedibilità è manifestamente rispettosa dell'art. 24 Cost., che non impone una correlazione assoluta tra l'insorgenza del diritto e la sua azionabilità, purché tale differimento non renda eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto e risponda a ragioni di interesse generale (Cassazione n. 14971/2007).
Il primo giudice ha poi correttamente valorizzato la nota n. 28202 del
28.11.2012, in cui il responsabile del procedimento del comune di Parte_1
pag. 19/47 dopo avere acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori, ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per la procedura di accordo bonario di cui all'art. 240 del d.lgs. n. 163/2006, dato che “non viene raggiunto il limite del 10% dell'importo contrattuale previsto dall'articolo 240 del D. lgs. n.
163/06 e s.m.i.” (v. doc. 118 della documentazione allegata da parte appellata).
Attesa tale evidenza documentale, anche in questa sede non si può discutere di procedibilità della domanda per l'asserito mancato rispetto dei termini di conclusione della procedura di accordo bonario, dal momento che è stata la stessa amministrazione appellante a dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il ricorso a tale procedura.
C) Sul difetto di legittimazione attiva.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce anche in questa sede la carenza di legittimazione attiva della società adducendo complessive Controparte_1 motivazioni relative, tuttavia, all'effettiva titolarità del rapporto, come peraltro già correttamente evidenziato dal tribunale.
Infatti, la lamentata cessione del contratto in violazione del relativo divieto legislativo, il subentro nell'esecuzione dei contratti in corso solo per la durata triennale del contratto, la competenza della concedente per gli Controparte_2
importi dei lavori da essa eseguiti, anche se non ancora contabilizzati, e gli attestati di qualificazione non idonei a conseguire il subentro nella esecuzione dei lavori appaltati dal sono doglianze afferenti alla titolarità Parte_1
del rapporto e non alla legittimazione attiva.
Sul punto, va osservato il principio giurisprudenziale secondo cui la
"legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo pag. 20/47 dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
La differenza tra difetto di legittimazione attiva e titolarità d'azione è sostanziale: mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, tranne i limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi di merito (Cassazione sentenza civile n. 355/2008; successive conformi).
Ne deriva che, poiché l'eccezione sollevata dal Parte_1
riguarda l'effettiva titolarità del rapporto e non la legitimatio ad causam della società attrice, essa deve ritenersi inammissibile perché proposta nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e dunque ben oltre il termine stabilito dal combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c. ai fini della proposizione delle eccezioni in senso stretto.
D) Sull'inammissibilità e tardività delle riserve.
Passando al merito della controversia, dirimente è l'indagine tecnica eseguita dall'ingegnere a cui è stata affidata la redazione Persona_1
della consulenza tecnica di ufficio del presente grado di giudizio, da condividere per la logicità delle conclusioni ed in ragione delle risposte fornite ai quesiti.
Il CTU – depositando un elaborato unitamente a sei faldoni di documentazione – ha proceduto ad una attenta disamina delle ragioni poste alla pag. 21/47 base delle sospensioni, delle proroghe e della riserva n. 23 sull'andamento anomalo dei lavori, ha poi analizzato anche le riserve n. 3-5-6-8-9-12-14-17-20-
22 e la riserva n. 2 (richiamata nella n. 5), quantificando, infine, l'esatto ammontare dell'importo dovuto.
Per comprendere se il prolungamento dei tempi per l'esecuzione dell'opera pubblica sia imputabile all'amministrazione e per quale durata, occorre guardare, in primo luogo, alla ricostruzione dell'evoluzione dei tempi di realizzazione del Palazzo di Giustizia, inizialmente fissati in 1.220 giorni, come riportato nel contratto di appalto rep. n. 803 serie 1 del 31.10.2007, per cui essendo stati consegnati il 6.12.2007, la loro ultimazione sarebbe dovuta avvenire il 9.4.2011, come da relativo verbale di consegna (Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 4 - LGF).
Tale data risulta successivamente prorogata per complessivi 767 giorni, a seguito della concessione di cinque proroghe del termine di ultimazione lavori, per complessivi 581 giorni, di cinque sospensioni totali per complessivi 96 giorni e di 90 giorni a seguito della redazione della prima perizia di variante e suppletiva, portando il termine di ultimazione dei lavori al 15.5.2013.
Ultimazione, però, avvenuta solo il 25.6.2014, come si evince dal fascicolo processuale.
Sospensioni totali e sospensione parziale.
Dalla documentazione versata in atti ed analizzata dal consulente tecnico risulta, come correttamente rilevato dall'appellante, che tutti i periodi di sospensione totale dei lavori sono stati causati dalle avverse condizioni atmosferiche e, quindi, non ascrivibili al peraltro, le Parte_1 successive contestazioni dell'impresa relative alle predette sospensioni, iscritte sul registro di contabilità, devono ritenersi inefficaci ai sensi del comma 8 dell'art. 133 del d.P.R. 554/1999, secondo cui “le contestazioni dell'appaltatore
pag. 22/47 in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori”.
Stesso discorso vale per l'unica sospensione parziale dei lavori, disposta dal Direttore dei lavori con verbale n. 5 del 15.10.2009, redatto il 13.11.2009
(Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 56 - LGF), per “necessità di redigere una perizia di variante per intervenute modifiche normative che impedisce di procedere con le opere impiantistiche”.
I lavori sono ripresi il 14.07.2010, dopo 272 giorni, con ordine di servizio n. 6, sottoscritto dall'impresa, senza nulla eccepire a riguardo.
Anche in questo caso, non avendo iscritto contestazioni sui verbali di sospensione e ripresa, le richieste dell'impresa apposte a tal fine sul registro di contabilità devono ritenersi decadute ai sensi del comma 8 dell'art. 133 del d.P.R. 554/1999.
Del resto, l'impresa non risulta abbia mai contestato la durata della Contr sospensione, sollecitandone la ripresa con diffide al affinché impartisse “le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa” (comma 3 art. 24 D.M. 145/2000), “condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora
l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”.
Inoltre, nell'atto di sottomissione del 30.7.2010 Reg. N° 252 del 12.08.2010
(Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 67 - LGF), della perizia di variante e suppletiva, sottoscritto dall'impresa senza eccezioni o dissenso, è esplicitamente riportato “che rientra nella fattispecie prevista dall'art. 132 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs 163/2006 e riguarda principalmente aspetti afferenti all'impiantistica generale ed è legata alle mutate norme in materia di impianti intervenute dopo
l'approvazione dello stesso progetto”, per cui la sospensione può ritenersi legittimamente disposta anche per condivisione della stessa impresa.
pag. 23/47 Infine, con l'atto di sottomissione anzidetto l'impresa ha dichiarato di accettare “l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale” e “di portare a termine i lavori entro i tempi previsti nel contratto principale aumentato di gg. 90 per redazione perizia e di ulteriori giorni 44 per effetto di sospensioni precedenti e quindi complessivamente per ulteriori 134 gg.” (vedi elaborato peritale pagine 38, 39 e 40).
Pertanto, al pari delle sospensioni totali disposte per le avverse condizioni atmosferiche, anche la sospensione parziale deve ritenersi legittimamente disposta ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del D.M. 145/2000 ed eventuali contestazioni esposte nelle riserve iscritte devono ritenersi inefficaci.
Accertata la legittimità delle sospensioni, non imputabili all'Ente, occorre analizzare la portata delle concesse cinque proroghe, essendo ulteriori periodi temporali che hanno inciso sul ritardo nel completamento dell'opera pubblica.
Proroghe.
1. Con determina numero 37 del 12.8.2011, su richiesta dell'impresa, il termine di ultimazione dei lavori, scadente il 21.8.2011, è stato prorogato di 283 giorni, portandolo al 30.5.2012, atteso anche il parere favorevole del Direttore dei Lavori, che ha ritenuto “valide e condivisibili le motivazioni addotte per la richiesta di proroga, che sono indipendenti dalla volontà delle parti”.
Le motivazioni sottostanti la richiesta risultano le seguenti:
- inesattezze tra area di sedime reale e quanto indicato in progetto;
- lasso di tempo intercorrente tra la stipula del contratto d'appalto sottoscritto in data 16.10.2007 e la successiva consegna dei lavori del 6.12.2007;
- nuove normative intervenute in materia di impianti, in tempi successivi all'approvazione del progetto posto a base di gara, che hanno reso di fatto ineseguibili gli impianti previsti dal progetto originario;
pag. 24/47 - una serie di ordini di servizio, nelle more di una redazione di una seconda perizia di variante, finalizzate al completamento funzionale dell'opera, per il quale l'impresa stimava un tempo suppletivo di 200 giorni per terminare i lavori.
Dall'espletata indagine tecnica emerge che:
- le inesattezze tra l'area di sedime reale e quanto indicato in progetto, ancorché non ascrivibili a responsabilità dell'impresa, non risultano però eccepite nel verbale di consegna dei lavori del 06.12.2007, in cui l'impresa ha dichiarato
“di accettare la consegna dei lavori, come effettuata, senza sollevare riserva o eccezione alcuna”, e neppure sul registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n. 1 firmato il 22.12.2008. Si tratta, peraltro, di
“inesattezze” segnalate al Direttore dei lavori dopo 118 giorni dalla data di consegna - a cui ha fatto seguito, dopo 13 giorni, la stesura del verbale di confinazione dei terreni, avvenuta il 15.04.2008, e che la stessa impresa, nella riserva n. 5 apposta in occasione del SAL 3, ritiene risolutivo della problematica insorta;
- relativamente al lasso di tempo di 51 giorni intercorrente tra la stipula del contratto d'appalto sottoscritto in data 16.10.2007 e la successiva consegna dei lavori del 6.12.2007, che ha superato di soli 6 giorni il termine di 45 giorni previsto dal comma 2 dell'art. 129 del d.P.R. 554/1999, l'impresa avrebbe potuto presentare “istanza di recesso” dall'appalto e, in caso di diniego, avrebbe avuto diritto “ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale” (comma 8 art. 129
d.P.R. 554/99); dalla documentazione in atti non risulta che abbia avanzato richiesta in tal senso;
- il richiamo ad una “una serie di ordini di servizio, nelle more di una redazione di una seconda perizia di variante, finalizzate al completamento funzionale dell'opera”, benché generico, dovrebbe ritenersi riconducibile agli pag. 25/47 ordini di servizio 7 ed 8 rispettivamente del 16.5.2011 e del 7.6.2011 (Faldone 4
- Corrispondenza ed atti sub 77 e 78 - LGF) firmati dall'impresa senza eccezione o riserva, ma addirittura dichiarando che “non comportano aumento dei tempi contrattuali né maggiori oneri di carattere economico”, diversamente da quanto asserito nella richiesta di proroga in cui stima necessario un “tempo suppletivo di
200 giorni per terminare i lavori” (vedi CTU pagine 40-42).
Tali rilievi tecnici mettono in luce che la proroga di 283 giorni non può di certo ascriversi a responsabilità dell'odierna amministrazione appellante, tenuto conto che, alla scadenza del termine di ultimazione previsto (21.8.2011)
l'avanzamento dei lavori risultava pari a circa 4.422.343,32 euro, corrispondenti al 64,13 % dell'importo contrattuale (tenuto conto del maggiore importo previsto con la perizia di variante).
2. Con determina numero 36 del 26.7.2012, il termine di ultimazione dei lavori, scadente il 30.5.2012 (prorogato al 21/07/2012 per effetto della sospensione di 52 giorni disposta dal Direttore dei lavori tra il 6/02/2012 ed il
29.03.2012), è stato ulteriormente prorogato di 163 giorni fissandolo al
31.12.2012, vista la nota dell' impresa di richiesta di proroga del 5.06.2012 ed il parere favorevole del Direttore dei Lavori “allo slittamento della data di ultimazione al 31.12.2012”, avendo “ritenute valide le motivazioni addotte per la richiesta di proroga, e condivisibile il parere del Direttore dei lavori”.
Le motivazioni sottostanti alla richiesta risultano le seguenti:
- necessità di redigere una nuova perizia di variante che accolga tutti gli ordini di servizio, in particolare con riferimento agli impianti, nonché alle problematiche afferenti al cosiddetto risparmio energetico, nel rispetto delle nuove normative intervenute dopo l'approvazione del progetto posto a base di gara;
- l'impossibilità di installare, nei tempi stabiliti dal contratto originario, le nuove macchine facenti parti del precedente punto;
pag. 26/47 - l'avvenuto concretizzarsi di cause oggettive, non imputabili alla
[...]
per i tempi necessari all'approvvigionamento dei materiali afferenti CP_1
agli infissi esterni con la nuova tipologia di vetri, pavimenti e cubotti.
Tali complessive motivazioni, ritenute valide dal RUP, appaiono, secondo l'indagine tecnica, ascrivibili per lo più a responsabilità dell'amministrazione poiché:
- non risulta disposta alcuna sospensione (neanche parziale) per la redazione della perizia, trasmessa dal Direttore dei lavori con nota dell'8.05.2013 ed approvata con determina n. 31 del 13.05.2013 reg. gen. N. 593/2013, dopo quasi un anno dal provvedimento di proroga anzidetto (Allegato 11 - Fascicolo telematico – Busta complementare n. 1), ancorché parte dei lavori siano stati ordinati dal Direttore dei lavori con ordine di servizio;
- vi è asserita difficoltà dell'impresa all'approvvigionamento dei materiali afferenti agli infissi esterni con la nuova tipologia di vetri, pavimenti e cubotti, correlata a modifiche al progetto introdotte dall'amministrazione con gli ordini di servizio 7 - 8 - 9 e 10, anche se rinvenibile una concomitante responsabilità dell'impresa che ha sottoscritto con riserva solo l'ordine di servizio numero 10 del'11.11.2011, mentre sui primi tre ha addirittura dichiarato che “non comportano aumento dei tempi contrattuali né maggiori oneri di carattere economico”.
Per tali rilievi, la proroga di 163 giorni concessa con la determina numero
36 del 26.07.2012 deve ascriversi a responsabilità dell'amministrazione, anche per esplicita ammissione dell'Ente stesso che, nel concederla, ha premesso di
“ritenere valide le motivazioni addotte per la richiesta di proroga”.
L'avanzamento dei lavori alla scadenza del termine di ultimazione previsto (21.07.2012) risultava pari a circa 6.017.017,59 euro corrispondente al
87,26 % dell'importo contrattuale (tenuto conto del maggiore importo previsto con la perizia di variante).
pag. 27/47 3. Con determina numero 78 del 28.12.2012, il termine di ultimazione dei lavori, scadente il 31.12.2012, è stato prorogato di 90 giorni fissandolo al
31.3.2013, vista la nota dell'impresa di richiesta di proroga del 26.11.2012 con cui, per i motivi nella stessa riportata, veniva richiesta una proroga sino al
30.09.2013 e “ritenuto condivisibile il parere del Direttore dei lavori allo slittamento della data di ultimazione, non per come richiesto dalla ditta
Appaltatrice, ma fino al 31.03.2013, in considerazione della necessità dell'esecuzione di alcune lavorazioni legate a modifiche di distribuzione interna richiesta dalla Commissione di Manutenzione del Tribunale e dovute ad un tentativo di furto avvenuto in cantiere”.
Motivazioni che, anche in questo caso, appaiono sostanzialmente ascrivibili a responsabilità dell'amministrazione, non potendo considerarsi motivo adeguato a giustificare 90 giorni di proroga “un tentativo di furto”.
Pertanto, la proroga di 90 giorni concessa con la determina numero 78 del
28.12.2012 (Faldone 5 – Determine - LGF), deve ascriversi a responsabilità dell'amministrazione.
L'avanzamento dei lavori, alla scadenza del termine di ultimazione previsto al 31.12.2012, risultava pari a circa 6.183.200,58 euro, corrispondenti al
89,67 % dell'importo contrattuale (tenuto conto del maggiore importo previsto con la perizia di variante).
4. Con determina numero 16 del 29.3.2013, il termine di ultimazione dei lavori, scadente il 31.3.2013, è stato prorogato di ulteriori 20 giorni fissandolo al
20.4.2013, vista la nota dell'impresa dell'11.3.2013, con cui per le motivazioni di seguito riportate veniva richiesta una proroga sino al 30.5.2013, “ritenuto condivisibile, in linea di massima il parere del Direttore dei lavori” e “congrua una proroga dei tempi di ultimazione lavori al 20.4.2013”, anziché quella indicata dal D.L. del 27.4.2013.
Motivazioni a supporto della richiesta come segue:
pag. 28/47 - necessità di redigere una nuova perizia di variante che accolga tutti gli ordini di servizio in specie con riferimento alle modifiche in ordine a quanto richiesto dal Presidente del Tribunale di Castrovillari futuro fruitore del Palazzo di Giustizia;
- problematiche afferenti alle modifiche agli impianti indotte dalle nuove normative intervenute dopo l'approvazione del progetto a base di gara;
- impossibilità di installare nei tempi stabiliti dal contratto originario, le nuove macchine facenti parti del precedente punto;
- sospensione di fatto dei lavori per diversi giorni date le particolari condizioni climatiche avverse alla regolare esecuzione dei lavori;
- avvenuto concretizzarsi di cause oggettive, non imputabili alla
[...]
per il furto dei materiali elettrici e nella fattispecie per i cavi elettrici CP_1
tranciati e sfilati dai tubi degli impianti già posti in opera;
- tempi necessari all'approvvigionamento dei materiali per le modifiche ed i ripristini di cui sopra.
Motivazioni che appaiono sostanzialmente ascrivibili a responsabilità congiunta dell'impresa e dell'amministrazione.
L'avanzamento dei lavori alla scadenza del termine di ultimazione previsto (31.03.2013) risultava pari a circa 6.345.954,19 euro corrispondenti al
92,03% dell'importo contrattuale (tenuto conto del maggiore importo previsto con la perizia di variante).
5. Con determina numero 19 del 26.4.2013 (non rinvenuta in atti ma richiamata nella nota del prot. 10233 del 2.5.2013 - Parte_1
Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 131 - LGF) il termine di ultimazione dei lavori, scadente il 31.12.2012, è stato prorogato di ulteriori 25 giorni fissandolo al 15.5.2013.
Non avendo contezza dei presupposti per cui è stata concessa la proroga, non si può ascrivere la responsabilità né all'amministrazione né all'impresa.
pag. 29/47 Accertata la portata delle proroghe (2 ascrivibili all'Ente, 2 a nessuna delle parti e 1 ascrivibile ad entrambe), occorre analizzare la fase di ultimazione dei lavori, arco temporale in cui si sono verificati ulteriori accadimenti che hanno inciso sul ritardo nel completamento dell'opera pubblica.
Ultimazione dei lavori.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio (pagine 48 e seguenti) emerge quanto segue.
In data 17 maggio 2013, risulta sottoscritto il Certificato di Ultimazione dei Lavori dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e dall' impresa (Faldone 4 -
Corrispondenza ed atti sub 135 - LGF) in cui emerge che:
- effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 199 comma II DPR 207/2010, si assegna un termine di 60 gg, per il completamento delle seguenti lavorazioni di piccola entità, ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità della costruzione
(montaggio di alcune porte interne, montaggio di alcuni vetri delle aule di udienza, montaggio di alcune macchine frigorifere, montaggio infisso interno al locale bar, montaggio di pali di illuminazione;
- i lavori sono stati terminati il 15.5.2013 e quindi entro il termine utile contrattuale, data a cui corrisponde un avanzamento di 6.494.891,83 euro pari al
94,19 % dell'importo contrattuale, come si rileva dal SAL 9 emesso in pari data.
Al 15.5.2013, pertanto, residuava da contabilizzare e presumibilmente anche da eseguire (non essendovi contestazioni al riguardo da parte dell'impresa), un importo di 400.959,70 euro.
Lavori a cui devono aggiungersi ulteriori 180.040,16 euro corrispondenti all'importo suppletivo previsto nella seconda perizia di variante il cui affidamento risulta contrattualizzato solo dopo l'11.7.2013 - data della nota inviata all'impresa dal (Faldone 4 - Corrispondenza ed Parte_1
pag. 30/47 atti sub 129 - LGF) con cui veniva richiesta la documentazione per la stipula dell'atto di sottomissione (non rinvenuto nel fascicolo processuale) - ancorché la perizia fosse stata approvata con Determina del 13.5.2013.
Lavori che, pertanto, ancorché probabilmente in parte eseguiti, essendo stati disposti dal Direttore dei lavori con ordine di servizio, si ritiene siano stati contabilizzati solo con il SAL successivo, analogamente al maggior importo di
85.288,71 euro derivante dalla terza perizia di variante.
Alla concessione del termine di 60 giorni (scadenti il 14.7.2013) assegnato dal Direttore dei lavori per l'esecuzione di “lavorazioni di piccola entità ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità della costruzione” indicate nel certificato di ultimazione, fanno invece seguito svariate richieste del
Direttore dei lavori che ne protraggono l'ultimazione di ulteriori 346 giorni, sino al 25.06.2014.
Periodo per il quale l'impresa nell'iscrivere la riserva n. 23 fa presente quanto segue:
“1) In data 15/05/2013 fu emesso il certificato di ultimazione dei lavori che attestava come gli stessi erano stati eseguiti nei termini contrattuali. Per le lavorazioni di dettaglio, lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità della struttura la D.L. assegnava un termine di
60 gg. che di fatto traslava il termine di fine lavori al 14/07/2013;
2) In data 05/07/2013 la inviava nota relativa all'impianto idrico CP_1
antincendio con la quale chiedeva delucidazioni visto che il progetto originario non recepiva le nuove normative in vigore;
Contr 3) In data 08/07/2013 la D.L. comunicava al RUP ed alla la necessità di traslare al 13/09/2013 la consegna dell'edificio del Tribunale in quanto erano necessarie lavorazioni afferenti al cablaggio strutturale ed Contr allacciamenti Telecom, lavorazioni quest'ultime non di pertinenza della e da effettuarsi direttamente con imprese di fiducia del Tribunale;
pag. 31/47 4) In data 23/07/2013 la D.L. comunicava al RUP ed alla LGF che la consegna doveva essere traslata ulteriormente, ma non oltre il 15/10/2013 per alcune specifiche richieste fatte dalla Procura, oltre al cablaggio di cui al punto
3), alla Commissione di Manutenzione del Parte_1
5) In data 17/09/2013 venne effettuata la consegna parziale dell'edificio realizzato e nello specifico vennero consegnati i piani Terra, Primo e Secondo, più le aree esterne pertinenziali;
Contr
6) In data 14/10/2013 la D.L. comunica al RUP ed alla che la consegna totale delle opere doveva traslare al 31/12/2013 per le lavorazioni di bitumatura ancora da effettuare per le aree esterne, come previsto ed indicato nel certificato di ultimazione del 15/05/2013. Opere di bitumatura che non era stato possibile effettuare secondo il programma lavori, stante la mancanza di indicazioni circa il circuito esterno all'impianto antincendio da eseguirsi con una diversa tubatura secondo le nuove norme vigenti in materia;
7) In data 12/12/2013 la D.L. emette l'O.d.S. n. 18 con cui sollecitava la conclusione delle lavorazioni in particolare di bitumatura esterna delle aree
Contr ancora in consegna alla
8) In data 27/12/2013 la LGF su riscontro all'O.d.S. n. 18 ribadiva alla
D.L. che non sussistevano le condizioni climatiche per una corretta esecuzione delle bitumature e che pertanto era necessario traslare l'ultimazione di 60 gg.
Contr Ma, in particolare, la eccepiva, nel richiamare la nota del 05/07/2013, che restava ancora in attesa dell'O.d.S. relativo alla realizzazione della vasca di accumulo acqua antincendio, propedeutica al completamento delle aree di
Contr bitumatura ed in consegna alla al di là del fattore climatico;
9) In data 24/01/2014 la LGF sollecita il Comune alla liquidazione di alcune fatture relative a lavorazioni aggiuntive extra contratto, lavori realizzati
a cavallo della consegna parziale avvenuta il 17/09/2013;
pag. 32/47 10) In data 03/03/2014 il RUP in riferimento alla nota di sollecito del pagamento del 24/01/2014 di cui al punto 9), comunica alla LGF che le fatture sarebbero state liquidate non appena approvata la Perizia di assestamento e che andavano allibrate all'interno dello stato Finale;
11) In data 22/04/2014 veniva emesso dalla D.L. l'O.d.S n.19 relativamente alle opere per la realizzazione della vasca di accumulo acqua antincendio come richiesto dalla LGF, infatti nella fattispecie la D.L. richiamava proprio quanto eccepito dall'impresa in merito all'ordine di servizio precedente
n.18 ed assegnava ulteriori 60 gg. lavorativi, a far data dal 28/04/2014, traslando la scadenza lavori ultima e definitiva al 27/07/2014; Contr 12) In data 17/06/2014 la comunicava il completamento della vasca di accumulo antincendio.”
Tali le risultanze documentali, ottenute con l'aiuto analitico del consulente tecnico stante i numerosi faldoni allegati, è evidente che le vicende sopra descritte, avvenute dopo l'emissione del certificato di ultimazione lavori, non sono ascrivibili a responsabilità dell'impresa, perché denotano nel periodo compreso tra il 15.5.2013 ed il 25.6.2014 un andamento dei lavori anomalo, connotato dal continuo rinvio della data effettiva di ultimazione dei lavori a causa dell'aggiunta di nuove lavorazioni o modifiche di quelle previste, peraltro, almeno in parte, contrattualizzate solo con la terza perizia, approvata con
Determina 19.02.2015 (Reg. gen. N. 132/2015), con cui l'importo contrattuale è stato aumentato di ulteriori 85.288,71 euro.
Situazione di cui lo stesso Direttore dei lavori dà atto nelle proprie note del 23.7.2013 e del 14.10.2013 (vedi CTU pagine 52 e 53).
Inoltre, quanto segnalato dall'impresa sulla realizzazione della vasca di accumulo acqua antincendio, trova riscontro nel provvedimento di approvazione della terza perizia di variante successiva all'ultimazione lavori (determina n. 26 del 19.02.2015 - Allegato n. 7 - Fascicolo telematico – Busta complementare 1)
pag. 33/47 in cui è riportato che i lavori previsti sono ”necessari a causa di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari con riferimento alla vasca di accumulo antincendio …….In particolare, in base all'intervenuta norma UNI EN 12845, è stato necessario aumentare la capacità della vasca di accumulo inizialmente prevista di 90 mc, portandola a mc 135 e, di conseguenza adeguare la stazione di pompaggio, prevedendo la posa in opera di elettropompa, motopompa diesel e pompa pilota”. Norma peraltro entrata in vigore nel 2009, per cui poteva essere recepita già con la precedente perizia concernente gli impianti il cui atto di sottomissione risulta stipulato il 30.7.2010.
Pertanto, per le motivazioni sin qui esposte, il prolungamento dei tempi di esecuzione nel periodo compreso tra il 14.7.2013 ed il 25.6.2014, successivo allo scadere dei 60 giorni legittimamente concessi dal Direttore dei lavori ai sensi del comma 2 dell'art 172 del d.P.R. 554/1999 (14.07.2013), devono ritenersi imputabili al Parte_1
Non possono invece ritenersi responsabilità della stessa i 60 giorni concessi con il certificato di ultimazione, compresi tra il 15.05.2013 ed il
14.07.2013, avendo l'impresa sottoscritto il certificato anzidetto senza eccezione o riserva alcuna.
In sintesi, il prolungamento dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica può ritenersi imputabile all'amministrazione limitatamente al prolungamento della durata dei lavori dal 21.7.2012 al 31.3.2013 (in cui risultano eseguiti lavori per un importo di euro 328.936,61 come da allegato 2 – Tabelle A- B-C) e dal
14.7.2013 al 25.6.2014 (in cui risultano eseguiti lavori per un importo di euro
328.924,80 come da allegato 2 – Tabelle D-E-F).
Periodo durante il quale risultano eseguiti lavori per un importo complessivo di 657.861,41 euro.
pag. 34/47 Riserva n. 23
La riserva n. 23 ha come unico oggetto l'anomalo andamento dei lavori ed
è indicata dall'impresa come “l'aggiornamento delle precedenti riserve con uguale oggetto, nonché quella definitiva afferente al danno patito dall'impresa per l'anomalo andamento dei lavori, visto che la data del 27/6/2014 è da individuarsi quale data definitiva della fine dei lavori”.
Al fine di comprendere la sua tempestività, è stato necessario, quindi, analizzare tutte le altre riserve;
l'indagine tecnica ha fatto emergere che le riserve
3-5-6-8-9-12 e 14 (iscritte tra il 3.10.2009 ed il 4.3.2013) devono ritenersi intempestive, mentre le riserve 17-20-22 e 23 (iscritte tra il 20.5.2013 ed il
25.6.2014), possono invece ritenersi tempestive, per le seguenti motivazioni.
- Riserva n. 3.
Con la riserva n. 3, iscritta per la prima volta sul registro di contabilità il
3.10.2009 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 2, l'impresa lamenta
“incertezze realizzative” ascrivibili alla non completa intellegibilità degli elaborati ed alla mancata acquisizione di tutti i disegni e le specifiche occorrenti per la realizzazione (essendo stati trasmessi solo in data 17.04.2009, allegati all'ordine di servizio n. 2, i grafici di progetto mancanti), ritenendo che ciò abbia
“condizionato i lavori nel periodo di riferimento” del SAL 2, ma senza parlare di anomalo andamento dei lavori.
Pertanto, essendo la sua efficacia compresa tra l'11.12.2008 (SAL 1) ed il
25.9.2009 (SAL 2), l'impresa avrebbe già dovuto e potuto provvedere alla sua quantificazione, essendo stato nel “periodo di riferimento” della riserva n. 3
l'avanzamento dei lavori di 1.279.614,46 euro a fronte di 298 giorni, risultando invece indeterminato l'importo richiesto, definito solo successivamente in maniera cumulativa su un periodo più ampio con le riserve 5, 12 e 14 iscritte rispettivamente il 5.8.2010, il 5.07.2012 ed il 4.03.2013; riserva che, quindi,
pag. 35/47 appare illegittimamente formulata perché indefinita nel quantum e quindi intempestiva ove successivamente riproposta.
- Riserva n. 5
Con la riserva n. 5, iscritta per la prima volta sul registro di contabilità il
5.8.2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 3, l'impresa lamenta “un prolungamento dei tempi esecutivi e quindi anomalo andamento dei lavori” per
“una serie di avvenimenti ed inadempienze susseguitesi durante il corso dei lavori” esplicitamente elencate nella formulazione della riserva stessa.
a. Impossibilità di avviare le opere di scavo per le “inesattezze tra area di sedime reale e quanto indicato in progetto”. Richiesta palesemente tardiva essendo stata introdotta per la prima volta con la presente riserva, quindi dopo oltre due anni dalla sua risoluzione avvenuta con la stesura del verbale di confinazione dei terreni.
b. “La totale mancanza di diversi dati di progetto” che non avrebbero consentito all'impresa l'organico espletamento del programma lavori previsto all'origine dell'appalto e che, solo con l'ordine di servizio n. 2 in data
17.04.2009, venivano trasmesse all'impresa sei tavole di progetto strutturale a sostituzione di quelle allegate al contratto originario, che di conseguenza modificarono anche il progetto architettonico. Argomento che ripropone il contenuto della riserva n. 3, a cui si rimanda, ribadendo che la sua riproposizione al presente SAL con la richiesta del quantum (peraltro esteso ad un periodo più ampio di quello indicato nella riserva n. 2 e nella riserva n. 3) deve ritenersi tardiva.
c. “Le varie sospensioni che sommate ammontano a 291 giorni” oltre a
“90 giorni previsti dalla perizia di variante”. Sospensioni i cui verbali risultano sempre sottoscritti dall'impresa senza alcuna eccezione o riserva, per cui anche su questo aspetto la richiesta deve ritenersi tardivamente formulata.
pag. 36/47 d. “La redazione di una perizia di variante” relativa agli impianti, derivante da nuove normative intervenute in materia, “approvata il 30.07.2010”, afferente a lavori affidati all'impresa come da relativo atto di sottomissione, dalla stessa sottoscritto senza eccepire nulla.
Per tali complessive considerazioni, la riserva n. 5 deve ritenersi tardiva o infondata per contraddittorietà con gli impegni contrattualmente assunti con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione (punto e). Anche il richiamo alla riserva n. 2, ancorché afferente ad avvenimenti non esplicitamente “elencati” nella esplicazione della riserva, appare tardivo essendosi risolti con la documentazione trasmessa il 22.09.2009.
- Riserva n. 6
Con la riserva n. 6, apposta sul registro di contabilità il 14 giugno 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 4, l'impresa “evidenzia come le cause delle incertezze realizzative deducibili dalla non completa intelligibilità degli elaborati, nonché della mancata acquisizione di tutti di tutti i disegni e le specifiche occorrenti per la realizzazione, abbiano condizionato i lavori nel periodo di riferimento del presente SAL”, comportando “la mancanza di qualsivoglia programmazione e lo stravolgimento del ritmo produttivo, configurando un'anomalia realizzativa della tipologia di lavoro in esecuzione”.
Si tratta di “cause” che, dal tenore della riserva, risulterebbero riconducibili alle indicazioni richieste dall'impresa con la nota prot.
FC/FA/131/2011 del 9 marzo 2011 (Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 74 -
LGF), fornite dal Direttore dei lavori, sia pure parzialmente, “in data 16 maggio
2011” (quindi dopo circa 70 giorni dalla richiesta) con l'ordine di servizio n. 7
(Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 77 - LGF) contenente “le indicazioni: della tipologia del marmo, del rivestimento delle pedate e delle alzate dei gradini delle scale” delle soglie e dei davanzali e “la sostituzione delle pavimentazioni in resina con pavimenti in gress maiolicato”. Ordine di servizio che l'impresa ha pag. 37/47 sottoscritto “per accettazione” dando atto che le lavorazioni indicate “non comportano aumento dei tempi contrattuali né maggiori oneri di carattere economico”. Riserva che pertanto appare infondata (ovvero tardivamente formulata) avendo l'impresa sottoscritto l'ordine di servizio n. 7 per accettazione, dando atto che le sopraddette lavorazioni non comportano aumenti o variazioni di carattere economico essendo state, queste, valutate nella generale organizzazione dei restanti lavori, risultandone pienamente compensate.
- Riserva n. 8
Con la presente riserva, iscritta il 10.10.2011, l'impresa, richiamando le motivazioni addotte nelle riserve n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6 e senza aggiungere ulteriori fatti specifici sopravvenuti, riconduce l'anomalo andamento dei lavori “al prolungamento dei tempi dell'appalto” imputandolo esclusivamente all'Amministrazione e procede alla sua quantificazione. Pertanto, in relazione alle considerazioni svolte sulle riserve anzidette anche la presente riserva appare tardiva.
- Riserva n. 9
Con la presente riserva n.9, iscritta l'11.01.2012, l'impresa sostanzialmente aggiorna la riserva n. 8 relativa all'anomalo andamento dei lavori, senza aggiungere nuove argomentazioni. Per le medesime ragioni della riserva n. 8, anche la presente riserva appare tardivamente formulata.
- Riserva n. 12
Con la presente riserva n.12, iscritta il 5.07.2012 in occasione della firma del registro per il SAL n. 7, l'impresa sostanzialmente aggiorna la riserva n. 9 relativa all'anomalo andamento dei lavori, senza aggiungere nuove argomentazioni. Per le medesime ragioni della riserva n. 8, anche la presente riserva appare tardivamente formulata.
- Riserva n. 14
pag. 38/47 Con la presente riserva, iscritta il 4.3.2013, l'impresa sostanzialmente aggiorna la riserva n. 12 relativa all'anomalo andamento dei lavori, evidenziando come “la mancata approvazione della Perizia di Variante, più volte richiesta abbia condizionato l'esecuzione dei lavori, in quanto l'impresa non ha mai avuto
l'esatta cognizione dei lavori da eseguire e quindi dello stesso tempo necessario per addivenire al loro completamento”. Inoltre, l'impresa aggiunge ulteriori argomentazioni a supporto del lamentato anomalo andamento dei lavori
“attinenti alle recinzioni esterne non avendo l'esatta cognizione dei confini del lotto, alla non eseguibilità dei muri previsti in progetto in specie per quelli da realizzare lungo i salti di quota” e richiama le “proprie note del 2/9/2008,
4/2/2009, 20/4/2009, 19/10/2009, 27/10/2009, 06/07/2010, 9/03/2011,
26/10/2011, 05/10/2011, 26/11/2011 e 18/12/2012, nonché le riserve apposte sugli OO.DD.S.S. 10, 12, 13, 14, 15 e 16 emessi rispettivamente in data
11/11/2011, 06/03/2012, 15/03/2012, 29/03/2012, 07/09/2012, 10/10/2012 e
29/10/2012” e rappresentando “l'impossibilità di rispettare il ritmo produttivo ordinario”, ritenendo quindi che tale situazione fosse “da considerarsi continuativa, visto che a tutt'oggi rimangono intatti i problemi sollevati con tutte le note su citate”.
Riserva che, in questo caso, può ritenersi tempestiva, a meno del richiamo delle riserve apposte sugli ordini di servizio 10, 12 e 13 già noti alla precedente data di sottoscrizione del registro avvenuta il 5.07.2012.
- Riserva n. 17
Con la presente riserva n. 17, iscritta il 20.5.2013, l'impresa sostanzialmente aggiorna la riserva n. 14 relativa all'anomalo andamento dei lavori, senza aggiungere nuove argomentazioni, e senza giustificare il nuovo importo ottenuto. Pertanto, deve ritenersi genericamente formulata, ma non può intempestiva, stante il generico rimando alla precedente riserva n.14.
-
pag. 39/47 - Riserva n. 20
Con la presente riserva n. 20, iscritta il 19.6.2013, l'impresa sostanzialmente aggiorna la riserva n. 17 relativa all'anomalo andamento dei lavori, senza aggiungere nuove argomentazioni, e senza giustificare il nuovo importo ottenuto.
Anche in questo caso la riserva deve ritenersi genericamente formulata, ma non intempestiva stante il generico rimando alla precedente riserva n.14.
- Riserva n. 22
Con la presente riserva n. 22, iscritta il 2.10.2013, l'impresa sostanzialmente aggiorna le riserve “n. 3-5-6-8-9-12-14-17 e 20 aventi ad oggetto l'anomalo andamento dei lavori”, senza aggiungere nuove argomentazioni. Anche in questo caso la riserva deve ritenersi genericamente formulata, ma non può ritenersi intempestiva.
Le risultanze del merito della controversia sul ritardo nella realizzazione del Palazzo di Giustizia possono essere così schematizzate:
- le sospensioni dei lavori sono state doverosamente disposte a causa delle condizioni metereologiche avverse;
non sono quindi addebitabili a nessuna delle parti;
- solo due proroghe su cinque sono addebitabili all'ente; una è attribuibile all'impresa e due a cause esterne alla volontà delle parti;
- accertata la tempestività della riserva n. 23, il ritardo nell'esecuzione dell'opera pubblica è imputabile al durante la fase di Parte_1
ultimazione dei lavori;
in particolare, nel periodo che va dal 21.7.2012 al
31.3.2013 e dal 14.7.2013 al 25.6.2014, in cui risultano eseguiti lavori per un importo complessivo di 657.861,41 euro.
pag. 40/47 E) Sul quantum debeatur.
Al fine di determinare l'esatto ammontare delle spese generali, degli eventuali maggiori costi relativi all'utilizzazione del personale, del maggior costo delle polizze fideiussorie, del mancato utile d'impresa e del danno per la ritardata percezione dell'utile d'impresa, nei due periodi di prolungamento dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica ritenuti imputabili all'amministrazione, sono stati utilizzati i seguenti criteri.
Per la definizione del danno derivante dalle spese generali infruttifere è stato applicato il comma 2 dell'art. 34 del d.P.R. 554/1999 che prevede che il prezzo dell'appalto si ottiene aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 %, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali, dettagliatamente elencate nell'articolo 32 del d.P.R. 207/2010.
Tenuto conto che alcune sono indipendenti dalla durata dell'appalto
(cosiddette “spese generali fisse”), il CTU ha ritenuto congruo limitare il riconoscimento del danno alle sole spese generali “variabili”, assunte nella misura dei 2/3 dell'aliquota totale (pari al 13%), tenuto conto della natura e tipologia dell'opera (concentrata in un'area ben localizzata) e dei periodi di riferimento, in cui i lavori avevano ormai raggiunto circa l'87% dell'avanzamento (21.7.2012) o addirittura circa il 99,08 % (14.7.2013).
Procedendo in tal modo, l'importo ottenuto è pari a 92.372,97 euro per il primo periodo ed a 126.328,27 euro per il secondo.
Per la definizione dei maggiori costi delle polizze fideiussorie, si è fatto riferimento al costo medio estratto dalla CTU di primo grado, su cui non sono pervenute osservazioni da nessuna delle parti in causa.
Il costo medio annuo sostenuto dall'impresa nel periodo tra il 21/07/2012 ed il 31/03/2013 è di euro 5.998,99, mentre nel periodo compreso tra il 15/5/2013 ed il 25/6/2014 non sono stati rinvenuti in atti documenti che facciano evincere i costi sostenuti per polizze fideiussorie.
pag. 41/47 Per la definizione del mancato utile d'impresa e del danno per la sua ritardata percezione si è fatto riferimento al comma 2b dell'art. 25 del D.M.
19.04.2000 N. 145 (Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici), ancorché relativo al caso di “sospensione illegittima”, che prevede che “la lesione dell'utile
è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione”, adottando però come tasso di riferimento per gli interessi moratori quello fissato dall'art. 24 della legge 161/2014 in applicazione del decreto legislativo 231/2012 considerato pari alla media ponderata nei due periodi in esame, rispettivamente pari all'8,61
% ed all'8,27 %.
Il risultato è di euro 2.574,68 per il primo periodo e di euro 2.472,92 per il secondo.
Quanto ai maggiori costi relativi all'utilizzazione del personale sostenuti dall'impresa per il protrarsi dei tempi contrattuali, nonostante la copiosa mole di documentazione presente in atti, non si sono rinvenuti elementi che ne accertino la presenza, accertati o meno dal direttore dei lavori, mancando, ad esempio, il giornale dei lavori che avrebbe dovuto contenerli.
Non si è potuto, pertanto, riconoscere alcun costo aggiuntivo relativo al personale per il protrarsi dei tempi contrattuali in esame.
La quantificazione del danno complessivamente subito dall'impresa per il prolungamento dei lavori è quindi pari a 227.907,04 euro (99.105,85 euro per il primo periodo + 128.801,19 euro per il secondo). Trattandosi di correttivo dell'importo stabilito in prime cure, la somma andrà rivalutata secondo i medesimi criteri adottati nella sentenza di primo grado esposti al paragrafo 6, distinguendo per ciascun periodo, sommando gli importi e con interessi pag. 42/47 compensativi sulla somma rivalutata anno per anno, a partire dalla data di introduzione della domanda proposta avanti al Tribunale di Catania sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Quanto alle critiche mosse all'elaborato peritale da parte dell'impresa e ribadite nella comparsa conclusionale, si osserva quanto segue.
In tema di appalti di opere pubbliche, la materiale indisponibilità del registro di contabilità non esonera l'appaltatore, che abbia formulato una riserva generica, dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto (Cass., Ordinanza n.
30102/2018).
L'impresa deduce poi errore di natura procedurale commesso dal CTU;
la pretesa intempestività di una riserva, se non eccepita dalla stazione appaltante nel corso dei lavori attraverso la Direzione dei lavori e dal RUP, non può essere richiamata in atti successivi. Nel caso in esame, il non Parte_1
avrebbe mai eccepito il difetto di intempestività, e questo rappresenterebbe l'unico motivo di illegittimità delle riserve.
L'ing. in modo condivisibile, ha fatto notare al consulente tecnico Per_1 di parte che l'analisi delle riserve, operata su una obiettiva e puntuale ricostruzione dei fatti risultanti dalla documentazione allegata, ha fatto emergere che l'intempestività di quelle richiamate nella numero 23 non sarebbe l'unico motivo di illegittimità, essendo state formulate anche genericamente, per come emerso dall'indagine condotta sulle riserve n. 3, 5, 6, 8, 9 e 12.
La riserva n. 3 era infatti indefinita nel quantum e l'impresa aveva dato atto, nel sottoscrivere l'ordine di servizio n. 2 del Direttore dei lavori con cui gli erano stati trasmessi gli elaborati progettuali richiesti, “che le sopraddette lavorazioni non comportano aumenti o variazioni di carattere economico essendo state, queste, valutate nella generale organizzazione dei restanti lavori,
pag. 43/47 risultandone pienamente compensate”. Analoghe considerazioni ha espresso in risposta il CTU per la riserva n. 5, perché l'impossibilità di avviare le opere di scavo veniva segnalata dall'impresa solo con la nota del 2.4.2008, dopo 118 giorni dalla consegna, e risolta con la sottoscrizione del verbale di confinazione dei terreni il 15.4.2008, ritenuta dalle parti avere effetto “risolutivo della problematica insorta”. L'impresa presenta la riserva dopo oltre due anni da tale verbale, quindi intempestivamente. Tardiva e irrilevante è anche la richiesta dell'impresa in relazione al tempo intercorso tra la stipula del contratto di appalto sottoscritto il 16.10.2997 e la consegna dei lavori avvenuta il 6.12.2007, accettata
“senza riserva o eccezione alcuna”.
Le sospensioni dei lavori così come la perizia di variante risultano accettate dall'impresa, senza eccezione o riserva.
Le riserve n. 6, 8, 9 e 12 sono da considerarsi tardive, oltre che illegittimamente formulate, per mancata specificazione del quantum o senza motivazioni aggiuntive.
Con una seconda osservazione, l'impresa contesta al CTU di avere interrotto la continuità dell'andamento anomalo dei lavori, i periodi e da ciò deducendo l'intempestività delle relative riserve, nonostante ci siano voluti sette anni per ottenere il progetto completo dei lavori.
Non può concordarsi con tale eccezione, per la sua genericità e assenza di puntuale dimostrazione dell'effettiva e regolare contestazione da parte dell'impresa riguardo agli specifici motivi che hanno comportato gli eventuali ritardi e la loro specifica riconducibilità al committente pubblico, senza che sia avvenuta accettazione, anche implicita, da parte dell'impresa.
Il CTU ha invece distinto periodo per periodo, analizzando le ragioni e le contestazioni dei ritardi, così come specificato anche in sede di risposta alle osservazioni del CTP alle pagine 7-13, alle quali conviene fare integrale rimando.
Alla base dell'individuazione dei periodi di prolungamento dei tempi di pag. 44/47 esecuzione dell'opera pubblica imputabili all'amministrazione, vi sono anche motivi di “illegittimità” e quindi di decadenza per violazione di espliciti dettami normativi da parte dell'impresa. Un esempio è dato dalle contestazioni sulla sospensione dei lavori, formulate dall'impresa senza avere eccepito nulla nei relativi verbali di sospensione e ripresa, in ossequio a quanto previsto dal comma
8 dell'art. 133 del d.P.R. 554/1999, secondo cui le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori “devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori” e dal comma 3 dell'art. 131 del d.P.R. 554/99, secondo cui “qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165”. Non va trascurata neppure la previsione di cui all'articolo art. 24 comma 3 del D.M. 145/2000, secondo cui la richiesta dell'impresa al RUP di sollecito della ripresa dei lavori è “condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora
l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”; nel caso di specie, mancante.
Le ulteriori contestazioni riguardo la quantificazione dei costi dovuti all'impresa, ricalcate sulla base di quanto già osservato dal CTP in replica all'elaborato raccolto dall'ufficio, non possono essere accolte, attesa la diversa base iniziale di calcolo, rispetto a quella, del tutto ragionevolmente indicata dal
CTU, attinente ai periodi riconosciuti di ritardo imputabile all'amministrazione.
Viene infine lamentato il mancato calcolo del costo del personale per il protrarsi dei lavori;
sul punto, il consulente d'ufficio ha indicato di non disporre di parametri certi per effettuare il calcolo, non disponendo né del libro giornale né di altri elementi di valutazione che possano attestare l'effettiva presenza delle maestranze sul cantiere. Ora, se è vero che la tenuta del giornale dei lavori spetta non all'impresa ma al Direttore dei lavori, è anche vero che il suo eventuale pag. 45/47 mancato reperimento non esime l'impresa dal fornire prova, anche per semplici presunzioni, della presenza di operai – e in quale numero – nei periodi di interruzione dei lavori, non potendo lo stesso semplicemente allegare il danno.
Né è dato sostenere una del dato da parte dell'amministrazione, se questo non è adeguatamente specificato e dotato di elementi di valutazione e di riscontro, attesa la posizione generale di assoluto reciproco contrasto assunta dalle parti in causa.
Sono assorbite dalle ragioni della decisione in precedenza esposte, le osservazioni all'elaborato peritale del che ha operato un Parte_1 generico richiamo a quanto argomentato nell'atto di appello.
Per tali complessive considerazioni le censure mosse all'elaborato peritale, puntualmente superate dal CTU, non sono idonee a pregiudicarne le relative risultanze.
7.
Sull'appello incidentale.
Meritevole di accoglimento l'appello incidentale autonomo avanzato da
(intervenuta ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria del Controparte_2
credito di , con cui si chiede il Controparte_7
riconoscimento della rivalutazione e degli interessi maturati dal giorno della decisione di primo grado su tutte le somme riconosciute all'esito della fase di prima istanza. La valutazione del danno deve essere fatta in moneta attuale e sulla stessa decorrono gli interessi, dalla pubblicazione della decisione al soddisfo, recuperando il tempo intercorso: si tratta di principio giurisprudenziale assolutamente consolidato e pacifico.
pag. 46/47 8.
Le spese.
Sussistono, in relazione all'accoglimento parziale dell'originaria domanda dell'impresa, parziale dell'appello e riduzione del quantum, giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio. Resta ferma la regolamentazione delle spese di lite sostenute nel primo grado di giudizio, così come formulata dal tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Specializzata Imprese - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro - sezione specializzata imprese -
n. 362/2019 pubblicata il 27.2.2019, e sull'appello incidentale avverso la medesima sentenza proposto da (intervenuta ex art. 111 Controparte_2
c.p.c. in qualità di cessionaria del credito di , Controparte_1
disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale e accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
(cessionaria del credito di della somma di euro Controparte_1
227.907,04 con rivalutazione e interessi compensativi come esposto in parte motiva sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla pubblicazione della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese sostenute nel presente grado di giudizio.
Così deciso in data 22.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 47/47
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Specializzata Imprese
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile n. 719/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
(C.F. , in persona del Sindaco avv. Parte_1 P.IVA_1
Domenico Lo Polito, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo del Foro di Palmi (c.f. ). C.F._1
- appellante
e con sede in Napoli Via Brecce a S. Erasmo Controparte_1
n. 112, iscritta nel Registro Imprese di Napoli con il numero e codice fiscale in persona del suo amministratore unico, rappresentata e difesa P.IVA_2
dagli avv.ti Bruno Cimadomo (C.F. ), Assunta Attanasio C.F._2
(C.F. ), Francesco Cerulli (C.F. ) CodiceFiscale_3 C.F._4
e Roberto Franco (C.F. ), elettivamente domiciliata nello C.F._5 studio legale dell'ultimo difensore, sito in Vibo Valentia, alla Piazza del Lavoro
n. 3.
- appellata/appellante incidentale
nonché
(P.IVA ) in persona del Presidente, legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t. Geom. , per la carica domiciliato presso la Controparte_3
sede sociale in Napoli (NA) alla via Icaro n. 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Bruno Cimadomo (C.F. ), Assunta Attanasio (C.F. C.F._2
), Francesco Cerulli, (C.F. ) e CodiceFiscale_3 C.F._4
Roberto Franco (C.F. ), presso il quale ultimo C.F._5
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, alla Piazza del Lavoro n. 3.
- intervenuta in giudizio ex art. 111 comma 3 c.p.c. in qualità di cessionaria del credito
Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il “Voglia l'Ecc.ma Corte Di Appello adita, Parte_1 accogliere l'appello, e contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza appellata, previo eventuale accoglimento della richiesta istruttoria
-) sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata;
-) accogliere integralmente i motivi di appello, e per l'effetto
-) accertare e dichiarare la inammissibilità dell'azione e della domanda introdotta in primo grado dalla società appellata, ovvero in via subordinata, disporre la rimessione della causa sul ruolo;
-) dichiarare la decadenza dell'attore in primo grado, odierna parte appellata, dal diritto di proporre riserve, con ogni consequenziale effetto anche in termini di inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea.
pag. 2/47 -) in via subordinata e nel merito, rigettare comunque ogni domanda svolta dalla società appellata.
In via ancora più gradata, ridurre il quantum riconosciuto”.
Per (intervenuta in qualità di cessionaria di Controparte_2 [...]
: “Si riporta integralmente a tutte le domande, Controparte_4
eccezioni e richieste di cui alla propria comparsa di costituzione, nonché a quelle formulate, in atti ed a verbale, nel corso del giudizio e, in particolare alle osservazioni formulate alla CTU, nelle proprie note di trattazione scritta del 24 febbraio 2022, per l'accoglimento delle stesse e per l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di appello proposti dal con Parte_1
vittoria di spese, comprese quelle delle CC.TT., di ufficio e di parte, del doppio grado di lite, maggiorazione del 15% per spese generali, CPA ed IVA, come per legge”.
pag. 3/47
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
L'oggetto del contendere riguarda l'appalto per la costruzione del nuovo
Palazzo di Giustizia di Parte_1
In data 16 ottobre 2007, veniva stipulato il relativo contratto di appalto fra la Ditta aggiudicataria “Lavori Generali s.p.a.” e il per Parte_1
un importo di aggiudicazione di complessivi euro 7.832.686,04.
Subentrava nel rapporto, in corso di esecuzione, “LGF Costruzioni s.r.l.”,
a seguito di cessione in affitto del ramo di azienda ricomprendente il contratto di appalto, per come stipulato con atto notariale del 9 marzo 2011, di cui il
[...]
prendeva atto con successiva determina dirigenziale del 2012. Parte_1
Il tribunale adito, in via preliminare, riteneva:
- infondata l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal Pt_1
convenuto;
- infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale in quanto proposta prima dell'approvazione del collaudo;
- inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società attrice, perché sollevata dal solo nella prima memoria di Parte_1
cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c.
Nel merito, dopo aver minuziosamente descritto l'andamento dei lavori, il primo giudice riteneva tempestivamente sollevata dall'ente comunale l'eccezione di irritualità delle iscrizioni delle riserve, ma solo con riferimento alle numero 16
e 21, per come accertato dal consulente tecnico nell'elaborato peritale alle pagine
92, 102 e 103, espressamente richiamate.
pag. 4/47 La medesima eccezione di irritualità veniva invece rigettata in riferimento a tutte le altre riserve che risultavano, per contro, tempestivamente iscritte nel registro di contabilità, per come constatato con riferimento a ciascuna singola riserva dal consulente tecnico;
pertanto, tutte le riserve, ad eccezione di quelle numerate 16 e 21, risultavano iscritte nel registro di contabilità e successivamente esplicitate dall'appaltatore nel termine di 15 giorni.
Ciò posto, la sentenza richiamava le conclusioni del consulente tecnico, secondo cui la riserva numero 1, benché ritualmente scritta, era da considerarsi decaduta, poiché rinunciata dall'impresa appaltatrice.
Aveva quindi ritenuto fondata la riserva numero 2, che riguardava un presunto errore di calcolo sul computo metrico, non assimilabile ad una variazione dello stesso progetto;
infondata anche la riserva numero 4 relativa al maggior costo sopportato per realizzazione in proprio degli SHED prefabbricati, dato che quelli previsti in progetto non erano reperibili sul mercato.
Sul punto, il consulente aveva verificato che la stessa società appaltatrice si era dichiarata disponibile, con una nota indirizzata alla stazione appaltante, di realizzare gli SHED prefabbricati, attesa la difficoltà nel reperire ditte di prefabbricazione che realizzassero i manufatti con le caratteristiche richieste.
Quanto alla riserva numero 16, era irrituale poiché, pur essendo Part esplicitata nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione con riserva del non risultava iscritta nel primo atto dell'appalto idoneo a riceverla e successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che aveva determinato il giudizio.
Era invece favorevolmente considerata la riserva numero 23, avente ad oggetto l'aggiornamento di altre riserve riportanti l'anomalo andamento dei lavori, perché iscritta nel primo atto dell'appalto idoneo al riceverla a seguito della cessazione delle cause che avevano provocato il fatto pregiudizievole (ossia l'ultimazione dei lavori avvenuta in data 25 giugno 2014).
pag. 5/47 La consulenza disposta in primo grado confermava che i lavori avevano subìto un andamento anomalo e pregiudizievole per la stessa impresa, in quanto protratti per un periodo di 1084 giorni in più rispetto ai 1220 concordati al momento della sottoscrizione contratto, per effetto di una serie di ordini di servizio e di segnalazioni dell'impresa riguardo carenze progettuali.
Le lavorazioni avrebbero effettivamente subìto un andamento anomalo derivante da significative variazioni progettuali, che si sono concretizzate nell'emanazione di ben due perizie di variante, adottate a distanza di notevolissimo tempo dalle corrispondenti richieste avanzate dalla società appaltatrice, oltre a quella di assestamento finale.
La prima perizia di variante veniva approvata con determina del 29 luglio
2010 a distanza di 9 mesi dalla richiesta del 19 ottobre 2009 della società appaltatrice, la seconda perizia di variante veniva approvata in data 13 maggio
2013 a distanza di circa 19 mesi dalla corrispondente richiesta avanzata dalla società.
L'esecuzione delle lavorazioni di dettaglio, commissionate successivamente alla emanazione del certificato di ultimazione lavori del 13 maggio 2013, aveva comportato un ulteriore ritardo.
Passando alla determinazione del quantum debeatur, in relazione alla riserva numero 23, il primo giudice riteneva di condividere le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio solo parzialmente, riconoscendo esclusivamente gli importi afferenti alle spese generali al maggior costo delle polizze fideiussorie, al maggior costo per il personale, al mancato utile di impresa e alla ritardata percezione dell'utile d'impresa.
Veniva escluso invece il maggior costo di incidenza dei macchinari e delle attrezzature, stante l'assoluta carenza documentale sul punto, che non consentiva una valutazione neppure approssimativa delle voci di danno richieste, e che era pag. 6/47 stata, non a caso, stimata dal CTU nella somma di € 287.878,43, sulla base di una valutazione forfettaria.
Il tribunale adito non riconosceva alla società attrice gli interessi per il ritardato pagamento dei S.A.L., per avere la stessa del tutto omesso di indicare le date nelle quali erano stati disposti i singoli pagamenti in concomitanza dei relativi S.A.L. e che costituivano i termini di decorrenza degli interessi da ritardato pagamento. Né poteva farsi riferimento alle date indicate nel quadro sinottico allegato dal c.t.p. della società attrice alle proprie osservazioni, trattandosi di documento introdotto ben oltre la scadenza del termine per la precisazione della domanda.
In conclusione, il primo giudice condannava il al Parte_1
pagamento della somma di euro 1.443.951,39 in monete attuale e già comprensiva degli interessi compensativi, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
l'ente comunale veniva condannato altresì al pagamento della metà delle spese del giudizio e i costi di consulenza venivano stati disposti a carico delle parti per metà ciascuna.
2.
Tale decisione è stata impugnata dal per i Parte_1
seguenti motivi.
A) Sull'eccezione di decadenza dall'azione.
Il primo giudice ha dichiarato inammissibile l'eccezione di decadenza dall'azione perché sollevata dall'Ente convenuto per la prima volta nella memoria 183 sesto comma c.p.c. e, nel merito, perché alla data di proposizione della domanda l'art. 33 del D.M. n. 145/2000 era stato abrogato dall'art. 358 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 207/2010.
Tale motivazione sarebbe errata poiché il con Parte_1
comparsa di costituzione e risposta del 7.1.2015, avrebbe tempestivamente pag. 7/47 eccepito la decadenza dall'azione, poi specificata e reiterata nelle successive memorie istruttorie, sui cui si sarebbe ritualmente formato anche il contraddittorio delle parti.
Quanto alla presunta abrogazione, il primo giudice non avrebbe considerato che la controversia riguarda opere appaltate con contratto del
16.10.2007; il regolamento di esecuzione del d.lgs. 163 del 2006, d.p.r. 207 del
5.10.2010, è entrato in vigore l'8.6.2011, in forza dell'art. 359 comma 1, ossia con decorrenza dal 180° giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U
(avvenuta in data 10.12.2010).
Per la disciplina transitoria, secondo l'appellante, dovrebbe farsi riferimento al comma 6 dell'art. 357 del d.p.r. 207 del 2010 - così come modificato dall'art. 15 lett. c) del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 in vigore dal
14.05.2011 e poi modificato dalla legge di conversione n. 106 del 12 luglio 2011, in vigore dal 13.07.2011 - il quale prevede che le disposizioni della parte relativa alla esecuzione dei lavori, contabilità dei lavori e collaudo dei lavori '…non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti.
Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli
IX, XI, XII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n.
554', peraltro espressamente richiamato dal Capitolato speciale d'appalto, così come oggetto di specifico richiamo è il D.M. 145/2000.
B) Sull'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla ditta appaltatrice prima dell'approvazione del collaudo.
Il tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale proposta prima dell'approvazione del collaudo aderendo all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui occorre riaffermare, quale condizione di procedibilità, la necessità di una fase amministrativa di audizione pag. 8/47 con l'appaltatore; solo al termine di tale (negativo) incontro, inizierebbero a decorrere i termini per la procedibilità delle azioni dell'appaltatore a tutela delle proprie pretese.
Da non trascurare, inoltre, la nota n. 28202 del 28.11.2012 a firma del responsabile del procedimento del che, acquisita la Parte_1
relazione del direttore dei lavori, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la procedura di accordo bonario ex art. 240 del d.lgs. n. 163/2006.
La domanda giudiziale, proposta per la prima volta davanti al Tribunale di
Catania con citazione del 13.12.2013 e poi riassunta davanti alla sezione specializzata competente del tribunale di Catanzaro, sarebbe quindi procedibile, appunto perché proposta successivamente alla decisione del responsabile del procedimento sulla insussistenza dei requisiti per un accordo bonario.
Secondo l'odierno appellante, tale complessiva motivazione sarebbe errata, non avendo il primo giudice considerato la pendenza di operazioni di collaudo dei lavori oggetto di appalto (nota dell'11.7.2018) e che, pertanto, ai sensi dagli articoli 187, 195 e 204 del DPR 554/1999 e artt. 32 e 33 del DM 19 aprile 2000 n. 145, le domande giudiziarie sul riconoscimento delle riserve apposte nel corso di un contratto di lavori pubblici non avrebbero comunque potuto essere adeguatamente valutate in pendenza del procedimento amministrativo di collaudo, che costituisce la sede naturale per la definizione delle riserve medesime apposte dall'appaltatore.
Il primo giudice avrebbe anche ignorato la domanda subordinata di rimessione della causa sul ruolo in attesa del perfezionamento del collaudo;
tale domanda contenuta nella comparsa conclusionale del sarebbe stata Pt_1
proposta proprio in considerazione della connessione stabilita per legge tra la definizione delle riserve in sede di collaudo e la domanda giudiziaria, al fine di consentire che gli esiti del procedimento di collaudo potessero avere ingresso nel giudizio, con corretta valutazione delle domande attoree.
pag. 9/47 Le valutazioni della Commissione di Collaudo avrebbero potuto incidere direttamente sulle attività e le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio, indispensabili per la adeguata e completa valutazione delle pretese dall'appaltatore, in relazione all'andamento dei lavori. Difatti, i documenti prodotti in giudizio con la comparsa conclusionale dimostrerebbero che la
Commissione di Collaudo ha evidenziato inadempimenti e ritardi esecutivi imputabili alla ditta appaltatrice, non coerenti con l'asserito anomalo andamento dei lavori nei termini valutati nella Consulenza tecnica d'ufficio.
C) Sul difetto di legittimazione attiva.
Il primo giudice ha rigettato anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in base a quanto riportato nell'atto introduttivo, da cui emerge che la società attrice ha agito in qualità di affittuaria del ramo di azienda, comprendente anche il rapporto scaturente dal contratto di appalto oggetto di causa.
La questione sull'effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico, osserva il tribunale, attiene al merito della controversia e non anche alla legittimazione ad agire ovvero a contraddire;
l'eccezione sarebbe comunque inammissibile perché sollevata nella prima memoria 183 sesto comma c.p.c. e, dunque, ben oltre il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.
Premesso che il contratto di cui trattasi è stato stipulato - circostanza pacifica - tra il stazione appaltante, e la ditta Lavori Parte_1
Generali S.p.A. aggiudicataria della relativa gara, secondo l'appellante la motivazione del tribunale sarebbe errata per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, sarebbe stato violato il principio di immodificabilità del contraente privato nei contratti pubblici e il divieto di cessione del contratto di appalto a pena di nullità ex art. 118 comma 1 d.lgs. 163/2006.
Nell'atto di citazione risulta esposto, a pagina 14, che la società aggiudicataria, originaria contraente, ha stipulato con la società attrice un “atto di
pag. 10/47 cessione in affitto di ramo di azienda, nel cui novero rientra anche il contratto di appalto de quo…”; sembrerebbe, pertanto, che vi sia stata una cessione del contratto, con conseguente violazione del divieto legislativo. Del resto, la società attrice non avrebbe fornito alcuna prova in ordine al contenuto dell'atto di cessione e soprattutto se la cessione ha riguardato anche la qualificazione richiesta dalla vigente normativa in tema di appalti pubblici di lavori;
in ogni caso il mero affitto di ramo d'azienda non comporterebbe la legittimazione e la possibilità in capo alla ditta concessionaria di richiedere i crediti eventualmente maturatisi a favore della società concedente.
Inoltre, il primo giudice non avrebbe considerato che il contratto di fitto di ramo di azienda dell'11 marzo 2011, prodotto in corso di causa, ha espressamente pattuito quanto segue:
- il subentro nell'esecuzione dei contratti in corso solo per la durata triennale del contratto (art. 2);
- restano di competenza della concedente Lavori Generali gli importi dei lavori da essa eseguiti, anche se non ancora contabilizzati (art. 2);
- i crediti e i debiti sorti nel corso dell'affitto, ancorché non scaduti alla data della cessazione del rapporto, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico della parte concessionaria, che invece non subentra nei debiti e nei crediti afferenti alla precedente gestione (art. 2).
Tali pattuizioni evidenzierebbero in modo certo il difetto di legittimazione attiva della ditta attrice, al pari delle seguenti considerazioni:
- il contratto di fitto di ramo di azienda è definitivamente cessato in data
10 marzo 2014 (come da disposizione n. 10/2014 –Direzione Centrale Territorio Pa del Comune Napoli con, allegata nota datata 7 marzo 2014 della
[...]
sottoscritta anche dalla Lavori generali spa, originaria appaltatrice) e CP_1 quindi la non avrebbe potuto avviare l'azione giudiziaria;
Controparte_1
pag. 11/47 - ha conseguito unicamente l'attestato di qualificazione Controparte_1
per la categoria OG 1 (Edifici civili e industriali) classifica VIII (lavori di importo fino a 20.658.000,00 euro) – (come da attestato di qualificazione rilasciato alla ditta in atti) non idonea a conseguire il subentro Controparte_1
nella esecuzione dei lavori appaltati dal Comune di avrebbe dovuto Parte_1
conseguire anche quello per la categoria OG11 (impianti tecnologici- cfr. capitolato speciale appalto parte amministrativa);
- le circostanze in fatto ed in diritto poste dal a Parte_1
sostegno delle domande di nullità e di difetto di legittimazione attiva e di titolarità del diritto vantato non sono state per nulla contestate dalla ditta attrice in primo grado, risultando così definitivamente accertato quanto dedotto in merito al divieto di cessione del contratto di appalto a pena di nullità – art. 118 comma1 d.lgs. 163/2006.
D) Sull'inammissibilità e tardività delle riserve.
Il primo giudice avrebbe erroneamente ricostruito la vicenda inerente alle riserve, senza considerare che le sospensioni in corso di esecuzione sono state richieste dallo stesso appaltatore, non sono derivate da errori o omissioni progettuali (per come peraltro riconosciuto dallo stesso consulente tecnico d'ufficio) e non sono derivate da ragioni imputabili alla stazione appaltante.
Quanto accertato dal CTU di primo grado e recepito dal tribunale non sarebbe corretto perché la ditta appaltatrice ha apposto ed esplicitato riserve unicamente sul registro di contabilità a partire dalla data del 3 ottobre 2009 (data di iscrizione della riserva accolta n. 3 – cfr. pag. 27 della ctu) ed ha accettato, senza riserva, il verbale di consegna lavori, le perizie di variante, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, gli atti di sottomissione convenuti a seguito delle varianti le liste settimanali, il certificato di ultimazione lavori, il conto finale dei lavori e tutti gli altri documenti che per legge e convenzione risultano diretti pag. 12/47 all'appaltatore e da questi sottoscritti, per come riportato nella consulenza tecnica d'ufficio e nella sentenza appellata.
Alla luce del D.P.R. n. 207/2010 e del D.P.R. n. 554/1997, nonché della costante giurisprudenza, appare evidente il grave errore in cui sarebbero incorsi il
CTU e il primo giudice, nell'aver riconosciuto rituali, ammissibili e fondate le riserve che contengono la richiesta di compensi per anomalo andamento e sospensioni lavori iscritte unicamente nel registro di contabilità in occasione dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori (SAL), in assenza di riserva sui verbali di sospensione, ripresa lavori e su tutti gli altri documenti.
Ciò emergerebbe anche dall'analisi delle singole riserve.
- Riserva n. 3
L'appaltatore avrebbe dovuto iscriverla il 22.12.2008, data in cui ha ricevuto i compensi per l'esecuzione dei lavori del primo stato di avanzamento, senza apporre le carenze lamentate successivamente con le riserve di aggiornamento.
- Riserva n. 5
Formulata in data 5.8.2010, fa riferimento all'approvazione della perizia di variante del 30.7.2010, sottoscritta senza alcuna riserva;
da valorizzare una serie di note che vanno dal 22 settembre 2008 al 20 aprile 2009, periodo in cui l'appaltatore lamenta gli stessi fatti asseritamente dannosi alla conduzione dei lavori che, tuttavia, non si sono espressi in alcuna riserva.
Analoghe considerazioni varrebbero anche per la riserva n. 23, per ragioni di continuità e identità di fatti con le altre oggetto di causa.
L'appellante ha poi riproposto quanto già dedotto nel corso del giudizio di primo grado e ha evidenziato gli errori del consulente tecnico d'ufficio; in estrema sintesi, l'andamento anomalo dei lavori, considerato dal CTU quale causa della maggior durata contrattuale, sarebbe in realtà imputabile ai colpevoli e ingiustificati ritardi commessi dall'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle pag. 13/47 opere, per come oggettivamente dimostrato nella relazione del consulente di parte.
E) Sul quantum debeatur
Il primo giudice avrebbe errato anche nella determinazione del quantum debeatur, per violazione e disapplicazione di norme vigenti, per erroneità di calcolo e per inesatta ricostruzione delle vicende d'appalto.
Contestato sotto vari profili l'elaborato peritale del primo grado di giudizio, per aver sostanzialmente utilizzato criteri di liquidazione diversi da quelli stabiliti dalla legge di riferimento, secondo l'appellante le somme della tabella 10 – 6, alla luce dell'articolo 25 del DM 145/2000, ammonterebbero in totale ad € 192.595,90, a cui si giungerebbe addebitando l'intero prolungamento dei lavori alla stazione appaltante (in luogo della somma di € 1.791.004,72 calcolata dal CTU).
L'appellante ha quindi chiesto la rinnovazione della CTU, al fine di sanare gli eccepiti errori di valutazione contabili - tecnici, con ogni conseguenziale effetto in termini di declaratoria di irritualità e tardività delle riserve e di infondatezza nell' an ed in subordine nel quantum.
Il ha poi precisato le conclusioni come da Parte_1
intestazione della presente sentenza.
3.
Si è costituita in giudizio insistendo per Controparte_1
il rigetto dell'appello principale, infondato in fatto e in diritto.
Con appello incidentale condizionato, ha impugnato la decisione del primo giudice di esaminare nel merito l'eccezione di decadenza per la tardività delle riserve;
il avrebbe dovuto sollevare l'eccezione Parte_1
pag. 14/47 negli atti contabili tramite la direzione dei lavori, ribadendo poi, in sede di valutazione dell'esperimento del tentativo di bonario componimento, la volontà di mantenere ferma l'eccezione di decadenza, purché tempestivamente sollevata.
Con appello incidentale autonomo, ha poi avanzato domanda di riconoscimento della rivalutazione e degli interessi maturati, dal giorno della decisione di primo grado, su tutte le somme riconosciute all'esito della fase di prima istanza.
4.
In data 7.10.2021, con atto ex art. 111 comma 3 c.p.c., è intervenuta in giudizio premettendo che, con contratto di cessione del Controparte_2
credito, sottoscritto in data 1.2.2021, , Controparte_5
in qualità di “cedente”, ha ceduto a in qualità di Controparte_2
“cessionario”, il credito complessivo maturato nei confronti dei propri debitori, comprensivo, tra l'altro, del credito maturato nella realizzazione delle opere di cui al contratto rep. n. 124 del 16 ottobre 2007, nei confronti del
[...]
oggetto del presente contenzioso;
che con il suddetto contratto, il Parte_1
cessionario si è impegnato a intervenire nei procedimenti pendenti in relazione al suddetto credito e a fare quanto necessario affinché il cedente fosse estromesso dai citati procedimenti;
che, in data 1° ottobre 2021, ha Controparte_2
provveduto a notificare, a mezzo pec, al il predetto Parte_1
contratto di cessione del credito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Ha concluso facendo proprie e richiamando come parte integrante e sostanziale del proprio atto di intervento, tutte le domande, le deduzioni e le argomentazioni formulate, oltre alla documentazione esibita dal proprio dante causa . Controparte_5
pag. 15/47 5.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, è stato nominato L'ing.
e fissata al 22.10.2019 l'udienza di giuramento. Persona_1
Dopo la concessione di diverse proroghe del termine per il deposito dell'elaborato peritale, a causa della notevole complessità della vertenza, in data
14.2.2022 è stata depositata la consulenza tecnica di ufficio;
la causa è stata poi rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni, stante l'elevato numero di processi pendenti di più remota iscrizione a ruolo, che non consentiva di trattenere ulteriori cause a sentenza.
All'udienza del 10.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, rilevato che le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6.
A) Sull'eccezione di decadenza dall'azione.
Con il primo motivo, l'appellante contesta l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza dall'azione perché sollevata, secondo il primo giudice, per la prima volta nella memoria 183 sesto comma c.p.c.; sostiene che, in realtà, tale eccezione sarebbe stata sollevata dall'ente nella comparsa di costituzione e risposta del 7 gennaio 2015.
La prospettazione difensiva è infondata e smentita dalle allegazioni in atti.
pag. 16/47 L'eccezione di decadenza dall'azione deve essere proposta mediante comparsa di costituzione e risposta da depositare venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Nel caso in esame, il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto del
12 novembre 2013 e citazione a comparire innanzi al Tribunale di Catania per l'udienza del 3 aprile 2014; costituitasi in giudizio con comparsa del 5 marzo
2014, l'Amministrazione comunale non ha sollevato alcuna eccezione in merito, se non nella prima memoria difensiva ex art. 183 VI comma c.p.c., depositata nella fase di riassunzione innanzi al Tribunale di Catanzaro - Sezione
Specializzata Impresa.
Non corrisponde alla realtà processuale quanto sostenuto dall'appellante, sull'aver sollevato l'eccezione nella comparsa di costituzione e risposta del
7.1.2015 (vedi comparsa di costituzione e risposta allegata nei depositi telematici complementari della stessa parte appellante). In tale sede, il
[...]
ha sollevato soltanto la diversa eccezione di tardività della Parte_1
riassunzione; in ogni caso, anche se l'assunto difensivo fosse fondato, l'eccezione sollevata con la comparsa di risposta 7.1.2015 sarebbe comunque tardiva, atteso che la fase di rinvio dinanzi al tribunale competente determina la prosecuzione del giudizio originario e non la rimessione in termini delle parti, in ossequio a quanto sancito dalla Suprema Corte, secondo cui “quando, a norma dell'art. 50
c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta
l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (Cassazione, n. 5542/2021).
pag. 17/47 L'appellante contesta poi l'applicazione da parte del primo giudice dell'abrogato articolo 33 del D.M. 145/2000, in forza dell'art. 358, comma 1, lettera e) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 107; in particolare sostiene che, ai sensi dell'art. 357 del medesimo D.P.R. cit., le disposizioni del nuovo regolamento non si applicherebbero ai contratti di appalto derivanti da bandi di gara pubblicati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.
Anche tale prospettazione difensiva non può essere accolta, atteso che, ai sensi della disposizione transitoria invocata, le uniche disposizioni del nuovo regolamento ritenute inapplicabili ai contratti di appalto già in essere si riferiscono all'esecuzione dei lavori, alla contabilità, al collaudo, e non certamente alle norme che disciplinano le controversie tra committente ed appaltatore.
Il rigetto di tale eccezione preliminare assorbe il motivo afferente all'appello incidentale condizionato avanzato dall'impresa appaltatrice.
B) Sull'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale proposta dalla ditta appaltatrice prima dell'approvazione del collaudo.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la ritenuta procedibilità dell'azione giudiziale intrapresa dalla società appaltatrice prima dell'approvazione del collaudo perché proposta, secondo il primo giudice e in adesione ad orientamento della Suprema Corte, successivamente alla decisione del responsabile del procedimento sull'insussistenza dei requisiti per un accordo bonario.
Secondo la prospettazione dell'appellante, tale motivazione sarebbe errata, non avendo il primo giudice considerato la pendenza di operazioni di collaudo dei lavori oggetto di appalto (nota dell'11.7.2018) e che, pertanto, ai sensi dagli articoli 187, 195 e 204 del DPR 554/1999 e artt. 32 e 33 del D.M. 19 aprile 2000
n. 145, le domande giudiziarie sul riconoscimento delle riserve apposte nel corso pag. 18/47 di un contratto di lavori pubblici non avrebbero comunque potuto essere adeguatamente valutate in pendenza del procedimento amministrativo di collaudo, che costituisce la sede naturale per la definizione delle riserve medesime apposte dall'appaltatore.
Anche tale tesi è infondata.
L'assunto difensivo secondo cui la società appaltatrice avrebbe dovuto attendere l'approvazione del collaudo prima di adire l'autorità giudiziaria è smentita dal consolidato principio giurisprudenziale in tema di contratti pubblici.
La normativa dettata dagli artt. 31 e 32 della legge n. 109 del 1994, nel testo di cui al D. l. n. 101 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n.
206 del 1995, al fine di favorire una soluzione celere ed extra contenziosa delle controversie insorte durante l'esecuzione dell'appalto ha ribaltato la regola generale di rinviare al momento del collaudo la decisione in sede amministrativa sulle controversie sollevate dall'appaltatore in corso d'opera, consentendone la definizione in un momento precedente;
in tal caso, rimane ferma, quale condizione di procedibilità sia del giudizio ordinario sia dell'arbitrato, la necessità dell'espletamento di una fase amministrativa (che si svolge con l'audizione dell'appaltatore, una proposta di accordo, e la deliberazione dell'Amministrazione sulle domande proposte dall'appaltatore durante la esecuzione del contratto), restando subordinata la procedibilità delle azioni dell'appaltatore a tutela delle proprie pretese all'espletamento di tale fase, ovvero, in mancanza, al decorso dei termini prestabiliti. Detta previsione di una condizione di procedibilità è manifestamente rispettosa dell'art. 24 Cost., che non impone una correlazione assoluta tra l'insorgenza del diritto e la sua azionabilità, purché tale differimento non renda eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto e risponda a ragioni di interesse generale (Cassazione n. 14971/2007).
Il primo giudice ha poi correttamente valorizzato la nota n. 28202 del
28.11.2012, in cui il responsabile del procedimento del comune di Parte_1
pag. 19/47 dopo avere acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori, ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per la procedura di accordo bonario di cui all'art. 240 del d.lgs. n. 163/2006, dato che “non viene raggiunto il limite del 10% dell'importo contrattuale previsto dall'articolo 240 del D. lgs. n.
163/06 e s.m.i.” (v. doc. 118 della documentazione allegata da parte appellata).
Attesa tale evidenza documentale, anche in questa sede non si può discutere di procedibilità della domanda per l'asserito mancato rispetto dei termini di conclusione della procedura di accordo bonario, dal momento che è stata la stessa amministrazione appellante a dichiarare l'insussistenza dei presupposti per il ricorso a tale procedura.
C) Sul difetto di legittimazione attiva.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce anche in questa sede la carenza di legittimazione attiva della società adducendo complessive Controparte_1 motivazioni relative, tuttavia, all'effettiva titolarità del rapporto, come peraltro già correttamente evidenziato dal tribunale.
Infatti, la lamentata cessione del contratto in violazione del relativo divieto legislativo, il subentro nell'esecuzione dei contratti in corso solo per la durata triennale del contratto, la competenza della concedente per gli Controparte_2
importi dei lavori da essa eseguiti, anche se non ancora contabilizzati, e gli attestati di qualificazione non idonei a conseguire il subentro nella esecuzione dei lavori appaltati dal sono doglianze afferenti alla titolarità Parte_1
del rapporto e non alla legittimazione attiva.
Sul punto, va osservato il principio giurisprudenziale secondo cui la
"legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo pag. 20/47 dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
La differenza tra difetto di legittimazione attiva e titolarità d'azione è sostanziale: mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, tranne i limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi di merito (Cassazione sentenza civile n. 355/2008; successive conformi).
Ne deriva che, poiché l'eccezione sollevata dal Parte_1
riguarda l'effettiva titolarità del rapporto e non la legitimatio ad causam della società attrice, essa deve ritenersi inammissibile perché proposta nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e dunque ben oltre il termine stabilito dal combinato disposto degli articoli 166 e 167 c.p.c. ai fini della proposizione delle eccezioni in senso stretto.
D) Sull'inammissibilità e tardività delle riserve.
Passando al merito della controversia, dirimente è l'indagine tecnica eseguita dall'ingegnere a cui è stata affidata la redazione Persona_1
della consulenza tecnica di ufficio del presente grado di giudizio, da condividere per la logicità delle conclusioni ed in ragione delle risposte fornite ai quesiti.
Il CTU – depositando un elaborato unitamente a sei faldoni di documentazione – ha proceduto ad una attenta disamina delle ragioni poste alla pag. 21/47 base delle sospensioni, delle proroghe e della riserva n. 23 sull'andamento anomalo dei lavori, ha poi analizzato anche le riserve n. 3-5-6-8-9-12-14-17-20-
22 e la riserva n. 2 (richiamata nella n. 5), quantificando, infine, l'esatto ammontare dell'importo dovuto.
Per comprendere se il prolungamento dei tempi per l'esecuzione dell'opera pubblica sia imputabile all'amministrazione e per quale durata, occorre guardare, in primo luogo, alla ricostruzione dell'evoluzione dei tempi di realizzazione del Palazzo di Giustizia, inizialmente fissati in 1.220 giorni, come riportato nel contratto di appalto rep. n. 803 serie 1 del 31.10.2007, per cui essendo stati consegnati il 6.12.2007, la loro ultimazione sarebbe dovuta avvenire il 9.4.2011, come da relativo verbale di consegna (Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 4 - LGF).
Tale data risulta successivamente prorogata per complessivi 767 giorni, a seguito della concessione di cinque proroghe del termine di ultimazione lavori, per complessivi 581 giorni, di cinque sospensioni totali per complessivi 96 giorni e di 90 giorni a seguito della redazione della prima perizia di variante e suppletiva, portando il termine di ultimazione dei lavori al 15.5.2013.
Ultimazione, però, avvenuta solo il 25.6.2014, come si evince dal fascicolo processuale.
Sospensioni totali e sospensione parziale.
Dalla documentazione versata in atti ed analizzata dal consulente tecnico risulta, come correttamente rilevato dall'appellante, che tutti i periodi di sospensione totale dei lavori sono stati causati dalle avverse condizioni atmosferiche e, quindi, non ascrivibili al peraltro, le Parte_1 successive contestazioni dell'impresa relative alle predette sospensioni, iscritte sul registro di contabilità, devono ritenersi inefficaci ai sensi del comma 8 dell'art. 133 del d.P.R. 554/1999, secondo cui “le contestazioni dell'appaltatore
pag. 22/47 in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori”.
Stesso discorso vale per l'unica sospensione parziale dei lavori, disposta dal Direttore dei lavori con verbale n. 5 del 15.10.2009, redatto il 13.11.2009
(Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 56 - LGF), per “necessità di redigere una perizia di variante per intervenute modifiche normative che impedisce di procedere con le opere impiantistiche”.
I lavori sono ripresi il 14.07.2010, dopo 272 giorni, con ordine di servizio n. 6, sottoscritto dall'impresa, senza nulla eccepire a riguardo.
Anche in questo caso, non avendo iscritto contestazioni sui verbali di sospensione e ripresa, le richieste dell'impresa apposte a tal fine sul registro di contabilità devono ritenersi decadute ai sensi del comma 8 dell'art. 133 del d.P.R. 554/1999.
Del resto, l'impresa non risulta abbia mai contestato la durata della Contr sospensione, sollecitandone la ripresa con diffide al affinché impartisse “le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa” (comma 3 art. 24 D.M. 145/2000), “condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora
l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”.
Inoltre, nell'atto di sottomissione del 30.7.2010 Reg. N° 252 del 12.08.2010
(Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 67 - LGF), della perizia di variante e suppletiva, sottoscritto dall'impresa senza eccezioni o dissenso, è esplicitamente riportato “che rientra nella fattispecie prevista dall'art. 132 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs 163/2006 e riguarda principalmente aspetti afferenti all'impiantistica generale ed è legata alle mutate norme in materia di impianti intervenute dopo
l'approvazione dello stesso progetto”, per cui la sospensione può ritenersi legittimamente disposta anche per condivisione della stessa impresa.
pag. 23/47 Infine, con l'atto di sottomissione anzidetto l'impresa ha dichiarato di accettare “l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale” e “di portare a termine i lavori entro i tempi previsti nel contratto principale aumentato di gg. 90 per redazione perizia e di ulteriori giorni 44 per effetto di sospensioni precedenti e quindi complessivamente per ulteriori 134 gg.” (vedi elaborato peritale pagine 38, 39 e 40).
Pertanto, al pari delle sospensioni totali disposte per le avverse condizioni atmosferiche, anche la sospensione parziale deve ritenersi legittimamente disposta ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del D.M. 145/2000 ed eventuali contestazioni esposte nelle riserve iscritte devono ritenersi inefficaci.
Accertata la legittimità delle sospensioni, non imputabili all'Ente, occorre analizzare la portata delle concesse cinque proroghe, essendo ulteriori periodi temporali che hanno inciso sul ritardo nel completamento dell'opera pubblica.
Proroghe.
1. Con determina numero 37 del 12.8.2011, su richiesta dell'impresa, il termine di ultimazione dei lavori, scadente il 21.8.2011, è stato prorogato di 283 giorni, portandolo al 30.5.2012, atteso anche il parere favorevole del Direttore dei Lavori, che ha ritenuto “valide e condivisibili le motivazioni addotte per la richiesta di proroga, che sono indipendenti dalla volontà delle parti”.
Le motivazioni sottostanti la richiesta risultano le seguenti:
- inesattezze tra area di sedime reale e quanto indicato in progetto;
- lasso di tempo intercorrente tra la stipula del contratto d'appalto sottoscritto in data 16.10.2007 e la successiva consegna dei lavori del 6.12.2007;
- nuove normative intervenute in materia di impianti, in tempi successivi all'approvazione del progetto posto a base di gara, che hanno reso di fatto ineseguibili gli impianti previsti dal progetto originario;
pag. 24/47 - una serie di ordini di servizio, nelle more di una redazione di una seconda perizia di variante, finalizzate al completamento funzionale dell'opera, per il quale l'impresa stimava un tempo suppletivo di 200 giorni per terminare i lavori.
Dall'espletata indagine tecnica emerge che:
- le inesattezze tra l'area di sedime reale e quanto indicato in progetto, ancorché non ascrivibili a responsabilità dell'impresa, non risultano però eccepite nel verbale di consegna dei lavori del 06.12.2007, in cui l'impresa ha dichiarato
“di accettare la consegna dei lavori, come effettuata, senza sollevare riserva o eccezione alcuna”, e neppure sul registro di contabilità in occasione dell'emissione del SAL n. 1 firmato il 22.12.2008. Si tratta, peraltro, di
“inesattezze” segnalate al Direttore dei lavori dopo 118 giorni dalla data di consegna - a cui ha fatto seguito, dopo 13 giorni, la stesura del verbale di confinazione dei terreni, avvenuta il 15.04.2008, e che la stessa impresa, nella riserva n. 5 apposta in occasione del SAL 3, ritiene risolutivo della problematica insorta;
- relativamente al lasso di tempo di 51 giorni intercorrente tra la stipula del contratto d'appalto sottoscritto in data 16.10.2007 e la successiva consegna dei lavori del 6.12.2007, che ha superato di soli 6 giorni il termine di 45 giorni previsto dal comma 2 dell'art. 129 del d.P.R. 554/1999, l'impresa avrebbe potuto presentare “istanza di recesso” dall'appalto e, in caso di diniego, avrebbe avuto diritto “ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale” (comma 8 art. 129
d.P.R. 554/99); dalla documentazione in atti non risulta che abbia avanzato richiesta in tal senso;
- il richiamo ad una “una serie di ordini di servizio, nelle more di una redazione di una seconda perizia di variante, finalizzate al completamento funzionale dell'opera”, benché generico, dovrebbe ritenersi riconducibile agli pag. 25/47 ordini di servizio 7 ed 8 rispettivamente del 16.5.2011 e del 7.6.2011 (Faldone 4
- Corrispondenza ed atti sub 77 e 78 - LGF) firmati dall'impresa senza eccezione o riserva, ma addirittura dichiarando che “non comportano aumento dei tempi contrattuali né maggiori oneri di carattere economico”, diversamente da quanto asserito nella richiesta di proroga in cui stima necessario un “tempo suppletivo di
200 giorni per terminare i lavori” (vedi CTU pagine 40-42).
Tali rilievi tecnici mettono in luce che la proroga di 283 giorni non può di certo ascriversi a responsabilità dell'odierna amministrazione appellante, tenuto conto che, alla scadenza del termine di ultimazione previsto (21.8.2011)
l'avanzamento dei lavori risultava pari a circa 4.422.343,32 euro, corrispondenti al 64,13 % dell'importo contrattuale (tenuto conto del maggiore importo previsto con la perizia di variante).
2. Con determina numero 36 del 26.7.2012, il termine di ultimazione dei lavori, scadente il 30.5.2012 (prorogato al 21/07/2012 per effetto della sospensione di 52 giorni disposta dal Direttore dei lavori tra il 6/02/2012 ed il
29.03.2012), è stato ulteriormente prorogato di 163 giorni fissandolo al
31.12.2012, vista la nota dell' impresa di richiesta di proroga del 5.06.2012 ed il parere favorevole del Direttore dei Lavori “allo slittamento della data di ultimazione al 31.12.2012”, avendo “ritenute valide le motivazioni addotte per la richiesta di proroga, e condivisibile il parere del Direttore dei lavori”.
Le motivazioni sottostanti alla richiesta risultano le seguenti:
- necessità di redigere una nuova perizia di variante che accolga tutti gli ordini di servizio, in particolare con riferimento agli impianti, nonché alle problematiche afferenti al cosiddetto risparmio energetico, nel rispetto delle nuove normative intervenute dopo l'approvazione del progetto posto a base di gara;
- l'impossibilità di installare, nei tempi stabiliti dal contratto originario, le nuove macchine facenti parti del precedente punto;
pag. 26/47 - l'avvenuto concretizzarsi di cause oggettive, non imputabili alla
[...]
per i tempi necessari all'approvvigionamento dei materiali afferenti CP_1
agli infissi esterni con la nuova tipologia di vetri, pavimenti e cubotti.
Tali complessive motivazioni, ritenute valide dal RUP, appaiono, secondo l'indagine tecnica, ascrivibili per lo più a responsabilità dell'amministrazione poiché:
- non risulta disposta alcuna sospensione (neanche parziale) per la redazione della perizia, trasmessa dal Direttore dei lavori con nota dell'8.05.2013 ed approvata con determina n. 31 del 13.05.2013 reg. gen. N. 593/2013, dopo quasi un anno dal provvedimento di proroga anzidetto (Allegato 11 - Fascicolo telematico – Busta complementare n. 1), ancorché parte dei lavori siano stati ordinati dal Direttore dei lavori con ordine di servizio;
- vi è asserita difficoltà dell'impresa all'approvvigionamento dei materiali afferenti agli infissi esterni con la nuova tipologia di vetri, pavimenti e cubotti, correlata a modifiche al progetto introdotte dall'amministrazione con gli ordini di servizio 7 - 8 - 9 e 10, anche se rinvenibile una concomitante responsabilità dell'impresa che ha sottoscritto con riserva solo l'ordine di servizio numero 10 del'11.11.2011, mentre sui primi tre ha addirittura dichiarato che “non comportano aumento dei tempi contrattuali né maggiori oneri di carattere economico”.
Per tali rilievi, la proroga di 163 giorni concessa con la determina numero
36 del 26.07.2012 deve ascriversi a responsabilità dell'amministrazione, anche per esplicita ammissione dell'Ente stesso che, nel concederla, ha premesso di
“ritenere valide le motivazioni addotte per la richiesta di proroga”.
L'avanzamento dei lavori alla scadenza del termine di ultimazione previsto (21.07.2012) risultava pari a circa 6.017.017,59 euro corrispondente al
87,26 % dell'importo contrattuale (tenuto conto del maggiore importo previsto con la perizia di variante).
pag. 27/47 3. Con determina numero 78 del 28.12.2012, il termine di ultimazione dei lavori, scadente il 31.12.2012, è stato prorogato di 90 giorni fissandolo al
31.3.2013, vista la nota dell'impresa di richiesta di proroga del 26.11.2012 con cui, per i motivi nella stessa riportata, veniva richiesta una proroga sino al
30.09.2013 e “ritenuto condivisibile il parere del Direttore dei lavori allo slittamento della data di ultimazione, non per come richiesto dalla ditta
Appaltatrice, ma fino al 31.03.2013, in considerazione della necessità dell'esecuzione di alcune lavorazioni legate a modifiche di distribuzione interna richiesta dalla Commissione di Manutenzione del Tribunale e dovute ad un tentativo di furto avvenuto in cantiere”.
Motivazioni che, anche in questo caso, appaiono sostanzialmente ascrivibili a responsabilità dell'amministrazione, non potendo considerarsi motivo adeguato a giustificare 90 giorni di proroga “un tentativo di furto”.
Pertanto, la proroga di 90 giorni concessa con la determina numero 78 del
28.12.2012 (Faldone 5 – Determine - LGF), deve ascriversi a responsabilità dell'amministrazione.
L'avanzamento dei lavori, alla scadenza del termine di ultimazione previsto al 31.12.2012, risultava pari a circa 6.183.200,58 euro, corrispondenti al
89,67 % dell'importo contrattuale (tenuto conto del maggiore importo previsto con la perizia di variante).
4. Con determina numero 16 del 29.3.2013, il termine di ultimazione dei lavori, scadente il 31.3.2013, è stato prorogato di ulteriori 20 giorni fissandolo al
20.4.2013, vista la nota dell'impresa dell'11.3.2013, con cui per le motivazioni di seguito riportate veniva richiesta una proroga sino al 30.5.2013, “ritenuto condivisibile, in linea di massima il parere del Direttore dei lavori” e “congrua una proroga dei tempi di ultimazione lavori al 20.4.2013”, anziché quella indicata dal D.L. del 27.4.2013.
Motivazioni a supporto della richiesta come segue:
pag. 28/47 - necessità di redigere una nuova perizia di variante che accolga tutti gli ordini di servizio in specie con riferimento alle modifiche in ordine a quanto richiesto dal Presidente del Tribunale di Castrovillari futuro fruitore del Palazzo di Giustizia;
- problematiche afferenti alle modifiche agli impianti indotte dalle nuove normative intervenute dopo l'approvazione del progetto a base di gara;
- impossibilità di installare nei tempi stabiliti dal contratto originario, le nuove macchine facenti parti del precedente punto;
- sospensione di fatto dei lavori per diversi giorni date le particolari condizioni climatiche avverse alla regolare esecuzione dei lavori;
- avvenuto concretizzarsi di cause oggettive, non imputabili alla
[...]
per il furto dei materiali elettrici e nella fattispecie per i cavi elettrici CP_1
tranciati e sfilati dai tubi degli impianti già posti in opera;
- tempi necessari all'approvvigionamento dei materiali per le modifiche ed i ripristini di cui sopra.
Motivazioni che appaiono sostanzialmente ascrivibili a responsabilità congiunta dell'impresa e dell'amministrazione.
L'avanzamento dei lavori alla scadenza del termine di ultimazione previsto (31.03.2013) risultava pari a circa 6.345.954,19 euro corrispondenti al
92,03% dell'importo contrattuale (tenuto conto del maggiore importo previsto con la perizia di variante).
5. Con determina numero 19 del 26.4.2013 (non rinvenuta in atti ma richiamata nella nota del prot. 10233 del 2.5.2013 - Parte_1
Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 131 - LGF) il termine di ultimazione dei lavori, scadente il 31.12.2012, è stato prorogato di ulteriori 25 giorni fissandolo al 15.5.2013.
Non avendo contezza dei presupposti per cui è stata concessa la proroga, non si può ascrivere la responsabilità né all'amministrazione né all'impresa.
pag. 29/47 Accertata la portata delle proroghe (2 ascrivibili all'Ente, 2 a nessuna delle parti e 1 ascrivibile ad entrambe), occorre analizzare la fase di ultimazione dei lavori, arco temporale in cui si sono verificati ulteriori accadimenti che hanno inciso sul ritardo nel completamento dell'opera pubblica.
Ultimazione dei lavori.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio (pagine 48 e seguenti) emerge quanto segue.
In data 17 maggio 2013, risulta sottoscritto il Certificato di Ultimazione dei Lavori dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. e dall' impresa (Faldone 4 -
Corrispondenza ed atti sub 135 - LGF) in cui emerge che:
- effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 199 comma II DPR 207/2010, si assegna un termine di 60 gg, per il completamento delle seguenti lavorazioni di piccola entità, ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità della costruzione
(montaggio di alcune porte interne, montaggio di alcuni vetri delle aule di udienza, montaggio di alcune macchine frigorifere, montaggio infisso interno al locale bar, montaggio di pali di illuminazione;
- i lavori sono stati terminati il 15.5.2013 e quindi entro il termine utile contrattuale, data a cui corrisponde un avanzamento di 6.494.891,83 euro pari al
94,19 % dell'importo contrattuale, come si rileva dal SAL 9 emesso in pari data.
Al 15.5.2013, pertanto, residuava da contabilizzare e presumibilmente anche da eseguire (non essendovi contestazioni al riguardo da parte dell'impresa), un importo di 400.959,70 euro.
Lavori a cui devono aggiungersi ulteriori 180.040,16 euro corrispondenti all'importo suppletivo previsto nella seconda perizia di variante il cui affidamento risulta contrattualizzato solo dopo l'11.7.2013 - data della nota inviata all'impresa dal (Faldone 4 - Corrispondenza ed Parte_1
pag. 30/47 atti sub 129 - LGF) con cui veniva richiesta la documentazione per la stipula dell'atto di sottomissione (non rinvenuto nel fascicolo processuale) - ancorché la perizia fosse stata approvata con Determina del 13.5.2013.
Lavori che, pertanto, ancorché probabilmente in parte eseguiti, essendo stati disposti dal Direttore dei lavori con ordine di servizio, si ritiene siano stati contabilizzati solo con il SAL successivo, analogamente al maggior importo di
85.288,71 euro derivante dalla terza perizia di variante.
Alla concessione del termine di 60 giorni (scadenti il 14.7.2013) assegnato dal Direttore dei lavori per l'esecuzione di “lavorazioni di piccola entità ritenute del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità della costruzione” indicate nel certificato di ultimazione, fanno invece seguito svariate richieste del
Direttore dei lavori che ne protraggono l'ultimazione di ulteriori 346 giorni, sino al 25.06.2014.
Periodo per il quale l'impresa nell'iscrivere la riserva n. 23 fa presente quanto segue:
“1) In data 15/05/2013 fu emesso il certificato di ultimazione dei lavori che attestava come gli stessi erano stati eseguiti nei termini contrattuali. Per le lavorazioni di dettaglio, lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità della struttura la D.L. assegnava un termine di
60 gg. che di fatto traslava il termine di fine lavori al 14/07/2013;
2) In data 05/07/2013 la inviava nota relativa all'impianto idrico CP_1
antincendio con la quale chiedeva delucidazioni visto che il progetto originario non recepiva le nuove normative in vigore;
Contr 3) In data 08/07/2013 la D.L. comunicava al RUP ed alla la necessità di traslare al 13/09/2013 la consegna dell'edificio del Tribunale in quanto erano necessarie lavorazioni afferenti al cablaggio strutturale ed Contr allacciamenti Telecom, lavorazioni quest'ultime non di pertinenza della e da effettuarsi direttamente con imprese di fiducia del Tribunale;
pag. 31/47 4) In data 23/07/2013 la D.L. comunicava al RUP ed alla LGF che la consegna doveva essere traslata ulteriormente, ma non oltre il 15/10/2013 per alcune specifiche richieste fatte dalla Procura, oltre al cablaggio di cui al punto
3), alla Commissione di Manutenzione del Parte_1
5) In data 17/09/2013 venne effettuata la consegna parziale dell'edificio realizzato e nello specifico vennero consegnati i piani Terra, Primo e Secondo, più le aree esterne pertinenziali;
Contr
6) In data 14/10/2013 la D.L. comunica al RUP ed alla che la consegna totale delle opere doveva traslare al 31/12/2013 per le lavorazioni di bitumatura ancora da effettuare per le aree esterne, come previsto ed indicato nel certificato di ultimazione del 15/05/2013. Opere di bitumatura che non era stato possibile effettuare secondo il programma lavori, stante la mancanza di indicazioni circa il circuito esterno all'impianto antincendio da eseguirsi con una diversa tubatura secondo le nuove norme vigenti in materia;
7) In data 12/12/2013 la D.L. emette l'O.d.S. n. 18 con cui sollecitava la conclusione delle lavorazioni in particolare di bitumatura esterna delle aree
Contr ancora in consegna alla
8) In data 27/12/2013 la LGF su riscontro all'O.d.S. n. 18 ribadiva alla
D.L. che non sussistevano le condizioni climatiche per una corretta esecuzione delle bitumature e che pertanto era necessario traslare l'ultimazione di 60 gg.
Contr Ma, in particolare, la eccepiva, nel richiamare la nota del 05/07/2013, che restava ancora in attesa dell'O.d.S. relativo alla realizzazione della vasca di accumulo acqua antincendio, propedeutica al completamento delle aree di
Contr bitumatura ed in consegna alla al di là del fattore climatico;
9) In data 24/01/2014 la LGF sollecita il Comune alla liquidazione di alcune fatture relative a lavorazioni aggiuntive extra contratto, lavori realizzati
a cavallo della consegna parziale avvenuta il 17/09/2013;
pag. 32/47 10) In data 03/03/2014 il RUP in riferimento alla nota di sollecito del pagamento del 24/01/2014 di cui al punto 9), comunica alla LGF che le fatture sarebbero state liquidate non appena approvata la Perizia di assestamento e che andavano allibrate all'interno dello stato Finale;
11) In data 22/04/2014 veniva emesso dalla D.L. l'O.d.S n.19 relativamente alle opere per la realizzazione della vasca di accumulo acqua antincendio come richiesto dalla LGF, infatti nella fattispecie la D.L. richiamava proprio quanto eccepito dall'impresa in merito all'ordine di servizio precedente
n.18 ed assegnava ulteriori 60 gg. lavorativi, a far data dal 28/04/2014, traslando la scadenza lavori ultima e definitiva al 27/07/2014; Contr 12) In data 17/06/2014 la comunicava il completamento della vasca di accumulo antincendio.”
Tali le risultanze documentali, ottenute con l'aiuto analitico del consulente tecnico stante i numerosi faldoni allegati, è evidente che le vicende sopra descritte, avvenute dopo l'emissione del certificato di ultimazione lavori, non sono ascrivibili a responsabilità dell'impresa, perché denotano nel periodo compreso tra il 15.5.2013 ed il 25.6.2014 un andamento dei lavori anomalo, connotato dal continuo rinvio della data effettiva di ultimazione dei lavori a causa dell'aggiunta di nuove lavorazioni o modifiche di quelle previste, peraltro, almeno in parte, contrattualizzate solo con la terza perizia, approvata con
Determina 19.02.2015 (Reg. gen. N. 132/2015), con cui l'importo contrattuale è stato aumentato di ulteriori 85.288,71 euro.
Situazione di cui lo stesso Direttore dei lavori dà atto nelle proprie note del 23.7.2013 e del 14.10.2013 (vedi CTU pagine 52 e 53).
Inoltre, quanto segnalato dall'impresa sulla realizzazione della vasca di accumulo acqua antincendio, trova riscontro nel provvedimento di approvazione della terza perizia di variante successiva all'ultimazione lavori (determina n. 26 del 19.02.2015 - Allegato n. 7 - Fascicolo telematico – Busta complementare 1)
pag. 33/47 in cui è riportato che i lavori previsti sono ”necessari a causa di sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari con riferimento alla vasca di accumulo antincendio …….In particolare, in base all'intervenuta norma UNI EN 12845, è stato necessario aumentare la capacità della vasca di accumulo inizialmente prevista di 90 mc, portandola a mc 135 e, di conseguenza adeguare la stazione di pompaggio, prevedendo la posa in opera di elettropompa, motopompa diesel e pompa pilota”. Norma peraltro entrata in vigore nel 2009, per cui poteva essere recepita già con la precedente perizia concernente gli impianti il cui atto di sottomissione risulta stipulato il 30.7.2010.
Pertanto, per le motivazioni sin qui esposte, il prolungamento dei tempi di esecuzione nel periodo compreso tra il 14.7.2013 ed il 25.6.2014, successivo allo scadere dei 60 giorni legittimamente concessi dal Direttore dei lavori ai sensi del comma 2 dell'art 172 del d.P.R. 554/1999 (14.07.2013), devono ritenersi imputabili al Parte_1
Non possono invece ritenersi responsabilità della stessa i 60 giorni concessi con il certificato di ultimazione, compresi tra il 15.05.2013 ed il
14.07.2013, avendo l'impresa sottoscritto il certificato anzidetto senza eccezione o riserva alcuna.
In sintesi, il prolungamento dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica può ritenersi imputabile all'amministrazione limitatamente al prolungamento della durata dei lavori dal 21.7.2012 al 31.3.2013 (in cui risultano eseguiti lavori per un importo di euro 328.936,61 come da allegato 2 – Tabelle A- B-C) e dal
14.7.2013 al 25.6.2014 (in cui risultano eseguiti lavori per un importo di euro
328.924,80 come da allegato 2 – Tabelle D-E-F).
Periodo durante il quale risultano eseguiti lavori per un importo complessivo di 657.861,41 euro.
pag. 34/47 Riserva n. 23
La riserva n. 23 ha come unico oggetto l'anomalo andamento dei lavori ed
è indicata dall'impresa come “l'aggiornamento delle precedenti riserve con uguale oggetto, nonché quella definitiva afferente al danno patito dall'impresa per l'anomalo andamento dei lavori, visto che la data del 27/6/2014 è da individuarsi quale data definitiva della fine dei lavori”.
Al fine di comprendere la sua tempestività, è stato necessario, quindi, analizzare tutte le altre riserve;
l'indagine tecnica ha fatto emergere che le riserve
3-5-6-8-9-12 e 14 (iscritte tra il 3.10.2009 ed il 4.3.2013) devono ritenersi intempestive, mentre le riserve 17-20-22 e 23 (iscritte tra il 20.5.2013 ed il
25.6.2014), possono invece ritenersi tempestive, per le seguenti motivazioni.
- Riserva n. 3.
Con la riserva n. 3, iscritta per la prima volta sul registro di contabilità il
3.10.2009 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 2, l'impresa lamenta
“incertezze realizzative” ascrivibili alla non completa intellegibilità degli elaborati ed alla mancata acquisizione di tutti i disegni e le specifiche occorrenti per la realizzazione (essendo stati trasmessi solo in data 17.04.2009, allegati all'ordine di servizio n. 2, i grafici di progetto mancanti), ritenendo che ciò abbia
“condizionato i lavori nel periodo di riferimento” del SAL 2, ma senza parlare di anomalo andamento dei lavori.
Pertanto, essendo la sua efficacia compresa tra l'11.12.2008 (SAL 1) ed il
25.9.2009 (SAL 2), l'impresa avrebbe già dovuto e potuto provvedere alla sua quantificazione, essendo stato nel “periodo di riferimento” della riserva n. 3
l'avanzamento dei lavori di 1.279.614,46 euro a fronte di 298 giorni, risultando invece indeterminato l'importo richiesto, definito solo successivamente in maniera cumulativa su un periodo più ampio con le riserve 5, 12 e 14 iscritte rispettivamente il 5.8.2010, il 5.07.2012 ed il 4.03.2013; riserva che, quindi,
pag. 35/47 appare illegittimamente formulata perché indefinita nel quantum e quindi intempestiva ove successivamente riproposta.
- Riserva n. 5
Con la riserva n. 5, iscritta per la prima volta sul registro di contabilità il
5.8.2010 in occasione della sottoscrizione del SAL n. 3, l'impresa lamenta “un prolungamento dei tempi esecutivi e quindi anomalo andamento dei lavori” per
“una serie di avvenimenti ed inadempienze susseguitesi durante il corso dei lavori” esplicitamente elencate nella formulazione della riserva stessa.
a. Impossibilità di avviare le opere di scavo per le “inesattezze tra area di sedime reale e quanto indicato in progetto”. Richiesta palesemente tardiva essendo stata introdotta per la prima volta con la presente riserva, quindi dopo oltre due anni dalla sua risoluzione avvenuta con la stesura del verbale di confinazione dei terreni.
b. “La totale mancanza di diversi dati di progetto” che non avrebbero consentito all'impresa l'organico espletamento del programma lavori previsto all'origine dell'appalto e che, solo con l'ordine di servizio n. 2 in data
17.04.2009, venivano trasmesse all'impresa sei tavole di progetto strutturale a sostituzione di quelle allegate al contratto originario, che di conseguenza modificarono anche il progetto architettonico. Argomento che ripropone il contenuto della riserva n. 3, a cui si rimanda, ribadendo che la sua riproposizione al presente SAL con la richiesta del quantum (peraltro esteso ad un periodo più ampio di quello indicato nella riserva n. 2 e nella riserva n. 3) deve ritenersi tardiva.
c. “Le varie sospensioni che sommate ammontano a 291 giorni” oltre a
“90 giorni previsti dalla perizia di variante”. Sospensioni i cui verbali risultano sempre sottoscritti dall'impresa senza alcuna eccezione o riserva, per cui anche su questo aspetto la richiesta deve ritenersi tardivamente formulata.
pag. 36/47 d. “La redazione di una perizia di variante” relativa agli impianti, derivante da nuove normative intervenute in materia, “approvata il 30.07.2010”, afferente a lavori affidati all'impresa come da relativo atto di sottomissione, dalla stessa sottoscritto senza eccepire nulla.
Per tali complessive considerazioni, la riserva n. 5 deve ritenersi tardiva o infondata per contraddittorietà con gli impegni contrattualmente assunti con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione (punto e). Anche il richiamo alla riserva n. 2, ancorché afferente ad avvenimenti non esplicitamente “elencati” nella esplicazione della riserva, appare tardivo essendosi risolti con la documentazione trasmessa il 22.09.2009.
- Riserva n. 6
Con la riserva n. 6, apposta sul registro di contabilità il 14 giugno 2011 in occasione dell'emissione del SAL n. 4, l'impresa “evidenzia come le cause delle incertezze realizzative deducibili dalla non completa intelligibilità degli elaborati, nonché della mancata acquisizione di tutti di tutti i disegni e le specifiche occorrenti per la realizzazione, abbiano condizionato i lavori nel periodo di riferimento del presente SAL”, comportando “la mancanza di qualsivoglia programmazione e lo stravolgimento del ritmo produttivo, configurando un'anomalia realizzativa della tipologia di lavoro in esecuzione”.
Si tratta di “cause” che, dal tenore della riserva, risulterebbero riconducibili alle indicazioni richieste dall'impresa con la nota prot.
FC/FA/131/2011 del 9 marzo 2011 (Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 74 -
LGF), fornite dal Direttore dei lavori, sia pure parzialmente, “in data 16 maggio
2011” (quindi dopo circa 70 giorni dalla richiesta) con l'ordine di servizio n. 7
(Faldone 4 - Corrispondenza ed atti sub 77 - LGF) contenente “le indicazioni: della tipologia del marmo, del rivestimento delle pedate e delle alzate dei gradini delle scale” delle soglie e dei davanzali e “la sostituzione delle pavimentazioni in resina con pavimenti in gress maiolicato”. Ordine di servizio che l'impresa ha pag. 37/47 sottoscritto “per accettazione” dando atto che le lavorazioni indicate “non comportano aumento dei tempi contrattuali né maggiori oneri di carattere economico”. Riserva che pertanto appare infondata (ovvero tardivamente formulata) avendo l'impresa sottoscritto l'ordine di servizio n. 7 per accettazione, dando atto che le sopraddette lavorazioni non comportano aumenti o variazioni di carattere economico essendo state, queste, valutate nella generale organizzazione dei restanti lavori, risultandone pienamente compensate.
- Riserva n. 8
Con la presente riserva, iscritta il 10.10.2011, l'impresa, richiamando le motivazioni addotte nelle riserve n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6 e senza aggiungere ulteriori fatti specifici sopravvenuti, riconduce l'anomalo andamento dei lavori “al prolungamento dei tempi dell'appalto” imputandolo esclusivamente all'Amministrazione e procede alla sua quantificazione. Pertanto, in relazione alle considerazioni svolte sulle riserve anzidette anche la presente riserva appare tardiva.
- Riserva n. 9
Con la presente riserva n.9, iscritta l'11.01.2012, l'impresa sostanzialmente aggiorna la riserva n. 8 relativa all'anomalo andamento dei lavori, senza aggiungere nuove argomentazioni. Per le medesime ragioni della riserva n. 8, anche la presente riserva appare tardivamente formulata.
- Riserva n. 12
Con la presente riserva n.12, iscritta il 5.07.2012 in occasione della firma del registro per il SAL n. 7, l'impresa sostanzialmente aggiorna la riserva n. 9 relativa all'anomalo andamento dei lavori, senza aggiungere nuove argomentazioni. Per le medesime ragioni della riserva n. 8, anche la presente riserva appare tardivamente formulata.
- Riserva n. 14
pag. 38/47 Con la presente riserva, iscritta il 4.3.2013, l'impresa sostanzialmente aggiorna la riserva n. 12 relativa all'anomalo andamento dei lavori, evidenziando come “la mancata approvazione della Perizia di Variante, più volte richiesta abbia condizionato l'esecuzione dei lavori, in quanto l'impresa non ha mai avuto
l'esatta cognizione dei lavori da eseguire e quindi dello stesso tempo necessario per addivenire al loro completamento”. Inoltre, l'impresa aggiunge ulteriori argomentazioni a supporto del lamentato anomalo andamento dei lavori
“attinenti alle recinzioni esterne non avendo l'esatta cognizione dei confini del lotto, alla non eseguibilità dei muri previsti in progetto in specie per quelli da realizzare lungo i salti di quota” e richiama le “proprie note del 2/9/2008,
4/2/2009, 20/4/2009, 19/10/2009, 27/10/2009, 06/07/2010, 9/03/2011,
26/10/2011, 05/10/2011, 26/11/2011 e 18/12/2012, nonché le riserve apposte sugli OO.DD.S.S. 10, 12, 13, 14, 15 e 16 emessi rispettivamente in data
11/11/2011, 06/03/2012, 15/03/2012, 29/03/2012, 07/09/2012, 10/10/2012 e
29/10/2012” e rappresentando “l'impossibilità di rispettare il ritmo produttivo ordinario”, ritenendo quindi che tale situazione fosse “da considerarsi continuativa, visto che a tutt'oggi rimangono intatti i problemi sollevati con tutte le note su citate”.
Riserva che, in questo caso, può ritenersi tempestiva, a meno del richiamo delle riserve apposte sugli ordini di servizio 10, 12 e 13 già noti alla precedente data di sottoscrizione del registro avvenuta il 5.07.2012.
- Riserva n. 17
Con la presente riserva n. 17, iscritta il 20.5.2013, l'impresa sostanzialmente aggiorna la riserva n. 14 relativa all'anomalo andamento dei lavori, senza aggiungere nuove argomentazioni, e senza giustificare il nuovo importo ottenuto. Pertanto, deve ritenersi genericamente formulata, ma non può intempestiva, stante il generico rimando alla precedente riserva n.14.
-
pag. 39/47 - Riserva n. 20
Con la presente riserva n. 20, iscritta il 19.6.2013, l'impresa sostanzialmente aggiorna la riserva n. 17 relativa all'anomalo andamento dei lavori, senza aggiungere nuove argomentazioni, e senza giustificare il nuovo importo ottenuto.
Anche in questo caso la riserva deve ritenersi genericamente formulata, ma non intempestiva stante il generico rimando alla precedente riserva n.14.
- Riserva n. 22
Con la presente riserva n. 22, iscritta il 2.10.2013, l'impresa sostanzialmente aggiorna le riserve “n. 3-5-6-8-9-12-14-17 e 20 aventi ad oggetto l'anomalo andamento dei lavori”, senza aggiungere nuove argomentazioni. Anche in questo caso la riserva deve ritenersi genericamente formulata, ma non può ritenersi intempestiva.
Le risultanze del merito della controversia sul ritardo nella realizzazione del Palazzo di Giustizia possono essere così schematizzate:
- le sospensioni dei lavori sono state doverosamente disposte a causa delle condizioni metereologiche avverse;
non sono quindi addebitabili a nessuna delle parti;
- solo due proroghe su cinque sono addebitabili all'ente; una è attribuibile all'impresa e due a cause esterne alla volontà delle parti;
- accertata la tempestività della riserva n. 23, il ritardo nell'esecuzione dell'opera pubblica è imputabile al durante la fase di Parte_1
ultimazione dei lavori;
in particolare, nel periodo che va dal 21.7.2012 al
31.3.2013 e dal 14.7.2013 al 25.6.2014, in cui risultano eseguiti lavori per un importo complessivo di 657.861,41 euro.
pag. 40/47 E) Sul quantum debeatur.
Al fine di determinare l'esatto ammontare delle spese generali, degli eventuali maggiori costi relativi all'utilizzazione del personale, del maggior costo delle polizze fideiussorie, del mancato utile d'impresa e del danno per la ritardata percezione dell'utile d'impresa, nei due periodi di prolungamento dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica ritenuti imputabili all'amministrazione, sono stati utilizzati i seguenti criteri.
Per la definizione del danno derivante dalle spese generali infruttifere è stato applicato il comma 2 dell'art. 34 del d.P.R. 554/1999 che prevede che il prezzo dell'appalto si ottiene aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 %, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali, dettagliatamente elencate nell'articolo 32 del d.P.R. 207/2010.
Tenuto conto che alcune sono indipendenti dalla durata dell'appalto
(cosiddette “spese generali fisse”), il CTU ha ritenuto congruo limitare il riconoscimento del danno alle sole spese generali “variabili”, assunte nella misura dei 2/3 dell'aliquota totale (pari al 13%), tenuto conto della natura e tipologia dell'opera (concentrata in un'area ben localizzata) e dei periodi di riferimento, in cui i lavori avevano ormai raggiunto circa l'87% dell'avanzamento (21.7.2012) o addirittura circa il 99,08 % (14.7.2013).
Procedendo in tal modo, l'importo ottenuto è pari a 92.372,97 euro per il primo periodo ed a 126.328,27 euro per il secondo.
Per la definizione dei maggiori costi delle polizze fideiussorie, si è fatto riferimento al costo medio estratto dalla CTU di primo grado, su cui non sono pervenute osservazioni da nessuna delle parti in causa.
Il costo medio annuo sostenuto dall'impresa nel periodo tra il 21/07/2012 ed il 31/03/2013 è di euro 5.998,99, mentre nel periodo compreso tra il 15/5/2013 ed il 25/6/2014 non sono stati rinvenuti in atti documenti che facciano evincere i costi sostenuti per polizze fideiussorie.
pag. 41/47 Per la definizione del mancato utile d'impresa e del danno per la sua ritardata percezione si è fatto riferimento al comma 2b dell'art. 25 del D.M.
19.04.2000 N. 145 (Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici), ancorché relativo al caso di “sospensione illegittima”, che prevede che “la lesione dell'utile
è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione”, adottando però come tasso di riferimento per gli interessi moratori quello fissato dall'art. 24 della legge 161/2014 in applicazione del decreto legislativo 231/2012 considerato pari alla media ponderata nei due periodi in esame, rispettivamente pari all'8,61
% ed all'8,27 %.
Il risultato è di euro 2.574,68 per il primo periodo e di euro 2.472,92 per il secondo.
Quanto ai maggiori costi relativi all'utilizzazione del personale sostenuti dall'impresa per il protrarsi dei tempi contrattuali, nonostante la copiosa mole di documentazione presente in atti, non si sono rinvenuti elementi che ne accertino la presenza, accertati o meno dal direttore dei lavori, mancando, ad esempio, il giornale dei lavori che avrebbe dovuto contenerli.
Non si è potuto, pertanto, riconoscere alcun costo aggiuntivo relativo al personale per il protrarsi dei tempi contrattuali in esame.
La quantificazione del danno complessivamente subito dall'impresa per il prolungamento dei lavori è quindi pari a 227.907,04 euro (99.105,85 euro per il primo periodo + 128.801,19 euro per il secondo). Trattandosi di correttivo dell'importo stabilito in prime cure, la somma andrà rivalutata secondo i medesimi criteri adottati nella sentenza di primo grado esposti al paragrafo 6, distinguendo per ciascun periodo, sommando gli importi e con interessi pag. 42/47 compensativi sulla somma rivalutata anno per anno, a partire dalla data di introduzione della domanda proposta avanti al Tribunale di Catania sino alla pubblicazione della presente sentenza.
Quanto alle critiche mosse all'elaborato peritale da parte dell'impresa e ribadite nella comparsa conclusionale, si osserva quanto segue.
In tema di appalti di opere pubbliche, la materiale indisponibilità del registro di contabilità non esonera l'appaltatore, che abbia formulato una riserva generica, dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge mediante tempestiva comunicazione all'Amministrazione con apposito atto scritto (Cass., Ordinanza n.
30102/2018).
L'impresa deduce poi errore di natura procedurale commesso dal CTU;
la pretesa intempestività di una riserva, se non eccepita dalla stazione appaltante nel corso dei lavori attraverso la Direzione dei lavori e dal RUP, non può essere richiamata in atti successivi. Nel caso in esame, il non Parte_1
avrebbe mai eccepito il difetto di intempestività, e questo rappresenterebbe l'unico motivo di illegittimità delle riserve.
L'ing. in modo condivisibile, ha fatto notare al consulente tecnico Per_1 di parte che l'analisi delle riserve, operata su una obiettiva e puntuale ricostruzione dei fatti risultanti dalla documentazione allegata, ha fatto emergere che l'intempestività di quelle richiamate nella numero 23 non sarebbe l'unico motivo di illegittimità, essendo state formulate anche genericamente, per come emerso dall'indagine condotta sulle riserve n. 3, 5, 6, 8, 9 e 12.
La riserva n. 3 era infatti indefinita nel quantum e l'impresa aveva dato atto, nel sottoscrivere l'ordine di servizio n. 2 del Direttore dei lavori con cui gli erano stati trasmessi gli elaborati progettuali richiesti, “che le sopraddette lavorazioni non comportano aumenti o variazioni di carattere economico essendo state, queste, valutate nella generale organizzazione dei restanti lavori,
pag. 43/47 risultandone pienamente compensate”. Analoghe considerazioni ha espresso in risposta il CTU per la riserva n. 5, perché l'impossibilità di avviare le opere di scavo veniva segnalata dall'impresa solo con la nota del 2.4.2008, dopo 118 giorni dalla consegna, e risolta con la sottoscrizione del verbale di confinazione dei terreni il 15.4.2008, ritenuta dalle parti avere effetto “risolutivo della problematica insorta”. L'impresa presenta la riserva dopo oltre due anni da tale verbale, quindi intempestivamente. Tardiva e irrilevante è anche la richiesta dell'impresa in relazione al tempo intercorso tra la stipula del contratto di appalto sottoscritto il 16.10.2997 e la consegna dei lavori avvenuta il 6.12.2007, accettata
“senza riserva o eccezione alcuna”.
Le sospensioni dei lavori così come la perizia di variante risultano accettate dall'impresa, senza eccezione o riserva.
Le riserve n. 6, 8, 9 e 12 sono da considerarsi tardive, oltre che illegittimamente formulate, per mancata specificazione del quantum o senza motivazioni aggiuntive.
Con una seconda osservazione, l'impresa contesta al CTU di avere interrotto la continuità dell'andamento anomalo dei lavori, i periodi e da ciò deducendo l'intempestività delle relative riserve, nonostante ci siano voluti sette anni per ottenere il progetto completo dei lavori.
Non può concordarsi con tale eccezione, per la sua genericità e assenza di puntuale dimostrazione dell'effettiva e regolare contestazione da parte dell'impresa riguardo agli specifici motivi che hanno comportato gli eventuali ritardi e la loro specifica riconducibilità al committente pubblico, senza che sia avvenuta accettazione, anche implicita, da parte dell'impresa.
Il CTU ha invece distinto periodo per periodo, analizzando le ragioni e le contestazioni dei ritardi, così come specificato anche in sede di risposta alle osservazioni del CTP alle pagine 7-13, alle quali conviene fare integrale rimando.
Alla base dell'individuazione dei periodi di prolungamento dei tempi di pag. 44/47 esecuzione dell'opera pubblica imputabili all'amministrazione, vi sono anche motivi di “illegittimità” e quindi di decadenza per violazione di espliciti dettami normativi da parte dell'impresa. Un esempio è dato dalle contestazioni sulla sospensione dei lavori, formulate dall'impresa senza avere eccepito nulla nei relativi verbali di sospensione e ripresa, in ossequio a quanto previsto dal comma
8 dell'art. 133 del d.P.R. 554/1999, secondo cui le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori “devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori” e dal comma 3 dell'art. 131 del d.P.R. 554/99, secondo cui “qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165”. Non va trascurata neppure la previsione di cui all'articolo art. 24 comma 3 del D.M. 145/2000, secondo cui la richiesta dell'impresa al RUP di sollecito della ripresa dei lavori è “condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora
l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”; nel caso di specie, mancante.
Le ulteriori contestazioni riguardo la quantificazione dei costi dovuti all'impresa, ricalcate sulla base di quanto già osservato dal CTP in replica all'elaborato raccolto dall'ufficio, non possono essere accolte, attesa la diversa base iniziale di calcolo, rispetto a quella, del tutto ragionevolmente indicata dal
CTU, attinente ai periodi riconosciuti di ritardo imputabile all'amministrazione.
Viene infine lamentato il mancato calcolo del costo del personale per il protrarsi dei lavori;
sul punto, il consulente d'ufficio ha indicato di non disporre di parametri certi per effettuare il calcolo, non disponendo né del libro giornale né di altri elementi di valutazione che possano attestare l'effettiva presenza delle maestranze sul cantiere. Ora, se è vero che la tenuta del giornale dei lavori spetta non all'impresa ma al Direttore dei lavori, è anche vero che il suo eventuale pag. 45/47 mancato reperimento non esime l'impresa dal fornire prova, anche per semplici presunzioni, della presenza di operai – e in quale numero – nei periodi di interruzione dei lavori, non potendo lo stesso semplicemente allegare il danno.
Né è dato sostenere una del dato da parte dell'amministrazione, se questo non è adeguatamente specificato e dotato di elementi di valutazione e di riscontro, attesa la posizione generale di assoluto reciproco contrasto assunta dalle parti in causa.
Sono assorbite dalle ragioni della decisione in precedenza esposte, le osservazioni all'elaborato peritale del che ha operato un Parte_1 generico richiamo a quanto argomentato nell'atto di appello.
Per tali complessive considerazioni le censure mosse all'elaborato peritale, puntualmente superate dal CTU, non sono idonee a pregiudicarne le relative risultanze.
7.
Sull'appello incidentale.
Meritevole di accoglimento l'appello incidentale autonomo avanzato da
(intervenuta ex art. 111 c.p.c. in qualità di cessionaria del Controparte_2
credito di , con cui si chiede il Controparte_7
riconoscimento della rivalutazione e degli interessi maturati dal giorno della decisione di primo grado su tutte le somme riconosciute all'esito della fase di prima istanza. La valutazione del danno deve essere fatta in moneta attuale e sulla stessa decorrono gli interessi, dalla pubblicazione della decisione al soddisfo, recuperando il tempo intercorso: si tratta di principio giurisprudenziale assolutamente consolidato e pacifico.
pag. 46/47 8.
Le spese.
Sussistono, in relazione all'accoglimento parziale dell'originaria domanda dell'impresa, parziale dell'appello e riduzione del quantum, giustificate ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio. Resta ferma la regolamentazione delle spese di lite sostenute nel primo grado di giudizio, così come formulata dal tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Specializzata Imprese - definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro - sezione specializzata imprese -
n. 362/2019 pubblicata il 27.2.2019, e sull'appello incidentale avverso la medesima sentenza proposto da (intervenuta ex art. 111 Controparte_2
c.p.c. in qualità di cessionaria del credito di , Controparte_1
disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale e accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
(cessionaria del credito di della somma di euro Controparte_1
227.907,04 con rivalutazione e interessi compensativi come esposto in parte motiva sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla pubblicazione della presente decisione sino all'effettivo soddisfo;
- compensa tra le parti le spese sostenute nel presente grado di giudizio.
Così deciso in data 22.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
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